Il Segretario Generale, allo scopo di formulare i principi fondamentali e le regole del diritto internazionale umanitario applicabili alle forze delle Nazioni Unite che svolgono operazioni sotto il comando e il controllo delle Nazioni Unite, promulga quanto segue:
Sezione 1. Campo di applicazione
1.1. I principi fondamentali e le regole del diritto internazionale umanitario formulati nel presente Bollettino sono applicabili alle Forze delle Nazioni Unite quando, in situazioni di conflitto armato, queste sono ivi impegnate attivamente come combattenti, sia in azioni coercitive, sia in operazioni di mantenimento della pace [peacekeeping operations] quando l'uso della forza è consentito per legittima difesa.
1.2. La promulgazione di questo Bollettino non pregiudica la condizione protetta dei membri delle Operazioni di mantenimento della pace ai sensi della Convenzione del 1994 sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e associato o il loro stato di non combattenti, nella misura in cui essi hanno diritto alla protezione accordata ai civili secondo il diritto internazionale dei conflitti armati.
Sezione 2. Applicazione del diritto nazionale
Le presenti disposizioni non costituiscono un elenco completo dei principi e delle regole di diritto internazionale umanitario che vincolano il personale militare, né sostituiscono a questo riguardo le leggi nazionali dalle quali il personale militare rimane vincolato per tutta la durata dell'operazione.
Sezione 3. Accordo sullo statuto delle Forze
Nell'Accordo sullo statuto delle Forze[Status of Force Agreement – SOFA] concluso fra le Nazioni Unite e uno Stato nel cui territorio è schierata una Forza delle Nazioni Unite, queste si impegnano a garantire che la Forza conduca le sue operazioni nella piena osservanza dei principi e delle regole delle convenzioni generali applicabili alla condotta del personale militare. Le Nazioni Unite si impegnano altresì a garantire che i membri del personale militare di una Forza siano pienamente a conoscenza dei principi e delle regole di tali strumenti internazionali. L'obbligo di rispettare tali principi e regole è applicabile alle Forze delle Nazioni Unite anche in mancanza di un accordo sullo Statuto delle Forze.
Sezione 4. Violazioni del diritto internazionale umanitario
In caso di violazioni del diritto internazionale umanitario, i membri del personale militare di una Forza delle Nazioni Unite sono perseguibili davanti ai loro tribunali nazionali.
Sezione 5. Protezione della popolazione civile
5.1. La Forza delle Nazioni Unite dovrà fare, in ogni momento, una chiara distinzione fra civili e combattenti, nonché tra beni di carattere civile e gli obiettivi militari. Le operazioni militari dovranno essere dirette solo contro i combattenti e contro obiettivi militari. Gli attacchi contro i civili e i beni di carattere civile sono vietati.
5.2. I civili godranno della protezione concessa dalla presente Sezione, salvo che essi partecipino direttamente alle ostilità e per la durata di detta partecipazione.
5.3. La Forza delle Nazioni Unite adotterà tutte le precauzioni possibili per evitare, e comunque ridurre al minimo, perdite accidentali tra i civili, lesioni ai civili o danni ai beni di carattere civile.
5.4. Nella sua area di operazioni, la Forza delle Nazioni Unite eviterà, per quanto possibile, di collocare obiettivi militari all'interno o in prossimità di zone densamente popolate e prenderà tutte le precauzioni necessarie per proteggere la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Le installazioni militari e l'equipaggiamento delle operazioni di mantenimento della pace, in quanto tali, non saranno considerate obiettivi militari.
5.5. Alla Forza delle Nazioni Unite è fatto divieto di lanciare operazioni atte a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili, nonché operazioni da cui ci si può attendere che provochino accidentalmente perdite di vite umane fra la popolazione civile o danni ai beni di carattere civile che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.
