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Original hand-written notes on several preliminary drafts of the Universal Declaration of Human Rights.

Convenzione sulle munizioni a grappolo (2008)

Data di adozione
30.05.2008
Data di entrata in vigore
01.08.2010
Organizzazione
Strumenti multilaterali
Annotazioni
La Convenzione è stata adottata dalla Conferenza diplomatica di Dublino sulle bombe a grappolo il 30 maggio 2008. E' entrata in vigore il 1° agosto 2010. Stati parti all'11 Aprile 2024: 112.
Annotazioni relative all'Italia
Autorizzazione alla ratifica ed esecuzione con legge n. 95 del 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2011). Data di deposito dello strumento di ratifica: 21 settembre 2011. Entrata in vigore per l'Italia: 1° marzo 2012.

Gli Stati Parte della presente Convenzione,
profondamente preoccupati dal fatto che le popolazioni civili e i civili continuano a essere le principali vittime dei conflitti armati,
determinati a porre fine alle sofferenze e alle perdite di vite umane causate dall’utilizzo di munizioni a grappolo al momento del loro impiego, allorché non funzionano come previsto o vengono abbandonate,
preoccupati dal fatto che i residuati di munizioni a grappolo uccidono o mutilano i civili, compresi donne e bambini, ostacolano lo sviluppo economico e sociale, anche causando la perdita dei mezzi di sostentamento, ostacolano la riabilitazione e la ricostruzione postbellica, ritardano o impediscono il rimpatrio dei rifugiati e degli sfollati interni, possono avere conseguenze nefaste sugli sforzi nazionali e internazionali tesi a stabilire la pace e prestare assistenza umanitaria e hanno altre conseguenze gravi che possono perdurare per molti anni dopo l’utilizzo,
profondamente preoccupati anche dai pericoli rappresentati dalle ingenti scorte nazionali di munizioni a grappolo conservate per usi operativi, e determinati a garantirne la rapida distruzione,
convinti della necessità di contribuire realmente in modo efficace e coordinato a risolvere il problema della rimozione dei residuati di munizioni a grappolo disseminati in tutto il mondo provvedendo alla loro distruzione,
determinati a garantire la piena realizzazione dei diritti di tutte le vittime di munizioni a grappolo, e riconoscendone la dignità intrinseca,
decisi a fare tutto il possibile per prestare assistenza alle vittime di munizioni a grappolo, anche attraverso le cure mediche, la riabilitazione e il sostegno psicologico, nonché ad assicurare il loro inserimento sociale e economico,
riconoscendo la necessità di prestare un’assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo che sia commisurata all’età e alle caratteristiche di genere e di affrontare le specifiche esigenze dei gruppi vulnerabili,
richiamando la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità che richiede, tra l’altro, che gli Stati Parte della stessa si impegnino a garantire e promuovere il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di tutte le persone disabili senza alcuna discriminazione basata sulla disabilità,
consapevoli della necessità di garantire un adeguato coordinamento degli sforzi avviati in diverse sedi per esaminare i diritti e le esigenze delle vittime di diversi tipi di armi, e decisi a evitare qualsiasi discriminazione tra le vittime di diversi tipi di armi,
ribadendo che, nei casi non contemplati dalla presente Convenzione o da altri accordi internazionali, i diritti dei civili e dei combattenti sono tutelati dai principi del diritto internazionale, ispirati dagli usi stabiliti, dai principi umanitari e dai dettami della coscienza pubblica,
convinti altresì che i gruppi armati non appartenenti alle forze armate di uno Stato non debbano in nessun caso essere autorizzati a intraprendere qualsiasi attività vietata a uno Stato Parte della presente Convenzione,
apprezzando il forte sostegno internazionale a favore della norma internazionale che vieta le mine antiuomo, sancita dalla Convenzione del 1997 sul divieto dell’impiego, del deposito, della fabbricazione e del trasferimento delle mine antiuomo e sulla loro distruzione,
apprezzando inoltre l’adozione del Protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi, allegato alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possano essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato, e della sua entrata in vigore il 12 novembre 2006, e desiderosi di migliorare la protezione dei civili dagli effetti dei residuati di munizioni a grappolo nelle situazioni postbelliche,
richiamando altresì la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza e la risoluzione 1612 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sui bambini nei conflitti armati,
lieti d’altro canto delle misure di divieto, delle restrizioni e delle moratorie decise su scala nazionale, regionale e mondiale nel corso degli ultimi anni in merito all’impiego, al deposito, alla fabbricazione e al trasferimento di munizioni a grappolo,
sottolineando il ruolo della coscienza pubblica nella promozione dei principi umanitari, come dimostra l’appello per porre fine alle sofferenze causate ai civili dalle munizioni a grappolo e riconoscendo gli sforzi realizzati a tale scopo dalle Nazioni Unite, dal Comitato internazionale della Croce Rossa, dalla Coalizione contro le munizioni a grappolo e da molte altre organizzazioni non governative di tutto il mondo,
ribadendo la Dichiarazione della Conferenza di Oslo sulle munizioni a grappolo con la quale gli Stati hanno riconosciuto, tra l’altro, le gravi conseguenze prodotte dall’impiego di munizioni a grappolo e si sono impegnati a stipulare entro il 2008 uno strumento giuridico vincolante che vieti l’impiego, la fabbricazione, il trasferimento e il deposito di munizioni a grappolo che provocano danni inaccettabili ai civili e che istituisca un quadro di cooperazione e assistenza atto a garantire alle vittime cure congrue e percorsi di riabilitazione, la bonifica delle aree contaminate, l’educazione alla riduzione del rischio e la distruzione delle scorte,
sottolineando l’opportunità di stimolare l’adesione di tutti gli Stati alla presente Convenzione e determinati a adoperarsi energicamente per incoraggiarne l’universalizzazione e la piena attuazione,
basandosi sui principi e sulle norme del diritto internazionale umanitario, in particolare sul principio secondo cui il diritto delle parti di un conflitto armato a scegliere metodi o mezzi di guerra non è illimitato, e sulle norme che impongono alle parti di un conflitto di operare sempre una netta distinzione tra la popolazione civile e i combattenti come pure tra beni di natura civile e obiettivi militari e, di conseguenza, di dirigere le loro operazioni unicamente contro obiettivi militari; sul principio secondo cui le operazioni militari devono essere condotte premurandosi costantemente di risparmiare la popolazione civile, i singoli civili e i beni di natura civile; e su quello secondo cui la popolazione civile e i civili godono di una protezione generale dai pericoli derivanti da operazioni militari,
 
hanno convenuto quanto segue:
 
