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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Convenzione III relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (1949)

Data di adozione

12/8/1949

Data di entrata in vigore

21/10/1950

Organizzazione

Strumenti multilaterali

Annotazioni

Ginevra, 12 agosto 1949. Entrata in vigore internazionale: 21 ottobre 1950. Stati parti al 20 Maggio 2024: 196.

Testo in lingua originale (inglese)

Stato delle ratifiche

Riserve e dichiarazioni

Annotazioni relative all'Italia

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 1739 del 27 ottobre 1951 (Gazzetta Ufficiale n. 53 Suppl.Ord. del 01 marzo 1952). Data della ratifica: 17 dicembre 1951 (Gazzetta Ufficiale n 67 del 18 marzo 1952). Entrata in vigore per l'Italia: 17 giugno 1952.

Allegati


Convenzione III relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (1949)

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di procedere alla revisione della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 27 luglio 1929, hanno convenuto quanto segue:

 

Titolo I. Disposizioni generali

 

Articolo 1.

Le Alte Parti contraenti s’impegnano a rispettare ed a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza.

 

Articolo 2.

Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applicherà in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse.

La Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un’Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse alcuna resistenza militare.

Se una delle Potenze in conflitto non fosse parte della presente Convenzione, le Potenze che ne fossero parte rimarranno ciò non di meno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni.

 

Articolo 3.

Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:

1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.

A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:

a) le violenze contro la vita e l’integrità corporale, specialmente l’assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;

b) la cattura di ostaggi;

c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;

d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.

2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati.

Un ente umanitario imparziale, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto.

Le Parti in conflitto si sforzeranno, d’altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.

L’applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo stato giuridico delle Parti in conflitto.

 

Articolo 4.

A. Sono prigionieri di guerra, ai sensi della presente Convenzione, le persone che, appartenendo ad una delle seguenti categorie, sono cadute in potere del nemico:

1) i membri delle forze armate di una Parte in conflitto, nonché i membri delle milizie e dei corpi di volontari che fanno parte di queste forze armate;

2) i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una Parte in conflitto e che operano fuori o all’interno del loro territorio, anche se questo territorio è occupato, sempreché queste milizie o questi corpi di volontari, compresi detti movimenti di resistenza organizzati, adempiano alle seguenti condizioni:

a) abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati;

b) portino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;

c) portino apertamente le armi;

d) si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della guerra;

3) i membri delle forze armate regolari che dipendano da un governo o da un’autorità non riconosciuti dalla Potenza detentrice;

4) le persone che seguono le forze armate senza farne direttamente parte, come i membri civili di equipaggi di aeromobili militari, corrispondenti di guerra, fornitori, membri di unità di lavoro o di servizi incaricati del benessere delle forze armate, a condizione che ne abbiano ricevuto l’autorizzazione dalle forze armate che accompagnano. Queste sono tenute a rilasciar loro, a tale scopo, una carta d’identità simile al modulo allegato;

5) i membri degli equipaggi, compresi i comandanti, piloti e apprendisti della marina mercantile e gli equipaggi dell’aviazione civile delle Parti in conflitto che non fruiscano di un trattamento più favorevole in virtù di altre disposizioni del diritto internazionale;

6) la popolazione di un territorio non occupato che, all’avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe d’invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari, purché porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra.

B. Fruiranno ugualmente del trattamento stabilito dalla presente Convenzione per i prigionieri di guerra anche:

1) le persone appartenenti o che abbiano appartenuto alle forze armate del paese occupato se, data questa appartenenza, la Potenza occupante, pur avendole dapprima liberate mentre le ostilità proseguono fuori dal territorio da essa occupato, ritiene necessario di procedere al loro internamento, specie dopo un tentativo di queste persone, non coronato da successo, di raggiungere le forze armate cui appartengono e che sono impegnate nel combattimento, oppure qualora non ottemperino ad una intimazione con la quale è ordinato il loro internamento;

