Preambolo
Gli Stati americani firmatari della presente Convenzione,
Riaffermando la loro intenzione di consolidare nell'emisfero occidentale, nel quadro di istituzioni democratiche, un sistema di libertà personali e di giustizia sociale fondato sul rispetto dei diritti umani essenziali;
Riconoscendo che i diritti umani essenziali non dipendono dall'appartenenza di un individuo ad un certo Stato, ma sono fondati sugli attributi della persona umana, e che in ragione di ciò si giustifica la loro protezione a livello internazionale, da conseguire attraverso una convenzione che rafforzi e che sia complementare alla protezione fornita dagli ordinamenti interni degli Stati americani;
Considerato che i suddetti principi sono stati inseriti nella Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani, nella Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo, nonché nella Dichiarazione universale dei diritti umani, e che sono stati altresì ribaditi e specificati in altri strumenti internazionali, sia in ambito universale che regionale; e
Ribadendo che la Terza Conferenza interamericana speciale (Buenos Aires, 1967) ha approvato l'inserimento nella Carta dell'Organizzazione di standard più ampi in materia di diritti economici, sociali e di educazione e ha deciso che una Convenzione interamericana sui diritti umani dovrebbe definire la struttura, la competenza e la procedura degli organi responsabili in queste materie,
Hanno convenuto quanto segue:
Parte I. Doveri degli Stati e diritti protetti
Capitolo I. Obblighi generali
Articolo 1. Dovere di rispetto dei diritti
1. Gli Stati Parti di questa Convenzione si impegnano a rispettare i diritti e le libertà riconosciuti negli articoli seguenti e ad assicurare a tutte le persone soggette alla loro giurisdizione il libero e pieno esercizio di tali diritti e libertà, senza discriminazione per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altra, origine nazionale o sociale, condizione economica, nascita o ogni altra condizione sociale.
2. Ai fini della presente Convenzione, il termine "persona" si riferisce ad ogni essere umano.
Articolo 2. Effetti della Convenzione negli ordinamenti nazionali
Quando l'esercizio di uno dei diritti o delle libertà menzionati all'articolo 1 non sia già assicurato dalla legge o da altre disposizioni interne, gli Stati Parti si impegnano ad adottare, nel rispetto delle rispettive procedure costituzionali e delle norme di questa Convenzione, le misure legislative o di altro genere necessarie per rendere effettivi i menzionati diritti e libertà.
Capitolo II. Diritti civili e politici
Articolo 3. Diritto alla personalità giuridica
Ogni persona ha il diritto al riconoscimento davanti alla legge della propria personalità giuridica.
Articolo 4. Diritto alla vita
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita. Tale diritto è protetto dalla legge e, in generale, dal momento del concepimento. Nessuno sarà arbitrariamente privato della vita.
2. Nei paesi che non hanno abolito la pena di morte, questa può essere imposta solo per i crimini più gravi e a seguito di una sentenza definitiva emessa da un tribunale competente e in base ad una disposizione di legge che preveda tale punizione, adottata prima della commissione del crimine. L'esecuzione della pena capitale non si estende ai crimini per i quali essa non è attualmente prevista.
3. La pena di morte non sarà reintrodotta negli Stati che l'hanno abolita.
4. In nessun caso la pena capitale sarà inflitta per reati politici o per reati comuni connessi a reati politici.
5. La pena capitale non sarà inflitta a persone che, al momento in cui il crimine è stato commesso, erano minori di 18 anni o di età superiore ai 70 anni; non sarà applicata a donne incinte.
6. Ogni persona condannata a morte ha il diritto di chiedere l'amnistia, la grazia o la commutazione della pena; tale diritto sarà garantito in ogni caso. La pena di morte non sarà eseguita durante il tempo in cui la decisione su tale petizione pende davanti all'autorità competente.
Articolo 5. Diritto ad un trattamento umano
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria integrità fisica, mentale e morale.
2. Nessuno sarà sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Tutti coloro privati della libertà saranno trattati con il rispetto dovuto alla dignità inerente di persona umana.
3. La pena non sarà inflitta ad alcuna persona diversa dal reo.
4. Le persone accusate saranno detenute separatamente dalle persone condannate, salvo circostanze eccezionali, e saranno sottoposte ad un trattamento adatto alla loro condizione di individui che non hanno subito condanne.
5. I minori d'età saranno sottoposti a procedimenti penali distinti da quelli predisposti per gli adulti, che si svolgono davanti a corti specializzate, con la massima speditezza, in modo da essere comunque trattati in modo conforme alla condizione minorile.
6. Le pene consistenti nella privazione della libertà dovranno tendere essenzialmente alla rieducazione e alla riabilitazione del prigioniero.
Articolo 6. Libertà dalla schiavitù
1. Nessuno sarà soggetto a schiavitù o a servitù involontaria; la schiavitù sarà proibita in tutte le sue forme, tra le quali rientra la tratta degli schiavi e il traffico delle donne.
2. Nessuno sarà tenuto a compiere lavoro forzato o obbligatorio. Tale previsione non sarà interpretata nel senso che, nei paesi in cui la pena stabilita per certi reati sia la privazione della libertà ai lavori forzati, non sia ammissibile l'esecuzione di tale condanna imposta da una corte competente. Il lavoro forzato non influirà negativamente sulla dignità o sulle capacità fisiche o intellettuali del prigioniero.
3. Ai fini del presente articolo, non costituiscono lavoro forzato o obbligatorio:
a) il lavoro o servizio normalmente richiesto ad una persona detenuta in esecuzione di una sentenza o di una decisione ufficiale adottata da un'autorità giudiziaria competente. Tale lavoro o servizio sarà espletato sotto la supervisione e il controllo di autorità pubbliche; ogni persona adibita a tale lavoro o servizio non sarà in nessun modo posta a disposizione di una parte privata, di un'impresa o di una persona giuridica privata;
b) il servizio militare e, nei paesi in cui è riconosciuta l'obiezione di coscienza, il servizio nazionale previsto dalla legge in sostituzione del servizio militare;
c) il servizio richiesto in caso di pericolo o calamità che minacci l'esistenza o il benessere della comunità;
d) il lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici.
Articolo 7. Diritto alla libertà personale
1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza personale.
2. Nessuno sarà privato della propria libertà fisica salvo per le ragioni e alle condizioni fissate preventivamente dalla costituzione dello Stato in questione o da una legge approvata nel rispetto della convenzione stessa.
