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Protocollo III sul divieto o la limitazione dell’impiego di armi incendiarie (1980)

Data di adozione
10.10.1980
Data di entrata in vigore
02.12.1983
Organizzazione
ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite
Annotazioni
Ginevra, 10 ottobre 1980. Entrata in vigore internazionale: 2 dicembre 1983. Stati Parti al 2 Maggio 2024: 116
Annotazioni relative all'Italia
Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 715 del 14 dicembre 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 301 Suppl. Ord. del 27 dicembre 1994).

Articolo 1. Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

1. Si intende per "arma incendiaria" qualsiasi arma o munizione essenzialmente concepita per dare fuoco a oggetti o per provocare ustioni a persone mediante l'azione della fiamma, del calore o di una combinazione di fiamma e di calore, sprigionata dalla reazione chimica di una sostanza lanciata sul bersaglio:

a) le armi incendiarie possono prendere la forma, ad esempio, di lanciafiamme, fogate, obici, razzi, granate, mine, bombe e altri contenitori di sostanze incendiarie;

b) le armi incendiarie non comprendono:

i) le munizioni che possono produrre effetti incendiari fortuiti, ad esempio le munizioni illuminanti, traccianti, fumogene, o i sistemi di segnalamento;

ii) le munizioni concepite per combinare effetti di penetrazione, spostamento d'aria o frammentazione con un effetto incendiario, ad esempio, proiettili perforanti, granate a frammentazione, bombe esplosive e munizioni similari dagli effetti combinati, in cui l'effetto incendiario non ha specificamente lo scopo di provocare ustioni a persone, ma è destinato ad essere utilizzato contro obiettivi militari, ad esempio veicoli blindati, aeromobili, installazioni o mezzi di supporto logistico.

2. Si intende per "concentrazione di civili" una concentrazione di civili, sia essa permanente o temporanea, quale esiste nelle parti abitate delle città, o nei paesi o villaggi abitati, o come quella costituita da campi o colonne di profughi o evacuati, o da gruppi di nomadi.

3. Si intende per "obiettivo militare", nel caso che dei beni siano presi di mira, qualsiasi bene che per sua natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuisce effettivamente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso.

4. Si intende per "beni di carattere civile" tutti i beni che non siano obiettivi militari ai sensi del paragrafo 3.

5. Si intende per "precauzioni possibili" le precauzioni che sono praticabili o che è praticamente possibile prendere, tenuto conto di tutte le condizioni del momento, in particolare delle considerazioni di ordine umanitario e di ordine militare.

Articolo 2. Protezione dei civili e dei beni di carattere civile

1. È vietato in qualsiasi circostanza attaccare con armi incendiarie la popolazione civile in quanto tale, i civili isolati o beni di carattere civile.

2. È vietato in qualsiasi circostanza attaccare con armi incendiarie lanciate da un aeromobile un obiettivo militare sito all'interno di una concentrazione di civili.

3. È vietato inoltre attaccare con armi incendiarie non lanciate da un aeromobile un obiettivo militare sito all'interno di una concentrazione di civili, salvo nel caso in cui il detto obiettivo sia nettamente separato dalla concentrazione di civili e quando siano state prese tutte le precauzioni possibili per limitare all'obiettivo gli effetti incendiari, nonché per evitare e, in ogni caso, ridurre al minimo, le perdite accidentali di vite umane fra la popolazione civile, le ferite che potrebbero essere causate ai civili e i danni provocati ai beni di carattere civile.

4. È vietato sottoporre le foreste ed altre coperture vegetali ad attacchi mediante armi incendiarie, salvo che tali elementi naturali siano utilizzati per coprire, dissimulare o mascherare dei combattenti o altri obiettivi militari oppure costituiscano essi stessi degli obiettivi militari.

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international criminal law humanitarian law conflict illicit weapons