2) le persone appartenenti ad una delle categorie enumerate nel presente articolo, che Potenze neutrali o non belligeranti abbiano accolto sul loro territorio e siano tenute ad internare in virtù del diritto internazionale, con riserva di un trattamento più favorevole che queste Potenze ritenessero indicato di accordare loro e fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 8, 10, 15, 30, quinto comma, da 58 a 67 incluso, 92, 126, nonché per quelle concernenti la Potenza protettrice quando esistano relazioni diplomatiche tra le Parti in conflitto e la Potenza neutrale o non belligerante interessata. Se esistono tali relazioni diplomatiche, le Parti in conflitto, dalle quali dipendono le persone di cui si tratta, saranno autorizzate a svolgere nei confronti delle stesse le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici senza pregiudizio di quelle che dette Parti esercitano normalmente in virtù degli usi e dei trattati diplomatici e consolari.

C. Il presente articolo non tocca lo statuto del personale sanitario e religioso, com’è previsto dall’articolo 33 della presente Convenzione.

 

Articolo 5.

La presente Convenzione si applicherà alle persone indicate nell’articolo 4 non appena cadessero in potere del nemico e sino alla loro liberazione e al loro rimpatrio definitivi.

In caso di dubbio circa l’appartenenza a una delle categorie indicate nell’articolo 4 delle persone che abbiano commesso un atto di belligeranza e che siano cadute in potere del nemico, queste fruiranno della protezione della presente Convenzione, nell’attesa che il loro statuto sia stato determinato da un tribunale competente.

 

Articolo 6.

Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 e 132, le Alte Parti contraenti potranno conchiudere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmente. Nessuna intesa speciale potrà pregiudicare la situazione dei prigionieri come è regolata dalla presente Convenzione, né limitare i diritti che questa conferisce loro.

I prigionieri di guerra continueranno a godere i benefici di questi accordi fino a tanto che la Convenzione sarà loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure del pari salvo misure più favorevoli prese nei loro confronti dall’una o dall’altra delle Parti in conflitto.

 

Articolo 7.

I prigionieri di guerra non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro assicurati dalla presente Convenzione e, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell’articolo precedente.

 

Articolo 8.

La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in conflitto. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare, oltre al loro personale diplomatico o consolare, dei delegati scelti fra i propri cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovrà essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione.

Le Parti in conflitto faciliteranno, nella più larga misura possibile, il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici.

I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in particolare essi dovranno tener conto delle imperiose necessità di sicurezza dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni.

 

Articolo 9.

Le disposizioni della presente Convenzione non sono di ostacolo alle attività umanitarie che il Comitato Internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione dei prigionieri di guerra e per i soccorsi da prestare loro, con il consenso delle Parti in conflitto interessate.

 

Articolo 10.

Gli Stati contraenti potranno, in ogni momento, intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici.

Se dei prigionieri di guerra non fruiscono o non fruiscono più, qualunque ne sia il motivo, dell’attività di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformità del primo comma, la Potenza detentrice dovrà chiedere sia ad uno Stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti in conflitto.

Se la protezione non può in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrice dovrà chiedere ad un ente umanitario, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici o dovrà accettare, fatta riserva per le disposizioni del presente articolo, l’offerta di servigi di tale ente.

Ogni potenza neutrale od ogni ente invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera per gli scopi sopra indicati dovrà, nella sua attività, rimaner conscio della sua responsabilità verso la Parte in conflitto dalla quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con imparzialità.

Non potrà essere derogato dalle disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limitata nella sua libertà di negoziare, di fronte all’altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli avvenimenti militari, segnatamente nel caso di occupazione dell’intero suo territorio o di una parte importante di esso.

Ogni qualvolta è fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza protettrice, questa menzione designa parimenti gli enti che la sostituiscono nel senso del presente articolo.

 

Articolo 11.

In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell’interesse delle persone protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti in conflitto sull’applicazione o l’interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza.

A questo scopo, ognuna delle Potenze protettrici potrà, su invito di una Parte o spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della sorte dei prigionieri di guerra, eventualmente su territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti in conflitto saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso. Le Potenze protettrici potranno, eventualmente, proporre al gradimento delle Parti in conflitto una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o una personalità delegata dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, che sarà invitata a partecipare a questa riunione.

