Articolo 1.
1. Uno Stato Parte del presente Protocollo (“Stato Parte”) riconosce la competenza del Comitato per i Diritti delle Persone con Disabilità (“Comitato”) a ricevere e ad esaminare comunicazioni da o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione che facciano istanza in quanto vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte di quello Stato Parte.
2. Nessuna comunicazione sarà ricevuta dal Comitato se riguarda uno Stato Parte alla Convenzione che non è parte contraente del presente Protocollo.
Articolo 2.
Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:
a) la comunicazione è anonima;
b) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tale comunicazione o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione;
c) la stessa questione è stata già esaminata dal Comitato o è stata o è in corso di esame davanti ad istanza internazionale o di regolamento;
d) tutti i mezzi di tutela nazionali disponibili non siano stati esauriti, a meno che la procedura di ricorso superi i limiti di durata ragionevoli o non sia suscettibile di portare ad una riparazione effettiva;
e) è manifestamente infondata o insufficientemente motivata; o quando
f) i fatti che sono oggetto della comunicazione siano accaduti prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo per gli Stati Parti coinvolti, a meno che quei fatti continuino dopo quella data.
Articolo 3.
Sotto riserva delle disposizioni dell’articolo 2 del presente Protocollo, il Comitato porterà in via confidenziale qualsiasi comunicazione a lui presentata all’attenzione dello Stato Parte interessato. Lo Stato interessato presenterà al Comitato, nel termine di sei mesi, le spiegazioni scritte o le dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino le misure che potrebbe aver preso per rimediare alla situazione.
Articolo 4.
1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una determinazione nel merito, il Comitato in qualsiasi momento sottopone all’urgente attenzione dello Stato Parte interessato ragionate domande perché lo Stato Parte prenda le misure conservative necessarie per evitare che possibili danni irreparabili siano causati alla vittima o alle vittime della presunta violazione.
2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilità nel merito della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facoltà riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 5.
Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate ai sensi del presente Protocollo. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette i suoi suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato Parte e al postulante.
Articolo 6.
1. Se il Comitato riceve informazioni affidabili indicanti violazioni gravi o sistematiche da parte di uno Stato Parte dei diritti stabiliti dalla Convenzione, il Comitato inviterà quello Stato Parte a cooperare nell’esaminare l’informazione e a tal fine a presentare osservazioni riguardanti l’informazione in questione.
2. Fondandosi sulla osservazione eventualmente formulata dallo Stato Parte interessato nonché su qualsiasi altra informazione credibile di cui dispone, il Comitato può designare uno o più dei suoi membri a condurre un’inchiesta e a preparare un rapporto urgentemente al Comitato.
Ove ciò sia giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l’inchiesta può includere una visita sul territorio di quello Stato.
3. Dopo aver esaminato i risultati dell’inchiesta, il Comitato trasmetterà i risultati accompagnati ad eventuali commenti e raccomandazioni allo Stato Parte censurato.
4. Lo Stato Parte censurato presenterà le sue osservazioni al Comitato, entro sei mesi dalla ricezione dei risultati, commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato.
5. Tale inchiesta sarà condotta confidenzialmente e la cooperazione dello Stato Parte sarà richiesta in tutti gli stadi delle procedure.
Articolo 7.
1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte censurato ad includere nel suo rapporto ai sensi dell’articolo 35 della Convenzione dettagli di ogni misura presa in risposta ad un’inchiesta condotta ai sensi dell’articolo 6 del presente Protocollo.
2. Il Comitato può, se necessario, dopo la fine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 6 comma 4, invitare lo Stato Parte censurato ad informarlo circa le misure prese in risposta a tale inchiesta.
Articolo 8.
Ogni Stato Parte può, al momento della firma o della ratifica o adesione del presente Protocollo, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato prevista agli articoli 6 e 7.
Articolo 9.
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sarà il depositario del presente Protocollo.
Articolo 10.
Il presente Protocollo sarà aperto alla firma dagli Stati firmatari e delle Organizzazioni regionali d’integrazione della Convenzione nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York a partire dal 30 marzo 2007.
Articolo 11.
Il presente Protocollo sarà soggetto alla ratifica da parte dagli Stati firmatari di questo Protocollo che abbiano ratificato o aderito alla Convenzione. Sarà soggetto alla conferma formale da parte delle Organizzazioni regionali d’integrazione firmatarie di questo Protocollo che hanno formalmente confermato o aderito alla Convenzione. Sarà aperto all’adesione da parte di qualsiasi Stato o Organizzazione regionale di integrazione che ha ratificato, formalmente confermato o aderito alla Convenzione e che non ha firmato il Protocollo.
Articolo 12.
1. L’estpessione “Organizzazione regionale d’integrazione” designa un’organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione, alla quale gli Stati Membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione e da questo Protocollo. Tali Organizzazioni dichiareranno, nei loro strumenti di conferma o formale adesione, l’ampiezza delle loro competenze per quanto riguarda le materie disciplinate dalla Convenzione e dal presenre Protocollo. Successivamente, informeranno il Depositario di qualsiasi modifica sostanziale sull’estensione delle loro competenze.
2. I riferimenti a “Stati Parti” nel presente Protocollo si applicheranno a tali Organizzazioni entro i limiti delle loro competenze.
3. Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1 e dell’articolo 15, paragrafo 2, lo strumento depositato dall’Organizzazione regionale d’integrazione non sarà tenuto in conto.
4. Le Organizzazioni regionali d’integra-zione, in questioni rientranti nell’ambito delle loro competenze, possono esercitare il loro diritto di votare nelle riunioni degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parte di questo Protocollo.
Tale organizzazione non eserciterà il suo diritto di voto se qualcuno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.
Articolo 13.
1. Riguardo all’entrata in vigore della Convenzione, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del decimo strumento di ratifica o d’adesione.
2. Per ogni Stato o Organizzazione regionale d’integrazione che ratifica, conferma formalmente o aderisce al Protocollo dopo il deposito del decimo strumento, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del relativo strumento.
Articolo 14.
1. Le riserve incompatibili con l’oggetto e lo scopo del presente Protocollo non saranno
ammesse.
2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.
Articolo 15.
1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e presentarlo al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà ogni emendamento proposto agli Stati Parti, con una richiesta di notificare se sono in favore di una riunione degli Stati Parti finalizzata a esaminare e decidere sulle proposte.
Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti sia favorevole a tale riunione, il Segretario generale convocherà la riunione sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. L’emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti sarà presentato dal Segretario generale all’As-semblea Generale per l’approvazione e successivamente a tutti gli Stati Parti per l’accettazione.
2. L’emendamento adottato ed approvato in conformità del paragrafo 1 di questo articolo entra in vigore il trentesimo giorno dopo che il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data della sua adozione.
Successivamente, l’emendamento entrerà in vigore per qualsiasi Stato Parte il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento sarà vincolante solo per gli Stati Parti che lo hanno accettato.
Articolo 16.
Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo notificandolo per iscritto al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetti un anno dopo la data della ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
Articolo 17.
Il testo del presente Protocollo sarà reso disponibile in formati accessibili.
Articolo 18.
I testi in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo della presente Convenzione saranno egualmente autentici.
In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari, essendo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.