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Protocollo Addizionale n. 4 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (1963)

Data di adozione
16.09.1963
Data di entrata in vigore
02.05.1968
Organizzazione
COE - Consiglio d'Europa
Annotazioni
Aperto alla firma il 16 settembre 1963. Data di entrata in vigore: 2 maggio 1968. Stati Parti al 1° Maggio 2024: 42.
Annotazioni relative all'Italia
Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con Decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 14 aprile 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 7 maggio 1982). Data della ratifica: 27 maggio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 luglio 1982). Entrata in vigore per l'Italia: 27 maggio 1982.

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata “la Convenzione”) e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1. Divieto di imprigionamento per debiti

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad un’obbligazione contrattuale.

Articolo 2. Libertà di circolazione

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliervi liberamente la sua residenza.

2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il suo.

3. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.

4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall’interesse pubblico in una società democratica.

Articolo 3. Divieto di espellere i cittadini

1. Nessuno può essere espulso a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.

2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

Articolo 4. Divieto di espulsioni collettive di stranieri

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

Articolo 5. Applicazione territoriale

1. Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario generale del Consiglio d’Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo nei territori di cui assicura le relazioni internazionali che sono designati nella stessa dichiarazione.

2. Ogni Alta Parte Contraente che ha presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo in un qualsiasi territorio.

3. Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in conformità al paragrafo 1 dell’articolo 56 della Convenzione.

4. Il territorio di ogni Stato nel quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell’accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei territori nei quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato fatti dagli articoli 2 e 3.

5. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare relativamente ad uno o più territori indicati in tale dichiarazione, che accetta la competenza della Corte a giudicare i ricorsi delle persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall’articolo 34 della Convenzione, secondo gli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni tra essi.

Articolo 6. Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7. Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale ne trasmetterà copia certificata conforme ad ognuno degli Stati firmatari.

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