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Trattato delle Nazioni Unite sul commercio di armi (2013)

Data di adozione
02.04.2013
Data di entrata in vigore
24.12.2014
Organizzazione
ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite
Annotazioni
Il Trattato è stato adottato dall'Assemblea Generale con la risoluzione 67/234B del 2 aprile 2013. Data di entrata in vigore: 24 dicembre 2014. Stati Parti al 1° Aprile 2024: 113.
Annotazioni relative all'Italia
Autorizzazione alla ratifica ed esecuzione con legge n. 118 del 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013). Data di deposito dello strumento di ratifica: 2 aprile 2014. Entrata in vigore per l'Italia: 24 dicembre 2014.

Preambolo
Gli Stati Parti del presente Trattato,
Guidati dalle finalità e dai principi della Carta delle Nazioni Unite,
Richiamando l'articolo 26 della Carta delle Nazioni Unite, che intende promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio di risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti,
Sottolineando il bisogno di prevenire e di eliminare il commercio illecito di armi convenzionali e di prevenire la loro diversione verso il mercato illecito, o per finalità ed impieghi finali non autorizzati, anche nella commissione di atti terroristici,
Riconoscendo i legittimi interessi politici, economici, commerciali e di sicurezza degli Stati nel commercio internazionale di armi convenzionali,
Ribadendo il diritto sovrano di qualunque Stato di disciplinare e controllare le armi convenzionali esclusivamente all'interno del proprio territorio in conformità con il proprio sistema giuridico o costituzionale,
Consapevoli che la pace e la sicurezza, lo sviluppo e i diritti umani costituiscono i pilastri del sistema delle Nazioni Unite e le fondamenta della sicurezza collettiva e riconoscendo che lo sviluppo, la pace e la sicurezza e i diritti umani sono interconnessi e si rinforzano mutualmente,
Richiamando le Linee Guida della Commissione sul Disarmo delle Nazioni Unite sul trasferimento delle armi, adottate dall'Assemblea Generale con la Risoluzione 46/36H del 6 dicembre 1991,
Prendendo nota del contributo fornito dal Programma di Azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere ed eliminare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, dal Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco, le loro parti, componenti e munizioni, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, e dello strumento internazionale per permettere agli Stati l'identificazione e la rintracciabilità rapida e attendibile delle armi leggere e di piccolo calibro illecite,
Riconoscendo le conseguenze sociali, economiche, umanitarie e di sicurezza del commercio illecito e del commercio non regolamentato di armi convenzionali,
Considerando che i civili, particolarmente donne e bambini, rappresentano la grande maggioranza delle persone colpite dai conflitti armati e dalla violenza armata,
Riconoscendo inoltre le sfide affrontate dalle vittime dei conflitti armati e il loro bisogno di cure adeguate, riabilitazione e di reinserimento sociale ed economico,
Sottolineando che nessuna disposizione del presente Trattato impedisce agli Stati di mantenere e adottare ulteriori ed efficaci misure per favorire gli obiettivi e le finalità del Trattato,
Consapevoli che il commercio, il possesso e l'uso di certe armi convenzionali per svolgere attività di tipo ricreativo, culturale, storico, e sportivo sono leciti e legittimi nella misura in cui tale commercio, possesso e uso siano autorizzati o tutelati dalla legge,
Consapevoli anche del ruolo che possono svolgere le Organizzazioni regionali nell' assistere gli Stati Parte nell'attuazione del presente Trattato,
Riconoscendo il ruolo volontario ed attivo che la società civile, incluse le organizzazioni non governative e il settore industriale, può svolgere nella sensibilizzazione rispetto agli obiettivi e alle finalità del presente Trattato nonché alla sua attuazione,
Affermando che la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali e la prevenzione della loro diversione non devono ostacolare la cooperazione internazionale e il commercio lecito di materiali, equipaggiamenti e tecnologie con finalità pacifiche,
Evidenziando l'auspicio di raggiungere un'adesione universale al presente Trattato,
Determinati ad agire secondo i seguenti principi;
 
