Istituita da un Accordo tra le Nazioni Unite e il governo della Sierra Leone in applicazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1315 (2000) del 14 agosto 2000, la Corte speciale per la Sierra Leone (di seguito «la Corte speciale») funziona in conformità alle disposizioni del presente Statuto.
Articolo 1. Competenza della Corte speciale
1 . La Corte speciale, salvo quanto disposto nel paragrafo (2), ha il potere di perseguire le persone su cui grava la maggior responsabilità per le serie violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto della Sierra Leone commesse nel territorio della Sierra Leone a partire dal 30 novembre 1996, inclusi quei dirigenti che, commettendo tali crimini, hanno minacciato la stabilità e 1'attuazione del processo di pace in Sierra Leone.
2. Qualsiasi trasgressione commessa da personale delle operazioni di pace o assimilato e personale collegato, presente in Sierra Leone sulla base dell' Accordo sullo Status della Missione in vigore tra le Nazioni Unite e il governo della Sierra Leone o degli accordi tra la Sierra Leone e altri Governi o organizzazioni regionali, o, in mancanza di tale accordo, a condizione che tali operazioni di mantenimento della pace siano state intraprese con il consenso del governo della Sierra Leone, ricade entro la giurisdizione primaria dello Stato inviante.
3. Nel caso in cui lo Stato inviante non intenda o sia incapace di svolgere correttamente un'indagine o sostenere l'accusa 3, la Corte può, se autorizzata dal Consiglio di sicurezza su proposta di qualsiasi Stato, esercitare la giurisdizione su tali persone.
Articolo 2. Crimini contro l'Umanità
La Corte speciale ha il potere di perseguire persone che abbiano commesso i seguenti crimini quale parte di un attacco a vasto raggio 4 o sistematico contro qualsiasi popolazione civile:
a) omicidio;
b) sterminio;
c) riduzione in schiavitù;
d) deportazione;
e) prigionia;
f) tortura;
g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata e qualsiasi altra forma di violenza sessuale;
h) persecuzione per motivi politici, razziali, etnici, o religiosi;
i) altri atti inumani.
Articolo 3. Violazione dell'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra e del Il Protocollo aggiuntivo
La Corte speciale ha il potere di perseguire persone che abbiano commesso o ordinato la commissione di gravi infrazioni dell'Articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 Agosto 1949 per la protezione delle vittime di guerra, e del Il Protocollo aggiuntivo ad esse dell'8 Giugno 1977. Tali violazioni includono:
a) atti di violenza nei confronti della vita, della salute e del benessere fisico o mentale delle persone, in particolare l'omicidio e i trattamenti crudeli, come la tortura, la mutilazione o qualsiasi forma di punizione corporale;
b) punizioni collettive;
c) presa di ostaggi;
d) atti di terrorismo;
e) oltraggi alla dignità personale, in particolare il trattamento inumano o degradante, lo stupro, la prostituzione forzata e qualsiasi forma di molestia sessuale;
f) saccheggio;
g) condanne pronunciate ed esecuzioni effettuate senza previo giudizio pronunciato da un tribunale regolarmente costituito, con la disponibilità di tutte le garanzie giurisdizionali riconosciute indispensabili dai popoli civili;
h) minaccia di commettere uno qualsiasi dei precedenti atti.
Articolo 4. Altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario
La Corte speciale ha il potere di perseguire persone che abbiano commesso le seguenti gravi violazioni del diritto internazionale umanitario:
a) aver intenzionalmente diretto attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro singoli civili che non prendessero parte diretta alle ostilità;
b) aver intenzionalmente diretto attacchi contro personale, installazioni, materiali, unità o veicoli coinvolti in una missione di assistenza umanitaria o di mantenimento della pace ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, sempre che siano autorizzati alla protezione dei civili o degli obiettivi civili in base al diritto internazionale dei conflitti armati;
c) reclutamento o arruolamento di bambini al di sotto dell'età di anni 15 in forze o in gruppi armati o utilizzo degli stessi per partecipare attivamente alle ostilità.