 

Titolo II. Protezione generale dei prigionieri di guerra

 

Articolo 12.

I prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica, ma non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati. Indipendentemente dalle responsabilità individuali che possano esistere, la Potenza detentrice è responsabile del trattamento loro applicato.

I prigionieri di guerra possono essere trasferiti dalla Potenza detentrice soltanto a una Potenza che è parte della Convenzione e quando la Potenza detentrice si sia accertata che la Potenza di cui si tratta abbia la volontà e sia in grado di applicare la Convenzione. Nel caso in cui dei prigionieri di guerra fossero in tal modo trasferiti, la responsabilità dell’applicazione della Convenzione incomberà alla Potenza che ha accettato di accoglierli durante il tempo in cui le saranno affidati.

Nondimeno, qualora questa Potenza mancasse ai suoi obblighi di eseguire le disposizioni della Convenzione su qualsiasi punto importante, la Potenza che ha proceduto al trasferimento dei prigionieri di guerra dovrà, in seguito a notifica da parte della Potenza protettrice, prendere misure efficaci per rimediare alla situazione o chiedere che i prigionieri di guerra le siano rinviati. Questa richiesta dovrà essere accolta.

 

Articolo 13.

I prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità. Ogni atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrice che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come una infrazione grave della presente Convenzione. In particolare, nessun prigioniero di guerra potrà essere sottoposto ad una mutilazione fisica o ad un esperimento medico o scientifico di qualsiasi natura, che non sia giustificato dalla cura medica del prigioniero interessato e che non sia nel suo interesse.

I prigionieri di guerra devono parimenti essere sempre protetti specialmente contro gli atti di violenza o d’intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosità.

Le misure di rappresaglia nei loro confronti sono proibite.

 

Articolo 14.

I prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona e del loro onore.

Le donne devono essere trattate con tutti i riguardi dovuti al loro sesso e fruire in ogni caso di un trattamento così favorevole come quello accordato agli uomini.

I prigionieri di guerra conservano la loro piena capacità civile come essa esisteva al momento della loro cattura. La Potenza detentrice potrà limitarne l’esercizio sia sul suo territorio, sia fuori di questo, soltanto nella misura in cui la cattività lo esiga.

 

Articolo 15.

La Potenza che detiene prigionieri di guerra è tenuta a provvedere gratuitamente al loro sostentamento e ad accordar loro gratuitamente le cure mediche che il loro stato di salute richiede.

 

Articolo 16.

Tenuto conto delle disposizioni della presente Convenzione concernenti il grado come pure il sesso, e con riserva di qualsiasi trattamento privilegiato che fosse accordato ai prigionieri di guerra in considerazione del loro stato di salute, della loro età o delle loro attitudini professionali. I prigionieri devono essere trattati tutti allo stesso modo dalla Potenza detentrice, senza distinzione alcuna di carattere sfavorevole basata sulla razza, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni politiche o altra ragione fondata su criteri analoghi.

 

Titolo III. Prigionia

 

Sezione 1. Inizio della prigionia

 

Articolo 17.

Ogni prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, quando sia interrogato a questo proposito, soltanto il cognome, i nomi e grado, la sua data di nascita e il numero di matricola oppure, in mancanza di questo, un’indicazione equivalente.

Chi violasse volontariamente questa norma si esporrebbe ad una restrizione dei vantaggi concessi ai prigionieri del suo grado o della sua categoria.

Ogni Parte in conflitto sarà tenuta a fornire a ciascuna persona posta sotto la sua giurisdizione, che possa divenire prigioniero di guerra, una carta d’identità indicante cognome, i nomi e grado, numero di matricola o indicazione equivalente, e data di nascita. Questa carta d’identità potrà inoltre contenere la firma o le impronte digitali o ambedue, nonché ogni altra indicazione che le Parti in conflitto potessero desiderare di aggiungere a proposito delle persone appartenenti alle loro forze armate. Questa carta avrà per quanto possibile, la dimensione di 6,5 x 10 cm e sarà rilasciata in due esemplari. Il prigioniero di guerra dovrà presentare questa carta d’identità a qualunque richiesta, ma non potrà in nessun caso esserne privato.

