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21/7/2008 (Archivio storico)

Per la convivenza civile e una politica educata: Diritto all’educazione

 

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Dichiarazione universale dei diritti umani

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Articolo 26

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2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

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Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

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Articolo 13

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1. Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all’istruzione. Essi convengono sul fatto che l’istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per- i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l’istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

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Convenzione sui diritti dell’infanzia

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Articolo 29

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1. Gli Stati Parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:

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a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;

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b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei princìpi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

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c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

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d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;

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e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.

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Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

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Articolo 22

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L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

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Aggiornato il

16/7/2009