Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione quadro:
Considerando che il fine del Consiglio d’Europa è di realizzare una maggiore unione tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di conseguire gli ideali ed i princìpi che rappresentano il loro patrimonio comune;
Considerando che uno dei mezzi per raggiungere questo fine è la salvaguardia e l’ulteriore sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
Desiderando dar seguito alla Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo degli Stati Membri del Consiglio d’Europa adottata a Vienna il 9 ottobre 1993;
Determinati a proteggere l’esistenza delle minoranze nazionali sui loro rispettivi territori;
Considerando che le vicissitudini della storia europea hanno dimostrato che la protezione delle minoranze nazionali è essenziale per la stabilità, la sicurezza democratica e la pace del continente;
Considerando che una società che si vuole pluralista e genuinamente democratica deve non solo rispettare l’identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale ma anche creare condizioni appropriate che le consentano di esprimere, di preservare e di sviluppare questa identità;
Considerando che la creazione di un clima di tolleranza e di dialogo è necessaria per consentire alla diversità culturale di essere fonte e fattore non di divisione, bensì di arricchimento per ciascuna società;
Considerando che la realizzazione di una Europa tollerante e prospera non dipende solo dalla cooperazione tra Stati ma si basa su una cooperazione transfrontaliera tra collettività locali e regionali che non pregiudichi la costituzione e l’integrità territoriale di ciascun Stato;
In considerazione della Convenzione per la Protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e relativi Protocolli;
In considerazione degli impegni relativi alla protezione delle minoranze nazionali contenuti nelle convenzioni e nelle dichiarazioni delle Nazioni Unite nonché nei documenti della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, in particolare quello di Copenhagen del 29 giugno 1990;
Determinati a definire i princìpi da rispettare e gli obblighi che ne derivano per assicurare, in seno agli Stati membri ed agli altri Stati che divengano Parti del presente strumento, la protezione effettiva delle minoranze nazionali e dei diritti e libertà delle persone appartenenti a tali minoranze secondo il disposto di legge e nel rispetto dell’integrità territoriale e della sovranità nazionale degli Stati;
Determinati ad attuare i princìpi enunciati nella presente Convenzione quadro per mezzo di legislazioni nazionali e di politiche governative appropriate;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
La protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze è parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell’uomo e in quanto tale rientra nella portata della cooperazione internazionale.
Articolo 2.
Le norme della presente Convenzione quadro saranno applicate in buona fede, in uno spirito di comprensione e di tolleranza nonché nel rispetto dei princìpi di buon vicinato, di relazioni amichevoli e di cooperazione tra gli Stati.
Articolo 3.
1. Ogni persona che appartiene ad una minoranza nazionale ha diritto di scegliere liberamente se essere trattata o non trattata in quanto tale e nessuno svantaggio dovrà risultare da questa scelta o dall’esercizio dei diritti ad essa connessi.
2. Le persone appartenenti a minoranze nazionali possono esercitare individualmente ed in comunità con altre persone, i diritti e le libertà derivanti dai princìpi enunciati nella presente Convenzione quadro.
Articolo 4.
1. Le Parti si impegnano a garantire ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all’uguaglianza davanti alla legge e ad una uguale protezione della legge. A tal fine, è vietata ogni discriminazione fondata sull’appartenenza ad una minoranza nazionale.
2. Le Parti si impegnano ad adottare, se del caso, misure adeguate al fine di promuovere in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale l’uguaglianza completa ed effettiva fra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza. A tale riguardo, esse terranno debitamente conto delle specifiche condizioni delle persone che appartengono a minoranze nazionali.
3. Le misure adottate in conformità con il paragrafo 2 non sono considerate come atti discriminatori.
Articolo 5.
1. Le Parti s’impegnano a promuovere condizioni tali da consentire alle persone che appartengono a minoranze nazionali, di conservare e di sviluppare la loro cultura e di preservare gli elementi essenziali della loro identità quali la religione, la lingua, le tradizioni ed il patrimonio culturale.