Articolo 1
Obblighi generali e campo d’applicazione
 
1. Ciascuno Stato Parte si impegna, in nessuna circostanza, a non:  
(a) impiegare munizioni a grappolo;
(b) sviluppare, fabbricare, acquisire in altro modo, depositare, conservare o trasferire
a chiunque, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo;
(c) assistere, incoraggiare o indurre chiunque a impegnarsi in qualsiasi attività
vietata a uno Stato Parte ai sensi della presente Convenzione.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica, mutatis mutandis, ai piccoli ordigni esplosivi appositamente progettati per essere disseminati o rilasciati da un dispenser fissato a un aeromobile.
3. La presente Convenzione non si applica alle mine.
 
Articolo 2
Definizioni
 
Ai fini della presente Convenzione:
1. L’espressione «vittime di munizioni a grappolo» indica tutte le persone che abbiano perso la vita o abbiano subito un danno fisico o psicologico, una perdita materiale, l’emarginazione sociale o un pregiudizio sostanziale al godimento dei loro diritti a seguito dell’impiego di munizioni a grappolo. Sono da considerarsi vittime di munizioni a grappolo le persone direttamente colpite dagli ordigni come pure i loro familiari e le comunità di appartenenza coinvolte;
2. L’espressione «munizioni a grappolo» indica una munizione convenzionale progettata per disseminare o rilasciare submunizioni esplosive, ciascuna delle quali di peso inferiore a 20 chilogrammi, e contenere dette submunizioni esplosive. Tale espressione non include:
(a) una munizione o submunizione ideata per lanciare illuminanti, fumogeni, artefici pirotecnici o chaff, né una munizione esclusivamente ideata a fini di difesa antiaerea;
(b) una munizione o submunizione ideata per produrre effetti elettrici o elettronici;
(c) una munizione che, allo scopo di evitare effetti indiscriminati su una determinata area nonché i rischi causati dalle submunizioni inesplose, presenti le seguenti caratteristiche:
(i) ciascuna munizione contiene meno di dieci submunizioni esplosive;
(ii) ciascuna submunizione esplosiva pesa più di quattro chilogrammi;
(iii) ciascuna submunizione esplosiva è stata ideata per individuare e attaccare un bersaglio costituito da un singolo oggetto;
(iv) ciascuna submunizione esplosiva è dotata di un dispositivo elettronico
di autodistruzione;
(v) ciascuna submunizione esplosiva è dotata di un dispositivo elettronico
di autodisattivazione;
3.L’espressione «submunizione esplosiva» indica una munizione convenzionale che, per espletare la sua funzione, viene disseminata o rilasciata da un ordigno a grappolo ed è stata progettata per funzionare facendo detonare una carica esplosiva prima dell’impatto, al momento dello stesso o successivamente;
4.L’espressione «munizione a grappolo che ha fallito» indica una munizione a grappolo che è stata tirata, sganciata, lanciata, proiettata o innescata in qualsiasi altro modo e che avrebbe dovuto disseminare o rilasciare le sue submunizioni esplosive ma non lo ha fatto.
5.L’espressione «submunizione inesplosa» indica una submunizione esplosiva che è stata disseminata o rilasciata da un ordigno a grappolo, o se ne è separata in qualsiasi altro modo e che sarebbe dovuta esplodere ma non lo ha fatto.
6.L’espressione «munizioni a grappolo abbandonate» indica submunizioni a grappolo o submunizioni esplosive che non sono state utilizzate e sono state lasciate sul posto o gettate e che non sono più sotto il controllo della Parte che le ha lasciate sul posto o gettate. Le submunizioni a grappolo abbandonate possono o meno essere state predisposte per l’uso.
7.L’espressione «residuati di munizioni a grappolo» indica le munizioni a grappolo che hanno fallito, quelle abbandonate, le submunizioni inesplose e i piccoli ordigni esplosivi inesplosi.
8.Il termine «trasferimento» indica, oltre al movimento materiale di munizioni a grappolo dal territorio di uno Stato a quello di un altro Stato, il trasferimento del diritto di proprietà e del controllo su dette munizioni a grappolo, ma non la cessione di un territorio contenente residuati di munizioni a grappolo.
9.L’espressione «dispositivo di autodistruzione» indica un dispositivo con funzionamento automatico incorporato nella munizione, che si aggiunge al dispositivo iniziale di accensione della munizione e che assicura la distruzione della munizione a cui è incorporato.
10. Il termine «autodisattivazione» indica il processo automatico che rende inoperativa la munizione attraverso l’esaurimento irreversibile di un elemento, ad esempio una batteria, essenziale per il funzionamento della stessa.
11. L’espressione «area contaminata da munizioni a grappolo» indica un’area in cui la presenza di residuati di munizioni a grappolo è stata verificata o supposta.
12. Il termine «mina» indica un ordigno concepito per essere posato sopra o sotto il suolo o su un’altra superficie, o nelle vicinanze, per esplodere in caso di presenza, vicinanza o contatto con una persona o un veicolo.
13. L’espressione «piccolo ordigno esplosivo» indica una munizione convenzionale, che pesa meno di 20 chilogrammi, non ha propulsione autonoma e che per poter espletare la sua funzione deve essere disseminata o rilasciata da un dispenser e progettata per funzionare facendo detonare una carica esplosiva prima dell’impatto, al momento dello stesso o successivamente ad esso.
14. Il termine «dispenser» indica un contenitore progettato per disseminare o rilasciare piccoli ordigni esplosivi, che rimane agganciato ad un aeromobile al momento in cui gli ordigni vengono dispersi o rilasciati.
15. L’espressione «piccolo ordigno esplosivo inesploso» indica un piccolo ordigno esplosivo che è stato disseminato o rilasciato da un dispenser o se ne è distaccato in qualsiasi altro modo e che sarebbe dovuto esplodere ma non lo ha fatto.
 