Principi


- Il diritto naturale degli Stati all'autodifesa individuale o collettiva, riconosciuto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

- La risoluzione di controversie internazionali con mezzi pacifici in modo che la pace e la sicurezza internazionale e la giustizia non siano messe in pericolo, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della Carta delle Nazioni Unite;
 
- L'astensione nelle relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, o in qualunque altra maniera incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 2  comma 4 della Carta delle Nazioni Unite;

- Il non intervento in questioni che sono prettamente di competenza interna di uno Stato, ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della Carta delle Nazioni Unite;

- L'obbligo di rispettare e far rispettare il diritto umanitario internazionale ai sensi, inter alia, delle Convenzioni di Ginevra del 1949, e di rispettare e far rispettare i diritti umani ai sensi, inter alia, della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;

- La responsabilità di ogni Stato, in ottemperanza ai propri obblighi internazionali, di regolamentare in modo efficace il commercio internazionale delle armi convenzionali e di prevenire la loro diversione, oltre alla responsabilità principale degli Stati di istituire ed applicare un sistema nazionale di controllo;

- Il rispetto dell'interesse legittimo di ogni Stato ad acquisire armi convenzionali per esercitare il proprio diritto alla legittima autodifesa e per contribuire alle operazioni di peacekeeping nonché di produrre, esportare, importare, e trasferire armi convenzionali;
 
- L’implementazione del presente Trattato in maniera coerente, oggettiva e non discriminatoria,
 
 Hanno convenuto quanto segue:
     
Articolo 1
Obiettivi e finalità

L'obiettivo del presente Trattato è di:
- Istituire i più elevati standard comuni internazionali possibili al fine di regolare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali;
- Prevenire ed eliminare il commercio illecito di armi convenzionali e prevenire la loro diversione;

al fine di:
- Contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionali e regionali;
- Ridurre le sofferenze umane;
- Promuovere la cooperazione, la trasparenza, e l'agire responsabile degli Stati Parte nel commercio internazionale di armi convenzionali, e quindi accrescere la fiducia reciproca fra gli Stati Parte.

Articolo 2
Scopo

 1. Il presente Trattato si applicherà a tutte le armi convenzionali incluse nelle seguenti categorie:
(a) Carri armati;
(b) Autoveicoli corazzati da combattimento;
(c) Sistemi di artiglieria di grosso calibro;
(d) Aerei da combattimento;
(e) Elicotteri d'assalto;
(f) Navi da guerra;
(g) Missili e lanciatori di missili; e
(h) Armi leggere e di piccolo calibro.
2. Ai fini del presente Trattato, le attività di commercio estero includono l'esportazione, l'importazione, il transito, il trasbordo e l'intermediazione di armi, d'ora innanzi denominate "trasferimento".
3. Il presente Trattato non si applica al trasporto internazionale da parte o per conto di uno Stato Parte di armi convenzionali destinate al proprio uso, a condizione che le armi convenzionali restino di proprietà dello stesso Stato Parte.

Articolo 3
Munizioni
 
Ogni Stato Parte istituisce e tiene aggiornato un sistema nazionale di controllo per regolamentare l'esportazione delle munizioni sparate, lanciate o scaricate dalle armi convenzionali comprese nell'articolo 2  comma 1 e applica le disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 prima di autorizzare l'esportazione di tali munizioni.

Articolo 4
Parti e componenti

Ogni Stato Parte istituisce e tiene aggiornato un sistema nazionale di controllo per regolare l'esportazione delle parti e dei componenti, qualora l'esportazione renda possibile l'assemblaggio delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 comma 1  e applica le disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 prima di autorizzare l'esportazione di tali parti e componenti.