3. Nessuno sarà soggetto ad arresto o imprigionamento arbitrario.
4. Ogni persona arrestata deve essere informata delle ragioni del suo arresto e deve essere prontamente portata a conoscenza del fatto o dei fatti di cui è accusata.
5. Ogni persona detenuta deve essere prontamente tradotta davanti ad un giudice o ad altro funzionario autorizzato dalla legge all'esercizio del potere giudiziario e ha diritto ad un processo entro un tempo ragionevole o ad essere rilasciato senza pregiudizio sul prosieguo del procedimento. Il suo rilascio può essere fatto dipendere da cauzione per garantire la sua comparizione in giudizio.
6. Chiunque sia privato della libertà ha diritto a ricorrere davanti ad un tribunale competente affinché decida senza ritardo sulla legittimità del suo arresto o detenzione e ordini il suo rilascio se l'arresto o la detenzione è illegale. Negli Stati Parti in cui la legge prevede che chiunque ritenga essere minacciato di una privazione della libertà ha il diritto di ricorrere ad una corte competente perché decida della legalità di tale minaccia, tale rimedio non potrà essere limitato o abolito. Tali rimedi potranno essere proposti dalla parte interessata o da altra persona in sua rappresentanza.
7. Nessuno sarà detenuto per debiti. Tale principio non limita gli ordini emessi da un'autorità giudiziaria competente per l'inadempimento del dovere di provvedere agli alimenti.
Articolo 8. Diritto ad un processo equo
1. Ogni persona ha diritto ad essere ascoltato, con le dovute garanzie e entro un termine ragionevole, da un tribunale competente, indipendente e imparziale, precostituito per legge, per la determinazione di qualunque accusa di natura penale presentata contro di lui o per la determinazione dei suoi diritti o obblighi in materia civile, di lavoro, fiscale o di ogni altra natura.
2. Ogni persona accusata di reato è presunta innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Nel corso dei procedimenti, ogni persona ha diritto, in piena eguaglianza, alle seguenti garanzie minime:
a) il diritto di ogni accusato ad essere assistito gratuitamente da un traduttore o interprete, nel caso in cui non comprenda o non parli la lingua del tribunale o della corte;
b) la previa e dettagliata notifica all'accusato degli atti d'accusa;
c) tempo e mezzi adeguati per preparare la propria difesa;
d) il diritto dell'accusato di difendersi personalmente o di essere assistito da un difensore di sua scelta e di comunicare liberamente e in privato con il proprio legale;
e) il diritto inalienabile di essere assistito da un difensore d'ufficio, pagato o meno dallo Stato secondo quanto dispone la normativa interna, se l'accusato non si difende personalmente o non nomina un proprio difensore entro il periodo di tempo fissato dalla legge;
f) il diritto della difesa di esaminare i testimoni presentati davanti alla corte e di ottenere la comparizione, in qualità di testimoni, di periti o di altre persone che possano far luce sui fatti;
g) il diritto di non essere obbligato a testimoniare contro se stesso o a confessarsi colpevole; e infine
h) il diritto a proporre appello contro il giudizio.
3. La confessione da parte dell'accusato sarà valida solo se fatta al di fuori di qualunque forma di coercizione.
4. Una persona accusata che sia stata assolta con sentenza non più appellabile non sarà soggetta ad un nuovo processo per lo stesso reato.
5. I procedimenti in materia penale sono pubblici, salvo si renda altrimenti necessario per proteggere gli interessi della giustizia.
Articolo 9. Irretroattività della legge penale
Nessuno può essere condannato per un'azione o omissione che al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo la legge applicabile. Non può essere applicata una pena più grave di quella applicabile al tempo in cui il reato è stato commesso. Se successivamente alla commissione del reato la legge dispone che venga imposta una pena più lieve, il colpevole dovrà beneficiarne.
Articolo 10. Diritto alla riparazione giudiziaria
Ogni persona ha diritto ad un indennizzo, secondo quando dispone la legge, nel caso sia stato condannato in via definitiva a motivo di un errore giudiziario.
Articolo 11. Diritto alla vita privata
1. Ognuno ha diritto al rispetto del proprio onore e al riconoscimento della propria dignità.
2. Nessuno può essere oggetto ad interferenze arbitrarie o abusive nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel domicilio, o nella sua corrispondenza, o ad attacchi al suo onore o alla sua reputazione.
3. Ognuno ha diritto alla protezione della guerra contro tali interferenze o attacchi.
Articolo 12. Libertà di coscienza e religione
1. Ognuno ha diritto alla libertà di coscienza e religione. Tale libertà include la libertà di mantenere o di cambiare la propria religione o credo, nonché la libertà di professare o di diffondere la propria religione o il proprio credo, sia individualmente sia insieme ad altri, in pubblico o in privato.
2. Nessuno deve essere soggetto a limitazioni che possano compromettere la libertà di conservare o cambiare la religione o il credo.
3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere soggetta solo alle limitazioni prescritte dalla legge e necessarie a proteggere la sicurezza, l'ordine, la salute o la morale pubblica o gli altrui diritti o libertà.
4. I genitori o chi ne ha la custodia, secondo i casi, hanno il diritto di curare l'educazione religiosa e morale dei figli o dei minori loro affidati, secondo le proprie convinzioni.
Articolo 13. Libertà di pensiero e espressione
1. Ognuno ha il diritto alla libertà di pensiero e di espressione. Tale diritto include la libertà di ricercare, ricevere e trasmettere informazioni e idee di ogni tipo, senza considerazione di frontiera, oralmente o per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualunque altro medium di propria scelta.
2. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo precedente non sarà soggetto a censura preventiva, ma sarà motivo di responsabilità successiva, come stabilito espressamente dalla legge nella misura necessaria ad assicurare:
a) il rispetto dei diritti e della reputazione di altri;
b) la protezione della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico o della salute o della morale pubblica.
3. Il diritto di espressione non può essere limitato con metodi o mezzi indiretti, quali l'abuso di controlli pubblici o privati sulla stampa periodica, sulle frequenze per le trasmissioni radio, o sulle strumentazioni per la diffusione dell'informazione, o con ogni altro mezzo che tenda ad impedire la comunicazione e la circolazione di idee e opinioni.