Articolo 3
Deposito e distruzione delle scorte
 
1. Ciascuno Stato Parte, conformemente alla normativa nazionale, procede a separare tutte le munizioni a grappolo poste sotto la propria giurisdizione e il proprio controllo dalle munizioni conservate in vista di un impiego operativo e a contrassegnarle ai fini della loro distruzione.
2. Ciascuno Stato Parte si impegna a distruggere tutte le munizioni a grappolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o a provvedere alla loro distruzione, il più rapidamente possibile e al più tardi otto anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte in questione. Ciascuno Stato Parte si impegna a garantire che i metodi di distruzione rispettino le norme internazionali applicabili in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
3. Qualora uno Stato Parte non ritenga di essere in grado di distruggere tutte le munizioni a grappolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o di provvedere alla loro distruzione, entro il termine di otto anni a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato Parte, potrà presentare a un’Assemblea degli Stati Parte o a una Conferenza d’esame una domanda di proroga, per un periodo massimo di quattro anni, del termine fissato per la distruzione completa di dette munizioni a grappolo. Uno Stato Parte potrà, in circostanze eccezionali, chiedere ulteriori proroghe per un massimo di quattro anni. Le domande di proroga non dovranno superare il numero di anni strettamente necessari a detto Stato per adempiere agli obblighi sanciti dal paragrafo 2 del presente articolo.
4. La richiesta di proroga dovrà indicare:
(a) la durata della proroga proposta;
(b) una spiegazione dettagliata dei motivi che giustificano la proroga proposta, inclusi i mezzi finanziari e tecnici di cui dispone lo Stato Parte o di cui necessita per procedere alla distruzione di tutte le munizioni a grappolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, se del caso, le circostanze eccezionali che giustificano tale proroga;
(c) un piano che specifichi le modalità di distruzione delle scorte e la data di completamento della stessa;
(d) la quantità e il tipo di munizioni a grappolo e di submunizioni esplosive detenute al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato Parte, nonché delle altre munizioni a grappolo e submunizioni esplosive che sono state scoperte dopo l’entrata in vigore;
(e) la quantità e il tipo di munizioni a grappolo e submunizioni esplosive distrutte durante il periodo indicato al paragrafo 2 del presente articolo; e
(f) la quantità e il tipo di munizioni a grappolo e submunizioni esplosive che restano da distruggere durante il periodo di proroga proposto e il ritmo annuo di distruzione previsto.
5. L’Assemblea degli Stati Parte o la Conferenza d’esame, tenuto conto dei fattori definiti al paragrafo 4 del presente articolo, valuta la domanda e decide a maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti se concedere o meno il periodo di proroga. Gli Stati Parte, se opportuno, possono decidere di concedere una proroga più breve di quella richiesta e possono proporre criteri per la stessa. La domanda di proroga deve essere presentata almeno nove mesi prima della riunione dell’Assemblea degli Stati Parte o della Conferenza d’esame chiamata a pronunciarsi in materia.
6. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 1 della presente Convenzione, è consentita la conservazione o l’acquisizione di un numero limitato di munizioni a grappolo e di submunizioni esplosive per lo sviluppo di tecniche di rilevazione, rimozione o distruzione delle munizioni a grappolo e delle submunizioni esplosive, e per la formazione a tali tecniche, o per lo sviluppo di contromisure relative alle munizioni a grappolo. La quantità di submunizioni esplosive conservate o acquisite non deve eccedere il minimo strettamente necessario ai fini summenzionati.
7. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 1 della presente Convenzione, è consentito il trasferimento di munizioni a grappolo a un altro Stato Parte ai fini della loro distruzione o per tutti gli scopi di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
8. Gli Stati Parte che conservano, acquisiscono o trasferiscono munizioni a grappolo o submunizioni esplosive per gli scopi di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo devono presentare un rapporto dettagliato sull’utilizzo corrente e previsto di dette munizioni a grappolo e submunizioni esplosive, nonché sul loro tipo, quantità e numero di lotto. Qualora le munizioni a grappolo e le submunizioni esplosive siano trasferite a tale scopo a un altro Stato Parte, il rapporto deve indicare lo Stato Parte che le riceve. Detto rapporto deve essere predisposto per ogni anno durante il quale uno Stato Parte ha conservato, acquisito o trasferito munizioni a grappolo o submunizioni esplosive, ed essere trasmesso al Segretario Generale delle Nazioni Unite al più tardi il 30 aprile dell’anno successivo.
 
Articolo 4
Rimozione e distruzione dei residuati di munizioni a grappolo ed educazione alla riduzione del rischio
 