Articolo 5
Attuazione Generale

1. Ciascuno Stato Parte attua il presente Trattato in modo coerente, imparziale, e non discriminatorio, tenendo conto dei principi espressi nel Trattato stesso.
2. Ciascuno Stato Parte istituisce e tiene aggiornato un sistema nazionale di controllo che comprenda anche la formulazione di una lista nazionale di controllo, ai fini dell'implementazione delle disposizioni del presente Trattato.
3. Ciascuno Stato Parte è incoraggiato ad applicare le disposizioni del presente Trattato alla più ampia tipologia di armi convenzionali. Le definizioni nazionali di ognuna delle categorie previste dall'articolo 2  comma 1 lettere (a)-(g) non possono avere una portata più limitata delle descrizioni utilizzate nel Registro delle Armi Convenzionali delle Nazioni Unite al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato. Per la categoria prevista dall'articolo 2 comma 1 lettera (h), le definizioni nazionali non possono avere una portata più limitata rispetto alle descrizioni presenti nei principali strumenti delle Nazioni Unite al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.
4. Ciascuno Stato Parte, in virtù della sua legislazione nazionale, comunica la propria lista nazionale di controllo al Segretariato, il quale la mette a disposizione degli altri Stati Parte. Gli Stati Parte sono incoraggiati a rendere pubbliche le loro liste di controllo.
 5. Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie per attuare le disposizioni del presente Trattato e designa le competenti autorità nazionali per istituire un sistema nazionale di controllo trasparente che regolamenti il trasferimento delle armi convenzionali previste dall'articolo 2  comma 1 e di ogni altro oggetto previsto dagli articoli 3 e 4.
 6. Ciascuno Stato Parte designa uno o più punti di contatto nazionali incaricati di scambiare informazioni relative all'attuazione del presente Trattato. Ciascuno Stato Parte notifica al Segretariato, istituito ai sensi dell'articolo 18, tutte le informazioni relative ai punti di contatto nazionali e mantenere tali informazioni aggiornate.

Articolo 6
Proibizioni
 
1. Nessuno Stato Parte può autorizzare il trasferimento di armi convenzionali di cui all'art. 2 comma 1 nè degli oggetti previsti dagli articoli 3 e 4, se tale trasferimento è suscettibile di violare obblighi derivanti da misure adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla base del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, in particolare rispetto all'embargo di armi.
 2. Nessuno Stato Parte può autorizzare il trasferimento di armi convenzionali di cui all'art. 2 comma 1 nè degli oggetti previsti dagli articoli 3 e 4, se tale trasferimento è suscettibile di violare pertinenti obblighi internazionali ai sensi degli accordi internazionali di cui è Parte, in particolare rispetto al trasferimento o al traffico illecito di armi convenzionali.
 3. Nessuno Stato Parte può autorizzare il trasferimento di armi convenzionali di cui all'art. 2 comma 1 nè degli oggetti previsti dagli articoli 3 e 4 qualora sia a conoscenza, al momento dell'autorizzazione, che le armi o gli oggetti  possano essere utilizzati per la commissione di atti di genocidio, crimini contro l'umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949, attacchi diretti a obiettivi o a soggetti civili protetti in quanto tali, o altri crimini di guerra definiti dagli accordi internazionali di cui lo Stato è parte.

