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11/7/1990
29/11/1999
UA - Unione Africana
Adottata dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell’Organizzazione per l’Unità Africana ad Addis Abeba, l’11 luglio 1990. Entrata in vigore: 29 novembre 1999. - Stati Parti al 1° Gennaio 2024: 50.
Preambolo
Gli Stati membri dell'Organizzazione dell'Unità Africana, Parti alla presente Carta intitolata "Carta africana sui diritti e il benessere del minore",
Considerato che la Carta dell'Organizzazione dell'Unità Africana (OUA) riconosce la suprema importanza dei diritti umani e che la Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli ha proclamato e riconosciuto che ciascuno ha il diritto a tutti i diritti e le libertà riconosciute e garantite dalla stessa, senza distinzioni di alcun tipo fondate su razza, gruppo etnico, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altra opinione, origine nazionale e sociale, ricchezza, nascita o altra condizione;
Ricordando la Dichiarazione sui diritti e il benessere dei minori africani adottata dall'Assemblea dei capi di Stato e di governo dell'OUA alla sedicesima sessione ordinaria a Monrovia, Liberia, dal 17 al 20 luglio 1979, la quale riconosce la necessità di adottare misure appropriate per promuovere e proteggere i diritti e il benessere del minore africano;
Osservando con preoccupazione che la situazione di gran parte dei bambini in Africa rimane critica, in ragione di fattori peculiari relativi a circostanze socio-economiche, a tradizioni e a condizioni di sviluppo, a disastri naturali, conflitti armati, sfruttamento e fame, e che, in considerazione della loro immaturità fisica e mentale, bambini e bambine necessitano di speciale tutela e cura;
Riconoscendo che il minore occupa una posizione unica e privilegiata nella società africana e che per il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità dovrebbe crescere in un ambiente familiare e in un'atmosfera di gioia, amore e comprensione;
Riconoscendo che il bambino, per i bisogni legati allo sviluppo fisico e mentale, necessita di particolare cura per quanto concerne la salute e lo sviluppo fisico, mentale, morale e sociale e richiede protezione giuridica in condizioni di libertà, dignità e sicurezza;
Prendendo in considerazione la forza positiva del patrimonio culturale, della storia e dei valori della civiltà africana, che dovrebbero ispirare e caratterizzare la loro riflessione sulla nozione di diritti e benessere del minore;
Considerato che la promozione e protezione dei diritti e del benessere del minore implica che tutti si facciano carico di determinati doveri;
Ribadendo la fedeltà ai principi dei diritti del benessere del minore contenuti nelle dichiarazioni, nelle convezioni e in altri strumenti dell'OUA e delle Nazioni Unite, in particolare nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e nella Dichiarazione dei capi di Stato e di governo dell'OUA sui diritti e il benessere dei minori africani;
Hanno convenuto quanto segue:
Parte I
Diritti e doveri
Capitolo I.
Diritti e benessere del minore
Articolo 1. Obblighi degli Stati Parti
1. Gli Stati membri dell'OUA Parti alla presente Carta riconoscono i diritti, le libertà e il doveri stabiliti nella Carta e si impegnano a compiere i passi necessari, nel rispetto delle procedure delle rispettive costituzioni e di quanto stabilito dalla presente Carta, ad adottare le misure legislative o di altro tipo che risultano necessarie per attuare le disposizioni della presente Carta.
2. Nulla in questa Carta può incidere su norme più favorevoli alla realizzazione dei diritti e del benessere del minore contenute nella legislazione di uno Stato Parte o in altre Convenzioni o accordi in vigore in tale Stato.
3. Qualunque consuetudine, tradizione, pratica culturale o religiosa che è incompatibile con i diritti, i doveri e le obbligazioni stabilite nella presente Carta deve, nella misura di tale incompatibilità, essere scoraggiata.
Articolo 2. Definizione di minore
Ai fini della presente Carta, per minore si intende un essere umano di età inferiore a 18 anni.
Articolo 3. Non-discriminazione
Ogni minore ha il diritto di godere dei diritti e delle libertà riconosciuti e garantiti in questa Carta indipendentemente dalla razza, gruppo etnico, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione sua o dei suoi genitori o del suo tutore legale.
Articolo 4. Miglior interesse del minore
1. In ogni azione che riguarda il minore intrapresa da qualunque persona o autorità, il miglior interesse del minore sarà una considerazione primaria.
2. In tutti i procedimenti giudiziari o amministrativi che incidono su un minore capace di comunicare le sue opinioni, sarà offerta a quest'ultimo l'opportunità di far ascoltare le proprie opinioni o direttamente, o attraverso un rappresentante imparziale, come parte del procedimento, e tali opinioni saranno prese in considerazione dalle autorità del caso, secondo le norme di legge applicabili.