2. Fatte salve le misure adottate nell’ambito di una politica generale d’integrazione, le Parti si astengono da ogni politica o prassi mirante all’assimilazione di persone appartenenti a minoranze nazionali contro la loro volontà, e proteggono queste persone da ogni azione volta a tale assimilazione.
Articolo 6.
1. Le Parti incoraggeranno lo spirito di tolleranza ed un dialogo interculturale, ed adotteranno misure effettive per promuovere il rispetto e la comprensione reciproca, nonché la cooperazione tra tutte le persone che vivono sul loro territorio, a prescindere dalla loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, in particolare nel settore dell’istruzione, della cultura e dei mezzi d’informazione.
2. Le Parti s’impegnano ad adottare ogni misura appropriata per proteggere le persone che potrebbero essere vittime di minacce o di atti di discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione della loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa.
Articolo 7.
Le Parti assicureranno che per ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale siano rispettati i diritti alla libertà di riunione pacifica, alla libertà di associazione, alla libertà di espressione ed alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
Articolo 8.
Le Parti s’impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di manifestare la sua religione o le sue convinzioni, nonché il diritto di creare istituzioni religiose, organizzazioni ed associazioni.
Articolo 9.
1. Le Parti s’impegnano a riconoscere che il diritto alla libertà di espressione di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale comporta la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee nella sua lingua minoritaria, senza che vi sia ingerenza di una pubblica autorità e senza badare a frontiere. Le Parti faranno in modo nell’ambito del loro ordinamento legislativo, che le persone appartenenti ad una minoranza nazionale non siano discriminate per quanto attiene l’accesso ai mezzi d’informazione.
2. Il paragrafo 1 non impedisce alle Parti di sottoporre ad un regime di autorizzazione non discriminatorio e fondato su criteri obiettivi, le emittenti radiofoniche e televisive o le imprese cinematografiche.
3. Le Parti non frapporranno impedimenti alla fondazione e all’uso di mezzi di stampa da parte di persone appartenenti a minoranze nazionali. Nell’ambito legale delle emittenti radiofoniche e televisive esse concederanno alle persone che appartengono a minoranze nazionali, in tutta la misura del possibile ed in considerazione delle disposizioni del primo paragrafo, la possibilità di creare e di utilizzare propri mezzi d’informazione.
4. Nell’ambito del loro sistema legislativo, le Parti adotteranno adeguati provvedimenti per agevolare alle persone appartenenti a minoranze nazionali l’accesso ai mezzi d’informazione, in vista di promuovere la tolleranza e di consentire il pluralismo culturale.
Articolo 10.
1. Le Parti s’impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare liberamente e senza impedimenti la sua lingua minoritaria in privato ed in pubblico, oralmente e per iscritto.
2. Nelle zone geografiche dove persone appartenenti a minoranze nazionali sono insediate per tradizione o in numero sostanziale, qualora tali persone ne facciano richiesta e sempre la richiesta corrisponda ad una effettiva esigenza, le Parti faranno in modo di realizzare per quanto possibile le condizioni che consentano di utilizzare la lingua minoritaria nelle relazioni tra queste persone e le autorità amministrative.
3. Le Parti s’impegnano a garantire il diritto di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale di essere informata nel più breve termine ed in una lingua che a lei è comprensibile, dei motivi del suo arresto, della natura e della causa dell’accusa che gli viene rivolta, nonché di difendersi in questa lingua se del caso con l’assistenza gratuita di un’interprete.
Articolo 11.
1. Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare i suoi nomi ed il suo cognome (patronimico) nella lingua minoritaria nonché il suo diritto al loro riconoscimento ufficiale, secondo le modalità previste dall’ordinamento di dette Parti.
2. Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di esporre al pubblico, nella sua lingua minoritaria, insegne, scritte ed altre informazioni di carattere privato.
3. Nelle regioni tradizionalmente abitate da un numero sostanziale di persone appartenenti ad una minoranza nazionale, le Parti, nell’ambito del loro sistema legislativo compresi se del caso accordi con altri Stati, faranno ogni sforzo, in considerazione delle loro specifiche condizioni, per affiggere anche nella lingua minoritaria le denominazioni tradizionali locali, i nomi delle strade e le altre indicazioni topografiche destinate al pubblico qualora vi sia una domanda sufficiente per tali indicazioni.
