Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,
Convinti che il diritto alla vita di ciascuno è un valore fondamentale in una società democratica e che l’abolizione della pena di morte è essenziale per la protezione di tale diritto e per il pieno riconoscimento della dignità inerente di tutti gli esseri umani;
Desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ad adottare ulteriori misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata “la Convenzione”);
Notando che il Protocollo n. 6 alla Convenzione, riguardante l’abolizione della pena di morte, fatto a Strasburgo il 28 aprile 1983 non esclude la pena di morte per gli atti commessi in tempo di guerra o di imminente pericolo di guerra;
Risoluti a compiere un passo decisivo per abolire la pena di morte in ogni circostanza,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1. Abolizione della pena di morte
La pena di morte è abolita. Nessuno sarà condannato a tale pena e a nessuno sarà applicata tale pena.
Articolo 2. Divieto di deroga
Nessuna deroga alle disposizioni di questo Protocollo potrà essere fatta in forza dell’art. 15 della Convenzione.
Articolo 3. Divieto di riserve
Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 57 della Convenzione.
Articolo 4. Applicazione territoriale
1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, può designare il territorio o i territori nei quali si applicherà il presente Protocollo.
2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, può estendere l’applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario generale.
Articolo 5. Relazioni con la Convenzione
Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.
Articolo 6. Firma e ratifica
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d’Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 7. Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 6.
2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione.
Articolo 8. Funzioni del depositario
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione;
c) ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 4 e 7;
d) ogni altro atto, notificazione o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Vilnius il 3 maggio 2002 in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.