Articolo 7
Esportazione e valutazione dell'esportazione

1. Se l'esportazione non è proibita dall'articolo 6, ciascuno Stato Parte esportatore, prima dell'autorizzazione dell'esportazione delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 comma 1  o di ogni altro oggetto previsto dagli articoli 3 e 4, sotto la propria giurisdizione e ai sensi del proprio sistema di controllo nazionale, valuta, in maniera obiettiva e non discriminatoria e prendendo in considerazione ogni elemento utile, comprese le informazioni fornite dallo Stato importatore ai sensi dell'articolo 8 comma 1 , se le armi convenzionali o gli oggetti:
(a) Possono contribuire a minacciare la pace e la sicurezza;
(b) Possono essere utilizzati per:
(i) Commettere o agevolare una grave violazione del diritto internazionale umanitario;
(ii) Commettere o agevolare una grave violazione del diritto internazionale dei diritti umani;
(iii) Commettere o agevolare un atto che costituisca un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi al terrorismo di cui lo Stato è parte; oppure
(iv) Commettere o agevolare un atto che costituisca un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi alla criminalità organizzata transnazionale di cui lo Stato è parte.
2. Lo Stato Parte esportatore deve inoltre valutare se si possano adottare delle misure per mitigare i rischi identificati alle lettere (a) o (b) nel paragrafo 1, incluse misure per accrescere la fiducia reciproca o per sviluppare dei programmi concordati fra gli Stati esportatori e importatori.
3. Se, dopo aver condotto tale valutazione e aver esaminato eventuali misure di mitigazione, lo Stato Parte esportatore ritiene che vi sia un forte rischio di ricadere in una delle conseguenze negative previste dal paragrafo 1, lo Stato Parte esportatore non autorizzerà l'esportazione.
4. Lo Stato Parte esportatore, nel formulare tale valutazione, prende in considerazione il rischio che le armi convenzionali previste dall'articolo 2 comma 1  o gli oggett previsti dagli articoli 3 e 4 possano essere utilizzate per commettere o agevolare gravi atti di violenza di genere o atti di violenza contro donne e bambini.
5. Ciascuno Stato Parte esportatore intraprende delle  misure per assicurare che ogni autorizzazione per l'esportazione di armi convenzionali previste dall'articolo 2 comma 1  o gli oggetti previsti dagli articoli 3 o 4 sia registrata ed emessa prima dell'esportazione.
6. Ciascuno Stato Parte esportatore, su richiesta, mette a disposizione dello Stato Parte importatore e agli Stati Parte di transito appropriate informazioni relative all'autorizzazione in questione, in conformità con le leggi, le pratiche, e le politiche nazionali dello Stato esportatore.
7. Se, dopo la concessione di un'autorizzazione, uno Stato Parte esportatore dovesse venire a conoscenza di nuove informazioni rilevanti, è incoraggiato a riesaminare la sua autorizzazione dopo aver consultato, se necessario, lo Stato importatore.
 
Articolo 8
Importazione

1.  Ciascuno Stato Parte importatore intraprende delle misure per assicurare che le informazioni utili e pertinenti siano fornite, su richiesta e ai sensi della propria legislazione nazionale, allo Stato Parte esportatore, per assistere lo Stato Parte esportatore a condurre una valutazione nazionale dell'esportazione ai sensi dell'articolo 7. Tali misure possono includere documentazione sull'utilizzo finale o sull'utilizzatore finale.
2. Ciascuno Stato Parte importatore intraprende delle misure che gli permettano di regolare, ove necessario, l'importazione sotto la propria giurisdizione di armi convenzionali previste dall'articolo 2 comma 1 . Tali misure possono includere dei sistemi di controllo.
3. Ciascuno Stato Parte importatore può richiedere dallo Stato Parte esportatore informazioni su ogni autorizzazione di esportazione corrente o in corso in cui lo Stato Parte importatore risulta il Paese destinatario finale.

Articolo 9

Transito o Trasbordo

Ciascuno Stato Parte intraprende le misure necessarie per regolare, ove necessario e possibile, il transito o trasbordo sotto la propria giurisdizione e sul proprio territorio delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 comma 1 conformemente al diritto internazionale applicabile.

Articolo 10
Intermediazione

Ciascuno Stato Parte intraprende, in conformità con le proprie leggi nazionali, le misure necessarie per regolare le attività di intermediazione delle armi convenzionali previste dall'articolo 2  comma 1 nell'ambito dalla propria giurisdizione. Tali misure possono consistere nell'imporre agli interlocutori di registrarsi od ottenere autorizzazione scritta prima di esercitare le attività di intermediazione.

