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Regolamento di esecuzione della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (1954)

Data di adozione
12.05.1954
Data di entrata in vigore
07.08.1956
Organizzazione
ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite
Annotazioni
Adottato all’Aja il 12 maggio 1954.
Annotazioni relative all'Italia
Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 279 del 7 febbraio 1958 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 11 aprile 1958).Data della ratifica: 09 maggio 1958 (Gazzetta Ufficiale n 126 del 27 maggio 1958). Entrata in vigore per l'Italia: 09 agosto 1958.

Articolo 1. Lista internazionale di personalità

Dal momento dell'entrata in vigore della Convenzione, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura stabilisce una lista internazionale di tutte le personalità designate dalle Alte Parti contraenti in quanto ritenute atte ad esercitare le funzioni di Commissario generale ai beni culturali. Tale lista sarà oggetto di revisioni periodiche, su iniziativa del Direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, secondo le richieste formulate dalle Alte Parti contraenti.

Articolo 2. Organizzazione del controllo

Non appena un'Alta Parte è impegnata in un conflitto armato, cui si applica l'articolo 18 della Convenzione: a) essa nomina un rappresentante per i beni culturali, situati sul suo territorio; qualora occupi un altro territorio, essa è tenuta a nominare un rappresentante speciale per i beni che vi si trovano; b) la Potenza protettrice di ogni Parte avversaria a detta Alta Parte contraente nomina dei delegati presso quest'ultima, in conformità del seguente articolo 3; c) è nominato, presso detta Alte Parte contraente, un Commissario generale ai beni culturali in conformità del successivo articolo 4.

Articolo 3. Designazione dei delegati delle Potenze protettrici

La Potenza protettrice designa i propri delegati scegliendoli fra i membri del suo personale diplomatico o consolare o, col gradimento della Parte presso la quale eserciteranno le loro funzioni, fra altre persone.

Articolo 4. Designazione del Commissario Generale

Il Commissario generale ai beni culturali è scelto di comune accordo, sulla lista internazionale di personalità, dalla Parte presso la quale eserciterà la sua funzione e dalle Potenze protettrici delle Parti avversarie.

Se le Parti non si accordano entro tre settimane dall'apertura delle loro conversazioni su questo punto, esse chiederanno al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, di designare il Commissario generale, che non entrerà in carica, se non dopo aver ottenuto il gradimento della Parte presso la quale egli dovrà esercitare le sue funzioni.

Articolo 5. Funzioni dei delegati

I delegati delle Potenze protettrici constatano le violazioni della Convenzione, fanno indagini, con il consenso della Parte presso cui esercitano le loro funzioni, sulle circostanze in cui esse si sono prodotte, compiono sul posto i passi opportuni per farle cessare e, in caso di bisogno, ne investono il Commissario generale. Essi lo tengono informato sulla loro attività.

Articolo 6. Funzioni del Commissario Generale

Il Commissario generale ai beni culturali tratta con il rappresentante della Parte presso la quale esercita le sue funzioni e con i delegati interessati, le questioni di cui è investito per l'applicazione della Convenzione.

Ha il potere di decisione e di nomina, nei casi previsti dal presente Regolamento.

Col gradimento della Parte presso la quale esercita le sue funzioni, ha il diritto di ordinare una richiesta o di dirigerla egli stessa.

Fa, presso le Parti in conflitto o le loro Potenze protettrici, tutti i passi che ritiene utili per la applicazione della Convenzione.

Redige i rapporti necessari sull'applicazione della Convenzione e li comunica alle Parti interessate e alle loro Potenze protettrici. Ne rimette copia al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che non potrà far uso che dei loro dati tecnici.

Qualora non esista Potenza protettrice, il Commissario generale esercita le funzioni attribuite dagli articoli 21 e 22 della Convenzione.

