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Il 15 maggio di ogni anno si celebra la Giornata internazionale delle famiglie, istituita nel 1993 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Risoluzione A/RES/47/237) per diffondere una maggiore consapevolezza a livello globale in merito ai processi sociali, economici e demografici che coinvolgono le famiglie nel mondo.
Quest'anno le iniziative promosse nell'ambito della Giornata internazionale delle famiglie ruoteranno attorno al tema dell'importanza di garantire un equilibrio effettivo tra esigenze lavorative e familiari (work-family balance), in considerazione dei cambiamenti verificatisi negli ultimi decenni che hanno portato all'aumento della partecipazione femminile nel mondo del lavoro e ad una maggiore mobilità lavorativa. Questi elementi hanno di fatto modificato i tradizionali sistemi familiari, che svolgevano un ruolo di sostegno fondamentale per la cura dei membri più vulnerabili della famiglia.
In occasione della Giornata internazionale delle famiglie, il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban-Ki Moon ha rilasciato un messaggio in cui ha evidenziato l'importanza di promuovere politiche volte a conciliare il lavoro e la famiglia, che si caratterizzano come un elemento chiave per la crescita dell'intera società.
Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
Articolo 12 - Diritto al matrimonio
A partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto.
Articolo 10
Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono che:
1. La protezione e l'assistenza più ampia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell'educazione di figli a suo carico. Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi.
2. Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale.
3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragione di filiazione o per altre ragioni. (…)
Articolo 18
1. La famiglia è l'elemento naturale e la base della società. Essa deve essere protetta dallo Stato che deve vegliare sulla sua salute fisica e morale.
2. Lo Stato ha l'obbligo di assistere la famiglia nella sua missione di custode della morale e dei valori tradizionali riconosciuti dalla comunità.
3. Lo Stato ha il dovere di provvedere alla eliminazione di qualsiasi discriminazione contro la donna e di assicurare la protezione dei diritti della donna e del bambino quali stipulati nelle dichiarazioni e nelle convenzioni internazionali.
4. Le persone anziane o con disabilità hanno diritto a misure speciali di protezione avuto riguardo ai loro bisogni fisici o morali.
Articolo 29
L'individuo ha inoltre il dovere:
1. Di preservare lo sviluppo armonioso della famiglia e di operare in favore della coesione e del rispetto di questa famiglia; di rispettare in ogni momento i suoi genitori, di nutrirli e di assisterli in caso di necessità; (…)
Articolo 27
1. Ogni individuo ha doveri verso la famiglia e verso la società, verso lo Stato e verso le altre collettività parimenti riconosciute e verso la comunità internazionale.
Preambolo
(…) Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività, (…).
Articolo 33
1. La famiglia è la naturale e fondamentale cellula della società; essa si fonda sul matrimonio tra un uomo e una donna. Uomini e donne in età per contrarre matrimonio hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, secondo le regole e condizioni del matrimonio. Nessun matrimonio può avere luogo senza il consenso di entrambi gli sposi. Le leggi vigenti regolano i diritti e i doveri dell'uomo e della donna quanto alla celebrazione del matrimonio, durante il matrimonio e allo scioglimento dello stesso.
2. Lo Stato e la società assicurano la protezione della famiglia, il rafforzamento dei vincoli familiari, la protezione dei suoi membri e la proibizione di ogni forma di violenza o di abuso nella relazione tra i suoi membri, in particolare verso le donne e i bambini. Essi inoltre assicurano la necessaria tutela e cura nei riguardi delle madri, dei bambini, delle persone anziane e delle persone con particolari necessità e appronteranno per gli adolescenti e i giovani le migliori opportunità di sviluppo fisico e mentale.
3. Gli stati parte adottano ogni necessario provvedimento legislativo, amministrativo e giudiziario per assicurare la protezione, la sopravvivenza, lo sviluppo e il benessere del bambino, in un contesto di libertà e dignità e assicureranno in ogni caso che il miglior interesse del bambino sia il criterio fondamentale rispetto ad ogni misura adottata nei suoi confronti, sia che si trattati di un minore a rischio di delinquenza sia che si tratti di un minorenne che ha commesso reati.
4. Gli Stati Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire, in particolare ai giovani, il diritto di svolgere attività sportiva.
Articolo 34
2. Ogni lavoratore ha diritto al godimento di giuste e favorevoli condizioni di lavoro che assicurino una remunerazione adeguata ai suoi bisogni essenziali e a quelli della sua famiglia, (…).
Articolo 38
Ogni persona ha il diritto ad un livello di vita adeguato per sé e la propria famiglia, che assicuri il loro benessere e una vita dignitosa, in cui è compreso cibo, vestiario, alloggio, servizi e il diritto ad un ambiente sano. (…)
Articolo 9. Diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 33. Vita familiare e vita professionale
1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.
11/5/2012