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Incontro con Silvana Arbia, Cancelliere della Corte penale internazionale, Università di Padova, 21 aprile 2011

Silvana Arbia, dopo la laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università di Padova, si è specializzata in diritto europeo presso l’Accademia di Diritto Europeo di Firenze e in diritto internazionale presso l’Accademia dell’Aia di Diritto Internazionale. Entra in magistratura alla fine degli anni 70 e percorre tutti i gradi della carriera di magistrato. Nel 1998 fa parte della delegazione italiana alla conferenza intergovernativa che adotta lo statuto della corte penale internazionale. Dal 1999 al 2007 è procuratore presso il tribunale penale internazionale per il Ruanda, dove rappresenta l’accusa in alcuni tra i casi più importanti. Al 2008 risale la sua elezione, da parte dei giudici della Corte penale internazionale, a Registrar (cancelliere) della corte stessa. In questa veste è attualmente coinvolta nel sostegno alle attività investigative e giudiziarie relative ai casi che la Corte sta attualmente trattando, tra cui il procedimento contro il presidente sudanese el Bashir, le indagini sulle violenze commesse nel 2008 in Kenia e quelle che potrebbero essere avviate nei prossimi tempi sul recente conflitto in Libia.

Contenuti audio

01 - Marco Mascia, Direttore del Centro diritti umani dell'Università di Padova - 9.34 MB / Durata: 10' 11''
02 - Paolo De Stefani, Università di Padova - 7.32 MB / Durata: 7' 59 ''
03 - Silvana Arbia, Cancelliere della Corte penale internazionale - 49.22 MB / Durata: 53' 45''
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Contenuti testuali

Trascizione integrale dell'audio dell'incontro "Corte penale internazionale e società civile: le sfide dell'equità, dell'efficienza e della credibilità"

Prof. Marco Mascia:

Buongiorno a tutte e a tutti, ben ritrovati in archivio antico della nostra Università per questo incontro sulla Corte penale internazionale e la società civile con un’ospite illustre: la dottoressa Silvana Arbia, cancelliere della Corte penale internazionale.

Innanzitutto un ringraziamento di cuore per esser qui e per aver accettato il nostro invito a tenere una conferenza nella nostra Università e in particolare agli studenti della Laurea in scienze politiche e relazioni internazionali e diritti umani e agli studenti e studentesse della Laurea magistrale in istituzioni politiche dei diritti umani e della pace. E un benvenuto ovviamente a nome sia del Consiglio del corso di laurea sia del Comitato tecnico scientifico del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli  di cui oggi ho l’onore di rappresentare.

Il tema che presenterà la dottoressa Arbia è un tema di grande interesse per gli studi che si fanno presso la nostra Università e anche per l’attività didattica dei nostri corsi di laurea. Abbiamo da tanti anni un insegnamento specificamente dedicato alla giustizia penale internazionale che tiene il collega Paolo De Stefani, ma ancora più interessante se vogliamo è proprio  l’argomento scelto per questa conferenza “Corte penale internazionale e società civile ”;  mi limito a fare alcune brevi considerazioni sul tema perché la Corte penale internazionale, almeno dal mio punto di vista, nasce soprattutto grazie al ruolo svolto dalle organizzazioni della società civile: siamo nel 1995 quando viene creata la Coalizione internazionale per la Corte penale internazionale, quindi un gruppo di Ong internazionali  si mettono insieme per dar vita appunto a una rete, ad un network, a una coalition con il compito di premere sui governi e sulle istituzioni internazionali per far convocare una conferenza diplomatica per l’elaborazione di uno Statuto, dello Statuto della Corte penale  internazionale. E questa Coalizione lavora per circa tre anni, si rafforza aumentando il numero delle Ong che aderiscono alla Coalizione e svolgendo, come dicevo prima, una intensa, intensissima attività di lobby nei confronti dei governi e si riesce, grazie anche all’impegno di alcuni governi “Like-minded States” come si dice tecnicamente, in particolare anche del governo italiano schierato in prima fila a favore della creazione della Corte penale internazionale.

Le Organizzazioni della società civile partecipano attivamente alla conferenza di Roma, la dottoressa Arbia ha fatto parte della delegazione dell’Italia alla conferenza e quindi conosce molto meglio di me e di noi come sono andati, come sono stati trascorsi, come si è lavorato in quelle giornate molto molto intense. Ma le Organizzazioni non governative non si sono poi limitate, una volta adottato lo Statuto di Roma, così, non hanno messo i remi in barca anzi, hanno continuato a lavorare e hanno lanciato una campagna per raggiungere rapidamente il numero di ratifiche che erano necessarie affinché lo Statuto di Roma entrasse in vigore e ci voleva, e lo Statuto prevedeva, gli Stati avevano voluto che il numero delle ratifiche fosse molto alto, non mi vorrei sbagliare, sessanta ratifiche: penso che fosse stata la Convenzione internazionale che richiedeva il maggior numero di ratifiche nella storia dei trattati internazionali. E quindi tutti pensavano, gli Stati e i governanti, che lo Statuto sarebbe entrato in vigore chissà quando. In realtà, grazie ancora una volta al ruolo della società civile, lo Statuto entrò in vigore rapidamente, mi pare nel 2002 se non sbaglio. E poi ovviamente le Ong continuano a lavorare, a questo punto, per contribuire, se vogliamo usare questo verbo, all’inizio delle attività della Corte penale internazionale.

Volevo anche ricordare che lo stesso Statuto della Corte penale internazionale prevede un riferimento alle Organizzazioni non governative: l’articolo 44, al paragrafo 4 recita “La Corte può, in circostanze eccezionali, impiegare del personale messo gratuitamente a disposizione da Stati parti, Organizzazioni intergovernative o Organizzazioni non governative per aiutare  qualsiasi organo della Corte nei suoi lavori. Il Procuratore può accettare questa offerta per quanto riguarda etc. etc.”. Quindi, già nello Statuo di Roma c’è un riferimento esplicito al ruolo delle Organizzazioni della società civile ma è interessante anche notare che questo riferimento noi lo trovavamo già nello Statuto del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, non so se c’era anche in quello per il Ruanda, però per l’ex Jugoslavia c’era un riferimento nello Statuto. Ed è interessante poi, sottolineare il fatto che il ruolo delle Organizzazioni non governative è entrato anche nelle regole di procedura, è vero, e anche qui c’è una regola, la numero 83, che fa riferimento esplicito alle Organizzazioni non governative, alla Coalizione etc.

Insomma, ci sono tanti altri riferimenti poi che potrei richiamare ma non voglio perdere tempo; quello che voglio sottolineare in conclusione è che la Coalizione per la Corte penale  internazionale è nata e ha potuto svolgere l’attività che ha svolto in maniera così virtuosa e così proficua grazie soprattutto al sostegno che la Coalizione ha avuto da parte della Commissione Europea. Noi in queste settimane e in questi giorni sentiamo molto criticare l’Unione Europea per altre ragioni, sulla questione della Corte penale internazionale l’Unione Europea aveva una posizione, devo dire, abbastanza chiara fin dall’inizio decise, c’è una bellissima posizione comune sulla Corte penale internazionale. E ha sostenuto l’attività delle Organizzazione non governative, io ho un dato riguardo al periodo 1995-2002, cioè il periodo in cui la società civile ha lavorato per la creazione della Corte e in questi anni la Commissione europea ha finanziato con oltre dodici milioni di euro l’attività della Coalizione, quindi significativo è stato questo impegno della Commissione e oggi, a dir la verità fin dall’inizio, fin dal 2002, cioè da quando la Corte ha iniziato i suoi lavori funziona, all’interno del gruppo del consiglio dell’Unione competente per gli affari giuridici, una subarea dedicata alla Corte penale internazionale alla quale […] partecipano, ripeto: fin dall’inizio, anche i rappresentanti delle Organizzazioni non governative.