Articolo 12.
1. Le Parti adotteranno se del caso misure nel settore dell’istruzione e della ricerca per promuovere la conoscenza della cultura, della storia, della lingua e della religione delle loro minoranze nazionali e della maggioranza.
2. In questo contesto le Parti forniranno in particolare adeguate opportunità di formazione per gli insegnanti nonché per quanto attiene all’accesso ai testi scolastici, e faciliteranno i contatti tra studenti ed insegnanti di comunità diverse.
3. Le Parti s’impegnano a promuovere l’eguaglianza di opportunità per le persone appartenenti alle minoranze nazionali per quanto attiene all’accesso all’istruzione a tutti i livelli.
Articolo 13.
1. Nell’ambito del loro sistema d’istruzione le Parti riconoscono alle persone appartenenti ad una minoranza nazionale il diritto di creare e di gestire i propri istituti privati d’insegnamento e di formazione.
2. L’esercizio di questo diritto non comporta alcun obbligo finanziario per le Parti.
Articolo 14.
1. Le Parti s’impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all’apprendimento della sua lingua minoritaria.
2. Nelle zone geografiche dove persone appartenenti a minoranze nazionali sono insediate per tradizione o in numero sostanziale, nel caso che vi sia una domanda sufficiente le Parti faranno in modo, per quanto possibile e nell’ambito del loro sistema d’istruzione, che le persone appartenenti a tali minoranze abbiano la possibilità di apprendere la lingua minoritaria o di ricevere un insegnamento in questa lingua.
3. Il paragrafo 2 del presente articolo sarà applicato senza pregiudizio dell’apprendimento della lingua ufficiale o dell’insegnamento in detta lingua.
Articolo 15.
Le Parti s’impegnano a creare le condizioni necessarie per la partecipazione effettiva delle persone appartenenti a minoranze nazionali alla vita culturale sociale ed economica, nonché agli affari pubblici, in particolare a quelli che li concernono.
Articolo 16.
Le Parti si asterranno dal prendere misure che modificano le proporzioni della popolazione in zone geografiche abitate da persone appartenenti a minoranze nazionali, tali da pregiudicare i diritti e le libertà derivanti dai princìpi enunciati nella presente Convenzione quadro.
Articolo 17.
1. Le Parti si impegnano a non interferire con il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di stabilire e di mantenere, liberamente e pacificamente, dei contatti al di là delle frontiere con persone che soggiornano regolarmente in altri Stati, in particolare con persone con cui hanno in comune l’identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, o un patrimonio culturale.
2. Le Parti s’impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare ai lavori di organizzazioni non governative a livello sia nazionale che internazionale.
Articolo 18.
1. Le Parti si sforzeranno di concludere, ove necessario, accordi bilaterali e multilaterali con altri Stati, in particolare con gli Stati limitrofi, per assicurare la protezione delle persone appartenenti alle minoranze nazionali interessate.
2. Se del caso, le Parti adotteranno provvedimenti adatti a incoraggiare la cooperazione transfrontaliera.
Articolo 19.
Le Parti s’impegnano a rispettare e ad attuare i princìpi contenuti nella presente Convenzione quadro, apportandovi unicamente le limitazioni, restrizioni o deroghe previste negli strumenti giuridici internazionali in particolare nella Convenzione per la Protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e relativi Protocolli, nella misura in cui attengono ai diritti ed alle libertà che scaturiscono da detti princìpi.
Articolo 20.
Nell’esercizio dei diritti e delle libertà che scaturiscono dai princìpi enunciati nella presente Convenzione quadro, le persone appartenenti ad una minoranza nazionale rispettano la legislazione nazionale ed i diritti altrui, in particolare quelli delle persone appartenenti alla maggioranza o ad altre minorità nazionali.
Articolo 21.
