Conclusioni e raccomandazioni
I
Ricordando le conclusioni adottate dal Colloquio sull'asilo e la protezione internazionale dei rifugiati in America Latina, tenuto in Messico nel 1981, e che ha enunciato importanti criteri per l'analisi e l'esame della questione;
Riconoscendo che la situazione dei rifugiati in America Centrale negli ultimi anni si è evoluta in modo tale da assumere nuove dimensioni che richiedono un esame particolare;
Apprezzando gli sforzi generosi compiuti dai Paesi che accolgono i rifugiati dell'America Centrale, malgrado le enormi difficoltà che questi Paesi hanno dovuto affrontare, particolarmente a causa dell'attuale crisi economica;
Sottolineando l'ammirevole compito umanitario e apolitico che l'Alto Commissariato per i Rifugiati ha dovuto assumersi nei paesi dell'America Centrale, in Messico e a Panama in conformità con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 e del Protocollo del 1967, nonché della Risoluzione 428(V) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in virtù della quale il mandato dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per I rifugiati si estende a tutti gli Stati, che siano o non siano parti della Convenzione e/o del Protocollo suddetti; Tenendo conto ugualmente del lavoro svolto dalla Commissione interamericana dei diritti dell'uomo per la protezione dei diritti dei rifugiati nel continente;
Appoggiando risolutamente gli sforzi compiuti dal Gruppo di Contadora per risolvere in modo efficace e durevole il problema dei rifugiati centro-americani, sforzi che rappresentano un progresso significativo nella negoziazione di accordi concreti per portare la pace nella regione;
Esprimendo il convincimento che molti problemi giuridici e umanitari sorti nella regione centro-americana, in Messico e a Panama per quanto riguarda i rifugiati possono essere affrontati soltanto tenendo presenti il coordinamento e l'armonizzazione necessari tra i sistemi universali e regionali e gli sforzi nazionali;
II
Avendo preso conoscenza con interesse degli impegni in favore dei rifugiati che figurano nell'Accordo di Contadora per la pace e la cooperazione in America Centrale, i cui criteri pienamente condivide e che sono ricordati qui di seguito:
"a) Avviare, se (le Parti) non lo hanno ancora fatto, la procedura costituzionale necessaria per aderire alla Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati;
b) Adottare la terminologia stabilita nella Convenzione e nel Protocollo suddetti, in modo da fare distinzione tra i rifugiati e le altre categorie di migranti;
c) Istituire, al momento dell'adesione alla Convenzione e al Protocollo suddetti, i meccanismi interni necessari per applicarne le disposizioni;
d) Istituire dei meccanismi di consultazione tra i Paesi dell'America Centrale al livello dei rappresentanti degli organismi governativi responsabili del problema dei rifugiati in ciascuno Stato;
e) Sostenere l'azione svolta in America Centrale dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) ed istituire dei meccanismi diretti di coordinamento per facilitare l'adempimento del suo mandato;
f) Assicurare che qualunque rimpatrio di rifugiati sia di carattere volontario, risulti da un desiderio espresso individualmente dagli interessati e sia effettuato con la collaborazione dell'ACNUR;
g) Adoperarsi per la creazione di commissioni tripartite composte da rappresentanti dello Stato di origine, dello Stato di accoglimento e dell'ACNUR per facilitare il rimpatrio dei rifugiati;
h) Rafforzare i programmi di protezione e di assistenza ai rifugiati, principalmente nei settori della sanità, istruzione, lavoro e sicurezza;
i) Contribuire all'attuazione di programmi e progetti che permettano ai rifugiati di raggiungere l'autosufficienza;
j) Assicurare, in collaborazione con l'ACNUR o con altri organismi internazionali, la formazione dei funzionari incaricati, in ciascuno Stato, della protezione dei rifugiati e dell'aiuto in loro favore;
k) Invitare la comunità internazionale a fornire immediatamente assistenza ai rifugiati centro-americani, sia in modo diretto mediante accordi bilaterali o multilaterali, sia tramite l'ACNUR ed altri organismi e istituzioni;
l) Ricercare, in collaborazione con l'ACNUR, altri Paesi in grado di accogliere rifugiati centro-americani; a questo proposito, un rifugiato non potrà in nessun caso essere inviato contro la sua volontà in un Paese terzo;
m) Assicurare che i Governi della regione facciano il possibile per eliminare le cause del problema dei rifugiati;
n) Fare in modo che, una volta create le basi per un rimpatrio volontario e individuale, accompagnato da tutte le garanzie in favore dei rifugiati, i Paesi d'accoglimento autorizzino delegazioni ufficiali del paese d'origine, accompagnate da rappresentanti dell'ACNUR e del Paese di accoglimento, a visitare i campi dei rifugiati;
o) Assicurare che I Paesi di accoglimento facilitino le formalità di uscita dei rifugiati in vista di un rimpatrio volontario e individuale, in coordinamento con l'ACNUR;
p) Adottare nel Paese di accoglimento le misure appropriate per evitare la partecipazione dei rifugiati ad attività dirette contro il Paese d'origine, pur rispettando sempre i diritti umani dei rifugiati".