Articolo 11
Diversione

1. Ciascuno Stato Parte interessato dal trasferimento di armi convenzionali previste dall'articolo 2 comma 1 intraprende le misure necessarie per prevenire la loro diversione.
2. Lo Stato Parte esportatore si impegna a prevenire la diversione attraverso il proprio sistema nazionale di controllo, istituito ai sensi dell'articolo 5 comma 2, valutando il rischio di diversione delle armi esportate e considerando l'adozione di misure di mitigazione del rischio, come, ad esempio, misure di costruzione di fiducia reciproca o programmi elaborati congiuntamente e concordati tra gli Stati esportatori e importatori. Altre misure di prevenzione possono includere, se opportuno: l'esame delle parti interessate dall'esportazione, la richiesta di ulteriori documenti, certificati, o garanzie supplementari, la non autorizzazione dell'esportazione o altre misure appropriate.
3. Gli Stati Parte importatori, di transito, di trasbordo e esportatori cooperano e si scambiano informazioni, in conformità con le rispettive leggi nazionali, ove opportuno e possibile, al fine di ridurre il rischio di una diversione delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 comma 1.
4. Lo Stato Parte che scopre la diversione di un trasferimento di armi convenzionali previste dall'articolo 2  comma 1 prende le misure opportune, ai sensi delle proprie leggi nazionali e del diritto internazionale, per porre fine a tale diversione. Tali misure possono includere l’allertare Stati Parti potenzialmente coinvolti, l'ispezionare i carichi di tali armi convenzionali comprese nell'articolo 2 comma 1, l’adozione di misure di aggiornamento attraverso indagini e l'applicazione della legge.
5. Per migliorare la comprensione e prevenzione della diversione di armi convenzionali previste dall'articolo 2 comma 1, gli Stati Parti sono incoraggiati a scambiarsi informazioni pertinenti su misure atte a contrastare la diversione. Tali informazioni possono includere informazioni su attività illecite tra cui la corruzione, i circuiti di traffico internazionale, il brokeraggio illecito, fonti di approvvigionamento illecito, metodi di occultamento, punti comuni di spedizione, o le destinazioni utilizzate dai gruppi organizzati coinvolti nelle diversioni.
6. Gli Stati Parte sono incoraggiati a comunicare agli altri Stati Parte, per il tramite del Segretariato, le misure intraprese per contrastare la diversione del trasferimento di armi convenzionali comprese nell'articolo 2 comma 1.

Articolo 12
Conservazione dei documenti

1. Ciascuno Stato Parte tiene, ai sensi della propria legislazione e regolamentazione nazionale, dei registri nazionali delle autorizzazioni rilasciate per l'esportazione o delle effettive esportazioni di armi convenzionali previste dall'articolo 2 comma 1.
2. Ciascuno Stato Parte è incoraggiato a tenere dei registri delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 comma 1 che sono trasferite nel proprio territorio come destinazione finale o che sono state autorizzate a transitare o essere trasbordate nel territorio della propria giurisdizione.
 3. Ciascuno Stato Parte è incoraggiato a riportare in tali registri: la quantità, il valore, il modello o il tipo, le autorizzazioni di trasferimenti delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 comma 1, i trasferimenti effettivamente effettuati, informazioni sullo Stato o gli Stati esportatori, importatori, di transito e di trasbordo, nonché sugli utilizzatori finali, per opportuno riferimento.
4. I registri vengono conservati per un minimo di dieci anni.        

Articolo 13
Presentazione dei rapporti

1. Ciascuno Stato Parte, entro il primo anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, ai sensi dell'articolo 22, deve fornire al Segretariato un rapporto iniziale sulle misure adottate per dare attuazione al presente Trattato, incluse le leggi nazionali, le liste di controllo nazionali ed altri regolamenti o misure amministrative. Ciascuno Stato Parte, quando opportuno, informa il Segretariato di ogni nuova misura presa per l'attuazione del Trattato. I rapporti forniti vengono messi a disposizione e distribuiti dal Segretariato agli Stati Parte.
 2. Gli Stati Parte sono incoraggiati ad informare gli altri Stati Parte, tramite il Segretariato, delle misure adottate che sono risultate efficaci nel fronteggiare la diversione di armi convenzionali comprese nell'articolo 2 comma 1.
 3. Ciascuno Stato Parte presenta annualmente al Segretariato entro il 31 maggio un rapporto sulle autorizzazioni o effettive esportazioni ed importazioni di armi convenzionali previste dall'articolo 2 comma 1 . I rapporti vengono resi disponibili e distribuiti agli Stati Parte da parte del Segretariato. Il rapporto presentato al Segretariato può contenere le stesse informazioni fornite dallo Stato Parte ad altre pertinenti strutture delle Nazioni Unite, tra cui il Registro delle Nazioni Unite sulle Armi Convenzionali. I rapporti possono escludere ogni informazione di natura commerciale sensibile o riguardanti la sicurezza nazionale.
 