5.6. La Forza delle Nazioni Unite non compirà rappresaglie contro i civili o i beni di carattere civile.
Sezione 6. Mezzi e metodi di combattimento
6.1. Il diritto della Forza delle Nazioni Unite di scegliere metodi e mezzi di combattimento non è illimitato.
6.2. La Forza delle Nazioni Unite osserverà le regole che vietano o limitano l'impiego di certe armi e metodi di combattimento ai sensi dei rilevanti strumenti di diritto internazionale umanitario. È vietato, in particolare, l'impiego delle seguenti armi: gas asfissianti, tossici o altri gas e metodi di guerra biologica; proiettili che si espandono o si schiacciano nel corpo umano e taluni proiettili esplosivi. È altresì vietato l'impiego di talune armi convenzionali, come quelle che producono frammenti non individuabili, mine, trappole e armi incendiarie.
6.3. È fatto divieto alle Forze delle Nazioni Unite di impiegare metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili o concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale
6.4. È fatto divieto alla Forza delle Nazioni Unite di impiegare armi o metodi di combattimento concepiti con lo scopo di causare mali superflui o sofferenze inutili.
6.5. È vietato ordinare che non vi siano sopravvissuti.
6.6. È fatto divieto alla Forza delle Nazioni Unite di attaccare monumenti artistici, architettonici o storici, siti archeologici, opere d'arte, luoghi di culto, musei e biblioteche che costituiscono patrimonio culturale o spirituale dei popoli. Nella propria area di operazioni, la Forza delle Nazioni Unite non impiegherà i suddetti beni culturali o le loro immediate vicinanze per scopi che potrebbero esporli a distruzione o danneggiamento. Il furto, il saccheggio, l'appropriazione indebita e qualsiasi atto di vandalismo contro i beni culturali sono severamente vietati.
6.7. È fatto divieto alla Forza delle Nazioni Unite di attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari, i raccolti, il bestiame, le installazioni e riserve di acqua potabile.
6.8. È fatto divieto alla Forza delle Nazioni Unite di fare oggetto di operazioni militari le installazioni che racchiudono forze pericolose, cioè le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, se tali operazioni possono provocare la liberazione di dette forze e causare, di conseguenza, gravi perdite alla popolazione civile.
6.9. La Forza delle Nazioni Unite non farà oggetto di rappresaglia i beni e le installazioni protetti ai sensi della presente Sezione.
Sezione 7. Trattamento dei civili e delle persone fuori combattimento
7.1. Le persone che non partecipano o che non partecipano più alle operazioni militari, compresi i civili, i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita o detenzione, saranno trattate, in tutte le circostanze, con umanità e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il sesso, le convinzioni religiose o altro analogo criterio. Costoro saranno trattati con il rispetto dovuto alla loro persona, al loro onore e alle loro convinzioni religiose o di altro tipo.
7.2. Sono vietati, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone indicate alla sezione 7.1 i seguenti atti: le violenze contro la vita e l'integrità fisica; assassinio e i trattamenti crudeli quali torture, mutilazioni o qualsiasi forma di punizione corporale; le pene collettive; le rappresaglie; la presa di ostaggi; lo stupro; la prostituzione forzata; qualsiasi forma di molestia e umiliazione sessuale e di trattamento degradante; la riduzione in schiavitù; il saccheggio.
7.3. Le donne saranno specialmente protette nei confronti di qualsiasi attacco, in particolare nei confronti dello stupro, della prostituzione forzata o qualsiasi altra forma di oltraggio.
7.4. I fanciulli saranno oggetto di particolare rispetto e saranno protetti nei confronti di qualsiasi forma di oltraggio.