Articolo 7. Ispettori ed esperti

Il Commissario generale ai beni culturali, ogni volta che, su richiesta o previa consultazione dei delegati interessati, lo ritenga necessario, propone al gradimento della Parte presso la quale esercita le sue funzioni una persona in qualità di ispettore ai beni culturali incaricato di un compito specifico. Gli ispettori sono responsabili solo verso il Commissario generale.

Il Commissario generale, i delegati e gli ispettori possono ricorrere ai servizio di esperti, che saranno del pari proposti al gradimento della Parte menzionata nel paragrafo precedente.

Articolo 8. Esercizio della missione di controllo

I Commissari generali non devono, in nessun caso, uscire dai limiti del loro mandato. Essi devono specialmente tener conto della necessità di sicurezza dell'Alta Parte contraente presso la quale esercitano le loro funzioni, e avere riguardo in ogni circostanza alle esigenze della situazione militare, quali rese note da detta Alta Parte contraente.

Articolo 9. Sostituto delle Potenze protettrici

Se una Parte in conflitto non beneficia o non beneficia più, della attività di una Potenza protettrice, uno Stato neutrale può essere sollecitato ad assumere le funzioni di Potenza protettrice, ai fini della designazione di un Commissario generale ai beni culturali secondo la procedura contemplata al precedente articolo 4. Il Commissario generale così designato affida eventualmente a degli ispettori le funzioni di delegati delle Potenze protettrici stabilite dal presente Regolamento.

Articolo 10. Spese

La remunerazione e le spese del Commissario generale ai beni culturali, degli ispettori e degli esperti, sono a carico della parte presso la quale essi esercitano le loro funzioni; quelle dei delegati delle Potenze protettrici formano oggetto di una intesa fra queste e gli Stati di cui esse proteggono gli interessi.

Articolo 11. Rifugi improvvisati

Qualora nel corso di un conflitto armato un'Alta Parte contraente sia indotta da circostanze impreviste a creare un rifugio improvvisato e desideri che esso sia posto sotto protezione speciale, essa ne dà immediatamente comunicazione al Commissario generale che esercita le sue funzioni presso di lei.

Qualora il Commissario generale consideri tale misura giustificata dalle circostanze e dall'importanza dei beni culturali messi a riparo in detto rifugio improvvisato, egli potrà autorizzare l'Alta Parte contraente ad apporre su di esso il segno distintivo descritto all'articolo 16 della Convenzione. Egli comunicherà senza indugio le sue decisioni ai delegati delle Potenza protettrici interessate, ognuno dei quali avrà facoltà di ordinare, entro il termine di trenta giorni, l'immediato ritiro del segno.

Non appena detti delegati avranno manifestato il loro accordo o qualora il termine di 30 giorni sia trascorso senza che alcuno dei delegati interessati abbia sollevato obiezioni, e qualora, a giudizio del Commissario generale, il rifugio risponda alle condizioni previste all'articolo 8 della Convenzione, il Commissario generale chiederà al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura l'iscrizione del rifugio nel Registro dei beni culturali sotto protezione speciale.

Articolo 12. Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale

Sarà istituito un "Registro Internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale".

Tale registro sarà tenuto da Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Questi ne fornirà copia al Segretario generale delle Nazioni Unite e alle Alti Parti contraenti.

Il registro sarà diviso in capitoli, ciascuno intestato al nome di un'Alta Parte contraente. Ogni capitolo sarà suddiviso in tre paragrafi intestati rispettivamente: rifugi, centri monumentali, altri beni culturali immobili. Il Direttore generale stabilirà quali dati dovrà contenere ogni capitolo.

Articolo 13. Domande di iscrizione

Ognuna delle Alti Parti contraenti può fare al Direttore generale delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, delle domande d'iscrizione nel registro di certi rifugi, centri monumentali o altri beni culturali immobili, siti sul suo territorio. Essa fornisce in tali domande le indicazioni relative al luogo ove questi si trovano e certifica che essi rispondono alle condizioni previste all'articolo 8 della Convenzione.

In caso di occupazione, la Potenza Occupante ha la facoltà di fare domande di iscrizione.

Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e al cultura invia senza indugio una copia delle domande di iscrizione ad ognuna delle Alti Parti contraenti.

Articolo 14. Opposizioni

Ognuna delle Alti Parti contraenti può fare opposizione alla iscrizione di un bene culturale, con lettera indirizzata al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Questa lettera dovrà essere da lui ricevuta entro quattro mesi dal giorno in cui egli ha spedito copia della domanda di iscrizione.

Tale opposizione dovrà essere motivata. I soli motivi validi sono:

– che il bene non è culturale;

– che non sussistono le condizioni menzionate all'articolo 8 della Convenzione.

Il Direttore generale invia senza indugio una copia della lettera di opposizione alle Alti Parti contraenti. Eventualmente consulta il Comitato internazionale per i monumenti, i siti d'arte e di storia e gli scavi archeologici, e inoltre, se lo stima utile, qualsiasi altro organismo o personalità qualificata.

Il Direttore generale, o l'Alta Parte contraente che ha domandato l'iscrizione, può fare tutti i passi opportuni presso le Alti Parti contraenti che abbiano fatto l'opposizione affinché questa sia revocata.

Se un'Alta Parte contraente, dopo avere richiesto in tempo di pace l'iscrizione culturale nel registro, si trova impegnata in un conflitto armato prima che l'iscrizione sia stata effettuata, il bene culturale di cui si tratta sarà immediatamente iscritto, a titolo provvisorio, nel registro da Direttore generale, in attesa che sia confermata, revocata o annullata ogni opposizione che potrà, o avrebbe potuto, farsi.

Se, entro sei mesi dal giorno in cui egli ha ricevuti la lettera di opposizione, il Direttore generale non riceve dall'Alta Parte contraente che ha fatto domanda di iscrizione può ricorrere alla procedura di arbitrato prevista nel paragrafo seguente.

La domanda di arbitrato deve essere formulata al più tardi un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la lettera di opposizione. Qualora una domanda di iscrizione sia oggetto di più di una opposizione, le Alti Parti contraenti che hanno formulato l'opposizione designano insieme un arbitro. I due arbitri scelgono un presidente del collegio arbitrale nella lista internazionale prevista all'articolo primo del presente Regolamento: se non possono accordarsi in merito alla scelta, essi chiedono al Presidente della Corte internazionale di Giustizia, di nominare un presidente, che non deve essere scelto nella lista internazionale. Il tribunale arbitrale in tal modo costituito stabilirà la propria procedura: le sue decisioni sono inappellabili.

Ciascuna delle Alti Parti contraenti può dichiarare, al momento in cui sorge una contestazione di cui essa è parte, che non desidera applicare la procedura arbitrale prevista al paragrafo precedente. In questo caso, l'opposizione a una domanda sarà confermata solo se le Alti Parti contraenti lo decidono a maggioranza dei due terzi dei votanti. Il voto sarà dato per corrispondenza, a meno che il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, giudicando indispensabile convocare una riunione in virtù dei poteri conferitigli dall'articolo 27 della Convenzione, non proceda a tale convocazione. Se il Direttore generale decide di far procedere al voto per corrispondenza, egli inviterà le Alte Parti contraenti a fargli pervenire il loro voto, in plico suggellato, entro sei mesi dal giorno in cui l'invio relativo è stato loro rivolto.

Articolo 15. Iscrizione

Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura fa iscrivere nel registro, sotto un numero d'ordine, ogni bene culturale per il quale sia stata fatta una domanda d'iscrizione, sempre che nel termine previsto al primo paragrafo dell'articolo 14, essa non sia stata oggetto di opposizione.

Nei casi in cui una opposizione è stata formulata, e salvo il disposto del paragrafo 5 dell'articolo 14, il Direttore generale non procederà all'iscrizione del bene nel registro, se non quando l'opposizione non sia stata revocata o non sia stata confermata attraverso la procedura contemplata al paragrafo 7 dell'articolo 14 o quella prevista al paragrafo 8 dello stesso articolo.

