Legge 11 maggio 1976, n. 360, Modifica dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463:"Statizzazione delle scuole elementari per ciechi".
Anno
1976
Organizzazione
Istituzioni nazionali e locali
Tipologia documento
Atto legislativo
Lingua
IT
Abstract / Indice dei contenuti
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, e' sostituito
dal seguente:
"L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si
adempie, per i fanciulli ciechi, nelle apposite scuole speciali di
cui al successivo articolo 2 o nelle classi ordinarie delle pubbliche
scuole. In tali classi devono essere assicurati la necessaria
integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le
rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti.
Sono abrogati gli articoli 455, 456, 457 del regolamento generale
n. 1297 del 26 aprile 1928 (regolamento generale sui servizi
dell'istruzione elementare), nonche' tutte le altre disposizioni in
contrasto con l'attuazione del presente articolo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 maggio 1976