Articolo 14
Applicazione del Trattato

Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per far rispettare leggi e i regolamenti nazionali in attuazione dei provvedimenti del presente Trattato.

Articolo 15
Cooperazione Internazionale

1. Gli Stati Parte devono cooperare, compatibilmente con i rispettivi interessi in materia di sicurezza e con la propria legislazione nazionale, al fine di dare efficacemente attuazione al presente Trattato.
 2. Gli Stati Parte sono incoraggiati a facilitare la cooperazione internazionale, anche tramite scambi d'informazione su questioni di reciproco interesse connesse all'attuazione e applicazione del presente Trattato, in conformità con i rispettivi interessi in materia di sicurezza e con le proprie leggi nazionali.
 3. Gli Stati Parte sono incoraggiati a consultarsi, ove necessario, su questioni di interesse reciproco e a scambiarsi informazioni a sostegno dell'attuazione del presente Trattato.
 4. Gli Stati Parte sono incoraggiati a cooperare, in conformità con le proprie leggi nazionali, per favorire l'attuazione nazionale delle disposizioni del presente Trattato, anche attraverso lo scambio di informazioni riguardanti attività e attori illeciti, nonché per prevenire ed eliminare l'uso illecito di armi convenzionali previste dall'articolo 2 comma 1 .
 5. Gli Stati Parte, di comune accordo e conformemente alle proprie leggi nazionali, devono prestarsi la maggiore assistenza possibile nelle indagini, nelle azioni penali, e nei procedimenti giudiziari relativi a violazioni delle misure nazionali adottate ai sensi del presente Trattato.
 6. Gli Stati Parte sono incoraggiati ad adottare misure a livello nazionale e a cooperare tra di loro per prevenire il trasferimento delle armi convenzionali di cui all'articolo 2 comma 1 che potranno essere oggetto di pratiche scorrette.
 7. Gli Stati Parte sono incoraggiati a condividere le esperienze e le informazioni sulle lezioni apprese riguardanti qualunque aspetto del presente Trattato.

Articolo 16
Assistenza Internazionale

1. Al fine di applicare il presente Trattato, ciascuno Stato Parte può chiedere assistenza, inclusa l’assistenza giuridica o legislativa,  per l’innalzamento delle abilità  istituzionali, nonché assistenza tecnica, materiale o finanziaria. Tale assistenza può includere il sostegno alla gestione degli stock, programmi di disarmo, smobilitazione e reintegrazione, l'elaborazione di leggi modello e l'adozione di pratiche di attuazione efficaci. Ciascuno Stato Parte in grado di fornire tale assistenza deve procedere, previa richiesta.
 2. Ciascuno Stato Parte può richiedere, offrire o ricevere assistenza tramite, inter alia, le Nazioni Unite, le Organizzazioni Internazionali, regionali, subregionali, o nazionali, le Organizzazioni non-governative, o a livello bilaterale.
 3. Un fondo fiduciario volontario è istituito da parte degli Stati Parte per assistere gli Stati Parte che richiedono assistenza internazionale per l'attuazione del presente Trattato. Ciascuno Stato Parte è incoraggiato a contribuire a tale fondo.