Articolo 5. Sopravvivenza e sviluppo
1. Ogni minore ha un inerente diritto alla vita. Tale diritto è protetto dalla legge.
2. Gli Stati Parti alla presente Carta garantiscono, nella massima misura possibile, la sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo del bambino.
3. Nessuna sentenza di morte sarà pronunciata per delitti commessi da minori.
Articolo 6. Nome e nazionalità
1. Ogni minore ha diritto, dalla nascita, ad un nome.
2. Ogni minore sarà registrato immediatamente dopo la nascita.
3. Ogni minore ha il diritto di acquisire una nazionalità.
4. Gli stati Parti alla presente Carta si impegnano a garantire che le loro normativa costituzionale riconosca il principio per cui un minore acquista la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è nato se, al momento della nascita, al bambino non è attribuita alcuna cittadinanza da parte di altro Stato secondo la sua legislazione.
Articolo 7. Libertà di espressione
Ogni minore che sia capace di comunicare la propria opinione ha assicurato il diritto di esprimere la sua opinione liberamente su qualunque tema e il diirtto di diffondere la sua opinione, salve le limitazione prescritte dalla legge.
Articolo 8. Libertà di associazione
Ogni minore ha il diritto di associarsi liberamente e di riunione pacifica, in conformità con la legge.
Articolo 9. Libertà di pensiero, coscienza e religione
1. Ogni minore ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione.
2. I genitori e, se del caso, i tutori legali, hanno un dovere di guida e di indirizzo nell'esercizio di tale diritto, tenuto conto dell'evolversi della capacità del minore e del suo migliore interesse.
3. Gli Stati Parti rispettano il diritto dei genitori e, se del caso, dei tutori legali, di fornire guida e indirizzo nell'esercizio dei diritti in oggetto, nel rispetto delle leggi e delle politiche nazionali.
Articolo 10. Protezione della riservatezza
Nessun minore sarà sottoposto arbitrariamente o illegalmente ad interferenze nella sua vita privata, in casa propria o nella corrispondenza, né ad attacchi al suo onore o reputazione, fermo restando il diritto dei genitori o del tutore di esercitare un grado ragionevole di controllo sulla condotta dei loro figli o pupilli. Il minore ha il diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o attacchi.
Articolo 11. Educazione
1. Ogni minore ha diritto ad un'educazione
2. L'educazione del minore deve essere volta a:
a) la promozione e lo sviluppo della personalità del minore, dei suoi talenti e capacità fisiche e mentali, in tutto il loro potenziale;
b) alimentare il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali, con particolare riguardo a quelli sanciti nei vari strumenti africani sui diritti dell'uomo e dei popoli e nelle dichiarazioni e convenzioni internazionali sui diritti umani;
c) la conservazione e il rafforzamento dei valori morali positivi, delle tradizioni e delle culture dell'Africa;
d) la preparazione del minore ad una vita responsabile in una società libera, in spirito di comprensione, tolleranza, dialogo, rispetto reciproco e amicizia tra tutti i popoli e i gruppi tribali e religiosi;
e) la preservazione dell'indipendenza nazionale e dell'integrità territoriale;
f) la promozione e il conseguimento dell'unità africana e della solidarietà in Africa;
g) lo sviluppo del rispetto per l'ambiente e le risorse naturali;
h) la promozione di una educazione sanitaria di base.
3. Gli Stati Parti alla presente Carta adottano tutte le misure necessarie allo scopo di attuare la piena realizzazione di tale diritto e, in particolare:
a) forniscono un'educazione di base gratuita e obbligatoria;
b) incoraggiano lo sviluppo dell'istruzione secondaria nelle sue varie forme e la rendono progressivamente gratuita e accessibile a tutti;
c) rendono l'istruzione superiore accessibile a tutti sulla base delle capacità e competenze, con ogni mezzo appropriato;
d) adottano misure per incoraggiare la regolare frequenza scolastica e la riduzione del drop-out;
e) adottano speciali misure nei confronti delle fanciulle, dei minori dotati e di quelli svantaggiati, per assicurare un accesso su base di parità all'istruzione per tutti i settori della società.
4. Gli Stati Parti della presente Carta rispettano il diritto e il dovere dei genitori e, se del caso, dei tutori legali, di scegliere la scuola dei figli, anche tra scuole diverse da quelle istituite dall'autorità pubblica, che si conformino a standard minimi approvati dallo Stato, per assicurare l'educazione morale e religiosa del figlio in maniera conforme all'evoluzione delle sue capacità.
