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3/11/2005 (Archivio storico)

Adozione della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità di espressioni culturali


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A conclusione della 33^ sessione che si è tenuta a Parigi dal 3 al 21 ottobre, la Conferenza generale dell’UNESCO ha adottato la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità di espressioni culturali con 148 voti a favore, due contrari (Stati Uniti e Israele) e quattro astensioni. Ai sensi del suo art.39, la Convenzione entrerà in vigore 3 mesi dopo il deposito della trentesima ratifica.

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Dopo due anni di negoziati, che si sono avvalsi del contributo di numerosi esperti, la Convenzione si pone in continuità con la Dichiarazione universale dell’UNESCO sulla diversità culturale, adottata nel 2001, il cui articolo 1 sancisce che la diversità culturale è “patrimonio comune dell’umanità”. L’art.4 afferma inoltre che “la difesa della diversità culturale è un imperativo etico, inseparabile dal rispetto per la dignità umana. Questo comporta un impegno a livello di diritti umani e di libertà fondamentali, in particolare dei diritti delle persone che appartengono a minoranze e quelli delle popolazioni indigene. Nessuno può appellarsi alla diversità culturale per violare i diritti umani garantiti dal diritto internazionale, né per limitarne la portata.”

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La Convenzione sulla diversità delle espressioni culturali è costituita di 35 articoli suddivisi in sette parti ( I. Obiettivi e principi guida, II. Campo d’applicazione, III.  Definizioni, IV. Diritti e obblighi delle Parti,  V.  Relazioni con gli altri strumenti, VI. Organi della Convenzione, VII. Disposizioni finali). 

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L’articolo 1 della Convenzione identifica i seguenti obiettivi :

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“ (a) to protect and promote the diversity of cultural expressions;

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(b) to create the conditions for cultures to flourish and to freely interact in a mutually beneficial manner;

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(c) to encourage dialogue among cultures with a view to ensuring wider and balanced cultural exchanges in the world in favour of intercultural respect and a culture of peace;

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(d) to foster interculturality in order to develop cultural interaction in the spirit of building bridges among peoples;

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(e) to promote respect for the diversity of cultural expressions and raise awareness of its value at the local, national and international levels;

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(f) to reaffirm the importance of the link between culture and development for all countries, particularly for developing countries and to support actions undertaken nationally and internationally to secure recognition of the true value of this link;

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(g) to give recognition to the distinctive nature of cultural activities, goods and services as vehicles of identity, values and meaning;

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(h) to reaffirm the sovereign rights of States to maintain, adopt and implement policies and measures that they deem appropriate for the protection and promotion of the diversity of cultural expressions on their territory;

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(i) to strengthen international cooperation and solidarity in a spirit of partnership with a view, in particular, to enhancing the capacities of developing countries in order to protect and promote the diversity of cultural expressions.”

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L’articolo 4 contiene la seguente definizione di diversità culturale:

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“Cultural diversity” refers to the manifold ways in which the cultures of groups and societies find expression. These expressions are passed on within and among groups and societies.

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Cultural diversity is made manifest not only through the varied ways in which the cultural heritage of humanity is expressed, augmented and transmitted through the variety of cultural expressions but also through diverse modes of artistic creation, production, dissemination, distribution and enjoyment, whatever the means and technologies used.”

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L’articolo 11 riconosce il ruolo della società civile nella protezione e nella promozione della diversità culturale.

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La Convenzione istituisce una Conferenza delle Parti (art. 22) e un Comitato intergovernativo (art.23), assistiti dal Segretariato dell’UNESCO (art.24). L’art.25 riguarda invece il regolamento delle controversie derivanti dall’interpretazione e dall’applicazione della Convenzione prevede una procedura di conciliazione, disciplinata nell’allegato I alla Convenzione.

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Nel corso della 33^ sessione, la Conferenza generale dell’UNESCO ha adottato due altri strumenti internazionali : la Convenzione internazionale contro il doping nello sporte la Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani.

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Altri link:
- Global Alliance for Cultural Diversity
- Home page UNESCO


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Aggiornato il

16/7/2009