Nessuna tortura fisica o morale né coercizione alcuna potrà essere esercitata sui prigionieri di guerra per ottenere da essi informazioni di qualsiasi natura. I prigionieri che rifiuteranno di rispondere non potranno essere né minacciati, né insultati, né esposti a molestie od a svantaggi di qualsiasi specie.

I prigionieri di guerra che, a cagione del loro stato fisico o mentale, si trovino nell’incapacità di indicare la loro identità, saranno affidati al servizio sanitario. L’identità di questi prigionieri sarà accertata con tutti i mezzi possibili, con riserva delle disposizioni del precedente capoverso.

L’interrogatorio dei prigionieri di guerra sarà fatto in una lingua che essi comprendano.

 

Articolo 18.

Tutti gli effetti e gli oggetti d’uso personale – eccettuate le armi, i cavalli, l’equipaggiamento militare e le carte militari – resteranno in possesso dei prigionieri di guerra, nonché gli elmetti metallici, le maschere contro i gas e qualsiasi altro oggetto loro consegnato per la loro protezione personale. Resteranno parimenti in loro possesso gli effetti ed oggetti che servono al loro abbigliamento e al loro nutrimento, anche se questi effetti ed oggetti fanno parte del loro equipaggiamento militare ufficiale.

I prigionieri di guerra non dovranno trovarsi, in nessun momento, senza carta d’identità. La Potenza detentrice fornirà tale documento a coloro che non lo possedessero.

I distintivi del grado e della nazionalità, le decorazioni e gli oggetti aventi soprattutto valore personale o sentimentale non potranno essere tolti ai prigionieri di guerra.

Le somme di denaro di cui i prigionieri di guerra sono forniti potranno essere loro tolte soltanto per ordine di un ufficiale, e dopo che saranno stati annotati su uno speciale registro l’ammontare di queste somme, e l’indicazione del loro possessore, e sia stata rilasciata a quest’ultimo una ricevuta particolareggiata che indichi in modo leggibile il nome, il grado e l’unità cui appartiene la persona che avrà rilasciato la ricevuta di cui si tratta. Le somme in valuta della Potenza detentrice o che, a richiesta del prigioniero, fossero convertite in tale valuta, saranno iscritte a credito del conto del prigioniero, in conformità dell’articolo 64.

La Potenza detentrice potrà togliere oggetti di valore a prigionieri di guerra solo per motivi di sicurezza. In tal caso sarà applicata una procedura uguale a quella stabilita per il ritiro di somma di denaro.

Questi oggetti, come pure le somme di denaro ritirate, che fossero in una valuta diversa da quella della Potenza detentrice e di cui il possessore non avesse chiesto la conversione, dovranno essere custoditi dalla Potenza detentrice e resi al prigioniero, nella forma iniziale, alla fine della sua prigionia.

 

Articolo 19.

Nel più breve termine possibile dopo la loro cattura, i prigionieri di guerra, onde essere fuori pericolo saranno trasferiti in campi situati in un luogo abbastanza distante dalla zona di combattimento.

Potranno essere trattenuti temporaneamente in zona pericolosa soltanto i prigionieri di guerra i quali, per le loro ferite o le loro malattie corressero più gravi rischi ad essere trasferiti che a rimanere sul posto.

Nell’attesa del loro sgombero dalla zona di combattimento, i prigionieri di guerra non dovranno essere esposti inutilmente al pericolo.

 

Articolo 20.

Il trasferimento del prigioniero di guerra si farà sempre con umanità e in condizioni analoghe a quelle osservate per gli spostamenti delle truppe della Potenza detentrice.