Nei casi indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 11, il Direttore generale procede all'iscrizione su richiesta del Commissario generale ai beni culturali.

Il Direttore generale invia senza indugio al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alle Alte Parti contraenti e, su richiesta della Parte presentatrice della domanda di iscrizione, a tutti gli altri Stati contemplati agli articoli 30 e 32 della Convenzione, una copia autenticata di ogni iscrizione nel registro. La iscrizione ha effetto trenta giorni dopo tale invio

Articolo 16. Cancellazione

Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura fa cancellare l'iscrizione di un bene culturale nel registro:

– a richiesta dell'Alta Parte contraente sul cui territorio si trova il bene;

– qualora l'Alta Parte contraente che aveva richiesto l'iscrizione abbia denunciato la Convenzione e quando essa denuncia sia entrata in vigore;

– nel caso previsto al paragrafo 5 dell'articolo 14, allorché una opposizione sia stata confermata attraverso la procedura prevista dal paragrafo 7 dell'articolo 14 o quella contemplata nel paragrafo 8 dello stesso articolo.

Il Direttore generale invia senza indugio al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e a tutti gli Stati che abbiano ricevuto copia dell'Iscrizione, una copia certificata di ogni cancellazione dal registro. La cancellazione ha effetto trenta giorni dopo detto invio.

Articolo 17. Procedura per ottenere l'immunità

La domanda di cui al paragrafo primo dell'articolo 12 della Convenzione è indirizzata al Commissario generale dei beni culturali. Essa deve menzionare le ragioni che l'hanno determinata e specificare il numero approssimativo e l'importanza dei beni culturali da trasferire, la loro ubicazione attuale, la nuova ubicazione prevista, i mezzi di trasporto, l'itinerario da seguire, la data prevista per il trasporto e ogni altra informazione utile.

Se il Commissario generale, udite le opinioni da lui ritenute opportune, ritiene che detto trasferimento sia giustificato, consulta i delegati interessati delle Potenze protettrici sulle modalità di esecuzione previste. Dopo tale consultazione, notifica il trasporto alle Parti in conflitto interessate, e aggiunge alla notifica tutte le informazioni utili.

Il Commissario generale designa uno o più ispettori, i quali accertano che il trasporto contenga solo i beni indicati nella domanda, che esso si effettui secondo le modalità approvate e sia munito del segno distintivo; detto o detti ispettori accompagnano il trasporto fino al luogo di destinazione.

Articolo 18. Trasporti all'estero

Se il trasferimento sotto protezione speciale avviene verso il territorio di un altro paese, esso sarà disciplinato non solo dall'articolo 12 della Convenzione e dall'articolo 17 del presente Regolamento, ma anche dalle disposizioni seguenti:

– durante la permanenza dei beni culturali sul territorio di un altro Stato, questo ne sarà il depositario. Esso assicurerà a questi beni cure almeno eguali a quelle che dispensa ai suoi propri beni culturali d'importanza similare;

– lo Stato depositario non restituirà questi beni se non dopo la cessazione del conflitto; tale restituzione avrà luogo entro sei mesi da che ne sarà fatta domanda;

– durante i successivi trasporti e durante la permanenza sul territorio di un altro Stato, i beni culturali saranno immuni da qualsiasi provvedimento di sequestro e indisponibili tanto per il depositante, quanto per il depositario. Tuttavia, allorché la salvaguardia dei beni lo esigerà, il depositario potrà, con il consenso del depositante, far trasportare i beni nel territorio di un terzo paese, alle condizioni previste dal presente articolo;

– la domanda di messa sotto protezione speciale dovrà indicare che lo Stato verso il cui territorio si effettuerà il trasporto accetta le disposizioni del presente articolo.

