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Convenzione sull’asilo diplomatico (1954)

Data di adozione
28.03.1954
Data di entrata in vigore
29.12.1954
Organizzazione
OAS - Organizzazione degli Stati Americani
Annotazioni
Adottata a Caracas il 28 marzo 1954 durante la Decima Conferenza Interamericana. Entrata in vigore: 29 dicembre 1954, in conformità con l’articolo 23. Testo: OAS Official Records, OEA/Ser.X/1. Treaty Series 34. Stati Parti al 1° Settembre 2020: 14.

I governi degli Stati Membri dell'Organizzazione degli Stati Americani, desiderosi di concludere una Convenzione sull'Asilo diplomatico, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

L'asilo riconosciuto nelle rappresentanze diplomatiche, sulle navi da guerra, e nei campi o sugli aerei militari, a persone ricercate per ragioni politiche o reati politici, verrà rispettato dallo Stato territoriale in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.

Ai fini della presente Convenzione, per rappresentanza diplomatica s'intende ogni sede diplomatica regolare, la residenza dei capi della missione, e i locali da loro abilitati come abitazione dei richiedenti asilo quando il numero di questi eccede la capacità normale degli edifici.

Le navi da guerra o gli aerei militari che si trovano temporaneamente nei cantieri navali, negli arsenali o nelle officine non possono costituire luogo di asilo.

Articolo II.

Ogni Stato ha il diritto di garantire l'asilo; non è tuttavia obbligato a farlo né a dichiararne le ragioni del diniego.

Articolo III.

Non è lecito concedere l'asilo a coloro che, al momento della richiesta, sono sotto accusa o sotto processo per reati comuni o che sono stati condannati per tali reati da corti regolari competenti e che non hanno espiato la rispettiva condanna, né ai disertori delle forze di terra, mare e aria, eccetto nei casi in cui i fatti che motivano la richiesta di asilo, qualunque sia il caso, hanno chiaramente una natura politica.

Le persone incluse nel precedente paragrafo che, de facto entrano in un luogo idoneo per presentare la richiesta di asilo dovranno essere invitate a lasciarlo o, a seconda delle circostanze, dovranno essere consegnate alle autorità locali, che non potranno processarle per reati politici commessi anteriormente al momento della consegna.

Articolo IV.

La definizione della natura del reato o dei motivi di persecuzione è competenza dello Stato che garantisce l'asilo.

Articolo V.

L'asilo non potrà essere concesso eccetto in casi urgenti e per il tempo strettamente necessario a che il richiedente asilo lasci il paese con le garanzie concesse dal Governo dello Stato territoriale, affinché la sua vita, libertà o integrità personale non siano messe in pericolo, o affinché la salvezza del richiedente asilo sia assicurata in altra maniera.

Articolo VI.

Per casi urgenti s'intendono, fra gli altri, quelli in cui l'individuo è perseguitato da persone o masse su cui le autorità hanno perso il controllo, o dalle stesse autorità, e quando egli si trova in pericolo di essere privato della sua vita o della sua libertà per ragioni di persecuzione politica e non può, senza rischi, mettersi in salvo in nessun altro modo.

Articolo VII.

È competenza dello Stato che concede l'asilo determinare il grado di urgenza di un singolo caso.

Articolo VIII.

Il rappresentante diplomatico, il comandante di una nave da guerra, di un campo o di un velivolo militare dovranno, il prima possibile dal momento che è stato concesso l'asilo, comunicarlo al Ministero degli Affari Esteri dello Stato territoriale, o all'autorità amministrativa locale se il caso dovesse avvenire al di fuori della Capitale.

Articolo IX.

Il funzionario che concede l'asilo prenderà in considerazione tutte le informazioni fornitegli dal governo territoriale nel formare il suo giudizio sulla natura del reato o sull'esistenza di connessi crimini comuni; tuttavia sarà rispettata la sua decisione di continuare l'asilo o di richiedere un salvacondotto per il richiedente asilo.

Articolo X.

Il fatto che il Governo dello Stato territoriale non sia riconosciuto dallo Stato che garantisce l'asilo non recherà pregiudizio all'applicazione della presente Convenzione, e nessun atto eseguito in virtù di essa implicherà il riconoscimento.

Articolo XI.

Il governo dello Stato territoriale in qualsiasi momento può esigere che il richiedente asilo sia allontanato dal paese, per il cui scopo detto Stato garantirà un salvacondotto e le garanzie definite nell'articolo V.

Articolo XII.

Una volta che l'asilo viene riconosciuto, lo Stato che garantisce l'asilo può richiedere che al richiedente asilo sia concesso di partire per un paese straniero, e lo Stato territoriale ha l'obbligo di garantire immediatamente, tranne in casi di forza maggiore, le garanzie necessarie, a cui si riferisce l'articolo V, nonché il corrispondente salvacondotto.

Articolo XIII.

Nei casi menzionati nei precedenti articoli, lo Stato che garantisce l'asilo può esigere che le garanzie siano date per iscritto, e può prendere in considerazione, per la rapidità del viaggio, le condizioni reali di pericolo che si presentano per la partenza del richiedente asilo.

