Carta europea dei diritti umani nella città a favore delle donne e degli uomini delle città
Perché elaborare, all’alba del 21° secolo, una Carta europea dei diritti umani nella città?
La Dichiarazione dei diritti umani (1948) è universale. Non è stata successivamente rafforzata e completata da numerosi altri impegni che hanno accentuato la tutela di certi diritti la cui portata è variabile?
La Convenzione europea (1950) offre la cosiddetta garanzia giurisdizionale. Nondimeno, numerosi diritti non sono sempre “ effettivi “ e i cittadini mal si riconoscono nelle intricate procedure amministrative e giuridiche.
Come garantire meglio? Come agire meglio? Come predisporre in modo migliore le condizioni pubbliche necessarie all’appagamento del desiderio di felicità privata di ciascuno?
È qui che emerge il ruolo della Città.
Dappertutto, laddove il popolo delle campagne prosegue la sua lunga marcia verso le città ed esse accolgono un numero sempre maggiore di viaggiatori di passaggio, ma ugualmente e soprattutto di stranieri alla ricerca della libertà, di un lavoro e di scambi di conoscenze, la città è diventata il futuro dell’umanità.
È oggi il luogo di ogni incontro e pertanto di tutti i possibili. È ugualmente il terreno di tutte le contraddizioni, e quindi di tutti i pericoli: è entro lo spazio urbano dalle frontiere mal definite che si ritrovano le discriminazioni legate alla disoccupazione, alla povertà, al disprezzo delle differenze culturali, ma nel contempo è lì che si delineano e si moltiplicano delle prassi civiche e sociali di solidarietà.
È pur vero che la città oggi ci impone di precisare meglio certi diritti, perché è il luogo dove abitiamo, dove cerchiamo del lavoro, dove ci spostiamo. Impone ugualmente di riconoscere nuovi diritti: il rispetto dell’ambiente, la garanzia di un cibo sano, di tranquillità, di possibilità di scambi e di svaghi, ecc.
È poi vero che, di fronte alla crisi che colpisce la concezione delegataria della democrazia a livello degli Stati nazionali e all’inquietudine che suscitano le burocrazie europee, la città appare come la risorsa di un nuovo spazio politico e sociale.
Là si prospettano le condizioni di una democrazia di prossimità. Là viene offerta l’occasione di una partecipazione al diritto di cittadinanza di tutti gli abitanti: una cittadinanza a livello cittadino. Se è vero che viene riconosciuto ad ogni persona ognuno dei diritti definiti, spetta ugualmente a ciascun cittadino, libero e solidale, di garantirli tutti.
L’impegno che noi affermiamo qui è rivolto alle donne e agli uomini del nostro tempo. Non pretende di essere esauriente e la sua portata dipenderà dal modo in cui gli abitanti delle città se ne sentiranno investiti. Si presenta come una risposta alle aspettative dei cittadini, per le quali le città costituiscono sia l’ambito naturale in cui si manifestano, che l’elemento rivelatore. La presente Carta sarà per loro, come per quelli che li governano a livello comunale, quindi in base al principio di sussidiarietà, un insieme di costanti di riferimento sulle quali far poggiare i loro diritti, riconoscerne le eventuali violazioni e farle cessare.
Tali costanti sono altrettante occasioni di superare le difficoltà e di conciliare le logiche talvolta contraddittorie che si ritrovano all’interno della vita stessa della città.
Una volontà: inserire il legame sociale, in modo duraturo, nello spazio pubblico.
Un principio: l’uguaglianza.
Un obiettivo: l’accresciuta consapevolezza politica di tutti gli abitanti.
