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Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani (1993)

Principi di Parigi
Data di adozione
20.12.1993
Organizzazione
ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite
Annotazioni
Annesso alla Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 48/134 del 20 dicembre 1993.

Competenze e responsabilità

1. All'istituzione nazionale è attribuita la funzione di promuovere e proteggere i diritti umani.

2. All'istituzione nazionale è affidato un mandato il più ampio possibile, chiaramente esposto in un testo legislativo o costituzionale, che ne specifichi la composizione e la sfera di competenza.

3. L'istituzione nazionale avrà, inter alia, i seguenti compiti:

a) sottoporre al governo, al Parlamento o ad ogni altro organo competente, a titolo consultivo o su richiesta delle autorità interessate o attraverso l'esercizio del suo potere di svolgere attività conoscitive indipendenti, opinioni, raccomandazioni, proposte e rapporti su qualsiasi materia concernente la promozione e la protezione dei diritti umani; l'istituzione nazionale può decidere di renderle pubbliche; tali opinioni, raccomandazioni, proposte e rapporti, come pure ogni prerogativa delle istituzioni nazionali, si riferiscono alle seguenti aree:

i) qualsiasi disposizione legislativa o amministrativa, come pure atti delle autorità giudiziarie, intese a preservare ed estendere la protezione dei diritti umani; in questo caso, l'istituzione nazionale esaminerà le disposizioni legislative e amministrative in vigore, come pure leggi e proposte di legge, e farà le raccomandazioni che riterrà appropriate per garantire che tali disposizioni si conformino ai principi fondamentali sui diritti umani; essa dovrà, se necessario, raccomandare l'adozione di una nuova legislazione, di emendamenti a quella in vigore e di emendamenti alle misure amministrative;

ii) ogni caso di violazione dei diritti umani di cui essa decida di occuparsi;

iii) la preparazione di rapporti sulla situazione nazionale in riferimento ai diritti umani in generale e su specifiche materie;

iv) attirare l'attenzione del Governo su situazioni interne al paese in cui i diritti umani siano violati e presentare delle proposte per mettere fine a tali situazioni e, quando necessario, esprimere un'opinione sulle posizioni e le reazioni del Governo;

b) promuovere e assicurare l'armonizzazione e l'implementazione della legislazione nazionale, delle pratiche e dei meccanismi regolativi in conformità con gli strumenti internazionali dei diritti umani dei quali lo Stato è parte;

c) incoraggiare la ratifica degli strumenti sopra menzionati o l'adesione a quegli strumenti, e assicurare la loro implementazione;

d) contribuire ai rapporti che lo Stato deve sottoporre agli organi e ai comitati delle Nazioni Unite e alle istituzioni regionali, secondo quanto disposto dai trattati e, quando necessario, esprimere un'opinione in materia, con il dovuto rispetto per la propria indipendenza;

e) cooperare con le Nazioni Unite e le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, con le istituzioni regionali e quelle nazionali di altri paesi, competenti nell'area della promozione e della protezione dei diritti umani;

f) fornire assistenza per la formulazione di programmi di insegnamento e di ricerca sui diritti umani e prendere parte alla loro attuazione nelle scuole, università e circoli professionali;

g) diffondere l'informazione sui diritti umani e sugli sforzi per combattere tutte le forme di discriminazione, in particolare la discriminazione razziale, incrementando la consapevolezza collettiva, specialmente attraverso l'informazione e l'educazione e facendo uso degli organi di stampa.

Composizione e garanzie di indipendenza e pluralismo

1. La composizione dell'istituzione nazionale e la nomina dei suoi membri, attraverso un'elezione o altrimenti, saranno stabiliti secondo una procedura che offra tutte le necessarie garanzie per assicurare la rappresentanza pluralistica delle forze sociali (di società civile) coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani e, in particolare, di soggetti che consentano l'effettiva collaborazione o la diretta rappresentanza di:

a) organizzazioni nongovernative per i diritti umani e impegnate a combattere la discriminazione razziale, sindacati, organizzazioni sociali e professionali interessate, per esempio: associazioni di avvocati, ricercatori, giornalisti e scienziati eminenti;

b) esponenti delle correnti di pensiero filosofico o religioso;

c) Università ed esperti qualificati;

d) il Parlamento;

e) i Ministeri del Governo (se questi sono inclusi, i loro rappresentanti dovrebbero partecipare alle deliberazioni solo in veste consultiva).