Insomma, quello che ho voluto sottolineare in questa breve introduzione è che la Corte penale internazionale nasce in un contesto di civil society e quindi forti sono anche le aspettative che oggi la società civile ha nei confronti della Corte penale internazionale. Ecco, Dottoressa, io la ringrazio ancora per aver accettato il nostro invito e prima di dare la parola a lei diamo la parola al professor De Stefani per le sue presentazioni.

Grazie.

 

 

Prof. Paolo De Stefani:           

Grazie al professor Mascia, ha fatto un saluto che già ci introduce nel merito del nostro incontro, quindi a me resta soltanto davvero poche cose da dire e quindi non farò perder tempo all’intervento principale che è quello della Dottoressa Arbia.

La Dottoressa Arbia ci raggiunge qui a Padova dopo che nelle ultime settimane, mesi è stata duramente impegnata per sviluppare, contribuire allo sviluppo delle attività della Corte, in un momento particolarmente critico della Corte. Critico nel senso che si trova, la Corte penale internazionale, a fronteggiare una serie di richieste che vengono dagli Stati, che vengono dai Consigli di sicurezza, oltre che dalla normale pressione che, come abbiamo detto, proviene dalla società civile che guarda alla Corte penale internazionale come a qualcosa di più di un simbolo per la giustizia penale internazionale: è un’istituzione che macina indagini, attività giudiziaria e attività anche, tra virgolette, diplomatica. In tutta questa grande macchina che si impegna per la giustizia penale internazionale, per la giustizia internazionale tout court, sul fronte globale sono spesso in prima linea alcuni attori: il Procuratore naturalmente, i giudici nel momento in cui prendono delle decisioni di un certo peso e di un certo significato per chi fa giurisprudenza; dietro le quinte, e con una però rilevanza che man mano appare sempre più  forte, opera anche un terzo organo, una terza struttura fondamentale della Corte (si chiama Corte ma in realtà è tutto un apparato, un tribunale esteso) che è appunto la Cancelleria.

Silvana Arbia è la cancelliera della Corte penale internazionale, la registrar, quindi ad essa e alle sue funzioni fanno capo alcuni meccanismi fondamentali per il funzionamento della giustizia penale internazionale che sono, per esempio, faccio soltanto alcuni esempi poi lei stessa entrerà nel merito, la garanzia della difesa per le persone accusate o imputate davanti alla Corte: è la cancelleria che procura loro i difensori, i collegi di difesa; la cancelleria si occupa della protezione dei testimoni e delle vittime di questi reati e vuol dire meccanismi di protezione, meccanismi che consentano a queste persone di recarsi all’Aia, incontrare il Procuratore, i suoi delegati sotto la copertura senza dover rischiare la vita una volta che rientrano a casa, situazioni di questo genere, ecco, potete immaginare quale sia l’importanza fondamentale di avere questo tipo di lavoro gestito al meglio per un’organizzazione come la Corte penale internazionale.

Poi si occupa di, come posso dire, far conoscere la Corte presso le realtà istituzionali e di società civile nei Paesi con i quali la Corte entra in rapporto, un rapporto che spesso è complesso: la Corte si inserisce negli affari di uno Stato, certo con il suo consenso, su sua richiesta in molti casi, ma mettendo il dito sulla piaga e quindi il tipo di, il modo in cui questo tipo di funzione è recepita a livello di istituzioni e a livello di società civile è fondamentale per garantire il successo stesso delle azioni di tipo investigativo e poi per garantire che le decisioni, una volta prese dai giudici, abbiano un accoglimento, un riconoscimento effettivo nel Paese, nella realtà politica dove vanno a incidere in maniera più precisa.

Silvana Arbia non è nuova a questo tipo di impegno a livello internazionale. Nasce come giudice nel nostro Paese ma, fin dalla fine degli anni ‘90 e con l’inizio di questo processo di creazione, di attivazione della Corte penale internazionale, è rapidamente coinvolta in questa dimensione della giustizia penale internazionale poco praticata nel nostro Paese, ne parlavamo prima, poco anche praticata nelle nostre aule universitarie in realtà, sia in giurisprudenza sia in altri ambiti, e dove però c’è molto bisogno di innovare, c’è bisogno di inventare in alcune circostanze.

L’Italia ha avuto dei personaggi importanti in questi anni che si sono, che hanno contribuito a disegnare la realtà del diritto penale internazionale: tutti conoscono il giudice Cassese. Silvana Arbia ha partecipato fin dalle prime fasi ai momenti di elaborazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, come abbiamo sentito la nostra delegazione alla conferenza di Roma del ’98 ha alle spalle una lunga attività al tribunale speciale per, al tribunale ad hoc per il Ruanda dove ha svolto delle funzioni nell’ambito della Procura e dove è stata titolare di una serie di inchieste tra le più importanti, tra le più significative, che quel tribunale ha svolto. Dopo credo 8 anni, forse più: 9 anni ecco ad Arusha e Kigali, l’incarico che le è arrivato alla Corte penale internazionale. Quindi direi che è una persona che non solo può testimoniare e raccontarci di come sia l’azione della Corte penale internazionale in questo momento, in questi mesi di fronte alle sfide che le sono poste, ma credo abbia la statura e l’esperienza adeguata per fare un discorso ancora più ampio, cioè che tiene conto del complessivo sviluppo di questa dimensione del diritto penale internazionale nella prospettiva istituzionale, ma non solo, politica dei rapporti con le realtà locali, con le realtà dei Paesi che sono in fase di transizione e che quindi vivono l’impatto con i tribunali ad hoc, con la Corte penale internazionale come un tassello del loro processo di uscita da una situazione di dittatura o di guerre civili. Quindi, per queste varie ragioni e anche perché Silvana Arbia si è laureata in questa Università, credo fosse doveroso da parte nostra invitarla e siamo assolutamente beati del fatto che abbia accettato credo, come dire, con piacere questo invito che spero sia il segno di inizio di una qualche altra forma di collaborazione tra questa nostra Università e i nostri corsi di laurea e le istituzioni dell’Aia, della Corte penale e le altre istituzioni giudiziarie che hanno sede in quella città.

Non vi porto via altro tempo perché credo che sia le cose che abbiamo chiesto a Silvana Arbia di dirci, sia anche le questioni che ciascuno di voi ha in mente e che spero ci sia modo di dibattere dopo l’intervento di Silvana Arbia siano più importanti e più interessanti di quello che potrei aggiungere io in questa fase. Quindi do senz’altro la parola alla Dottoressa Arbia.

