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Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, stoccaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (1993)

Data di adozione
13.01.1993
Data di entrata in vigore
29.04.1997
Organizzazione
ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite
Annotazioni
Parigi, 13 gennaio 1993. Entrata in vigore internazionale: 29 aprile 1997. Stati Parti al 2 Maggio 2024: 193.
Annotazioni relative all'Italia
Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 496 del 18 novembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n 276 del 25 novembre 1995). Data della ratifica: 08 dicembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n 274 del 22 novembre 1996). Entrata in vigore per l'Italia: 29 aprile 1997.

Preambolo

Gli Stati Parte alla presente Convenzione,

Determinati ad agire al fine di raggiungere un effettivo progresso verso un disarmo generale e completo sotto uno stretto ed effettivo controllo internazionale, inclusa la proibizione e l'eliminazione di tutti i tipi di armi di distruzione di massa,

Desiderando contribuire alla realizzazione degli scopi e dei princìpi della Carta delle Nazioni Unite,

Ribadendo che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ripetutamente condannato tutte le azioni contrarie ai princìpi ed obiettivi del Protocollo per la proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti velenosi o di altri gas e dei metodi batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 (Protocollo di Ginevra del 1925),

Riconoscendo che la presente Convenzione ribadisce i princìpi e gli obiettivi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925, nonché la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972,

Tenendo presente l'obiettivo contenuto nell'articolo IX della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche/biologiche e tossiche e loro distruzione,

Determinati, per il bene dell'umanità intera, ad eliminare completamente la possibilità dell'uso di armi chimiche attraverso l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, integrando in tal modo gli obblighi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925,

Riconoscendo la proibizione, incorporata negli accordi pertinenti e nei relativi princìpi del diritto internazionale, dell'uso degli erbicidi come metodo di guerra,

Considerando che i risultati conseguiti nel campo della chimica dovranno essere usati esclusivamente a beneficio dell'umanità,

Desiderando promuovere il libero scambio dei composti chimici nonché la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche nel campo delle attività chimiche per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, al fine di potenziare lo sviluppo economico e tecnologico di tutti gli altri Stati Parte,

Convinti che la completa ed effettiva proibizione dello sviluppo, produzione, acquisizione, stoccaggio, detenzione, trasferimento ed uso di armi chimiche e loro distribuzione, rappresenta un passo necessario verso il conseguimento di tali obiettivi comuni,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I. Obblighi generali

1. Ciascuno Stato Parte alla presente Convenzione non dovrà mai, in qualunque circostanza:

a) sviluppare, produrre, o diversamente acquisire, immagazzinare o detenere armi chimiche o trasferire, direttamente o indirettamente, armi chimiche a chiunque;

b) fare uso di armi chimiche;

c) intraprendere qualsiasi preparativo militare per l'uso di armi chimiche;

d) assistere, incoraggiare o indurre chiunque in qualsiasi maniera, ad intraprendere qualsiasi attività proibita ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione.

2. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere le armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso, o che sono ubicate in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.

3. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere tutte le armi chimiche che ha abbandonato sul territorio di un altro Stato Parte, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.

4. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso o ubicato in qualunque località sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.

5. Ciascuno Stato Parte s'impegna a non impiegare agenti per il controllo dell'ordine pubblico come strumento di guerra.

Articolo II. Definizioni e criteri

Ai fini della presente Convenzione:

1. Per "armi chimiche" s'intende quanto segue, insieme, o separatamente:

a) composti chimici e loro precursori, salvo se intesi per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, sempre che i tipi ed i quantitativi siano compatibili con tali scopi;

b) munizioni e dispositivi, specificamente designati per causare la morte o altri danni attraverso proprietà tossiche dei composti chimici specificati nel capoverso a), per via della fuoriuscita di questi ultimi a seguito dell'impiego di tali munizioni e dispositivi;

c) qualunque equipaggiamento specificamente previsto per essere impiegato in connessione diretta con l'impiego di munizioni e di dispositivi di cui al capoverso b).

2. Per "composti chimici" s'intende:

ogni contenuto chimico il quale, attraverso la sua azione chimica sui processi vitali può causare la morte, l'incapacità temporanea o un pregiudizio permanente ad esseri umani o animali. Sono compresi tutti i composti chimici, a prescindere dalla loro origine o metodo di produzione, ed a prescindere se essi sono prodotti in impianti, in munizioni o altrove.

(Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, i composti chimici che sono stati individuati ai fini dell'applicazione delle misure di verifica sono elencati nelle Tabelle contenute nell'Annesso sui composti chimici).

3. Per "precursore" s'intende:

ogni reagente chimico presente in ogni fase della produzione, con qualunque metodo, di un composto chimico tossico. È compreso qualunque componente chiave di un sistema chimico binario o di un sistema chimico a componenti multiple.

(Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, i precursori che sono stati individuati per l'applicazione delle misure di verifica sono elencati nelle Tabelle contenute nell'Annesso sui composti chimici).

4. Per "componente chiave di sistemi chimici binari o a componenti multipli" (d'ora in avanti denominato "componente chiave") s'intende:

il precursore che svolge il ruolo più importante nel determinare le proprietà tossiche del prodotto finale e che reagisce rapidamente con altri composti chimici nel sistema binario o a componenti multipli.

5. Per "armi chimiche obsolete" s'intendono:

a) armi chimiche prodotte anteriormente al 1925; oppure

b) armi chimiche prodotte nel periodo tra il 1925 ed il 1946 che si sono deteriorate in maniera tale da non poter più essere utilizzate come armi chimiche.

6. Per "armi chimiche abbandonate" s'intendono:

armi chimiche, incluse le armi chimiche obsolete, abbandonate da uno Stato dopo il 1° gennaio 1925 sul territorio di un altro Stato senza il consenso di quest'ultimo.

7. Per "agente per il controllo dell'ordine pubblico" s'intende:

ogni composto chimico non elencato in una Tabella che può produrre rapidamente negli esseri umani irritazione sensoria o effetti fisici inabilitanti che scompaiono dopo un breve periodo di tempo a seguito della cessazione dell'esposizione.

8. Per "impianto di produzione di armi chimiche" s'intende:

a) ogni equipaggiamento, nonché ogni edificio che alloggia tale equipaggiamento e che è stato designato, costruito o utilizzato in qualsiasi momento dal 1° gennaio 1946:

i) come parte della fase di produzione dei composti chimici ("fase tecnologica finale") laddove i flussi di materiali contengano, quando l'equipaggiamento è in funzione: - ogni composto chimico elencato alla Tabella 1 nell'Annesso sui composti chimici; oppure - ogni altro composto chimico - in misura superiore ad 1 tonnellata l'anno sul territorio di uno Stato Parte o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte - che non può essere utilizzato per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, ma che può essere utilizzato a scopo di fabbricazione di armi chimiche; oppure

ii) per caricare armi chimiche, compresa, tra l'altro, la carica dei composti chimici elencati alla Tabella 1 in munizioni, dispositivi o contenitori per lo stoccaggio alla rinfusa; la carica di composti chimici in contenitori che sono parti di munizioni e di dispositivi assemblati binari o in sotto-munizioni chimiche che sono parte di munizioni e di dispositivi assemblati unitari, nonché la carica dei contenitori e delle sotto-munizioni chimiche nelle rispettive munizioni e dispositivi;

b) non significa:

i) qualsiasi impianto avente una capacità di produzione per la sintesi di composti chimici specificati nel capoverso a) i) inferiore ad 1 tonnellata;

ii) qualsiasi impianto nel quale un composto chimico specificato nel capoverso a) i) è o è stato prodotto in quanto composto collaterale derivante inevitabilmente da attività per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione, a patto che il composto chimico non superi il 3 per cento del prodotto totale e che l'impianto sia sottoposto a dichiarazione e ad ispezione in base all'Annesso sull'Attuazione e la Verifica (d'ora in avanti denominato come "Annesso sulla Verifica"); oppure

iii) un impianto singolo su scala ridotta per la produzione dei composti chimici elencati nella Tabella 1 per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione come riferito nella Parte VI dell'Annesso sulla Verifica.

9. Per "scopi non proibiti in base alla presente Convenzione" s'intendono:

a) gli scopi industriali, agricoli, di ricerca, medici, farmaceutici o altri scopi pacifici;

b) gli scopi di protezione, in particolare quegli scopi direttamente collegati alla protezione contro i composti chimici e le armi chimiche;

c) gli scopi militari non connessi con l'uso delle armi chimiche e non dipendenti dall'uso delle proprietà tossiche dei composti chimici come sistema d'arma;

d) attuazione delle leggi anche al fine del controllo dei disordini interni.

10. Per "capacità di produzione" s'intende:

il quantitativo annuale potenziale previsto per la fabbricazione di uno specifico composto chimico in base ai processi tecnologici attualmente utilizzati o, se un processo non è ancora operativo, pianificato per essere utilizzato negli impianti pertinenti. Tale quantitativo deve essere pari alla capacità prefissata oppure, se la capacità prefissata non è disponibile, alla capacità progettata. La capacità prefissata consiste nel prodotto in condizioni ottimali per una quantità massima nell'impianto di produzione, come dimostrato da uno o più periodi di funzionamento di prova. La capacità progettata corrisponde alla produzione del prodotto calcolata in teoria.

11. Per "Organizzazione" s'intende: l'Organizzazione per la proibizione delle Armi chimiche istituita in conformità con l'articolo VIII della presente Convenzione.

12. Ai fini dell'articolo VI:

a) per "produzione" di un composto chimico, s'intende la sua formazione attraverso una reazione chimica;

b) per "lavorazione" di un composto chimico s'intende un processo fisico, come formulazione, estrazione e purificazione, in cui un composto chimico non è trasformato in un altro composto chimico;

c) per "consumo" di un composto chimico s'intende la sua trasformazione in un altro composto chimico attraverso una reazione chimica.

