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La “Carta Umanitaria” (2004)

Data di adozione
01.10.2004
Organizzazione
Organizzazioni nongovernative
Annotazioni
La "Carta umanitaria" è un documento adottato dal Movimento internazionale della Croce e della Mezzaluna Rossa e da numerose altre organizzazioni nongovernative umanitarie nell'ambito dello Sphere Project. La sua elaborazione è iniziate nel 1997. La versione qui pubblicata corrisponde a quella pubblicata in The Sphere Project, The Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response.

Le agenzie umanitarie impegnate in questa Carta e negli Standard Minimi mireranno a raggiungere determinati livelli di servizi per le persone colpite da calamità o conflitto armato, e a promuovere il rispetto dei principi umanitari fondamentali.

La Carta Umanitaria esprime l'impegno delle agenzie in questi principi e nel raggiungimento degli Standard Minimi. Tale impegno si basa sulla valutazione delle agenzie dei loro propri obblighi etici, e riflette i diritti e i doveri definiti nel diritto internazionale rispetto ai quali gli Stati e le altre parti hanno stabilito degli obblighi.

La Carta concerne i principali requisiti di base per sostenere le vite e la dignità di coloro che sono colpiti da calamità o conflitto. Gli Standard Minimi che seguono mirano a quantificare tali requisiti rispetto alle necessità della gente di acqua, sanità, nutrizione, cibo, riparo e cure mediche. Considerati insieme, la Carta Umanitaria e gli Standard Minimi contribuiscono ad una struttura operativa per la responsabilità in sforzi di assistenza umanitaria.

1. Principi

Noi riaffermiamo la nostra convinzione nell'imperativo umanitario e nel suo primato. Con ciò intendiamo la convinzione che dovrebbero essere intrapresi tutti i possibili provvedimenti al fine di prevenire o alleviare la sofferenza umana che scaturisce da conflitti o calamità, e che i civili così coinvolti abbiano un diritto alla protezione e all'assistenza.

È sulla base di tale convinzione, riflessa nel diritto internazionale umanitario e basata sul principio di umanità, che noi offriamo i nostri servizi come agenzie umanitarie. Agiremo in conformità con i principi di umanità e imparzialità, e con gli altri principi stabiliti nel Codice di Condotta per la Croce Rossa Internazionale e la Mezza Luna Rossa e le Organizzazioni Non Governative (NGOs) nei Disaster Relief (1994).

La Carta Umanitaria afferma l'importanza fondamentale dei seguenti principi:

1.1. Il diritto a vivere dignitosamente

Questo diritto è riflesso nelle misure giuridiche che riguardano il diritto alla vita, ad un adeguato standard di vita e alla libertà da pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Intendiamo che il diritto individuale alla vita implica il diritto a che siano adottati i provvedimenti al fine di preservare la vita quando è minacciata e un dovere corrispondente degli altri che adottano tali misure. In questo è implicito il dovere di non ostacolare o rendere vana la disposizione sull'assistenza "salva-vita" (life-saving). In aggiunta, il diritto internazionale umanitario prevede una disposizione specifica per l'assistenza alle popolazioni civili durante i conflitti obbligando gli Stati e le altre parti ad aderire alla disposizione di assistenza umanitaria ed imparziale qualora le popolazioni civili manchino degli approvvigionamenti essenziali.

1.2. La distinzione fra combattenti e non combattenti

Tale distinzione regge le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i rispettivi Protocolli Addizionali del 1977. Questo principio fondamentale è stato sempre più eroso, come riflesso nel crescente numero di vittime civili durante la seconda metà del ventesimo secolo. Il fatto che spesso ci si riferisca al conflitto interno come una "guerra civile" non ci deve forviare dalla necessità di distinguere fra quelli attivamente coinvolti nelle ostilità, e i civili e gli quelli (inclusi i malati, i feriti e i prigionieri) che non vi prendono direttamente parte. I non combattenti sono protetti dal diritto internazionale umanitario e hanno il diritto all'immunità dagli attacchi.

1.3. Il principio di non respingimento (non-refoulement)

Questo è il principio secondo cui nessun rifugiato dovrà essere rimandato (indietro) in un paese in cui la sua vita o libertà potrebbero essere minacciate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o opinione politica; o quando ci sono fondati motivi per ritenere che egli/ella potrebbe correre il rischio di essere sottoposto a tortura.

