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Biological weapon
© UN Photo/H. Arvidsson

Convenzione che vieta lo sviluppo, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine e che disciplina la loro distruzione

Autore: Centro diritti umani

Lo sviluppo della moderna arma biologica può essere fatto risalire alla Seconda guerra mondiale. A seguito delle scoperte fondamentali sulla genetica dei batteri e dei virus, avvenute tra la fine degli anni ’40 e la fine degli anni ‘60, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica si resero conto che le tecniche della nascente ingegneria genetica potevano essere utilizzate per costruire armi biologiche innovative e potenzialmente ancora più distruttive.

Il divieto dell’uso in un conflitto armato delle armi batteriologiche oltre che di quelle chimiche è stato affermato da uno specifico Protocollo del 1925. Il Protocollo sul divieto dell’uso in guerra di gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 ed entrato in vigore nel 1928 è in realtà un accordo di diritto umanitario. L’efficacia di questo trattato è limitata significativamente dal gran numero di riserve e dichiarazioni apposte dagli Stati all’atto di ratifica. In particolare, il Protocollo non esclude l’uso di tali armi a titolo di rappresaglia e in questo senso diversi Stati hanno utilizzato lo strumento della riserva per affermarne la liceità.

È invece un tipico accordo di disarmo la Convenzione che vieta lo sviluppo, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine e che disciplina la loro distruzione.

 

Apertura alla firma: 10 aprile 1972

Entrata in vigore: 26 marzo 1975

Durata: illimitata.

Governi depositari: Federazione russa, Regno Unito e Stati Uniti.

Obblighi: (a) Ogni Stato parte si impegna a non mettere a punto, fabbricare, tenere in deposito o acquistare in un modo o nell’altro né conservare: agenti microbiologici e altri agenti biologici come anche tossine, qualunque ne sia l’origine o il modo di produzione, di tipo e in quantità non destinati a fini profilattici, di protezione o ad altri fini pacifici; armi, equipaggiamento e vettori destinati all’impiego di tali agenti o tossine a fini ostili e in conflitti armati. (art.I)

(b) Ogni Stato parte s’impegna a distruggere o a destinare a fini pacifici, il più rapidamente possibile e in ogni caso non più tardi di nove mesi dopo l’entrata in vigore della Convenzione, tutti gli agenti, le tossine, le armi, gli equipaggiamenti e i vettori che si trovassero in suo possesso, sotto la sua giurisdizione o il suo controllo. (art.II)

(c) Ogni Stato parte s’impegna a non trasferire, né direttamente né indirettamente, uno qualsiasi degli agenti, tossine, armi, equipaggiamenti o vettori e a non aiutare, incoraggiare o incitare in qualsiasi modo uno Stato, un gruppo di Stati o un’organizzazione internazionale a fabbricare o ad acquistare altrimenti uno qualsiasi di detti agenti, tossine, armi, equipaggiamenti o vettori. (art.III)

(d) Ogni Stato parte s’impegna a prendere, secondo le procedure previste nella sua costituzione, i provvedimenti necessari per vietare e impedire la messa a punto, la fabbricazione, lo stoccaggio, l’acquisto o la conservazione degli agenti, delle tossine, delle armi, degli equipaggiamenti e dei vettori sul proprio territorio. (art.IV).

(e) Gli Stati parti s’impegnano a consultarsi e a cooperare reciprocamente per risolvere tutti i problemi che potrebbero sorgere quanto agli scopi della Convenzione o quanto all’applicazione delle sue disposizioni. (art. V) 

Sistema di verifiche: Non esiste un meccanismo di verifiche di controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione.
In base all’art VI della Convenzione, ogni Stato parte, “se accerta che un’altra Parte agisce in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione, può presentare un reclamo al Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.”

Inoltre, ogni Stato parte “s’impegna a cooperare a qualsiasi inchiesta che il Consiglio di sicurezza intraprenda conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, per effetto di un reclamo ricevuto. Il Consiglio di sicurezza comunica agli Stati partecipi della Convenzione i risultati dell’inchiesta.

A partire dal 1991, sono stati presentati numerosi progetti di Protocollo sulle verifiche, per istituire finalmente un meccanismo efficace. Le proposte del Gruppo di lavoro ad hoc, istituito nel 1994, sono state decisamente rigettate nel 2001 dagli Stati Uniti che hanno fortemente criticato l’approccio di fondo del Gruppo ad hoc.

Confidence-building measures (misure di accrescimento della fiducia): La Dichiarazione finale adottata al termine della Terza Conferenza di riesame nel 1992, contiene una serie di “confidence building measures”, a cui gli Stati si impegnano a conformarsi secondo modelli predefiniti. Queste comprendono: misure di attuazione interna; consultazione e cooperazione tra le parti; presentazione di reclami dinanzi al Consiglio di sicurezza.

Emendamenti e Recesso: Ai sensi dell’art.XI della Convenzione, “Ciascuna Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Questi emendamenti entreranno in vigore, per ciascuno Stato che li avrà accettati, alla loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati partecipi della presente Convenzione e, successivamente, per ciascuna delle altre Parti, al momento in cui queste li avranno accettati.
L’art.XIII stabilisce che “Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione ha, nell’esercizio della sua sovranità nazionale, il diritto di recedere dalla Convenzione qualora ritenga che avvenimenti straordinari connessi col contenuto della medesima abbiano esposto a pericolo gli interessi supremi del paese. Notificherà questo recesso a tutti gli altri Stati partecipi della Convenzione e al Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, con preavviso di tre mesi. In questa notificazione indicherà gli avvenimenti straordinari considerati come pericolosi per i suoi interessi supremi.”

Conferenze di riesame: Le conferenze di riesame si tengono ogni cinque anni. Nel 2022 si è svolta a Ginevra la Nona Conferenza di riesame, al termine della quale è stata decisa l’istituzione di un Gruppo di lavoro per il ciclo di riesame 2023-2026 con il mandato di identificare e sviluppare misure specifiche per il rafforzamento della Convenzione, lavorando su sette temi principali. Questi ultimi comprendono, tra gli altri, la cooperazione e assistenza internazionali, misure di “confidence-building”, esame degli sviluppi scientifici e tecnologici rilevanti per la Convenzione.  

Parole chiave

disarmo armi illecite

Aggiornato il

21/3/2024