1. Ciascuno Stato Parte si impegna a rimuovere e distruggere, o a provvedere alla rimozione e alla distruzione dei residuati di munizioni a grappolo situati nelle aree contaminate poste sotto la propria giurisdizione o il proprio controllo secondo le seguenti modalità:
(a) quando i residuati di munizioni a grappolo si trovano in aree poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato Parte, tale rimozione e distruzione saranno completate appena possibile, ma al più tardi entro dieci anni da tale data;
(b) quando, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato Parte, le munizioni a grappolo sono diventate residuati di munizioni a grappolo situati in aree poste sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo, le operazioni di rimozione e distruzione dovranno essere completate non appena possibile, ma non più tardi di dieci anni dopo la fine delle ostilità attive durante le quali dette munizioni a grappolo sono diventate residuati di munizioni a grappolo; e
(c) non appena ha eseguito l’uno o l’altro degli obblighi stabiliti ai commi (a) e (b) del presente paragrafo, detto Stato Parte presenta una dichiarazione di conformità alla successiva Assemblea degli Stati Parte.
2. Nell’adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato Parte adotta il più rapidamente possibile le seguenti misure, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 6 della presente Convenzione in materia di cooperazione e assistenza internazionale:
(a) procedere all’esame della minaccia rappresentata dai residuati di munizioni a grappolo, valutarla, registrare le informazioni pertinenti, adoperandosi per individuare tutte le aree contaminate dalle munizioni a grappolo poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo;
(b) valutare e stabilire una graduatoria delle esigenze in termini di segnalazione, tutela della popolazione civile, rimozione e distruzione, adottare disposizioni finalizzate a mobilitare risorse ed elaborare un piano nazionale per la realizzazione di dette attività, basandosi, se del caso, sulle strutture, le esperienze e le metodologie esistenti;
(c) adottare tutte le disposizioni possibili al fine di assicurarsi che tutte le aree contaminate da munizioni a grappolo poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo siano contrassegnate lungo l’intero loro perimetro, sorvegliate e protette da un recinto o da altri mezzi allo scopo di impedire efficacemente l’accesso ai civili. Sarebbe opportuno adoperare segnali di avvertimento facilmente riconoscibili dalla collettività interessata per contrassegnare le aree ritenute pericolose. I segnali e altri dispositivi di contrassegno dei limiti di un’area pericolosa dovrebbero, per quanto possibile, essere visibili, leggibili, duraturi e resistenti agli effetti dell’ambiente e dovrebbero indicare chiaramente da quale lato del perimetro si trova l’area contaminata dalle munizioni a grappolo e da quale lato non si ritiene che sussistano pericoli;
(d) rimuovere e distruggere tutti i residuati di munizioni a grappolo che si trovano in aree poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo; e
(e) condurre un’azione di educazione alla riduzione del rischio per sensibilizzare i civili che vivono all’interno o nei dintorni delle aree contaminate dalle munizioni a grappolo ai pericoli rappresentati da detti residuati.
3. Nell’ambito dell’esercizio delle attività di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuno Stato Parte tiene conto delle norme internazionali, segnatamente delle Norme internazionali delle azioni di lotta contro le mine (IMAS, International Mine Action Standards).
4. Il presente paragrafo si applica nei casi in cui le munizioni a grappolo siano state utilizzate o abbandonate da uno Stato Parte prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato Parte e siano diventate residuati di munizioni a grappolo in aree poste sotto la giurisdizione o il controllo di un altro Stato Parte al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione per quest’ultimo.
(a) In tal caso, al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione per i due Stati Parte, il primo Stato è seriamente incoraggiato, tra l’altro, a prestare assistenza tecnica, finanziaria, materiale o in termini di risorse umane all’altro Stato Parte, sia su base bilaterale sia tramite una Parte terza scelta di comune accordo, anche per il tramite degli organismi delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni pertinenti, allo scopo di facilitare la segnalazione, la rimozione e la distruzione di detti residuati di munizioni a grappolo.
(b) Detta assistenza include, ove disponibili, informazioni circa i tipi e le quantità di munizioni a grappolo utilizzate, la loro ubicazione esatta e le aree in cui è stata accertata la presenza di residuati di munizioni a grappolo.
5. Qualora uno Stato Parte non ritenga di essere in grado di rimuovere e distruggere tutti i residuati di munizioni a grappolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o di provvedere alla loro rimozione e distruzione, entro un termine di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato Parte, può presentare all’Assemblea degli Stati Parte o a una Conferenza d’esame una domanda di proroga del termine fissato per la rimozione e la distruzione totale di detti residuati di munizioni a grappolo, per una durata non superiore a cinque anni. La domanda di proroga non dovrà superare il numero di anni strettamente necessari a detto Stato per adempiere agli obblighi sanciti dal paragrafo 1 del presente articolo.
6. Le domande di proroga devono essere sottoposte a un’Assemblea degli Stati Parte o a una Conferenza d’esame entro la scadenza del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo per tale Stato Parte. La domanda di proroga deve essere presentata almeno nove mesi prima della riunione dell’Assemblea degli Stati Parte o della Conferenza d’esame chiamate a pronunciarsi in materia. La domanda deve indicare:
(a) la durata della proroga proposta;
(b) una spiegazione dettagliata dei motivi che giustificano la proroga proposta, inclusi i mezzi finanziari e tecnici di cui dispone lo Stato Parte e di cui necessita per procedere alla rimozione e alla distruzione di tutti i residuati di munizioni a grappolo durante la proroga proposta;
(c) la preparazione dei lavori futuri e lo stato d’avanzamento di quelli già realizzati nel quadro dei programmi nazionali di rimozione e bonifica durante il periodo iniziale di dieci anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e durante le proroghe successive;
(d) la superficie complessiva dell’area contenente residuati di munizioni a grappolo al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato Parte, nonché di qualsiasi altra area contenente residuati di munizioni a grappolo scoperti dopo l’entrata in vigore;
(e) la superficie complessiva dell’area contenente residuati di munizioni a grappolo bonificata dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione;
(f) la superficie complessiva dell’area contenente residuati di munizioni a grappolo che deve essere bonificata durante la proroga proposta;
(g) le circostanze che hanno limitato la capacità dello Stato Parte di distruggere tutti i residuati di munizioni a grappolo situati in aree poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo durante il periodo iniziale di dieci anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quelle che potrebbero impedirgli di farlo durante la proroga proposta;
(h) le conseguenze umanitarie, sociali, economiche e ambientali della proroga proposta; e
(i) qualsiasi ulteriore informazione pertinente relativa alla proroga proposta.
7. L’Assemblea degli Stati Parte, o la Conferenza d’esame, tenuto conto dei fattori di cui al paragrafo 6 del presente articolo, compresa in particolare la quantità di residuati di munizioni a grappolo indicata, valuta la domanda e decide a maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti se concedere o meno il periodo di proroga. Gli Stati Parte, se del caso, possono decidere di concedere una proroga più breve di quella richiesta e possono proporre dei criteri per la stessa.
8. Tale proroga può essere rinnovata per un periodo di massimo cinque anni, su presentazione di una nuova domanda conformemente ai paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo. Lo Stato Parte allega alla sua domanda di proroga aggiuntiva le informazioni supplementari relative a quanto è stato intrapreso durante il periodo di proroga precedente concesso ai sensi del presente articolo.
 
