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Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (2000)

Data di adozione
25.05.2000
Data di entrata in vigore
12.02.2002
Organizzazione
ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite
Annotazioni
Adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 54/263 del 25 maggio 2000. Entrata in vigore internazionale: 12 febbraio 2002. - Stati Parti al 20 Maggio 2024: 173.
Annotazioni relative all'Italia
Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 46 dell’11 marzo 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 77 S.O. del 2 aprile 2002). Data della ratifica: 09 maggio 2002 (Gazzetta Ufficiale n 169 del 20 luglio 2002). Entrata in vigore per l'Italia: 09 giugno 2002.

Gli Stati Contraenti il presente Protocollo,

Incoraggiati dal travolgente sostegno per la Convenzione sui diritti del bambino, che ha dimostrato il diffuso impegno esistente nella lotta per la promozione e la protezione dei diritti del bambino,

Riaffermando la necessità di speciale protezione per i diritti dei bambini, e auspicando il continuo miglioramento, senza distinzioni, della loro condizione, così come il loro sviluppo e la loro istruzione in condizioni di pace e di sicurezza,

Turbati dal diffuso e dannoso impatto dei conflitti armati sui bambini e dalle conseguenze di lungo termine sulla pace durevole, la sicurezza e lo sviluppo,

Condannando gli attacchi sui bambini nelle situazioni di conflitto armato e le offensive dirette su obiettivi protetti dal diritto internazionale, inclusi i luoghi dove generalmente vi è presenza significativa di bambini, come scuole e ospedali,

Presa nota dell'adozione dello Statuto della Corte Penale Internazionale e, in particolare, della inclusione tra i crimini di guerra del reclutamento e arruolamento di bambini di età inferiore ai 15 anni o del loro utilizzo facendoli partecipare attivamente alle ostilità in conflitti armati sia internazionali che non internazionali,

Considerato, pertanto, che per rafforzare ulteriormente l'attuazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione sui diritti del bambino è necessario rafforzare la protezione dei bambini dal coinvolgimento nei conflitti armati,

Preso nota che l'articolo 1 della Convenzione sui diritti del bambino specifica che, per le finalità della Convenzione stessa, per bambino si intende ogni essere umano che sia al di sotto del diciottesimo anno di età a meno che, secondo quanto disposto dalla legge applicabile al bambino, la maggiore età sia raggiunta anteriormente,

Convinti che un protocollo facoltativo alla Convenzione che innalzi l'età del possibile reclutamento di persone nelle forze armate e della loro partecipazione alle ostilità possa contribuire efficacemente all'attuazione del principio secondo cui il migliore interesse del bambino deve essere una considerazione primaria in tutte le azioni riguardanti l'infanzia,

Preso nota del fatto che la ventiseiesima Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa nel dicembre 1995 ha raccomandato, inter alia, che le parti in conflitto prendano ogni misura possibile al fine di assicurare che i bambini al di sotto dei 18 anni di età non prendano parte alle ostilità,

Accolta l'adozione unanime, nel giugno 1999, della Convenzione n. 182 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla proibizione e l'immediata azione per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile che proibisce, tra l'altro, il reclutamento forzato o obbligatorio di bambini per impiegarli nei conflitti armati,

Condannati con la più grave preoccupazione il reclutamento, l'addestramento e l'impiego, all'interno e oltre i confini nazionali, di bambini nelle ostilità da parte di gruppi armati distinti dalle forze armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità di coloro che arruolano, addestrano e impiegano i bambini a questo scopo,

Richiamato l'obbligo di ciascuna parte di un conflitto armato ad attenersi alle norme del diritto internazionale umanitario,

Sottolineata la conformità,senza pregiudizio, di questo Protocollo ai fini ed ai principi contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite, compreso l'articolo 51, e le pertinenti norme del diritto umanitario,

Tenuto presente che condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto dei fini e dei principi contenuti nello Statuto e l'osservanza degli strumenti in materia di diritti umani pertinenti sono indispensabili per la piena protezione dei bambini, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere,

Riconosciuto lo speciale bisogno di quei bambini particolarmente soggetti al reclutamento o all'impiego nelle ostilità, in violazione del presente Protocollo, a causa delle loro condizioni economiche o sociali o a causa del loro sesso,

Consapevoli della necessità di prendere in considerazione le cause prime di natura economica, sociale e politica del coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati,

Convinti della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale nell'attuazione di questo Protocollo, così come per la riabilitazione fisica e psicosociale, e la reintegrazione sociale dei bambini vittime dei conflitti armati,

Incoraggiando la partecipazione della comunità e, in particolare, dei bambini e dei ragazzi vittime, alla diffusione di programmi informativi ed educativi riguardanti la realizzazione di questo Protocollo,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Gli Stati Parti assumono ogni misura possibile per assicurare che i membri delle loro forze armate che non abbiano raggiunto l'età di 18 anni non prendano parte direttamente alle ostilità.