Le città firmatarie
Riconoscendo che la Dichiarazione Universale dei diritti umani, il Patto internazionale dei diritti civili e politici, il Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la Carta sociale europea e gli altri strumenti internazionali di tutela dei diritti umani si applicano agli abitanti delle città, come a qualsiasi altra persona;
Ricordando che i diritti umani sono universali, indivisibili ed interdipendenti, che tutti i pubblici poteri sono responsabili della loro garanzia, ma che il loro riconoscimento e i meccanismi che ne consentono l’applicazione e la protezione sono ancora insufficienti, segnatamente per quanto riguarda i diritti sociali, economici e culturali;
Persuase che la buona amministrazione delle città esige il rispetto e la garanzia dei diritti umani per tutti gli abitanti, senza esclusione, e che mira alla promozione dei valori di coesione sociale e di protezione dei più vulnerabili;
Convinte per tali ragioni della necessità di una Carta europea dei diritti umani nella città che proclami solennemente e chiaramente i diritti fondamentali e le libertà pubbliche riconosciute agli abitanti delle città e l’impegno delle autorità comunali a garantirli, nel rispetto delle competenze e dei poteri da esse legalmente detenuti, conformemente alle loro legislazioni nazionali;
Ribadendo la loro approvazione della Carta europea dell’autonomia locale, in virtù della quale è necessario rendere l’amministrazione comunale maggiormente efficace e più vicina al cittadino, e in base alle raccomandazioni dell’Impegno di Barcellona, firmato il 17 ottobre 1998 dalle città che hanno partecipato alla Conferenza europea delle città per i diritti umani, volta al miglioramento dello spazio pubblico collettivo per tutti i cittadini senza distinzione di alcun genere.
Hanno deciso di comune accordo di assumere i seguenti impegni:
Parte I
Disposizioni generali
Articolo I. Diritto alla città
1. La città è uno spazio collettivo che appartiene a tutti gli abitanti, i quali hanno il diritto di trovarvi le condizioni necessarie per appagare le proprie aspirazioni dal punto di vista politico, sociale ed ambientale, assumendo nel contempo i loro doveri di solidarietà.
2. Le autorità comunali agevolano con ogni mezzo a loro disposizione il rispetto della dignità di tutti e la qualità della vita dei loro abitanti.
Articolo II. Principio di uguaglianza dei diritti e di non discriminazione
1. I diritti enunciati in questa Carta sono riconosciuti a tutte le persone che vivono nelle città firmatarie, indipendentemente dalla loro nazionalità. Sono qui di seguito designate in quanto cittadini e cittadine delle città.
2. Tali diritti sono garantiti dalle autorità comunali, senza alcuna discriminazione legata all’origine, al colore, all’età, al sesso o alle scelte sessuali, alla lingua, alla religione, all’opinione politica, all’origine etnica, nazionale o sociale, o al reddito.
Articolo III. Diritto alla libertà culturale, linguistica e religiosa
1. Tutti i cittadini delle città hanno il diritto di esercitare la loro libertà culturale, linguistica e religiosa. Le autorità comunali, in collaborazione con le altre amministrazioni, fanno sì che i bambini e le bambine appartenenti a dei gruppi linguistici minoritari possano studiare la loro lingua materna.
2. La libertà di coscienza e di religione individuale e collettiva è garantita dalle autorità comunali a tutti i cittadini delle città. Nei limiti imposti dalla loro legislazione nazionale, si adoperano per garantire tale diritto, avendo cura di evitare la creazione di ghetti.
3. Nel rispetto della laicità, le città favoriscono la reciproca tolleranza tra i credenti e i non credenti, come pure tra le diverse religioni.
4. Le autorità comunali coltivano la storia delle loro popolazioni e rispettano la memoria dei cittadini defunti, garantendo il rispetto e la dignità dei cimiteri.
Articolo IV. Protezione dei gruppi e dei cittadini maggiormente vulnerabili
1. I gruppi di cittadini maggiormente vulnerabili hanno diritto a misure specifiche di protezione.
2. Le autorità comunali adottano le misure necessarie perché le persone portatrici di handicap siano pienamente integrate nella vita della città. Gli alloggi, i luoghi di lavoro e di svago devono per questo essere conformi a certe esigenze. I trasporti pubblici devono essere accessibili a tutti.
3. Le città firmatarie adottano delle politiche attive di sostegno alle popolazioni maggiormente vulnerabili, garantendo a ciascuno il diritto alla cittadinanza.
4. Le città adottano tutte le misure per facilitare l’integrazione sociale di tutti i cittadini, qualunque sia la causa della loro vulnerabilità, evitando di raggrupparli in modo discriminatorio.
