L'emblema della Repubblica Italiana, adottato il 5 maggio 1948, caratterizzato da tre elementi: la stella, la ruota dentata, i rami di ulivo e di quercia.

Legge 11 maggio 1976, n. 360, Modifica dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463:"Statizzazione delle scuole elementari per ciechi".

Anno
1976
Organizzazione
Istituzioni nazionali e locali
Tipologia documento
Atto legislativo
Lingua
IT
Abstract / Indice dei contenuti
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  L'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952, n.  1463,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "L'obbligo  scolastico  sancito  dalle  vigenti   disposizioni   si
adempie, per i fanciulli ciechi, nelle apposite  scuole  speciali  di
cui al successivo articolo 2 o nelle classi ordinarie delle pubbliche
scuole.  In  tali  classi  devono  essere  assicurati  la  necessaria
integrazione  specialistica  e  i  servizi  di  sostegno  secondo  le
rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti. 
  Sono abrogati gli articoli 455, 456, 457 del  regolamento  generale
n.  1297  del  26  aprile  1928  (regolamento  generale  sui  servizi
dell'istruzione elementare), nonche' tutte le altre  disposizioni  in
contrasto con l'attuazione del presente articolo". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 11 maggio 1976 
Formato
PDF
Soggetto
Minori / Infanzia
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