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27/4/2005 (Archivio storico)

La Corte internazionale di giustizia rigetta i ricorsi della Serbia contro 8 Paesi NATO


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La Corte internazionale di giustizia ha emesso il 15 dicembre 2004 una sentenza sulle eccezioni preliminari nella quale ha sancito di non aver giurisdizione in merito ai ricorsi presentati nel 1999 da Serbia e Montenegro nei confronti di dieci Stati membri della NATO in relazione ai bombardamenti da questi compiuti nel corso del 1999 durante il conflitto in Kosovo.

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La controversia riguardava le asserite violazioni da parte dei Paesi NATO di diversi obblighi internazionali, tra i quali “il divieto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali, gli obblighi di non intervenire negli affair interni e di non violare la sovranità di uno Stato, l’obbligo di protezione della popolazione civile in tempo di guerra, gli obblighi relativi alla protezione dell’ambiente, l’obbligo di non usare armi vietate, gli obblighi a tutela dei diritti fondamentali, l’obbligo di non infliggere deliberatamente condizioni di vita che causino la distruzione fisica di un gruppo nazionale.”

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Il ricorso della Serbia individuava come base della giurisdizione della Corte l’art.36 (2) dello Statuto della Corte e l’articolo IX della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di Genocidio, adottata nel 1948.

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Con ordinanze del 2 giugno 1999 la Corte rigettava la richiesta di misure cautelari da parte della Serbia e Montenegro e decideva di rimuovere dal ruolo i casi contro la Spagna e gli Stati Uniti per manifesta mancanza di competenza a conoscere la controversia. Rimanevano invece pendenti i ricorsi contro Belgio, Canada, Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito.

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La questione fondamentale affrontata nella sentenza riguardava il fatto se il ricorrente, ossia la Serbia e il Montenegro, potesse considerarsi Stato parte dello Statuto della Corte come Stato successore della Repubblica Federale di Yugoslavia nel momento in cui era avviato il procedimento.

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La Corte ha ripercorso nella sentenza la condizione assolutamente sui generis della Repubblica Federale di Yugoslavia nella sua qualità di membro delle Nazioni Unite nel periodo tra il 1992 e il 2000: come noto, l’Assemblea Generale aveva sospeso dai lavori la Yugoslavia con ris.47/1 del 1992. La situazione rimaneva ambigua sino al 2000, anno in cui la Repubblica federale yugoslava, dopo la fine del regime di Milosevic, presentava domanda di ammissione alle Nazioni Unite il 27 ottobre e assumeva lo status di membro a partire dal 1° novembre di quell’anno.

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Senza qui ripercorrere per intero il procedere argomentativo della sentenza, importa evidenziare che la Corte ha stabilito che la Serbia non potesse considerarsi membro delle Nazioni Unite prima del 2000, concludendo di non avere competenza in merito al ricorso da questa presentato nell’aprile 1999. La Corte ha peraltro precisato che le parti "remain in all cases responsible for acts attributable to them that violate the rights of other States."

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Pur esprimendo voto favorevole al disposito, diversi giudici (Joint declaration of Vice-President Ranjeva, Judges Guillaume, Higgins, Kooijmans, Al Khasawneh, Buergenthal and Elaraby) hanno espresso il loro disaccordo sulle motivazioni della sentenza.

Aggiornato il

16/7/2009