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Norme sulle responsabilità delle imprese transnazionali e delle altre imprese commerciali in materia di diritti umani (2003)

Data di adozione
13.08.2003
Organizzazione
ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite
Annotazioni
Documento adottato il 13 agosto 2003 dalla Sotto-Commissione sulla promozione e protezione dei diritti umani delle Nazioni Unite, 25° sessione, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, 26 agosto 2003.

Preambolo

Memori dei principi e degli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, in particolare il suo Preambolo e gli articoli 1, 2, 55 e 56, relativi, tra l'altro, alla promozione del rispetto universale e dell'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

Richiamando la Dichiarazione Universale dei diritti umani, la quale proclama uno standard comune che tutti i popoli e le nazioni devono conseguire, affinché i Governi, gli altri organi della società civile e gli individui lottino, con l'insegnamento e l'educazione, per promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà e, attraverso l'adozione di misure progressive, per garantirne il riconoscimento e l'osservanza universale, compresa l'uguaglianza dei diritti tra uomini e donne e la promozione del progresso sociale e di una migliore qualità della vita in condizioni di più ampia libertà,

Riconoscendo che benché gli Stati siano titolari della responsabilità primaria di promuovere, garantire l'attuazione, rispettare, far rispettare e proteggere i diritti umani, le imprese transnazionali e le altre imprese commerciali, quali organi della società, hanno a loro volta una responsabilità nel garantire il rispetto dei diritti stabiliti nella Dichiarazione Universale dei diritti umani,

Consapevoli che anche le imprese transnazionali e le altre imprese commerciali, i loro funzionari e le persone che in esse lavorano hanno l'obbligo di rispettare gli impegni generalmente riconosciuti e le norme contenute nei trattati delle Nazioni Unite e in altri strumenti internazionali quali: la Convenzione internazionale sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio; la Convenzione contro la Tortura e ogni altro trattamento o punizione crudele, inumano o degradante; la Convenzione sulla schiavitù e la Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, del traffico di schiavi e delle istituzioni e pratiche simili alla schiavitù; la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne; il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; il Patto internazionale sui diritti civili e politici; la Convenzione sui diritti dei bambini; la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie; le quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e i due Protocolli addizionali sulla protezione delle vittime di guerra; la Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società civile di promuovere e proteggere i diritti umani universalmente riconosciuti e le libertà fondamentali; lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale; la Convezione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale; la Convenzione sulla diversità biologica; la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento da petrolio; la Convenzione sulla responsabilità civile per danni derivanti da attività pericolose per l'ambiente; la Dichiarazione sul diritto allo sviluppo; la Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo; il Piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile; la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite; la Dichiarazione universale su genoma e diritti umani; il Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti al latte materno adottato dall'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità; il Codice etico per la promozione dei farmaci medici e il documento politico su "Salute per tutti nel XXI secolo" dell'Organizzazione mondiale della sanità; la Convenzione contro la discriminazione nell'educazione dell'Unesco; convenzioni e raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro; la Convenzione e il Protocollo relativo alla condizione dei rifugiati; la Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli; la Convenzione americana sui diritti umani; la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; la Convenzione contro la corruzione dei funzionari pubblici stranieri nelle transazioni d'affari internazionali dell'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (Ocse); nonché altri strumenti,

Prendendo in considerazione gli standard stabiliti dalla Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e le politiche sociali e la Dichiarazione sui principi fondamentali e i diritti sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

Avendo preso nota delle Linee-guida per le imprese multinazionali e del Comitato sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali dell'Ocse,

Avendo preso nota altresì dell'iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite, la quale sfida i leaders del mondo degli affari a "fare propri e mettere in pratica" nove principi fondamentali sui diritti umani, compresi i diritti in materia di lavoro e ambiente,

Consapevoli del fatto che il Sotto-comitato sulle imprese multinazionali e le politiche sociali del Consiglio d'amministrazione, il Consiglio d'amministrazione, il Comitato di esperti sull'applicazione degli standard, nonché il Comitato sulla libertà sindacale dell'Organizzazione internazionale del lavoro hanno fatto menzione di imprese commerciali implicate nel mancato successo da parte degli Stati nel dare attuazione agli obblighi derivanti dalle Convenzioni n. 87 e 98 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, riguardanti rispettivamente la libertà sindacale e di protezione del diritto sindacale e l'applicazione dei principi sul diritto di contrattazione collettiva, e intenzionati a fornire sostegno e assistenza agli sforzi intrapresi da tali soggetti per incoraggiare le imprese transnazionali e le altre imprese commerciali a contribuire alla tutela dei diritti umani,

Presa conoscenza altresì del Commentario alle Norme sulla responsabilità delle società transnazionali e delle altre imprese commerciali rispetto ai diritti umani, e avendolo trovato un utile lavoro di interpretazione e elaborazione degli standard stabiliti dalle Norme;

