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Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1987)

Data di adozione
26.11.1987
Data di entrata in vigore
01.02.1989
Organizzazione
COE - Consiglio d'Europa
Annotazioni
Adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987. Entrata in vigore il 1° febbraio 1989. Stati Parti al 1° Giugno 2018: 47. Il testo qui presentato include le integrazioni introdotte agli articoli 5, 12, 18, 19, 20 e 23 dal Protocollo n. 1 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 4 novembre 1993, entrato in vigore il 1° marzo 2002 (ratificato da tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa; autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 467 del 15 dicembre 1998) e dal Protocollo n. 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 4 novembre 1993, entrato in vigore il 1° marzo 2002 (ratificato da tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa).
Annotazioni relative all'Italia
Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione dati in Italia con legge n. 7 del 2 gennaio 1989 (Gazzetta Ufficiale n 12 SO del 16 gennaio 1989). Data della ratifica: 29 dicembre 1988 (Gazzetta Ufficiale n 77 del 03 aprile 1989). Entrata in vigore per l'Italia: 1° aprile 1989.

Il testo qui presentato include le integrazioni introdotte agli articoli 5, 12, 18, 19, 20 e 23 dal Protocollo n. 1 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 4 novembre 1993, entrato in vigore il 1° marzo 2002 (ratificato da tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa; autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 467 del 15 dicembre 1998) e dal Protocollo n. 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 4 novembre 1993, entrato in vigore il 1° marzo 2002 (ratificato da tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa; autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 467 del 15 dicembre 1998).


Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione;

Viste le disposizioni della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

Rammentando che ai termini dell’art. 3 di detta Convenzione, “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”;

Constatando che le persone che si pretendono vittime di violazioni dell’art. 3 possono avvalersi del dispositivo previsto dalla presente Convenzione;

Convinti che la protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti delle persone private di libertà potrebbe essere rafforzata da un sistema non giudiziario di natura preventiva, basato su sopralluoghi;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

È istituito un Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (qui di seguito denominato: “il Comitato”). Il Comitato esamina, per mezzo di sopralluoghi, il trattamento delle persone private di libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 2.

Ciascuna Parte autorizza il sopralluogo, in conformità con la presente Convenzione, in ogni luogo dipendente dalla propria giurisdizione nel quale vi siano persone private di libertà da un’Autorità pubblica.

Articolo 3.

Il Comitato e le Autorità nazionali competenti della Parte interessata cooperano in vista dell’applicazione della presente Convenzione.

Articolo 4.

1. Il Comitato si compone di un numero di membri eguale a quello delle Parti.

2. I membri del Comitato sono scelti tra persone di alta moralità, note per la loro competenza in materia di diritti dell’uomo o in possesso di esperienza professionale nei campi di applicazione della presente Convenzione.

3. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.

4. I membri partecipano a titolo individuale, sono indipendenti ed imparziali nell’esercizio del loro mandato e si rendono disponibili in modo da svolgere le loro funzioni in maniera effettiva.

Articolo 5.

1. I membri del Comitato sono eletti dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a maggioranza assoluta dei voti su una lista di nomi elaborata dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Consultiva del Consiglio d’Europa; la delegazione nazionale all’Assemblea Consultiva di ciascuna Parte presenta tre candidati almeno due dei quali sono della sua nazionalità.

2. La stessa procedura è seguita per provvedere ai seggi divenuti vacanti.

3. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Essi sono rieleggibili due volte. Tuttavia, per quanto concerne i membri designati alla prima elezione, le funzioni di tre membri scadranno al termine di un periodo di due anni. I membri le cui funzioni scadono al termine del periodo iniziale di due anni sono estratti a sorte dal Segretario generale del Consiglio d’Europa immediatamente dopo l’espletamento della prima elezione.

Nel caso di elezione di un membro del Comitato a titolo di uno Stato non membro del Consiglio d’Europa, l’Ufficio dell’Assemblea Consultiva invita il parlamento dello Stato interessato a presentare tre candidati, di cui almeno due avranno la sua nazionalità. L’elezione da parte del Comitato dei Ministri ha luogo previa consultazione con la Parte interessata.

4. Per assicurare per quanto possibile il rinnovo ogni due anni, di metà del Comitato, il Comitato dei Ministri può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei membri da eleggere avranno una durata diversa da quattro anni, senza tuttavia superare sei anni o essere inferiore a due anni.

5. Qualora occorra conferire più mandati e quando il Comitato dei Ministri applica il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati sarà effettuata mediante un sorteggio effettuato dal Segretario generale del Consiglio d’Europa immediatamente dopo l’elezione.

Articolo 6.

1. Il Comitato si riunisce a porte chiuse. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei suoi membri. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti, fatte salve le disposizioni dell’art. 10, paragrafo 2.