Articolo III. Dichiarazioni

1. Ciascuno Stato Parte sottoporrà all'Organizzazione non dopo 30 giorni che la presente Convenzione sarà entrata in vigore nei suoi confronti, le seguenti dichiarazioni nelle quali:

a) per quanto riguarda le armi chimiche:

i) dichiarerà se detiene o possiede armi chimiche o se vi sono altre armi chimiche ubicate in qualsiasi posto sotto la sua giurisdizione o il suo controllo;

ii) specificherà la precisa ubicazione, la quantità globale e l'inventario dettagliato delle armi chimiche che detiene o che possiede, o che sono ubicate in qualsiasi posto sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformità con la Parte IV (A), paragrafi da 1 a 3, dell'Annesso sulle Verifiche, tranne che per le armi chimiche di cui al capoverso iii);

iii) renderà conto di qualsiasi eventuale arma chimica presente sul suo territorio detenuta e posseduta da un altro Stato ed ubicata in qualunque luogo sotto la giurisdizione o il controllo di un altro Stato, in conformità con la Parte IV (A), paragrafo 4, dell'Annesso sulle Verifiche;

iv) dichiarerà se ha trasferito o ricevuto direttamente o indirettamente, qualsiasi arma chimica dal 1° gennaio 1946 e specificherà il trasferimento o la ricezione di tali armi, in conformità con la Parte IV (A) paragrafo 5, dell'Annesso sulle Verifiche;

v) fornirà un piano generale per la distruzione delle armi chimiche che detiene o che possiede, o che sono ubicate in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in conformità con la Parte IV (A), paragrafo 6, dell'Annesso sulle Verifiche;

b) per quanto riguarda le armi chimiche obsolete e le armi chimiche abbandonate:

i) dichiarerà se ha sul suo territorio armi chimiche obsolete e fornirà tutte le informazioni disponibili in conformità con la Parte IV (B), paragrafo 3, dell'Annesso sulle Verifiche;

ii) dichiarerà se vi sono armi chimiche abbandonate sul suo territorio e fornirà tutte le informazioni disponibili secondo la Parte IV (B), paragrafo 8, dell'Annesso sulle Verifiche;

iii) dichiarerà se ha abbandonato armi chimiche sul territorio di altri Stati e fornirà tutte le informazioni disponibili in conformità con la Parte IV (B), paragrafo 10, dell'Annesso sulle Verifiche;

c) per quanto riguarda gli impianti di produzione di armi chimiche:

i) dichiarerà se ha o se ha avuto qualsiasi impianto di produzione di armi chimiche in proprietà o a titolo di possesso, o se tale impianto è o è stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in qualunque momento sino dal 1° gennaio 1946;

ii) specificherà ogni eventuale impianto di produzione di armi chimiche che ha o ha avuto in proprietà o a titolo di possesso, o se tale impianto è o è stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in qualunque momento sino dal 1° gennaio 1946, in conformità con la Parte V, paragrafo 1 dell'Annesso sulle Verifiche, tranne per quegli impianti di cui al capoverso iii);

iii) renderà conto di qualunque eventuale impianto di produzione di armi chimiche sul suo territorio che un altro Stato ha o ha avuto in proprietà o a titolo di possesso, o che è o è stato ubicato in qualunque luogo sotto la giurisdizione o controllo di un altro Stato in qualunque momento sino dal 1° gennaio 1946, in conformità con la Parte V, paragrafo 2 dell'Annesso sulle Verifiche;

iv) dichiarerà se ha trasferito o ricevuto, direttamente o indirettamente, qualunque eventuale equipaggiamento per la produzione di composti chimici sino dal 1° gennaio 1946 e specificherà il trasferimento o la ricezione di tale equipaggiamento, in conformità con la Parte V, paragrafi da 3 a 5 dell'Annesso sulle Verifiche;

v) fornirà il suo piano generale per la distruzione di qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso, o ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in conformità con la Parte V, paragrafo 6 dell'Annesso sulle Verifiche;

vi) specificherà le azioni da intraprendere per la chiusura di qualunque eventuale impianto di produzione di armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso, o ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo in conformità con la Parte V, paragrafo 1 i) dell'Annesso sulle Verifiche;

vii) fornirà un piano generale per qualsiasi eventuale conversione temporanea di qualsiasi eventuale impianto di produzione di armi chimiche in proprietà o a titolo di possesso, o che sia stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in impianto di distruzione di armi chimiche in conformità con la Parte V, paragrafo 7 dell'Annesso sulle Verifiche;

d) per quanto riguarda gli altri impianti: specificherà la localizzazione precisa, la natura e la portata generale delle attività di qualsiasi eventuale impianto o stabilimento che abbia in proprietà o a titolo di possesso o che sia stato ubicato in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, e che sia stato designato, costruito o utilizzato sino dal 1° gennaio 1946 innanzitutto per lo sviluppo di armi chimiche. Tale dichiarazione includerà tra l'altro, laboratori, prove e siti di valutazione;

e) per quanto riguarda gli agenti chimici per il controllo dei disordini pubblici: specificherà gli agenti chimici, la formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service (CAS), qualora attribuito, di ciascun composto chimico che detiene ai fini del controllo dell'ordine pubblico. Tale dichiarazione sarà aggiornata non oltre 30 giorni dopo che ogni cambiamento sia divenuto effettivo.

2. Le disposizioni del presente articolo e le disposizioni pertinenti della Parte IV dell'Annesso sulla verifica, non si applicheranno, a discrezione dello Stato Parte alle armi chimiche sotterrate nel suo territorio anteriormente al 1° gennaio 1977 e che rimangono sotterrate, o che sono state scaricate in mare anteriormente al 1° gennaio 1985.

Articolo IV. Armi chimiche

1. Le disposizioni del presente articolo e le procedure dettagliate per la sua attuazione si applicheranno a tutte le armi chimiche di proprietà o in possesso di uno Stato Parte, o che sono ubicate in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo tranne le armi chimiche obsolete e le armi chimiche abbandonate cui si applica la Parte IV (B) dell'Annesso sulle Verifiche.

2. Le procedure dettagliate per l'attuazione del presente articolo sono stabilite nell'Annesso sulle Verifiche.

3. Tutti i luoghi in cui le armi chimiche specificate al paragrafo 1 sono immagazzinate o distrutte saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di un'ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco, in conformità con la Parte IV, (A) dell'Annesso sulle Verifiche.

4. Ciascuno Stato Parte, immediatamente dopo aver presentato la dichiarazione in base all'articolo II paragrafo 1 a), fornirà l'accesso alle armi chimiche specificate al paragrafo 1 ai fini di una verifica sistematica della dichiarazione per mezzo di un'ispezione in loco. Successivamente ciascuno Stato Parte non rimuoverà alcuna di queste armi chimiche, salvo per trasportarle in un impianto di distruzione di armi chimiche. Esso fornirà l'accesso a tali armi chimiche al fine di una sistematica verifica in loco.

5. Ciascuno Stato Parte, fornirà l'accesso agli impianti di distruzione di armi chimiche ed alle loro zone di stoccaggio che ha in proprietà o a titolo di possesso ai fini di una verifica sistematica per mezzo di un'ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco.

6. Ciascuno Stato Parte distruggerà tutte le armi chimiche specificate al paragrafo 1 in conformità con l'Annesso sulle Verifiche, e secondo il tasso convenuto e la sequenza di distruzione (in appresso riferita come "l'ordine di distruzione"). Tale distruzione avrà inizio non oltre due anni dopo che la presente Convenzione è entrata in vigore nei suoi confronti e dovrà terminare non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Non è vietato ad uno Stato Parte distruggere tali armi chimiche ad un ritmo più rapido.

7. Ciascuno Stato Parte:

a) presenterà piani dettagliati per la distruzione delle armi chimiche specificate al paragrafo 1 non oltre 60 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo di distruzione annuale, in conformità con la Parte IV (A), paragrafo 29 dell'Annesso sulle Verifiche; i piani dettagliati includeranno tutti gli stock da distruggere durante il successivo piano annuale di distruzione;

b) presenterà annualmente dichiarazioni in relazione all'attuazione dei piani per la distruzione delle armi chimiche specificate al paragrafo 1, non oltre 60 giorni dopo la fine di ciascun periodo annuale di distruzione;

c) certificherà, non oltre 30 giorni dopo che il processo di distruzione è stato completato, che tutte le armi chimiche specificate al paragrafo 1 sono state distrutte.

8. Se uno Stato ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il periodo decennale previsto per la distruzione al paragrafo 6, esso distruggerà, il prima possibile, le armi chimiche specificate al paragrafo 1. L'ordine di distruzione e le procedure per una rigorosa verifica per tale Stato Parte saranno determinate dal Consiglio Esecutivo.

9. Tutte le armi chimiche rinvenute da uno Stato Parte dopo la dichiarazione iniziale di armi chimiche saranno notificate, conservate al sicuro e distrutte in conformità con la Parte IV (A) dell'Annesso sulla Verifica.

10. Ciascuno Stato Parte, durante il trasporto, la campionatura, lo stoccaggio e la distruzione delle armi chimiche accorderà la massima priorità ad assicurare la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente. Ciascuno Stato Parte trasporterà, preleverà campioni, immagazzinerà e distruggerà le armi chimiche secondo le sue norme nazionali per la sicurezza e le emissioni.

11. Ogni Stato Parte che ha sul suo territorio armi chimiche che sono di proprietà o possedute da un altro Stato, farà tutti gli sforzi per garantire che tali armi chimiche siano rimosse dal suo territorio non oltre un anno dopo che la presente Convenzione è entrata in vigore nei suoi confronti. Se esse non sono rimosse entro un anno, lo Stato Parte può chiedere all'Organizzazione ed agli altri Stati Parte di fornire assistenza per la distruzione di tali armi chimiche.

12. Ciascuno Stato Parte si impegna a cooperare con altri Stati Parte che chiedono informazioni o assistenza su base bilaterale, o attraverso il Segretariato Tecnico per quanto riguarda metodi e tecnologie per una distruzione efficace e sicura delle armi chimiche.

13. Nello svolgere le attività di verifica in conformità con il presente articolo e con la Parte IV (A) dell'Annesso sulle Verifiche, l'Organizzazione dovrà considerare di adottare provvedimenti al fine di evitare una duplicazione superflua di accordi bilaterali o multilaterali concernenti la verifica dello stoccaggio delle armi chimiche e la loro distruzione da parte degli Stati Parte.

A tal fine il Consiglio Esecutivo deciderà di limitare la verifica a misure complementari a quelle intraprese in conformità a tale accordo bilaterale o multilaterale, qualora consideri che:

a) le disposizioni di verifica di tale accordo sono compilate con le disposizioni di verifica del presente articolo e della Parte IV (A) dell'Annesso sulle Verifiche;

b) l'attuazione di tale accordo fornisce una sufficiente garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione;

c) le Parti all'accordo bilaterale o multilaterale tengono l'Organizzazione esaurientemente al corrente riguardo alle loro attività di verifica.

14. Se il Consiglio Esecutivo adotta una decisione secondo il paragrafo 13, l'Organizzazione avrà il diritto di vigilare sull'attuazione dell'accordo bilaterale o multilaterale.

15. Nulla nei paragrafi 13 e 14 pregiudicherà l'obbligo di uno Stato Parte di fornire dichiarazioni in conformità con l'articolo III, il presente articolo e la Parte IV (A) dell'Annesso sulle Verifiche.

16. Ciascuno Stato Parte si farà carico dei costi di distruzione delle armi chimiche che è tenuto a distruggere. Esso si farà ugualmente carico dei costi di verifica dello stoccaggio e della distruzione di tali armi chimiche a meno che il Consiglio Esecutivo non decida diversamente. Se il Consiglio Esecutivo decide di limitare le misure di verifica dell'Organizzazione secondo il paragrafo 13, i costi della verifica complementare e del monitoraggio da parte dell'Organizzazione saranno pagati in conformità con la scala di ripartizione delle Nazioni Unite, come specificato all'articolo VIII, paragrafo 7.

17. Le disposizioni del presente articolo e le disposizioni pertinenti della Parte IV dell'Annesso sulle Verifiche non si applicheranno, a discrezione di uno Stato Parte, alle armi chimiche sotterrate sul suo territorio anteriormente al 1° gennaio 1977 e che rimangono sotterrate, o che sono state scaricate in mare anteriormente al 1° gennaio 1985.

Articolo V. Impianti di produzione di armi chimiche

1. Le disposizioni del presente articolo e le procedure dettagliate per la sua attuazione si applicheranno a qualsiasi, ed a tutti gli impianti di produzione di armi chimiche di proprietà o in possesso di uno Stato Parte, o che sono ubicati in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo.

