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Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000)

Convezione di Palermo
Data di adozione
15.11.2000
Data di entrata in vigore
29.09.2003
Organizzazione
ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite
Annotazioni
Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione A/RES/55/25 del 15 novembre 2000. Entrata in vigore il 29 settembre 2003. Stati Parti al 1° Aprile 2024: 192.
Annotazioni relative all'Italia
Autorizzazione alla ratifica ed esecuzione con legge n. 146 del 16 marzo 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006). Data di deposito dello strumento di ratifica: 2 agosto 2006. Entrata in vigore per l'Italia: 1 settembre 2006.

Articolo 1
Scopo
Lo scopo della presente Convenzione è di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace.
 
Articolo 2
Terminologia
Ai fini della presente Convenzione:
a) “Gruppo criminale organizzato” indica un gruppo strutturato di tre o più persone, esistente per un periodo di tempo che agisce di concerto al fine di commettere uno o più gravi crimini o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale;
b) “Grave crimine” indica la condotta che costituisce un crimine sanzionabile con una pena privativa della libertà personale di almeno quattro anni o con una pena più elevata;
c) “Gruppo strutturato” indica un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione occasionale di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata;
d) “Beni” indica ogni tipo di proprietà, materiale o immateriale, mobile o immobile, tangibile o intangibile, nonché atti giuridici o documenti attestanti la proprietà di, o interessi in, tali beni;
e) “Provento del reato” indica qualunque bene derivante od ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato;
f) “Congelamento” o “sequestro” indicano la proibizione temporanea del trasferimento, della conversione, della disposizione o movimento dei beni, o la custodia o il controllo temporanei dei beni sulla base di un provvedimento emesso da un tribunale od altra autorità competente;
g) “Confisca”, il quale include l’espropriazione laddove applicabile, indica la definitiva privazione di beni a seguito dell’ordine di un tribunale o di un’altra autorità competente;
h) “Reato presupposto” indica qualunque reato a seguito del quale è generato un profitto passibile di divenire l’oggetto di un reato di cui all’articolo 6 della presente Convenzione;
i) “Consegna sorvegliata” indica la tecnica che consente la spedizione di carichi illeciti o sospetti fuori dal, attraverso o nel territorio di uno o più Stati, con la conoscenza e sotto il controllo delle competenti autorità, al fine di indagare su un reato e di identificare le persone coinvolte nella commissione dello stesso;
j) “Organizzazione regionale di integrazione economica” indica un’organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione, a cui i suoi Stati membri hanno trasferito la competenza in relazione a questioni disciplinate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire ad essa; i riferimenti a “Stati Parte” nella presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti della loro competenza.
 
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. La presente Convenzione si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, investigazione e all’esercizio dell’azione penale per:
 a) i reati stabiliti ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione; e
 b) i gravi crimini, come definiti nell’articolo 2 della presente Convenzione; laddove i reati sono di natura transnazionale e vedono coinvolto un gruppo criminale organizzato.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, un reato è di natura transnazionale se:
a) commesso in più di uno Stato;
b) commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
c) commesso in uno Stato, ma coinvolge un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; o
d) commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.
 
Articolo 4
Tutela della sovranità
1. Gli Stati Parte adempiono agli obblighi di cui alla presente Convenzione coerentemente con i principi dell’uguale sovranità, dell’integrità territoriale e del non intervento negli affari interni di altri Stati.
2. Nulla nella presente Convenzione legittima uno Stato Parte ad intraprendere nel territorio di un altro Stato l’esercizio della giurisdizione e di funzioni che sono riservate esclusivamente alle autorità dell’altro Stato dal suo diritto interno.
 
Articolo 5
Responsabilità penale per partecipazione ad un gruppo criminale organizzato
1. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura che si rendano necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commesso intenzionalmente:

a) ad una o ad entrambe delle seguenti condotte quali reati distinti da quelli che comportano il tentativo o la consumazione di un’attività criminale:
i. l’accordarsi con una o più persone per commettere un reato grave per un fine concernente direttamente o indirettamente il raggiungimento di un vantaggio economico o altro vantaggio materiale e, laddove richiesto dalla legislazione interna, che comprenda un atto intrapreso da uno dei partecipanti in virtù di questa intesa o che coinvolga un gruppo criminale organizzato;
ii.  la condotta di una persona che, consapevole dello scopo e della tipologia di attività criminosa di un gruppo criminale organizzato o della sua intenzione di commettere i reati in questione, partecipa attivamente a:
a) Attività criminali del gruppo criminale organizzato;
b) Altre attività del gruppo criminale organizzato consapevole che la sua partecipazione contribuirà al raggiungimento del suddetto scopo criminoso;

b)Organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare, favorire o consigliare la commissione di un grave crimine che coinvolge un gruppo criminale organizzato.
2. La conoscenza, l’intenzione, lo scopo, l’obiettivo o l’accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere dedotti da circostanze obiettive e fattuali.
3. Gli Stati Parte le cui legislazioni interne richiedono il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato ai fini dei reati di cui al paragrafo 1 a) i) del presente articolo assicurano che le loro norme interne coprano tutti i gravi crimini che coinvolgono gruppi criminali organizzati. Tali Stati Parte, nonché gli Stati Parte le cui norme interne richiedono d’intraprendere un atto in virtù dell’intesa in relazione al reato di cui al paragrafo 1 a) i) del presente articolo,  informare di ciò il Segretario Generale delle Nazioni Unite al momento della firma o del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o dell’adesione alla stessa.
 
Articolo 6
Responsabilità penale per riciclaggio dei proventi di reato
1. Ogni Stato Parte adotta, conformemente ai princìpi fondamentali della sua legislazione interna, le misure legislative e di altra natura, necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commessi intenzionalmente:
a) i) alla conversione o al trasferimento di beni, sapendo che tali beni costituiscono proventi di reato, al fine di occultare o dissimulare la provenienza illecita dei beni o di aiutare qualsiasi persona coinvolta nella commissione del reato presupposto ad eludere le conseguenze giuridiche della sua azione;
ii) L’occultamento o alla dissimulazione della vera natura, fonte, ubicazione, cessione oppure disposizione, movimento o titolarità o diritti su questi beni, sapendo che tali beni sono provento di reato.
b) Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico:
i) l’acquisizione, possesso o utilizzo dei beni, sapendo, al momento in cui li riceve, che tali beni sono il provento di reato;
ii) la partecipazione, l’associarsi con o l’accordo per commettere, tentare di commettere, facilitare o favorire e consigliare, finalizzati alla commissione di uno qualunque dei reati di cui al presente articolo.

2. Ai fini dell’attuazione o applicazione del paragrafo 1 del presente articolo:
a) ogni Stato Parte cerca di applicare il paragrafo 1 del presente articolo alla più vasta gamma possibile di reati presupposti;
b) ogni Stato Parte include nella categoria di reati presupposti tutti i gravi crimini come definiti all’articolo 2 della presente Convenzione e i reati determinati conformemente agli articoli 5, 8 e 23 della presente Convenzione. Nel caso di Stati Parte la cui legislazione prevede un’elencazione di specifici reati presupposti, essi  includere, per lo meno, in questa elencazione una gamma esauriente di reati connessi a gruppi criminali organizzati;
c) ai fini della lettera b), i reati presupposti comprendono reati commessi sia all’interno che all’esterno della giurisdizione dello Stato Parte in questione. Tuttavia, i reati commessi al di fuori della giurisdizione di uno Stato Parte costituiscono reati presupposti soltanto quando la relativa condotta costituisce reato ai sensi del diritto interno dello Stato dove è commesso e avrebbe costituito reato ai sensi del diritto interno dello Stato Parte che attua o applica il presente articolo se il reato fosse stato ivi commesso;
d) ogni Stato Parte fornisce copia delle sue leggi che danno efficacia al presente articolo e delle successive modifiche a tali leggi o una descrizione delle stesse al Segretario Generale delle Nazioni Unite;
e) se richiesto dai princìpi fondamentali del diritto interno di uno Stato Parte, può essere disposto che i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applichino alle persone che hanno commesso il reato presupposto;
f) la conoscenza, l’intenzione o lo scopo, in quanto elementi di un reato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere dedotti da circostanze obiettive fattuali.
 
