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22/3/2006 (Archivio storico)

Corte internazionale di giustizia: caso Bosnia-Erzegovina contro Serbia-Montenegro


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Tredici anni dopo la consegna dell’istanza introduttiva da parte bosniaca, lo scorso 27 febbraio ha avuto inizio di fronte alla Corte di giustizia internazionale la fase orale del procedimento che vede la Bosnia-Erzegovina ritenere la Serbia-Montenegro responsabile di atti di genocidio all’inizio degli anni ’90 e pertanto inottemperante rispetto agli obblighi internazionali previsti dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio.

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La procedura orale si articolerà in due turni che prevedono ciascuno circa dieci sessioni, durante le quali saranno quindi ascoltati testimoni ed esperti. Gli agenti bosniaci, in un intervento introduttivo, hanno anticipato che l’impostazione che sarà seguita durante la procedura orale, successivamente ad una presentazione descrittiva degli atti di genocidio in questione, si baserà sostanzialmente sulla situazione giurisdizionale attuale, sulla precisazione degli atti di genocidio e soprattutto sulla questione della responsabilità dello Stato.

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Successivamente ad una generale presentazione dei fatti, l’equipe legale rappresentante la Bosnia ha illustrato, nella persona della Prof.ssa Brigitte Stern il tema della rilevanza rispetto al crimine di genocidio delle violenze sessuali allora perpetuate e, attraverso la comunicazione della Prof.ssa Laura Dauban, la questione del danneggiamento del patrimonio culturale della Bosnia nell’ambito del conflitto.

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In una comunicazione definita “intervento cautelativo”, il Prof. Pellet ed il Prof. Condorelli – agenti per lo Stato bosniaco – hanno sollevato alcuni punti fondamentali relativamente alla competenza della Corte in merito al caso in parola e sul principio res iudicata. Tale argomentazione si giustificacon la considerazione che, sebbene la Corte si sia ritenuta competente a giudicare sul caso in questione in base all’articolo 9 della Convenzione, era stata presentata dalla Serbia-Montenegro – nella domanda di revisione delle eccezioni preliminari – una proposta di revisione della valutazione circa la competenza della Corte a decidere sul caso rationae personae. La Corte aveva quindi stabilito di lasciare alla Serbia la possibilità di presentare delle osservazioni complementari sulla questione delle competenze, rifiutandosi tuttavia di sospendere l’istanza.


Aggiornato il

16/7/2009