2. Le procedure dettagliate per l'attuazione del presente articolo sono stabilite nell'Annesso sulle Verifiche.

3. Tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1 saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di ispezioni in loco e di monitoraggio con strumenti in loco in conformità con la Parte V, paragrafo 1 dell'Annesso sulle Verifiche.

4. Ciascuno Stato Parte cesserà immediatamente ogni attività negli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1, salvo le attività necessarie per la chiusura.

5. Nessuno Stato Parte costruirà qualsiasi nuovo impianto di produzione di armi chimiche o modificherà qualsiasi impianto esistente ai fini della produzione di armi chimiche o per qualsiasi altra attività proibita in base alla presente Convenzione.

6. Ciascuno Stato Parte, immediatamente dopo aver presentato la dichiarazione in base all'articolo III, paragrafo 1 c), fornirà l'accesso agli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, al fine di una sistematica verifica della dichiarazione per mezzo di ispezioni in loco.

7. Ciascuno Stato Parte:

a) chiuderà, non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 in conformità con la Parte V dell'Annesso sulle Verifiche, e ne darà notifica; e

b) fornirà l'accesso agli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, successivamente alla chiusura ai fini di una sistematica verifica per mezzo di ispezioni in loco e di monitoraggio con strumentazione in loco al fine di garantire che l'impianto rimanga chiuso e che sia successivamente distrutto.

8. Ciascuno Stato Parte distruggerà tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, e connessi servizi ed equipaggiamenti, in conformità con l'Annesso sulle Verifiche e secondo un tasso ed una sequenza di distruzione convenuti (in appresso riferito come "ordine di distruzione"). Tale distruzione avrà inizio non oltre un anno dopo che la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti, e terminerà non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Nulla vieta ad uno Stato Parte di distruggere tali impianti ad un ritmo più rapido.

9. Ciascuno Stato Parte:

a) presenterà piani dettagliati per la distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 non oltre 180 giorni prima dell'inizio della distruzione di ciascun impianto;

b) presenterà dichiarazioni annualmente relative all'attuazione dei suoi piani per la distruzione di tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 non oltre 90 giorni dopo la fine di ciascun periodo di distruzione;

c) certificherà non oltre 30 giorni dopo che il processo di distruzione è stato completato, che tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 siano stati distrutti.

10. Se uno Stato ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il periodo decennale previsto per la distruzione al paragrafo 8, esso distruggerà, il prima possibile, gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1. L'ordine di distruzione e le procedure per una rigorosa verifica per tale Stato Parte saranno determinate dal Consiglio Esecutivo.

11. Ciascuno Stato Parte, durante la distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche accorderà la massima priorità ad assicurare la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente. Ciascuno Stato Parte distruggerà gli impianti di produzione di armi chimiche secondo le sue norme nazionali per la sicurezza e le emissioni.

12. Gli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1 possono essere temporaneamente trasformati per la distruzione delle armi chimiche in conformità con la Parte V, paragrafo 18 e 25 dell'Annesso sulla Verifica. Tali impianti trasformati dovranno essere distrutti non appena non sono più in funzione per la distruzione delle armi chimiche ma in ogni caso non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

13. Uno Stato Parte può chiedere, in casi eccezionali di urgente necessità, il permesso di utilizzare l'impianto di distruzione di armi chimiche come specificato al paragrafo 1 per scopi non proibiti dalla presente Convenzione. Dietro raccomandazione del Consiglio Esecutivo, la Conferenza degli Stati Parte deciderà se approvare o meno la richiesta e stabilirà le condizioni alle quali l'approvazione è condizionata in conformità con la Parte V, Sezione D dell'Annesso sulle Verifiche.

14. L'impianto di produzione di armi chimiche sarà trasformato in modo tale che l'impianto non possa essere riconvertito in un impianto di produzione di armi chimiche più di quanto non lo sia ogni altro impianto utilizzato a fini industriali, agricoli, sanitari, farmaceutici o ogni altro scopo pacifico che non comprende i composti chimici elencati alla Tabella 1.

15. Tutti gli impianti trasformati saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di un'ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco, in conformità con la Parte V Sezione D, dell'Annesso sulle Verifiche.

16. Nello svolgere le attività di verifica in conformità con il presente articolo e con la Parte V dell'Annesso sulle Verifiche, l'Organizzazione dovrà considerare di adottare provvedimenti al fine di evitare una duplicazione superflua di accordi bilaterali o multilaterali concernenti la verifica degli impianti di produzione di armi chimiche e la loro distruzione da parte degli Stati Parte.

A tal fine il Consiglio Esecutivo deciderà di limitare la verifica a misure complementari a quelle intraprese in conformità a tale accordo bilaterale o multilaterale, qualora consideri che:

a) le disposizioni di verifica di tale accordo sono compatibili con le disposizioni di verifica del presente articolo e della Parte V dell'Annesso sulle Verifiche;

b) l'attuazione di tale accordo fornisce una sufficiente garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione;

c) le Parti all'accordo bilaterale o multilaterale tengono l'Organizzazione esaurientemente al corrente riguardo alle loro attività di verifica.

17. Se il Consiglio Esecutivo adotta una decisione secondo il paragrafo 16, l'Organizzazione avrà il diritto di vigilare sull'attuazione dell'accordo bilaterale o multilaterale.

18. Nulla nei paragrafi 16 e 17 pregiudicherà l'obbligo di uno Stato Parte di fornire dichiarazioni in conformità con l'articolo III, il presente articolo e la Parte V dell'Annesso sulle Verifiche.

19. Ciascuno Stato Parte si farà carico dei costi di distruzione delle armi chimiche che è tenuto a distruggere. Esso si farà ugualmente carico dei costi della verifica in base al presente articolo, a meno che il Consiglio Esecutivo non decida diversamente. Se il Consiglio Esecutivo decide di limitare le misure di verifica dell'Organizzazione secondo il paragrafo 16, i costi della verifica complementare e del monitoraggio da parte dell'Organizzazione saranno pagati in conformità con la tabella di valutazione delle Nazioni Unite, come specificato all'articolo VIII, paragrafo 7.

Articolo VI. Attività non vietata dalla presente Convenzione

1. Ogni Stato Parte ha diritto, sotto riserva delle disposizioni della presente Convenzione, di sviluppare, produrre, acquisire in altro modo, conservare, trasferire ed utilizzare composti chimici tossici e loro precursori per scopi non vietati dalla presente Convenzione.

2. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie affinché i composti chimici tossici ed i loro precursori siano sviluppati, prodotti, acquisiti in altro modo, conservati, trasferiti o utilizzati sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo unicamente per scopi non vietati dalla presente Convenzione. A tal fine, ed al fine di accertare che le attività siano conformi agli obblighi contratti ai sensi della presente Convenzione, ogni Stato Parte sottopone i componenti chimici tossici ed i loro precursori iscritti nelle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Annesso sui composti chimici, nonché gli impianti connessi a tali composti chimici e gli altri impianti specificati nell'Annesso sulle Verifiche situati sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, alle misure di verifica disposte nell'Annesso sulle Verifiche.

3. Ogni Stato Parte sottopone i composti chimici elencati nella Tabella 1 (di seguito denominati "Composti chimici della Tabella 1") ai divieti sulla loro produzione, acquisizione, conservazione, trasferimento e sulla loro utilizzazione, così come specificati nella Parte VI dell'Annesso sulle Verifiche. Esso sottopone tali composti chimici della Tabella 1 e gli impianti di cui alla Parte VI dell'Annesso sulle Verifiche, ad una verifica sistematica mediante ispezioni in loco ed un monitoraggio per mezzo di strumenti installati sul posto, in conformità con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche.

4. Ogni Stato Parte sottopone i composti chimici elencati alla Tabella 2 (di seguito denominati "Composti chimici della Tabella 2") e gli impianti specificati nella Parte VII dell'Annesso sulle Verifiche, ad un controllo dati e ad una verifica in loco in conformità con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche.

5. Ogni Stato Parte sottopone i composti chimici elencati alla Tabella 3 (in appresso denominati "Composti chimici della Tabella 3") e gli impianti specificati alla Parte VIII dell'Annesso sulle Verifiche ad un controllo dati e ad una verifica in loco, in conformità con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche.

6. Ogni Stato Parte sottopone gli impianti di cui alla Parte IX dell'Annesso sulle Verifiche, ad un controllo dati ed eventualmente a verifiche in loco, in conformità con detta Parte dell'Annesso sulle verifiche, a meno che la Conferenza degli Stati Parte non decida diversamente, in conformità con la Parte IX, paragrafo 22 dell'Annesso sulle Verifiche.

7. Ogni Stato Parte effettua, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, una dichiarazione iniziale concernente i composti chimici e gli impianti pertinenti, in conformità con l'Annesso sulle Verifiche.

8. Ogni Stato Parte effettua dichiarazioni annuali relative ai composti chimici ed agli impianti pertinenti, in conformità con l'Annesso sulle Verifiche.

9. Ai fini della verifica in loco, ciascuno Stato Parte autorizza agli ispettori l'accesso ai suoi impianti come stabilito nell'Annesso sulle Verifiche.

10. Nell'eseguire le attività di verifica, il Segretario Tecnico evita ogni indebita interferenza nelle attività chimiche svolte dallo Stato Parte per scopi non vietati dalla presente Convenzione ed, in particolare, si conforma alle disposizioni enunciate nell'Annesso sulla protezione delle informazioni riservate (in appresso denominato "Annesso sulla tutela della riservatezza").

11. Le disposizioni del presente articolo sono applicate in maniera da evitare di intralciare lo sviluppo economico o tecnologico degli Stati Parti, nonché la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche per scopi non vietati dalla presente Convenzione, compreso lo scambio internazionale di informazioni scientifiche e tecniche, nonché di composti chimici e di materiale ai fini della produzione, del trattamento o dell'utilizzazione di composti chimici per scopi non vietati dalla presente Convenzione.

Articolo VII. Misure di attuazione a livello nazionale

Impegni generali

1. Ciascuno Stato Parte, in conformità con le sue procedure costituzionali adotterà i provvedimenti necessari per attuare i suoi obblighi in base alla presente Convenzione. In particolare:

a) farà divieto alle persone fisiche e giuridiche in qualunque luogo sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione come riconosciute dal diritto internazionale, di intraprendere qualsiasi attività vietata ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione, e prevederà l'applicazione di disposizioni penali per quanto riguarda tali attività;

b) non consentirà in qualsiasi luogo sotto il suo controllo, attività proibite agli Stati Parte della presente Convenzione;

c) estenderà la sua legislazione penale attuata in base al capoverso a) ad ogni attività proibita ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione ed intrapresa in qualsiasi luogo da persone fisiche aventi la nazionalità di detto Stato, secondo il diritto internazionale.

2. Ciascuno Stato Parte coopererà con gli altri Stati Parte e metterà a disposizione forme appropriate di assistenza legale al fine di agevolare l'attuazione degli obblighi in base al paragrafo 1.