Articolo 7
Misure per combattere il riciclaggio di denaro
1. Ogni Stato Parte:
a) istituisce un sistema interno completo di regolamentazione e controllo delle banche e degli istituti finanziari non bancari e, se del caso, di altri organismi particolarmente esposti al riciclaggio di denaro, per quanto di sua competenza, al fine di scoprire ed impedire il riciclaggio di denaro, il quale sistema deve porre l’accento sulle esigenze in materia di identificazione dei clienti, registrazione delle operazioni e segnalazione di transazioni sospette;
b) assicura, senza pregiudizio per gli articoli 18 e 27 della presente Convenzione, che le autorità amministrative, di regolamentazione e di applicazione delle leggi e le altre autorità impegnate nella lotta al riciclaggio di denaro (comprese, laddove previsto dal diritto interno, le autorità giudiziarie) siano in grado di collaborare e scambiare informazioni a livello nazionale ed internazionale alle condizioni previste dal suo diritto interno, a tal fine, prende in considerazione la creazione di un servizio di informazione finanziaria che operi come centro nazionale per la raccolta, analisi e diffusione di informazioni riguardanti potenziali operazioni di riciclaggio di denaro.
2. Gli Stati Parte prendono in considerazione l’attuazione di misure utili a rilevare e controllare il movimento di denaro contante e titoli negoziabili adeguati attraverso le proprie frontiere, rispettando le garanzie che assicurano l’utilizzo corretto delle informazioni e senza ostacolare in alcun modo la lecita circolazione di capitali. Tali misure possono comprendere la richiesta ad individui e imprese di segnalare i trasferimenti transfrontalieri di quantità ingenti di denaro contante e titoli negoziabili adeguati.
3. Nell’istituire un sistema interno di regolamentazione e di controllo ai sensi del presente articolo, e senza pregiudizio per ogni altro articolo della presente Convenzione, gli Stati Parte sono invitati ad utilizzare come linee guida le pertinenti iniziative di organizzazioni regionali, internazionali e multilaterali contro il riciclaggio di denaro.
4. Gli Stati Parte devono cercare di sviluppare e promuovere la cooperazione globale, regionale, subregionale e bilaterale tra le autorità giudiziarie, gli organi incaricati dell’applicazione delle leggi e le autorità di regolamentazione finanziaria al fine di contrastare il riciclaggio di denaro.
 
Articolo 8
Responsabilità penale per corruzione
1. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire carattere di reato ai seguenti atti, quando essi sono commessi intenzionalmente:
a) promettere, offrire o dare ad un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per lo stesso pubblico ufficiale o per altra persona o entità, affinché il pubblico ufficiale compia o si astenga dal compiere un atto nell’esercizio della sua funzione;
b) sollecitare o accettare, da parte di un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per il pubblico ufficiale stesso o per altra persona o entità, affinché il pubblico ufficiale compia o si astenga dal compiere un atto nell’esercizio della sua funzione.
2. Ogni Stato Parte prende in considerazione l’adozione di misure legislative e di altra natura necessarie a conferire il carattere di reato agli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo che coinvolgono un pubblico ufficiale straniero o un funzionario internazionale. Allo stesso modo, ogni Stato Parte prende in considerazione di conferire il carattere di reato ad altre forme di corruzione.
3. Ogni Stato Parte deve inoltre adottare le misure necessarie a conferire il carattere di reato alla partecipazione come complice ad un reato determinato conformemente al presente articolo.
4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell’articolo 9 della presente Convenzione, “pubblico ufficiale” indica un pubblico ufficiale o una persona che fornisce un servizio pubblico, ai sensi del diritto interno e del diritto penale dello Stato Parte in cui la persona in questione esercita tale funzione.
 
Articolo 9
Misure anticorruzione
1. In aggiunta alle misure di cui all’articolo 8 della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta, nella misura adeguata e coerente con il suo ordinamento giuridico, misure legislative, amministrative o di altra natura efficaci a promuovere l’integrità e prevenire, individuare e sanzionare la corruzione di pubblici ufficiali.
2. Ogni Stato Parte adotta misure per garantire un’azione efficace da parte delle sue autorità nella prevenzione, individuazione e punizione della corruzione di pubblici ufficiali, compreso il conferimento a tali autorità di un’indipendenza sufficiente a scoraggiare l’esercizio di un’influenza impropria sulle loro azioni.
 
Articolo 10
Responsabilità delle persone giuridiche
1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, conformemente ai suoi princìpi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a gravi crimini che coinvolgono un gruppo criminale organizzato e per i reati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione.
2. Fatti salvi i princìpi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.
3. Tale responsabilità è senza pregiudizio per la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.
4. Ogni Stato Parte assicura, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, comprese sanzioni pecuniarie.
 
Articolo 11
Azione penale, sentenza e sanzioni
1. Ogni Stato Parte deve rendere la commissione di un reato di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione passibile di sanzioni che tengano conto della gravità di quel reato.
2. Ogni Stato Parte cerca di assicurare che qualsiasi potere legale discrezionale conferito in virtù del suo diritto interno e concernente l’azione penale contro individui che hanno commesso reati di cui alla presente Convenzione, sia esercitata in modo da ottimizzare l’efficacia nell’applicazione della legge per tali reati, tenendo in debito conto la necessità di costituire un deterrente alla loro commissione.
3. Nel caso dei reati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta misure adeguate, conformemente al suo diritto interno e tenendo in debito conto il diritto alla difesa, per cercare di assicurare che le condizioni imposte in connessione con la decisione di messa in libertà in attesa di giudizio o dell’appello tengano conto della necessità di assicurare la presenza dell’imputato nel corso della seguente procedura penale.
4. Ogni Stato Parte assicura che i suoi tribunali o autorità competenti tengano conto della gravità dei reati di cui alla presente Convenzione nel momento in cui prendono in considerazione l’eventualità di una liberazione anticipata o condizionale di persone condannate per tali reati.
5. Se del caso, ogni Stato Parte determina, nel quadro del suo diritto interno, un maggiore periodo di prescrizione nel corso del quale avviare procedimenti per i reati di cui alla presente Convenzione ed un periodo più lungo nel caso in cui il presunto reo si sia sottratto alla giustizia.
6. Nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione deve inficiare il principio in base al quale la descrizione dei reati determinati ai sensi della presente Convenzione e delle difese giuridiche applicabili o altri princìpi giuridici che controllano la liceità della condotta è riservato al diritto interno di uno Stato Parte e che tali reati siano perseguiti e puniti ai sensi di detto diritto.
 
Articolo 12
Confisca e sequestro
1. Gli Stati Parte adottano, nella più ampia misura possibile nell’ambito dei loro ordinamenti giuridici interni, le misure necessarie a consentire la confisca di:
a) proventi di reato derivanti da reati di cui alla presente Convenzione o beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi;
b) beni, attrezzature e altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per la commissione di reati di cui alla presente Convenzione.
2. Gli Stati Parte adottano le misure necessarie per consentire l’identificazione, la localizzazione, il congelamento o il sequestro di qualsiasi elemento di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini di un’eventuale confisca.
3. Se il provento di reato è stato trasformato o convertito, in tutto o in parte, in altri beni, tali beni possono essere oggetto di misure di cui al presente articolo al posto del provento.
4. Se il provento di reato è stato confuso con beni acquisiti da fonte legittima, tali beni, senza pregiudizio per i poteri di congelamento o sequestro, possono essere confiscati fino al valore stimato del provento di reato.
5. Gli incassi o altri vantaggi derivanti dal provento di reato, da beni in cui il provento di reato è stato trasformato o convertito o da beni con i quali il provento di reato è stato confuso, possono essere anch’essi oggetto delle misure di cui al presente articolo, allo stesso modo e nella stessa misura del provento di reato.
6. Ai fini del presente articolo e dell’articolo 13 della Convenzione, ogni Stato Parte deve conferire autorità ai suoi tribunali o altre autorità competenti al fine di ordinare che documenti bancari, finanziari o commerciali siano resi disponibili o sequestrati. Gli Stati Parte non possono rifiutarsi di eseguire quanto disposto dal presente paragrafo in base al segreto bancario.
7. Gli Stati Parte possono considerare la possibilità di richiedere che un reo dimostri l’origine lecita dei presunti proventi di reato o altri beni che possono essere oggetto di confisca, nella misura in cui tale richiesta è coerente con i princìpi del loro diritto interno e con la natura del procedimento giudiziario e di altri procedimenti.
8. L’interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve ledere i diritti di terzi in buona fede.
9. Nulla di quanto contenuto nel presente articolo deve inficiare il principio in base al quale le misure cui esso fa riferimento debbano essere definite ed attuate conformemente alle disposizioni del diritto interno di ogni Stato Parte.
 