 

 

Silvana Arbia:

Grazie al professor Mascia e al professor De Stefani per questo invito perché, nonostante la, è vero, l’attività frenetica di questi giorni a volte, quando ho ricevuto l’invito ne ho apprezzato l’entità e l’iniziativa che si colloca nel momento in cui gli Stati si sono resi conto che bisogna tener conto del dovere che gli Stati hanno di o di perseguire loro stessi e di attrezzarsi loro stessi per perseguire i crimini internazionali o di aiutarsi reciprocamente. Quindi a Kampala l’anno scorso nel momento in cui c’è stata la prima revisione, la prima conferenza di revisione dello Statuto di Roma gli Stati hanno discusso cosa fare, e dopo aver affermato che la Corte deve continuare perché sono stati soddisfatti, cosa fare? E questo, uno dei temi discussi è questo della complementarietà, cosa fare per la complementarietà. E in una di queste risoluzioni l’esito della discussione che è stata in Kampala la risoluzione che riguarda la complementarietà, queste risoluzioni sono accessibili si trovano nei siti internet quindi per chi è interessato, e inviterei chi è interessato a leggersele perché ci sono molti spunti interessanti. Nella risoluzione sulla complementarietà gli Stati hanno invitato gli Stati, ma non solo gli Stati ma la società civile, a fare tutto quello che si può fare, tutto quello che è possibile fare per fare in modo che gli Stati, e tutti gli Stati possibilmente, si attrezzino per indagare o per perseguire il crimine internazionale, quindi per non lasciare spazi all’impunità. Voi sapete, voi siete esperti di diritti fondamentali e questi diritti umani, diritti fondamentali della persona sono indivisibili, non si possono proteggere […] ma si devono proteggere allo stesso modo perché dopo […] quindi sono diritti che ineriscono al fatto che l’individuo è un essere umano, una persona umana, ha diritti universalmente riconosciuti e gli Stati e le istituzioni devono fare in modo che questa protezione, questi diritti sono indivisibili e riconosciuti come tali ed è per quello che c’è una grande azione, specie delle organizzazioni non governative, perché lo Statuto di Roma sia accettato, sia riconosciuto e quindi ci sia l’adesione di tutti gli Stati. Quindi questa vocazione all’universalità della Corte penale internazionale è legata a questa esigenza di riconoscere sullo stesso piano, lo stesso livello, la stessa protezione dei diritti fondamentali, e quindi questo impegno di Kampala che, come dicevo, coinvolge non solo gli Stati che sono impegnati a prendere delle iniziative a iniziare dei progetti, vi è anche un invito molto espresso: si parla di società civile nella risoluzione. Quindi è chiaro che si riconosce il ruolo importante della società civile, quello che il professor Mascia ha evocato, che appunto chi ha vissuto questo iter di costruzione della Corte, sa benissimo che si deve quasi tutto alle Organizzazioni non governative: se la Corte esiste oggi lo dobbiamo in gran parte alle Organizzazioni non governative le quali sono sempre presenti nelle nostre discussioni, nelle nostre conferenze; e ormai vi è questo riconoscimento, gli Stati riconoscono che la società civile e le Organizzazioni non governative, ma la società civile in generale che lì vorrei comprendere tutto quello che l’Università può fare come contribuzione per fare in modo che le nuove generazioni crescano con queste convinzioni, con questi impegni di far progredire questa giustizia particolare. Perché particolare? Perché si occupa di crimini internazionali.

Questo non è una malattia endemica di alcune regioni, come la malaria o altre malattie, questo è un rischio che tutte le società, tutte le civiltà, tutte le parti del mondo possono correre e io, per quello che ho imparato nei 9 anni che ho speso a Arusha come Procuratore del genocidio che è accaduto nel ’94 in Ruanda, cosa ho imparato? Che se si vuol davvero prevenire una tragedia così grave, così, si parla di genocidio come crimine più grave, il crimine dei crimini perché in effetti lo è; se si vuol prevenire bisogna saper fin dall’inizio, quando ci sono i primi segnali di una discriminazione o di una persecuzione di un gruppo più debole, con questo mi riferisco alla convenzione sul genocidio che, ripresa pari pari negli Statuti del tribunale ad hoc della Corte penale internazionale se si vuole davvero fare qualcosa bisogna essere capaci, avere l’abilità di riconoscere i segni fin dall’inizio e di cercare di non farli sviluppare. Questo è quello che è accaduto in Ruanda, prima del ’94 c’erano dei segni evidenti che qualcosa si stava preparando, discriminando il gruppo etnico tutsi, però questo non è stato capito, cosa che invece è stata capita benissimo e tempestivamente nelle situazioni in tempi recenti, non parliamo di che tipo di crimine, perché è troppo presto, però il grande progresso che ha segnato questa esperienza, di avere una Corte penale internazionale è di fare proprio questa comparazione tra quello che è successo per il Ruanda, e parlo del Ruanda perché lo conosco meglio, posso parlare anche dell’ ex Jugoslavia, ma un ritardo, un ritardo grave negli interventi della comunità internazionale, interventi delle Nazioni Unite che si sono, specialmente per il Ruanda, hanno cercato di trovare delle soluzioni mettendo delle differenti decisioni, differenti interventi di missioni inviate sul luogo che però sono fallite, e alla fine dopo, dopo la commissione dei crimini, questa è una delle critiche di cui parlerò più tardi. Dopo la commissione dei crimini, dopo la perpetuazione dei crimini del ’94 è stato istituito questo Tribunale speciale per perseguire il genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra commessi nell’anno 1994. Quindi un rimedio tardivo, un rimedio che non ha potuto sortire l’effetto che si sarebbe potuto raggiungere. Quindi la situazione si è completamente cambiata, se uno considera la risoluzione sulla Libia, la risoluzione del Consiglio di sicurezza sulla Libia ha un carattere assolutamente tempestivo: se voi considerate i tempi di questa risoluzione, immediatamente si riferisce la situazione della Libia alla Corte penale internazionale. Ci sono altre misure prese nella risoluzione, altri interventi, ma per la giustizia, per quello che è il progetto di evitare che il crimine, che verosimilmente è già stato commesso, che il crimine si perseveri nel futuro. Quindi riconoscere la giustizia, la giustizia penale internazionale questa giustizia che la Corte penale internazionale ha dimostrato di poter assicurare […] funzionamento, è stato individuato immediatamente dalla comunità internazionale come rimedio e bisogna fare attenzione a questa risoluzione 1970 perché gli Stati che hanno deciso questa risoluzione comprendono anche Stati che non sono Stati parte dello Statuto di Roma, soprattutto gli Stati permanenti del Consiglio di sicurezza che esercitano una influenza molto importante […]e parlo della Cina, della Russia e degli Stati Uniti, questi tre Paesi membri del Consiglio di sicurezza hanno un diritto di veto, non solo non l’hanno esercitato per questa risoluzione, ma hanno votato questa risoluzione e gli altri membri non permanenti hanno votato unanimemente questa risoluzione.