III
Il Colloquio ha adottato delle conclusioni che mettono in evidenza i seguenti obiettivi:
1. Promuovere, nell'ambito dei Paesi della regione, l'adozione di norme interne che facilitino l'applicazione della Convenzione e del Protocollo e, se necessario, stabiliscano procedure e ricorsi interni per la protezione dei rifugiati. Favorire anche l'adozione di norme di diritto interno ispirate ai principi e criteri della Convenzione e del Protocollo, favorendo così il necessario processo di armonizzazione sistematica delle legislazioni nazionali relative ai rifugiati;
2. Fare in modo che la ratifica e l'adesione alla Convenzione del 1951 ed al Protocollo del 1967, da parte degli Stati che non l'abbiano ancora fatto, non siano accompagnate da riserve che limitino la portata di tali strumenti, ed invitare i Paesi che hanno formulato riserve a prevederne al più presto il ritiro;
3. Riaffermare che, data l'esperienza acquisita in seguito all'afflusso in massa di rifugiati nella regione centro-americana, diventa necessario prevedere l'estensione del concetto di rifugiato, tenendo eventualmente conto, ed in funzione delle caratteristiche della situazione nella regione, del precedente della Convenzione dell'OUA (art. 1, para 2) e della dottrina seguita nei rapporti della commissione interamericana dei diritti umani. In tal modo, la definizione o il concetto di rifugiato, di cui raccomandare l'applicazione nella regione, potrebbe non soltanto inglobare gli elementi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967, ma anche estendersi alle persone fuggite dal loro paese perché la loro vita, la loro sicurezza e la loro libertà erano minacciate da una violenza generalizzata, un'aggressione straniera, conflitti interni, una violazione massiccia dei diritti dell'uomo o altre circostanze che abbiano gravemente turbato l'ordine pubblico;
4. Riconoscere il carattere pacifico, apolitico ed esclusivamente umanitario della concessione dell'asilo e del riconoscimento dello status di rifugiato, e sottolineare l'importanza del principio internazionale accettato secondo il quale niente in tali misure può essere interpretato come atto di ostilità nei confronti del Paese d'origine dei rifugiati;
5. Riaffermare l'importanza e il significato del principio del non-respingimento (compresso il divieto di respingimento alla frontiera) come pietra angolare della protezione internazionale dei rifugiati. Questo principio imperativo nei confronti dei rifugiati deve essere riconosciuto e rispettato, allo stato attuale del diritto internazionale, come un principio di jus cogens;
6. Reiterare ai Paesi di asilo l'opportunità di trasferire i campi e gli insediamenti di rifugiati situati in zone di frontiera verso l'interno del Paese di asilo, ad una distanza ragionevole dalle frontiere, allo scopo di migliorare le condizioni di protezione dei rifugiati, proteggere i loro diritti umani e realizzare progetti di autosufficienza ed integrazione nelle società di accoglimento;
7. Esprimere la sua preoccupazione riguardo al problema degli attacchi militari contro campi ed insediamenti di rifugiati avvenuti in varie parti del mondo, e proporre ai Governi dei Paesi dell'America Centrale, del Messico e di Panama di sostenere le misure proposte in merito dall'Alto Commissario al Comitato Esecutivo dell'ACNUR;
8. Fare in modo che i Paesi della regione fissino un trattamento minimo dei rifugiati in base alle disposizioni della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 nonché della Convenzione americana sui diritti dell'uomo, prendendo anche in considerazione le conclusioni del Comitato Esecutivo dell'ACNUR, in particolare la conclusione n. 22 sulla protezione delle persone in cerca d'asilo nel caso di arrivi in massa;
9. Esprimere la sua preoccupazione riguardo alla situazione delle persone sfollate all'interno del proprio Paese. A questo proposito, il Colloquio richiama l'attenzione delle autorità nazionali competenti affinché offrano protezione e assistenza a queste persone e contribuiscano ad alleviare l'angosciosa situazione in cui si trovano molte di esse;
10. Lanciare un appello agli Stati Parti della Convenzione americana sui diritti dell'uomo del 1969 affinché applichino tale strumento nella loro condotta verso i beneficiari dell'asilo ed i rifugiati che si trovano sul loro territorio;