Articolo 13
Cooperazione internazionale ai fini della confisca
1. Uno Stato Parte che ha ricevuto una richiesta da un altro Stato Parte che ha giurisdizione su un reato di cui alla presente Convenzione per la confisca di proventi di reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all’articolo 12 paragrafo 1 della presente Convenzione, situati sul suo territorio, deve, nella più ampia misura possibile nell’ambito del suo ordinamento giuridico interno:
a) Presentare la richiesta alle sue autorità competenti allo scopo di ottenere un provvedimento di confisca e, se tale provvedimento è accordato, dare esecuzione ad esso; o
b) Presentare alle sue autorità competenti, affinché sia eseguito nella misura richiesta, un ordine di confisca emesso da un tribunale situato sul territorio dello Stato Parte richiedente conformemente all’articolo 12 paragrafo 1 della presente Convenzione per quanto riguarda il provento del reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all’articolo 12 paragrafo 1, situati sul territorio dello Stato Parte richiesto.
2. A seguito di una richiesta da parte di un altro Stato Parte che ha giurisdizione relativamente ad un reato di cui alla presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto deve adottare misure per identificare, localizzare, congelare o sequestrare i proventi di reato, i beni, le attrezzature o altri strumenti di cui all’articolo 12 paragrafo 1 della presente Convenzione ai fini di un’eventuale confisca decretata o dallo Stato Parte richiedente o, ai sensi della richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dallo Stato Parte richiesto.
3. Le disposizioni dell’articolo 18 della presente Convenzione sono applicabili mutatis mutandis al presente articolo. Oltre alle informazioni di cui all’articolo 18 paragrafo 15, le richieste effettuate ai sensi del presente articolo devono contenere:
a) nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 1 a) del presente articolo, una descrizione dei beni da confiscare ed un’esposizione dei fatti sui quali si basa lo Stato Parte richiedente che consentano allo Stato Parte richiesto di far pronunciare un provvedimento di confisca ai sensi del suo diritto interno;
b) nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 1 b) del presente articolo, una copia legalmente ammissibile di un provvedimento di confisca emesso dallo Stato Parte richiedente e sul quale si basa la richiesta, un’esposizione dei fatti e informazioni riguardanti i limiti entro cui si richiede di eseguire il provvedimento;
c) nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 2 del presente articolo, una dichiarazione dei fatti su cui si basa lo Stato Parte richiedente e una descrizione delle azioni richieste.
4. I provvedimenti o le azioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono presi dallo Stato Parte richiesto, conformemente al suo diritto interno e secondo le relative disposizioni e le norme procedurali o i trattati, accordi o intese bilaterali o multilaterali che lo vincolano allo Stato Parte richiedente.
5. Ogni Stato Parte deve fornire copie delle sue leggi e regolamenti che danno efficacia al presente articolo e delle successive modifiche a tali leggi e regolamenti o una loro descrizione al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
6. Se uno Stato Parte decide di subordinare l’adozione di misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo all’esistenza di un trattato in materia, lo Stato Parte deve considerare la presente Convenzione come base convenzionale necessaria e sufficiente.
7. La cooperazione ai sensi del presente articolo può essere rifiutata da uno Stato Parte se il reato cui fa riferimento la richiesta non è un reato di cui alla presente Convenzione.
8. L’interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve nuocere ai diritti di terzi in buona fede.
9. Gli Stati Parte prendono in considerazione la conclusione di trattati, accordi o intese bilaterali o multilaterali intesi a rafforzare l’efficacia della cooperazione internazionale intrapresa ai sensi del presente articolo.
 
Articolo 14
Destinazione dei beni o proventi di reato confiscati
1. Proventi di reato o beni confiscati da uno Stato parte ai sensi dell’articolo 12 o articolo 13 paragrafo 1 della presente Convenzione sono a disposizione di tale Stato Parte conformemente al suo diritto interno e alle sue procedure amministrative.
2. Nell’agire su richiesta di un altro Stato Parte conformemente all’articolo 13 della presente Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione a titolo prioritario, nei limiti consentiti dal diritto interno e se vi è richiesta in tal senso, la restituzione dei beni o proventi di reato confiscati allo Stato Parte richiedente, affinché questo possa risarcire le vittime del reato o restituire detti beni o proventi di reato ai loro legittimi proprietari.
3. Quando uno Stato Parte agisce su richiesta di un altro Stato Parte ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente Convenzione, esso può prendere in speciale considerazione la possibilità di concludere accordi o intese in base ai quali:
a) versare il valore di tali proventi di reato o beni o i fondi derivanti dalla loro vendita, o una parte di essi, sul conto di cui all’articolo 30 paragrafo 2 c) della presente Convenzione o agli organismi intergovernativi specializzati nella lotta alla criminalità organizzata;
b) condividere con altri Stati Parte, sistematicamente o caso per caso, tali proventi di reato o beni, o fondi derivanti dalla vendita di tali proventi di reato o beni, conformemente al suo diritto interno o procedure amministrative.
 
Articolo 15
Giurisdizione
1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la propria giurisdizione in relazione ai reati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione quando:
a) il reato è commesso sul territorio di quello Stato Parte; o
b) il reato è commesso a bordo di una nave che batte bandiera di quello Stato Parte o un velivolo registrato conformemente alle leggi di quello Stato Parte al momento in cui è commesso il reato.
2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 4 della presente Convenzione, uno Stato Parte può altresì determinare la sua giurisdizione in relazione a tali reati quando:
a) il reato è commesso ai danni di un cittadino di quello Stato Parte;
b) il reato è commesso da un cittadino di quello Stato Parte o un apolide che ha la sua residenza abituale nel suo territorio; o
c) il reato rientra:
i. tra quelli stabiliti ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 1 della presente Convenzione ed è commesso al di fuori del territorio dello Stato, al fine di commettere un grave crimine sul territorio di detto Stato;
ii. tra quelli stabiliti ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 b) ii), della presente Convenzione ed è commesso al di fuori del territorio dello Stato, al fine di commettere un reato stabilito ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 a) i) o ii) o b) i) della presente Convenzione sul territorio di detto Stato.
3. Ai fini dell’articolo 16 paragrafo 10 della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione quando l’autore presunto si trova sul suo territorio e non viene estradato per il solo motivo che è cittadino di tale Stato.
4. Ogni Stato Parte può altresì adottare le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione quando il presunto autore si trova sul suo territorio e non lo estrada.
5. Se uno Stato Parte che esercita la sua giurisdizione ai sensi del paragrafo 1 o 2 del presente articolo viene informato, o è venuto a conoscenza in altro modo, che uno o più Stati Parte stanno conducendo un’indagine, un’azione penale o un procedimento giudiziario in relazione alla stessa condotta, le competenti autorità di tali Stati Parte devono consultarsi, laddove opportuno, al fine di coordinare le loro azioni.
6. Senza pregiudizio per le norme di diritto internazionale generale, la presente Convenzione non esclude l’esercizio della giurisdizione penale determinata da uno Stato Parte conformemente al suo diritto interno.
 
Articolo 16
Estradizione
1. Il presente articolo si applica ai reati previsti dalla presente Convenzione o nei casi in cui il reato di cui all’articolo 3 paragrafo 1 a) o b) implichi il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato e la persona oggetto della richiesta di estradizione si trova nello Stato Parte richiesto, a condizione che il reato per il quale si richiede l’estradizione sia punibile ai sensi della legge interna sia dello Stato Parte richiedente che dello Stato Parte richiesto.
2. Se la richiesta di estradizione riguarda diversi singoli gravi crimini, alcuni dei quali non sono previsti dal presente articolo, lo Stato Parte richiesto può applicare il presente articolo anche a detti reati.
3. I reati contemplati dal presente articolo sono considerati come reati per i quali si può chiedere l’estradizione ai sensi dei trattati di estradizione vigenti tra gli Stati Parte. Gli Stati Parte si impegnano ad inserire tali reati come reati per i quali si può chiedere l’estradizione in tutti i trattati di estradizione che concludono tra loro.
4. Se uno Stato Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non ha alcun trattato di estradizione, esso può considerare la presente Convenzione quale fondamento giuridico per l’estradizione in relazione ai reati previsti dal presente articolo.
5. Gli Stati Parte che subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato, devono:
a) al momento del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione, informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite circa la loro disponibilità ad accettare la Convenzione come fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradizione con altri Stati Parte della Convenzione; e
b) nel caso in cui non accettino la Convenzione come fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradizione, tentare, se appropriato, di concludere trattati in materia di estradizione con altri Stati Parte della Convenzione ai fini dell’attuazione del presente articolo.
6. Gli Stati Parte che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconoscono i reati previsti dal presente articolo come reati reciprocamente estradabili.
7. L’estradizione è soggetta alle condizioni previste dalla legge interna dello Stato Parte richiesto o dai trattati di estradizione applicabili, che comprendono, tra l’altro, le condizioni relative ai requisiti minimi di pena previsti per l’estradizione e i motivi sulla base dei quali lo Stato Parte richiesto può rifiutare l’estradizione.
8. Gli Stati Parte si adoperano, salvo quanto previsto dalle proprie leggi interne, per accelerare le procedure di estradizione e semplificare i relativi requisiti probatori per i reati cui si applica il presente articolo.
9. Salvo quanto previsto dalle rispettive leggi interne e dai rispettivi trattati di estradizione, lo Stato Parte richiesto può, a condizione che le circostanze lo richiedano e ve ne sia l’urgenza, nonché su richiesta dello Stato Parte richiedente, porre in stato di custodia la persona di cui si richiede l’estradizione e che si trova sul proprio territorio, oppure adottare le misure più idonee ad assicurare la sua presenza al procedimento di estradizione.
10. Uno Stato Parte sul cui territorio viene rintracciato un presunto colpevole, nel caso in cui non proceda all’estradizione per un reato previsto dal presente articolo solo per il motivo che detta persona è un suo cittadino, sarà obbligato, su richiesta dello Stato Parte che richiede l’estradizione, a trasmettere senza ritardo il caso alle proprie autorità competenti per procedere penalmente. Dette autorità devono decidere e condurre il procedimento con le stesse modalità con cui viene trattato qualsiasi altro grave crimine dalla legge interna dello Stato Parte. Gli Stati Parte in questione collaborano, in particolare per ciò che riguarda gli aspetti procedurali e probatori, al fine di assicurare l’efficienza dell’azione penale.
11. Quando uno Stato Parte è autorizzato, ai sensi della propria legge, ad estradare o altrimenti consegnare un proprio cittadino solamente a condizione che esso venga restituito allo Stato Parte per scontare l’eventuale condanna inflitta a seguito di un processo o procedimento per il quale è stata richiesta l’estradizione o la consegna della persona, e detto Stato Parte e lo Stato Parte che richiede l’estradizione della persona in questione concordano con questa opzione e con gli altri termini che essi riterranno opportuni, tale estradizione o consegna condizionata è sufficiente a liberare dall’obbligo previsto dal paragrafo 10 del presente articolo.
12. Qualora l’estradizione, richiesta per l’esecuzione di una condanna, venisse rifiutata perché la persona interessata è cittadino dello Stato Parte richiesto, la Parte richiesta deve, nel caso in cui il proprio ordinamento lo preveda e in conformità ai requisiti di detto ordinamento, su richiesta della Parte richiedente, prendere in considerazione l’esecuzione della condanna, o il residuo della stessa, imposta ai sensi dell’ordinamento della Parte richiedente.
13. Alla persona contro la quale si procede penalmente per i reati previsti dal presente articolo deve essere garantito un giusto ed equo trattamento durante tutte le fasi del procedimento, ivi compreso il godimento di tutti i diritti e delle garanzie previste dall’ordinamento dello Stato Parte nel cui territorio si trova detta persona.
14. Nulla della presente Convenzione può essere interpretato come imposizione dell’obbligo di estradare se lo Stato Parte richiesto ha fondati motivi di ritenere che la richiesta sia stata fatta al fine di perseguire o punire una persona per motivi legati a sesso, razza, religione, nazionalità, origine etnica o idee politiche o che l’accettazione della richiesta possa essere pregiudizievole alla posizione di detta persona a causa di uno qualunque di questi motivi.
15. Gli Stati Parte non possono rifiutare una richiesta di estradizione esclusivamente in considerazione del fatto che il reato implichi anche questioni di materia fiscale.
16. Prima di rifiutare una richiesta di estradizione, lo Stato Parte richiesto, se opportuno, si consulta con lo Stato Parte richiedente in modo da fornirgli ogni possibilità per presentare le proprie opinioni e di fornire le informazioni relative alle sue affermazioni.
17. Gli Stati Parte devono cercare di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali allo scopo di perseguire o accrescere l’efficacia dell’estradizione.
 