Lo Stato che garantisce l'asilo ha il diritto di trasferire il richiedente asilo fuori dal paese. Lo Stato territoriale può definire il tragitto preferibile per la partenza del richiedente asilo, senza che questo implichi tuttavia la determinazione del paese di destinazione.

Qualora l'asilo venga concesso a bordo di una nave da guerra o di un aereo militare, la partenza può effettuarsi sugli stessi, ma non prima di aver ottenuto l'appropriato salvacondotto.

Articolo XIV.

Lo Stato che garantisce l'asilo non può essere ritenuto responsabile del prolungamento dello stesso dovuto alla necessità di ottenere le informazioni necessarie per determinare se detto asilo è appropriato o meno, o qualora sussistano delle circostanze che possono mettere in pericolo l'incolumità del richiedente asilo nel corso del tragitto verso un paese straniero.

Articolo XV.

Qualora per trasferire un richiedente asilo in un altro paese sia necessario attraversare il territorio di uno Stato parte della presente Convenzione, il transito sarà autorizzato da quest'ultimo, senz'altro requisito che la esibizione, per via diplomatica, del rispettivo salvacondotto, debitamente contrassegnato e recante la notifica della condizione di richiedente asilo offerta dalla missione diplomatica che ha concesso l'asilo.

Durante il tragitto, il richiedente asilo sarà considerato sotto la protezione dello Stato che gli ha garantito l'asilo.

Articolo XVI.

I richiedenti asilo non potranno essere sbarcati in nessun punto dello Stato territoriale né in un luogo ad esso prossimo, salvo che per esigenze di trasporto.

Articolo XVII.

Una volta effettuata la partenza del richiedente asilo, lo Stato che lo ha riconosciuto non è vincolato a collocarlo nel proprio territorio; tuttavia non può devolverlo al paese di origine, a meno che questo non sia un desiderio espresso dal richiedente asilo.

Se lo Stato territoriale informa il funzionario che ha garantito l'asilo della sua intenzione di richiedere la successiva estradizione del richiedente asilo, ciò non deve pregiudicare l'applicazione di nessuna delle disposizioni della presente Convenzione. In questo caso, il richiedente asilo rimarrà nel territorio dello Stato che l'ha concesso fino a quando quest'ultimo riceverà la richiesta formale di estradizione, in conformità con i principi giuridici che governano tale istituto nello Stato che concede l'asilo. La vigilanza preventiva sul richiedente asilo non potrà eccedere i trenta giorni.

I costi del trasferimento e del controllo preventivo spettano allo Stato richiedente.

Articolo XVIII.

Il funzionario che concede l'asilo non permetterà al richiedente di compiere atti contrari alla tranquillità pubblica, né di intervenire nella politica interna dello Stato territoriale.

Articolo XIX.

Qualora come conseguenza della rottura delle relazioni diplomatiche il rappresentante diplomatico che ha garantito l'asilo voglia lasciare lo Stato territoriale, deve abbandonarlo con i richiedenti asilo.

Qualora ciò non sia possibile per ragioni indipendenti dalla volontà dei richiedenti asilo o del rappresentante diplomatico, egli dovrà consegnarli alla missione diplomatica di uno Stato terzo, che è parte della presente Convenzione, secondo le garanzie stabilite in essa.

Qualora anche questo non appaia possibile, dovrà consegnarli ad uno Stato che non è parte della Convenzione e che accetta di mantenere l'asilo. Lo Stato territoriale dovrà rispettare detto asilo.

Articolo XX.

L'asilo diplomatico è soggetto a reciprocità. Qualsiasi persona, qualunque sia la sua nazionalità, è sotto la sua protezione.

Articolo XXI.

La presente Convenzione rimane aperta alla firma degli Stati Membri dell'Organizzazione degli Stati Americani, e verrà ratificata dagli Stati firmatari in conformità con le rispettive procedure costituzionali.

Articolo XXII.

Lo strumento originale, i cui testi in inglese, francese, portoghese e spagnolo sono egualmente autentici, verrà depositato presso l'Unione Panamericana, che spedirà le copie certificate conformi ai governi per la ratifica. Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso l'Unione Panamericana che notificherà detto deposito ai governi firmatari.

Articolo XXIII.

La presente Convenzione entrerà in vigore fra gli Stati che la ratificano nell'ordine in cui vengono depositate le rispettive ratifiche.

Articolo XXIV.

La presente Convenzione rimarrà in vigore a tempo indefinito, tuttavia potrà essere denunciata da uno qualsiasi degli Stati firmatari attraverso una notifica di un anno, al termine del quale essa cesserà di avere effetto per lo Stato denunciante, rimanendo ciononostante, in vigore per i rimanenti Stati firmatari. La denuncia verrà trasmessa all'Unione Panamericana che ne darà notizia agli altri Stati firmatari.

In fede di che, i sottofirmati Plenipotenziari, avendo presentato i rispettivi pieni poteri, trovati in tutto regolari, firmano la presente Convenzione nel nome dei rispettivi Governi, nella Città di Caracas, questo ventottesimo giorno di marzo, millenovecentocinquantaquattro.

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