La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di guerra trasferiti acqua potabile e vitto in sufficienza, come pure il vestiario e le cure mediche necessarie: essa prenderà tutte le precauzioni utili per provvedere alla loro sicurezza durante il trasferimento e compilerà, il più presto possibile, l’elenco dei prigionieri trasferiti.

Se i prigionieri di guerra devono passare, durante il trasferimento, per dei campi di transito, il loro soggiorno in questi campi dovrà essere della più breve durata possibile.

 

Sezione II. Internamento dei prigionieri di guerra

 

Capitolo 1. Generalità

 

Articolo 21.

La Potenza detentrice potrà sottoporre i prigionieri di guerra all’internamento. Essa potrà imporre loro l’obbligo di non allontanarsi oltre un certo limite dal campo dove sono internati, oppure, se il campo è chiuso, di non varcare il recinto. Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione relative alle sanzioni penali e disciplinari questi prigionieri potranno essere rinchiusi o consegnati soltanto se siffatto provvedimento risulta necessario per proteggere la loro salute; tale situazione non potrà in ogni caso prolungarsi oltre la durata delle circostanze che l’avessero resa necessaria.

I prigionieri di guerra potranno esser messi parzialmente o completamente in libertà su parola o promessa, per quanto lo permettano loro le leggi della Potenza dalla quale dipendono.

Questo provvedimento sarà preso specialmente nei casi in cui possa contribuire a migliorare lo stato di salute dei prigionieri. Nessun prigioniero potrà essere costretto ad accettare la sua libertà su parola o promessa.

Fin dall’inizio delle ostilità, ciascuna Parte in conflitto notificherà alla Parte avversaria le leggi e i regolamenti che permettono o proibiscono ai suoi cittadini di accettare la libertà su parola o promessa. I prigionieri messi in libertà su parola o promessa, in conformità delle leggi e dei regolamenti così notificati, saranno obbligati, sul loro onore personale, ad adempiere scrupolosamente, sia verso la Potenza dalla quale dipendono, sia verso quella che li ha catturati, gli impegni che avessero assunti. In siffatti casi, la Potenza dalla quale dipendono sarà tenuta a non esigere né ad accettare da essi alcun servizio contrario alla parola o alla promessa data.

 

Articolo 22.

I prigionieri di guerra potranno essere internati soltanto in stabilimenti situati sulla terra ferma e che offrano ogni garanzia d’igiene e di salubrità; salvo in casi speciali giustificati dall’interesse dei prigionieri stessi, questi non saranno internati in penitenziari.

I prigionieri di guerra internati in regioni malsane o il cui clima fosse loro pernicioso saranno trasferiti il più presto possibile in clima più favorevole.

La Potenza detentrice raggrupperà i prigionieri di guerra nei campi o in sezione di campi tenendo conto della loro nazionalità, della loro lingua e delle loro usanze, con riserva che questi prigionieri non siano separati dai prigionieri di guerra appartenenti alle forze armate nelle quali servivano al momento della loro cattura, salvo che essi consentano.

 

Articolo 23.

Nessun prigioniero di guerra potrà mai essere mandato o trattenuto in una regione ove egli sarebbe esposto al fuoco della zona di combattimento, né utilizzato per porre al riparo dalle operazioni militari, con la sua presenza, certi punti o certe regioni.

I prigionieri di guerra disporranno, in misura pari a quella della popolazione civile locale, di rifugi contro i bombardamenti aerei e altri pericoli della guerra; ad eccezione di quelli fra essi che partecipassero alla protezione dei loro accampamenti contro detti pericoli, essi potranno recarsi nei rifugi il più rapidamente possibile, non appena sarà dato l’allarme. Sarà loro parimenti applicata ogni altra misura di protezione che fosse presa in favore della popolazione.

Le Potenze detentrici si comunicheranno reciprocamente per il tramite delle Potenze protettrici, ogni indicazione utile sulla situazione geografica dei campi di prigionieri di guerra.

Ogni qualvolta lo permetteranno le considerazioni di carattere militare, i campi di prigionieri di guerra saranno segnalati di giorno con le lettere PG o PW collocate in modo da essere distintamente vedute di giorno dall’alto: tuttavia, le Potenze interessate potranno intendersi su un altro mezzo di segnalazione. Solo i campi di prigionieri di guerra potranno essere segnalati in tal modo.