Articolo 17
Trasferimento delle persone condannate
Gli Stati Parte possono prendere in considerazione la stipula di accordi o di intese bilaterali o multilaterali sul trasferimento nel loro territorio delle persone condannate alla reclusione o ad altre forme di privazione della libertà personale per i reati di cui alla presente Convenzione, allo scopo di permettere a queste persone di scontarvi il residuo della pena.
 
Articolo 18
Assistenza giudiziaria reciproca
1. Gli Stati Parte devono offrirsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia di indagini, azione penale e procedimenti giudiziari per i reati di cui alla presente Convenzione così come previsto dall’articolo 3 ed estendere analoga assistenza nel caso in cui lo Stato Parte richiedente abbia fondati motivi per sospettare che il reato di cui all’articolo 3 paragrafo 1 a) o b), sia di natura transnazionale, comprese le ipotesi in cui le vittime, i testimoni, i proventi, gli strumenti o le prove relativi a tali reati si trovino nello Stato Parte richiesto e che nel reato sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.
2. L’assistenza giudiziaria reciproca viene concessa nel modo più ampio possibile in base alle relative leggi, trattati, accordi e intese dello Stato Parte richiesto in relazione alle indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari per i reati di cui si possa ritenere responsabile una persona giuridica secondo quanto previsto dall’articolo 10 della presente Convenzione nello Stato Parte richiedente.
3. L’assistenza giudiziaria reciproca che deve essere concessa conformemente al presente articolo può essere richiesta per i seguenti motivi:
a) acquisire prove o dichiarazioni di persone;
b) notificare documenti di natura giudiziaria;
c) eseguire perquisizioni e sequestri, nonché sequestri conservativi;
d) esaminare oggetti e luoghi;
e) fornire informazioni, prove documentali e perizie tecniche;
f) fornire originali o copie conformi dei relativi documenti e verbali, compresi i verbali governativi, bancari, finanziari, societari o aziendali;
g) identificare o rintracciare proventi di reato, beni, strumenti o altro, ai fini probatori;
h) agevolare la comparsa volontaria di persone nello Stato Parte richiedente;
i) ogni altro tipo di assistenza non contraria alla legge dello Stato Parte richiesto.
4. Senza pregiudizio al proprio diritto interno, le competenti autorità dello Stato Parte possono, senza una precedente richiesta, trasmettere informazioni in materia penale ad un’autorità competente di un altro Stato Parte qualora ritengano che dette informazioni possano essere utili all’autorità per intraprendere o concludere con successo inchieste o procedimenti penali o possano dar luogo ad una richiesta formulata dal secondo Stato Parte ai sensi della presente Convenzione.
5. La trasmissione di informazioni ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo deve avvenire senza recare pregiudizio alle indagini e ai procedimenti penali nello Stato dell’autorità competente che fornisce le informazioni. L’autorità competente che riceve le informazioni accetta che dette informazioni restino riservate, anche temporaneamente, o con limitazioni sul loro utilizzo. Tuttavia, ciò non preclude allo Stato Parte ricevente di divulgare, nel corso di un procedimento, le informazioni che possano discolpare un accusato. In tal caso, lo Stato Parte ricevente notifica lo Stato Parte trasmittente prima della loro divulgazione e, se richiesto, si consulta con tale Stato Parte. Nel caso in cui non fosse possibile, eccezionalmente, notificarlo in anticipo, lo Stato Parte ricevente dev comunicare immediatamente allo Stato Parte trasmittente la divulgazione delle informazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo non devono pregiudicare gli obblighi previsti da altri trattati bilaterali o multilaterali che regolano o regoleranno, in tutto o in parte, l’assistenza giudiziaria reciproca.
7. I paragrafi 9–29 del presente articolo si  applicano alle richieste presentate ai sensi del presente articolo se i relativi Stati Parte non sono vincolati da un trattato di assistenza giudiziaria reciproca. Nel caso in cui detti Stati Parte siano vincolati da un tale trattato, si applicano le disposizioni di detto trattato a meno che gli Stati Parte non accettino di applicare i paragrafi 9–29 del presente articolo in luogo di dette disposizioni. Si incoraggiano fortemente gli Stati Parte ad applicare questi paragrafi nel caso in cui facilitino la cooperazione.
8. Gli Stati Parte non possono rifiutarsi di fornire l’assistenza giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo sulla base del segreto bancario.
9. Gli Stati Parte possono rifiutare di fornire l’assistenza giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo in base all’assenza della doppia incriminazione. Tuttavia, lo Stato Parte richiesto può, se lo ritiene opportuno, fornire assistenza, nella misura che esso decide e in via discrezionale, a prescindere dal fatto che la condotta costituisca un reato secondo la legge dello Stato Parte richiesto.
10. Una persona che si trova in stato detentivo o che stia scontando una condanna nel territorio di uno Stato Parte, la cui presenza è richiesta in un altro Stato Parte per motivi di identificazione, testimonianza o per fornire assistenza nell’acquisizione di prove necessarie a indagini, azioni penali o procedimenti penali per reati previsti dalla presente Convenzione può essere trasferita qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) la persona concede liberamente il proprio consenso informato;
b) le autorità competenti di entrambi gli Stati Parte sono d’accordo, in base alle condizioni che gli Stati Parte ritengono appropriate.
11. Ai fini del paragrafo 10 del presente articolo:
a) lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona ha l’autorità e l’obbligo di tenere la persona trasferita in stato di custodia, salvo diversamente richiesto o autorizzato dallo Stato Parte dal quale la persona è stata trasferita;
b) lo Stato Parte, presso il quale viene trasferita la persona, attua senza ritardo l’obbligo di riconsegnare la persona alla custodia dello Stato Parte dal quale è stata trasferita così come concordato precedentemente, o come altrimenti concordato, dalle autorità competenti di entrambi gli Stati Parte;
c) lo Stato Parte, presso il quale viene trasferita la persona, non può esigere dallo Stato Parte dal quale è stata trasferita la persona di avviare la procedura di estradizione per la riconsegna della persona in questione;
d) la persona trasferita ha diritto al conteggio della parte di pena da espiare nel Paese dal quale è stata trasferita e per il tempo trascorso in stato di custodia nello Stato Parte nel quale è stata trasferita.
12. A meno che lo Stato Parte dal quale la persona venga trasferita ai sensi dei paragrafi 10 e 11 del presente articolo acconsenta, detta persona, qualunque sia la sua nazionalità, non può essere incriminata, detenuta, punita o sottoposta a nessun’altra restrizione della libertà personale nel territorio dello Stato nel quale la persona è trasferita per atti, omissioni o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale detta persona è stata trasferita.
13. Ciascuno Stato Parte designa un’autorità centrale con il compito e la facoltà di ricevere le richieste di assistenza giudiziaria ed eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l’esecuzione. Laddove in uno Stato Parte vi sia un territorio o una regione a statuto speciale con un sistema distinto per l’assistenza giudiziaria, può designare un’autorità centrale distinta con le medesime funzioni per quella regione o territorio. Le autorità centrali garantiscono l’esecuzione o la trasmissione rapida e corretta delle richieste ricevute. Allorché l’autorità centrale trasmetta per l’esecuzione la richiesta all’autorità competente,  sollecita la rapida e corretta esecuzione della stessa da parte di detta autorità competente. Al Segretario Generale delle Nazioni Unite è comunicata l’autorità centrale designata al suddetto scopo nel momento in cui gli Stati Parte depositano il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e le comunicazioni ad esse relative  è trasmessa alle autorità centrali designate dagli Stati Parte. Questa condizione non deve pregiudicare il diritto degli Stati Parte di chiedere che tali richieste e comunicazioni siano loro indirizzate per mezzo di canali diplomatici e, in casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, se possibile, attraverso l’Organizzazione di Polizia Criminale Internazionale.