4. Nonostante quanto previsto nel paragrafo 2, gli spettacoli pubblici possono essere sottoposti da parte della legge a forme di censura preventiva al solo scopo di regolarne l'accesso per proteggere la morale dell'infanzia e dell'adolescenza.
5. Qualunque propaganda in favore della guerra e qualunque richiamo all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla violenza illegale o ad ogni altra azione simile contro qualunque persona o gruppo di persone per qualsiasi ragione, compresi motivi di razza, colore, religione, lingua o origine nazionale o sociale, deve essere considerato dalla legge come reato.
Articolo 14. Diritto di replica
1. Chiunque abbia subito un'ingiuria in seguito a dichiarazioni scorrette o offensive o idee diffuse in pubblico da un mezzo di comunicazione regolato dalla legge, ha il diritto di replica o di rettifica usando lo stesso strumento di comunicazione, alle condizioni che la legge ha la facoltà di stabilire.
2. In nessun caso la rettifica o la replica esclude la responsabilità secondo la legge derivanti dalle affermazioni.
3. Per la protezione effettiva dell'onore e della reputazione, ogni editore ed ogni impresa produttrice di giornali, opere cinematografiche, radio e televisione, avranno una persona responsabile che non sarà tutelata da speciali immunità o privilegi.
Articolo 15. Diritto di riunione
È riconosciuto il diritto di riunione pacifica senz'armi. Nessuna limitazione può essere introdotta all'esercizio di tale diritto diversa da quelle imposte in conformità alla legge e necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico o per proteggere la salute o la morale pubblica o i diritti o le libertà di altri.
Articolo 16. Libertà di associazione
1. ognuno ha il diritto di associarsi liberamente per finalità ideologiche, religiose, politiche, economiche, di lavoro, sociali, culturali, sportive o altre.
2. L'esercizio di tale diritto sarà soggetto solo alle limitazioni previste dalla legge che risultino necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza e dell'ordine pubblico, o per proteggere la salute o le morale pubblica o i diritti o le libertà altrui.
3. Quanto previsto in questo articolo non impedisce l'imposizione di limitazioni, fino alla soppressione dell'esercizio del diritto di associazione, a membri delle forze armate o della polizia.
Articolo 17. Diritti delle famiglia
1. La famiglia è l'unità collettiva naturale e fondamentale della società; essa ha diritto alla protezione da parte della società e dello Stato.
2. È riconosciuto il diritto degli uomini e delle donne in età matrimoniale a sposarsi e a fondare una famiglia, se sussistono i requisiti stabiliti dalle leggi nazionali, purché tali condizioni non contrastino con il principio di non discriminazione stabilito dalla presente Convenzione.
3. Nessun matrimonio potrà essere contratto senza il libero e pieno consenso dei nubendi.
4. Gli Stati Parti adotteranno misure adeguate per garantire l'eguaglianza di diritti e un adeguato bilanciamento di responsabilità tra gli sposi nel matrimonio, durante il matrimonio e nell'eventualità del suo scioglimento. In caso di scioglimento, saranno introdotte previsioni finalizzate alla necessaria protezione dei figli, esclusivamente sulla base del loro interesse.
5. La legge riconosce eguali diritti ai figli nati fuori o all'interno del matrimonio.
Articolo 18. Diritto al nome
Ognuno ha il diritto al nome e al cognome dei propri genitori o di uno di loro. La legge regola il modo in cui tale diritto dovrà essere garantito a tutti, se necessario con il ricorso a nomi di imposti.
Articolo 19. Diritti dell'infanzia
Ogni minore d'età ha il diritto alle misure di protezione rese necessarie dalla sua condizione di minore, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.
Articolo 20. Diritto alla nazionalità
1. Ogni persona ha diritto ad una nazionalità.
2. Ogni persona ha il diritto alla nazionalità dello Stato nel cui territorio è nato, se non ha il diritto ad altra nazionalità.
3. Nessuno sarà arbitrariamente privato della propria nazionalità o del diritto di cambiarla.
Articolo 21. Diritto di proprietà
1. Ognuno ha il diritto di usare e godere della propria proprietà. La legge può subordinare tale uso e godimento nell'interesse della società.
2. Nessuno sarà privato della sua proprietà salvo, dietro pagamento di un giusto indennizzo, per ragioni di pubblica utilità o di interesse sociale e nei casi e con le formalità fissati dalla legge.
3. L'usura e ogni altra forma di sfruttamento dell'uomo sull'uomo deve essere proibita dalla legge.
Articolo 22. Libertà di movimento e di residenza
1. Ogni persona legalmente presente nel territorio di uno Stato Parte ha il diritto di muoversi al suo interno e di risiedervi, nei limiti delle previsioni di legge.
2. Ogni persona ha il diritto di lasciare liberamente qualsiasi paese incluso il proprio.
3. L'esercizio dei diritti sopra enunciati può essere limitato solo in forza di una legge e nella misura necessaria in una società democratica per impedire il crimine o per tutelare la sicurezza nazionale, la sicurezza e l'ordine pubblico, la morale pubblica, la salute pubblica o i diritti o le libertà di altri.
4. L'esercizio dei diritti riconosciuti nel paragrafo 1 può essere limitata dalla legge in determinate zone per ragioni di pubblico interesse.
5. Nessuno sarà espulso dal territorio dello Stato di cui ha la cittadinanza o privato del diritto di accedervi.
6. Uno straniero legalmente presente nel territorio di uno Stato Parte della presente Convenzione ne può essere espulso solo a seguito di una decisione adottata in forza di una norma di legge.
7. Ogni persona ha il diritto di richiedere e di ottenere asilo in un territorio estero, in accordo con le leggi interne e le convenzioni internazionali, nel caso sia perseguito per reati politici o per connessi reati comuni.
8. In nessun caso uno straniero può essere espulso o respinto verso un paese, si tratti o meno del suo paese d'origine, se in quel paese rischia di essere violato il suo diritto alla vita o la sua libertà personale per motivi di razza, religione, condizione sociale o opinioni politiche.
9. Le espulsioni collettive di stranieri sono proibite.
Articolo 23. Diritti di partecipazione politica
1. Ogni cittadino gode dei seguenti diritti e opportunità:
a) di prendere parte alla conduzione degli affari pubblici, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;
b) di votare e di essere eletto in elezioni periodiche e genuine, a suffragio universale e uguale, a voto segreto che garantisca l'espressione della volontà dei votanti; e
c) di avere accesso, a condizioni generali di eguaglianza, alla funzione pubblica nel proprio paese.
