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Original hand-written notes on several preliminary drafts of the Universal Declaration of Human Rights.

Trattato sulla proibizione degli esperimenti nucleari nell’atmosfera, nello spazio e sott’acqua (1963)

Partial Test Ban
Data di adozione
05.08.1963
Data di entrata in vigore
10.10.1963
Organizzazione
Strumenti multilaterali
Annotazioni
Mosca, 5 agosto 1963, aperto alla firma a Londra, Mosca e Washington, 8 agosto 1963. Entrata in vigore internazionale: 10 ottobre 1963. Stati parti al 3 Maggio 2024: 125.
Annotazioni relative all'Italia
Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 1147 del 12 ottobre 1964 (Gazzetta Ufficiale n. 283 del 16 novembre 1964). Data della ratifica: 10 dicembre 1964 (Gazzetta Ufficiale n 299 del 16 novembre 1964). Entrata in vigore per l'Italia: 10 dicembre 1964.

I Governi del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d’America e dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, chiamate di seguito “parti originali”,

Proclamando che loro obiettivo principale è la conclusione, il più presto possibile, di un accordo per il disarmo generale e completo, sotto stretto controllo internazionale, conformemente agli scopi delle Nazioni Unite, che porrebbe fine alla corsa agli armamenti ed eliminerebbe l’incentivo alla produzione e alla sperimentazione di ogni genere di armi, incluse quelle nucleari,

Cercando di ottenere in via definitiva la cessazione di tutte le esplosioni sperimentali con armi nucleari, e determinati a continuare i negoziati a tale scopo e animati dal desiderio di por fine alla contaminazione, con sostanze radioattive, dell’ambiente in cui vive l’uomo,

Hanno convenuto quanto segue:

 

Articolo I.

1. Ciascuna delle parti si obbliga a proibire, a prevenire e ad astenersi dall’attuare qualsiasi esplosione sperimentale di armi nucleari, o qualsiasi altra esplosione nucleare, in qualsiasi luogo, sotto la sua giurisdizione o il suo controllo:

a) nell’atmosfera, oltre i limiti della medesima, compreso lo spazio, o sott’acqua, comprese le acque territoriali e l’alto mare; o

b) in qualsiasi altro ambiente, se una siffatta esplosione causa la caduta dei rifiuti radioattivi fuori dei limiti territoriali dello Stato sotto la cui giurisdizione o il cui controllo l’esplosione è stata effettuata. A questo proposito, è convenuto che quanto sancisce il presente sottoparagrafo b non pregiudica la conclusione di un accordo sulla proibizione permanente di tutti gli esperimenti nucleari, comprese le esplosioni sotterranee, alla quale le parti, come hanno dichiarato nel preambolo, si sforzano di giungere.

2. Ciascuna delle parti si obbliga, inoltre, ad astenersi da cagionare o da promuovere qualsiasi esplosione sperimentale con armi nucleari, o qualsiasi altra esplosione nucleare, che sarebbe effettuata in uno qualsiasi dei luoghi indicati sopra e che avrebbe le conseguenze menzionate nel paragrafo 1, o da prendervi parte in qualsiasi modo.

 

Articolo II.

1. Ciascuna delle parti può proporre emendamenti all’accordo. Il testo di qualsiasi disegno di emendamento è comunicato ai Governi depositari che lo trasmetteranno a tutti i partecipanti all’accordo. Quindi, a domanda di almeno un terzo delle parti, i Governi depositari convocheranno una conferenza, alla quale tutte le parti saranno invitate, allo scopo di esaminare l’emendamento.

2. Qualsiasi emendamento deve essere approvato dalla maggioranza dei voti di tutte le parti che comprenda i voti delle parti originali. L’emendamento entra in vigore per tutte le parti al momento del deposito degli strumenti di ratifica a opera della maggioranza di esse, compresi gli strumenti di ratifica delle parti originali.

 

Articolo III.

1. L’accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati. Qualsiasi Stato che non ha firmato l’accordo prima dell’entrata in vigore del medesimo, secondo il paragrafo 3, può aderirvi in ogni momento.

2. L’accordo è sottoposto alla ratifica da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e gli strumenti di adesione saranno depositati presso i Governi delle parti originali – il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d’America e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche – che, per il presente accordo, sono designati come Governi depositari.

3. L’accordo entra in vigore dopo la sua ratifica a opera delle parti originali e dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica.

4. Per gli Stati, i cui strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati dopo l’entrata in vigore dell’accordo, questo entra in vigore alla data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione.

5. I Governi depositari informeranno rapidamente tutti gli Stati firmatari e aderenti della data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascuno strumento di ratifica e d’adesione, della data dell’entrata in vigore e della data di ricevimento di qualsiasi domanda per conferenze o di altre comunicazioni.

6. Il trattato sarà registrato dai Governi depositari, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

 

Articolo IV.

L’accordo è di durata illimitata.

Ciascuna parte, nel pieno esercizio della sua sovranità nazionale, ha il diritto di disdire l’accordo se essa ritiene che avvenimenti straordinari, connessi con la materia dell’accordo, minacciano gli interessi supremi del paese. Essa deve notificare la disdetta a tutte le altre parti, con un preavviso di tre mesi.

 

Articolo V.

L’accordo, i cui testi in lingua inglese e russa fanno parimenti fede, sarà depositato negli archivi dei Governi depositari. Copie debitamente certificate conformi saranno trasmesse dai Governi depositari ai Governi degli Stati firmatari e aderenti.

 

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato l’accordo.

 

Fatto a Mosca, in tre esemplari, il cinque agosto millenovecentosessantatre.

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