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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, e' sostituito dal seguente: "L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli ciechi, nelle apposite scuole speciali di cui al successivo articolo 2 o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole. In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti. Sono abrogati gli articoli 455, 456, 457 del regolamento generale n. 1297 del 26 aprile 1928 (regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), nonche' tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 maggio 1976
26/4/2021