2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dal Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 7.

1. Il Comitato organizza i sopralluoghi nei luoghi di cui all’art. 2. Oltre a visite periodiche, il Comitato può organizzare ogni altro sopralluogo che sia a suo giudizio richiesto dalle circostanze.

2. I sopralluoghi sono di norma effettuati da almeno due membri del Comitato con l’assistenza, qualora sia ritenuta necessaria, di esperti e di interpreti.

Articolo 8.

1. Il Comitato notifica al governo della Parte interessata il suo intento di procedere ad un sopralluogo. A seguito di tale notifica il Comitato è abilitato a visitare in qualsiasi momento, i luoghi di cui all’art. 2.

2. Una Parte deve fornire al Comitato le seguenti agevolazioni per l’adempimento del suo incarico:

a) accesso al proprio territorio e facoltà di circolarvi senza limitazioni di sorta;

b) tutte le informazioni relative ai luoghi in cui si trovano persone private di libertà;

c) la possibilità di recarsi a suo piacimento in qualsiasi luogo in cui vi siano persone private di libertà, compreso il diritto di circolare senza intralci all’interno di detti luoghi;

d) ogni altra informazione di cui la Parte dispone e che è necessaria al Comitato per l’adempimento del suo incarico. Nel ricercare tali informazioni, il Comitato tiene conto delle norme di diritto e di deontologia professionale applicabili a livello nazionale.

3. Il Comitato può intrattenersi senza testimoni con le persone private di libertà.

4. Il Comitato può entrare liberamente in contatto con qualsiasi persona che ritenga possa fornirgli informazioni utili.

5. Se del caso, il Comitato comunica immediatamente le sue osservazioni alle Autorità competenti della Parte interessata.

Articolo 9.

1. In circostanze eccezionali, le Autorità competenti della Parte interessata possono far conoscere al Comitato le loro obiezioni al sopralluogo nel momento prospettato dal Comitato o nel luogo specifico che il Comitato è intenzionato a visitare. Tali obiezioni possono essere formulate solo per motivi di difesa nazionale o di sicurezza pubblica o a causa di gravi disordini nei luoghi nei quali vi siano persone private di libertà, dello stato di salute di una persona o di un interrogatorio urgente nell’ambito di un’inchiesta in corso, connessa ad una infrazione penale grave.

2. A seguito di tali obiezioni, il Comitato e la Parte si consultano immediatamente per chiarire la situazione e giungere ad un accordo riguardo alle misure che consentiranno al Comitato di esercitare le sue funzioni il più rapidamente possibile. Tali misure possono includere il trasferimento in altro luogo di qualsiasi persona il Comitato abbia intenzione di visitare. In attesa che si possa procedere al sopralluogo, la Parte fornisce al Comitato informazioni su ogni persona interessata.

Articolo 10.

1. Dopo ogni sopralluogo, il Comitato elabora un rapporto sui fatti constatati in tale occasione, tenendo conto di ogni osservazione eventualmente presentata dalla Parte interessata. Esso trasmette a quest’ultima il suo rapporto inclusivo delle raccomandazioni che ritiene necessarie. Il Comitato può addivenire a consultazioni con la Parte al fine di suggerire, se del caso, dei miglioramenti per la protezione delle persone private di libertà.

2. Se la Parte non coopera o rifiuta di migliorare la situazione in base alle raccomandazioni del Comitato, esso può decidere a maggioranza di due terzi dei suoi membri, dopo che la Parte abbia avuto la possibilità di fornire spiegazioni, di effettuare una dichiarazione pubblica a tale proposito.

Articolo 11.

1. Le informazioni raccolte dal Comitato in occasione di una visita, il suo rapporto e le sue consultazioni con la Parte interessata sono riservate.

2. Il Comitato pubblica il suo rapporto ed ogni commento della Parte interessata, qualora quest’ultima lo richieda.

3. Ciò nonostante, nessun dato di natura personale deve essere reso pubblico senza il consenso esplicito della persona interessata.

Articolo 12.

Ogni anno il Comitato sottopone al Comitato dei Ministri, in considerazione delle regole di confidenzialità previste all’art. 11, un rapporto generale sulle sue attività da trasmettere all’Assemblea Consultiva, nonché ad ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa e parte alla Convenzione, e da pubblicizzare.

Articolo 13.

I membri del Comitato, gli esperti e le altre persone che lo assistono sono sottoposti, durante il loro mandato e successivamente alla sua scadenza, all’obbligo di tenere segreti i fatti o le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’adempimento delle loro funzioni.

Articolo 14.

1. I nomi delle persone che assistono il Comitato sono indicati nella notifica effettuata a termini dell’art. 8, paragrafo 1.