3. Ciascuno Stato Parte, nell'attuazione dei suoi obblighi in base alla presente Convenzione, assegnerà la massima priorità al compito di garantire la sicurezza delle persone e di proteggere l'ambiente e coopererà nella misura appropriata con gli altri Stati Parte al riguardo.

Rapporti tra lo Stato Parte e l'Organizzazione

4. Al fine di adempiere ai suoi obblighi in base alla presente Convenzione ciascuno Stato Parte designerà o istituirà un'Autorità Nazionale che dovrà servire come punto focale nazionale di collegamento effettivo con l'Organizzazione e con gli altri Stati Parte. Ciascuno Stato Parte notificherà l'Organizzazione della costituzione della sua Autorità nazionale nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti.

5. Ciascuno Stato Parte informerà l'Organizzazione delle misure amministrative e legislative adottate per attuare la presente Convenzione.

6. Ciascuno Stato Parte tratterà come riservate e con la dovuta cautela le informazioni ed i dati che riceve a titolo riservato dell'Organizzazione in connessione con l'attuazione della presente Convenzione. Esso tratterà tali informazioni e dati unicamente in connessione con i suoi diritti ed obblighi in base alla presente Convenzione ed in conformità con le disposizioni stabilite nell'Annesso sulla Tutela della riservatezza.

7. Ciascuno Stato Parte s'impegna a cooperare con l'Organizzazione nell'esercizio di tutte le sue funzioni ed in particolare a fornire assistenza al Segretariato Tecnico.

Articolo VIII. L'Organizzazione

A. Disposizioni generali

1. Gli Stati Parte alla presente Convenzione istituiscono l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche per conseguire l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione, per assicurare l'attuazione delle sue disposizioni, comprese quelle relative ad una verifica internazionale della sua osservanza e per rappresentare un'istanza per la consultazione e la cooperazione tra gli Stati Parte.

2. Tutti gli Stati Parte alla presente Convenzione saranno membri dell'Organizzazione. Nessuno Stato Parte potrà essere privato della sua qualità di membro dell'Organizzazione.

3. La sede del Quartiere Generale dell'Organizzazione sarà all'Aja, Regno dei Paesi Bassi.

4. Vengono qui istituiti gli organi dell'Organizzazione: la Conferenza degli Stati Parte, il Consiglio Esecutivo ed il Segretariato Tecnico.

5. L'Organizzazione condurrà le attività di verifica disposte dalla presente Convenzione con la minore intrusione possibile compatibilmente con il compimento tempestivo ed efficiente degli obiettivi relativi. Essa richiederà unicamente le informazioni ed i dati necessari per adempiere alle sue responsabilità in base alla presente Convenzione. Essa adotterà ogni precauzione per proteggere la riservatezza delle informazioni sulle attività civili e militari e sugli impianti di cui viene a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione e, in particolare, si atterrà alle disposizioni stabilite nell'Annesso sulla Protezione della Riservatezza.

6. Nell'intraprendere le attività di verifica, l'Organizzazione prenderà in considerazione provvedimenti per sfruttare i benefici dei progressi scientifici e tecnologici.

7. I costi delle attività dell'Organizzazione saranno pagati dagli Stati Parte in conformità con la scala di ripartizione delle Nazioni Unite, modificata in maniera da tener conto delle differenze tra l'appartenenza alle Nazioni Unite ed alla presente Organizzazione, con riserva delle disposizioni degli Articoli IV e V. I contributi finanziari degli Stati Parte alla Commissione Preparatoria saranno dedotti in maniera appropriata dai loro contributi al bilancio regolare. Il bilancio dell'Organizzazione comprenderà due capitoli separati, uno relativo ai costi amministrativi e di altra natura, ed uno relativo ai costi di verifica.

8. Un membro dell'Organizzazione che è in arretrato nel pagamento del suo contributo finanziario all'Organizzazione perderà il diritto di voto nell'Organizzazione qualora l'importo dei suoi arretrati sia pari o eccedente all'importo del contributo dovuto per i precedenti due anni completi. La Conferenza degli Stati Parte, tuttavia, potrà consentire a tale membro di votare se ritiene che l'inadempimento dei pagamenti sia dovuto a circostanze indipendenti dalla volontà del membro.

B. La Conferenza degli Stati Parte

Composizione, procedure e processi decisionali

9. La Conferenza degli Stati Parte (di seguito denominata "la Conferenza") sarà composta da tutti i membri della presente Organizzazione. Ciascun membro avrà un rappresentante nella Conferenza, che potrà essere accompagnato da supplenti e da consiglieri.

10. La prima sessione della Conferenza sarà convocata dal Depositario non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

11. La Conferenza si riunirà in sessioni regolari che avranno luogo annualmente salvo se decide diversamente.

12. Saranno convocate sessioni speciali della Conferenza:

a) quando deciso dalla Conferenza;

b) quando richiesto dal Consiglio Esecutivo;

c) quando richiesto da ogni membro e appoggiato da un terzo dei membri;

d) in conformità con il paragrafo 22, per effettuare una revisione del funzionamento della presente Convenzione.

Fatto salvo il capoverso d), la sessione speciale sarà convocata non oltre 30 giorni dopo che il Direttore Generale avrà ricevuto la richiesta del Segretariato Tecnico, salvo se diversamente specificato nella richiesta.

13. La Conferenza sarà inoltre convocata sotto forma di una Conferenza di Emendamento secondo l'articolo XV, paragrafo 2.

14. Le sessioni della Conferenza si svolgeranno presso la sede dell'Organizzazione, a meno che la Conferenza non decida diversamente.

15. La Conferenza adotterà il proprio regolamento di procedura. All'inizio di ciascuna sessione regolare, essa eleggerà il suo Presidente e tutti gli altri funzionari che potrebbero essere necessari. Essi rimarranno in carica fino a quando un nuovo Presidente ed altri funzionari non saranno eletti nella successiva sessione regolare.

16. La maggioranza dei membri dell'Organizzazione costituirà il quorum della Conferenza.

17. Ciascun membro dell'Organizzazione avrà un voto nella Conferenza.

18. La Conferenza adotterà decisioni su questioni di procedura a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti. Le decisioni sulle questioni di sostanza dovranno essere adottate per consenso nella misura del possibile. Qualora non si riesca a raggiungere un consenso nella decisione di un problema, il Presidente rimanderà ogni votazione per 24 ore e durante questo periodo farà ogni sforzo per agevolare l'ottenimento di un consenso e farà rapporto alla Conferenza al riguardo. Qualora non sia stato possibile pervenire ad un consenso al termine delle 24 ore, la Conferenza adotterà le decisioni con una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti salvo se diversamente specificato nella presente Convenzione. Qualora il problema sia di sapere se la questione concerne il merito o meno, la questione sarà trattata come sostanziale, salvo se diversamente deciso dalla Conferenza, con la maggioranza prevista per le decisioni su questioni sostanziali.

Poteri e funzioni

19. La Conferenza è l'organo principale dell'Organizzazione. Essa considererà tutte le questioni, problemi o decisioni che rientrano negli scopi della presente Convenzione, comprese quelle relative ai poteri ed alle funzioni del Consiglio Esecutivo e del Segretariato Tecnico. Essa può emanare raccomandazioni ed adottare decisioni su qualsiasi questione, problema o decisione connessa alla presente Convenzione sollevata da uno Stato Parte o portata alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo.

20. La Conferenza vigilerà sull'attuazione della presente Convenzione e agirà al fine di promuoverne i fini. La Conferenza provvederà ad esaminare l'osservanza della presente Convenzione. Essa dovrà anche vigilare sulle attività del Consiglio Esecutivo e del Segretariato Tecnico e potrà enunciare direttive in conformità con la presente Convenzione all'uno o all'altro organo nell'esercizio delle loro funzioni.

21. La Conferenza:

a) considererà ed adotterà nelle sue sessioni ordinarie, il rapporto, il programma ed il bilancio preventivo dell'Organizzazione, presentati dal Consiglio Esecutivo, e prenderà in considerazione altri rapporti;

b) deciderà in merito alla scala di ripartizione dei contributi finanziari che dovranno essere pagati dagli Stati Parte in conformità con il paragrafo 7;

c) eleggerà i membri del Consiglio Esecutivo;

d) nominerà il Direttore Generale del Segretariato Tecnico (d'ora in poi denominato "Direttore Generale");

e) approverà le regole di procedura del Consiglio Esecutivo presentate da quest'ultimo;

f) istituirà quegli organi sussidiari che riterrà necessari per l'esercizio delle sue funzioni in conformità con la presente Convenzione;

g) rafforzerà la cooperazione internazionale a scopi pacifici nel campo delle attività chimiche;

h) passerà in rassegna gli sviluppi scientifici e tecnologici che potrebbero pregiudicare il funzionamento della presente Convenzione ed in tale contesto, darà istruzioni al Direttore Generale al fine di istituire un Organo di consulenza scientifica per consentirgli, nello svolgimento delle sue funzioni, di fornire pareri specializzati nei settori della scienza e della tecnologia pertinenti alla presente Convenzione, alla Conferenza, al Consiglio Esecutivo o agli Stati Parte. L'Organo di consulenza scientifica sarà composto da esperti indipendenti nominati in conformità con il regolamento interno approvato dalla Conferenza;

i) esaminerà ed approverà nella sua prima sessione ogni progetto di accordo, disposizioni e direttive sviluppate dalla Commissione preparatoria;

j) istituirà nella sua prima sessione il Fondo volontario di assistenza in conformità con l'articolo X;

k) prenderà i provvedimenti necessari per garantire l'osservanza della presente Convenzione e risanare e rimediare ad ogni situazione che contravvenga alle disposizioni della presente Convenzione, in conformità con l'articolo XII.

22. La Conferenza, non oltre un anno dopo lo scadere del quinto e del decimo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ed ogni altro momento entro tale periodo di tempo che potrà essere stabilito, potrà convenire, nel corso di sessioni speciali, di effettuare revisioni del funzionamento della presente Convenzione. Tali revisioni terranno conto di ogni sviluppo scientifico e tecnologico pertinente. Ad intervalli quinquennali successivi, se non diversamente deciso, saranno convocate ulteriori sessioni della Conferenza con lo stesso obiettivo.

C. Il Consiglio Esecutivo

Composizione, procedure e processo decisionale

23. Il Consiglio Esecutivo è composto da 41 membri. Ciascuno Stato Parte avrà diritto, in conformità con un principio di avvicendamento, di prestare servizio presso il Consiglio Esecutivo. I membri del Consiglio Esecutivo saranno eletti dalla Conferenza per un periodo di due anni. Al fine di assicurare il funzionamento effettivo della presente Convenzione, tenendo in debita considerazione particolarmente l'equa ripartizione geografica, l'importanza dell'industria chimica nonché gli interessi politici e di sicurezza, il Consiglio Esecutivo sarà composto come segue:

a) nove Stati Parte dell'Africa designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi nove Stati Parte, tre membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimiche nazionali maggiormente significative nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale potrà convenire di tener conto anche di altri fattori regionali nella designazione di questi tre membri;

b) nove Stati Parte dell'Asia designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che di questi nove Stati Parte, quattro membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimiche nazionali maggiormente significative nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale potrà convenire di tener conto anche di altri fattori regionali nella designazione di questi quattro membri;

c) cinque Stati Parte dell'Europa Orientale designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi cinque Stati Parte, un membro sarà, di regola, costituito dallo Stato Parte dotato dell'industria chimica nazionale maggiormente significativa nella regione, sulla base di dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale converrà di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questo singolo membro;

d) sette Stati Parte dell'America Latina e dei Caraibi designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi sette Stati Parte, tre membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimiche nazionali più significative nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale potrà convenire di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questi tre membri;

e) dieci Stati Parte dell'Europa Occidentale ed altri Stati, designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi dieci Stati Parte, cinque membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimiche nazionali più significative nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale converrà di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questi cinque membri;

f) un ulteriore Stato Parte designato a rotazione dagli Stati Parte situati nelle regioni dell'Asia, dell'America Latina e dei Caraibi. Come criterio per questa designazione, rimane inteso che tale Stato Parte sarà un membro di tali regioni selezionato in base al principio di avvicendamento.