Articolo 5
Assistenza alle vittime
 
1. Ciascuno Stato Parte presta, nelle aree poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo e conformemente al diritto umanitario internazionale e al diritto internazionale dei diritti umani applicabili, una congrua assistenza alle vittime di munizioni a grappolo, commisurata all’età e alle caratteristiche di genere, ivi comprese le cure mediche, la riabilitazione e il sostegno psicologico, nonché il reinserimento sociale e economico. Ciascuno Stato Parte si adopera per raccogliere dati affidabili e pertinenti riguardanti le vittime di munizioni a grappolo.
2. Nell’adempiere agli obblighi previsti dal paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato Parte deve:
(a) valutare i bisogni delle vittime delle munizioni a grappolo;
(b) elaborare, attuare e fare applicare tutte le normative e le politiche nazionali necessarie;
(c) elaborare un piano e un bilancio nazionali, in cui siano indicati i tempi previsti per la realizzazione di dette attività, in vista della loro integrazione nelle strutture e nei meccanismi preposti alle questioni riguardanti la disabilità, lo sviluppo e i diritti umani, nel rispetto del ruolo specifico e del contributo degli attori competenti;
(d) avviare azioni tese a mobilitare le risorse nazionali e internazionali;
(e) astenersi dal compiere discriminazioni nei confronti delle vittime di munizioni a grappolo o tra di esse, o tra le vittime di munizioni a grappolo e le persone che abbiano riportato ferite o disabilità provocate da altre cause; le differenze di trattamento dovranno essere fondate unicamente su esigenze mediche, di riabilitazione, psicologiche o socio-economiche;
(f) stabilire uno stretto contatto con le vittime e le organizzazioni che le rappresentano, coinvolgendole attivamente;
(g) designare un punto di contatto all’interno del governo per il coordinamento delle questioni relative all’attuazione del presente articolo; e
(h) adoperarsi per integrare le linee guida e le buone pratiche pertinenti, anche nel campo delle cure mediche e della riabilitazione, del sostegno psicologico e del reinserimento sociale e economico.
 
Articolo 6
Cooperazione e assistenza internazionale
 
1. Nell’adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, ciascuno Stato Parte ha il diritto di chiedere e di ricevere assistenza.
2. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo presta assistenza tecnica, materiale e finanziaria agli Stati Parte danneggiati dalle munizioni a grappolo, allo scopo di attuare gli obblighi della presente Convenzione. Tale assistenza può essere fornita, tra l’altro, tramite gli organismi delle Nazioni Unite, organizzazioni o istituzioni internazionali, regionali o nazionali, organizzazioni o istituzioni non governative o su base bilaterale.
3. Ciascuno Stato Parte si impegna a facilitare lo scambio più ampio possibile di equipaggiamenti e informazioni scientifiche e tecnologiche relativamente all’applicazione della presente Convenzione e ha il diritto di partecipare a detto scambio. Gli Stati Parte non impongono restrizioni indebite né alla fornitura, né alla ricezione, a fini umanitari, di equipaggiamenti per la rimozione o altri, nonché di informazioni tecnologiche relative a detti equipaggiamenti.
4. In aggiunta agli obblighi derivanti dal paragrafo 4 dell’articolo 4 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte in grado di farlo presta assistenza nell’ambito della rimozione e della distruzione dei residuati di munizioni a grappolo e fornisce informazioni relative ai diversi mezzi e alle diverse tecnologie di rimozione delle munizioni a grappolo, come pure elenchi di esperti e indicazioni riguardanti organismi specializzati o punti di contatto nazionali nel campo della rimozione e della distruzione dei residuati di munizioni a grappolo e delle attività connesse.
5. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo presta assistenza per la distruzione delle scorte di munizioni a grappolo e fornisce altresì assistenza per individuare, valutare e stabilire una graduatoria dei bisogni e delle misure pratiche relative alla segnalazione, all’educazione alla riduzione del rischio, alla protezione dei civili, alla rimozione e alla distruzione previsti dall’articolo 4 della presente Convenzione.
6. Quando, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, le munizioni a grappolo diventano residuati di munizioni a grappolo situati in aree poste sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte, ciascuno Stato Parte in grado di farlo presta immediatamente un’assistenza d’urgenza allo Stato Parte interessato.
7. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo presta assistenza per l’attuazione degli obblighi, di cui all’articolo 5 della presente Convenzione, tesi a fornire a tutte le vittime di munizioni a grappolo un’assistenza congrua e commisurata all’età e alle caratteristiche di genere, ivi comprese le cure mediche, la riabilitazione, il sostegno psicologico, nonché il reinserimento sociale e economico. Detta assistenza può essere fornita, tra l’altro, attraverso gli organismi delle Nazioni Unite, organizzazioni o istituzioni internazionali, regionali o nazionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa, le Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e la loro Federazione internazionale, organizzazioni non governative o su base bilaterale.
8. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo presterà assistenza per contribuire alla ripresa economica e sociale che si renda necessaria dopo l’impiego di munizioni a grappolo negli Stati Parte danneggiati.
9. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo può alimentare appositi fondi speciali destinati ad agevolare la fornitura di assistenza ai sensi del presente articolo.
10. Ciascuno Stato Parte che cerca di ottenere o riceve assistenza adotta le disposizioni necessarie a facilitare l’attuazione tempestiva ed efficace della presente Convenzione, ivi compresa la facilitazione dell’ingresso e dell’uscita del personale, dei materiali e degli equipaggiamenti, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali, tenuto conto delle migliori pratiche internazionali.
11. Ciascuno Stato Parte può, ai fini dell’elaborazione di un piano d’azione nazionale, chiedere agli organismi delle Nazioni Unite, alle organizzazioni regionali, ad altri Stati Parte o ad altre istituzioni intergovernative o non governative competenti di aiutare le proprie autorità a definire, tra l’altro:
(a) la natura e la quantità dei residuati di munizioni a grappolo che si trovano in aree poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo;
(b) le risorse finanziarie, tecnologiche e umane necessarie all’attuazione del piano;
(c) il tempo ritenuto necessario per la rimozione e la distruzione di tutti i residuati di munizioni a grappolo che si trovano nelle aree poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo;
(d) i programmi di educazione alla riduzione del rischio e le attività di sensibilizzazione finalizzate a ridurre il numero di ferite o di perdite di vite umane provocate dai residuati di munizioni a grappolo;
(e) l’assistenza alle vittime di munizioni a grappolo; e
(f) la relazione di coordinamento tra il governo dello Stato Parte interessato e le entità governative, intergovernative o non governative pertinenti che partecipano all’attuazione del piano.
12. Gli Stati Parte che offrono o ricevono assistenza ai sensi del presente articolo cooperano al fine di garantire l’attuazione rapida e integrale dei programmi di assistenza convenuti.
 