5. Gli Stati parti prendono tutte le misure appropriate per fare in modo che un minore soggetto alla disciplina di un'istituzione scolastica o dei suoi genitori, sia trattato con umanità e con rispetto per la dignità inerente del minore e in conformità alla presente Carta.
6. Gli Stati Parti alla presente Carta adottano tutte le misure opportune per fare in modo che le fanciulle che hanno una gravidanza prima di avere completato la loro istruzione abbiano la possibilità di completare gli studi in ragione delle loro attitudini individuali.
7. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata come contraria alla libertà di un individuo o di un'istituzione di creare e dirigere un istituto scolastico, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'insegnamento dato in tale istituto rispetti le norme minime fissate dallo Stato.
Articolo 12. Tempo libero, attività ricreative e culturali
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del minore al riposo e al tempo libero, il diritto al gioco e alle attività ricreative adeguate all'età, nonché a partecipare liberamente alla vita culturale e artistica.
2. Gli Stati Parti rispettano e favoriscono il diritto dal minore a partecipare pienamente alla vita culturale e artistica, favorendo l'avvio di attività culturali, artistiche, ricreative e per il tempo libero adeguate a loro e aperte a tutti.
Articolo 13. Minori con handicap
1. Ogni minore mentalmente o fisicamente handicappato ha diritto a misure speciali di protezione adeguate alle sue necessità fisiche e morali e in condizioni che garantiscano la sua dignità e che ne favoriscano l'autonomia e la partecipazione attiva alla vita della comunità.
2. Gli Stati Parti alla presente Carta si impegnano a fornire, nella misura delle risorse disponibili, al minore handicappato e a coloro che sono responsabili del suo accudimento, l'assistenza richiesta e adeguata, tenuto conto delle condizioni del minore, e vigilano, in particolare, affinché il minore disabile abbia effettivo accesso alla formazione, alla formazione professionale e alle attività ricreative in una modalità tale da assicurare il più possibile la sua integrazione sociale, lo sviluppo della sua personalità e lo sviluppo in campo culturale e morale.
3. Gli Stati Parti alla presente Carta utilizzano le risorse di cui dispongono allo scopo di realizzare progressivamente la possibilità di movimento dei disabili mentali o fisici e permettere loro l'accesso agli edifici pubblici costruiti su più piani e ad ogni altro luogo al quale essi possano legittimamente desiderare avere accesso.
Articolo 14. Salute e servizi medici
1. Ogni minore ha il diritto di godere del miglior stato di salute fisico, mentale e spirituale possibile.
2. Gli Stati Parti alla presente Carta si impegnano a perseguire il pieno esercizio di tale diritto, in particolare adottando delle misure per le seguenti finalità:
a) ridurre la mortalità prenatale e infantile;
b) assicurare la fornitura di assistenza medica e di cure sanitarie necessarie a tutti i minori, ponendo particolare attenzione allo sviluppo delle cure primarie;
c) assicurare le fornitura di un'alimentazione adeguata e di acqua potabile;
d) lottare contro la malattia e la malnutrizione nel quadro delle cure primarie, attraverso l'utilizzo di tecnologie appropriate;
e) diffondere cure appropriate a favore delle donne incinte e delle madri che allattano;
f) sviluppare la profilassi, nonché educazione e servizi di pianificazione familiare;
g) integrare i programmi dei servizi sanitari di base nei piani di sviluppo nazionali;
h) fare in modo che tutti i settori della società, in particolare i genitori, i dirigenti e gli operatori delle comunità per minori, siano informati e stimolati a utilizzare le conoscenze alimentari in tema di salute e di alimentazione infantile: vantaggi dell'allattamento al seno, igiene e sanità, prevenzione degli incidenti domestici, e altro;
i) coinvolgere attivamente le organizzazioni non-governative, le comunità locali e le popolazioni beneficiarie di tali politiche alla pianificazione e alla gestione dei programmi sanitari di base per i minori;
j) sostenere, con mezzi tecnici e finanziari, la messa in campo di risorse delle comunità locali in favore dello sviluppo della sanità di base per i minori.
Articolo 15. Lavoro dei minori
1. Il minore è protetto nei confronti di ogni forma di sfruttamento economico e dall'esercizio di un lavoro che comporti come probabilità un danno o il rischio di turbare l'educazione del minore o di compromettere la sua salute o il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Gli Stati Parti alla presente Carta adottano tutte le misure legislative e amministrative appropriate per assicurare la piena applicazione del presente articolo, che si riferisce sia al settore formale sia a quello informale del mercato del lavoro, tenendo conto delle norme pertinenti e degli strumenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro relative ai minori. Le parti si impegnano in particolare a:
a) fissare, con una legge apposita, l'età minima per l'accesso all'esercizio di un certo lavoro;
b) adottare regolamenti appropriati sull'orario di lavoro e le condizioni d'impiego;
c) prevedere delle sanzioni penali adeguate o altre sanzioni per l'applicazione effettiva del presente articolo;
d) favorire la diffusione, in tutti i settori della comunità, di informazioni sui rischi che comporta il lavoro di manodopera minorile.