Articolo 5. Crimini in base al diritto della Sierra Leone
La Corte speciale ha il potere di perseguire persone che abbiano commesso i seguenti crimini in base al diritto sierra-leonese:
a) reati relativi all' abuso su fanciulle, in base al Prevention of Cruelty to Children Act, 1926, Capitolo 31:
i) abuso su una fanciulla minore di 13 anni, in contrasto con la sezione 6;
ii) abuso su una ragazza d'età compresa tra 13 e 14 anni, in contrasto con la sezione 7;
iii) rapimento di una ragazza per scopi immorali, in contrasto con la sezione 12;
b) reati relativi alla distruzione arbitraria di beni in base al Malicious Damage Act, 1861:
i) appiccare il fuoco a case di abitazione, essendovi persone all'interno, in contrasto con la sezione 2;
ii) appiccare il fuoco a edifici pubblici, in contrasto con le sezioni 5 e 6;
iii) appiccare il fuoco ad altri edifici, in contrasto con la sezione 6.
Articolo 6. Responsabilità penale individuale
1. Una persona che abbia pianificato, istigato, ordinato, commesso o altrimenti aiutato o incoraggiato la pianificazione, la preparazione o l'esecuzione di un crimine di cui agli articoli da 2 a 4 del presente Statuto è individualmente responsabile del crimine.
2. La posizione ufficiale di un accusato, quale Capo di Stato o di governo o di funzionario governativo in posizione di responsabilità, non esenta tale persona dalla responsabilità penale né ne mitiga la pena.
3. Il fatto che uno qualsiasi degli atti indicati negli articoli da 2 a 4 del presente Statuto sia stato commesso da un subordinato non esenta il superiore da responsabilità penale se quest'ultimo conosceva o aveva motivo di conoscere che il subordinato era in procinto di commettere tali atti o li aveva commessi e il superiore ha mancato di adottare tutte le misure necessarie e ragionevoli per prevenire tali atti o per punirne gli autori del fatto.
4. Il fatto che l'accusato abbia agito in esecuzione di un ordine di un governo o di un superiore non lo esenta dalla propria responsabilità penale, ma può essere preso in considerazione quale motivo di riduzione della della pena, se la Corte speciale decide che la giustizia lo richiede.
5. La responsabilità penale personale per i crimini di cui all'art. 5 è determinata ai sensi del relativo diritto della Sierra Leone.
Articolo 7. Giurisdizione su persone di 15 anni d'età
1. La Corte speciale non ha giurisdizione su alcuna persona che fosse minore di 15 anni al tempo della presunta commissione del crimine. Qualora una persona che all'epoca della presunta commissione del crimine era di età compresa fra 15 e 18 anni compaia dinanzi alla Corte, questi è trattato con dignità e rispetto, prendendo in considerazione la sua giovane età e la auspicabile promozione della sua riabilitazione, reintegrazione nella società e assunzione di un ruolo costruttivo nella stessa, nonché in conformità agli standards dei diritti umani, in particolare dei diritti dei bambini.
2. Nella pronuncia del dispositivo in un caso a carico di un reo minorenne 18, la Corte speciale emette ordinanze che dispongono le seguenti misure: tutela e curatela, servizio alla comunità, programmi di assistenza psicologica, affidamento familiare, programmi correzionali, educativi e di formazione professionale, scuole approvate e, se occorra, qualsiasi programma di disarmo, smobilitazione e reintegrazione o programmi di agenzie per la protezione dell'infanzia.
Articolo 8. Giurisdizione concorrente
1. La Corte speciale e le corti nazionali della Sierra Leone hanno giurisdizione concorrente.
2. La Corte speciale ha primato sulle corti nazionali della Sierra Leone. In qualsiasi fase del procedimento, la Corte speciale può richiedere formalmente ad una corte nazionale di deferire un caso alla propria competenza, in conformità al presente Statuto e al Regolamento di procedura e prova.
Articolo 9. Ne bis in idem
1. Nessuno può essere processato dinanzi ad una corte nazionale della Sierra Leone per atti per i quali sia già stato processato dalla Corte speciale.