2. Gli esperti operano sotto le istruzioni e la responsabilità del Comitato. Essi devono possedere la competenza e l’esperienza specifiche delle materie per le quali trova applicazione la presente Convenzione e sono vincolati dagli stessi obblighi d’indipendenza, d’imparzialità e di disponibilità di quelli dei membri del Comitato.

3. Una Parte può, in via eccezionale, dichiarare che un esperto o altra persona che assiste il Comitato non può essere ammessa a partecipare al sopralluogo in un luogo che dipende dalla sua giurisdizione.

Articolo 15.

Ciascuna Parte comunica al Comitato il nominativo e l’indirizzo dell’Autorità competente a ricevere le notifiche indirizzate al suo Governo, nonché quelli di ogni agente di collegamento da essa eventualmente designato.

Articolo 16.

Il Comitato, i suoi membri e gli esperti di cui all’art. 7, paragrafo 2, godono dei privilegi ed immunità previsti nell’annesso alla presente Convenzione.

Articolo 17.

1. La presente Convenzione non porta pregiudizio alle norme di diritto interno o agli accordi internazionali che garantiscono una maggiore protezione alle persone private di libertà.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come una limitazione o una deroga alle competenze degli organi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo o agli obblighi assunti dalle Parti in virtù della presente Convenzione.

3. Il Comitato non effettuerà sopralluoghi nei luoghi che sono visitati effettivamente e regolarmente da rappresentanti o delegati di Potenze vigilanti o del Comitato internazionale della Croce Rossa a termini delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e loro Protocolli aggiuntivi dell’8 giugno 1977.

Articolo 18.

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

2. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può invitare ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla Convenzione.

Articolo 19.

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data alla quale sette Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformità con quanto disposto all’art. 18.

2. Per ogni Stato che esprima successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 20.

1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il territorio o i territori per i quali troverà applicazione la presente Convenzione.

2. Ogni Stato può, in qualsiasi altro successivo momento, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Segretario generale, di detta dichiarazione.

3. Ogni dichiarazione effettuata ai termini dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto concerne ogni territorio indicato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Segretario generale, di detta notifica.

Articolo 21.

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 22.

1. Ogni Parte può in ogni tempo denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Segretario generale, della notifica.

Articolo 23.

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri nonché ad ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa parte alla Convenzione:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità con gli articoli 19 e 20 della Convenzione stessa;

d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione, ad eccezione delle misure previste negli articoli 8 e 10.

 

Allegato

Privilegi ed immunità

(Articolo 16.)

1. Ai fini del presente Annesso, i riferimenti ai membri del Comitato includono gli esperti di cui all’art. 7, paragrafo 2.

2. I membri del Comitato godono, nell’esercizio delle loro funzioni, come anche nei viaggi effettuati nell’esercizio delle loro funzioni, dei seguenti privilegi ed immunità:

a) immunità dall’arresto o dalla detenzione e confisca del loro bagaglio personale; immunità da qualsiasi giurisdizione per gli atti da essi compiuti nella loro qualifica ufficiale, comprese le parole e gli scritti;

b) esenzione da ogni misura limitativa per quanto riguarda la loro libertà di movimento: uscita e rientro nel loro paese di residenza; entrata nel ed uscita dal paese nel quale svolgono le loro funzioni; esenzione da ogni formalità di registrazione per stranieri nei paesi da essi visitati o attraversati nell’esercizio delle loro funzioni.

3. Durante i viaggi da essi effettuati nell’esercizio delle loro funzioni, ai membri del Comitato saranno accordate in materia doganale e di regolamentazione dei cambi:

a) dal loro Governo, le stesse agevolazioni di quelle concesse agli alti funzionari che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea;

b) dai Governi delle altre Parti, le stesse agevolazioni di quelle concesse ai rappresentanti dei governi esteri in missione ufficiale temporanea.

4. I documenti e le carte del Comitato sono inviolabili sempre che riguardino l’attività del Comitato. La corrispondenza ufficiale ed altre comunicazioni ufficiali del Comitato non possono essere trattenute o censurate.

5. Al fine di assicurare ai membri del Comitato completa libertà di parola e completa indipendenza nell’adempimento delle loro funzioni, continuerà ad esser loro concessa l’immunità dalla giurisdizione per le parole o gli scritti o gli atti da essi emanati nell’adempimento delle loro funzioni, anche quando il loro mandato sarà giunto a termine.

6. I privilegi e le immunità sono concessi ai membri del Comitato non per loro beneficio personale, ma per garantire l’esercizio delle loro funzioni in completa indipendenza. Il Comitato è l’unico qualificato a decretare la soppressione delle immunità; esso ha non solo il diritto ma il dovere di sopprimere l’immunità di uno dei suoi membri in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l’immunità impedirebbe che giustizia sia fatta ed in cui l’immunità può essere soppressa senza recare pregiudizio alle finalità per le quali essa è accordata.

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