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Principi di diritto internazionale riconosciuti nello Statuto e nella sentenza del Tribunale di Norimberga (1950)

Data di adozione
07.10.1950
Organizzazione
ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite
Annotazioni
Testo adottato dalla Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite e inserito nel Rapporto della Commissione all’Assemblea Generale sui lavori della seconda Sessione (1950) (Yearbook of the International Law Commission, 1950, vol. II).

Principio I

Chiunque commetta un atto che costituisce crimine secondo il diritto internazionale ne è responsabile ed è passibile di condanna.

Principio II

La circostanza che una norma interna non preveda una sanzione penale per un atto che costituisce un crimine secondo il diritto internazionale non esime la persona che abbia commesso tale atto dalla responsabilità secondo il diritto internazionale.

Principio III

Il fatto che la persona che ha commesso un atto costituente crimine secondo il diritto internazionale abbia agito in qualità di Capo di Stato o di funzionario con responsabilità di governo non la solleva dalla responsabilità secondo il diritto internazionale.

Principio IV

Il fatto che una persona abbia agito obbedendo ad un ordine del suo governo o di un suo superiore non esclude la responsabilità della persona secondo il diritto internazionale, purché la sua scelta morale fosse di fatto possibile.

Principio V

Ciascuna persona accusata di un crimine secondo il diritto internazionale ha il diritto ad un processo equo in fatto e in diritto.

Principio VI

I seguenti crimini sono perseguibili come crimini secondo il diritto internazionale:

a) Crimini contro la pace:

i) Pianificazione, preparazione, scatenamento o conduzione di una guerra di aggressione o di una guerra in violazione di trattati, accordi o garanzie internazionali;

ii) Partecipazione ad un piano concertato o ad un complotto diretto a commettere uno degli atti menzionati al punto precedente.

b) Crimini di guerra:

Violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati; omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari.

c) Crimini contro l'umanità:

L'omicidio volontario, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e altri atti inumani posti in essere contro una popolazione civile, o le persecuzioni per ragioni politiche, razziali o religiose, quando tali atti sono perpetrati o tali persecuzioni sono condotte in esecuzione di o in connessione con un crimine contro la pace o di un crimine di guerra.

Principio VII

La complicità nella commissione di un crimine contro la pace, di un crimine di guerra o di un crimine contro l'umanità come indicati nel Principio VI, costituisce un crimine secondo il diritto internazionale.

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international criminal law United Nations