24. Per la prima elezione del Consiglio Esecutivo, 20 membri saranno eletti con un mandato di un anno, tenendo in considerazione le proporzioni numeriche di cui al paragrafo 23.

25. Successivamente alla completa attuazione degli Articoli IV e V, la Conferenza, su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Esecutivo, può riesaminare la composizione del Consiglio Esecutivo tenendo conto dei mutamenti che potrebbero essersi verificati nei riguardi dei princìpi specificati al paragrafo 23 che disciplinano la sua composizione.

26. Il Consiglio Esecutivo elaborerà il proprio regolamento interno di procedura e lo sottoporrà alla Conferenza per approvazione.

27. Il Consiglio Esecutivo eleggerà, tra i suoi membri, il proprio Presidente.

28. Il Consiglio Esecutivo si riunirà in sessioni ordinarie. Tra le sessioni ordinarie, esso si riunirà ogni qualvolta si renda necessario per l'adempimento dei suoi poteri e delle sue funzioni.

29. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo avrà diritto ad un voto. Salvo se diversamente specificato nella presente Convenzione, il Consiglio Esecutivo adotterà decisioni su questioni di merito con una maggioranza di due terzi di tutti i suoi membri. Il Consiglio Esecutivo adotterà le sue decisioni su questioni di procedura con una maggioranza semplice di tutti i suoi membri. Qualora il problema sia di sapere se la questione concerne il merito o meno, la questione sarà trattata come di merito, salvo quando diversamente deciso dal Consiglio Esecutivo con la maggioranza prevista per le decisioni su questioni di merito.

Poteri e funzioni

30. Il Consiglio Esecutivo è l'organo esecutivo dell'Organizzazione. Esso è responsabile nei confronti della Conferenza. Il Consiglio Esecutivo eserciterà i poteri e le funzioni che gli sono conferite in base alla presente Convenzione, nonché le funzioni che gli vengono delegate dalla Conferenza. Ciò facendo, esso agirà in conformità con le raccomandazioni, decisioni e direttive della Conferenza e garantirà una loro adeguata e continua attuazione.

31. Il Consiglio Esecutivo promuoverà l'attuazione effettiva nonché l'osservanza della presente Convenzione. Esso farà opera di supervisione sulle attività del Segretariato Tecnico, coopererà con l'Autorità nazionale di ciascuno Stato Parte ed agevolerà le consultazioni e la cooperazione tra gli Stati Parte dietro loro richiesta.

32. Il Consiglio Esecutivo:

a) esaminerà e sottoporrà alla Conferenza il progetto di programma ed il progetto di bilancio dell'Organizzazione;

b) esaminerà e sottoporrà alla Conferenza il progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione della presente Convenzione, il rapporto sullo svolgimento delle sue attività ed ogni rapporto speciale che ritenga opportuno o che la Conferenza dovesse richiedere;

c) prenderà provvedimenti per le sessioni della Conferenza compresa la preparazione di un progetto di ordine del giorno.

33. Il Consiglio Esecutivo può chiedere la convocazione di una sessione speciale della Conferenza.

34. Il Consiglio Esecutivo:

a) stipulerà accordi o intese con gli Stati e le Organizzazioni internazionali per conto dell'Organizzazione, con riserva dell'approvazione preliminare da parte della Conferenza;

b) stipulerà accordi con gli Stati Parte per conto dell'Organizzazione in connessione con l'articolo X e farà opera di supervisione sul Fondo volontario di cui all'articolo X;

c) approverà gli accordi o le intese connesse all'attuazione delle attività di verifica, negoziati dal Segretariato Tecnico con gli Stati Parte.

35. Il Consiglio Esecutivo esaminerà ogni questione o problema nell'ambito della sua competenza che riguarda la presente Convenzione e la sua attuazione compresi dubbi relativi all'osservanza di tale Convenzione, e casi di inosservanza, e, se del caso, informerà gli Stati Parte e sottoporrà il problema o il caso all'attenzione della Conferenza.

36. Nel prendere in esame casi di dubbi o preoccupazioni relative all'osservanza e di casi di non-osservanza, compreso tra l'altro, l'abuso dei diritti previsti in base alla presente Convenzione, il Consiglio Esecutivo, si consulterà con gli Stati Parte coinvolti, e, se del caso, chiederà allo Stato Parte di adottare provvedimenti per risanare la situazione entro un termine specificato. Se il Consiglio Esecutivo ritiene che vi sia necessità di un'ulteriore azione, esso adotterà, tra l'altro uno o più delle seguenti misure:

a) informerà tutti gli Stati Parte del problema o della questione;

b) sottoporrà il problema o la questione all'attenzione della Conferenza;

c) formulerà raccomandazioni alla Conferenza sulle misure per risanare la situazione ed assicurare l'osservanza.

Il Consiglio Esecutivo, in casi di particolare gravità ed urgenza, sottoporrà il problema o la questione, comprese le informazioni e le conclusioni pertinenti, direttamente all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ed informerà contestualmente tutti gli Stati Parte di tale passo.

D. Segretariato Tecnico

37. Il Segretariato Tecnico assisterà la Conferenza ed il Consiglio Esecutivo nell'esercizio delle loro funzioni. Il Segretariato Tecnico effettuerà le misure di verifica disposte dalla presente Convenzione. Esso svolgerà le altre funzioni che gli sono demandate in base alla presente Convenzione, nonché le funzioni che gli sono delegate dalla Conferenza e dal Consiglio Esecutivo.

38. Il Segretariato Tecnico:

a) preparerà e sottoporrà al Consiglio Esecutivo un progetto di programma ed il progetto di bilancio preventivo dell'Organizzazione;

b) preparerà e sottoporrà al Consiglio Esecutivo un progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione della presente Convenzione ed ogni altro rapporto che la Conferenza o il Consiglio Esecutivo possono richiedere;

c) fornirà un supporto amministrativo e tecnico alla Conferenza ed al Consiglio Esecutivo;

d) inoltrerà comunicazioni per conto dell'Organizzazione agli Stati Parte e le riceverà da loro, in relazione a questioni pertinenti all'attuazione della presente Convenzione;

e) fornirà assistenza tecnica e valutazioni tecniche agli Stati Parte per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, inclusa la valutazione dei composti chimici inclusi nelle tabelle o non inclusi.

39. Il Segretariato Tecnico:

a) negozierà accordi o intese con gli Stati Parte relative all'attuazione delle attività di verifica, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio Esecutivo;

b) non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, coordinerà l'istituzione ed il mantenimento, da parte degli Stati Parte, di depositi permanenti di emergenza e di assistenza umanitaria in conformità con l'articolo X, paragrafi 7 b) e c). Il Segretariato Tecnico può ispezionare i materiali giacenti in detti depositi. L'elenco dei materiali che dovranno essere immagazzinati sarà considerato ed approvato dalla Conferenza ai sensi del paragrafo 21 i) sopra;

c) amministrerà il fondo volontario di cui all'articolo X, compilerà le dichiarazioni rese dagli Stati Parte e registrerà, se richiesto, accordi bilaterali conclusi tra gli Stati Parte o tra uno Stato parte e l'Organizzazione ai fini dell'articolo X.

40. Il Segretariato Tecnico informerà il Consiglio Esecutivo di qualsiasi problema sorto nell'adempimento delle sue funzioni, compresi dubbi, ambiguità o incertezze riguardo all'osservanza della presente Convenzione di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle attività di verifica e che non sia stato in grado di risolvere o di chiarire attraverso consultazioni con lo Stato Parte interessato.

41. Il Segretariato Tecnico includerà un Direttore Generale che ne sarà il capo ed il principale funzionario amministrativo, gli ispettori ed il personale scientifico, tecnico e di altra natura che potrebbe essere richiesto.

42. L'Ispettorato sarà una unità del Segretariato Tecnico e agirà sotto la supervisione del Direttore Generale.

43. Il Direttore Generale sarà nominato dalla Conferenza su proposta del Consiglio Esecutivo per un mandato di quattro anni, rinnovabile per un ulteriore mandato, ma non oltre.

44. Il Direttore Generale sarà responsabile nei confronti della Conferenza e del Consiglio Esecutivo per quanto riguarda la nomina del personale, e l'organizzazione ed il funzionamento del Segretariato Tecnico. Il criterio principale per l'assunzione del personale e la determinazione delle condizioni di servizio sarà la necessità di garantire il massimo livello di efficienza, di competenza e di integrità. Solo i cittadini degli Stati Parte potranno prestare servizio in qualità di Direttore Generale, di ispettori o di altri membri del personale professionale ed impiegatizio. Si terrà in debita considerazione l'importanza di reclutare il personale su una base geografica la più ampia possibile. Le assunzioni saranno basate sul principio del minimo necessario per consentire un corretto espletamento delle responsabilità del Segretariato Tecnico.

45. Il Direttore Generale sarà responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Organo scientifico di consulenza di cui al paragrafo 21 h). Il Direttore Generale, in consultazione con gli Stati Parte, nominerà i membri dell'Organo scientifico di consulenza, che presteranno servizio nella loro capacità individuale. I membri dell'Organo saranno nominati in base alla loro competenza nei particolari settori scientifici pertinenti all'attuazione della presente Convenzione. Il Direttore Generale può anche, se del caso, in consultazione con i membri dell'Organo, istituire gruppi di lavoro provvisori di esperti scientifici per fornire raccomandazioni su punti specifici. Riguardo a quanto sopra, gli Stati Parte possono sottoporre liste di esperti al Direttore Generale.

46. Nell'espletamento delle loro funzioni, il Direttore Generale, gli ispettori e gli altri membri del personale non cercheranno o riceveranno istruzioni da qualunque Governo o da ogni altra fonte esterna all'Organizzazione. Essi si asterranno da ogni azione che potrebbe incidere sul loro status di funzionari internazionali responsabili solo dinnanzi alla Conferenza ed al Consiglio Esecutivo.

47. Ciascuno Stato Parte rispetterà il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità del Direttore Generale, degli ispettori e degli altri membri del personale e non tenterà di influenzarli nell'adempimento delle loro responsabilità.

E. Privilegi ed immunità

48. L'Organizzazione godrà, sul territorio ed in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte, di quella capacità giuridica e di quei privilegi ed immunità necessari all'esercizio delle sue funzioni.