Articolo V. Dovere di solidarietà
La comunità locale è unita da un dovere di mutua solidarietà. Le autorità locali vi contribuiscono favorendo lo sviluppo e la qualità dei servizi pubblici.
Articolo VI. Cooperazione comunale internazionale
1. Le città incoraggiano la conoscenza reciproca dei popoli e delle rispettive culture.
2. Le città firmatarie si impegnano a cooperare con gli enti locali dei paesi in via di sviluppo nei settori degli impianti e delle attrezzature urbane, della tutela ambientale, della sanità, dell’educazione e della cultura e a coinvolgervi il maggior numero possibile di cittadini.
3. Le città esortano più particolarmente gli attori economici a partecipare a dei programmi di cooperazione e tutta la popolazione ad associarsi ad essi, allo scopo di sviluppare un senso di solidarietà e di completa uguaglianza tra i popoli che superi le frontiere urbane e nazionali.
Articolo VII. Principio di sussidiarietà
1. Il principio di sussidiarietà che è alla base della ripartizione delle competenze tra lo Stato, le Regioni e le Città deve essere negoziato in modo permanente per evitare che lo Stato centrale e le altre amministrazioni competenti scarichino le loro responsabilità sulle città.
2. Tale negoziazione si propone lo scopo di garantire che i servizi pubblici dipendano dal livello amministrativo più vicino alla popolazione, in vista della loro migliore efficacia.
Parte II
Diritti civili e politici della cittadinanza locale
Articolo VIII. Diritto alla partecipazione politica
1. I cittadini delle città hanno il diritto di partecipare alla vita politica locale mediante elezioni libere e democratiche dei loro rappresentanti locali.
2. Le città firmatarie incoraggiano l’ampliamento del diritto di voto e di eleggibilità a livello comunale a tutti i cittadini maggiorenni che non sono cittadini dello Stato e che risiedono da due anni nella città.
3. Oltre alle elezioni periodiche destinate a rinnovare le istanze comunali, viene incoraggiata la partecipazione democratica. A tal fine, i cittadini e le loro associazioni possono accedere ai dibattiti pubblici, presentare delle interrogazioni alle autorità comunali sulle poste in gioco riguardanti gli interessi della collettività ed esprimere il proprio parere, sia in modo diretto mediante dei “referendum comunali”, sia mediante delle riunioni pubbliche e l’azione popolare.
4. In applicazione del principio di trasparenza e conformemente alle disposizioni legislative dei vari paesi, l’organizzazione amministrativa delle città e le modalità del lavoro comunale comprenderanno dei meccanismi di responsabilità degli amministratori eletti e dell’amministrazione comunale.
Articolo IX. Diritto di associazione, di riunione e di manifestazione
1. Il diritto di associazione, di riunione e di manifestazione è garantito a tutti nella città.
2. I poteri locali incoraggiano l’associazionismo in quanto espressione del diritto di cittadinanza, nel rispetto della sua autonomia.
3. La città offre degli spazi pubblici per l’organizzazione di riunioni aperte e di incontri informali. Garantisce il libero accesso di tutti a questi spazi, nel rispetto degli ordinamenti esistenti.
Articolo X. Protezione della vita privata e familiare
1. La città tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare e riconosce che il rispetto delle famiglie, nella diversità delle loro forme attuali, è un elemento essenziale della democrazia locale.
2. La famiglia, fin dal momento della sua costituzione e senza interventi nella sua vita interna, usufruisce della tutela delle autorità comunali e di facilitazioni, segnatamente in materia di alloggio. Le famiglie più svantaggiate dispongono a tal fine di sussidi finanziari e di strutture e di servizi per l’assistenza all’infanzia e agli anziani.
3. Qualsiasi individuo ha il diritto di legarsi sentimentalmente con la persona di sua scelta e di sposarsi senza che possa frapporsi nessun ostacolo, oltre a quelli stabiliti per legge.
4. Le autorità comunali sviluppano delle politiche attive per vigilare sull’integrità fisica dei membri delle famiglie e perché scompaiano i maltrattamenti in seno alle famiglie.