Questo significa che, indipendentemente dal fatto di far parte, di aderire allo Statuto di Roma, quindi di divenire uno Stato parte, oggi la Corte è riconosciuta come uno strumento che può non solo porre fine alle impunità, e questa è la grande novità della Corte penale internazionale. La Corte penale internazionale è una Corte internazionale che si occupa di individui e che tratta gli individui allo stesso modo, quindi non riconosce più delle immunità per l’autorità degli Stati, non riconosce privilegi, non riconosce criteri differenti, quindi tutti gli individui che commettono crimini, o che si presume abbiano commesso crimini, quindi hanno di fronte al sistema della Corte penale internazionale lo stesso trattamento. E questo è molto importante perché nei Paesi in cui prima chi soprattutto pianificava e ordinava i crimini e li giustificava perché aveva l’autorità politica di farlo che li giustificava per il bene del Paese, per la ragione di Stato o per altre ragioni, oggi questo non è più proponibile dunque qualsiasi autorità di uno Stato, se è presunto responsabile di certi crimini, crimini internazionali sui quali la corte esercita la sua competenza, deve far fronte alle stesse procedure, quindi è sottoposto alle indagini secondo le regole della Corte naturalmente, […] processi davanti a giudici indipendenti, giudici internazionali, e evidentemente alle sentenze della Corte penale internazionale. 

Quindi un grosso progresso rispetto anche a quanto è avvenuto nella prima esperienza di giustizia penale internazionale, una Corte vera e propria, quindi dove il principio di legalità è affermato perché la Corte esercita la sua competenza a partire dall’entrata in vigore dello Statuto, quindi dal 2 luglio 2002, come è stato evocato dal professor Mascia, e sui crimini quindi commessi dopo tale data, quindi non c’è una retroattività come si era sperimentata per il tribunale Ruanda, e era appunto una delle ragioni critiche dell’esistenza di questo Tribunale. Quindi la Corte non può intervenire, non può perseguire crimini commessi prima dell’entrata in vigore dello Statuto e per gli Stati che aderiscono dopo tale data, quindi da una data successiva, per i crimini commessi nei territori di questi Stati dopo la data di adesione o a meno che lo Stato accetti che la giurisprudenza, la competenza si esercitino retrodatandoli al 2 luglio 2002. Una corte vera e propria con crimini in cui elementi son ben delineati e gli elementi dei crimini sono stati stabiliti dagli Stati parte, quindi dal legislatore e la stessa cosa per il regolamento di procedura e di prova che è stato elaborato dagli Stati parte e non dai giudici come invece è accaduto per i tribunali ad hoc per l’ex Jugoslavia e per il Ruanda.

L’altro cardine di questa comunque novità di questa Corte penale internazionale è che per la prima volta a livello interazionale, a livello nazionale sappiamo che esiste, ma a livello internazionale è finalmente riconosciuto il diritto delle vittime di questi crimini internazionali sui quali la Corte esercita la sua competenza, richiama ancora una volta il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra e, quando sarà il momento, il crimine di aggressione, quando il numero sufficiente di adesioni degli Stati che aderiranno a questo emendamento di Kampala dell’anno scorso probabilmente ci sarà anche la possibilità di perseguire l’aggressione ma, per il momento, ci occupiamo di questi crimini, o meglio, tre categorie di crimini, e quindi le vittime di questi crimini sono, hanno il diritto, questo ancora una volta questo diritto ad accedere a questo tipo di giustizia è stato affermato non solo dallo Statuto di Roma ma è stato ancora più enfatizzato dalla Conferenza di revisione di Kampala dell’anno scorso quindi è un diritto, un diritto delle vittime di partecipare nei procedimenti davanti alla Corte penale internazionale.

Cosa significa partecipare? Qui per chi vuole, per essere precisi dal punto di vista procedurale e giuridico, le parti del processo sono l’accusa e la difesa mentre le vittime hanno il ruolo di partecipanti quindi non hanno spesso un ruolo nel processo, nelle parti del processo. Però partecipano, quindi è un loro diritto accedere, partecipare, fare domanda di partecipare, e la domanda sarà esaminata dai giudici e se sono ammesse queste vittime hanno diritto di partecipare. Cosa significa? Che hanno diritto a essere rappresentati da avvocati nei procedimenti davanti alla Corte. Questo diritto è molto ampio e ci sono nello Statuto, nelle regole di procedura e di prova delle definizioni molto precise sull’ambito, sull’estensione di questa partecipazione. E cosa significa? E lì bisogna far riferimento alla giurisprudenza, che già è numerosissima nonostante i pochi anni di funzionamento della Corte. E cosa si intende per partecipare? Cosa può fare un avvocato che rappresenta le vittime, in quali limiti puoi interrogare i testimoni dell’accusa o della difesa e altri argomenti […]su quali questioni. E lì, posso dire, se si considera la giurisprudenza finora della Corte, l’interpretazione della Corte è piuttosto larga, piuttosto liberale nell’ammettere sempre i legali, gli avvocati delle vittime a rappresentare i loro argomenti. E questo è stato anche autorizzato, e questa è anche una cosa molto particolare, nelle discussioni sulla libertà provvisoria che si può pensare sia una cosa che riguardi solamente l’imputato ma anche nella discussione sulla libertà provvisoria dell’imputato il giudice ha ammesso gli avvocati delle vittime a rappresentare i loro argomenti. E questo, se c’è una curiosità su quale argomento, se si può presentare un argomento che l’imputato se libero potrebbe mettere a rischio la vita o la sicurezza  dei testimoni, questo è uno degli argomenti molto frequenti.

Ecco, quindi c’è una larga interpretazione su come intendere la partecipazione e poi c’è questa prospettiva di questa partecipazione perché ci sono due aspetti: la partecipazione in sé, quindi la vittima può chiedere solo di partecipare; o può chiedere di partecipare e ottenere la riparazione se l’imputato sarà condannato, sarà riconosciuto colpevole. Oggi la Corte non ha ancora concluso alcun processo e sappiamo che il primo processo che è il processo contro [...], i crimini di questo processo sono molto particolari: sono il reclutamento di bambini soldato quindi è un crimine di guerra che è oggetto di questo processo e sappiamo adesso che la data per la conclusione di questo processo sarà quest’anno, quest’estate, ad agosto, quindi recentemente la data è stata fissata.

Se dopo, quando il giudice delibererà o non troverà da qualche parte i responsabili dei crimini di cui è stato imputato ci sarà un’altra fase separata: la fase della riparazione, dove i giudici difenderanno le ragioni, gli argomenti delle vittime, e quindi dei loro avvocati, sulla riparazione. Qui c’è un’area che è completamente nuova dove il Tribunale non può sostenere alcun precedente e dove, ancora una volta, la società civile è chiamata a dare un grande contributo e noi alla Corte organizziamo dei seminari e invitiamo ovviamente le organizzazioni non governative o dei gruppi che sono esperti nella materia, specie in materia della riparazione delle vittime: cosa, che tipo di danno la vittima in questi contesti, che tipo di basi, di conflitti, di atrocità indescrivibili, cosa, quale è la riparazione adatta per questi danni morali o fisici delle vittime, molte vittime? Perché oggi, dopo pochissimi anni di funzionamento della Corte, registriamo più di 4000 domande di persone vittime che ci chiedono di esser messe a partecipare e abbiamo più di 2000 di queste domande accolte, quindi più di 2000 vittime partecipano oggi ai processi davanti alla Corte.