2. La legge può regolare l'esercizio dei diritti e delle facoltà di cui al precedente paragrafo solo per ragioni di età, nazionalità, residenza, lingua, istruzione, capacità civile e mentale, condanna penale decisa da una corte competente.
Articolo 24. Eguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono eguali davanti alla legge. Di conseguenza esse godono senza discriminazione di eguale protezione da parte della legge.
Articolo 25. Protezione giudiziaria
1. Ognuno ha diritto ad un accesso semplice e rapido o comunque effettivo ad una corte o tribunale competente per ottenere protezione dagli atti che violano i suoi diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione o dalle leggi dello Stato in questione o dalla presente Convenzione, anche quando tali violazioni siano state poste in essere da persone nell'esercizio di funzioni ufficiali.
2. Gli Stati Parti si impegnano a:
a) assicurare che ogni persona che propone un'azione abbia accertato il proprio diritto da un'autorità competente costituita secondo l'ordinamento legale dello Stato;
b) espandere le possibilità di rimedio giudiziario;
c) assicurare che autorità competenti diano esecuzione alle decisioni prese sulle basi del ricorso presentato.
Capitolo III. Diritti economici, sociali e culturali
Articolo 26. Sviluppo progressivo
Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure, sia a livello nazionale sia attraverso la cooperazione internazionale, specialmente di natura economica e tecnica, al fine di conseguire progressivamente, con la legislazione o altri mezzi appropriati, la piena realizzazione dei diritti implicati nelle norme in campo economico, sociale educativo, scientifico e culturale contenute nella Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani come emendata dal Protocollo di Buenos Aires [la versione spagnola aggiunge:"per mezzo dei ricorsi disponibili"].
Capitolo IV. Deroghe, interpretazione e applicazione
Articolo 27. Deroghe
1. In tempo di guerra, pericolo pubblico o altra emergenza che minaccia l'indipendenza o la sicurezza di uno Stato Parte, lo Stato può adottare misure in deroga agli obblighi assunti in forza della presente Convenzione nell'estensione e per il periodo di tempo strettamente richiesti dalle esigenze della situazione, a condizione che tali misure non siano incompatibili con i suoi ulteriori obblighi secondo il diritto internazionale e non comportino discriminazioni sulla base di razza, colore, sesso, lingua, religione o origine sociale.
2. La norma precedente non autorizza alcuna deroga rispetto ai seguenti articoli: 3 (diritto alla personalità giuridica); 4 (diritto alla vita); 5 (Diritto ad un trattamento umano); 6 (libertà dalla schiavitù); 9 (irretroattività della legge penale); 12 (libertà di coscienza e religione); 17 (diritti della famiglia); 18 (diritto al nome); 19 (diritti del bambino); 20 (diritto alla nazionalità); 23 (diritti di partecipazione politica); o delle garanzie giudiziarie essenziali per la protezione di tali diritti.
3. Ogni Stato Parte che si avvale del diritto di deroga deve immediatamente informare gli altri Stati Parti attraverso il Segretario Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani di quali disposizioni ha disposto la sospensione, nonché le ragioni che hanno motivato la deroga e la data in cui essa dovrà cessare.
Articolo 28. Clausola federale
1. Quando uno Stato Parte è costituito come stato federale, il governo nazionale di tale Stato Parte dovrà dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione riguardanti le materie sulle quali esercita le sue competenze legislative e giurisdizionali.
2. Con riguardo alle disposizioni sulle quali hanno competenza le unità costitutive dello Stato federale, il governo nazionale dovrà adottare misure adeguate, nel rispetto della costituzione e delle leggi, al fine di consentire alle autorità competenti delle entità federate di adottare provvedimenti appropriati per dare attuazione alla presente Convenzione.
3. Quando due o più Stati Parti concordano nel formare una federazione o altro tipo di associazione, essi dovranno preoccuparsi di garantire che la federazione o la diversa entità così costituita contenga le disposizioni necessarie per dare effettività alle norme della presente Convenzione nel nuovo Stato.
Articolo 29. Norme interpretative
Nessuna disposizione di questa Convenzione dovrà essere interpretata in modo da:
a) permettere ad uno Stato Parte, ad un gruppo o ad una persona di sopprimere il godimento o l'esercizio dei diritti e libertà riconosciute in questa Convenzione o di limitarle in forma più estesa di quanto essa stessa prevede;
b) limitare il godimento o l'esercizio di uno dei diritti o libertà riconosciute in forza delle leggi di uno Stato Parte o di un'altra Convenzione di cui tale Stato sia parte;
c) escludere altri diritti o garanzie inerenti alla persona umana o derivanti dalla democrazia rappresentativa come forma di governo;
d) escludere o limitare gli effetti giuridici che possano avere la Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo e altri atti internazionali della stessa natura.
Articolo 30. Scopo delle limitazioni
Le limitazioni che, ai sensi della presente Convenzione, possono essere poste al godimento o all'esercizio dei diritti o delle libertà riconosciute nella Convenzione medesima non possono essere attuate se non in conformità con leggi adottate per ragioni di interesse generale e nel rispetto delle finalità per le quali le limitazioni stesse sono state previste.
Articolo 31. Riconoscimento di altri diritti
Altri diritti e libertà riconosciuti in conformità con le procedure stabilite negli articoli 76 e 77 possono essere inseriti nel sistema di protezione della presente Convenzione.
Capitolo VI. Doveri della persona
Articolo 32. Rapporto tra diritti e doveri
1. ogni persona ha responsabilità verso la propria famiglia, verso la comunità e verso l'umanità.
2. I diritti di ogni persona hanno come limite i diritti degli altri, la sicurezza di tutti e le giuste esigenze del bene comune, in una società democratica.
Parte II. Mezzi di protezione
Capitolo VI. Organi competenti
Articolo 33.
Gli organi seguenti hanno competenza sulle materie riguardanti l'adempimento degli impegni assunti dagli Stati Parti della presente Convenzione:
a) la Commissione interamericana sui diritti umani, d'ora innanzi "la Commissione";
b) la Corte interamericana dei diritti umani, d'ora innanzi "la Corte".