5. Nel rispetto della libertà di scelta nel campo educativo, religioso, culturale e politico, le autorità locali adottano tutte le misure necessarie per tutelare l’infanzia e la gioventù e per favorire l’istruzione basata sulla democrazia, la tolleranza e la possibilità di piena partecipazione alla vita della città.
6. Le autorità locali creano le condizioni necessarie perché i bambini e le bambine possano godere di un’infanzia felice.
Articolo XI. Diritto all’informazione
1. I cittadini delle città hanno il diritto di essere informati di quanto riguarda la vita sociale, economica, culturale ed amministrativa locale. Gli unici limiti sono il rispetto della vita privata delle persone e la protezione dell’infanzia e della gioventù.
2. I poteri locali garantiscono ai cittadini una circolazione dell’informazione generale accessibile, efficace e trasparente. A tal fine, sviluppano l’apprendimento delle tecnologie informative, ne agevolano l’accesso e l’aggiornamento periodico.
Parte III
Diritti economici, sociali, culturali ed ambientali di prossimità
Articolo XII. Diritto generale di accesso ai servizi di protezione sociale
1. Le città firmatarie ritengono che le politiche sociali costituiscano un aspetto decisivo delle politiche di protezione dei diritti umani e si impegnano a garantirle nell’ambito delle loro competenze.
2. I cittadini della città hanno libero accesso ai servizi comunali di interesse generale. A tal fine, le città firmatarie si oppongono alla commercializzazione dei servizi di assistenza sociale alle persone e procurano di creare dei servizi essenziali di qualità, a prezzi stabili corrispondenti al prezzo di costo negli altri settori dei servizi pubblici.
3. Le città si impegnano a sviluppare delle politiche sociali, segnatamente nei confronti dei più svantaggiati, finalizzate al rifiuto dell’esclusione e alla ricerca della dignità umana e dell’uguaglianza.
Articolo XIII. Diritto all’istruzione
1. I cittadini della città godono del diritto all’istruzione. Le autorità comunali facilitano l’accesso all’istruzione elementare dei bambini e delle bambine e dei giovani in età scolare. Incoraggiano la formazione per gli adulti, in un quadro di prossimità e di rispetto dei valori democratici.
2. Le città contribuiscono a mettere a disposizione di tutti degli spazi e dei centri scolastici, educativi e culturali, in un contesto multiculturale e di coesione sociale.
3. Le autorità comunali contribuiscono ad innalzare il livello della cittadinanza mediante delle pedagogie educative, segnatamente per quanto riguarda la lotta al sessismo, al razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione.
Articolo XIV. Diritto al lavoro
1. I cittadini delle città hanno il diritto di disporre di risorse sufficienti, grazie ad un’occupazione dignitosa e tale da garantire la qualità della vita.
2. Le autorità comunali contribuiscono, nella misura delle loro possibilità, ad ottenere la piena occupazione. Per rendere effettivo il diritto al lavoro, le città firmatarie favoriscono l’adeguamento dell’offerta e della domanda di lavoro ed incoraggiano l’aggiornamento e la riqualificazione dei lavoratori attraverso dei programmi di formazione permanente. Sviluppano le attività accessibili ai disoccupati.
3. Le città firmatarie si impegnano a non firmare alcun contratto comunale se non contiene sia delle clausole di rifiuto del lavoro illegale, che si tratti di cittadini dello Stato o di stranieri, di persone in situazione regolare oppure irregolare rispetto alle leggi nazionali, sia delle clausole di rifiuto del lavoro dei bambini e delle bambine.
4. Le autorità comunali sviluppano, in collaborazione con le altre istituzioni pubbliche e con le imprese, dei meccanismi per garantire l’uguaglianza di tutti di fronte al lavoro, per impedire qualsiasi discriminazione in materia di remunerazione, di condizioni di lavoro, di diritto di partecipazione, di promozione professionale e di tutela contro il licenziamento, fondata sulla nazionalità, il sesso, le scelte sessuali, l’età o un handicap. Incoraggiano pari possibilità di accesso delle donne al lavoro mediante la creazione di asili nido ed altri provvedimenti, come pure l’accesso dei portatori di handicap, mediante la creazione di attrezzature appropriate.