Articolo 16. Protezione contro abuso e maltrattamento
1. Gli Stati Parti alla presente Carta adottano misure legislative, amministrative, sociali e educative specifiche per proteggere il minore da ogni forma di tortura, trattamento inumano e degradante, in particolare ogni forma di lesione fisica o di trauma mentale, abuso, trascuratezza o maltrattamento, compresi gli abusi sessuali, quando è affidato alla cura di un genitore, di un tutore legale o dell'autorità scolastica o di ogni altra persona che lo ha in custodia.
2. Le misure di protezione previste in forza del presente articolo comprendono procedure effettive per la creazione di organismi di vigilanza speciali, incaricati di fornire al minore e a coloro che ne hanno cura il sostegno necessario, nonché altre misure di prevenzione e per l'individuazione e la segnalazione di casi di trascuratezza o di maltrattamento di cui sia vittima un minore, per l'avvio di una procedura giudiziaria e di un'indagine, la trattazione del caso e il trattamento successivo.
Articolo 17. Giustizia minorile
1. Ogni minore accusato o riconosciuto responsabile di una violazione della legge penale ha diritto ad un trattamento speciale, compatibile con il senso della propria dignità e del proprio valore di minore e tale da rafforzare in lui il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali degli altri.
2. Gli Stati Parti alla presente Carta, in particolare, devono:
a) vigilare affinché nessun minore detenuto o imprigionato o privato in altro modo della libertà sia sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti;
b) assicurarsi che i minori siano separati dagli adulti nei luoghi di detenzione o imprigionamento;
c) assicurasi che ogni minore accusato di aver violato la legge penale:
i) sia presunto innocente fino a che non sia stato riconosciuto colpevole;
ii) sia informato prontamente e in dettaglio delle accuse rivolte contro di lui e possa avvalersi dei servizi di un interprete, se non può comprendere la lingua utilizzata;
iii) riceva un'assistenza legale o di altro tipo adeguata per la preparazione della propria difesa;
iv) possa vedere il proprio caso definito il più rapidamente possibile da un tribunale imparziale e, se riconosciuto colpevole, abbia la possibilità di fare appello ad un tribunale superiore;
d) condurre udienze senza la presenza della stampa o del pubblico.
Articolo 18. Protezione della famiglia
1. La famiglia è la cellula di base naturale della società. Essa deve essere protetta e sostenuta dallo Stato nel suo costituirsi e nel suo sviluppo.
2. Gli Stati Parti alla presente Carta adottano misure appropriate per assicurare l'uguaglianza in diritti e responsabilità tra i coniugi rispetto ai figli durante il matrimonio e durante il suo scioglimento. In caso di scioglimento del matrimonio devono essere adottate disposizioni per la protezione dei figli minori.
3. Nessun minore può essere privato del mantenimento in ragione dello stato maritale dei genitori.
Articolo 19. Cura e protezione dei genitori
1. Ogni minore ha diritto alla protezione e alla cura dei propri genitori e, se possibile, risiede con questi ultimi. Nessun minore può essere separato dai genitori contro la sua volontà, a meno che l'autorità giudiziaria non decisa, in conformità con le leggi applicabili in materia, che tale separazione è nell'interesse superiore del minore.
2. Ogni minore separato da uno o da entrambi i genitori ha il diritto di mantenere rapporti personali e contatti diretti con i due genitori su base regolare.
3. Se la separazione è dovuta all'azione di uno Stato Parte, quest'ultimo deve fornire al minore o, in mancanza, ad un altro membro della famiglia, le informazioni necessarie sul luogo di residenza del o dei membri della famiglia che sono assenti. Gli Stati Parti si assicurano che presentazione di tale richiesta non comporti alcuna conseguenza negativa per la persona o le persone in relazione alle quali è stata fatta.
4. Se un minore è intercettato da uno Stato Parte, i suoi genitori o il suo tutore ne sono informati dallo Stato stesso al più presto.
Articolo 20. Responsabilità dei genitori
1. I genitori o altre persone che hanno la cura del minore sono i primi responsabili per la sua educazione e della sua realizzazione e hanno l'obbligo di:
a) assicurarsi di non tralasciare mai di considerare il migliore interesse del minore;
b) garantire, tenendo conto delle proprie capacità e possibilità finanziarie, le condizioni di vita indispensabili allo sviluppo del bambino;
c) assicurare che la disciplina domestica sia amministrata in modo che il minore sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità umana.