 

Articolo 24.

I campi di transito o di smistamento di carattere permanente saranno sistemati in condizioni analoghe a quelle previste nella presente sezione, e i prigionieri di guerra vi fruiranno di un trattamento uguale a quello usato negli altri campi.

 

Capitolo II. Alloggio, vitto e vestiario dei prigionieri di guerra

 

Articolo 25.

Le condizioni di alloggio dei prigionieri di guerra saranno favorevoli come quelle riservate alle truppe della Potenza detentrice accantonate nella stessa regione. Queste condizioni dovranno tener conto delle usanze e delle consuetudini dei prigionieri e non dovranno in nessun caso essere dannose alla loro salute.

Le disposizioni che precedono si applicheranno, in particolare, ai dormitori dei prigionieri di guerra, tanto per la superficie totale e la cubatura d’aria minima quanto per le suppellettili e il materiale da letto, comprese le coperte.

I locali destinati all’uso sia individuale sia collettivo dei prigionieri di guerra dovranno essere interamente al riparo dall’umidità, sufficientemente riscaldati e illuminati, specie tra l’imbrunire e lo spegnimento delle luci. Dovranno essere prese tutte le precauzioni contro i pericoli d’incendio.

In tutti i campi in cui si trovano accantonate, contemporaneamente a prigionieri, prigioniere di guerra, dovranno essere riservati a queste dormitori separati.

 

Articolo 26.

La razione alimentare quotidiana di base sarà sufficiente in quantità, qualità e varietà per mantenere i prigionieri in buona salute ed impedire perdita di peso o perturbamenti dovuti a carenza. Sarà pure tenuto conto del regime cui i prigionieri sono abituati.

La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di guerra che lavorano i supplementi di vitto necessari per il compimento del lavoro al quale sono adibiti.

L’acqua potabile sarà fornita ai prigionieri di guerra in misura sufficiente. L’uso del tabacco sarà permesso.

I prigionieri di guerra dovranno partecipare, in ogni possibile misura, alla preparazione del loro vitto; essi potranno, a questo scopo, essere adibiti alle cucine. Essi riceveranno, inoltre, i mezzi per prepararsi da se stessi i viveri supplementari di cui disponessero.

Locali convenienti saranno previsti come refettori e mense.

Sono vietati provvedimenti disciplinari collettivi che colpiscono i prigionieri nel vitto.

 

Articolo 27.

Il vestiario, la biancheria e le calzature saranno fornite in quantità sufficienti ai prigionieri di guerra dalla Potenza detentrice, che terrà conto del clima della regione dove si trovano i prigionieri. Le uniformi degli eserciti nemici cadute in possesso della Potenza detentrice saranno utilizzate per vestire i prigionieri di guerra, sempreché siano adatte al clima del paese.

La sostituzione e le riparazioni di questi effetti dovranno essere regolarmente assicurate dalla Potenza detentrice. I prigionieri di guerra che lavorano riceveranno inoltre indumenti adeguati ovunque la natura del lavoro nel quale sono impiegati lo esiga.

 

Articolo 28.

In tutti i campi saranno aperti spacci presso i quali i prigionieri di guerra potranno procurarsi derrate alimentari, oggetti d’uso, sapone e tabacco, a prezzi di vendita che non dovranno mai superare quelli del commercio locale.

Gli utili conseguiti dagli spacci saranno utilizzati a favore dei prigionieri di guerra: un fondo speciale sarà istituito a questo scopo. La persona di fiducia avrà il diritto di collaborare all’amministrazione dello spaccio e alla gestione di detto fondo.

Nel caso della soppressione di un campo, il saldo creditore del fondo speciale sarà consegnato ad una organizzazione umanitaria internazionale per essere utilizzato a favore dei prigionieri di guerra della stessa nazionalità di quelli che hanno contribuito a costituire detto fondo. In caso di rimpatrio generale, detti utili saranno conservati dalla Potenza detentrice, salvo accordo contrario conchiuso tra le Potenze interessate.

