1. Gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile sono sottratti alla giurisdizione dei Tribunali militari, in quanto estranei alle forze armate. Così decidendo nella sua sentenza n. 113 del 1986, la Corte costituzionale porta a compimento un discorso moderno sull'obiezione, da essa avviato con la fondamentale pronunzia n. 164 del 1985.
Il commento adesivo a tale giurisprudenza che avemmo occasione di stendere per questa Rivista merita dunque di essere integrato e opportunamente concluso. II che appunto ci accingiamo a fare nelle pagine seguenti. [...]