2. Gli Stati Parti alla presente Carta, tenendo conto dei loro mezzi e della situazione nazionale, adottano tutte le misure necessarie per:
a) assistere i genitori o le altre persone responsabili per i minori e, in caso di bisogno, prevedere dei programmi di assistenza materiale e di sostegno, in particolare in campo alimentare, del vestiario e dell'alloggio;
b) assistere i genitori o le altre persone che hanno la responsabilità del minore per aiutarli a svolgere i loro doveri nei riguardi del minore e assicurare lo sviluppo di istituzioni che si fanno carico della cura dei minori;
c) assicurare che i figli delle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano beneficino di strutture e servizi di asilo nido.
Articolo 21. Protezione contro le pratiche sociali e culturali negative
1. Gli Stati Parti alla presente Carta prendono tutte le misure appropriate per abolire le consuetudini e le pratiche negative di tipo sociale e culturale che sono a scapito del benessere, della dignità, della crescita e dello sviluppo normale del minore, in particolare:
a) le consuetudini e pratiche che colpiscono negativamente la salute o la vita del minore;
b) le consuetudini e le pratiche che rappresentano una discriminazione nei riguardi di determinati minori per ragioni di sesso o per altre ragioni.
2. I matrimoni dei minori e le promesse di matrimonio che coinvolgono bambine o bambini sono vietati e devono essere prese misure per specificare che l'età minima per il matrimonio è di 18 anni e per rendere obbligatoria la registrazione ufficiale di tutti i matrimoni.
Articolo 22. Conflitti armati
1. Gli Stati Parti alla presente Carta si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati e che riguardano in particolare i minori.
2. Gli Stati Parti alla presente Carta prendono tutte le misure necessarie per assicurare che nessun minore prenda direttamente parte alle ostilità e in particolare che nessun minore sia arruolato nelle proprie forze armate.
3. Gli Stati Parti alla presente Carta devono, in conformità con gli obblighi che spettano loro in virtù del diritto internazionale umanitario, proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato e prendere tutte le misure possibili per assicurare la protezione e la cura dei minori colpiti da tale conflitto. Queste disposizioni si applicano anche ai minori nelle situazioni di conflitto armato interno, di tensione o di disordini civili.
Articolo 23. Minori rifugiati
1. Gli Stati Parti alla presente Carta adottano ogni misura appropriata per fare in modo che un minore che richiede lo status di rifugiato o che è considerato tale in base al diritto internazionale o interno applicabile in materia, che sia accompagnato o meno dai propri genitori, da un tutore legale o da un parente prossimo, riceva la protezione e l'assistenza umanitaria che gli sono dovute nel quadro dei diritti riconosciutigli in base alla presente Carta o ogni altro strumento internazionale dei diritti umani e umanitario di cui gli Stati sono parti.
2. Gli Stati Parti aiutano le organizzazioni internazionali che hanno il mandato di proteggere e assistere i rifugiati nello svolgimento delle loro attività di protezione e assistenza dei minori di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per rintracciare i genitori o i parenti prossimi dei minori rifugiati non accompagnati, al fine di ottenere le informazioni necessarie per restituirli alle loro famiglie.
3. Se un genitore, un tutore o un parente prossimo non può essere rintracciato, al minore sarà accordata la stessa protezione prevista per ogni altro minore privo, in via temporanea o definitiva e per una qualsiasi ragione, del suo ambiente familiare.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, ai minori sfollati all'interno di un paese a seguito di una catastrofe naturale, di un conflitto interno, di disordini civili, di un crollo delle infrastrutture economiche e sociali o per ogni altro motivo.
Articolo 24. Adozione
Gli Stati Parti che riconoscono il sistema di adozione assicurano che l'interesse superiore del minore abbia in ogni caso la prevalenza e in particolare si impegnano a:
a) dare vita a istituzioni competenti a decidere sulle questioni relative all'adozione e ad assicurare che l'adozione sia effettuata in conformità con le leggi e le procedure applicabili in materia e sulla base di tutte le informazioni pertinenti e affidabili a loro disposizione e che permettono di sapere se l'adozione può essere autorizzata tenuto conto della condizione del minore nei riguardi dei propri genitori, dei suoi parenti prossimi e del suo tutore e se, in caso, le persone in questione hanno prestato un consenso informato all'adozione, dopo avere ricevuto adeguati consigli.
