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Raccomandazione R 9 sulla protezione temporanea (2000)

Data di adozione
03.05.2000
Organizzazione
COE - Consiglio d'Europa
Annotazioni
Adottata il 3 maggio 2000.

Il Comitato dei Ministri, in applicazione dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa,

rammentando la Convenzione del 1950 sulla Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, la Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati e il relativo Protocollo del 1967 e gli altri strumenti internazionali relativi;

tenendo a mente le Conclusioni adottate dal Comitato ad hoc d'esperti sugli aspetti giuridici dell'asilo territoriale, dei rifugiati e degli apolidi (CAHAR) durante il Meeting straordinario del 1999 sul Kossovo e la Raccomandazione N. R(99)23 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul ricongiungimento familiare dei rifugiati e delle altre persone in cerca di protezione internazionale, così come le Conclusioni del 1981 N. 22 (XXXII) sulla Protezione dei Richiedenti asilo in situazioni di afflusso massiccio e le Conclusioni del 1988 N. 85 (XLIX) sulla Protezione internazionale del Comitato Esecutivo del Programma dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR);

prendendo in considerazione la Raccomandazione 1348 (1997) dell'Assemblea Parlamentare sulla protezione temporanea delle persone forzate a lasciare il loro paese;

desideroso di preservare l'istituzione dell'asilo e di assicurare che le persone che necessitano protezione internazionale abbiano la possibilità di cercare e godere di tale protezione nel pieno rispetto della loro dignità e dei loro diritti umani fondamentali;

considerando che, in caso di afflusso massiccio ed improvviso di persone in cerca di protezione internazionale, gli Stati membri possono decidere di adottare misure di protezione temporanea;

sottolineando che la protezione temporanea è in una misura pratica ed eccezionale, limitata nel tempo e che integra il regime di protezione definito nella Convenzione del 1951 e nel relativo Protocollo del 1967;

notando che fra i beneficiari della protezione temporanea vi possono essere dei rifugiati secondo i termini previsti dalla Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 e che il fatto di garantire la protezione temporanea non deve pregiudicare il riconoscimento dello status di rifugiato secondo quanto previsto da detti strumenti;

sottolineando che la solidarietà internazionale rappresenta la chiave per far fronte alle situazioni di afflusso massiccio ed improvviso e che l'obbligo degli Stati di offrire protezione in base al principio del non-respingimento (non-refoulement) non dipende da accordi fra essi di condivisione degli oneri;

evidenziando che è da facilitare il ritorno al paese di origine in condizioni di sicurezza e dignità, e che è preferibile un ritorno volontario;

desiderando stabilire delle garanzie minime per le persone interessate in relazione agli Stati membri che applicano o desiderano applicare le misure di protezione temporanea,

Adotta le seguenti raccomandazioni:

1. Le persone in cerca di protezione internazionale, per la loro incolumità, dovrebbero essere ammesse nel paese in cui per primo cercano protezione, solamente con le formalità minime. La garanzia di tale protezione da parte di uno stato non dovrebbe pregiudicare la possibilità della successiva ammissione ad un terzo stato. Tali persone dovrebbero essere trattate nel pieno rispetto dei loro diritti umani e libertà fondamentali. Nell'assumere le decisioni per adottare misure di protezione temporanea, le autorità nazionali competenti dovrebbero consultarsi con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

2. Le persone che beneficiano della protezione temporanea dovrebbero essere prontamente registrate e autorizzate a rimanere nel territorio dello stato ospitante per la durata delle misure di protezione temporanea applicabili. La libertà di movimento di tali persone all'interno del territorio dello stato ospitante non necessariamente dovrebbe essere ristretta.

3. Le persone che beneficiano della protezione temporanea dovrebbero avere accesso, almeno, a:

- le misure adeguate di sussistenza, inclusa l'abitazione,

- le cure mediche appropriate,

- l'educazione per i loro figli,

- al mercato del lavoro in conformità con la legislazione nazionale.

4. In relazione al ricongiungimento familiare per le persone che beneficiano della protezione temporanea che non sono in grado di condurre altrove una normale vita familiare, dovrebbe applicarsi, se del caso, la Raccomandazione N. (99)23 del Comitato dei Ministri.

5. I bisogni di protezione ed assistenza delle persone vulnerabili dovrebbero essere soddisfatti, nella maggior misura possibile.

6. In uno spirito di solidarietà internazionale e sforzandosi di alleggerire gli oneri che spettano agli Stati ospitanti, gli Stati membri dovrebbero prendere le misure appropriate per cooperare tra di loro. Detta cooperazione dovrebbe aver luogo, da una parte, fra i diversi paesi ospitanti che garantiscono la protezione temporanea e, dall'altra parte, fra i paesi ospitanti e i paesi di origine in vista di un ritorno sicuro e dignitoso delle persone coinvolte, e per la reintegrazione all'interno del loro paese di origine.

7. La cooperazione fra gli Stati per prepararsi a situazioni di emergenza faciliterebbe l'esercizio della solidarietà internazionale in situazioni di afflusso imprevisto, massiccio ed inaspettato. Gli Stati membri interessati da tali situazioni, possono decidere di rivolgersi al Comitato dei Ministri per una rapida consultazione.

8. Le richieste individuali per il riconoscimento dello status di rifugiato, quando la legge nazionale permette la sospensione del loro esame, dovrebbero essere valutate secondo le modalità dettate dalla legislazione interna, al più tardi, quando le misure di protezione temporanea cessano di applicarsi. Ciononostante, detta sospensione dell'esame non dovrebbe durare più a lungo di quanto è ragionevolmente giustificato dalle circostanze eccezionali.

9. Le misure di protezione temporanea cessano di essere applicate con una decisione delle autorità competenti del paese ospitante quando le circostanze nel paese di origine, che hanno portato alla fuga massiccia e improvvisa, cambiano rendendo possibile il ritorno in condizioni di sicurezza e dignità delle persone che beneficiano di tali misure.

10. Inoltre, trascorso un periodo di tempo prolungato senza che siano intervenuti dei cambiamenti rilevanti delle circostanze nel paese di origine, le misure di protezione temporanea cessano di essere applicate con una decisione delle autorità competenti del paese ospitante in vista di/per offrire soluzioni a lungo termine con una adeguato livello di diritti alle persone interessate.

11. Nel rimuovere le misure di protezione temporanea, le competenti autorità nazionali dovrebbero consultarsi con l'UNHCR.

12. Gli Stati membri dovrebbero facilitare, con tutti i mezzi possibili, il ritorno volontario di quelle persone alle quali termina la protezione temporanea. La decisione di tali persone di fare ritorno deve essere ben informata. Si dovrebbe prevedere, se del caso, la possibilità di fare visita al paese di origine.

13. Il diritto di tornare al proprio paese di origine dovrebbe essere rispettato da tutti gli Stati. I paesi di origine dovrebbero trattare le persone che fanno rientro in una maniera dignitosa e nel pieno rispetto dei loro diritti umani.

14. Nel decidere il rimpatrio delle persone interessate, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione impellenti ragioni umanitarie, che potrebbero renderlo in taluni casi individuali impossibile o irragionevole.

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