2. Chiunque sia stato processato da una corte nazionale per gli atti di cui agli articoli da 2 a 4 del presente Statuto può essere successivamente giudicato dalla Corte speciale se:
a) l'atto per il quale la persona è stata processata era qualificato come un crimine ordinario; o
b) la corte nazionale non è stata imparziale o indipendente, il procedimento instaurato dinanzi ad essa è stato appositamente disposto per proteggere l'accusato dalla responsabilità penale internazionale o l'accusa non èstata condotta diligentemente.
3. Nel decidere la pena da infliggere a una persona condannata per un crimine in base al presente Statuto, la Corte speciale tiene conto della misura in cui questa persona ha già scontato eventuali pene inflitte da una corte nazionale per il medesimo fatto.
Articolo 10. Amnistia
Un'amnistia concessa a qualsiasi persona che ricada entro la giurisdizione della Corte speciale in relazione ai crimini cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 4 del presente Statuto non impedisce l'azione penale.
Articolo 11. Organizzazione della Corte speciale
La Corte speciale si compone dei seguenti organi:
a) le Camere, che comprendono una o più Camere di primo grado ed una Camera d'appello;
b) il Procuratore; e
c) la Cancelleria.
Articolo 12. Composizione delle Camere
1. Le Camere sono composte di non meno di otto e non più di undici giudici indipendenti, che prestano servizio come segue:
a) tre giudici prestano servizio nelle Camere di Primo grado, dei quali uno è un giudice nominato dal governo della Sierra Leone, e due sono giudici nominati dal Segretario Generale delle Nazioni Unite (di seguito "il Segretario Generale");
b) Cinque giudici prestano servizio nella Camera d'appello, dei quali due sono giudici nominati dal governo della Sierra Leone, e tre sono nominati dal Segretario generale.
2. Ogni giudice presta servizio unicamente nella Camera alla quale è stato nominato.
3. I giudici della Camera d'appello e i giudici delle Camere di primo grado, rispettivamente, eleggono un giudice presidente che conduce i procedimenti nella Camera in cui è stato eletto. Il giudice che presiede la Camera d'appello è il Presidente della Corte speciale.
4. Se, a richiesta del Presidente della Corte speciale, sono stati nominati uno o più giudici supplenti dal governo della Sierra Leone o dal Segretario Generale, il giudice che presiede una Camera di Primo grado o la Camera d'appello designa tale giudice supplente ad essere presente in ogni fase del processo e a sostituire un giudice se quest'ultimo è impossibilitato a proseguire nell'ufficio.
Articolo 13. Qualificazione e nomina dei giudici
1. I giudici devono essere persone di alto profilo morale, imparzialità e integrità, che possiedano i requisiti necessari nei rispettivi paesi per la nomina ai più alti uffici giudiziari. Sono indipendenti nello svolgimento delle loro funzioni e non accettano né sollecitano istruzioni da alcun governo o da alcuna altra fonte.
2. Nella composizione complessiva delle Camere, si tiene debito conto dell' esperienza dei giudici in materia di diritto internazionale, incluso il diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, di diritto penale e di giustizia minorile.
3. I giudici sono nominati per un periodo di tre anni e sono nominabili per un ulteriore mandato.
Articolo 14. Regolamento di Procedura e Prova
1. Il Regolamento di Procedura e Prova del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda in vigore al momento della costituzione della Corte speciale è applicabile mutatis mutandis alla conduzione dei procedimenti dinanzi alla Corte speciale.
2. I giudici della Corte speciale nel loro insieme possono modificare il Regolamento di procedura e prova o adottare norme supplementari quando il Regolamento non disponga, o non disponga adeguatamente per una situazione specifica. Nel fare ciò, essi possono essere guidati, laddove appropriato, dal Criminal Procedure Act, 1965, della Sierra Leone.