14. Le richieste sono formulate per scritto o, laddove possibile, con un mezzo atto a produrre una trascrizione scritta in una lingua accettata dallo Stato Parte richiesto, con modalità tali da permettere a detto Stato Parte di accertarne l’autenticità. Al Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione della lingua o lingue accettate da ciascuno Stato Parte al momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. In casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, le richieste possono essere formulate verbalmente ma devono essere immediatamente confermate per scritto.
15. La richiesta di reciproca assistenza giudiziaria deve contenere:
a) l’identità dell’autorità che formula la richiesta;
b) l’oggetto e la natura delle indagini, dell’azione penale o del procedimento giudiziario cui la richiesta si riferisce e il nome e le funzioni dell’autorità che conduce tali indagini, azione penale o procedimento giudiziario;
c) una breve esposizione dei fatti rilevanti, tranne che per le richieste che hanno come scopo la notifica di atti giudiziari;
d) una descrizione del tipo di assistenza richiesta e specificazioni su eventuali particolari procedure che lo Stato Parte richiedente desidera siano seguite.
e) laddove possibile, l’identità delle persone coinvolte, il luogo in cui si trovano e la loro nazionalità; e
f) lo scopo per cui si richiedono le prove, le informazioni o le azioni.
16. Lo Stato Parte richiesto può chiedere informazioni supplementari quando appare necessario per l’esecuzione della richiesta conformemente al diritto interno o può agevolare tale esecuzione.
17. La richiesta  essere eseguita conformemente al diritto interno dello Stato Parte richiesto, e nella misura in cui non sia contraria al diritto interno dello Stato Parte richiesto e, laddove possibile, conformemente alle procedure specificate nella richiesta.
18. Ogni qual volta ciò sia possibile e compatibile con i principi fondamentali del diritto interno, quando un individuo si trova nel territorio di uno Stato Parte e  deve essere ascoltato in qualità di testimone od esperto dalle autorità giudiziarie di un altro Stato Parte, il primo Stato Parte può, su richiesta del secondo, consentire che tale audizione avvenga per mezzo di una video-conferenza qualora non sia possibile o auspicabile per l’individuo in questione comparire di persona nel territorio dello Stato Parte richiedente. Gli Stati Parte possono accordarsi affinché l’audizione sia condotta da un’autorità giudiziaria dello Stato Parte richiedente alla presenza di un’autorità giudiziaria dello Stato Parte richiesto.
19. Lo Stato Parte richiedente non può trasmettere o utilizzare informazioni o prove fornite dallo Stato Parte richiesto per indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari diversi da quelli indicati nella richiesta senza il consenso preventivo dello Stato Parte richiesto. Nulla in questo paragrafo vieta in alcun modo allo Stato Parte richiedente di rivelare in un proprio procedimento informazioni o prove che discolpano un accusato. In quest’ultimo caso, lo Stato Parte richiedente, prima della rivelazione,  informa lo Stato Parte richiesto e, su richiesta, si consulta con quest’ultimo. Se, in casi eccezionali, non è possibile una comunicazione anticipata, lo Stato Parte richiedente deve informare senza ritardo lo Stato Parte richiesto della divulgazione.
20. Lo Stato Parte richiedente può richiedere allo Stato Parte richiesto di mantenere riservati i fatti e la materia della richiesta, salvo quanto necessario all’esecuzione della medesima. Se lo Stato Parte richiesto non può ottemperare alla richiesta di riservatezza, deve  informare prontamente lo Stato Parte richiedente.
21. L’assistenza giudiziaria reciproca può essere rifiutata se:
a) la richiesta non è formulata conformemente alle disposizioni del presente articolo;
b) lo Stato Parte richiesto ritiene che l’esecuzione della richiesta possa recare pregiudizio alla propria sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi fondamentali;
c) alle autorità dello Stato Parte richiesto è vietato dal diritto interno eseguire le azioni richieste in relazione a tali  reati, siano esse oggetto di indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari sotto la loro giurisdizione;
d) la richiesta è contraria all’ordinamento giuridico relativo all’assistenza giudiziaria reciproca dello Stato Parte richiesto.
22. Gli Stati Parte non possono respingere una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca solo perchè il reato riguarda anche questioni fiscali.
23. Il rifiuto di prestare assistenza giudiziaria reciproca deve essere motivato.
24. Lo Stato Parte richiesto dà esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria reciproca non appena possibile e tiene nel massimo conto possibile le eventuali scadenze proposte dallo Stato Parte richiedente, delle quali dà ragione, preferibilmente nella richiesta. Lo Stato Parte richiesto risponde alle ragionevoli richieste di informazioni dello Stato Parte richiedente sui progressi della propria richiesta. Lo Stato Parte richiedente informa prontamente lo Stato Parte richiesto quando l’assistenza non è più necessaria.
25. L’assistenza giudiziaria reciproca può essere posticipata dallo Stato Parte richiesto se interferisce con un’indagine, azione penale o procedimento giudiziario in corso.
26. Prima di respingere una richiesta ai sensi del paragrafo 21 del presente articolo o di posticiparne l’esecuzione ai sensi del paragrafo 25 del presente articolo, lo Stato Parte richiesto si consulta con lo Stato Parte richiedente per valutare se l’assistenza può essere concessa nei termini e alle condizioni dal primo ritenute necessarie. Se lo Stato Parte richiedente accetta l’assistenza a tali condizioni, è tenuto ad ottemperarvi.
27. Senza pregiudizio per l’applicazione del paragrafo 12 del presente articolo, il testimone, l’esperto o altra persona i quali, su richiesta dello Stato Parte richiedente, acconsentono a fornire prove in un procedimento o a collaborare ad un’indagine, azione penale o procedimento giudiziario nel territorio dello Stato Parte richiedente non possono essere perseguiti, detenuti, puniti, né sottoposti a qualsiasi altra restrizione della propria libertà personale in quel territorio per fatti, omissioni o condanne antecedenti alla partenza dal territorio dello Stato Parte richiesto. Tale salvacondotto cessa laddove il testimone, l’esperto o altra persona, avendo avuto la possibilità di andarsene per un periodo di quindici giorni consecutivi o per un periodo concordato tra gli Stati Parte a decorrere dalla data in cui è stato ufficialmente informato che la sua presenza non era più richiesta dalle autorità giudiziarie, malgrado ciò rimanga volontariamente nel territorio dello Stato Parte richiedente o vi ritorni di sua libera volontà dopo averlo lasciato.
28. Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta sono a carico dello Stato Parte richiesto salvo diverso accordo tra gli Stati Parti in questione. Se, per soddisfare la richiesta, è o sarà necessario sostenere spese considerevoli o straordinarie, gli Stati Parte si consultano per decidere i termini e le condizioni di esecuzione della richiesta nonché il modo in cui la spesa  deve essere sostenuta.
29. Lo Stato Parte richiesto:
a) fornisce allo Stato Parte richiedente copie di atti pubblici, documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno sono a disposizione del pubblico in generale;
b) a discrezione, può fornire allo Stato Parte richiedente in tutto, in parte o alle condizioni ritenute necessarie, copie di atti, documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno non sono a disposizione del pubblico in generale.
30. Gli Stati Parte, laddove necessario, valutano l’eventualità di stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali atti a dare seguito pratico o maggiore efficacia alle disposizioni del presente articolo.
 
Articolo 19
Indagini comuni
Gli Stati Parte considerano l’opportunità di stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali per mezzo dei quali, rispetto a questioni oggetto di indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari in uno o più Stati, le autorità competenti interessate possono creare organi investigativi comuni. In mancanza di tali accordi o intese, si possono intraprendere indagini comuni sulla base di accordi caso per caso. Gli Stati Parte coinvolti assicurano il pieno rispetto della sovranità dello Stato Parte nel cui territorio tale indagine ha luogo.
 
