I Governi rappresentati nella Settima Conferenza Internazionale Americana,
desiderando stipulare una Convenzione sull'Asilo Politico, che definisca i termini di quella sottoscritta a L'Avana, hanno designato come loro Plenipotenziari:
( Seguono i nome dei Plenipotenziari)
i quali, dopo aver depositato i rispettivi pieni poteri, trovati in tutto regolari, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
L'articolo 1 della Convenzione de L'Avana sul Diritto d'Asilo, del 20 febbraio 1928, è stato sostituito con il seguente: "Non è lecito per gli Stati concedere l'asilo nelle rappresentanze diplomatiche, nelle navi da guerra, nei campi militari, o sugli aerei militari a coloro accusati di delitti comuni che sono stati dovutamente processati o che sono stati condannati da una corte di giustizia ordinaria, né ai disertori di terra o di mare.
Le persone menzionate nel precedente paragrafo che trovano rifugio in alcuni dei luoghi sopraccitati dovranno essere consegnati appena richiesto dal governo locale".
Articolo 2.
Il giudizio sulla delinquenza politica spetta allo Stato che offre l'asilo.
Articolo 3.
L'asilo politico, in quanto istituto di carattere umanitario, non è soggetto a reciprocità. A qualsiasi uomo può essere concessa la sua protezione, qualunque sia la sua nazionalità, senza recare pregiudizio agli obblighi accettati dallo Stato al quale appartiene; tuttavia, gli Stati che non riconoscono l'asilo politico, se non con determinati limiti e particolarità, non possono esercitarlo all'estero se non nei modi e nei dei limiti con i quali l'hanno riconosciuto.
Articolo 4.
Qualora si solleciti il ritiro di un agente diplomatico a causa delle controversie che potrebbero nascere in alcuni casi di asilo politico, l'agente diplomatico dovrà essere rimpiazzato dal suo Governo, senza che detto ritiro determini l'interruzione delle relazioni diplomatiche fra i due Stati.
Articolo 5.
La presente Convenzione non concerne gli obblighi precedentemente assunti dalle Alte Parti Contraenti in virtù degli accordi internazionali.
Articolo 6.
La presente Convenzione sarà ratificata dalle Alte Parti Contraenti in conformità con le rispettive procedure costituzionali. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Uruguay trasmetterà le copie certificate autentiche conformi ai governi per i prima citati fini di ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati negli archivi dell'Unione Panamericana a Washington, che notificherà detto deposito ai governi firmatari. Tale notifica avrà il valore delle ratifiche.
Articolo 7.
La presente Convenzione entrerà in vigore fra le Alte Parti Contraenti nell'ordine in cui esse depositano le rispettive ratifiche.
Articolo 8.
La presente Convenzione rimarrà in vigore a tempo indefinito, tuttavia potrà essere denunciata mediante un avviso di un anno dato all'Unione Panamericana, che lo trasmetterà agli altri governi firmatari. Trascorso tale termine di tempo, la Convenzione cesserà di avere effetto per la parte denunciante, ma rimarrà in vigore per le rimanenti Parti Contraenti.
Articolo 9.
La presente Convenzione sarà aperta alla firma e adesione degli Stati non firmatari. Gli strumenti corrispondenti saranno depositati negli archivi dell'Unione Panamericana, che ne darà comunicazione alle altre Alte Parti Contraenti.
In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione in Spagnolo, Inglese, Portoghese e Francese e qui di seguito pongono il rispettivo sigillo nella Città di Montevideo, Repubblica di Uruguay, questo 26esimo giorno di dicembre, 1933.