Articolo 19. Territorio occupato

Allorché un'Alta Parte contraente che occupa il territorio di una altra Alte parte contraente trasporta dei beni culturali in un rifugio situato in un altro punto di detto territorio senza poter seguire la procedura prevista all'articolo 17 del Regolamento, detto trasporto non è considerato appropriazione indebita ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione, sempre che il Commissario generale ai beni culturali certifichi per iscritto, previa consultazione del normale personale di protezione, che le circostanze hanno reso necessario detto trasporto.

Articolo 20. Apposizione del Segno

La ubicazione del segno distintivo e il suo grado di visibilità saranno lasciati alla valutazione delle autorità competenti di ciascuna Alta Parte contraente. Il segno distintivo può in particolare figurare su bandiere o bracciali. Può essere dipinto sopra un oggetto o figurarvi in qualsiasi altra maniera utile.

Tuttavia, in caso di conflitto armato, il segno distintivo dovrà, senza pregiudizio di un eventuale sistema più completo di segnalamento, essere apposto in modo ben visibile di giorno, tanto dall'aria quanto da terra, sui trasporti nei casi contemplati negli articoli 12 e 13 della Convenzione e in modo ben visibile da terra:

– a intervalli regolari tali da indicare chiaramente il perimetro di un centro monumentale sotto protezione speciale;

– all'entrata di altri beni culturali sotto protezione speciale.

Articolo 21. Identificazione delle persone

Le persone contemplate all'articolo 17, paragrafo 2, commi b) e c) della Convenzione, possono portare un bracciale munito del segno distintivo, rilasciato e timbrato dalle autorità competenti.

Esse saranno munite di una carta d'identità speciale recante il segno distintivo. Tale carta specifica almeno il nome e il cognome, la data di nascita, il titolo o il grado e le funzioni del portatore. La carta porta la fotografia del titolare e, inoltre, la sua firma o le sue impronte digitali, o entrambe le cose. Essa è munita del timbro a secco delle autorità competenti.

Ogni Alta Parte contraente stabilisce il proprio modello di carta di identità, ispirandosi a quello che figura, a titolo di esempio, in allegato al presente Regolamento. Le Alte Parti contraenti si comunicano il modello adottato. Ogni carta di identità è emessa, se possibile, in almeno due esemplari, uno dei quali è conservato dalla Potenza che l'ha rilasciata.

Le persone summenzionate non possono essere private, senza motivo giustificato, né della loro carta di identità, né del diritto di portare il bracciale

Protocollo aggiuntivo I

Le Alti Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

1. Ognuna delle Alte Parti contraenti s'impegna ad impedire l'esportazione, da un territorio occupato durante un conflitto armato, di beni culturali quali sono definiti all'articolo 1 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja, il 14 maggio 1954.

2. Ognuna delle Alte Parti contraenti s'impegna a porre sotto sequestro i beni culturali importati sul suo territorio e provenienti direttamente o indirettamente da un qualsiasi territorio occupato. Il sequestro sarà pronunciato sia d'ufficio al momento dell'importazione, sia, in difetto di detto provvedimento, a richiesta delle autorità del territorio suddetto.

3. Ognuna delle Alte Parti contraenti s'impegna a consegnare alla fine delle ostilità alle autorità competenti del territorio precedentemente occupato i beni culturali che si trovano presso di essa, qualora tali beni siano stati esportati in violazione al principio del paragrafo primo. In nessun caso tali ben potranno essere trattenuti a titolo di riparazioni di guerra.

4. L'Alta Parte contraente che aveva l'obbligo di impedire l'esportazione dei beni cultural dal territorio da essa occupato, deve indennizzare i possessori in buona fede dei beni culturali che devono essere consegnati secondo il paragrafo precedente.

5. I beni culturali provenienti dal territorio di un'Alta Parte contraente e da essa depositati, al fine di proteggerli contro i pericoli di un conflitto armato, nel territorio di un'altra Alta Parte contraente, saranno da quest'ultima consegnati, al termine delle ostilità, alle autorità competenti del territorio di provenienza.