49. I delegati degli Stati Parte, assieme ai loro supplenti e consiglieri, i rappresentanti designati presso il Consiglio Esecutivo assieme ai loro supplenti e consiglieri, il Direttore Generale, ed il personale dell'Organizzazione, godranno dei privilegi e delle immunità necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni in connessione con l'Organizzazione.

50. La capacità giuridica, i privilegi e le immunità di cui nel presente articolo saranno definiti in accordi tra l'Organizzazione e gli Stati Parte, come pure in un accordo tra l'Organizzazione e lo Stato in cui la sede dell'Organizzazione ha luogo. Tali accordi dovranno essere considerati ed approvati dalla Conferenza secondo il paragrafo 21 i).

51. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 48 e 49, i privilegi e le immunità di cui godono il Direttore Generale ed il personale del Segretariato Tecnico durante la conduzione delle attività di verifica saranno quelli stabiliti nella Parte II, Sezione B dell'Annesso sulle Verifiche.

Articolo IX. Consultazioni, cooperazione ed investigazioni

1. Gli Stati Parte si consulteranno e coopereranno, direttamente tra di loro, o attraverso l'Organizzazione o tramite altre procedure internazionali appropriate, comprese le procedure nel quadro delle Nazioni Unite ed in conformità con la sua Carta, su qualsiasi questione che possa essere sollevata in relazione all'oggetto ed agli scopi o all'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.

2. Senza pregiudicare il diritto di ogni Stato Parte di richiedere un'ispezione su sfida, gli Stati Parte dovranno, quando possibile, fare innanzitutto ogni sforzo per chiarire e risolvere mediante lo scambio di informazioni e consultazioni tra loro, ogni circostanza la quale possa dare adito a dubbi circa l'osservanza della Convenzione o che possa far sorgere preoccupazioni circa una questione connessa che potrebbe essere considerata ambigua. Uno Stato Parte che riceve una richiesta da un altro Stato Parte al fine di chiarire qualunque questione che lo Stato Parte richiedente ritiene possa causare tali dubbi o preoccupazioni, fornirà allo Stato Parte richiedente il prima possibile, ma in ogni caso non oltre 10 giorni dopo la richiesta, informazioni sufficienti a chiarire il dubbio o la preoccupazione sollevata assieme ad una spiegazione su come le informazioni fornite risolvono la questione. Nulla nella presente Convenzione pregiudicherà il diritto di due o più Stati Parte di stabilire di comune accordo ispezioni, o ogni altra procedura tra di loro per chiarire e risolvere ogni questione la quale possa suscitare dubbi circa l'osservanza della Convenzione o far sorgere preoccupazioni circa una questione connessa che potrebbe essere considerata ambigua. Tali provvedimenti non dovranno pregiudicare i diritti e gli obblighi di ogni Stato Parte in base alle altre disponibilità della presente Convenzione.

Procedura per richiedere un chiarimento

3. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di fornire assistenza per chiarire qualunque questione che possa essere considerata ambigua o che possa far sorgere preoccupazioni riguardo alla eventuale inosservanza della Convenzione di un altro Stato Parte. Il Consiglio Esecutivo fornirà appropriate informazioni in suo possesso relative a tale preoccupazione.

4. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di ottenere chiarimenti da un altro Stato Parte su qualunque situazione che possa essere considerata ambigua o che possa far sorgere preoccupazioni riguardo alla eventuale inosservanza della Convenzione. In tal caso, è disposto quanto segue:

a) il Consiglio Esecutivo inoltrerà la richiesta di chiarimenti allo Stato Parte interessato tramite il Direttore Generale non oltre 24 ore dopo averla ricevuta;

b) lo Stato Parte richiesto fornirà i chiarimenti al Consiglio Esecutivo il prima possibile ma in ogni caso non oltre 10 giorni dopo aver ricevuto la relativa richiesta;

c) il Consiglio Esecutivo prenderà nota dei chiarimenti e li inoltrerà allo Stato Parte richiedente non oltre 24 ore dopo averli ricevuti;

d) se lo Stato Parte richiedente ritiene che i chiarimenti sono insufficienti, avrà diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di ottenere dallo Stato Parte richiesto ulteriori chiarimenti;

e) al fine di ottenere gli ulteriori chiarimenti richiesti secondo il capoverso d), il Consiglio Esecutivo può invitare il Direttore Generale a costituire un gruppo di esperti provenienti dal Segretariato Tecnico o, se un personale appropriato non è disponibile presso il Segretariato Tecnico, di altra provenienza per esaminare tutte le informazioni ed i dati disponibili pertinenti alla situazione che è causa della preoccupazione. Tale gruppo di esperti sottoporrà al Consiglio Esecutivo una relazione sui fatti investigati;

f) se lo Stato Parte richiedente considera che i chiarimenti ottenuti in base ai capoversi d) ed e) sono insoddisfacenti, avrà il diritto di richiedere una sessione speciale del Consiglio Esecutivo alla quale gli Stati Parte coinvolti che non sono membri del Consiglio Esecutivo avranno diritto di partecipare. In tale sessione speciale, il Consiglio Esecutivo prenderà in considerazione la questione e potrà raccomandare qualsiasi provvedimento che ritiene appropriato per risolvere la situazione.

5. Ciascuno Stato Parte avrà anche il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di chiarire qualunque situazione che è stata considerata ambigua o che ha fatto sorgere preoccupazioni circa un'eventuale inosservanza della presente Convenzione. Il Consiglio Esecutivo risponderà fornendo tutta l'assistenza appropriata.

6. Il Consiglio Esecutivo informerà gli Stati Parte circa qualsiasi richiesta di chiarimento fornita nel presente articolo.

7. Se i dubbi o la preoccupazione di uno Stato Parte circa un'eventuale non-conformità non sono stati risolti entro 60 giorni dopo la presentazione della domanda di chiarimenti al Consiglio Esecutivo, o se tale Stato Parte ritiene che i suoi dubbi giustificano un'immediata considerazione del problema, fermo restando il suo diritto di richiedere un'ispezione su sfida, esso può richiedere una sessione speciale della Conferenza in conformità con l'articolo VIII, paragrafo 12 c). In tale sessione speciale la Conferenza esaminerà la situazione e potrà raccomandare qualsiasi provvedimento che ritiene appropriato per risolvere la situazione.

Procedure per le ispezioni su sfida

8. Ciascuno Stato Parte ha il diritto di chiedere un'ispezione su sfida in loco di qualsiasi impianto o sito sul territorio o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di ogni altro Stato Parte, unicamente al fine di chiarire e di risolvere ogni questione relativa ad un'eventuale inosservanza delle disposizioni della presente Convenzione, e che questa ispezione sia condotta ovunque, senza indugio, da una squadra ispettiva designata dal Direttore Generale ed in conformità con l'Annesso sulle Verifiche.

9. Ciascuno Stato Parte ha l'obbligo di limitare la richiesta d'ispezione all'ambito della presente Convenzione e di fornire nella richiesta d'ispezione tutte le informazioni appropriate in base alle quali è sorta una preoccupazione riguardo ad una eventuale inosservanza della presente Convenzione, come specificato nell'Annesso sulle Verifiche. Ciascuno Stato Parte si asterrà da richieste d'ispezione senza fondamento, curando di evitare gli abusi. L'ispezione su sfida sarà effettuata unicamente allo scopo di determinare i fatti relativi all'eventuale inosservanza.

10. Al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte consentirà al Segretariato Tecnico di condurre ispezioni su sfida in loco secondo il paragrafo 8.

11. A seguito di una richiesta di ispezione su sfida di un impianto o di un sito, ed in conformità con le procedure disposte nell'Annesso sulle verifiche, lo Stato Parte ispezionato avrà:

a) il diritto e l'obbligo di fare ogni ragionevole sforzo per dimostrare la sua osservanza della presente Convenzione, ed a tal fine, mettere in grado la squadra ispettiva di adempiere al suo mandato;

b) l'obbligo di fornire l'accesso all'interno del sito richiesto unicamente allo scopo di determinare i fatti pertinenti alla preoccupazione circa l'eventuale inosservanza;

c) il diritto di adottare provvedimenti per proteggere gli impianti sensibili ed impedire la divulgazione di informazioni e di dati riservati, non connessi alla presente Convenzione.

12. Per quanto riguarda gli osservatori, è disposto quanto segue:

a) lo Stato Parte richiedente può, con riserva dell'accordo dello Stato Parte ispezionato, inviare un rappresentante il quale può essere un cittadino sia dello Stato Parte richiedente o di uno Stato Parte terzo, per osservare la conduzione dell'ispezione su sfida;

b) lo Stato Parte ispezionato in tal caso concederà l'accesso all'osservatore in conformità con l'Annesso sulle Verifiche;

c) lo Stato Parte ispezionato, di regola, dovrà accettare l'osservatore proposto; qualora lo Stato Parte ispezionato manifestasse un rifiuto, tale fatto dovrà essere segnalato nel rapporto finale.

13. Lo Stato Parte richiedente presenterà una richiesta d'ispezione per un'ispezione su sfida in loco al Consiglio Esecutivo, e contestualmente al Direttore Generale per immediata trattazione.

14. Il Direttore Generale si accerterà immediatamente che la richiesta d'ispezione sia conforme ai criteri specificati alla Parte X, paragrafo 4 dell'Annesso sulle Verifiche e, se necessario, fornirà assistenza allo Stato Parte richiedente per compilare in maniera adeguata la richiesta d'ispezione. Quando la richiesta d'ispezione soddisfa i criteri stabiliti, possono aver inizio i preparativi per l'ispezione su sfida.

15. Il Direttore Generale trasmetterà la richiesta d'ispezione allo Stato Parte ispezionando non meno di 12 ore prima dell'arrivo previsto della squadra ispettiva al punto di entrata.

16. Dopo aver ricevuto la richiesta d'ispezione, il Consiglio Esecutivo prenderà conoscenza dei provvedimenti del Direttore Generale relativi alla richiesta e manterrà il caso sotto esame per l'intera durata della procedura d'ispezione. Le sue deliberazioni tuttavia non ritarderanno il processo d'ispezione.

17. Il Consiglio Esecutivo, non oltre 12 ore dopo aver ricevuto la richiesta d'ispezione, può decidere a maggioranza di tre quarti di tutti i suoi membri di opporsi allo svolgimento dell'ispezione su sfida qualora consideri che la richiesta d'ispezione sia frivola, abusiva o che esuli chiaramente dall'ambito della Convenzione come prescritto al paragrafo 8. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte ispezionato non hanno voce in capitolo in questa decisione. Se il Consiglio Esecutivo decide contro l'ispezione su sfida, i preparativi saranno interrotti, nessuna ulteriore azione connessa alla richiesta d'ispezione sarà intrapresa e gli Stati Parte interessati saranno informati in merito.

18. Il Direttore Generale emetterà un mandato d'ispezione per la conduzione dell'ispezione su sfida. Il mandato ispettivo consiste nella richiesta d'ispezione di cui ai paragrafi 8) e 9) tradotta in termini operativi, e dovrà essere conforme alla richiesta d'ispezione.