2. Ruoli e Responsabilità

2.1 Riconosciamo che è principalmente attraverso i propri sforzi che vengono soddisfatte le necessità di base delle persone colpite da calamità o conflitto, e riconosciamo il ruolo e la responsabilità primaria dello stato nel fornire assistenza quando è stata superata la capacità delle persone di far fronte (a tali situazioni).

2.2 Il diritto internazionale riconosce che coloro coinvolti sono titolari di protezione ed assistenza. Definisce gli obblighi in capo agli Stati o alle parti belligeranti di fornire detta assistenza o di permettere che essa sia fornita, nonché di prevenire o di astenersi da comportamenti che violano i diritti umani fondamentali. Questi diritti e obblighi sono contenuti nel corpo del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto dei rifugiati (si vedano le fonti elencate di seguito).

2.3 Come agenzie umanitarie, definiamo la nostra posizione in relazione a questi ruoli e responsabilità primari. Il nostro compito di fornire assistenza umanitaria riflette la realtà che coloro che hanno una responsabilità primaria non sempre sono in grado o hanno la volontà di svolgere questo ruolo per loro conto. Alcune volte è questione di capacità. Alcune altre costituisce un'inosservanza intenzionale degli obblighi giuridici ed etici fondamentali, il cui risultato è più la evitabile sofferenza umana.

2.4 Il frequente mancato rispetto da parte delle parti belligeranti degli obiettivi umanitari di intervento ha mostrato che il tentativo di fornire assistenza in situazioni di conflitto può potenzialmente rendere i civili più vulnerabili agli attacchi, o può in alcune occasioni, portare ad una o più delle parti belligeranti un vantaggio non intenzionale. Noi siamo impegnati a minimizzare qualunque dei suddetti effetti avversi dei nostri interventi, per quanto conforme agli obblighi sopra delineati. È un obbligo delle parti belligeranti rispettare la natura umanitaria di tali interventi.

2. 5 In relazione ai principi sopra definiti e più in generale, noi riconosciamo e supportiamo i mandati di protezione e assistenza del Comitato Internazionale delle Croce Rossa e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati secondo il diritto internazionale.

3. Standard Minimi

Gli Standard Minimi che seguono si basano sull'esperienza delle agenzie nel fornire assistenza umanitaria. Sebbene il raggiungimento degli standard dipenda da una pluralità di fattori, molti dei quali possono essere fuori dal nostro controllo, noi ci impegniamo a tentare di raggiungerli regolarmente e ci aspettiamo di conseguenza di essere presi in considerazione. Invitiamo altri attori umanitari, inclusi gli stessi Stati, ad adottare questi standard come norme consolidate.

Aderendo agli standard definiti nei capitoli 1-5 ci impegniamo a fare ogni sforzo per assicurare che le persone colpite dai disastri abbiano accesso almeno ai requisiti minimi (acqua, sanità, cibo, nutrizione, riparo e cure mediche) per soddisfare il loro diritto fondamentale ad una vita dignitosa. A questo fine noi continueremo a sostenere che i governi e le altre parti adempiano ai loro obblighi previsti dal diritto internazionale dei diritti umani, dal diritto internazionale umanitario e dal diritto dei rifugiati.

Noi si atterremo responsabilmente a questi obblighi e ci impegniamo a sviluppare dei sistemi per far valere la responsabilità all'interno delle nostre rispettive agenzie, associazioni e federazioni. Riconosciamo prima di tutto e in modo diretto dobbiamo rispondere nei riguardi di coloro che cerchiamo di assistere.

Nota

I seguenti strumenti ispirano la presente Carta:

- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 1948.

- Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici 1966.

- Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali 1966.

- Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale 1969.

- Le Quattro Convenzioni di Ginevra 1949 e i rispettivi due Protocolli Addizionali del 1977.

- Convenzione sullo Status dei Rifugiati 1951 e il relativo Protocollo sullo Status dei Rifugiati 1967.

- Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984.

- Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio 1948.

- Convenzione sui diritti dell'infanzia 1989.

- Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne 1979.

- Convenzione sullo status degli apolidi 1960.

- Principi Guida sugli Sfollati Interni 1998.

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