Articolo 2.

Gli Stati Parti assicurano che le persone che non hanno raggiunto i 18 anni di età non siano coercitivamente arruolate nelle loro forze armate.

Articolo 3.

1. Gli Stati Parti innalzano l'età minima per l'arruolamento volontario di persone nelle loro forze armate nazionali rispetto a quella stabilita nell'articolo 38, paragrafo 3, della Convenzione sui diritti del bambino, prendendo in considerazione i principi contenuti in quell'articolo e riconoscendo che nell'ambito della Convenzione le persone al di sotto dei 18 anni di età hanno diritto a una protezione speciale.

2. Ogni Stato Parte dovrà depositare una dichiarazione vincolante, a seguito dell'avvenuta ratifica o dell'adesione a questo Protocollo, che affermi l'età minima in cui permetterà il reclutamento volontario nelle sue forze armate nazionali, e una descrizione delle modalità di tutela che ha adottato affinché tale reclutamento non sia forzato o coercitivo.

3. Gli Stati Parti che permettono il reclutamento volontario nelle loro forze armate nazionali di persone al di sotto dei 18 anni di età dovranno garantire forme di tutela per assicurare, come minimo, che:

a) tale reclutamento sia autenticamente volontario;

b) tale reclutamento sia effettuato con l'espresso consenso dei genitori della persona o dei suoi tutori legali;

c) tali persone siano pienamente informate riguardo ai doveri inerenti al servizio militare;

d) tali persone forniscano prove affidabili sulla loro età prima di essere accettate al servizio militare nazionale.

4. Ogni Stato Parte potrà corroborare la sua dichiarazione in ogni momento mediante una notifica in tal senso indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, che dovrà informarne tutti gli Stati Parti. Tale notifica dovrà entrare in vigore nella data in cui è stata ricevuta dal Segretario generale.

5. La richiesta di innalzamento dell'età sancita nel paragrafo 1 di questo articolo non è applicabile alle scuole gestite o controllate dalle forze armate degli Stati Parti, in conformità con gli articoli 28 e 29 della Convenzione sui diritti del bambino.

Articolo 4.

1. I gruppi armati diversi dalle forze armate di uno Stato non dovrebbero, in nessuna circostanza, reclutare o utilizzare persone al di sotto del diciottesimo anno di età nelle ostilità.

2. Gli Stati Parti dovranno disporre tutte le misure possibili al fine di prevenire tale reclutamento ed impiego, compresa l'ado-zione di misure legislative necessarie per proibire e punire come reato tali pratiche.

3. L'applicazione del presente articolo di questo Protocollo non dovrà avere alcuna ripercussione sullo status giuridico delle parti di un conflitto armato.

Articolo 5.

Nessuna parte del presente Protocollo potrà essere interpretata come norma in grado di precludere la legge di uno Stato Parte o gli strumenti internazionali e le norme di diritto umanitario internazionale che siano maggiormente favorevoli alla realizzazione dei diritti del bambino.

Articolo 6.

1. Ciascuno Stato Parte dovrà adottare ogni misura legislativa, amministrativa o di altro genere necessaria al fine di assicurare l'effettiva realizzazione ed applicazione delle norme di questo Protocollo nell'ambito della propria giurisdizione.

2. Gli Stati Parti si assumono la responsabilità di promuovere e far conoscere tramite i mezzi necessari i principi e le norme del presente Protocollo sia agli adulti sia ai bambini.

3. Gli Stati Parti dovranno adottare ogni misura possibile per assicurare che le persone soggette alla propria giurisdizione arruolate o impiegate in ostilità in contrasto con il presente Protocollo siano smobilitate o altrimenti esonerate dal servizio. Gli Stati Parti dovranno, quando necessario, accordare a queste persone tutta l'assistenza necessaria alla loro riabilitazione fisica e psicologica ed alla loro reintegrazione sociale.