Capitolo VII. La Commissione interamericana sui diritti umani
Sezione 1. Organizzazione della Commissione
Articolo 34.
La Commissione interamericana sui diritti umani è composta da sette membri, che dovranno essere persone di alta autorità morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani.
Articolo 35.
La Commissione è rappresentativa di tutti i paesi membri dell'Organizzazione degli Stati Americani.
Articolo 36.
1. I membri della Commissione sono eletti a titolo individuale dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione da una lista di candidati proposta dai governi degli Stati Membri.
2. Ciascuno di tali governi può proporre fino a tre candidati, che possono essere cittadini dello Stato che li propone o di qualsiasi altro Stato Membro dell'Organizzazione degli Stati Americani. Quando sia proposta una terna di candidati, almeno uno di essi deve essere cittadino di uno Stato diverso da quello proponente.
Articolo 37.
1. I membri della Commissione sono eletti per una durata di quattro anni e possono essere rieletti una sola volta. Il mandato di tre dei membri scelti per la prima elezione della Commissione termina alla fine del secondo anno. Immediatamente dopo tale prima elezione l'Assemblea Generale deve determinare tramite sorteggio i nomi di tali tre persone.
2. Della Commissione non potrà fare parte più di un cittadino di uno Stato.
Articolo 38.
A ricoprire i posti che si dovessero rendere vacanti per motivi diversi dal naturale decorrere del mandato provvede il Consiglio permanente dell'Organizzazione, in base alle disposizioni contenute nello Statuto della Commissione.
Articolo 39.
La Commissione adotta il proprio Statuto, che è sottoposto all'Assemblea Generale per approvazione. Essa adotterà anche il proprio Regolamento.
Articolo 40.
I servizi di segreteria della Commissione saranno svolti da un'unità specializzata adeguata presso il Segretariato Generale dell'Organizzazione. Tale unità sarà dotata delle risorse necessarie per adempiere ai compiti assegnatile dalla Commissione.
Sezione 2. Funzioni della Commissione
Articolo 41.
La principale funzione della Commissione è di promuovere il rispetto e la tutela dei diritti umani. Nell'esercizio di tale mandato, essa avrà i seguenti compiti e poteri:
a) sviluppare la consapevolezza dei diritti umani presso i popoli dell'America;
b) rivolgere raccomandazioni ai governi degli Stati Membri, quando ritenga opportuna tale azione, perché adottino misure progressive in favore dei diritti umani nel quadro della loro legislazione nazionale e delle norme costituzionali, nonché misure appropriate per sostenere il rispetto di tali diritti;
c) predisporre studi e rapporti ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti;
d) richiedere ai governi degli Stati Membri di fornirle informazioni sulle misure da essi adottate in materia di diritti umani;
e) rispondere, attraverso il Segretariato Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, ai quesiti avanzati dagli Stati Membri su materie concernenti i diritti umani e, nei limiti del possibile, fornire a tali Stati le attività di consulenza richieste;
f) dare seguito alle petizioni e alle altre comunicazioni in attuazione dei poteri di cui agli articoli da 44 a 51 della presente Convenzione;
g) presentare all'Assemblea Generale della Organizzazione degli Stati Americani un rapporto annuale.
Articolo 42.
Gli Stati Parti trasmettono alla Commissione copia di ciascuno dei rapporti e studi che essi annualmente presentano, nei rispettivi settori, ai Comitati esecutivi del Consiglio economico e sociale interamericano e al Consiglio interamericano per l'educazione, la scienza e la cultura, in modo che la Commissione possa tenere sotto osservazione la promozione dei diritti cui si riferiscono gli standard in campo economico, sociale, educativo, scientifico e culturale contenuti nella Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani come emendata dal Protocollo di Buenos Aires.
Articolo 43.
Gli Stati Parti si impegnano a fornire alla Commissione tutte le informazioni che essa richieda loro circa il modo in cui la legislazione nazionale dà effettiva applicazione a ciascuna norma della Convenzione.
Sezione 3. Competenza della Commissione
Articolo 44.
Ogni persona o gruppo di persone, nonché ogni ente nongovernativo legalmente riconosciuto in uno o più degli Stati dell'Organizzazione può presentare petizioni alla Commissione contenenti denunce o reclami per violazioni della presente Convenzione commesse da uno Stato Parte.
Articolo 45.
1. Ogni Stato Parte può, al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione alla Convenzione o successivamente in ogni momento, dichiarare di riconoscere la competenza della Commissione a ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato Parte pretende che un altro Stato Parte ha commesso violazione di un diritto umano riconosciuto dalla presente Convenzione.
2. Le comunicazioni presentate in virtù di questo articolo sono ammissibili e possono essere trattate solo se presentate da uno Stato Parte che abbia fatto una dichiarazione con cui riconosce la competenza della Commissione ai sensi del paragrafo precedente. La Commissione dichiarerà inammissibile qualunque comunicazione contro uno Stato che non abbia fatto tale dichiarazione.
3. Una dichiarazione di riconoscimento della competenza può essere fatta con durata indefinita oppure per un periodo di tempo determinato o per un caso specifico.
4. Le dichiarazioni saranno depositate presso il Segretariato Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, che trasmetterà le relative copie agli Stati Membri dell'Organizzazione.
Articolo 46.
1. L'ammissibilità di una petizione o comunicazione presentata ai sensi degli articoli 44 e 45 sarà dichiarata dalla Commissione alle seguenti condizioni:
a) che i rimedi secondo il diritto interno siano stati perseguiti ed esauriti secondo i principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale;
b) che la petizione o comunicazione sia stata depositata entro un periodo di sei mesi dalla data in cui la parte che lamenta la violazione di un proprio diritto ha ricevuto notifica della decisione giudiziale definitiva;
c) che l'oggetto della petizione o comunicazione non sia in pendente in un altro procedimento di regolamento internazionale;
d) che, nel caso dell'articolo 44, la petizione contenga nome, nazionalità, professione, domicilio e firma della persona o delle persone o del legale rappresentante dell'ente che propone la petizione.