b) riconoscere che l'adozione internazionale tra paesi che hanno ratificato la Convenzione internazionale in materia o la presente Carta o vi hanno aderito, può essere considerata uno strumento estremo per assicurare la cura del minore, quando quest'ultimo non può essere collocato in una famiglia affidataria o in una famiglia adottiva, ovvero se non è possibile prendersene cura in altro modo appropriato, all'interno del suo paese d'origine;
c) vigilare affinché il minore coinvolto in un'adozione internazionale goda di una protezione e di un trattamento normativo equivalente a quelli che si applicano in un'adozione nazionale;
d) assumere tutte le misure appropriate affinché, in caso di adozione internazionale, il collocamento non dia luogo ad un traffico di minori, né ad un guadagno economico improprio per coloro che cercano di adottare il minore;
e) promuovere le finalità del presente articolo attraverso la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali e cercare, in questo quadro, di fare in modo che il collocamento di un minore nel paese straniero sia realizzato dalle autorità o dagli organismi legittimi;
f) istituire un meccanismo per monitorare il benessere del minore adottato.
Articolo 25. Separazione dai genitori
1. Ogni minore privato per qualunque ragione del suo ambiente familiare, in via permanente o temporanea, ha diritto ad una speciale protezione e assistenza.
2. Gli Stati Parti alla presente Carta si impegnano a fare in modo che:
a) i minori orfani o temporaneamente o definitivamente privi dell'ambiente familiare, o che sono allontanati da tale ambiente nel loro interesse, ricevano cure sostitutive di tipo familiare, in particolare la collocazione presso una comunità d'accoglienza o in una istituzione adatta a garantire la cura di un minore;
b) tutte le misure necessarie siano prese per rintracciare e riunire il minore ai propri genitori laddove la separazione sia stata causata da uno sfollamento interno o internazionale provocato da un conflitto armato o una catastrofe naturale.
3. Se si prevede di collocare un minore in una struttura d'accoglienza o in adozione, nel considerare il migliore interesse del minore, non si deve dimenticare che è augurabile assicurare la continuità educativa e che non devono essere trascurate le radici etniche, religiose e linguistiche del minore.
Articolo 26. Protezione contro l'apartheid e la discriminazione
1. Gli Stati Parti alla presente Carta si impegnano, individualmente e collettivamente, a dare la più alta priorità ai bisogni speciali dei minori che vivono in regime di apartheid.
2. Gli Stati Parti alla presente Carta si impegnano inoltre, individualmente e collettivamente, a dare la massima priorità alle esigenze speciali dei minori che vivono in regimi che praticano la discriminazione, così come in Stati che subiscono una destabilizzazione militare.
3. Gli Stati Parti si impegnano a fornire, ogni qual volta sia possibile, un'assistenza concreta a tali minori e ad orientare i propri sforzi verso l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione e di apartheid dal continente africano.
Articolo 27. Sfruttamento sessuale
1. Gli Stati Parti alla presente Carta si impegnano a proteggere il minore da ogni forma di sfruttamento e di maltrattamento sessuale e si impegnano in particolare a prendere misure per impedire:
a) l'induzione, la coercizione o l'incoraggiamento fatto ad un minore a svolgere qualsiasi attività sessuale;
b) l'utilizzo di minori a fini di prostituzione o di ogni altra pratica sessuale;
c) l'utilizzo di minori in attività, rappresentazione o pubblicazioni pornografiche.
Articolo 28. Consumo di droghe
Gli Stati Parti alla presente Carta adottano tutte le misure appropriate per proteggere il minore dall'uso illecito di sostanze narcotiche e psicotrope, come definite dai trattati internazionali in materia, e per impedire l'utilizzo di minori nella produzione e nel traffico di tali sostanze.
Articolo 29. Vendita, tratta, rapimento e accattonaggio
Gli Stati Parti alla presente Carta adottano le misure appropriate per impedire:
a) il prelevamento, la vendita o il traffico di minori a qualunque fine o in qualunque modalità, da qualunque persona, compresi i loro genitori o tutori legali;
b) l'utilizzazione dei minori nell'accattonaggio.
Articolo 30. Figli di madri detenute
1. Gli Stati Parti alla presente Carta si impegnano a prevedere un trattamento speciale per le donne incinte e le madri di neonati e bambini in tenera età che sono accusate o riconosciute colpevoli di reato e si impegnano, in particolare, a:
a) fare in modo che sia preso in considerazione in via prioritaria la condanna a una pena non detentiva in tutti i casi in cui essa deve essere eseguita nei confronti della madre;
b) prevedere e promuovere il ricorso a misure alternative alla detenzione in istituto per il trattamento delle madri;
c) dare vita a istituti speciali per la detenzione delle madri;
d) fare in modo di escludere che le madri non siano detenute insieme ai figli;
e) fare in modo di escludere che una sentenza capitale sia pronunciata contro tali madri;
f) fare in modo che il sistema penitenziario abbia come fine essenziale la rieducazione, la reintegrazione della madre nell'ambito della famiglia e la sua riabilitazione sociale.