Prendendo nota delle tendenze globali che hanno portato ad accrescere l'influenza delle società transnazionali e delle altre imprese commerciali sulle economie di un gran numero di paesi e nelle relazioni economiche internazionali, e del crescente numero di altre imprese commerciali che operano attraverso le frontiere nazionali con modalità altamente diversificate da cui prendono vita attività economiche che eccedono le effettive dimensioni di un singolo sistema nazionale,

Notando che le società transnazionali e le altre imprese commerciali hanno sia una capacità di sostenere il benessere economico, lo sviluppo, il progresso tecnologico e la ricchezza, sia la capacità di produrre un impatto doloroso sui diritti umani e il livello di vita degli individui attraverso le prassi e i processi propri della loro realtà industriale, ivi comprese le pratiche in materia occupazionale, le politiche ambientali, le relazioni con fornitori e consumatori, le interazioni con i governi, ecc.,

Notando inoltre che continuamente emergono nuove tematiche e preoccupazioni in materia di diritti umani, tra cui il diritto allo sviluppo, il quale attribuisce ad ogni persona umana e a tutti i popoli il diritto di partecipare, contribuire e godere di uno sviluppo in campo economico, sociale, culturale e politico nel quale tutti i diritti umani e le libertà fondamentali possano essere pienamente realizzati,

Riaffermando che le società transnazionali e le altre imprese commerciali, i loro funzionari – compresi gli amministratori esecutivi, i membri dei consigli di amministrazione, i direttori e gli altri dirigenti – e le persone che lavorano per tali imprese hanno obblighi e responsabilità in materia di diritti umani e che queste Norme sui diritti umani contribuiranno alla produzione normativa e allo sviluppo del diritto internazionale nonché di quelle stesse responsabilità e obblighi,

Proclama solennemente queste Norme sulle responsabilità delle società transnazionali e delle altre imprese commerciali in materia di diritti umani e auspica che venga fatto ogni sforzo per fare sì che esse possano essere generalmente conosciute e rispettate.

A. Obblighi generali

1. Gli Stati hanno la responsabilità principale di promuovere, garantire l'attuazione, rispettare, far rispettare e tutelare i diritti umani riconosciuti nel diritto internazionale e nella legislazione nazionale, compreso assicurare che le società transnazionali e le altre imprese commerciali rispettino i diritti umani. Nel quadro delle rispettive sfere di attività e di influenza, le società transnazionali e le altre imprese commerciali hanno il dovere di promuovere, garantire l'attuazione, rispettare, far rispettare e tutelare i diritti umani riconosciuti nel diritto internazionale e nella legislazione nazionale, compresi i diritti e gli interessi dei popoli indigeni e degli altri gruppi vulnerabili.

B. Diritto alle pari opportunità e a trattamenti non discriminatori

2. Le società transnazionali e le altre imprese commerciali garantiscono pari opportunità e parità di trattamento, secondo quanto stabilito dalle pertinenti normative nazionali e dal diritto internazionale dei diritti umani, al fine di eliminare ogni discriminazione basata su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, origini nazionali o sociali, condizione sociale, condizione di indigeno, disabilità e età – fatta eccezione per i minori d'età, ai quali potranno essere fornite forme di maggiore protezione – o altra condizione individuale che non sia connessa ai requisiti impliciti per l'espletamento delle mansioni lavorative, ovvero al fine di adottare le dovute misure volte a superare le discriminazioni praticate nel passato ai danni di determinati gruppi.

C. Diritto alla sicurezza delle persone

3. Le società transnazionali e le altre imprese commerciali non prenderanno parte né trarranno vantaggio da crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio, tortura, sparizioni forzate, lavoro forzato o obbligatorio, presa di ostaggi, esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, altre violazioni del diritto umanitario e altri crimini internazionali contro la persona umana come definiti dal diritto internazionale, in particolare dal diritto internazionale dei diritti umani e umanitario.

4. Gli accordi in materia di sicurezza per le società transnazionali e le altre imprese commerciali osservano le norme internazionali sui diritti umani nonché le norme e gli standard professionali del paese o dei paesi in cui esse operano.

D. Diritti dei lavoratori

5. Le società transnazionali e le altre imprese commerciali non faranno ricorso al lavoro forzato o obbligatorio proibito dai pertinenti strumenti internazionali e dalla legislazione nazionale, nonché dal diritto internazionale dei diritti umani e umanitario.

6. Le società transnazionali e le altre imprese commerciali rispettano il diritto dei minori d'età ad essere tutelati rispetto allo sfruttamento economico, proibito dai pertinenti strumenti internazionali e dalla legislazioni nazionale, nonché dal diritto internazionale dei diritti umani e umanitario.