19. L'ispezione su sfida sarà condotta in conformità con la Parte X, oppure, in caso di uso asserito secondo la Parte XI dell'Annesso sulle verifiche. La squadra ispettiva sarà guidata dal principio di condurre l'ispezione su sfida con la minore intrusione possibile, compatibilmente con l'adempimento effettivo e tempestivo della propria missione.

20. Lo Stato Parte ispezionato assisterà la squadra ispettiva durante tutta l'ispezione su sfida ed agevolerà il suo compito. Se lo Stato Parte ispezionato propone, secondo la Parte X, Sezione C dell'Annesso sulle Verifiche, procedure per dimostrare l'osservanza della Convenzione, alternative ad un accesso completo e globale, esso dovrà fare ogni ragionevole sforzo, attraverso consultazioni con la squadra ispettiva, per raggiungere un accordo sulle modalità per determinare i fatti, al fine di dimostrare la propria osservanza.

21. Il rapporto finale dovrà riportare le risultanze fattuali delle investigazioni nonché una valutazione da parte della squadra ispettiva del grado e della natura dell'accesso e della cooperazione concessi per una soddisfacente attuazione dell'ispezione su sfida. Il Direttore Generale trasmetterà prontamente il rapporto finale della squadra ispettiva allo Stato Parte richiedente, al Consiglio esecutivo ed a tutti gli altri Stati Parte. Il Direttore Generale inoltre trasmetterà prontamente al Consiglio Esecutivo le valutazioni dello Stato Parte richiedente e dello Stato Parte ispezionato, nonché le opinioni degli altri Stati Parte che potranno essere inoltrate al Direttore Generale a tal fine, e successivamente le farà avere a tutti gli Stati Parte.

22. Il Consiglio Esecutivo, in conformità con i propri poteri e funzioni, esaminerà il rapporto finale della squadra ispettiva non appena gli sarà stato presentato e prenderà in esame ogni eventuale preoccupazione riguardo al fatto che:

a) si sia effettivamente verificata una inosservanza;

b) la richiesta rientrava nell'ambito della presente Convenzione;

c) vi siano stati abusi del diritto di chiedere un'ispezione su sfida.

23. Qualora il Consiglio Esecutivo addivenga alla conclusione, nell'ambito dei propri poteri e funzioni, che ulteriori provvedimenti potrebbero essere necessari riguardo al Paragrafo 22, esso adotterà tutte le misure appropriate per risanare la situazione e garantire l'osservanza della presente Convenzione, comprese raccomandazioni specifiche alla Conferenza. In caso di abusi, il Consiglio Esecutivo esaminerà se lo Stato Parte richiedente debba farsi carico di eventuali oneri economici derivanti dall'ispezione su sfida.

24. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte ispezionato avranno il diritto di partecipare al processo di esame. Il Consiglio Esecutivo porterà a conoscenza degli Stati Parte e della successiva sessione della Conferenza i risultati dell'esame.

25. Se il Consiglio Esecutivo ha effettuato specifiche raccomandazioni alla Conferenza, la Conferenza prenderà provvedimenti in conformità con l'articolo XII.

Articolo X. Assistenza e protezione contro le armi chimiche

1. Ai fini del presente articolo, per "Assistenza" s'intende il coordinamento e la consegna agli Stati Parte di quanto necessario alla protezione contro le armi chimiche, compresi, inter alia, quanto segue: equipaggiamento per le rilevazioni e sistemi di allarme; equipaggiamento di protezione; equipaggiamento di decontaminazione e decontaminanti; antidoti medici e cure; ed ogni consiglio su una qualunque di queste misure protettive.

2. Nulla nella presente Convenzione sarà interpretato nel senso di impedire il diritto di ogni Stato Parte di svolgere ricerca, sviluppare, produrre, acquistare, trasferire o utilizzare mezzi di protezione contro le armi chimiche per scopi non proibiti secondo la presente Convenzione.

3. Ciascuno Stato Parte s'impegna ad agevolare, ed avrà diritto di partecipare allo scambio più completo possibile di equipaggiamento, materiale ed informazioni scientifiche e tecnologiche sui mezzi di protezione contro le armi chimiche.

4. Per accrescere la trasparenza dei programmi nazionali relativi a fini di protezione, ciascuno Stato Parte fornirà annualmente al Segretariato Tecnico informazioni sul suo programma, secondo procedure che dovranno essere esaminate ed approvate dalla Conferenza secondo l'articolo VIII, paragrafo 21 i).

5. Il Segretariato Tecnico istituirà, non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, e manterrà per l'uso di ogni Stato Parte richiedente, una banca dati contenente informazioni liberamente disponibili sui vari mezzi di protezione contro le armi chimiche nonché ogni altra informazione che potrà essere fornita dagli Stati Parte.

Il Segretariato Tecnico, inoltre, nell'ambito delle risorse che ha a disposizione, e su richiesta di uno Stato Parte fornirà pareri di esperti ed assisterà lo Stato Parte nell'individuare come i suoi programmi per lo sviluppo ed il miglioramento di una capacità di protezione contro le armi chimiche possano essere attuati.

6. Nulla nella presente Convenzione sarà interpretato nel senso di frapporre ostacoli al diritto degli Stati Parte di richiedere e di fornire assistenza a livello bilaterale, e di stipulare accordi individuali con gli altri Stati Parte riguardo alla fornitura di aiuti di emergenza.

7. Ciascuno Stato Parte s'impegna a fornire assistenza attraverso l'Organizzazione ed a tal fine intende adottare una o più delle seguenti misure:

a) contribuire al fondo volontario di assistenza che dovrà essere istituito dalla Conferenza nella sua prima sessione;

b) stipulare, se possibile non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, accordi con l'Organizzazione riguardo alla fornitura, su richiesta, di assistenza;

c) dichiarare, non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, il tipo di assistenza che potrebbe fornire in risposta ad un appello da parte dell'Organizzazione. Se tuttavia, uno Stato Parte non è successivamente in grado di fornire l'assistenza prevista nella sua dichiarazione, esso resta obbligato a fornire assistenza secondo il presente paragrafo.

8. Ciascuno Stato Parte ha diritto di chiedere e, con riserva delle procedure stabilite ai paragrafi 9, 10 e 11, di ricevere assistenza e protezione contro l'uso o la minaccia di uso di armi chimiche qualora consideri che:

a) si sia fatto uso a suo danno di armi chimiche;

b) siano stati usati a suo danno agenti di controllo dell'ordine pubblico come metodo di guerra; oppure

c) sia minacciato da azioni o attività di qualsiasi Stato, proibite per gli Stati Parte dall'articolo I.

9. La richiesta, accompagnata dalle informazioni pertinenti, sarà sottoposta al Direttore Generale il quale la trasmetterà immediatamente al Consiglio Esecutivo ed a tutti gli Stati Parte. Il Direttore Generale inoltrerà immediatamente la richiesta agli Stati Parte che si siano offerti, in conformità con i paragrafi 7 b) e c) di inviare un'assistenza di emergenza in caso di uso di armi chimiche e di uso di agenti di controllo dell'ordine pubblico come metodo di guerra o un'assistenza umanitaria in caso di grave minaccia di uso di armi chimiche o in caso di grave minaccia di uso di agenti di controllo dell'ordine pubblico come metodo di guerra, allo Stato Parte interessato non oltre 12 ore dopo la ricezione della richiesta. Il Direttore Generale, non oltre 24 ore dopo aver ricevuto la richiesta, aprirà un'inchiesta al fine di fornire fondate evidenze per ulteriori provvedimenti. Egli dovrà completare l'inchiesta entro 72 ore ed inoltrare un rapporto al Consiglio Esecutivo. Qualora occorrano tempi supplementari per completare l'inchiesta, entro lo stesso periodo sarà inviato un rapporto provvisorio. Il tempo aggiuntivo necessario per l'inchiesta non dovrà oltrepassare 72 ore. Tuttavia la durata dell'inchiesta potrà essere estesa per periodi analoghi. Alla fine di ciascun periodo addizionale dovranno essere sottoposti i rapporti elaborati al Consiglio Esecutivo. L'inchiesta dovrà stabilire nei modi dovuti ed in conformità con le richieste e le informazioni che accompagnano la richiesta, i fatti pertinenti relativi alla richiesta nonché il tipo e la portata dell'assistenza e della protezione supplementari richieste.

10. Il Consiglio Esecutivo si riunirà non oltre 24 ore dopo aver ricevuto un rapporto d'inchiesta, per esaminare la situazione. Nelle successive 24 ore deciderà a maggioranza semplice se impartire o meno istruzioni al Segretariato Tecnico per fornire assistenza supplementare. Il Segretariato Tecnico trasmetterà immediatamente a tutti gli Stati Parte ed Organizzazioni internazionali pertinenti il rapporto d'inchiesta e le decisioni adottate dal Consiglio Esecutivo. Qualora il Consiglio Esecutivo abbia deciso in tal senso, il Direttore Generale fornirà un'assistenza immediata. A tal fine, il Diretto Generale potrà cooperare con lo Stato Parte richiedente, altri Stati Parte e le Organizzazioni internazionali pertinenti. Gli Stati Parte faranno ogni possibile sforzo per fornire assistenza.

11. Qualora le informazioni provenienti da inchieste in corso o da altre fonti affidabili provino in maniera sufficiente che l'uso di armi chimiche ha causato vittime e che sono indispensabili provvedimenti immediati, il Direttore Generale ne darà notifica a tutti gli Stati Parte ed adotterà urgenti misure di assistenza, avvalendosi delle risorse che la Conferenza ha messo a disposizione per le emergenze. Il Direttore Generale manterrà il Consiglio Esecutivo informato dalle azioni intraprese in conformità con il presente paragrafo.

Articolo XI. Sviluppo economico e tecnologico

1. Le disposizioni della presente Convenzione saranno attuate in modo da evitare di frapporre ostacoli allo sviluppo economico o tecnologico degli Stati Parte, nonché alla cooperazione internazionale nel campo delle attività chimiche per fini non proibiti in base alla presente Convenzione, compreso lo scambio internazionale di informazioni scientifiche e tecniche, composti chimici ed attrezzature e strumentazioni per la produzione, la lavorazione o l'uso di composti chimici per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione.

2. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione e senza pregiudizio per i princìpi e le regole applicabili nel diritto internazionale, gli Stati Parte:

a) avranno il diritto, individualmente o collettivamente, di condurre ricerca su composti chimici, di svilupparli, produrli, acquistarli, conservarli, trasferirli ed usarli;

b) agevoleranno ed avranno diritto di instaurare tra di loro lo scambio più completo possibile di composti chimici, attrezzature ed informazioni scientifiche e tecniche relative allo sviluppo e all'applicazione della chimica per scopi non proibiti dalla presente Convenzione;

c) non manterranno tra di loro alcuna restrizione, comprese quelle previste da qualsiasi accordo internazionale, incompatibile con gli obblighi assunti in base alla presente Convenzione, che limiterebbe o impedirebbe il commercio, lo sviluppo e la promozione di conoscenze scientifiche e tecnologiche nel campo della chimica per scopi industriali, agricoli, di ricerca, medici, farmaceutici o altri scopi pacifici;

d) non utilizzeranno la presente Convenzione come base per applicare qualsiasi provvedimento diverso da quelli previsti o consentiti in base alla presente Convenzione né useranno qualsiasi altro accordo internazionale per il perseguimento di un obiettivo incompatibile con tale Convenzione;

e) si impegnano a riformare i propri regolamenti nazionali esistenti nel campo del commercio per i composti chimici al fine di renderli compatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

Articolo XII. Provvedimenti per risolvere una situazione ed assicurare l'osservanza, ivi comprese le sanzioni

1. La Conferenza adotterà le necessarie misure stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4 per assicurare l'osservanza della presente Convenzione e risolvere e portare rimedio ad ogni situazione che contravvenga con le disposizioni della presente Convenzione. Nel considerare i provvedimenti da adottare in conformità con il presente paragrafo, la Conferenza terrà conto di tutte le informazioni e raccomandazioni sui problemi presentati dal Consiglio Esecutivo.