Quindi, che tipo di riparazione i giudici determineranno? Qui c’è l’impegno e la Corte chiama, chiama e chiede il contributo di diversi esperti, non solo giuristi, non solo persone esperte in cosa significa il nesso di causalità tra il danno subito o qual è la conseguenza dal punto di visto giuridico, ma anche esperti nella materia della biologia, della psicologia, della psichiatria che è molto vicina a questo tipo di danni psicologici di vittime, di persone traumatizzate probabilmente per sempre: nei casi del Ruanda ricordo che il problema era proprio questo: noi procuratori chiamavamo i testimoni, i testimoni prendevano questa decisione così difficile di testimoniare: anche se protetti c’era sempre il rischio che rimaneva, un rischio residuale, decidevano di testimoniare ma poi non c’era niente per loro, cioè non c’era la possibilità per loro di chiedere di essere ammessi a partecipare come vittime e di ottenere probabilmente la riparazione. Avrebbero dovuto utilizzare una sentenza di condanna emessa dal Tribunale penale internazionale per il Ruanda, e andare in Ruanda dal giudice ruandese, cosa che non è mai avvenuta perché ovviamente queste vittime sono in situazioni molto difficili. Quindi rappresentanza di queste vittime da avvocati che sono avvocati ammessi nella stessa lista di cui è responsabile il registrar, quindi io, e con gli stessi requisiti non c’è differenza di qualità o di livello professionale fra gli avvocati che difendono gli interessi dell’imputato e gli avvocati che difendono gli interessi delle vittime. Questa lista è una lista che è appunto tenuta dal registrar e quindi ogni avvocato che ha i requisiti può chiedere di essere ammesso e quindi viene esaminato il suo dossier e viene ammesso o non ammesso. Poi però la scelta spetta all’imputato, e rispettivamente alla vittima e quindi il diritto a scegliersi il proprio difensore è un diritto ben preciso nel nostro Statuto e Regolamento di procedura.

Si può dire: ma queste vittime o imputati che non hanno i mezzi per, appunto, poter avere una difesa adeguata? C’è un sistema molto ben articolato dalla Corte, secondo il quale il registrar, ancora una volta, decide se è una persona indigente dopo aver fatto delle indagini sulla situazione finanziaria su queste persone decide se deve dichiararlo indigente o meno. Questa decisione è appellabile però davanti alla Presidenza della Corte, quindi è un ruolo questo, quello del registrar sulla difesa, molto importante non solo ma, una volta che ha ammesso l’avvocato nella lista, una volta che ha dichiarato indigenza, il registrar deve anche riconoscere delle risorse sufficienti alla difesa perché la difesa sia adeguata. La stessa cosa ovviamente per le persone che devono assistere, per i legali che devono assistere le vittime ammesse a partecipare ai procedimenti.

Difesa quindi si parla di più alto standard di qualità. Questo è l’obiettivo che la Corte si è posta nella sua strategia: il più alto standard in modo da assicurare l’effettivo processo equo, o fair trial e quindi cosa significa questo? Che non solo la Corte può riconoscere liberamente i diritti, i diritti fondamentali universalmente riconosciuti, ma mette molta enfasi sul fair trial, quindi sul processo equo. Cos’è un processo equo? Molti diritti fanno parte di questa espressione “processo equo”, ma prima di tutto una difesa adeguata e la Corte si è dato carico, quindi il registrar si è dato carico di fare, di organizzare ogni anno dei training per gli avvocati; perché un avvocato a livello nazionale può esser molto esperto però è chiaro che quando ha a che fare con un sistema così complicato come il sistema della Corte, processuale e sostanziale, non è facile anche per un avvocato esperto di essere pronto a difendere gli interessi delle parti nei processi in corso.

Quindi il training per gli avvocati, per chi è interessato, gli avvocati possono iscriversi a questo training che viene finanziato dalla Commissione Europea, quindi ogni anno c’è questa opportunità di queste formazioni continue per gli avvocati. Non solo, ma gli avvocati ricevono anche un’assistenza di uffici, li chiamiamo gli uffici pubblici di difesa, quindi per la difesa e per le vittime. Sono due uffici dove ci sono dei funzionari della Corte che devono assistere gli avvocati esterni: quindi fornire la giurisprudenza, aiutarli nelle questioni che sono state già decise, sulle quali ci sono già precedenti, quindi è un’assistenza ulteriore che si aggiunge in modo da consentire a questi avvocati di fare il meglio possibile il loro dovere di rappresentare sia la difesa che le vittime.

Questo processo equo naturalmente non si limita alla difesa, tutto il sistema della Corte ruota intorno a questo fair trial e anche i diritti delle vittime che sono così solennemente consacrati nello Statuto di Roma, quindi questa partecipazione delle vittime, riparazione delle vittime, protezione e assistenza trova sempre un limite. Tutto questo sistema di protezione delle vittime trova sempre il limite della incompatibilità con il processo equo, quindi fuori dal processo, davanti alla Corte, e a livello nazionali la difesa dei diritti, i diritti dell’imputato che sono indicati nello Statuto, che sono sviluppati nel Regolamento di procedura e di prova, e dalla pratica della Corte, e questo è molto importante per la giurisprudenza della Corte, sono stati interpretati secondo anche, facendo riferimento anche a quello che è il riconoscimento, ormai ben consolidato da parte di Corti deputate a definire che cosa significa questo processo equo. Quindi è un esempio evidente, quando il primo processo contro il Ruanda è cominciato nel 2008, nel giugno 2008 è stato immediatamente subito sospeso. Perché è stato sospeso? Perché il Procuratore non era all’epoca in grado di fare una valutazione completa di tutti gli elementi che aveva in suo possesso alla difesa. E il collegio, nonostante il processo fosse guidato, nonostante il processo fosse iniziato, ci fosse già un piano del processo, ha disatteso naturalmente le ragioni del procuratore e ha sospeso il processo. Quindi, finché il procuratore non è stato in grado di divulgare alla difesa tutti gli elementi, il processo non è continuato. Questo è uno, ma un altro esempio è il caso del Bemba, quindi Bemba è il caso di un imputato di grande livello perché lui è il vicepresidente della Repubblica democratica del Congo, quindi un imputato eccellente se possiamo dire, e a cui non mancano le risorse finanziarie, quindi le nostre inchieste finanziarie ci dicevano che appunto questa persona non può essere indigente mentre questa persona aveva chiesto di esser dichiarato indigente perfino è offensivo, per uno come lui, essere dichiarato indigente; quindi secondo i criteri della Corte, la Corte non doveva pagare l’onorario agli avvocati, non doveva dare delle risorse agli avvocati eccetera, però siccome c’erano dei problemi di liquidità finanziaria di Bemba, che aveva un sacco di beni però non a sua disposizione, gli avvocati avevano quasi dichiarato di rinunciare al mandato. Quindi la Corte ha immediatamente deciso che nonostante non fosse indigente, nonostante ci fossero delle risorse bisognava appunto anticipare, questa è una cosa molto strana dal punto di vista giuridico: anticipare le spese di difesa e con la possibilità di vedere, di recuperare dopo. Ecco quindi, questo però sempre basandosi sul principio, come dicevo, che sta a cuore del processo penale, del diritto di difesa.  Quindi non c’è nessuna possibilità di derogare o di limitare questo diritto di difesa. Naturalmente questo ha riflessi nelle condizioni di detenzione, per cui ancora una volta il registrar è responsabile delle condizioni di detenzione degli imputati detenuti, quindi deve fare, deve organizzare tutto in modo che l’accordo con lo Stato ospite […], quindi per la detenzione preventiva gli imputati rimangono in queste celle di detenzione all’Aia e se sono poi condannati devono essere trasferiti verso Paesi che hanno l’accordo, che hanno firmato un accordo con la Corte penale internazionale per i fini appunto di esecuzione delle pene. Quindi questi detenuti che sono oggi all’Aia e che sono persone che vengono da Paesi molto lontani dall’Europa e che hanno le loro culture, le loro tradizioni, le loro abitudini, bisogna stare attenti a fare in modo che questa loro condizione di detenzione non violi quelli che seppure nei fatti, negli aspetti pratici, dà la presunzione di innocenza, quindi bisogna che il trattamento riservato a queste persone sia adeguato e assicuri che i diritti di questi detenuti siano completamente protetti.