2. Le disposizioni dei paragrafi 1.a) e 1.b) del presente articolo non si applicano quando:
a) la legislazione nazionale dello Stato in questione non concede garanzie giudiziali del giusto processo per la garanzia del diritto o dei diritti che si pretende siano stati violati;
b) alla parte che lamenta la violazione dei propri diritti è stato negato l'accesso ai rimedi previsti dal diritto interno o le è stato impedito di esperirli interamente;
c) è intervenuto un ritardo non giustificato nel pervenire ad un giudizio definitivo a seguito dal ricorso ai summenzionati rimedi.
Articolo 47.
La Commissione considera inammissibile la petizione o la comunicazione proposta in base agli articoli 44 e 45 se:
a) manca uno dei requisiti indicati nell'articolo 46;
b) non riporta fatti che tendono a stabilire l'avvenuta violazione di diritti garantiti nella Convenzione;
c) le dichiarazioni del ricorrente o dello Stato indicano che la petizione o comunicazione è manifestamente infondata o sia chiaramente irricevibile;
d) è sostanzialmente la stessa che è stata già trattata dalla Commissione o da un altro organismo internazionale.
Sezione 4. Procedura davanti alla Commissione
Articolo 48.
1. Quando la Commissione riceve una petizione o comunicazione riportante che è stato violato un diritto protetto dalla Convenzione, essa procede nel modo seguente:
a) Se ritiene che la petizione o comunicazione è ammissibile, richiede informazioni al governo dello Stato indicato come responsabile della presunta violazione e fornirà al governo la trascrizione dei passi pertinenti della petizione o comunicazione. Le informazioni richieste devono essere fornite entro un periodo ragionevole da determinare da parte della Commissione alla luce delle circostanze del caso;
b) Dopo che le informazioni richieste sono pervenute, o dopo che sia trascorso il periodo stabilito senza che alcuna informazione sia pervenuta dallo Stato, la Commissione verifica se il fondamento della petizione o della comunicazione sussista ancora. Se è venuto meno, la Commissione ordina l'archiviazione del caso;
c) La Commissione può anche dichiarare che la petizione o la comunicazione è inammissibile o irricevibile sulla base di informazioni o prove pervenutele successivamente;
d) Se l'archiviazione non è stata disposta, la Commissione, informandone le parti, esamina il contenuto della petizione o comunicazione allo scopo di verificare i fatti riportati. Se necessario e consigliabile, la Commissione può disporre indagini e richiedere agli Stati interessati, per l'effettiva realizzazione delle indagini, ogni necessaria facilitazione, che essi sono tenuti a prestare;
e) La Commissione può richiedere agli Stati interessati di fornire ogni informazione pertinente e, su richiesta, ascoltare deposizioni orali o ricevere memorie scritte dalle parti;
f) La Commissione si mette a disposizione delle parti allo scopo di raggiungere una composizione amichevole della controversia sulla base del rispetto per i diritti umani riconosciuti dalla Convenzione.
2. In casi gravi e urgenti, tuttavia, perché la Commissione conduca un'indagine è richiesta la sola presentazione di una petizione o comunicazione che abbia i requisiti formali di ammissibilità; l'indagine si svolge previo consenso dello Stato nel cui territorio si sarebbe verificata la pretesa violazione.
Articolo 49.
Se è raggiunta una composizione amichevole della controversia secondo quanto dispone il paragrafo 1.f) dell'articolo 48, la Commissione redige un rapporto che viene trasmesso al ricorrente e agli Stati Parti della Convenzione ed è quindi comunicato al Segretario Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani perché sia pubblicato. Il rapporto contiene una breve ricostruzione dei fatti e della soluzione raggiunta. Se una parte nella controversia lo richiede, le sarà data la più ampia informazione.
Articolo 50.
1. Se non è raggiunto un accordo amichevole, la Commissione, entro il limite fissato dallo Statuto, redige un rapporto in cui riporta i fatti e stila le proprie conclusioni. Se il rapporto non rappresenta in tutto o in parte il parere unanime dei membri della Commissione, ciascun membro può allegarvi un'opinione separata. Le dichiarazioni scritte o orali presentate dalle parti ai sensi del paragrafo 1.e dell'articolo 48 sono allegate al rapporto.
2. Il rapporto è trasmesso agli Stati interessati, i quali non potranno liberamente renderlo pubblico.
3. Nel trasmettere il rapporto la Commissione può avanzare, se lo ritiene appropriato, suggerimenti e raccomandazioni.
Articolo 51.
1. Se, entro un termine di tre mesi dalla data della trasmissione del rapporto della Commissione agli Stati interessati, la controversia non è stata né composta né sottoposta dalla Commissione o dallo Stato interessato alla Corte e la giurisdizione di quest'ultima accettata, la Commissione può, con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, emettere la propria opinione e le proprie conclusioni riguardanti il caso sottoposto alla sua considerazione.
2. Se opportuno, la Commissione avanza raccomandazioni pertinenti e stabilisce un termine entro il quale lo Stato deve adottare le misure di sua spettanza per porre rimedio alla situazione considerata.
3. Quando il termine prescritto è scaduto, la Commissione decide con il voto della maggioranza assoluta dei membri se lo Stato ha preso o non misure adeguate e se pubblicare il rapporto.
Capitolo VIII. La Corte interamericana dei diritti umani
Sezione 1. Organizzazione della Corte
Articolo 52.
1. La Corte si compone di sette giudici, cittadini di Stati Membri dell'Organizzazione, eletti a titolo individuale tra giuristi della più alta autorità morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani, in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie secondo la legge dello Stato di cui sono nazionali o dello Stato che li propone come candidati.
2. Non ci può essere più di un giudice con la cittadinanza di uno stesso Stato.
Articolo 53.
1. I giudici della Corte sono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dagli Stati Parti della presente Convenzione nell'Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, su un ventaglio di candidature proposte dagli stessi Stati.
2. Ciascuno Stato Parte può proporre fino a tre candidati, cittadini dello Stato proponente o di qualunque altro Stato Membro dell'Organizzazione degli Stati Americani. Quando è proposta una terna, almeno uno dei candidati dovrà avere la cittadinanza di uno Stato diverso da quello proponente.
Articolo 54.
1. I giudici della Corte sono eletti per un mandato di sei anni e possono essere rieletti solo una volta. Per tre giudici scelti in occasione della prima elezione il mandato cessa alla fine del terzo anno. I nomi di questi tre giudici sono estratti a sorte nell'Assemblea Generale immediatamente dopo l'elezione.
2. Un giudice eletto in sostituzione di un altro il cui mandato non sia completato, svolge le sue funzioni fino al compimento del mandato del predecessore.