Articolo 20
Tecniche speciali di investigazione
1. Se consentito dai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico interno, ciascuno Stato Parte, secondo le proprie possibilità e le condizioni stabilite dal proprio diritto interno, adotta le misure necessarie a consentire l’appropriato impiego della consegna controllata e, laddove ritenuto opportuno, l’impiego di altre tecniche speciali di investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura da parte delle autorità competenti sul suo territorio allo scopo di combattere efficacemente la criminalità organizzata.
2. Allo scopo di indagare sui reati di cui alla presente Convenzione, si incoraggiano gli Stati Parte a stringere, laddove necessario, gli opportuni accordi o intese bilaterali o multilaterali per l’impiego di dette tecniche speciali di investigazione nel contesto della cooperazione internazionale. Tali accordi o intese  devono essere conclusi e attuati in piena ottemperanza del principio della sovrana eguaglianza degli Stati ed  essere attuati in stretta conformità ai termini di tali accordi o intese.
3. In mancanza di accordi o intese di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le decisioni sull’impiego di tecniche speciali di investigazione a livello internazionale vengono prese caso per caso e, se necessario,  tengono in considerazione le disposizioni e le intese di carattere economico riguardanti l’esercizio della giurisdizione da parte degli Stati Parte interessati.
4. La decisione di impiegare la consegna controllata a livello internazionale, su consenso degli Stati Parte interessati può includere metodi che permettono di intercettare la merce lasciandola proseguire integra oppure asportandola o sostituendola in tutto o in parte.
 
Articolo 21
Trasferimento dei procedimenti penali
Gli Stati Parte valutano la possibilità di trasferire ad un altro Stato Parte i procedimenti relativi a reati compresi nella presente Convenzione nei casi in cui tale trasferimento sia ritenuto nell’interesse della corretta amministrazione della giustizia, in particolare nei casi in cui sono coinvolte più giurisdizioni, al fine di concentrare l’esercizio dell’azione penale.
 
Articolo 22
Istituzione del casellario penale
Ciascuno Stato Parte può adottare misure legislative o di altro tipo necessarie a prendere in considerazione, nei termini e per gli scopi che ritiene adeguati, ogni precedente condanna di un presunto colpevole, comminata in un altro Stato, al fine di utilizzare le relative informazioni in procedimenti penali avviati per un reato di cui alla presente Convenzione.
 
Articolo 23
Responsabilità penale per intralcio alla giustizia
Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative o di altra natura che possono essere necessarie a conferire il carattere di reato, quando commesso intenzionalmente:
a) all’uso della forza fisica, minacce o intimidazioni o alla promessa, offerta o concessione di vantaggi considerevoli per indurre falsa testimonianza o per interferire in deposizioni testimoniali o nella produzione di prove nel corso di processi relativi alla commissione di reati di cui alla presente Convenzione;
b) all’uso della forza fisica, minacce o intimidazioni per interferire con l’esercizio di doveri d’ufficio da parte di un magistrato o di un appartenente alle forze di polizia in relazione alla commissione di reati di cui alla presente Convenzione. Nulla nella presente lettera  deve pregiudicare il diritto degli Stati Parte ad avere una legislazione che protegga altre categorie di pubblici ufficiali.
 
Articolo 24
Protezione dei testimoni
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure adeguate, nell’ambito dei propri mezzi, per garantire efficaci forme di protezione da potenziali ritorsioni o intimidazioni ai testimoni che depongono in processi penali in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione e, qualora necessario, ai loro familiari ed ad altre persone ad essi vicine.
2. Le misure previste dal paragrafo 1 del presente articolo possono includere, tra le altre, fatti salvi i diritti dell’imputato, compreso il diritto al giusto processo:
a) l’istituzione di procedure per la protezione fisica di tali persone quali, nella misura necessaria ed attuabile, il trasferimento di domicilio e permettendo, laddove possibile, il divieto o la limitazione di accesso alle informazioni concernenti l’identità e la dislocazione di tali persone;
b) l’adozione di norme relative alla raccolta delle prove onde permettere che le deposizioni siano rese in maniera tale da assicurare l’incolumità del testimone anche attraverso l’uso di mezzi tecnologici di comunicazione come collegamenti video ed altri strumenti adeguati.
3. Gli Stati Parte valutano la possibilità di stipulare accordi o intese con altri Stati per il trasferimento di domicilio delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle vittime in quanto testimoni.
 
Articolo 25
Assistenza alle vittime e loro protezione
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure appropriate nell’ambito dei propri mezzi per fornire assistenza e protezione alle vittime dei reati di cui alla presente Convenzione, in particolare nei casi di minaccia, ritorsione o intimidazione.
2. Ciascuno Stato Parte stabilisce procedure adeguate per consentire il diritto all’indennizzo e al risarcimento alle vittime dei reati trattati nella presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, consente che siano tenuti in considerazione gli interessi e le opinioni delle vittime e che siano considerati in una fase adeguata dei procedimenti penali contro gli imputati in modo tale da non pregiudicare i diritti della difesa.
 
Articolo 26
Misure per rafforzare la cooperazione con le autorità giudiziarie
1. Ciascuno Stato Parte adotta adeguate misure per incoraggiare le persone che partecipano o che abbiano partecipato a gruppi criminali organizzati:
a)a fornire alle autorità competenti informazioni utili per scopi investigativi e probatori su questioni quali:
 i. identità, natura, composizione, struttura, collocazione e attività di gruppi criminali organizzati;
 ii. collegamenti, compresi quelli internazionali, con altri gruppi criminali organizzati;
 iii. reati che i gruppi criminali organizzati hanno commesso o potrebbero commettere;
b) a fornire alle autorità competenti un aiuto concreto ed effettivo che possa contribuire a privare i gruppi criminali organizzati delle loro risorse o dei proventi di reato.
2. Ciascuno Stato Parte considera la possibilità, in casi specifici, di attenuare la pena prevista per un imputato che fornisca una cooperazione sostanziale nelle indagini o nel perseguire un reato previsto dalla presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità, nel rispetto dei principi fondamentali delle proprie leggi nazionali, di garantire l’immunità dall’azione penale a chiunque fornisca una cooperazione sostanziale nelle indagini o nel perseguire un reato previsto  dalla presente Convenzione.
4. La protezione di tali persone deve attuarsi secondo quanto previsto dall’articolo 24 della presente Convenzione.
5. Laddove una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo che si trova in uno Stato Parte possa fornire una cooperazione sostanziale alle autorità competenti di un altro Stato Parte, gli Stati Parte interessati possono prendere in considerazione la possibilità di stipulare accordi o intese, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, in relazione alla possibilità, per l’altro Stato Parte, di disporre il trattamento descritto nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
 
Articolo 27
Cooperazione di polizia
1. Gli Stati Parte collaborano strettamente tra di loro, coerentemente con i rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi nazionali, per rafforzare l’efficacia della normativa per il contrasto dei reati di cui alla presente Convenzione. Ciascuno Stato Parte adotta, in particolare, misure effettive per:
a) rafforzare e, laddove necessario, istituire canali di comunicazione tra le rispettive autorità, istituzioni e servizi competenti, al fine di rendere più semplice il sicuro e rapido scambio di informazioni riguardanti tutti gli aspetti dei reati di cui alla presente Convenzione, compresi, se gli Stati Parte lo ritengono opportuno, i collegamenti con altre attività criminali;
b) collaborare con altri Stati Parte nella conduzione di indagini relative ai reati trattati dalla presente Convenzione e riguardanti:
i. identità, collocazione e attività di persone sospette di partecipazione in detti reati o la collocazione di altre persone coinvolte;
ii. i movimenti di proventi del reato o beni derivanti dalla commissione di tali reati;
iii. i movimenti di beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o che verranno utilizzati per la commissione di tali reati;
c) fornire, ove opportuno, i necessari strumenti o quantitativi di sostanze per fini investigativi o di analisi;
d) facilitare l’effettivo coordinamento tra le proprie autorità, istituzioni e servizi competenti e per promuovere lo scambio del personale e degli esperti, compreso, nel rispetto delle intese e degli accordi bilaterali tra gli Stati Parte interessati, il dislocamento di ufficiali di collegamento;
e) lo scambio di informazioni con altri Stati Parte sui mezzi specifici e i metodi usati dai gruppi criminali organizzati, compresi, ove possibile, itinerari e veicoli e l’utilizzo di false identità, documenti falsi o alterati o altri mezzi atti a occultare le loro attività;
f) lo scambio di informazioni e il coordinamento di misure amministrative e d’altro genere adottate opportunamente allo scopo di individuare precocemente i reati di cui alla presente Convenzione.
2. Allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione, gli Stati Parte valutano l’opportunità di concludere intese o accordi bilaterali o multilaterali per la diretta cooperazione tra le proprie istituzioni preposte alla lotta ala crimine e, laddove tali intese o accordi siano già esistenti, l’opportunità di emendarli. In mancanza di tali accordi o intese tra gli Stati Parte interessati, le Parti possono considerare la presente Convenzione come base per la reciproca cooperazione di polizia in relazione ai reati trattati dalla Convenzione stessa. Qualora opportuno, gli Stati Parte devono utilizzare a pieno gli accordi e le intese, nonché le organizzazioni regionali o internazionali, per incrementare la cooperazione tra le proprie strutture di polizia.
3. Gli Stati Parte si sforzano di collaborare con i propri mezzi per fronteggiare il crimine organizzato transnazionale perpetrato attraverso l’uso della moderna tecnologia.
 
