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Il diritto all'ambiente, nella nostra Costituzione, non è specificamente riconosciuto, anche se possiamo trovare riferimenti normativi nell'art. 9 «La Repubblica tutela il paesaggio» e nell'art. 24 «Tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi»; in realtà l'idea guida e il valore di fondo della Costituzione repubblicana sono proprio da ricercarsi nello sviluppo della persona umana e quindi nel diritto fondamentale alla qualità della vita e ad un ambiente sano.
Il concetto di ambiente si è venuto profondamente modificando dall'epoca della Costituente ai nostri giorni. Infatti, l'art. 9 riprendeva la concezione della Legge 1497 del 39 in cui il problema della tutela dell'ambiente si poneva solo in termini estetici come "protezione delle bellezze naturali"; solo nel corso dell'ultimo decennio c'è stata una evoluzione che ha portato ad intrawedere nel concetto di paesaggio (di cui all'art. 9) il più ampio concetto di ambiente, si è compreso inoltre appieno che nell'ambiente convergono interessi culturali, paesaggistici e ricreativi, ma soprattutto scientifici ed economici. [...]
08/11/2010