2. Nei casi in cui uno Stato Parte sia stato richiesto dal Consiglio Esecutivo di adottare provvedimenti per risolvere una situazione che presenta problemi per quanto riguarda l'osservanza della Convenzione, e qualora lo Stato Parte manchi di eseguire la richiesta entro il termine specificato, la Conferenza potrà, tra l'altro, dietro raccomandazione del Consiglio Esecutivo, limitare o sospendere i diritti ed i privilegi dello Stato Parte in base alla presente Convenzione fino a quando non avrà intrapreso le azioni necessarie ad adempiere ai suoi obblighi in base alla presente Convenzione.

3. Qualora gravi danni all'oggetto ed allo scopo della presente Convenzione derivino da attività proibite in base alla presente Convenzione, in particolare dall'articolo I, la Conferenza potrà raccomandare misure collettive agli Stati Parte in conformità con il diritto internazionale.

4. La Conferenza sottoporrà, in casi di particolare gravità, la questione, comprese le informazioni e le conclusioni pertinenti, all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo XIII. Relazione con altri accordi internazionali

Nulla nella presente Convenzione sarà interpretato nel senso di limitare in qualsiasi maniera o di diminuire gli obblighi assunti da ogni Stato in base al Protocollo per la proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti, velenosi o di altri gas, e di metodi batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925, ed in base alla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.

Articolo XIV. Risoluzione delle controversie

1. Qualora sorgano controversie riguardo all'attuazione o all'interpretazione della presente Convenzione, esse saranno risolte in conformità con le disposizioni pertinenti della presente Convenzione ed in conformità con le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.

2. Quando una controversia sorga tra due o più Stati Parte, o tra uno o più Stati Parte e l'Organizzazione, concernente l'interpretazione o l'attuazione della presente Convenzione, le Parti interessate si consulteranno reciprocamente in vista di una soluzione rapida della controversia per mezzo di negoziati o di altri mezzi pacifici a discrezione delle Parti, compreso il ricorso ad appropriati organi della presente Convenzione, nonché il ricorso di comune accordo alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità con lo Statuto della Corte. Gli Stati Parte coinvolti manterranno il Consiglio Esecutivo informato delle azioni intraprese.

3. Il Consiglio Esecutivo può contribuire alla soluzione di una controversia con qualsiasi mezzo gli sembri appropriato compresa l'offerta di buoni uffici, raccomandando agli Stati Parte alla controversia di iniziare il processo di soluzione di loro scelta, raccomandando un limite di tempo per ogni procedura stabilita.

4. La Conferenza esaminerà le questioni connesse alle controversie sollevate dagli Stati Parte o portate alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo. La Conferenza, se lo ritiene opportuno, istituirà o affiderà a degli organi le funzioni connesse alla soluzione di queste controversie in conformità con l'articolo VIII, paragrafo 21 f).

5. Sia la Conferenza che il Consiglio Esecutivo hanno il potere, soggetto ad autorizzazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, di richiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica che sorga nell'ambito delle attività dell'Organizzazione. Un accordo tra l'Organizzazione e le Nazioni Unite sarà concluso a tal fine in conformità con l'articolo VIII, paragrafo 34 a).

6. Il presente articolo non pregiudica l'articolo IX o le disposizioni relative a misure volte a risolvere una situazione e ad assicurare l'osservanza della Convenzione, comprese le sanzioni.

Articolo XV. Emendamenti

1. Ogni Stato Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Ogni Stato Parte può anche proporre modifiche, come specificato al paragrafo 4 degli Annessi alla presente Convenzione. Le proposte di emendamento saranno soggette alle procedure previste ai paragrafi 21 e 3. Le proposte di modifiche, come specificato al paragrafo 4, saranno soggette alle procedure del paragrafo 5.

2. Il testo di una proposta d'emendamento sarà sottoposto al Direttore Generale per essere divulgato a tutti gli Stati Parte ed al Depositario. La proposta di emendamento sarà esaminata unicamente da una Conferenza di Revisione. Tale Conferenza di Revisione sarà convocata se un terzo o più degli Stati Parte notifica al Direttore Generale non oltre 30 giorni dopo la sua divulgazione di essere favorevole ad un ulteriore esame della proposta. La Conferenza di Revisione avrà luogo immediatamente dopo una regolare sessione della Conferenza a meno che gli Stati Parte richiedenti non richiedano una riunione più ravvicinata. In nessun caso la Conferenza di Revisione potrà aver luogo prima di 60 giorni dalla data di divulgazione della proposta di emendamento.

3. Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti gli Stati Parte 30 giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di accettazione da tutti gli Stati Parte di cui al capoverso b) seguente:

a) se sono stati adottati dalla Conferenza di Revisione, mediante un voto affermativo della maggioranza di tutti gli Stati Parte senza che nessuno Stato Parte abbia espresso un voto negativo; e

b) se sono stati ratificati o accettati da tutti gli Stati Parte che hanno espresso un voto positivo alla Conferenza di revisione.

4. Al fine di garantire l'efficienza e l'effettività della presente Convenzione, le disposizioni degli Annessi potranno essere modificate secondo il paragrafo 5, sempre che le modifiche proposte siano unicamente attinenti a questioni di carattere amministrativo o tecnico. Ogni modifica dell'Annesso sui composti chimici dovrà essere effettuato in conformità con il paragrafo 5. Le Sezioni A e C dell'Annesso sulla Riservatezza, Parte X dell'Annesso sulle Verifiche, nonché le definizioni alla Parte I dell'Annesso sulle Verifiche che sono attinenti esclusivamente alle ispezioni su sfida, non dovranno essere soggette a modifiche secondo il paragrafo 5.

5. Le modifiche proposte di cui al paragrafo 4 dovranno essere effettuate in conformità con le seguenti procedure:

a) il testo delle modifiche proposte, dovrà essere trasmesso insieme alle necessarie informazioni, al Direttore Generale. Informazioni supplementari per la valutazione della proposta possono essere fornite da ogni Stato Parte e dal Direttore Generale. Il Direttore Generale comunicherà sollecitamente queste proposte ed informazioni a tutti gli Stati Parte, al Consiglio Esecutivo ed al Depositario;

b) non oltre 60 giorni dopo aver ricevuto la proposta, il Direttore Generale la valuterà per determinare tutte le sue possibili conseguenze sulle disposizioni e sull'attuazione della presente Convenzione, e comunicherà tali informazioni a tutti gli Stati Parte ed al Consiglio Esecutivo;

c) il Consiglio Esecutivo esaminerà la proposta alla luce delle informazioni di cui dispone, ivi compreso se la proposta è conforme ai criteri del paragrafo 4. Non oltre 90 giorni dopo averla ricevuta, il Consiglio Esecutivo notificherà la sua raccomandazione con adeguate spiegazioni a tutti gli Stati Parte, per considerazione. Gli Stati Parte ne accuseranno ricevuta entro 10 giorni;

d) se il Consiglio Esecutivo raccomanda a tutti gli Stati Parte di adottare la proposta essa sarà considerata come approvata se nessuno Stato Parte solleva obiezioni entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione. Se il Consiglio Esecutivo raccomanda di respingere la proposta essa sarà considerata respinta se nessuno Stato Parte solleva obiezioni entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione;

e) se una raccomandazione del Consiglio Esecutivo non ottiene l'approvazione come previsto al capoverso d), una decisione sulla proposta, relativa anche alla sua conformità o meno ai criteri del paragrafo 4, sarà esaminata come questione sostanziale dalla Conferenza nella sua seduta successiva;

f) il Direttore Generale notificherà a tutti gli Stati Parte ed al Depositario, qualunque decisione in base al presente paragrafo;

g) le modifiche approvate in base alla presente procedura entreranno in vigore per tutti gli Stati Parte 180 giorni dopo la data di notifica, comunicata dal Direttore Generale, della loro approvazione a meno che un diverso periodo di tempo sia raccomandato dal Consiglio Esecutivo o deciso dalla Conferenza.

Articolo XVI. Durata e recesso

1. La presente Convenzione avrà durata illimitata.

2. Ciascuno Stato Parte, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, avrà diritto di denunciare la presente Convenzione qualora ritenga che eventi straordinari, connessi all'oggetto della presente Convenzione, hanno messo a repentaglio gli interessi supremi del suo Paese. Esso notificherà tale rinuncia 90 giorni in anticipo a tutti gli altri Stati Parte, al Consiglio Esecutivo, al Depositario ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale notifica includerà una dichiarazione degli eventi straordinari che a suo parere hanno messo a repentaglio i suoi interessi supremi.

3. Il ritiro di uno Stato Parte da questa Convenzione non pregiudicherà in nessun modo l'obbligo degli Stati di continuare ad eseguire gli obblighi assunti in base a qualunque norma pertinente di diritto internazionale, in particolare il Protocollo di Ginevra del 1925.

Articolo XVII. Statuto degli Annessi

Gli Annessi formano parte integrante della presente Convenzione. Ogni riferimento alla presente Convenzione include gli Annessi.

Articolo XVIII. Firma

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati prima della sua entrata in vigore.

Articolo XIX. Ratifica

La presente Convenzione sarà soggetta alla ratifica degli Stati Firmatari secondo le loro rispettive procedure costituzionali.

Articolo XX. Adesione

Qualunque Stato che non firma la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore, può aderirvi in qualsiasi momento successivamente.

Articolo XXI. Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore 180 giorni dopo la data di deposito del 65° strumento di ratifica, ma in nessun caso prima di due anni dopo la sua apertura alla firma.

2. Per tutti gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione sono depositati successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, essa entrerà in vigore il 30° giorno successivo alla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.

Articolo XXII. Riserve

Gli articoli della presente Convenzione non saranno soggetti a riserve. Gli Annessi della presente Convenzione non saranno soggetti a riserve incompatibili con il suo oggetto e con il suo scopo.

Articolo XXIII. Depositario

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è designato dal presente strumento quale Depositario della Convenzione e dovrà, tra l'altro:

a) informare sollecitamente tutti gli Stati firmatari ed aderenti della data di ciascuna firma, della data di deposito di ciascuno strumento di ratifica o di adesione e della data di entrata in vigore della presente Convenzione, e della ricevuta di altre notifiche;

b) trasmettere copie debitamente certificate della presente Convenzione ai Governi di tutti gli Stati firmatari ed aderenti;

c) registrare la presente Convenzione in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo XXIV. Testi autentici

La presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono parimenti autentici, sarà depositata presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

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