Quindi dare tutte le condizioni necessarie e applicare se è il caso questa giurisprudenza questi strumenti normativi convenzionali per i diritti umani, i diritti fondamentali della persona universalmente riconosciuti. Quindi questo profilo, questi aspetti dei diritti della persona universalmente riconosciuti non solo è scritto nell’articolo 21 dello Statuto, come fonte di diritto della Corte, del sistema della Corte, quindi si applica lo Statuto, il Regolamento di procedura e i principi che riguardono i diritti fondamentali universalmente riconosciuti nel caso in cui non ci siano altre fonti. Quindi è scritto espressamente nello Statuto, è applicato nella nostra vita quotidiana anche quando incontriamo un testimone, quando dobbiamo proteggere un testimone o se del caso, perché il rischio è così alto da suggerire al registrar di dover addirittura trasferire il testimone con tutta la famiglia da un remoto paese (le nostre situazioni sono in Africa) fino anche in Norvegia. Quindi questo è un altro trauma che si aggiunge a questi testimoni e vittime dovute proprio a questa terribile, a questo terribile cambiamento nella loro vita. Quindi trattare le persone anche rispettando la loro dignità e questo, dicevo all’inizio, è una fonte che ha a che fare con individui imputati, con individui testimoni, con individui vittime come altri individui, quindi questo è l’interesse di questa Corte, una Corte complessa perché non fa solo processi penali ma ha a che fare con individui in queste diverse situazioni e deve tener conto, e deve assicurare al più moderno livello, al più sviluppato livello, questi diritti della persona che universalmente sono riconosciuti.

La sfida che l’Unione Europea […] la sfida certamente copre tutte le attività della Corte, perché non solo la Corte è nuova, ma la Corte è complicata, non è facilmente accessibile a chi non ha una formazione particolare quindi richiede una conoscenza approfondita perchè prima di tutto la Corte è un trattato, è basata su un trattato, lo Statuto di Roma è un trattato quindi bisogna tenerne conto, non è qualcosa di diverso: è un trattato, quindi è soggetto a tutte le norme di diritto internazionale sui trattati multilaterali, quindi quando c’è una modifica dello Statuto di Roma questa modifica è come una modifica di qualsiasi altro trattato multilaterale. Il fatto che la Corte non ha propri mezzi, quindi non ha un’autorità di esecuzione delle decisioni, questo può sembrare un limite ed è un limite in effetti ma dal mio punto di vista, la mia osservazione è la chance di questo sistema. Perché? perché la Corte è complementare, questa è la definizione dello Statuto di Roma, quindi la giurisdizione della Corte è di competenza alle giurisdizioni nazionali quindi la Corte interviene quando lo Stato, che è competente a perseguire i crimini internazionali di competenza della Corte, non può perché non ha i mezzi, perché non ha una situazione adeguata o perché le istituzioni non funzionano, magari perché c’è una guerra o un conflitto in atto o non c’è l’indipendenza del giudice, questo è un problema molto serio quindi ci sono i giudici in uno Stato, però non sono indipendenti quindi non potrebbero mai assicurare un esercizio giurisdizionale penale indipendente come necessario. Quindi non può, c’è un’incapacità, un’impossibilità. Questa impossibilità potrebbe esistere anche per il fatto che in un sistema, anche in un sistema ben composto come non so, il sistema italiano, il sistema di un Paese che ha alle spalle secoli di tradizioni giuridiche, potrebbe essere il caso di un Paese simile non abbia incluso nel proprio diritto penale sostanziale i crimini internazionali e quindi l’incapacità di perseguire i crimini internazionali, incapacità istituzionali o altri tipi: una mancanza di formazione dei giuristi, dei magistrati, degli avvocati, quindi una mancanza. Quell’altra ipotesi è la non volontà: uno Stato può perseguire i crimini internazionali ma non vuole per ragioni politiche o per altre ragioni. Quindi in queste due situazioni è la Corte che può, è legittimata a esercitare l’azione penale, a fare delle indagini, a fare i processi però rimane questo problema, cioè la Corte ha questa autorità ma non ha l’autorità di eseguire direttamente le proprie decisioni, quindi i mandati di arresto che la Corte emette hanno bisogno della protezione degli Stati perché siano eseguiti. Le altre decisioni della Corte, parlavo prima dell’esecuzione della pena, l’esecuzione della pena non può avvenire nel centro di detenzione all’Aia che serve per la detenzione preventiva quindi deve avvenire in uno Stato che accetti di far espiare la pena a un condannato per la Corte penale internazionale quando sarà il momento; quindi questo sembra ed è un limite però bisogna vederlo in una prospettiva positiva. Questa, il dovere degli Stati di perseguire i crimini internazionali è anch’esso un dovere ben preciso, un obbligo ben preciso, e il fatto che la corte non ha la polizia, non ha un’autorità appunto di polizia in grado di far eseguire le decisioni, un’autorità esecutiva, è molto positivo a mio avviso. Perché? Perché questo tipo di giustizia deve vedere, deve essere una integrazione, abbiamo bisogno di due giurisdizioni, non è possibile che una sola agisca. Quindi la complementarietà ha anche questo senso, le due dimensioni, le due autorità devono dialogare, devono fare in modo che il risultato sia il migliore. Però la realtà naturalmente è difficile: la cooperazione è molto difficile, voi sapete che i mandati di arresto sono importanti e non sono eseguiti, come il Presidente Al-Bashir e molti altri mandati. A volte la difficoltà delle indagini, perché se nel Paese gli investigatori si recano nel Paese e le autorità non collaborano anche questo è un grosso limite. Cosa avverrà quando la Corte lascerà una situazione, perchè questo bisogna anche tener conto, cioè la Corte non può rimanere permanentemente a trattare il Congo, a trattare il Kenya o a trattare le altre situazioni di crisi, in un certo momento dovrà completare il suo lavoro l’istituzione. Cosa accadrà se non c’è una preparazione nella giurisdizione nazionale in modo che la giurisdizione nazionale continui, possa continuare il lavoro della Corte? Questi sono problemi chiave delle sfide che si profilano molto grossi, molto gradi, molto seri sui quali bisogna ancora una volta contare molto sulla società civile. Se uno va in questi Paesi vede che ci sono dei progetti molto importanti per le organizzazioni non governative, per i gruppi che lavorano molto sullo Stato di diritto quindi aiutare le autorità, le istituzioni nazionali a raggiungere un livello adeguato che ne riconosca soprattutto il fair trial […] che sta sempre a cuore di ogni sistema giudiziario che riguarda i crimini, quindi internazionali, quindi il processo equo, questo che ha fatto partire, questo lo devo dire, il progetto per il Tribunale internazionale del Ruanda, di trasferire alcuni casi verso la giurisdizione nazionale. Il tribunale per l’ex Jugoslavia ha, con successo, trasferito alcuni casi di cui la Corte e il Tribunale internazionale non poteva occuparsi. Questo col Ruanda non è accaduto perché, nonostante il Ruanda avesse fatto molto perché il Ruanda aveva adottato molte riforme del sistema giudiziario, del sistema giuridico nazionale proprio per essere preparato su questo e ha abolito la pena di morte, questo è uno dei risultati indiretti del Tribunale internazionale.