Articolo 7
Misure di trasparenza
 
1. Ciascuno Stato Parte presenta al Segretario Generale delle Nazioni Unite, non appena possibile e, in ogni caso, non più tardi di 180 giorni dall’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato Parte, un rapporto concernente:
(a) le misure nazionali di applicazione di cui all’articolo 9 della presente Convenzione;
(b) il numero complessivo delle munizioni a grappolo, ivi comprese le submunizioni esplosive, di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3 della presente Convenzione, indicando una ripartizione in base al tipo, alla quantità e, se possibile, al numero di lotto per ciascun tipo;
(c) le specifiche tecniche di ciascun tipo di munizioni a grappolo fabbricate da detto Stato Parte anteriormente all’entrata in vigore della Convenzione per tale Stato, nella misura in cui siano note, nonché di quelle di cui lo Stato Parte sia attualmente proprietario o detentore, indicando, nella misura del possibile, il genere di informazioni che possono agevolare l’individuazione e la rimozione delle munizioni a grappolo; dette informazioni includono almeno le dimensioni, il tipo di dispositivo di accensione, il contenuto di esplosivo e di metallo, le fotografie a colori e qualsiasi altra informazione che possa facilitare la rimozione di residuati di munizioni a grappolo;
(d) lo stato e i progressi dei programmi di riconversione o di dismissione degli impianti di fabbricazione di munizioni a grappolo;
(e) lo stato e i progressi dei programmi di distruzione, conformemente all’articolo 3 della presente Convenzione, delle munizioni a grappolo, comprese le submunizioni esplosive, specificando i metodi che saranno utilizzati per la distruzione, l’ubicazione di tutti gli impianti di smantellamento e le norme da rispettare in materia di sicurezza e di protezione dell’ambiente;
(f) i tipi e le quantità di munizioni a grappolo, comprese le submunizioni esplosive, distrutte ai sensi dell’articolo 3 della presente Convenzione, specificando i metodi di distruzione utilizzati, l’ubicazione degli impianti di smantellamento e le norme rispettate in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente;
(g) le scorte di munizioni a grappolo, comprese le submunizioni esplosive, scoperte dopo l’annuncio della conclusione del programma di cui alla lettera (e) del presente paragrafo, e i progetti per la loro distruzione conformemente all’articolo 3 della presente Convenzione;
(h) nella misura del possibile, l’estensione e l’ubicazione di tutte le aree contaminate dalle munizioni a grappolo poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, con la massima precisione possibile circa il tipo e la quantità di ciascun tipo di residuati di munizioni a grappolo in ciascuna delle aree interessate e la data del loro impiego;
(i) lo stato e i progressi dei programmi di rimozione e distruzione di tutti i tipi e quantità di residuati di munizioni a grappolo rimossi e distrutti ai sensi dell’articolo 4 della presente Convenzione, inclusa l’estensione e l’ubicazione dell’area contaminata da munizioni a grappolo e bonificata, con una suddivisione in base alla quantità di ciascun tipo di residuati di munizioni a grappolo rimosso e distrutto;
(j) le misure adottate per educare alla riduzione del rischio e, in particolare, per allertare il più rapidamente possibile e in modo efficace i civili residenti nelle aree contaminate da munizioni a grappolo poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo;
(k) lo stato e i progressi dell’attuazione dei suoi obblighi ai sensi dell’articolo 5 della presente Convenzione per assicurare una congrua assistenza alle vittime di munizioni a grappolo, commisurata all’età e alle caratteristiche di genere, che preveda le cure mediche, la riabilitazione, il sostegno psicologico e il reinserimento sociale e economico, nonché per raccogliere dati pertinenti e affidabili sulle vittime di munizioni a grappolo;
(l) il nome e le coordinate delle istituzioni autorizzate a fornire informazioni e ad adottare le misure descritte nel presente paragrafo;
(m) la quantità di risorse nazionali, comprese le risorse finanziarie, materiali o in natura, assegnate all’attuazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente Convenzione; e
(n) le quantità, i tipi e le destinazioni della cooperazione e dell’assistenza internazionale
fornite ai sensi dell’articolo 6 della presente Convenzione.
2. Gli Stati Parte aggiorneranno annualmente, coprendo l’ultimo anno civile trascorso, le informazioni fornite conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e le comunicano al Segretario Generale della Nazioni Unite al più tardi il 30 aprile di ogni anno.
3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmette tutti i rapporti ricevuti agli Stati Parte.
 