5. Facilitano la creazione di impieghi protetti in quanto punto di passaggio per le persone che devono reinserirsi nella vita professionale. Incoraggiano in particolare la creazione di posti di lavoro legati ai servizi di prossimità, all’ambiente, alla prevenzione sociale e all’educazione degli adulti.
Articolo XV. Diritto alla cultura
1. I cittadini delle città hanno diritto alla cultura in tutte le sue espressioni, manifestazioni e modalità possibili.
2. Le autorità locali, in cooperazione con le associazioni culturali e il settore privato, incoraggiano lo sviluppo della vita culturale urbana nel rispetto della diversità. Degli spazi pubblici propizi alle attività culturali e sociali vengono messi a disposizione dei cittadini delle città con pari condizioni di accesso per tutti.
Articolo XVI. Diritto all’alloggio
1. Tutti i cittadini delle città hanno diritto ad un alloggio dignitoso, sicuro e salubre.
2. Le autorità comunali verificano che esista un’offerta adeguata di alloggi e di impianti di quartiere per tutti i loro cittadini senza distinzione, in funzione dei loro redditi. Tali impianti devono comprendere delle strutture di accoglienza in grado di garantire la sicurezza e la dignità dei senzatetto e delle strutture adattate alle donne vittime di violenza e per quelle che cercano di sfuggire alle reti della prostituzione.
3. Le autorità comunali garantiscono il diritto dei nomadi di soggiornare nella città in condizioni compatibili con la dignità umana.
Articolo XVII. Diritto alla salute
1. Le autorità comunali agevolano un accesso uguale per tutti i cittadini alle cure e alla prevenzione.
2. Le autorità comunali prendono tutte le iniziative necessarie in materia di salute pubblica, segnatamente mediante misure di prevenzione o misure di intervento qualora la situazione lo esiga.
3. Le città firmatarie, per il tramite delle loro azioni nel campo economico, culturale, sociale, urbanistico, contribuiscono ad un approccio globale volto alla promozione della salute per tutti gli abitanti condotto con la loro attiva partecipazione.
Articolo XVIII. Diritto all’ambiente
1. I cittadini delle città hanno diritto ad un ambiente sano nella ricerca della compatibilità tra sviluppo economico ed equilibrio ambientale sostenibile.
2. A tal fine, le autorità comunali adottano, in base al principio di precauzione, delle politiche di prevenzione dell’inquinamento (compreso quello acustico), di economia di energia, di gestione, riciclaggio, riutilizzo e recupero dei rifiuti. Ampliano e proteggono il verde pubblico delle città.
3. Si adoperano perché i cittadini godano il paesaggio che circonda e che caratterizza le città senza degradarlo e perché siano consultati sulle modifiche che potrebbero deturparlo.
4. Sviluppano un’educazione orientata specificamente al rispetto della natura, rivolta in particolare ai bambini e alle bambine.
Articolo XIX. Diritto ad un’urbanistica armoniosa
1. I cittadini delle città hanno diritto ad uno sviluppo urbanistico ordinato che garantisca una relazione armoniosa tra l’habitat, i servizi pubblici, le strutture, il verde pubblico, e le attrezzature destinate ad uso collettivo.
2. Le autorità comunali realizzano, con la partecipazione dei cittadini, una pianificazione ed una gestione urbana che possa ottenere l’equilibrio tra l’urbanistica e l’ambiente.
3. In tale ambito, si impegnano a rispettare il patrimonio naturale, storico, architettonico, culturale ed artistico delle città e a promuovere la ristrutturazione del patrimonio esistente.
Articolo XX. Diritto alla circolazione e alla tranquillità nella città
1. Le autorità locali riconoscono il diritto dei cittadini delle città a dei mezzi di trasporto compatibili con la tranquillità della città. Favoriscono a tal fine dei trasporti in comune accessibili a tutti, secondo una pianificazione degli spostamenti urbani ed interurbani. Controllano il traffico automobilistico e ne garantiscono la fluidità nel rispetto dell’ambiente.
