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Protocollo alla Convenzione americana sui diritti umani per l'abolizione della pena di morte (1990)

Data di adozione
08.06.1990
Organizzazione
OAS - Organizzazione degli Stati Americani
Annotazioni
Adottato dall’Assemblea generale dell’Organizzazione degli Stati Americani l’8 giugno 1990. Entrata in vigore: per i singoli Stati Parti, alle date indicate in calce. Stati Parti al 1° gennaio 2024: 13.

Preambolo

Gli Stati Parti al presente Protocollo,

Considerato che

- l'art. 4 della Convenzione americana sui diritti umani riconosce il diritto alla vita e limita l'applicazione della pena di morte;

- che ogni individuo gode del diritto inalienabile al rispetto della propria vita, un rispetto che non può essere sospeso per alcuna ragione;

- che la tendenza tra gli Stati americani è in favore dell'abolizione della pena di morte;

- che l'applicazione della pena di morte ha conseguenze irreversibili, impedisce la correzione degli errori giudiziari ed esclude ogni opportunità per le persone condannate di cambiare e di riabilitarsi;

- che l'abolizione della pena di morte favorisce una protezione più effettiva del diritto alla vita;

- che è necessario concludere un accordo internazionale che segni un progressivo sviluppo della Convenzione americana sui diritti umani, e

- che gli Stati Parti alla Convenzione Americana sui diritti umani hanno manifestato la loro intenzione di adottare un accordo internazionale volto a consolidare la prassi di non applicare la pena di morte nelle Americhe,

Hanno convenuto di firmare il seguente Protocollo alla Convenzione americana sui diritti umani per l'abolizione della pena di morte.

Articolo1.

Gli Stati Parti al presente Protocollo non applicheranno la pena di morte nel proprio territorio a nessuna persona soggetta alla loro giurisdizione.

Articolo 2.

1. Al presente Protocollo non può essere apposta alcuna riserva. Tuttavia, al momento della ratifica o dell'adesione, gli Stati Parti al presente Protocollo possono dichiarare che si riservano il diritto di applicare la pena di morte in tempo di guerra in conformità con il diritto internazionale, per crimini estremamente gravi di natura militare.

2. Lo Stato Parte che fa tale dichiarazione dovrà, alla ratifica o all'adesione, indicare al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani le norme del proprio ordinamento interno pertinenti applicabili in tempo di guerra, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo.

3. Tale Stato Parte notifica inoltre al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani l'inizio o la fine di ogni stato di guerra sul proprio territorio.

Articolo 3.

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma e alla ratifica o adesione degli Stati Parti alla Convenzione americana dei diritti umani.

2. La ratifica del presente Protocollo o l'adesione allo stesso avviene attraverso il deposito dello strumento di ratifica o adesione presso il Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati Americani.

Articolo 4.

Il presente Protocollo entrerà in vigore tra gli Stati che lo ratificano o vi aderiscono al deposito dei rispettivi strumenti di ratifica o adesione presso il Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati Americani

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