3. I giudici restano in carica fino allo scadere del mandato. Tuttavia, essi continuano a svolgere le loro funzioni riguardanti i casi da loro iniziati o che sono ancora pendenti, riguardo ai quali non saranno sostituiti dai giudici eletti successivamente.
Articolo 55.
1. Se un giudice è cittadino di uno Stato che compare come parte in un caso sottoposto al giudizio della Corte, tale giudice mantiene il diritto a conoscere del caso.
2. Se uno dei giudici che si occupano di un caso è cittadino di uno degli Stati che sono parti in un certo caso, ogni altro Stato Parte nel caso può nominare una persona di sua scelta per svolgere nell'ambito della Corte le funzioni di giudice ad hoc.
3. Se tra i giudici che si occupano di un caso nessuno è cittadino di alcuno degli Stati che compaiono come parti del caso, ciascuno di tali Stati può nominare un giudice ad hoc.
4. Il giudice ad hoc dovrà possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 52.
5. Se un certo numero di Stati Parti della Convenzione hanno il medesimo interesse relativamente ad un singolo caso, tale gruppo va considerato parte unitaria ai fini delle norme precedenti. In caso di dubbio, sarà la Corte a decidere.
Articolo 56.
Il quorum per le transazioni che la Corte può realizzare è di cinque giudici.
Articolo 57.
In ogni caso portato davanti alla Corte la Commissione sarà rappresentata.
Articolo 58.
1. La sede della Corte sarà decisa dagli Stati Parti della Convenzione nella Assemblea Generale dell'Organizzazione; tuttavia la Corte può riunirsi nel territorio di ogni Stato Membro dell'Organizzazione degli Stati Americani quando la maggioranza dei giudici lo ritenga opportuno, previo consenso dello Stato interessato. La sede della Corte può essere modificata dagli Stati Parti della Convenzione con un voto adottato a maggioranza di due terzi.
2. La Corte dispone per la nomina del proprio Segretario.
3. Il Segretario delle Corte avrà il suo ufficio presso la sede della Corte; partecipa inoltre alle riunioni che la Corte dovesse tenere fuori dalla propria sede.
Articolo 59.
La Corte dispone per la propria Segreteria. La Segreteria opera sotto la direzione del Segretario della Corte, secondo le norme amministrative del Segretariato Generale dell'Organizzazione per tutti gli aspetti non incompatibili con il carattere indipendente della Corte. Il personale della Segreteria della Corte è nominato dal Segretario Generale dell'Organizzazione d'intesa con il Segretario della Corte.
Articolo 60.
La Corte adotta il proprio Statuto, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale. Adotta inoltre il proprio regolamento di procedura e prova.
Sezione 2. Competenza e funzioni della Corte
Articolo 61.
1. Possono sottoporre un caso alla Corte solo gli Stati Parti e la Commissione.
2. Perché la Corte possa conoscere di un caso è necessario che siano state concluse le procedure di cui agli articoli 48 e 50.
Articolo 62.
1. Uno Stato Parte può, al deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione alla presente Convenzione o successivamente in ogni momento, dichiarare che riconosce come vincolante di pieno diritto e senza necessità di accordi speciali la giurisdizione della Corte su tutte le materie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione.
2. La suddetta dichiarazione può essere resa in modo incondizionato oppure a condizione di reciprocità, per un periodo determinato o per casi specifici. Deve essere rivolta al Segretario Generale dell'Organizzazione, il quale ne trasmetterà copia agli altri Stati Membri dell'Organizzazione e al Segretario della Corte.
3. La competenza della Corte si estende a tutti i casi riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione che le siano sottoposti, a condizione che gli Stati che sono parti in causa riconoscano o abbiano riconosciuto tale competenza, sia con dichiarazione resa ai sensi del precedente paragrafo, sia in forza di un accordo speciale.
Articolo 63.
1. Se la Corte ritiene che vi sia stata una violazione di uno dei diritti o libertà protette dalla presente Convenzione, essa dispone che alla parte offesa sia assicurato il godimento del diritto o libertà violato. Se del caso la Corte dispone la riparazione delle conseguenze del provvedimento o della situazione costituente violazione di tale diritto o libertà e che alla parte offesa sia corrisposto un equo indennizzo.
2. In casi di estrema gravità e urgenza, quando necessario per evitare un danno irreparabile alle persone, la Corte adotta, nelle questioni che sta esaminando, le misure provvisorie che ritiene pertinenti. Per i casi non ancora sottoposti alla Corte, quest'ultima potrà prendere tali misure su richiesta della Commissione.
Articolo 64.
1. Gli Stati Membri dell'Organizzazione possono consultare la Corte circa l'interpretazione della presente Convenzione o di altri trattati concernenti la protezione dei diritti umani negli Stati americani. Nell'ambito delle loro rispettive competenze, anche gli organi di cui al Capitolo X della Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani, come emendata dal Protocollo di Buenos Aires, possono allo stesso modo consultare la Corte.
2. La Corte, su richiesta di uno Stato dell'Organizzazione, può fornire a tale Stato pareri relativi alla compatibilità di qualunque sua legge nazionale con gli strumenti internazionali citati al paragrafo precedente.
Articolo 65
In occasione delle sessioni dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, la Corte sottopone alla considerazione dell'Assemblea un rapporto sul lavoro svolto nell'anno precedente. In esso vengono precisati, in particolare, i casi in cui uno Stato non ha dato esecuzione alle sentenze della Corte, avanzando in materia le opportune raccomandazioni.
Sezione 3. Procedura davanti alla Corte
Articolo 66.
1. La Corte deve emettere sentenze motivate.
2. Se la sentenza non rispecchia in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ciascun giudice ha il diritto di allegare alla sentenza la propria opinione dissidente o separata.
Articolo 67.
La sentenza della Corte è definitiva e non soggetta ad appello. In caso di disaccordo circa il significato o la portata della sentenza, la Corte, su richiesta di uno delle parti, deve darne un'interpretazione, a condizione che la richiesta sia formulata entro novanta giorni dalla data di notifica della sentenza.
Articolo 68.
1. Gli Stati Parti alla Convenzione si impegnano a dare esecuzione alla sentenza della Corte in tutti i casi in cui siano parti.