Articolo 17
Conferenza degli Stati Parte

1. Il Segretariato provvisorio, istituito ai sensi dell'articolo 18, convoca una Conferenza degli Stati Parte non più tardi di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato e, successivamente nei momenti stabiliti dalla Conferenza stessa.
2. La Conferenza degli Stati Parte adotta per consenso le proprie regole di procedura in occasione della sua prima sessione.
3. La Conferenza degli Stati Parte adotta le regole finanziarie per garantire il proprio funzionamento, le regole che disciplinano il finanziamento di ogni organo sussidiario che possa essere istituito, nonché le disposizioni finanziarie che disciplinano il funzionamento del Segretariato. A ciascuna sessione ordinaria, essa adotta un bilancio per il periodo finanziario fino alla successiva sessione ordinaria.
4. La Conferenza degli Stati Parte:
(a) Esamina l'attuazione del presente Trattato, compresi gli sviluppi intervenuti nel settore delle armi convenzionali;
(b) Esamina e adotta raccomandazioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente Trattato, con particolare riferimento alla promozione della sua universalità;
(c) Esamina le proposte di emendamento al presente Trattato, ai sensi dell'Articolo 20;
(d) Esamina tutte le questioni che sorgono dall'interpretazione del presente Trattato;
(e) Esamina e determina le mansioni e il bilancio del Segretariato;
(f) Esamina la creazione di ogni organo sussidiario ritenuto necessario per migliorare il funzionamento del presente Trattato; e
(g) Svolge ogni altra funzione relativa al presente Trattato.
5. La Conferenza degli Stati Parte convoca riunioni straordinarie, quando lo considera necessario o su richiesta scritta di uno Stato Parte, a condizione che la richiesta sia sostenuta da almeno due terzi degli Stati Parte.
        
Articolo 18
Il Segretariato

1. Il presente Trattato istituisce un Segretariato per assistere gli Stati Parte nella sua efficace attuazione. In attesa della prima riunione della Conferenza degli Stati Parte, un Segretariato provvisorio è responsabile per le funzioni amministrative che scaturiscono dal presente Trattato.
2. Il Segretariato deve avere una dotazione di personale sufficiente. I suoi membri devono avere le competenze necessarie per assicurarne il corretto funzionamento così come descritto nel paragrafo 3.
3. Il Segretariato è responsabile nei confronti degli Stati Parte. Dotato di una struttura essenziale, il Segretariato esercita le seguenti funzioni:
(a) Riceve, mette a disposizione e distribuisce i rapporti come prescritto dal presente Trattato;
(b) Tiene aggiornata e mette a disposizione degli Stati Parti la lista dei punti di contatto nazionali;
(c) Facilita l'incontro tra domanda e offerta di assistenza per l'attuazione del presente Trattato e promuove la cooperazione internazionale quando richiesta;
(d) Facilita il lavoro della Conferenza degli Stati Parte, in particolare adottando le disposizioni e fornendo i servizi necessari per le riunioni previste dal presente Trattato; e
(e) Svolge qualunque altra funzione decisa dalla Conferenza degli Stati Parte.

Articolo 19
Risoluzione delle Controversie

1. Gli Stati Parte si consultano e cooperano, di comune accordo, per giungere a una risoluzione di qualunque controversia che possa sorgere tra di loro rispetto all'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato, anche attraverso negoziato, mediazione, conciliazione, risoluzione giudiziaria, o altro mezzo pacifico.
 2. Gli Stati Parte possono scegliere, di comune accordo, di ricorrere all'arbitraggio per risolvere ogni controversia sorta tra di loro su questioni riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato.
        
