L'Assemblea Generale,
Richiamando le sue risoluzioni 1839 (XVII) del 19 dicembre 1962, 2100 (XX) del 20 dicembre 1965 e 2203 (XXI) del 16 dicembre 1966 relative ad una dichiarazione sul diritto d'asilo,
Considerando il lavoro di codificazione intrapreso dalla Commissione sul diritto internazionale in conformità con la risoluzione dell'Assemblea Generale 1400 (XIV) del 21 novembre 1959,
Adotta la seguente Dichiarazione:
Dichiarazione sull'asilo territoriale
L'Assemblea Generale,
Notando che gli obiettivi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite sono quelli di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, di sviluppare relazioni amichevoli fra tutte le nazioni e di ricorrere alla cooperazione internazionale per risolvere i problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale o umanitario e per promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione,
Memore della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che dichiara all'articolo 14 che:
"1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni."
"2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati politici o per azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite."
Rammentando inoltre l'articolo 13 paragrafo 2, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che afferma: "Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese."
Riconoscendo che la garanzia dell'asilo da parte di uno Stato a coloro che hanno il diritto di invocare l'articolo 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è un atto umanitario e di pace e che, come tale, non può essere ritenuto ostile da parte di nessun altro Stato,
Raccomanda che, senza recare pregiudizio agli strumenti esistenti sull'asilo e sullo status di rifugiato e di apolide, gli Stati nelle loro pratiche relative all'asilo territoriale dovrebbero basarsi sui seguenti principi:
Articolo 1.
1. L'asilo garantito da uno Stato, nell'esercizio della sua sovranità, alle persone che hanno il diritto di invocare l'articolo 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, tra cui anche le persone che lottano contro il colonialismo, deve essere rispettato da tutti gli altri Stati.
2. Il diritto di cercare e di godere dell'asilo non deve essere invocato da quelle persone rispetto alle quali ci sono fondate ragioni per credere che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, ai sensi degli strumenti internazionali elaborati per prevedere disposizioni relative a tali crimini.
3. Compete allo Stato che garantisce l'asilo la valutazione delle ragioni per il riconoscimento dello stesso.
Articolo 2.
1. La situazione delle persone indicate nell'articolo 1, paragrafo 1, è, senza pregiudizio alla sovranità degli Stati e agli obiettivi delle Nazioni Unite, di interesse della comunità internazionale.
2. Qualora lo Stato abbia delle difficoltà a garantire o continuare a garantire l'asilo, gli Stati individualmente o assieme o attraverso le Nazioni Unite considereranno, in uno spirito di solidarietà internazionale, le misure appropriate per alleggerire il peso su tale Stato.
Articolo 3.
1. Nessuna persona indicata nell'articolo 1, paragrafo 1, sarà soggetta a misure quali il respingimento alla frontiera o, se già entrata nel territorio nel quale cerca asilo, l'espulsione o il rimpatrio forzato, in quegli Stati dove potrebbe essere soggetta a persecuzione.
2. Può essere fatta eccezione al precedente principio solamente per supreme ragioni di sicurezza nazionale o per salvaguardare la popolazione, come nel caso di afflusso massiccio di persone.
3. Qualora lo Stato, in ogni caso, decida che l'eccezione al principio sancito nel paragrafo 1 di questo articolo è giustificata, considererà la possibilità di garantire alle persone interessate, alle condizioni che riterrà appropriate, l'opportunità di recarsi in un altro Stato, attraverso la concessione di un asilo provvisorio o in altra maniera.
Articolo 4.
Gli Stati che riconoscono l'asilo non permetteranno alle persone che l'hanno ricevuto di dedicarsi ad attività contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.