11. Studiare nei Paesi della regione che registrano una presenza massiccia di rifugiati le possibilità d'integrazione di tali rifugiati nella vita produttiva del Paese, destinando le risorse della comunità internazionale tramite l'ACNUR alla creazione o alla produzione di posti di lavoro, al fine di permettere il godimento dei diritti economici, sociali e culturali dei rifugiati;
12. Riaffermare il carattere volontario e individuale del rimpatrio dei rifugiati e la necessità di effettuare tale rimpatrio in condizioni di completa sicurezza, preferibilmente al luogo di residenza dei rifugiati nel Paese di origine;
13. Riconoscere che il ricongiungimento delle famiglie dei rifugiati rappresenta un principio fondamentale che deve ispirare il loro trattamento umanitario nel Paese d'asilo, come pure la concessione di agevolazioni in caso di rimpatrio volontario;
14. Sollecitare le organizzazioni non-governative, internazionali e nazionali a continuare il loro meritevole lavoro, coordinando la loro azione con quella dell'ACNUR e delle autorità nazionali del Paese d'asilo, secondo le direttive impartite da tali autorità;
15. Promuovere il più possibile il ricorso agli organismi competenti del sistema interamericano, in particolare alla Commissione interamericana dei diritti dell'uomo al fine di completare la protezione internazionale dei beneficiari dell'asilo e dei rifugiati. Di conseguenza, per lo svolgimento di tali funzioni, il Colloquio ritiene che sarebbe auspicabile rafforzare lo stretto coordinamento e cooperazione esistenti tra la Commissione e l'ACNUR;
16. Testimoniare l'importanza che rivestono il programma di cooperazione OSA/ACNUR e le attività svolte nell'ambito di tale programma, e proporre di concentrare l'attenzione nella fase successiva sui problemi posti dall'afflusso in massa di rifugiati in America Centrale, Messico e Panama;
17. Favorire nei Paesi dell'America Centrale e del Gruppo di Contadora la diffusione a tutti i livelli possibili delle norme internazionali e interne relative alla protezione dei rifugiati, e più in generale dei diritti dell'uomo. In particolare, il Colloquio ritiene particolarmente importante che tale diffusione sia effettuata con la preziosa collaborazione delle università e dei centri di insegnamento superiore interessati.
IV
Il Colloquio di Cartagena, pertanto, Raccomanda:
- che gli impegni in favore dei rifugiati, enunciati nell'Accordo di Contadora per la pace e la cooperazione in America Centrale, costituiscano per i dieci Stati partecipanti al Colloquio dei modelli da rispettare necessariamente e scrupolosamente per determinare la condotta da seguire rispetto ai rifugiati nella regione centro-americana;
- che le conclusioni raggiunte dal Colloquio (parte III) siano debitamente prese in considerazione per cercare una soluzione ai problemi molto gravi originati attualmente dall'afflusso massiccio di rifugiati in America Centrale, Messico e Panama;
- che sia pubblicato un volume contenente il documento di lavoro, le relazioni e i rapporti, nonché le conclusioni e raccomandazioni del Colloquio e gli altri documenti pertinenti, chiedendo al Governo Colombiano, all'ACNUR ed ai competenti organismi dell'Organizzazione degli Stati Americani (OSA) di adottare le misure necessarie per assicurare la massima diffusione di questa pubblicazione;
- che il presente documento sia pubblicato come "Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati";
- che sia chiesto all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati di trasmettere ufficialmente il contenuto della presente Dichiarazione ai Capi di Stato dei Paesi dell'America Centrale, di Belize e dei Paesi membri del Gruppo di Contadora.
Infine il Colloquio ha espresso la sua profonda gratitudine alle autorità colombiane, in particolare dal Presidente della Repubblica, Signor Augusto Ramirez Ocampo, nonché all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Signor Paul Hartling, per avere onorato con la loro presenza il Colloquio, come pure all'Università di Cartagena de Indias e al Centro Regionale di Studi del Terzo Mondo per l'iniziativa e la realizzazione di questa importante manifestazione. Il Colloquio ha anche espresso la sua particolare riconoscenza per il sostegno e l'ospitalità offerti dalle autorità del dipartimento di Bolivar e della città di Cartagena. Inoltre, il Colloquio ha ringraziato per la sua calorosa accoglienza la popolazione di questa città, giustamente conosciuta con il nome di "Città Eroica".
In conclusione, il Colloquio ha reso omaggio alla generosa tradizione d'asilo e di rifugio del popolo e delle autorità della Colombia.