Articolo 8
Aiuto e chiarimenti relativi all’osservanza delle disposizioni della Convenzione
 
1. Gli Stati Parte concordano di consultarsi e cooperare ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, e di lavorare animati da uno spirito di cooperazione al fine di facilitare l’osservanza, da parte degli Stati Parte, degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.
2. Qualora uno o più Stati Parte desiderino chiarire e risolvere alcuni interrogativi relativi all’osservanza delle disposizioni della presente Convenzione da parte di un altro Stato Parte, possono sottoporre, per il tramite del Segretario Generale delle Nazioni Unite, una domanda di chiarimento in merito a tali questioni a detto Stato Parte. Tale domanda deve essere corredata di tutte le informazioni pertinenti. Gli Stati Parte si astengono dal presentare domande di chiarimento infondate, avendo cura di evitare qualsiasi abuso. Lo Stato Parte che riceve una domanda di chiarimento fornisce allo Stato Parte richiedente, per il tramite del Segretario Generale delle Nazioni Unite, tutte le informazioni atte a chiarire tali questioni, entro un termine di 28 giorni.
3. Qualora lo Stato Parte richiedente non riceva risposta per il tramite del Segretario Generale delle Nazioni Unite entro il suddetto termine, o ritenga insoddisfacente la risposta data alla domanda di chiarimento, può sottoporre la questione alla successiva Assemblea degli Stati Parte per il tramite del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Questi trasmette tale domanda, corredata di tutte le informazioni opportune relative alla domanda di chiarimento, a tutti gli Stati Parte. Tutte queste informazioni devono essere trasmesse allo Stato Parte sollecitato, che ha il diritto di formulare una risposta.
4. In attesa della convocazione di un’Assemblea degli Stati Parte, qualsiasi Stato Parte interessato può chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di adoperarsi per facilitare la presentazione dei chiarimenti richiesti.
5. Qualora sia investita di una questione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, l’Assemblea degli Stati Parte decide in primo luogo se è necessario esaminare ulteriormente la questione, tenuto conto di tutte le informazioni presentate dagli Stati Parte interessati. Qualora ritenga necessario tale esame più approfondito, l’Assemblea degli Stati Parte può raccomandare agli Stati Parte interessati misure e mezzi atti a chiarire o a risolvere la questione esaminata, in particolare l’avvio di procedure adeguate conformemente al diritto internazionale. Qualora il problema sollevato sia ascrivibile a circostanze che esulano dal controllo dello Stato Parte sollecitato, l’Assemblea degli Stati Parte può raccomandare misure adeguate, in particolare il ricorso alle misure di cooperazione di cui all’articolo 6 della presente Convenzione.
6. In aggiunta alle procedure previste ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, l’Assemblea degli Stati Parte può decidere di adottare tutte le altre procedure generali o i meccanismi specifici che reputi necessari, al fine di chiarire l’osservanza, compresi i fatti, e risolvere i casi di inosservanza delle disposizioni della presente Convenzione.
 
Articolo 9
Misure nazionali di applicazione
 
Ciascuno Stato Parte adotta tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura necessarie ai fini dell’attuazione della presente Convenzione, compresa l’imposizione di sanzioni penali per prevenire e reprimere qualsiasi attività vietata a uno Stato Parte ai sensi della presente Convenzione, che verrebbe svolta da individui, o su un territorio, posti sotto la sua giurisdizione o il suo controllo.
 
Articolo 10
Composizione delle controversie
 
1. In caso di controversia tra due o più Stati Parte in merito all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, gli Stati Parte interessati si consultano ai fini di una rapida soluzione della stessa per via negoziale o tramite qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta, compreso il ricorso all’Assemblea degli Stati Parte e il deferimento alla Corte internazionale di giustizia, conformemente allo statuto di detta Corte.
2. L’Assemblea degli Stati Parte può contribuire alla composizione della controversia con qualsiasi mezzo che reputi adeguato, in particolare offrendo i suoi buoni uffici, invitando gli Stati Parte coinvolti nella controversia ad avviare la procedura di composizione di loro scelta e raccomandando un limite alla durata della procedura concordata.
 
Articolo 11
Assemblea degli Stati Parte
 
1. Gli Stati Parte si riuniscono regolarmente per esaminare qualsiasi questione relativa all’applicazione o all’attuazione della presente Convenzione e, se del caso, per prendere decisioni riguardanti, in particolare:
(a) il funzionamento e lo stato della presente Convenzione;
(b) le questioni sollevate dai rapporti presentati in virtù delle disposizioni della presente Convenzione;
(c) la cooperazione e l’assistenza internazionale conformemente all’articolo 6 della presente Convenzione;
(d) lo sviluppo di tecnologie di rimozione dei residuati di munizioni a grappolo;
(e) le domande degli Stati Parte in virtù degli articoli 8 e 10 della presente Convenzione; e
(f) le domande degli Stati Parte previste agli articoli 3 e 4 della presente Convenzione.
2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca la prima Assemblea degli Stati Parte entro un anno dall’entrata in vigore della presente Convenzione. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca annualmente le assemblee successive fino alla prima Conferenza d’esame.
3. Gli Stati non Parte della presente Convenzione, come pure le Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa, la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e le organizzazioni non governative competenti possono essere invitati ad assistere a tali assemblee in qualità di osservatori, conformemente al regolamento interno concordato.
 
Articolo 12
Conferenza di riesame
 
1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca una Conferenza di riesame cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. Le Conferenze di riesame successive sono convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite su richiesta di uno o più Stati Parte, a condizione che l’intervallo tra le Conferenze non sia in alcun caso inferiore a cinque anni. Tutti gli Stati Parte sono invitati a ogni Conferenza di riesame.
2. La conferenza di riesame ha i seguenti scopi:
(a) esaminare il funzionamento e lo stato della presente Convenzione;
(b) valutare la necessità di convocare assemblee successive degli Stati Parte, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 11, e determinare l’intervallo tra tali assemblee; e
(c) adottare decisioni in merito alle domande degli Stati Parte di cui agli articoli 3 e 4 della presente Convenzione.
3. Gli Stati non Parte della presente Convenzione, come pure le Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa, la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e le organizzazioni non governative competenti possono essere invitati ad assistere alle Conferenze di riesame in qualità di osservatori, conformemente al regolamento interno concordato.
 