2. Il comune controlla severamente l’emissione di ogni tipo di rumore e di vibrazioni. Definisce delle zone riservate completamente oppure in certi periodi ai pedoni ed incoraggia l’uso di veicoli non inquinanti.
3. Le città firmatarie si impegnano a stanziare le risorse necessarie per rendere effettivi tali diritti, ricorrendo se del caso a delle forme di collaborazione economica tra enti pubblici, società private e la società civile.
Articolo XXI. Diritto al tempo libero
1. Le città riconoscono il diritto dei cittadini di disporre di tempo libero.
2. Le autorità comunali garantiscono l’esistenza di spazi ludici di qualità aperti a tutti i bambini e le bambine senza discriminazione.
3. Le autorità comunali agevolano la partecipazione attiva allo sport e fanno sì che le attrezzature necessarie alla pratica degli sport siano messe a disposizione di tutti i cittadini.
4. Le autorità comunali incoraggiano il turismo e vigilano per garantire un equilibrio tra l’attività turistica della città e il benessere sociale ed ambientale dei cittadini.
Articolo XXII. Diritti dei consumatori
Le città vigilano, nel limite delle loro competenze, alla tutela dei consumatori. A tal fine, per quanto riguarda i prodotti alimentari, garantiscono o fanno procedere al controllo relativo ai pesi e misure, alla qualità, alla composizione dei prodotti e all’esattezza delle informazioni, come pure alle date di validità degli alimenti.
Parte IV
Diritti relativi all’amministrazione democratica locale
Articolo XXIII. Efficacia dei servizi pubblici
1. Le autorità locali garantiscono l’efficacia dei servizi pubblici e la loro compatibilità con i bisogni degli utenti, avendo cura di evitare qualsiasi situazione di discriminazione o di abuso.
2. Le amministrazioni locali si doteranno di strumenti per procedere alla valutazione della loro azione comunale e terranno conto dei risultati.
Articolo XXIV. Principio di trasparenza
1. Le città firmatarie garantiscono la trasparenza dell’attività amministrativa. I cittadini devono essere in grado di conoscere i loro diritti e i loro obblighi politici ed amministrativi mediante la pubblicità data alle norme comunali, che devono essere comprensibili e aggiornate periodicamente.
2. I cittadini hanno diritto ad una copia degli atti amministrativi dell’amministrazione locale che li riguardano, salvo nei casi in cui esistano degli ostacoli di interesse pubblico o legati al diritto alla privacy di terzi.
3. L’obbligo della trasparenza, della pubblicità, dell’imparzialità e della non discriminazione delle azioni dei poteri comunali si applica a: – la conclusione di contratti comunali conformemente ad una gestione rigorosa delle spese comunali; – la scelta di funzionari, impiegati e dipendenti comunali nell’ambito dei principi legati al merito e alla competenza.
4. Le autorità locali garantiscono la trasparenza e il controllo rigoroso dell’uso dei fondi pubblici.
Parte V
Meccanismi di garanzia dei diritti umani di prossimità
Articolo XXV. Amministrazione della giustizia locale
1. Le città sviluppano delle politiche di miglioramento dell’accesso dei cittadini al Diritto e alla Giustizia.
2. Le città firmatarie favoriscono la soluzione extragiudiziale delle controversie civili, penali, amministrative e professionali, mediante l’istituzione di meccanismi pubblici di conciliazione, di transazione, di mediazione e di arbitrato.
3. Se del caso, la giustizia comunale è garantita dai giudici di pace indipendenti – probiviri – eletti dai cittadini delle città o dai governi locali, con competenza per risolvere in modo equo le controversie che oppongono i cittadini delle città all’amministrazione comunale.
Articolo XXVI. Polizia di prossimità
1. Le città firmatarie favoriscono l’istituzione di corpi di polizia di prossimità altamente qualificati, con delle missioni di “agenti di sicurezza e di convivialità”. Tali agenti applicano delle politiche preventive contro i reati ed agiscono come un corpo di polizia di educazione civica.
