Articolo 1.
È vietato impiegare armi laser specificamente concepite in modo tale che la loro unica funzione di combattimento o una delle loro funzioni di combattimento sia di provocare la cecità permanente delle persone la cui vista non è protetta, ossia che guardano a occhio nudo o che portano lenti correttrici. Le Alte Parti contraenti non trasferiscono simili armi ad alcuno Stato né ad alcuna entità che non sia uno Stato.
Articolo 2.
Nell'impiego dei sistemi laser, le Alte Parti contraenti prendono tutte le precauzioni possibili per evitare i casi di cecità permanente di persone la cui vista non è protetta. Simili precauzioni comprendono l'istruzione delle loro forze armate e altre misure pratiche.
Articolo 3.
La cecità in quanto effetto fortuito o collaterale dell'impiego militare legittimo di sistemi laser, compresi i sistemi laser utilizzati contro i dispositivi ottici, non è oggetto del divieto enunciato nel presente Protocollo.
Articolo 4.
Ai fini del presente Protocollo, con "cecità permanente" si intende una perdita della vista irreversibile e non correggibile, che è gravemente invalidante e senza alcuna prospettiva di recupero. Un'invalidità grave equivale a un'acuità visiva inferiore a 20/200, misurata ai due occhi con l'aiuto del test di Snellen.