2. La istituzione nazionale avrà una infrastruttura adatta ad uno svolgimento spedito delle sue attività, in particolare un adeguato finanziamento. Lo scopo di tale finanziamento dovrebbe essere quello di renderla in grado di dotarsi di personale e sede propri, per essere indipendente dal Governo e non soggetta a controllo finanziario, ciò che potrebbe minare la sua indipendenza.

3. Per garantire la stabilità dei membri dell'istituzione nazionale, senza la quale non ci sarebbe reale indipendenza, la loro nomina sarà resa effettiva da un atto ufficiale che stabilirà la specifica durata del mandato. Il mandato può essere rinnovabile, purché il pluralismo della composizione dell'istituzione sia assicurato.

Metodi di lavoro

All'interno del quadro delle sue attività, l'istituzione nazionale avrà i seguenti compiti:

a) considerare ogni questione rientrante nella sua competenza, sia che le venga sottoposta dal Governo sia che essa se ne occupi senza riferirsi a una più alta autorità, su proposta dei suoi membri o di chiunque altro;

b) sentire ogni persona e accedere ad ogni informazione e documento necessario per valutare situazioni che ricadono nella sua competenza;

c) rivolgersi all'opinione pubblica direttamente o attraverso organi di stampa, particolarmente per rendere note le sue opinioni e le sue raccomandazioni;

d) riunirsi su base regolare e quando necessario alla presenza di tutti i suoi membri debitamente convocati;

e) creare gruppi di lavoro formati dai suoi membri e dare vita a sezioni locali o regionali per assisterla nell'espletamento delle sue funzioni;

f) mantenere consultazioni con altri organi, giurisdizionali o di altro tipo, responsabili della promozione e della protezione dei diritti umani (in particolare ombudspersons, mediatori e simili);

g) in considerazione del ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni non governative nell'espandere l'operato delle istituzioni nazionali, sviluppare relazioni con tali organizzazioni, impegnate nella promozione e nella protezione dei diritti umani, nello sviluppo sociale ed economico, nella lotta contro il razzismo, nella protezione di gruppi particolarmente vulnerabili (specialmente bambini, lavoratori migranti, rifugiati, persone con disabilità fisica o mentale) o in particolari aree.

Principi aggiuntivi concernenti lo status di commissioni con competenza quasi-giurisdizionale

Un'istituzione nazionale può essere autorizzata a ricevere ed esaminare reclami e petizioni riguardanti situazioni individuali.

I casi possono essere presentati davanti ad essa da individui, loro rappresentanti, terzi, organizzazioni non governative, associazioni sindacali e ogni altra organizzazione rappresentativa.

In tali casi, e senza pregiudizio dei principi sopra affermati riguardanti gli altri poteri delle commissioni, le funzioni loro affidate possono essere basate sui seguenti principi:

a) cercare una composizione amichevole attraverso la conciliazione o, nel rispetto dei limiti di legge, attraverso decisioni vincolanti ovvero, se necessario, su base confidenziale;

b) informare la parte che presenta una petizione in merito a propri diritti, in particolare riguardo ai rimedi legali disponibili e favorire l'accesso ad essi;

c) ricevere reclami o petizioni o trasmetterli ad altra autorità competente, secondo quanto prescritto dalla legge;

d) rivolgere raccomandazioni alle autorità competenti, specialmente proponendo emendamenti o riforme di leggi, di politiche o di prassi amministrative, in modo particolare se da esse sono derivate difficoltà alle persone che presentano petizioni in sede di affermazione dei loro diritti.

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