Articolo 7.

1. Gli Stati Parti dovranno cooperare nella applicazione del presente Protocollo, compreso nella prevenzione di ogni attività contraria al Protocollo ed alla riabilitazione e reintegrazione sociale delle persone che sono vittime di atti contrari a questo Protocollo, inclusa la cooperazione tecnica e l'assistenza finanziaria. Tale assistenza e cooperazione saranno intraprese in consultazione con gli Stati Parti interessati e le organizzazioni internazionali rilevanti.

2. Gli Stati Parti in grado di farlo, dovranno fornire tale assistenza attraverso i programmi multilaterali, bilaterali o di altro genere esistenti, o, inter alia, attraverso un fondo volontario istituito in accordo con le regole dell'Assemblea Generale.

Articolo 8.

1. Ciascuno Stato Parte dovrà sottoporre, entro due anni dall'entrata in vigore del Protocollo per lo Stato Parte in questione, un rapporto al Comitato sui diritti del bambino che fornisca informazioni esaustive sulle misure che esso ha preso per attuare le disposizioni del presente protocollo, incluse quelle riguardanti la partecipazione ed il reclutamento.

2. A seguito della sottomissione del rapporto completo, ciascuno Stato Parte dovrà includere nei rapporti che presenterà al Comitato sui diritti del bambino, secondo quanto previsto dall'articolo 44 della Convenzione, ogni ulteriore informazione riguardante l'attuazione del Protocollo. Gli altri Stati Parti del Protocollo dovranno presentare un rapporto ogni cinque anni.

3. Il Comitato dei diritti del bambino potrà richiedere ulteriori informazioni agli Stati Parti riguardanti l'applicazione del presente Protocollo.

Articolo 9.

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati Parti della Convenzione e a quelli che l'hanno firmata.

2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica ed è aperto all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di ratifica o di adesione dovranno essere depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Il Segretario generale, in veste di depositario della Convenzione e del Protocollo, dovrà informare tutti gli Stati Parti della Convenzione e tutti gli Stati firmatari della Convenzione sulla ricezione di ciascuno strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 10.

1. Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ogni Stato che ratificherà il presente Protocollo o aderirà ad esso in seguito alla sua entrata in vigore, il presente Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 11.

1. Ogni Stato Parte può denunciare il presente Protocollo in ogni momento tramite notifica scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite, che dovrà quindi informarne gli altri Stati Parti e tutti gli Stati firmatari della Convenzione. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale. Se tuttavia al momento di scadenza di tale anno lo Stato Parte che ha presentato denuncia è coinvolto in un conflitto armato, la denuncia non avrà effetto prima del termine del conflitto armato.

2. La denuncia non avrà l'effetto di esentare lo Stato Parte dalle obbligazioni previste dal presente Protocollo riguardanti ogni atto che sia avvenuto prima della data nella quale la denuncia diviene effettiva. Né la denuncia potrà pregiudicare in nessuna maniera il proseguimento dell'esame di ogni questione che sia stata presa in considerazione da parte del Comitato prima della data nella quale la denuncia diviene effettiva.

Articolo 12.

1. Ciascuno Stato Parte può proporre un emendamento e consegnarlo al Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale dovrà quindi comunicare l'emendamento proposto agli Stati Parti chiedendo loro di indicare la loro eventuale intenzione di convocare una Conferenza degli Stati Parti allo scopo di esaminare e votare la proposta. Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti sia favorevole alla proposta, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto il patrocinio delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati Parti presenti e votanti alla conferenza dovrà essere sottoposto all'Assemblea Generale per l'approvazione.

2. Un emendamento adottato in accordo con il paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore quando sarà stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati Parti.

3. Quando un emendamento entrerà in vigore, esso dovrà essere vincolante per gli Stati che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati saranno vincolati a rispettare le norme del presente Protocollo e di ogni emendamento che abbiano accettato in precedenza.

Articolo 13.

1. Il presente Protocollo, di cui i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite dovrà trasmettere copie certificate del presente Protocollo a tutti gli Stati Parti della Convenzione ed a tutti gli Stati che ne sono firmatari

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