Articolo 20
Emendamenti

1. Sei anni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, ogni Stato Parte può proporre degli emendamenti. Alla scadenza di tale periodo, gli emendamenti proposti potranno essere esaminati dalla Conferenza degli Stati Parte solamente ogni tre anni.
2. Ogni proposta di emendamento al presente Trattato deve essere presentata per iscritto al Segretariato, il quale la distribuisce a tutti gli Stati Parte almeno 180 giorni prima della successiva riunione della Conferenza degli Stati Parte nella quale gli emendamenti possono essere esaminati ai sensi del paragrafo 1. L'emendamento viene esaminato alla Conferenza degli Stati Parti successiva ai sensi del paragrafo 1 se, al più tardi 120 giorni dopo la distribuzione del testo da parte del Segretariato, la maggioranza degli Stati Parte informa il Segretariato del proprio sostegno per l’esame della proposta.
 3. Gli Stati Parte devono fare ogni possibile sforzo per raggiungere il consenso su ogni emendamento. Se non viene raggiunto accordo nonostante gli sforzi profusi, l'emendamento viene adottato, in ultima istanza, in base a un voto della maggioranza di tre quarti degli Stati Parte presenti e votanti alla riunione della Conferenza degli Stati Parte. Ai fini del presente articolo, gli Stati Parte presenti e votanti vanno intesi quali Stati Parte presenti alla riunione e che esprimono un voto a favore o contrario. Il Depositario comunicherà agli Stati Parti ogni emendamento così adottato.
 4. Ogni emendamento adottato ai sensi del paragrafo 3 entra in vigore per ciascuno Stato Parte che ha depositato il suo strumento di accettazione novanta giorni dopo che la maggioranza degli Stati parte del Trattato al momento dell'adozione dell'emendamento ha depositato il proprio strumento presso il Depositario. In seguito, l'emendamento entra in vigore per ogni altro Stato Parte novanta giorni dopo la data di deposito dello strumento di accettazione dell'emendamento.

Articolo 21
Firma, Ratifica, Accettazione, Approvazione o Adesione

1. Il presente Trattato è aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede delle Nazioni Unite, a New York, a partire dal 3 giugno 2013 fino alla sua entrata in vigore.
2. Il presente Trattato è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte di ciascuno Stato firmatario.
3. Una volta entrato in vigore, il presente Trattato viene aperto all'adesione da parte di tutti gli Stati non firmatari.
4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione devono essere depositati presso il Depositario.

Articolo 22
Entrata in vigore

1. Il presente Trattato entra in vigore novanta giorni dopo la data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario.
2. Per ogni Stato che depositi i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, lo stesso entrerà in vigore novanta giorni dopo la data di deposito da parte dello Stato del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 23
Applicazione a titolo provvisorio

Al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato può dichiarare che intende applicare a titolo provvisorio gli articoli 6 e 7 in attesa dell'entrata in vigore del presente Trattato per quello Stato.

Articolo 24
Durata e recesso

1. Il presente Trattato ha durata illimitata.
2. Ciascuno Stato Parte ha il diritto, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, di denunciare il presente Trattato. Deve darne notifica al Depositario, il quale comunica tale notifica a tutti gli altri Stati Parte. La notifica può anche essere accompagnata da una spiegazione circa le motivazioni del recesso e avrà effetto novanta giorni dopo la ricezione della notifica di recesso da parte del Depositario, a meno che tale notifica non indichi una data posticipata.
 3. Lo Stato non può dissociarsi, in ragione del suo recesso, dagli obblighi assunti in virtù di questo Trattato nel momento in cui era parte del presente Trattato, incluso ogni obbligo finanziario che possa essere maturato.

Articolo 25
Riserve

1. Ciascuno Stato Parte, al momento della firma, ratifica, accettazione e approvazione o adesione, può formulare delle riserve che non siano incompatibili con gli obiettivi e gli scopi del presente Trattato.
 2. Lo Stato Parte può ritirare la sua riserva in qualunque momento tramite notifica al Depositario.

Articolo 26
Relazione con altri strumenti internazionali

1. L'applicazione del presente Trattato non pregiudica gli obblighi sottoscritti dagli Stati Parte in virtù di accordi internazionali, esistenti o futuri, di cui sono parte, purché tali obblighi siano coerenti con il presente Trattato.
 2. Il presente Trattato non può essere citato ai fini di annullare la validità degli accordi di cooperazione in materia di difesa conclusi tra Stati Parte del presente al Trattato.

Articolo 27
Depositario

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è il Depositario del presente Trattato.
 
Articolo 28
Testo facente fede

Il testo originale del presente Trattato, di cui le copie in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno parimenti fede, viene depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

FATTO A NEW YORK, il giorno ventisette marzo del duemilatredici.

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