Articolo 31. Responsabilità dei minori
Ogni minore ha delle responsabilità verso la famiglia, la società, lo Stato e ogni altra comunità riconosciuta dalla legge, così come verso la comunità internazionale. Il minore, in base all'età e alle capacità e salve le limitazioni contenute nella presente Carta, ha il dovere di:
a) operare per la coesione della propria famiglia, rispettare i genitori, i superiori e le persone anziane in ogni circostanza ed assisterle in caso di bisogno;
b) servire la comunità nazionale, mettendole a disposizione le sue capacità fisiche e intellettuali;
c) preservare e rafforzare la solidarietà della società e della nazione;
d) preservare e rafforzare i valori culturali africani nei rapporti con gli altri membri della società, in spirito di tolleranza, dialogo e consiglio, e contribuire al benessere morale della società;
e) preservare e rafforzare l'indipendenza nazionale e l'integrità del proprio paese;
f) contribuire, al massimo delle sue capacità, in ogni circostanza e a tutti i livelli, a promuovere e realizzare l'unità africana.
Parte II
Capitolo II.
Istituzione e organizzazione del Comitato sui diritti e il benessere del minore
Articolo 32. Il Comitato
Presso l'Organizzazione per l'Unità africana è istituito un Comitato africano di esperti sui diritti e il benessere del minore – di seguito: "il Comitato" – con il mandato di promuovere e proteggere i diritti e il benessere del minore.
Articolo 33. Composizione
1. Il Comitato si compone di undici membri, della massima moralità, integrità, imparzialità e competenti in tutte le questioni che riguardano i diritti e il benessere del minore.
2. I membri del Comitato vi siedono a titolo personale.
3. Il Comitato non può avere più di un membro cittadino dello stesso Stato.
Articolo 34. Elezione
Dal momento dell'entrata in vigore della presente Carta, i membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto dalla Conferenza dei capi di Stato e di governo, da una lista di persone presentate a tale scopo dagli Stati Parti alla presente Carta.
Articolo 35. Candidati
Ogni Stato Parte alla presente Carta può presentare due candidati al massimo. I candidati devono essere cittadini di uno degli Stati Parti alla presente Carta. Quando uno Stato presenta due candidati, uno di questi può non essere cittadino di quello Stato.
Articolo 36.
1. Il Segretario generale dell'OUA invita gli Stati Parti alla presente Carta a procedere, entro sei mesi prima delle elezioni, a presentare le proprie candidature al Comitato.
2. Il Segretario generale dell'OUA stila la lista dei candidati in ordine alfabetico e la comunica ai capi di Stato e di governo almeno due mesi prima delle elezioni.
Articolo 37. Durata del mandato
1. I membri del Comitato sono eletti per una durata di cinque anni e non sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di quattro dei membri eletti alla prima tornata scade al termine di due anni e il mandato di altri sei membri scade dopo quattro anni.
2. Immediatamente dopo la prima elezione, i nomi dei membri di cui al paragrafo precedente sono tratti a sorte dal Presidente della Conferenza.
3. Il Segretario generale dell'OUA convoca la prima riunione del Comitato presso la sede dell'OUA entro sei mesi a partire dall'elezione dei membri del Comitato stesso e, successivamente, il Comitato si riunisce ogni qual volta sia necessario su convocazione del suo presidente e almeno una volta all'anno.
Articolo 38. Bureau
1. Il Comitato redige un regolamento interno.
2. Il Comitato elegge un bureau per un periodo di due anni.
3. Il quorum è rappresentato da sette membri del Comitato.
4. In caso di voto in parità, il voto del presidente prevale.
5. Le lingue di lavoro del Comitato sono le lingue ufficiali dell'OUA.
Articolo 39.
Se un membro del Comitato lascia il proprio seggio vacante per qualsiasi ragione prima della scadenza del proprio mandato, lo Stato che lo ha designato ne designerà un altro tra i propri cittadini per completare il mandato fino alla scadenza, salvo approvazione della Conferenza.
Articolo 40. Segretariato
Il Segretario generale dell'OUA designa un segretario del Comitato.
Articolo 41. Privilegi e immunità
Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri del Comitato godono dei privilegi e immunità previsti nella Convenzione generale sui privilegi e immunità dell'OUA.
Capitolo III.