Articolo 28
Raccolta, scambio e analisi delle informazioni concernenti la natura del crimine organizzato
1. Ciascuno Stato Parte deve prendere in considerazione l’analisi, con la consulenza della comunità accademica e scientifica, delle tendenze della criminalità organizzata nel proprio territorio, circostanze in cui essa opera, così come i gruppi professionali e le tecnologie utilizzate.
2. Gli Stati Parte devono prendere in considerazione la possibilità di sviluppare e condividere tra di loro e attraverso organizzazioni regionali e internazionali, le conoscenze analitiche riguardanti le attività della criminalità organizzata. A tal fine, si dovrebbero sviluppare ed applicare in modo adeguato definizioni, standard e metodologie comuni.
3. Ciascuno Stato Parte deve prendere in considerazione la possibilità di monitorare le proprie politiche e le misure attuate per combattere la criminalità organizzata e di valutare la loro efficacia ed applicabilità.
 
Articolo 29
Formazione e assistenza tecnica
1. Ciascuno Stato Parte deve avviare, sviluppare o migliorare, nella maniera necessaria, specifici programmi di formazione del proprio personale investigativo e giudiziario, inclusi pubblici ministeri, magistrati impegnati nelle indagini e personale delle dogane nonché altri funzionari incaricati della prevenzione, identificazione e controllo dei reati di cui alla presente Convenzione. Tali programmi possono includere assegnazioni provvisorie e scambi di personale. Tali programmi devon riguardare, in particolare e nei limiti consentiti dalle leggi nazionali, quanto segue:
a. metodi usati nella prevenzione, identificazione e controllo dei reati di cui alla presente Convenzione;
b. itinerari e tecniche utilizzati da persone sospettate di essere implicate in reati di cui alla presente Convenzione, anche negli Stati di transito, ed adeguate contromisure;
c. monitoraggio dei movimenti del contrabbando;
d. individuazione e monitoraggio dei movimenti dei proventi di reato, beni, attrezzature ed altri strumenti e metodi usati per il trasferimento, l’occultamento e la contraffazione di tali proventi, beni, attrezzature ed altri strumenti, nonché dei metodi usati per combattere il riciclaggio di denaro ed altri reati finanziari;
e. raccolta delle prove;
f. tecniche di controllo delle zone di libero scambio e di porto franco;
g. aggiornate attrezzature e tecniche di indagine, inclusa la sorveglianza elettronica, le consegne controllate e le operazioni sotto copertura;
h. metodi utilizzati nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale che richiedono l’uso di computer, di reti di telecomunicazioni o altre forme di tecnologia moderna; e
i. metodi utilizzati per la protezione delle vittime e dei testimoni.
2. Gli Stati Parte si assistono a vicenda nel progettare e attuare la ricerca ed i programmi di formazione finalizzati a condividere la competenza nelle aree a cui si fa riferimento al paragrafo 1 del presente articolo ed a tal fine, se del caso, ricorrono a congressi e seminari regionali ed internazionali per promuovere la cooperazione e stimolare la discussione su problemi di reciproco interesse, inclusi i problemi e le necessità speciali degli Stati di transito.
3. Gli Stati Parte devono promuovere la formazione e l’assistenza tecnica che agevolano l’estradizione e l’assistenza giudiziaria reciproca. Tale formazione e assistenza tecnica possono includere la formazione linguistica, l’assegnazione provvisoria e lo scambio del personale presso le autorità centrali o negli organismi responsabili.
4. Nel caso di esistenti accordi o intese bilaterali e multilaterali, gli Stati Parte intensificano, nella misura necessaria, gli sforzi per aumentare al massimo le attività operative e la formazione nell’ambito delle organizzazioni internazionali e regionali e di altri pertinenti accordi od intese bilaterali e multilaterali.
 
Articolo 30
Altre misure: attuazione della Convenzione per mezzo dello sviluppo economico e dell’assistenza tecnica
1. Gli Stati Parte adottano misure che tendano, per quanto possibile, ad un’attuazione ottimale della presente Convenzione per mezzo della cooperazione internazionale, prendendo in considerazione gli effetti negativi della criminalità organizzata sulla società in generale e in particolare sullo sviluppo sostenibile.
2. Gli Stati Parte devono compiere sforzi concreti per quanto possibile e in coordinamento fra loro, così come insieme alle organizzazioni internazionali e regionali per:
a. accrescere la loro cooperazione a vari livelli con i Paesi in via di sviluppo, in modo da rafforzare la capacità di questi ultimi di prevenire e combattere la criminalità organizzata transnazionale;
b. accrescere l’assistenza finanziaria e materiale in modo da sostenere gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo nell’efficace lotta alla criminalità organizzata transnazionale e per aiutarli ad attuare con successo la presente Convenzione;
c.  fornire assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo ed ai Paesi con economia in transizione in modo da aiutarli a far fronte alle loro necessità per l’attuazione della presente Convenzione. A tal fine gli Stati Parte si sforzano di versare dei contributi volontari adeguati e regolari su un conto specificamente designato a tale scopo nei sistemi di fondo delle Nazioni Unite. Gli Stati Parte possono anche prendere in particolare considerazione, conformemente alla legislazione interna ed alle disposizioni della presente Convenzione, l’ipotesi di versare sul suddetto conto una percentuale del denaro o una percentuale del corrispondente valore dei proventi di reati o dei proventi di proprietà confiscate ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione;
d. incoraggiare e convincere altri Stati ed istituti finanziari, per quanto appropriato, ad unirsi a loro negli sforzi a cui si fa riferimento in quest’articolo, in particolare fornendo più programmi di formazione professionale e moderne attrezzature ai Paesi in via di sviluppo al fine di assisterli nel raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione.
3. Queste misure devono essere, per quanto possibile, senza pregiudizio riguardo agli obblighi esistenti di assistenza verso l’estero o riguardo ad altre intese di cooperazione finanziaria a livello bilaterale, regionale o internazionale.
4. Gli Stati Parte possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali sull’assistenza materiale e logistica, prendendo in considerazione le intese finanziarie necessarie ad attuare la cooperazione internazionale prevista dalla presente Convenzione affinché essa sia efficace nella prevenzione, identificazione e contrasto al crimine organizzato transnazionale.
 
Articolo 31
Prevenzione
1. Gli Stati Parte si sforzano di sviluppare e valutare progetti nazionali e di stabilire e promuovere buone prassi e politiche finalizzate alla prevenzione della criminalità organizzata transnazionale.
2. Gli Stati Parte si impegnano, con idonee misure legislative, amministrative o di altra natura e conformemente ai principi fondamentali della propria legislazione interna, a ridurre le occasioni presenti o future che i gruppi criminali organizzati hanno di partecipare a mercati leciti con i proventi dei reati. Tali misure dovrebbero riguardare in particolare:
a. il rafforzamento della cooperazione fra gli organi investigativi o i pubblici ministeri ed i competenti enti privati, incluso il settore industriale;
b. la promozione dello sviluppo dei criteri e dei procedimenti designati per salvaguardare l’integrità del pubblico e dei competenti enti privati, come pure i codici di comportamento per le professioni interessate, in particolare avvocati, notai, consulenti fiscali e contabili;
c. la prevenzione dell’abuso da parte di gruppi criminali organizzati di gare d’appalto pubbliche e della concessione di sovvenzioni e autorizzazioni da parte di pubbliche autorità per lo svolgimento dell’attività commerciale;
d. la prevenzione dell’abuso di persone giuridiche da parte di gruppi criminali organizzati; tali misure potrebbero includere:
i.  l’istituzione di registri pubblici relativi alle persone giuridiche e fisiche coinvolte nella costituzione, gestione e finanziamento delle persone giuridiche;
ii. l’introduzione della possibilità d’interdire, con provvedimento di un tribunale o con qualsiasi mezzo idoneo, per un opportuno periodo di tempo, dall’esercizio della carica di responsabile di persone giuridiche rientranti nell’ambito della propria giurisdizione, le persone dichiarate colpevoli dei reati previsti dalla presente Convenzione;
iii. l’istituzione di registri nazionali delle persone interdette dall’esercizio della funzione di responsabile di persone giuridiche; e
iv. lo scambio di informazioni contenute nei registri a cui si fa riferimento alle lettere d) i) e iii) del presente paragrafo con le competenti autorità degli altri Stati Parte.
3. Gli Stati Parte si sforzano di promuovere il reintegro nella società delle persone dichiarate colpevoli di reati previsti dalla presente Convenzione.
4. Gli Stati Parte si sforzano di valutare periodicamente gli strumenti legali del caso e le prassi amministrative esistenti al fine di individuare le loro vulnerabilità rispetto all’abuso da parte di gruppi criminali organizzati.
5. Gli Stati Parte si impegnano a promuovere la consapevolezza da parte del pubblico dell’esistenza, cause e gravità della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata transnazionale. Se opportuno si possono diffondere informazioni tramite i mass media, incluse misure atte a promuovere la partecipazione pubblica alla prevenzione ed alla lotta contro tale criminalità.
6. Ciascuno Stato Parte informa il Segretario Generale delle Nazioni Unite circa il nome e l’indirizzo dell’autorità o delle autorità che possono assistere altri Stati Parte nello sviluppare misure atte a prevenire la criminalità organizzata transnazionale.
7. Gli Stati Parte, se appropriato, collaborano fra loro e con le competenti organizzazioni internazionali e regionali nel promuovere e sviluppare le misure a cui si fa riferimento nel presente articolo. Tale cooperazione deve includere la partecipazione a progetti internazionali mirati alla prevenzione della criminalità organizzata transnazionale, per esempio mitigando le circostanze che rendono socialmente emarginati i gruppi vulnerabili all’azione della criminalità organizzata transnazionale.
 