Nessuna delle norme della presente Convenzione quadro sarà interpretata nel senso di implicare per qualsiasi individuo il diritto ad intraprendere un’attività o a compiere atti contrastanti con i princìpi fondamentali del diritto internazionale, in particolare con l’eguaglianza sovrana, l’integrità territoriale e l’indipendenza politica degli Stati.
Articolo 22.
Nessuna disposizione della presente Convenzione quadro sarà interpretata nel senso di limitare o di pregiudicare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali eventualmente riconosciute dalle leggi delle Parti Contraenti o a norma di ogni altra convenzione di cui una Parte contraente è parte.
Articolo 23.
I diritti e le libertà che scaturiscono dai princìpi enunciati nella presente Convenzione quadro, nella misura in cui sono soggetti a disposizioni corrispondenti nella Convenzione per la Protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e nei relativi Protocolli si intenderanno come conformi a dette disposizioni.
Articolo 24.
1. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa controlla e segue l’attuazione della presente Convenzione quadro effettuata dalle Parti Contraenti.
2. Le Parti che non sono membri del Consiglio d’Europa parteciperanno al meccanismo di attuazione secondo modalità da determinare.
Articolo 25.
1. Entro il termine di un anno a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione quadro per una Parte Contraente, quest’ultima trasmette al Segretario generale del Consiglio d’Europa informazioni complete sui provvedimenti legislativi e di altro tipo che avrà adottato per dare effetto ai princìpi enunciati nella presente Convenzione quadro.
2. In seguito, ciascuna Parte trasmetterà al Segretario generale, periodicamente ed ogni qualvolta il Comitato dei Ministri ne faccia domanda, ogni altra informazione attinente all’attuazione della presente Convenzione quadro.
3. Il Segretario generale trasmette al Comitato dei Ministri ogni informazione comunicata in conformità alle disposizioni del presente articolo.
Articolo 26.
1. Nel valutare l’adeguatezza delle misure prese dalle Parti per dare effetto ai princìpi enunciati nella presente Convenzione quadro, il Comitato dei Ministri sarà assistito da un Comitato consultivo i cui membri possiedono una competenza riconosciuta nel campo della protezione delle minoranze nazionali.
2. La composizione di detto comitato consultivo nonché le sue procedure sono stabilite dal Comitato dei Ministri nel termine di un anno a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione quadro.
Articolo 27.
La presente Convenzione quadro è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Fino alla data in cui entra in vigore, la Convenzione è aperta anche alla firma di ogni altro Stato invitato a firmare dal Comitato dei Ministri. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 28.
1. La presente Convenzione quadro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale dodici Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere Parti della Convenzione quadro secondo le disposizioni dell’art. 27.
2. Per ogni Stato membro che manifesterà in seguito il suo consenso ad essere parte della Convenzione quadro, quest’ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo 29.
1. Successivamente all’entrata in vigore della presente Convenzione quadro e previa consultazione degli Stati contraenti, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ad aderire alla presente Convenzione quadro, mediante decisione adottata con la maggioranza prevista all’art. 20.d dello Statuto del Consiglio d’Europa, ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa il quale benché invitato a firmarla in conformità con le disposizioni dell’art. 27, non lo abbia ancora fatto, ed ogni altro Stato non membro.
2. Per ogni Stato Parte, la Convenzione quadro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 30.
1. Ogni Stato può, all’atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori di cui cura le relazioni internazionali che saranno oggetto della presente Convenzione quadro.
2. Ogni Stato può, in ogni altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa estendere l’applicazione della presente Convenzione quadro ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione quadro entrerà in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale.
3. Ogni dichiarazione resa a norma dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata riguardo ad ogni territorio indicato in tale dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario generale. Il recesso avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.
Articolo 31.
1. Ogni Parte può in qualunque momento denunciare la presente Convenzione quadro mediante una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale avrà ricevuto la notifica.
Articolo 32.
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, agli altri Stati firmatari e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione quadro:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione quadro in conformità con i suoi articoli 28, 29 e 30;
d) ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione quadro.
In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione quadro.
Fatto a Strasburgo, il 1 febbraio 1995, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione quadro o ad aderire ad essa.