Nonostante tutte queste modifiche e questi sviluppi, però, i giudici del Tribunale penale internazionale per il Ruanda hanno ritenuto non pronto il Ruanda ad assicurare il fair trial, quindi hanno detto: “non possiamo trasferire i casi verso il Ruanda”. Quindi le due giurisdizioni devono essere, devono dialogare, devono complementarsi, e il ruolo della società civile, e parlavo dei progetti di rule of law (stato di diritto), ma molti altri progetti, quando si disfano questi Paesi c’è una presenza importante delle Organizzazioni non governative, che noi consultiamo, questo bisogna tenerlo presente, quando noi affrontiamo progetti nuovi ci riuniamo anche con Organizzazioni non governative, specialmente con la Coalizione di cui parlava il professor Mascia che è una Coalizione di molte Organizzazioni non governative che dedica molto alla Corte, segue la Corte molto da vicino. Quindi i loro consigli, i loro suggerimenti, le loro esperienze per noi sono preziose e molto prezioso è naturalmente il fatto che queste Organizzazioni lavorano sul terreno, quindi non è che lavorano a New York soltanto o all’Aia soltanto, sono lì, presenti nel territorio, E anche la Corte è presente nel territorio, questa è un’altra area di cui mi occupo come registrar, quindi noi abbiamo degli uffici, i field offices, quindi in ogni situazione ci sono degli uffici, c’è una presenza della Corte, che deve assicurare e facilitare tutte le operazioni, io parlavo di indagine, protezione dei testimoni, partecipazione delle vittime, ed altro, quindi presenza sul terreno, e in queste occasioni vediamo come possiamo lavorare, consultare e cooperare con le Organizzazioni non governative. Spesso prima che noi possiamo fare un’analisi della situazione, sono loro che possono suggerire, che possono mandare delle informazioni, anche al Procuratore a livello di esame preliminare. Quindi un ruolo attivo, un ruolo presente, un ruolo che è richiesto, e c’è anche un altro aspetto della società civile, che è un’altra sfida per noi, ed è il cosiddetto ruolo di intermediazione. Io quando sono arrivata alla Corte non conoscevo questo ruolo, perché nei tribunali ad hoc non era riconosciuto, o comunque non conosciuto, e invece già in alcune decisioni della Corte penale internazionale si parlava degli intermediari. Ma cosa sono questi intermediari? Uno che è un po’ abituato alla giustizia già la parola intermediario pone delle domande, invece lì ho trovato che c’era già in alcune decisioni dei giudici un riconoscimento dell’intermediario. Chi è l’intermediario per noi?  E’ un rappresentante, un individuo delle Organizzazioni non governative, che sono scelti per la loro affidabilità, per il loro valore, per la loro competenza, e che aiutano, ed è questa la realtà, aiutano la Corte, in alcune operazioni molto precise, parlavo prima di protezione ai testimoni, di identificazione di vittime che vogliono partecipare, di altre attività che la Corte deve istituzionalmente fare e si serve di questi intermediari. Perché si serve di questi intermediari? Perché la Corte non ha le capacità sue di fare questo, perché non riesce ad essere così vicina alle persone, come riescono le Organizzazioni non governative. Quindi è entrata nel sistema della Corte la figura dell’intermediario, e io ho ricevuto subito lettere, subito dopo l’inizio del mio mandato, di questi intermediari dicendo: “faccia qualcosa per riconoscerci uno status, riconoscerci una sicurezza, riconoscerci altri posti” . E quindi è un problema che mi è arrivato sul tavolo, e io ho dovuto affrontarlo naturalmente, e l’ho affrontato: ho lanciato uno studio, un’analisi dove durante quest’analisi ho anche fatto delle consultazioni con le Organizzazioni non governative. Questo studio dovrebbe concludersi molto presto, perché non possiamo lasciare il problema aperto, e vedremo cosa sarà, quello che sarà la conclusione per la Corte, in che modi, in che termini, in che limiti, riconosceremo l’intermediario. E chi è l’intermediario? […] una definizione e quale sarà il riconoscimento che la Corte può attribuirgli. Quindi questo è molto importante per il ruolo della società civile, che non solo è in generale importante, ma è proprio nelle operazioni della Corte che interviene e interviene attivamente e bisogna appunto regolare. Chiaramente chi è interessato vedrà, quando avremo il rapporto, la conclusione del rapporto, questo rapporto sarà accessibile, sarà messo a disposizione del pubblico che sarà interessato, a questo problema degli intermediari.

Chiaramente uno dei più grandi, dei più difficili temi è come fare, come può un gruppo che lavora all’Aia, quindi i funzionari, gli officials […], siamo tutti all’Aia, la sede è all’Aia. Quindi come dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo che questa giustizia che si fa all’Aia, questi processi, queste operazioni, sia prima di tutto conosciuta, riconosciuta. E comunque quello che è più importante è che sia sentita, sia riconosciuta come la giustizia del Congo, la giustizia del Kenya, la giustizia della Libia domani, quindi questo è un grosso, grosso problema, come avvicinare la giustizia, che è una giustizia internazionale, quindi che direttamente riguarda questi Paesi dove la giurisdizione si esercita, e come fare in modo che le popolazioni di questi Paesi la sentano come giudice naturale, se possiamo dire i criteri che usiamo quando parliamo della giurisdizione nazionale.

Quindi una distanza non solo materiale, non solo geografica, ma una distanza enorme perché chiaramente i giudici della Corte non sono i giudici di quel Paese, non hanno il sistema, non applicano il sistema di quel Paese, quindi è una cosa molto strana, quindi come far capire alla popolazione che noi chiamiamo gli affected, tutte quelle che sono le affected population, come far capire che noi stiamo lavorando per loro, che siamo i loro giudici, i loro funzionari, i loro registrars, la loro giustizia. E questo è difficilissimo perché chiaramente la Corte, la prima considerazione è se queste popolazioni possono vedere nella Corte come un’intrusione nel loro contesto, qualcosa di estraneo, qualcosa  che è incomprensibile, qualcosa che parla inglese e francese e non parla il linguaggio invece che è conosciuto da queste popolazioni. Anche questo è un limite. Quindi si parla di […], si parla di sensibilizzazione, si parla di stabilire il dialogo tra la Corte e queste popolazioni. E questo, nonostante le difficoltà che ci sono, bisogna riconoscere che in questi anni di esperienza hanno dato dei buoni risultati. E quindi chiaramente anche ancora una volta lì le Organizzazioni non governative aiutano, consigliano e si implicano loro stesse in questi progetti. E io sono rimasta sorpresa quando sono andata in Africa, in uno dei villaggi […] dove si sono appunto creati degli eventi sui quali i processi contro […] si stanno svolgendo, e sono rimasta sorpresa quando una persona che non aveva mai avuto possibilità di avere un’istruzione parlava di genocidio come una persona normale, parlava dell’Aia. Quindi  evidentemente lì i funzionari avevano fatto un buon lavoro. Chiaramente è una sfida continua, una sfida quotidiana, perché non sempre si può riuscire ad ottenere lo stesso risultato. Ma è questo che è lo scopo, lo scopo del […], lo scopo della sensibilizzazione, è quello di fare in modo che questa giustizia che è vero è internazionale e tutto il mondo dovrebbe beneficiarne, ma soprattutto e in primo luogo i diretti beneficiari devono essere queste popolazioni, di queste situazioni.