Articolo 15. Il Procuratore
1. Il Procuratore è responsabile della conduzione delle indagini e sostiene l'accusa in giudizio nei confronti di persone su cui grava la maggiore responsabilità per le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto della Sierra Leone commesse nel territorio della Sierra Leone a partire dal 30 novembre 1996. Il Procuratore agisce in modo indipendente come organo separato della Corte speciale. Egli o ella non sollecita né riceve istruzioni da alcun governo o da qualsiasi altra fonte.
2. L'Ufficio del Procuratore ha il potere di interrogare sospetti, vittime e testimoni, di raccogliere prove e di condurre indagini sul posto. Nello svolgere tali compiti, il Procuratore può, ove appropriato, essere assistito dalle autorità sierra leonesi coinvolte.
3. Il Procuratore è nominato dal Segretario Generale per un periodo di tre anni ed è nominabile per un ulteriore mandato. Il Procuratore deve essere persona di alto profilo morale e possedere competenze professionali del più alto livello e avere vasta esperienza nella conduzione di indagini e nella procedura penale.
4. Il Procuratore è assistito da un Vice Procuratore sierra-leonese, e da quant'altro personale sierra-leonese e internazionale sia richiesto per svolgere le funzioni a lui o a lei assegnate in modo effettivo ed efficiente. Data la natura dei crimini commessi e la particolare sensibilità di bambine, giovani donne e bambini vittime di stupro, violenza sessuale, rapimento e schiavitù di tutti i tipi, deve essere posta debita attenzione nella nomina del personale alle dipendenze dei procuratori e di investigatori che abbia esperienza di delitti correlati con il genere e di giustizia minorile.
5. Nel perseguire rei minorenni, il Procuratore assicura che non sia messo a rischio il programma di riabilitazione dei bambini e che, quando sia appropriato, sia dato accesso ai meccanismi alternativi di verità e riconciliazione, nella misura della loro disponibilità.
Articolo 16. La Cancelleria
1. La Cancelleria è responsabile dell'ammini-strazione e della segreteria per la Corte speciale.
2. La Cancelleria si compone di un Cancelliere e dell'altro personale occorrente.
3. Il Cancelliere è nominato dal Segretario Generale, previa consultazione con il Presidente della Corte speciale, ed è un funzionario delle Nazioni Unite. Il Cancelliere presta servizio per tre anni ed è nominabile per un ulteriore mandato.
4. Il Cancelliere istituisce entro la Cancelleria una Unità per le vittime e i testimoni. Tale Unità fornisce, in consultazione con l'Ufficio del Procuratore, misure di protezione e dispositivi di sicurezza, supporto psicologico e altra assistenza appropriata per i testimoni, le vittime che compaiono dinanzi alla Corte ed altre persone che siano a rischio a ragione delle testimonianze rese da tali testimoni. Il personale dell'Unità include esperti in traumi, compresi i traumi relativi a crimini di violenza sessuale e di violenza sui bambini.
Articolo 17. Diritti dell'accusato
1. Tutti gli accusati sono eguali dinanzi alla Corte speciale.
2. L'imputato ha diritto ad un processo equo e pubblico, salvo le misure ordinate dalla Corte speciale per la tutela di vittime e testimoni.
3. L'imputato è presunto innocente finché la sua colpevolezza non sia provata in base alle disposizioni del presente Statuto.
4. Ai fini della decisione sulle accuse formulate a suo carico in base al presente Statuto, l'imputato ha diritto, in condizione di piena eguaglianza, alle seguenti garanzie minime:
a) essere informato nel più breve tempo possibile, in maniera dettagliata e in una lingua che possa comprendere, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
b) disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della propria difesa e comunicare con un difensore di sua scelta;
c) essere giudicato senza indebito ritardo;
d) essere presente al processo e difendersi di persona o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta; se non ha un difensore, deve essere informato del proprio diritto di averne uno e, ogniqualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, di vedersene attribuire uno d'ufficio, gratuitamente se non ha i mezzi per remunerarlo;
e) esaminare, o far esaminare, i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame di testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico;
f) ricevere l'assistenza gratuita di un interprete nel caso in cui non comprenda o non parli la lingua impiegata nella Corte speciale;
g) non essere costretto a testimoniare contro se stesso o di confessare la propria colpevolezza.