2. La parte della sentenza che dispone il risarcimento del danno potrà essere eseguita nel paese in questione secondo le procedure nazionali relative all'esecuzione delle sentenze contro lo Stato.
Articolo 69.
Le parti in causa ricevono notifica della sentenza della Corte; la sentenza è trasmessa anche agli Stati Parti della Convenzione.
Capitolo IX. Disposizioni comuni
Articolo 70.
1. I giudici della Corte e i membri della Commissione, dal momento della loro elezione per tutto il periodo in cui svolgono le loro funzioni, godono delle immunità proprie degli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale. Nel compimento delle loro funzioni ufficiali godono inoltre dei privilegi necessari allo svolgimento dei loro compiti.
2. In nessun caso i giudici della Corte e i membri della Commissione sono tenuti a rispondere di decisioni o opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 71.
Il ruolo di giudice della Corte o di membro della Commissione è incompatibile con ogni altra attività che possa compromettere la loro indipendenza o imparzialità, secondo quanto precisato nei rispettivi statuti di Corte e Commissione.
Articolo 72.
I giudici della Corte e i membri della Commissione ricevono emolumenti e rimborsi delle spese di viaggio con le formalità e alle condizioni definite nei rispettivi statuti, con la dovuta considerazione dell'importanza della funzione e della necessità di mantenere la loro indipendenza. Emolumenti e rimborsi per spese di viaggio sono a carico del bilancio dell'Organizzazione degli Stati Americani, nel quale sono iscritte anche le spese della Corte e della sua Segreteria. A tale scopo, la Corte deve scrivere il proprio bilancio e sottoporlo per approvazione all'Assemblea Generale attraverso il Segretariato Generale. Quest'ultimo non può introdurvi modifiche.
Articolo 73.
Se del caso, l'Assemblea Generale può, ma solo su richiesta della Commissione o della Corte, applicare sanzioni contro i membri della Commissione o i giudici della Corte quando ricorrono ragioni giustificabili per applicare le sanzioni fissate dai rispettivi statuti. Un voto a maggioranza di due terzi degli Stati Membri dell'Organizzazione è richiesto per decidere nel caso di membri della Commissione, mentre nel caso dei giudici della Corte è richiesto il voto di due terzi degli Stati Parti della presente Convenzione.
Parte III. Disposizioni generali e transitorie
Capitolo X. Firma, ratifica, riserve, emendamenti, protocolli, denuncia
Articolo 74.
1. La presente Convenzione è aperta alla firma e alla ratifica o adesione di ciascuno Stato Membro dell'Organizzazione degli Stati Americani.
2. La ratifica o l'adesione alla Convenzione ha luogo con il deposito di uno strumento di ratifica o adesione presso il Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati Americani. La Convenzione entra in vigore al deposito dell'undicesimo strumento di ratifica o adesione. Rispetto ai singoli Stati che ratificano o aderiscono successivamente, la Convenzione entra in vigore alla data del deposito dello strumento di ratifica o adesione.
3. Il Segretario Generale deve informare ogni Stato Membro dell'Organizzazione dell'entrata in vigore della Convenzione.
Articolo 75.
La presente Convenzione può essere oggetto di riserve solo in conformità con le disposizioni della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969.
Articolo 76.
1. Ogni Stato Parte direttamente, oppure la Commissione e la Corte per il tramite del Segretario Generale, può presentare proposte di emendamento della Convenzione all'Assemblea Generale che prenderà le misure ritenute appropriate.
2. Gli emendamenti entrano in vigore per gli Stati che li ratificano alla data in cui due terzi degli Stati Parti della Convenzione hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica. Rispetto agli altri Stati Parti, gli emendamenti entrano in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica.
Articolo 77.
1. Secondo l'articolo 31, uno Stato Parte e la Commissione possono sottoporre proposte di protocolli alla presente Convenzione alla considerazione degli Stati Parti in sede di Assemblea Generale, allo scopo di includere gradualmente altri diritti e libertà all'interno del sistema di protezione creato dalla presente Convenzione.
Articolo 78.
1. Gli Stati Parti possono denunciare la presente Convenzione allo spirare del quinto anno dalla data dell'entrata in vigore con un preavviso di un anno. Notifica della denuncia deve essere inviata al Segretario Generale dell'Organizzazione, che ne informerà tutti gli Stati Parti.
2. La denuncia non produce l'effetto di liberare lo Stato in questione dagli obblighi contenuti in questa Convenzione rispetto ad atti che costituiscono violazioni delle norme della Convenzione posti in essere prima che la denuncia abbia prodotto effetto.
Capitolo XI. Disposizioni transitorie
Sezione 1. Commissione interamericana dei diritti umani
Articolo 79.
All'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario Generale, con atto scritto, richiede a ciascuno Stato Membro dell'Organizzazione di presentare, entro un termine di novanta giorni, le sue candidature per l'elezione dei membri della Commissione interamericana sui diritti umani. Il Segretario Generale deve predisporre una lista in ordine alfabetico dei candidati presentati e trasmetterla agli Stati Membri dell'Organizzazione almeno trenta giorni prima della successiva sessione dell'Assemblea Generale.
Articolo 80.
I membri della Commissione sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale tra le candidature contenute nella lista di cui all'articolo 79. I candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Membri saranno dichiarati eletti. Se dovessero rendersi necessarie più votazioni allo scopo di eleggere i membri della Commissione, i candidati che ricevono il minor numero di voti saranno eliminati in successione, secondo le formalità definite dall'Assemblea Generale.
Sezione 2. Corte interamericana dei diritti umani
Articolo 81.
All'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario Generale, con atto scritto, richiede a ciascuno Stato Parte di presentare, entro un termine di novanta giorni, le sue candidature per l'elezione dei giudici della Corte interamericana dei diritti umani. Il Segretario Generale deve predisporre una lista in ordine alfabetico dei candidati presentati e trasmetterla agli Stati Parti almeno trenta giorni prima della successiva sessione dell'Assemblea Generale.
Articolo 82.
I giudici della Corte sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale tra le candidature contenute nella lista di cui all'articolo 81. I candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti saranno dichiarati eletti. Se dovessero rendersi necessarie più votazioni allo scopo di eleggere tutti i giudici della Corte, i candidati che ricevono il minor numero di voti saranno eliminati in successione, secondo le formalità definite dall'Assemblea Generale.