E chiaramente abbiamo a che fare con l’altro problema politico dei non africani, che è ancora molto distante dalla Corte, è molto ostile alla Corte e c’è questo concetto che la Corte mira, che la Corte quasi veda solo l’Africa come un Paese che produce criminali e crimine e quindi è un’idea un po’ occidentale, è un progetto un po’ occidentale di Corte. E come superare questo ostacolo politico, ma anche di non conoscenza, perché tutto proviene da una mancata, o non adeguata quantomeno, conoscenza della Corte in questo sistema regionale dell’Unione Africana, che è molto importante, molto moderno. E come fare? E lì ancora siamo ancora un po’ troppo lontani da questo risultato perché anni fa l’assemblea degli Stati parte aveva deciso di istituire un bureau de maison in Addis Abeba per fare in modo che la Corte possa avere un dialogo più facile, uno scambio più facile con le autorità che si riescano a risolvere questa […] commissione dell’Unione Africana. Però chiaramente le autorità etiopiche non ce l’hanno permesso, le africane non ce l’hanno permesso e quindi questo progetto per il momento è rimasto un po’ congelato e dobbiamo cercare però di arrivarci. Questi recenti sviluppi della Corte anche lì, lì diventano dei successi […] abbiamo parlato della Libia come è successo per il Diritto internazionale perché lì il Consiglio di sicurezza è riuscito immediatamente a intravedere nella Corte uno strumento, e questo è molto importante. E ha chiamato tutti gli Stati a cooperare con questa Corte […] ma nello stesso tempo c’è questo problema di, dell’Africa, del fatto che è vero che la Corte oggi in tutte queste azioni che sta facendo rimane nei Paesi africani. Come fa a capire che secondo il mio punto di vista, quello che sto vedendo e lavorando è nascosto […] in Africa perché tutti i progetti che la Corte fa, di informazione sulla Corte, di training sulla Corte, di protezione di vittime, di assistenza delle vittime, di vedere anche, di determinare dei precedenti su questa riparazione, si fa, tutti questi precedenti della giurisprudenza e dell’esperienza della Corte che si fanno con questi africani, dove avvocati africani, turisti africani davano i loro contributi.

Secondo me, è una grossa chance che tutti i Paesi dovrebbero cercare di avere, è molto importante. Però chiaramente si vedono sempre gli aspetti negativi, come non so e quindi finora come dicevamo abbiamo sei situazioni, che dati gli anni di esperienza della Corte, quindi la prima situazione segnalata dalla Corte, è avvenuta nel 2004. Quindi, dal 2004 sono pochi anni. Ma dal primo […], dalla prima richiesta dell’Uganda alla Corte ad intervenire, alla richiesta del Consiglio di sicurezza perché la Corte intervenga in Libia, c’è una produzione di giurisprudenza, anche di pratiche e questo è importante, le pratiche della Corte, come la Corte agisce quando non ha un precedente riferimento di esperienze precedenti. Quindi questi anni sono gli anni più interessanti per la Corte, sono gli anni in cui si stabiliscono appunto è una Corte un po’ come un cantiere dove si cerca di mettere un po’ dei riferimenti, di costruire dei momenti precisi, di mettere, di gettare le basi di qualcosa che per una Corte permanente come io dico sempre […] degli strumenti […]. Perché lo Statuto avrebbe detto chiaramente che questo strumento per una generazione del genere […] enfasi sulla  generazione futura. Come arrivare preparati per una generazione futura, che questo strumento sia usato bene, che sia usato il più possibile. E quanto alla presenza, la presenza di contributori, questo è interessante, perché non è necessario che una persona provenga da uno Stato parte o uno Statuto di Roma, ma perlomeno può essere staff della Corte oppure Stati parte. E può essere un avvocato della Corte o di Stati parte. Quindi c’è questa possibilità che arricchisce la Corte di contributi vari e diversificati. E, come dicevo, è un cantiere aperto, qualcosa in progress, che è solamente […] le vittime. Ma se pensiamo alle vittime, molte di queste vittime sono solo un piccolo campione. Se pensiamo al fatto che, come si è detto a Kampala, abbiamo parlato di giustizia, di interventi della Corte, di effetti del governo, ma ancora oggi ci sono crimini che scioccano, che turbano la coscienza dell’umanità. Questo quindi è un problema che dà universalità ai rapporti, quindi aderire allo Statuto di Roma significa allargare la sfera di competenza dell’ideazione della Corte e quindi è molto importante. E la società civile su questo fa molto: l’ha ricordato il professor Mascia, abbiamo avuto l’entrata in vigore dello Statuto, dovuta al fatto che le 60 ratifiche si sono concluse bene, e questo è indubbiamente il risultato della società civile e delle Organizzazioni non governative, che continuano a migliorare, e tantissimo. E oggi abbiamo al centro con noi 114 Stati che fanno parte dello Statuto di  Roma. E questi 114 Stati, nonostante la difficile situazione diplomatica dell’anno scorso a Kampala, questi Stati hanno portato una prima […] e quindi questi sviluppi che vediamo, che aspettiamo, ci incoraggiano e prima di tutto ci fanno dire un grazie speciale e una congratulazione speciale per le Organizzazioni non governative e per quello che fanno. E poi ci incoraggiano perché se oggi 114 Stati si impongono anche sugli Stati che si considerano gli Stati più potenti della Terra, questo è un segno che ci fa ben sperare e che ci incoraggia ad andare avanti con questo progetto, che però è un progetto da attribuire alla Corte, così grande, così vasto, così complesso che non può essere realizzato soltanto dalla Corte. Quindi questa società civile che non è dentro di noi, per noi è presente in ogni momento, che però se posso dire, perché mi trovo davanti a delle religioni, tutto questo va bene se si è preparati a farlo, cioè per ottenere dei risultati, per lavorarli in un’Organizzazione non governativa o lavorarli come Stato alla Corte, o come persona propone. Mi diceva il professore che c’è questa possibilità di andare lì a lavorare senza questo status di staff, o come intermediario qualsivoglia, e se veramente questo progetto interessa, se veramente si vuol dare un contributo vero, effettivo, bisogna passare per una preparazione adeguata. Quindi qui penso che il luogo migliore dove questi discorsi di formazione, di specializzazione, non è facile parlare di questa materia e di queste istituzioni, e quindi è importante. Il mondo è cambiato grazie alla Corte perché, come dicevo prima, non c’è più l’immunità per un presidente dello Stato, per un presidente del governo, tutti accedono alla giustizia e tutti sono trattati ugualmente secondo questo sistema giudiziario. Quindi è un grande progresso dell’umanità, non solo della giustizia, ma dell’umanità, e sta per raggiungere generazioni, non solo mantenerlo, ma svilupparlo, proiettarlo verso il futuro,di questo dare un carattere veramente universale, un riconoscimento molto esteso di questo strumento meraviglioso che è la Corte nell’ambito internazionale. Vi ringrazio.


Aggiornato il

21/4/2011