Sezione 8. Trattamento delle persone detenute
8.1. La Forza delle Nazioni Unite dovrà trattare umanamente e rispettare la dignità dei membri detenuti delle forze armate e delle altre persone che non partecipano più alle operazioni militari a causa della detenzione. Senza pregiudizio del loro status giuridico, essi saranno trattati conformemente alle pertinenti disposizioni della Terza Convenzione di Ginevra in quanto ad essi applicabile mutatis mutandis. In particolare:
a) la cattura e la detenzione saranno notificate senza indugio alla parte dalla quale dipendono e all'Agenzia Centrale d'Informazione del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), soprattutto al fine di informare le loro famiglie;
b) essi saranno trattenuti in luoghi sicuri e protetti che forniscano tutte le possibili garanzie igieniche e sanitarie e non saranno detenuti in aree esposte ai pericoli della zona di combattimento;
c) avranno il diritto di ricevere cibo e vestiario, cure igieniche e sanitarie;
d) non saranno in alcuna circostanza sottoposti a qualsiasi forma di tortura o maltrattamento;
e) le donne la cui libertà è stata limitata saranno detenute in locali separati da quelli degli uomini e saranno sottoposte alla sorveglianza immediata di donne;
f) qualora fanciulli di età inferiore ai 16 anni prendano direttamente parte alle ostilità e vengano arrestati, detenuti o internati dalla Forza delle Nazioni Unite, essi continueranno a beneficiare di speciale protezione. In particolare, essi saranno detenuti in locali separati da quelli degli adulti, salvo quando siano sistemati con le loro famiglie;
g) il diritto del CICR di visitare i prigionieri e le persone detenute sarà rispettato e garantito.
Sezione 9. Protezione dei feriti, dei malati e del personale medico e di soccorso
9.1. I membri delle forze armate e le altre persone in potere della Forza delle Nazioni Unite che fossero feriti o malati, dovranno essere rispettati e protetti in tutte le circostanze. Essi saranno trattati con umanità e riceveranno le cura mediche e l'attenzione richiesta dalla loro condizione, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole. La priorità nelle cure sarà determinata soltanto da ragioni di urgenza medica.
9.2. Ogni qual volta le circostanze lo permetteranno, sarà stipulata un cessate il fuoco o altri accordi locali saranno conclusi, per permettere la ricerca e l'identificazione dei feriti, dei malati e dei morti rimasti sul campo di battaglia e consentirne la raccolta, la rimozione, lo scambio e il trasporto.
9.3. La Forza delle Nazioni Unite non può in alcuna circostanza attaccare stabilimenti sanitari o unità sanitarie mobili. Questi saranno rispettati e protetti in tutte le circostanze, a meno che non siano impiegati, al di fuori delle loro funzioni umanitarie, per attaccare la Forza delle Nazioni Unite o commettere altri atti pregiudizievoli contro di essa.
9.4. La Forza delle Nazioni Unite dovrà rispettare e proteggere in tutte le circostanze il personale medico impegnato esclusivamente nella ricerca, nel trasporto o nella cura dei malati o feriti, nonché il personale religioso.
9.5. La Forza delle Nazioni Unite dovrà rispettare e proteggere i trasporti di feriti e malati o il materiale sanitario, al pari delle unità sanitarie mobili.
9.6. La Forza delle Nazioni Unite non dovrà fare oggetto di rappresaglie i feriti, i malati, o il personale, gli stabilimenti e i materiali contemplati nella presente Sezione.
9.7. La Forza delle Nazioni Unite dovrà rispettare in tutte le circostanze gli emblemi della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Questi possono essere impiegati solo per indicare o per proteggere le unità sanitarie e gli stabilimenti, il personale e i materiali sanitari. Ogni uso improprio della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa è vietato.
9.8. La Forza delle Nazioni Unite deve rispettare il diritto delle famiglie di conoscere la sorte ed i loro congiunti feriti, malati e deceduti. A tal fine, la Forza faciliterà il lavoro dell'Agenzia Centrale d'Informazioni del CICR.
9.9. La Forza delle Nazioni Unite dovrà autorizzare e facilitare le operazioni di soccorso umanitario aventi carattere imparziale e condotte senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole e dovrà rispettare il personale, i mezzi di trasporto e le strutture impegnate in tali operazioni.
Sezione 10. Entrata in vigore
Il presente Bollettino entrerà in vigore il 12 agosto 1999.
(Firmato) Kofi A. Annan, Segretario Generale