6. Il presente Protocollo recherà la data del 14 maggio 1954 e rimarrà aperto sino alla data del 31 dicembre 1954 alla firma di tutti gli Stati invitati alla Conferenza riunitasi all'Aja dal 21 aprile al 14 maggio 1954.

7.

a) Il presente protocollo sarà sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari conformemente alle loro procedure costituzionali;

b) Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

8. A datare dal giorno della sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati contemplati al paragrafo 6, non firmatari, come pure a quella di ogni altro Stato invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. L'adesione avverrà mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

9. Gli Stati contemplati ai paragrafi 6 e 8 potranno, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare che essi non saranno vincolati dalle disposizioni della Parte I o da quelle della Parte II del presente Protocollo.

10.

a) Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo che cinque strumenti di ratifica saranno stati depositati;

b) Successivamente, esso entrerà in vigore, per ciascuna Alta Parte contraente, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione;

c) Le situazioni previste dagli articoli 18 e 19 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja in 14 maggio 1954, daranno effetto immediato alle ratifiche e alle adesioni depositate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. In tali casi, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura farà, per la via più rapida, le comunicazioni previste al paragrafo 14.

11.

a) Gli Stati Parti del Protocollo alla data della sua entrata in vigore prenderanno, ciascuno per quanto lo concerne, tutti i provvedimenti richiesti per la sua applicazione effettiva entro un termine di sei mesi;

b) Questo termine sarà di sei mesi a partire da deposito dello strumento di ratifica o di adesione, per tutti gli Stati che abbiano depositato il loro strumento di ratifica o di adesione dopo la data di entrata in vigore del Protocollo.

12. Al momento della ratifica e dell'adesione, o in qualsiasi momento ulteriore, ogni Alta Parte contraente potrà dichiarare mediante notifica indirizzata al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che il presente Protocollo si estenderà all'insieme o ad uno qualsiasi dei territori, di cui assicura le relazioni internazionali. La suddetta notifica avrà effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento.

13.

a) Ciascuna delle Alti Parti contraenti avrà facoltà di denunciare il presente Protocollo in proprio nome o in quello di ogni territorio, di cui assicura le relazioni internazionali;

b) La denuncia sarà notificata mediante uno strumento scritto, depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura;

c) La denuncia avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento di denuncia. Se tuttavia, alla data di scadenza dell'anno, la Parte denunciante si dovesse trovare implicata in un conflitto armato, l'effetto della denuncia rimarrà sospeso sino alla fine delle ostilità e comunque fino a quando le operazioni di rimpatrio dei beni culturali non saranno ultimate.

14. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, informerà gli Stati contemplati ai paragrafi 6 e 8, nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, adesione o accettazione, menzionati ai paragrafi 7, 8 e 15, come pure delle notifiche e denunce previste rispettivamente ai paragrafi 12 e 13.

15.

a) Il presente Protocollo può essere riveduto se la revisione è richiesta da più di un terzo delle Alti Parti contraenti;

b) Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, convocherà una conferenza a questo scopo;

c) Gli emendamenti al presente Protocollo non entreranno in vigore se non dopo essere adottati all'unanimità dalle Alte Parti contraenti rappresentate alla conferenza ed essere accettati da ciascuna delle Alti Parti contraenti;

d) L'accettazione da parte delle Alti Parti contraenti degli emendamenti al presente Protocollo, che saranno stati adottati dalla conferenza, prevista ai commi b) e c), avrà luogo mediante deposito di uno strumento formale presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura;

e) Dopo l'entrata in vigore di emendamenti al presente Protocollo, solo il testo così modificato rimarrà aperto alla ratifica o all'adesione.

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il presente Protocollo sarà registrato presso il Segretario delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto all'Aja, il 14 maggio 1954, in francese, inglese, russo e spagnolo, i quattro testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e di cui copie certificate conformi saranno inoltrate a tutti gli Stati contemplati ai paragrafi 6 e 8, nonché all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

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