7. Le società transnazionali e le altre imprese commerciali provvedono ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre, come previsto nei pertinenti strumenti internazionali e nella legislazione nazionale, nonché nel diritto internazionale dei diritti umani e umanitario.

8. Le società transnazionali e le altre imprese commerciali corrispondono ai lavoratori una remunerazione che assicuri un livello di vita adeguato per loro e le loro famiglie. Tale remunerazione terrà nel dovuto conto i bisogni propri di una condizione di vita adeguata e sarà volta ad un suo progressivo miglioramento.

9. Le società transnazionali e le altre imprese commerciali assicurano la libertà di associazione e l'effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva attraverso la protezione del diritto di creare e di aderire – con i soli limiti fissati dalle organizzazioni stesse – ad associazioni, secondo libera scelta e senza distinzioni, autorizzazioni preventive e interferenze, per la tutela degli interessi dei dipendenti e per altre finalità oggetto di contrattazione collettiva, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e delle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

E. Rispetto della sovranità nazionale e dei diritti umani

10. Le società transnazionali e le altre imprese commerciali riconoscono e rispettano le norme applicabili del diritto internazionale, le leggi e i regolamenti nazionali nonché le prassi amministrative, lo stato di diritto, l'interesse pubblico, gli obiettivi di sviluppo, le politiche in campo sociale, economico e culturale compresi i principi di trasparenza, responsabilità (accountability) e anticorruzione, e le autorità pubbliche del paese in cui le aziende operano.

11. Le società transnazionali e le altre imprese commerciali si impegnano a non offrire, promettere, dare, accettare, condonare, trarre consapevole profitto e non saranno concusse né richieste a corrispondere tangenti o altri vantaggi non dovuti a favore di qualsiasi governo, funzionario pubblico, candidato a cariche elettive, membro delle forze armate o di sicurezza o di qualunque altro individuo o organizzazione. Le società transnazionali e le altre imprese commerciali evitano ogni attività che sostenga, richieda o incoraggi gli Stati o altre entità ad abusare dei diritti umani. Esse si sforzeranno inoltre di assicurare che i beni e servizi da esse prodotti non siano usati per commettere abusi dei diritti umani.

12. Le società transnazionali e le altre imprese commerciali rispettano i diritti economici, sociali e culturali, nonché i diritti civili e politici e concorrono alla loro realizzazione, con particolare riferimento al diritto allo sviluppo, ad un'alimentazione adeguata e all'acqua potabile, al massimo livello possibile di salute fisica e mentale, ad un alloggio adeguato, alla privacy, all'educazione, alla libertà di pensiero, coscienza e religione e la libertà di opinione e di espressione; esse si asterranno inoltre da ogni azione che possa ostacolare o impedire la realizzazione di tali diritti.

F. Obblighi in materia di tutela del consumatore

13. Le società transnazionali e le altre imprese commerciali operano in conformità con prassi di equità nel campo degli affari, del marketing e nel settore pubblicitario e adotteranno tutte le misure necessarie ad assicurare la sicurezza e la qualità dei beni e dei servizi prodotti, compresa l'osservanza del principio di precauzione. Esse si impegnano a non produrre, distribuire, commercializzare o pubblicizzare prodotti il cui uso sia dannoso o potenzialmente dannoso per i consumatori.

G. Obblighi in materia di protezione dell'ambiente

14. Le società transnazionali e le altre imprese commerciali pongono in essere le loro attività nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle pratiche amministrative e delle politiche nazionali relative alla conservazione dell'ambiente dei paesi in cui esse operano e nel rispetto altresì dei pertinenti accordi internazionali, dei principi, degli obiettivi, delle regole sulla responsabilità e degli standard in materia ambientale così come in tema di diritti umani, igiene e salute pubblica, bioetica e nel rispetto del principio di precauzione; esse condurranno le loro attività in via generale in forme tali da contribuire al più ampio obiettivo dello sviluppo sostenibile.

H. Regole generali di attuazione

15. Quale passo iniziale per l'attuazione delle presenti Norme, ogni società transnazionale e ogni altra impresa commerciale si impegna ad adottare, diffondere e dare attuazione a regole operative interne che diano applicazione alle Norme. Inoltre, esse produrranno dei rapporti periodici e adotteranno altre misure finalizzate ad implementare nella loro integralità le Norme e a fare in modo che trovino immediata applicazione almeno le disposizioni di contenuto protettivo da esse stabilite. Ogni società transnazionale o impresa commerciale darà attuazione e incorporerà le presenti Norme nei contratti o negli altri regolamenti o accordi con ditte appaltatrici o sub-appaltatrici, fornitori, concessionari, distributori o con ogni altra persona fisica o giuridica con cui le società transnazionali e le altre imprese commerciali stipulano negozi, al fine di assicurare il rispetto e l'applicazione delle presenti Norme.