Articolo 18. Sentenza
La sentenza è resa dalla maggioranza dei giudici della Camera di primo grado o della Camera d'appello, ed è pronunciata in pubblico. È resa per iscritto e motivata, con la possibilità di allegarvi opinioni individuali o dissenzienti.
Articolo 19. Pene
1. La Camera di primo grado irroga alla persona condannata, che non sia un minorenne, la pena della detenzione per un numero determinato di anni. Nel determinare i termini della detenzione, la Camera di Primo grado, qualora appropriato, fa ricorso alla prassi relativa alle pene detentive del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e delle corti nazionali della Sierra Leone.
2. Nell'imporre le pene, la Camera di Primo grado deve prendere in considerazione fattori quali la gravità del reato e la situazione personale del condannato.
3. Oltre alla detenzione, la Camera di primo grado può ordinare la confisca dei beni, delle risorse e di tutte le proprietà acquisite illecitamente o tramite una condotta criminosa, e la loro restituzione al legittimo proprietario o allo Stato della Sierra Leone.
Articolo 20. Procedimento d'appello
1. La Camera d'appello conosce degli appelli proposti da persone condannate dalla Camera di Primo grado o dal Procuratore per i seguenti motivi:
a) vizio di procedura;
b) errore su una questione di diritto che invalidi la decisione;
c) errore di fatto che ha condotto a un diniego di giustizia.
2. La Camera d'appello può confermare, annullare o riformare la decisione resa dalla Camera di primo grado.
3. I giudici della Camera d'appello della Corte speciale sono guidati dalle decisioni della Camera d'appello del Tribunale Internazionale per la ex-Iugoslavia e il Ruanda. Nell'interpretazione e applicazione del diritto della Sierra Leone, essi sono guidati dalle decisioni della Corte Suprema della Sierra Leone.
Articolo 21. Revisione
1. Qualora sia scoperto un fatto nuovo che non era noto al tempo del procedimento avanti alla Camera di Primo grado o alla Camera d'appello e che sarebbe potuto essere un elemento decisivo per giungere alla decisione, la persona condannata o il Procuratore possono inoltrare al Tribunale un'istanza di revisione.
2. L'istanza di revisione è proposta alla Camera d'appello. La Camera d'appello può respingere l'istanza se la considera infondata. Se ritiene che la domanda sia fondata può, secondo convenienza:
a) riconvocare la Camera di Primo grado;
b) riservarsi la giurisdizione sul caso.
Articolo 22. Esecuzione delle pene
1. La detenzione è eseguita in Sierra Leone. Se le circostanze lo richiedono, la detenzione può anche essere eseguita in uno qualsiasi degli Stati che hanno concluso un accordo per l'esecuzione delle pene con il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda o il Tribunale Penale Internazionale per la ex-Iugoslavia e che abbiano comunicato alla Cancelleria della Corte speciale la propria volontà di accettare persone condannate. La Corte speciale può stipulare simili accordi per l'esecuzione delle pene con altri Stati.
2. Le condizioni di detenzione, sia in Sierra Leone sia in uno Stato terzo, sono regolate dal diritto dello Stato di esecuzione, sotto la supervisione della Corte speciale. Lo Stato di esecuzione è vincolato alla durata della pena, salvo quanto disposto dell'articolo 23 del presente Statuto.
Articolo 23. Grazia o commutazione delle pene
Se, in base al diritto applicabile nello Stato ove è detenuto il condannato, questi può beneficiare di un provvedimento di grazia o commutazione della pena, lo Stato in questione lo comunica alla Corte speciale. La grazia o la commutazione della pena possono essere concesse solo se il Presidente della Corte speciale, in consultazione con i giudici, lo decide, sulla base dell' interesse della giustizia e dei principi generali di diritto.
Articolo 24. Lingua di lavoro
La lingua di lavoro della Corte speciale è l'inglese.
Articolo 25. Relazione annuale
Il Presidente della Corte speciale trasmette una relazione annuale sul funzionamento e le attività della Corte al Segretario Generale e al governo della Sierra Leone.