Compiti e procedura del Comitato
Articolo 42. Compiti
Il Comitato ha il mandato di:
a) promuovere e proteggere i diritti sanciti nella presente Carta e, in particolare:
i) raccogliere documenti e informazioni, commissionare valutazioni interdisciplinari sui problemi esistenti in Africa nel campo dei diritti e della protezione del minore, organizzare riunioni, incoraggiare le istituzioni nazionali e locali competenti in materia di diritti e protezione del minore e, se necessario, far conoscere le proprie conclusioni e presentare raccomandazioni ai governi;
ii) elaborare e formulare principi e regole volti a proteggere i diritti e il benessere del minore in Africa;
iii) cooperare con altre istituzioni e organizzazioni africane internazionali e regionali che si occupano della promozione e protezione dei diritti e del benessere del minore;
b) monitorare l'applicazione dei diritti sanciti nella presente Carta e vigilare sul loro rispetto;
c) interpretare le norme della presente Carta su domanda degli Stati Parti, delle istituzioni dell'OUA o di ogni altra istituzione riconosciuta da tale Organizzazione o da uno Stato membro;
d) svolgere qualunque altra attività che gli possa essere affidata dalla Conferenza dei capi di Stato e di governo dell'OUA o da ogni altro organo dell'OUA, nonché dalle Nazioni Unite.
Articolo 43. Presentazione di rapporti
1. Ogni Stato Parte alla presente Carta si impegna a presentare al Comitato, attraverso il Segretario generale dell'OUA, dei rapporti sulle misure adottate per dare attuazione alle disposizioni della Carta, nonché dei progressi compiuti nell'esercizio dei diritti in essa sanciti,
a) entro due anni dall'entrata in vigore della Carta per lo Stato Parte interessato;
b) successivamente, ogni tre anni.
2. Tutti i rapporti fatti in virtù del presente articolo devono:
a) contenere sufficienti informazioni sull'attuazione della presente Carta nel paese considerato;
b) indicare, se del caso, i fattori e le circostanze che ostacolano il rispetto degli obblighi previsti dalla Carta.
3. Uno Stato Parte che abbia presentato un primo rapporto completo al Comitato, nei rapporti successivi presentati ai sensi della lett. a) del paragrafo 1, non ha bisogno di ripetere le informazioni di base già fornite.
Articolo 44. Comunicazioni
1. Il comitato può ricevere comunicazioni riguardanti qualunque questione trattata nella presente Carta da parte di qualunque individuo, gruppo o organizzazione non governativa riconosciuta dall'OUA, da uno Stato o dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Ogni comunicazione al Comitato contiene il nome e l'indirizzo dell'autore e sarà trattata in via confidenziale.
Articolo 45. Inchieste
1. Il comitato può utilizzare ogni metodo appropriato per indagare su qualunque questione riguardante la presente Carta, richiedere agli Stati Parti ogni informazione pertinente riguardante l'applicazione della Carta e ricorrere ad ogni metodo adeguato d'inchiesta per conoscere le misure adottate da uno Stato Parte allo scopo di applicare la presente Carta.
2. Il Comitato sottopone un rapporto sulle proprie attività alla Conferenza dei capi di Stato e di governo in occasione delle sue sessioni ordinarie.
3. Il Comitato rende pubblici i propri rapporti dopo l'esame degli stessi da parte della Conferenza dei capi di Stato e di governo.
4. Gli Stati Parti fanno in modo che i rapporti del Comitato siano ampiamente diffusi nei rispettivi paesi.
Capitolo IV.
Disposizioni diverse
Articolo 46. Fonti di ispirazione
Il Comitato trae spunti per la sua attività dal diritto internazionale dei diritti umani, in particolare la Carta africana dei diritti umani e dei popoli, la Carta dell'OUA, la Dichiarazione universale dei diritti umani, la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, nonché altri strumenti adottati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dai paesi africani nel campo dei diritti umani e in materia di patrimonio culturale e tradizionale dell'Africa.
Articolo 47. Firma, ratifica o adesione, entrata in vigore
1. La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri dell'OUA.
2. La presente Carta sarà oggetto di ratifica o di adesione da parte degli Stati membri dell'OUA. Gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell'OUA.
3. La presente Carta entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di ricezione da parte del Segretario generale dell'OUA degli strumenti di ratifica o adesione di quindici Stati membri dell'OUA.
Articolo 48. Emendamenti e revisione
1. La presente Carta è soggetta a modifica o revisione. Uno Stato parte invia a questo scopo una domanda scritta al Segretario generale dell'OUA; l'emendamento proposto deve essere sottoposto all'esame della Conferenza dei capi di Stato e di governo dell'Organizzazione, dopo che tutti gli Stati Parti ne sono stati debitamente informati e dopo che il Comitato abbia fornito il proprio parere sulla proposta di emendamento.
2. L'emendamento è adottato con un voto a maggioranza semplice degli Stati Parti.
25/03/2024