Articolo 13
Emendamenti
 
1. Uno Stato Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione in qualsiasi momento dopo la sua entrata in vigore. Qualsiasi proposta di emendamento è comunicata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che la inoltra agli Stati Parte e raccoglie il loro parere in merito all’opportunità di convocare una Conferenza d’emendamento per esaminare la proposta. Se una maggioranza di Stati Parte notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite, al più tardi 90 giorni dopo la diffusione della proposta, di essere favorevole a un esame più approfondito, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca una conferenza d’emendamento a cui saranno invitati tutti gli Stati Parte.
 
2. Gli Stati non Parte della presente Convenzione, nonché le Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa, la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e le organizzazioni non governative competenti possono essere invitati a assistere alle Conferenze d’emendamento in qualità di osservatori, conformemente al regolamento interno concordato.
3. La Conferenza d’emendamento ha luogo immediatamente dopo un’Assemblea degli Stati Parte o di una Conferenza d’esame, a meno che una maggioranza di Stati Parte non chieda che si svolga prima.
4. Qualsiasi emendamento alla presente Convenzione è adottato a maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti alla Conferenza d’emendamento. Il Depositario comunica qualsiasi emendamento così adottato a tutti gli Stati.
5. Un emendamento alla presente Convenzione entra in vigore, per gli Stati Parte che lo hanno accettato, al momento del deposito dell’accettazione da parte di una maggioranza degli Stati che erano Parte della Convenzione al momento dell’adozione dell’emendamento. In seguito, entra in vigore per qualsiasi altro Stato Parte alla data del deposito del suo strumento d’accettazione.
 
Articolo 14
Costi e compiti amministrativi
 
1. I costi delle Assemblee degli Stati Parte, delle Conferenze d’esame e delle Conferenze d’emendamento sono assunti dagli Stati Parte e dagli Stati non Parte della presente Convenzione che partecipano a dette assemblee e conferenze secondo la scala di ripartizione delle quote delle Nazioni Unite debitamente adeguata.
2. Le spese sostenute dal Segretario Generale delle Nazioni Unite in virtù degli articoli 7 e 8 della presente Convenzione sono a carico degli Stati Parte in base alla scala di ripartizione delle quote delle Nazioni Unite debitamente adeguata.
3. L’espletamento da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite dei compiti amministrativi che gli spettano ai sensi della presente Convenzione è collegato all’esistenza di un apposito mandato delle Nazioni Unite.
 
Articolo 15
Firma
 
La presente Convenzione, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, è aperta alla firma di tutti gli Stati a Oslo il 3 dicembre 2008 e, in seguito, presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al momento della sua entrata in vigore.
 
Articolo 16
Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
 
1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione da parte dei firmatari.
2. La presente Convenzione è aperta all’adesione di qualsiasi Stato non firmatario.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Depositario.
 
Articolo 17
Entrata in vigore
 
1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo a quello nel corso del quale è stato depositato il trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per qualsiasi Stato che depositi il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui detto Stato ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
 
Articolo 18
Applicazione a titolo provvisorio
 
Uno Stato può, al momento della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione della presente Convenzione, o dell’adesione alla stessa, dichiarare che applica, a titolo provvisorio, l’articolo 1 della presente Convenzione in attesa della sua entrata in vigore per detto Stato.
 
Articolo 19
Riserve
 
Gli articoli della presente Convenzione non possono essere oggetto di riserve.
 
Articolo 20
Durata e ritiro
 
1. La presente Convenzione ha durata illimitata.
2. Ciascuno Stato Parte ha il diritto, nell’esercizio della sua sovranità nazionale, di ritirarsi dalla presente Convenzione. Il ritiro deve essere notificato a tutti gli altri Stati Parte, al Depositario e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo strumento di ritiro include una spiegazione completa delle ragioni del ritiro.
3. Il ritiro ha effetto soltanto sei mesi dopo il ricevimento dello strumento di ritiro da parte del Depositario. Tuttavia, se alla scadenza dei sei mesi lo Stato Parte che si ritira è impegnato in un conflitto armato, il ritiro avrà effetto soltanto al termine di detto conflitto.
 
Articolo 21
Relazioni con gli Stati non Parte della Convenzione
 
1. Ciascuno Stato Parte incoraggia gli Stati non Parte della presente Convenzione a ratificarla, accettarla, approvarla o aderirvi, allo scopo di stimolare la partecipazione di tutti gli Stati alla presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato notifica ai governi di tutti gli Stati non Parte della presente Convenzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo i suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione, promuove le norme che essa stabilisce e si adopera per dissuadere gli Stati non Parte della presente Convenzione dall’utilizzo di munizioni a grappolo.
 
3. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 1 della presente Convenzione, e conformemente al diritto internazionale, gli Stati Parte, il loro personale militare o i loro cittadini possono impegnarsi in una cooperazione e operazioni militari con Stati non Parte della presente Convenzione che potrebbero intraprendere attività proibite allo Stato Parte.
4. Nulla di quanto contenuto nel paragrafo 3 del presente articolo autorizza uno Stato Parte a:
(a) sviluppare, fabbricare o acquisire in qualsiasi altro modo munizioni a grappolo;
(b) costituire esso stesso scorte di munizioni a grappolo o trasferire dette armi;
(c) impiegare esso stesso munizioni a grappolo; o
(d) chiedere espressamente l’impiego di dette munizioni nei casi in cui la scelta delle munizioni adoperate sia sotto il suo esclusivo controllo.
 
Articolo 22
Depositario
 
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è il Depositario della presente Convenzione.
 
Art. 23 Testi autentici
 
I testi della presente Convenzione redatti nelle lingue inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno tutti ugualmente fede.

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