Articolo 32
Conferenza delle Parti
1. Con la presente viene istituita una Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione al fine di migliorare la capacità degli Stati Parte di combattere la criminalità organizzata transnazionale e di promuovere e valutare l’attuazione della presente Convenzione.
2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà convocare la Conferenza delle Parti non oltre un anno dall’entrata in vigore della presente Convenzione. La Conferenza delle Parti deve adottare le regole di procedura e le norme che regoleranno le attività descritte nei paragrafi 3 e 4 del presente articolo (incluse le norme concernenti il pagamento delle spese sostenute nello svolgimento di tali attività).
3. La Conferenza delle Parti concorda i meccanismi per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso:
a. agevolare le attività degli Stati Parte ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della presente Convenzione, incoraggiando inoltre la mobilizzazione di contributi volontari;
b. agevolare lo scambio di informazioni fra gli Stati Parte con riguardo ai modelli e alle tendenze della criminalità organizzata transnazionale e alle prassi vincenti per combatterla;
c. collaborare con le competenti organizzazioni internazionali e regionali e con le organizzazioni non governative;
d. riesaminare periodicamente l’attuazione della presente Convenzione;
e. avanzare raccomandazioni per migliorare la presente Convenzione e la sua attuazione.
4. Ai fini di quanto previsto dal paragrafo 3 lettere d) ed e) del presente articolo, la Conferenza delle Parti  deve acquisire la necessaria conoscenza delle misure adottate dagli Stati Parte nell’attuazione della presente Convenzione e delle difficoltà da essi incontrate, sia tramite le informazioni fornite dagli Stati stessi che tramite i meccanismi supplementari di riesame, secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Parti.
5. Ciascuno Stato Parte fornisce alla Conferenza delle Parti informazioni sui propri programmi, piani e prassi, come pure le misure legislative ed amministrative adottate per attuare la presente Convenzione, come richiesto dalla Conferenza delle Parti.
 
Articolo 33
Segretariato
1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite deve fornire i necessari servizi di segretariato alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione.
2. Il segretariato:
a. assiste la Conferenza delle Parti nello svolgimento delle attività descritte dall’articolo 32 della presente Convenzione, stringe intese e fornisce i servizi necessari alle sedute della Conferenza delle Parti;
b. a richiesta, assiste gli Stati Parte nel fornire informazioni alla Conferenza delle Parti come previsto dall’articolo 32 paragrafo 5 della presente Convenzione; e
c. assicura il necessario coordinamento con i segretariati delle competenti organizzazioni internazionali e regionali.
 
Articolo 34
Attuazione della Convenzione
1. Ciascuno Stato Parte adotta, conformemente ai principi fondamentali della propria legislazione interna, le misure necessarie, incluse quelle legislative ed amministrative, dirette a garantire l’attuazione dei propri obblighi secondo la presente Convenzione.
2. I reati previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione devono essere inseriti nella legislazione interna di ciascuno Stato Parte indipendentemente dalla natura transnazionale o dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 della presente Convenzione, tranne che nella misura in cui l’articolo 5 della presente Convenzione dovesse richiedere il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato.
3. Ciascuno Stato Parte può adottare misure più rigide o severe di quelle previste dalla presente Convenzione per prevenire e combattere la criminalità organizzata transnazionale.
 
Articolo 35
Composizione delle controversie
1. Gli Stati Parte si impegnano a comporre le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione tramite negoziato.
2. Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte riguardante l’interpretazione o l’applicazione di questa Convenzione che non possa essere composta tramite negoziato entro un arco di tempo ragionevole, a richiesta di uno di quegli Stati, deve essere demandata ad un arbitrato. Se dopo sei mesi dalla data della richiesta d’arbitrato, gli Stati Parte non sono in grado di accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato, possono rimettere la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia tramite richiesta, in conformità allo Statuto della Corte.
3. Ciascuno Stato Parte al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione o adesione alla presente Convenzione, può dichiarare di non considerarsi vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di ciascuno Stato Parte che abbia fatto tale riserva.
4. Ogni Stato Parte che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, può in qualsiasi momento revocare la riserva mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
 
Articolo 36
Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e in seguito presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002.
2. La presente Convenzione è aperta anche alla firma delle organizzazioni regionali d’integrazione economica, a condizione che almeno uno Stato membro di tale organizzazione abbia firmato la Convenzione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un’organizzazione regionale d’integrazione economica può depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, se almeno uno dei suoi Stati membri lo ha fatto. In tale strumento di ratifica, accettazione o approvazione, tale organizzazione deve dichiarare l’ambito della sua competenza con riferimento alle materie regolamentate da questa Convenzione. Tale organizzazione deve anche informare il depositario di qualsiasi modifica rilevante dell’ambito della sua competenza.
4. La presente Convenzione è aperta all’adesione da parte di ogni Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica di cui almeno uno Stato membro sia Parte della presente Convenzione. Gli strumenti di adesione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un’organizzazione regionale d’integrazione economica al momento della sua adesione deve dichiarare l’ambito della sua competenza con riferimento alle materie regolamentate dalla presente Convenzione. Tale organizzazione deve anche informare il depositario di qualsiasi modifica rilevante dell’ambito della sua competenza.
 
Articolo 37
Relazione con i protocolli
1. Alla presente Convenzione possono essere aggiunti uno o più protocolli.
2. Al fine di diventare Parte di un protocollo, uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica  deve essere anche Parte della presente Convenzione.
3. Uno Stato Parte della presente Convenzione non è vincolato ad un protocollo, a meno che non diventi Parte del protocollo in conformità con le relative disposizioni.
4. Ciascun protocollo aggiuntivo a questa Convenzione deve essere interpretato unitamente a questa Convenzione, tenendo in considerazione gli scopi di tal protocollo.
 
Articolo 38
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno strumento depositato da un’organizzazione regionale d’integrazione economica viene considerato supplementare agli strumenti depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.
2. Nei confronti di ciascuno Stato od organizzazione regionale d’integrazione economica, che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o aderisce alla stessa dopo il deposito del quarantesimo strumento di detto atto, tale Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data di deposito, da parte di detto Stato o organizzazione, del rispettivo strumento.
 
Articolo 39
Revisione
1. Trascorso il termine di cinque anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte ha la facoltà di proporre una modifica e di presentarla presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, il quale comunica quindi agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione la revisione proposta, al fine del suo esame e della rispettiva decisione. La Conferenza delle Parti deve compiere ogni sforzo per raggiungere un accordo su ciascuna revisione. Nel caso in cui sia stato esaurito ogni tentativo in tal senso senza essere pervenuti ad un accordo, l’adozione della revisione, quale ultima risorsa, richiede un voto di maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti e votanti nella riunione della Conferenza delle Parti.
2. Nell’ambito delle questioni di loro competenza, le organizzazioni regionali d’integrazione economica  esercitano il loro diritto di voto previsto dal presente articolo con un numero di voti pari a quello dei loro Stati membri che sono Parte della presente Convenzione. Le predette organizzazioni non esercitano il diritto di voto, qualora ad esercitarlo siano i loro Stati Membri e viceversa.
3. Una revisione adottata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati Parte.
4. Una revisione adottata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore, in relazione a uno Stato Parte, novanta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale revisione.
5. Dal momento della sua entrata in vigore, la revisione è vincolante per quegli Stati Parte che hanno manifestato il proprio consenso ad essere sottoposti al vincolo della stessa. Gli altri Stati Parte resteranno vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e di ogni revisione anteriore ratificata, accettata o approvata dagli stessi.
 
Articolo 40
Denuncia
1. Ciascun Stato Parte può denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia diventerà effettiva un anno dopo la data di ricezione della sua notifica da parte del Segretario Generale.
2. Un’organizzazione regionale d’integrazione economica cessa di essere Parte della presente Convenzione nel momento in cui tutti i suoi Stati Membri l’hanno denunciata.
3. La denuncia della presente Convenzione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo comporta inoltre la denuncia di ogni protocollo aggiuntivo.
 
Articolo 41
Depositario e lingua
1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è nominato depositario della presente Convenzione.
2. L’originale della presente Convenzione, di cui i testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, viene depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
 

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