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Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà fondamentali (2013)

Data di adozione
24.06.2013
Organizzazione
COE - Consiglio d'Europa
Annotazioni
Aperto alla firma il 24 aprile 2013. Entrata in vigore successivamente all'espressione di consenso da parte di tutte le Alte Parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà fondamentali. Stati Parti al 1 Aprile 2024: 47.
Annotazioni relative all'Italia
L'Italia ha posto la propria firma il 24 giugno 2013.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e le altre Alte Parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»), firmatari del presente Protocollo,

Vista la Dichiarazione adottata in occasione della Conferenza di alto livello sul futuro della Corte europea dei Diritti Umani, tenutasi a Brighton il 19 e il 20 aprile 2012, nonché le Dichiarazioni adottate durante le Conferenze tenutesi a Interlaken il 18 e il 19 febbraio 2010 e a İzmir il 26 e il 27 aprile 2011;

Visto il Parere n. 283 (2013) adottato dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa il 26 aprile 2013;
 
Considerato che è necessario fare in modo che la Corte europea dei Diritti Umani (qui di seguito denominata «la Corte») continui a svolgere il suo ruolo preminente nella tutela dei diritti umani in Europa,
 
Hanno convenuto quanto segue:
 
Articolo 1
 
Alla fine del preambolo della Convenzione è aggiunto un nuovo considerando così redatto:
 
«Affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte europea dei Diritti Umani istituita dalla presente Convenzione,»
 
Articolo 2
 
1. All’articolo 21 della Convenzione è inserito un nuovo paragrafo 2 così redatto:
  «I candidati devono avere meno di 65 anni di età alla data in cui la lista di tre candidati deve pervenire all’Assemblea parlamentare in virtù dell’articolo 22.»
2. I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 21 della Convenzione diventano rispettivamente i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 21.
3. Il paragrafo 2 dell’articolo 23 della Convenzione è soppresso. I paragrafi 3 e 4 dell’articolo 23 diventano rispettivamente i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 23.

Articolo 3
 
All’articolo 30 della Convenzione, le parole «a meno che una delle parti non vi si opponga» sono soppresse.
 
Articolo 4
 
All’articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione, le parole «entro un periodo di sei mesi» sono sostituite dalle parole «entro un periodo di quattro mesi».
 
Articolo 5
 
All’articolo 35, paragrafo 3, comma b, della Convenzione, le parole «e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno» sono soppresse.
 
Disposizioni finali e transitorie
 
Articolo 6
 
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma delle Alte Parti contraenti della Convenzione, le quali possono esprimere il loro consenso ad essere vincolate da:

a la firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o

b la firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.2 Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
 
Articolo 7
 
Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui tutte le Alte Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6.
 
Articolo 8
 
1. Gli emendamenti introdotti dall’articolo 2 del presente Protocollo si applicano unicamente ai candidati presenti nelle liste sottoposte all’Assemblea parlamentare dalle Alte Parti contraenti, in virtù dell’articolo 22 della Convenzione, dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo.
 
2. L’emendamento introdotto dall’articolo 3 del presente Protocollo non si applica alle cause pendenti in cui una delle parti si sia opposta, prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo, alla proposta di una camera della Corte di dichiararsi incompetente a favore della Grande Camera.
 
3. L’articolo 4 del presente Protocollo entrerà in vigore alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo. L’articolo 4 del presente Protocollo non si applica ai ricorsi in merito ai quali la decisione definitiva ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione sia stata presa prima della data di entrata in vigore dell’articolo 4 del presente Protocollo.
 
4. Tutte le altre disposizioni del presente Protocollo si applicano alla data della sua entrata in vigore, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7.
 
Articolo 9
 
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione:
a ogni firma;
b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
c la data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all’articolo 7; e 
d ogni atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.
 
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.
 
Fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione.

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