16. Rispetto all'applicazione di queste Norme, le società transnazionali e le altre imprese commerciali sono soggette a monitoraggio e verifica periodica da parte delle Nazioni Unite, di altri meccanismi internazionali e nazionali già esistenti o non ancora costituiti. Tale monitoraggio è condotto in forme trasparenti e indipendenti e prende in esame segnalazioni provenienti dai soggetti coinvolti nell'attività imprenditoriale (stakeholders) (comprese le organizzazioni nongovernative), avviandosi anche a seguito di ricorsi per violazione di queste Norme. Inoltre, le società transnazionali e le altre imprese commerciali condurranno valutazioni periodiche sull'impatto delle proprie attività sui diritti umani alla luce delle presenti Norme.

17. Gli Stati dovrebbero creare e rafforzare le infrastrutture normative e amministrative per assicurare l'applicazione da parte delle società transnazionali e delle altre imprese commerciali delle Norme e delle altre rilevanti normative nazionali e internazionali.

18. Le società transnazionali e le altre imprese commerciali forniscono pronta, effettiva ed adeguata riparazione a persone, enti, comunità che abbiano subito le conseguenze negative del mancato rispetto di queste Norme, attraverso misure quali risarcimento, ripristino, indennizzo, reintegro per ogni danno o perdita di proprietà causati. In relazione alla determinazione del danno, all'applicazione di sanzioni penali e per ogni altro aspetto, le presenti Norme saranno applicate dai tribunali nazionali e/o internazionali, secondo quanto previsto dal diritto nazionale o internazionale.

19. Nulla in queste Norme potrà essere inteso come volto a diminuire, restringere o influire negativamente sugli obblighi degli Stati in materia diritti umani secondo il diritto nazionale e internazionale, né sarà interpretato in modo tale da diminuire, restringere o influire negativamente su norme maggiormente protettive eventualmente in vigore in materia di diritti umani, né infine potranno essere interpretate in modo tale da diminuire, restringere o influire negativamente su altri obblighi o responsabilità delle società transnazionali e delle altre imprese commerciali in campi diversi da quello del rispetto dei diritti umani.

I. Definizioni

20. L'espressione "società transnazionale" si riferisce ad un'entità economica operativa in più di un paese o ad un agglomerato di entità economiche operante in due o più paesi, a prescindere dalla forma giuridica assunta nel paese d'origine o in quello in cui si svolgono le sue attività e indipendentemente dal fatto che siano prese in considerazione come entità separate o unitariamente.

21. L'espressione "altre imprese commerciali" comprende ogni entità commerciale, senza distinzione quanto alla natura internazionale o nazionale delle sue attività, comprese quindi le società transnazionali e le imprese appaltatrici o sub-appaltatrici, fornitrici, concessionarie o distributrici sempre di tipo transnazionale; senza distinzione quanto alla natura di società, di partnership o di ogni altra formula legale utilizzata per la costituzione di un'entità commerciale; e senza distinzione infine quanto alla natura della proprietà su tale entità. Le presenti Norme si presumono applicabili, praticamente, ogni qualvolta l'impresa commerciale ha una qualsiasi relazione con una società transnazionale, l'impatto delle sue attività non è meramente locale, o le sue attività comportano violazioni del diritto alla sicurezza come indicato sopra ai paragrafi 3 e 4.

22. L'espressione stakeholders (soggetti coinvolti nell'attività imprenditoriale) comprende, oltre ai soggetti direttamente coinvolti nell'attività imprenditoriale, i proprietari, i lavoratori e i loro rappresentanti e ogni altro individuo o gruppo che sia influenzato dalle attività delle società transnazionali e delle altre imprese commerciali. Il termine stakeholder va inteso funzionalmente e alla luce degli obiettivi delle presenti Norme e include pertanto anche gli stakeholders indiretti quando i loro interessi sono o saranno sostanzialmente influenzati dalle attività delle società transnazionali e delle altre imprese commerciali. In aggiunta alle parti direttamente influenzate dalle attività delle imprese commerciali, la categoria degli stakeholders può comprendere parti che sono solo indirettamente influenzate dalle attività delle società transnazionali e delle altre imprese commerciali, quali gruppi di consumatori, consumatori, governi, comunità locali, popoli e comunità indigene, organizzazioni nongovernative, istituti di credito pubblici o privati, fornitori, sindacati, e altri.

23. L'espressione "diritti umani" e "diritto internazionale dei diritti umani" si riferisce ai diritti civili, culturali economici, politici e sociali quali sanciti nel Codice internazionale dei diritti umani e in altri trattati internazionali, nonché al diritto allo sviluppo e ai diritti riconosciuti dal diritto internazionale umanitario, dal diritto internazionale in materia di rifugiati, dal diritto internazionale del lavoro e altri strumenti rilevanti adottati nel quadro del sistema delle Nazioni Unite.

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economic and social justice social responsibility economic, social and cultural rights transnational corporations