Articolo XXVII. Meccanismi di prevenzione
1. Le città firmatarie si dotano di meccanismi preventivi: – mediatori sociali o di quartiere, soprattutto nelle aree maggiormente vulnerabili. – Ombudsman comunale o Difensore civico in quanto istituzione indipendente ed imparziale.
2. Per facilitare l’esercizio dei diritti enunciati in questa Carta e sottoporre al controllo della popolazione la loro realtà concreta, ogni città firmataria istituisce una commissione di emergenza, composta di cittadini ed incaricata di effettuare una valutazione sull’applicazione della Carta.
Articolo XXVIII. Meccanismi fiscali e di bilancio
1. Le città firmatarie si impegnano ad elaborare i loro bilanci in modo che le previsioni delle entrate e delle spese siano tali da poter rendere effettivi i diritti enunciati nella Carta. Possono per questo istituire un sistema di “bilancio partecipativo”. La comunità dei cittadini, organizzata in assemblee per quartiere o settore, oppure in associazioni, potrà in tal modo esprimere il proprio parere per il finanziamento delle misure necessarie alla realizzazione di tali diritti.
2. Le città partecipanti si impegnano, a nome del rispetto dell’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alle spese, a non consentire che le aree o le attività che rientrano nella sfera delle loro competenze sfuggano alla legalità in materia sociale, fiscale, ambientale o di qualsiasi altra natura; agiscono altresì in modo che le zone che costituiscono un’eccezione alla legalità spariscano laddove esistono.
Disposizioni finali
Valore giuridico della Carta e meccanismi di applicazione
1. La Carta, una vola adottata, resterà aperta alla firma singola di tutte le città che decideranno di impegnarsi in tal senso.
2. I comuni integrano nei loro regolamenti comunali, dando loro un valore vincolante, i principi e le norme, come pure i meccanismi di garanzia proposti dalla Carta e la citano in modo esplicito nei “considerando” di qualsiasi atto comunale.
3. Le città firmatarie riconoscono il carattere di diritto imperativo generale dei diritti enunciati nella Carta e si impegnano a rifiutare o a denunciare qualsiasi atto giuridico, in particolare qualsiasi contratto comunale, le cui conseguenze potrebbero ostacolare i diritti riconosciuti o essere contrarie alla loro realizzazione, e ad adoperarsi per far sì che gli altri soggetti di diritto riconoscano ugualmente il valore giuridico superiore dei suddetti diritti.
4. Le città firmatarie si impegnano a creare una commissione incaricata di elaborare ogni due anni una valutazione dell’applicazione dei diritti riconosciuti dalla Carta e a renderla pubblica.
5. La Riunione della Conferenza delle Città per i diritti umani, costituita in assemblea plenaria delle città firmatarie, deciderà di istituire un meccanismo di monitoraggio appropriato in vista di verificare il recepimento e la buona applicazione di tale Carta da parte delle città.
Disposizioni addizionali
I
Le città firmatarie si impegnano ad agire presso i loro Stati in modo che le legislazioni nazionali consentano la partecipazione dei cittadini residenti nella città, ma che non hanno la cittadinanza dello Stato, alle elezioni comunali, ai sensi dell’Articolo VIII.2 della Carta.
II
Per permettere il controllo giurisdizionale dei diritti contenuti nella presente Carta, le città firmatarie si impegnano a chiedere ai loro Stati e all’Unione europea di completare le dichiarazioni costituzionali relative ai diritti umani e alla Convenzione europea dei diritti umani.
III
Le città firmatarie elaboreranno ed attueranno dei Programmi Agenda 21, in applicazione degli accordi adottati alla Conferenza dell’ONU sull’Ambiente e lo Sviluppo, che si è svolta a Rio de Janeiro nel 1992.
IV
In caso di conflitto armato, le città firmatarie vigileranno al mantenimento del principio della libera amministrazione del loro ente locale e al rispetto dei diritti proclamati nella presente Carta.
V
L’impegno delle città sarà convalidato dalle loro assemblee comunali che potranno formulare delle riserve circa certi articoli, se lo giudicheranno necessario, in funzione della loro legislazione nazionale.
Fatto a Saint Denis, il diciotto maggio duemila.