 

Capitolo III. Igiene e cure mediche

 

Articolo 29.

La Potenza detentrice dovrà prendere tutti i provvedimenti igienici atti ad assicurare la pulizia e la salubrità dei campi ed a prevenire le epidemie.

I prigionieri di guerra disporranno, giorno e notte, di impianti sanitari conformi alle regole dell’igiene e mantenuti in condizioni costanti di pulizia. Nei campi dove si trovano delle prigioniere di guerra, dovranno essere loro riservati degli impianti sanitari separati.

Inoltre senza pregiudizio dei bagni e delle docce, di cui i campi dovranno essere provvisti, saranno forniti ai prigionieri di guerra acqua e sapone in quantità sufficiente per le loro cure quotidiane di pulizia corporale e per la lavatura della loro biancheria; saranno loro accordati a questo scopo gli impianti, le facilitazioni e il tempo necessari.

 

Articolo 30.

Ogni campo disporrà di un’infermeria adeguata nella quale i prigionieri di guerra potranno ricevere le cure di cui avessero bisogno, nonché un regime alimentare appropriato. In caso di bisogno saranno riservati locali d’isolamento per i colpiti da malattie contagiose o mentali.

I prigionieri di guerra colpiti da malattia grave o il cui stato esiga una cura speciale, un intervento chirurgico o ricovero in ospedale dovranno essere ammessi in ogni formazione militare o civile adatta per curarli, anche se il loro rimpatrio fosse previsto in un prossimo avvenire. Facilitazioni speciali saranno concesse per le cure da darsi agli invalidi, specialmente ai ciechi, e per la loro rieducazione, nell’attesa del loro rimpatrio.

I prigionieri di guerra saranno curati di preferenza da personale sanitario della Potenza dalla quale dipendono e, se possibile, della stessa loro nazionalità.

Non si potrà impedire ai prigionieri di guerra di presentarsi alle autorità sanitarie per essere visitati. Le autorità detentrici rilasceranno, a richiesta, ad ogni prigioniero curato una dichiarazione ufficiale che indichi la natura delle sue ferite o della sua malattia, la durata, la cura e le cure ricevute. Un duplicato di questa dichiarazione sarà trasmesso all’Agenzia centrale dei prigionieri di guerra.

Le spese di cura, comprese quelle per gli apparecchi necessari a mantenere i prigionieri di guerra in buono stato di salute, specie protesi, dentarie o altre, e occhiali, saranno a carico della Potenza detentrice.

 

Articolo 31.

Almeno una volta al mese saranno organizzate ispezioni sanitarie dei prigionieri di guerra. Esse comprenderanno il controllo e la registrazione del peso di ogni prigioniero. Esse avranno, in particolare, lo scopo di controllare lo stato generale di salute e di nutrizione, lo stato di pulizia, nonché di scoprire l’esistenza di malattie contagiose, specie della tubercolosi, della malaria e delle malattie veneree. In questo intento saranno utilizzati i metodi più efficaci disponibili, come ad esempio la radiografia periodica in serie su microfilm per l’accertamento della tubercolosi sin dai suoi inizi.

 

Articolo 32.

I prigionieri di guerra che, senza essere stati incorporati nel servizio sanitario delle loro forze armate, siano medici, dentisti, infermieri o infermiere, potranno essere invitati dalla Potenza detentrice ad esercitare le loro funzioni sanitarie nell’interesse dei prigionieri di guerra appartenenti alla Potenza dalla quale essi stessi dipendono. Essi continueranno, in tal caso, ad essere prigionieri di guerra, ma dovranno però essere trattati allo stesso modo dei membri corrispondenti del personale sanitario trattenuti dalla Potenza detentrice. Essi saranno esonerati da ogni altro lavoro che potesse essere loro imposto in virtù dell’articolo 49.

 

Capitolo IV. Personale sanitario e religioso trattenuto per assistere i prigionieri di guerra

 

Articolo 33.

I membri del personale sanitario e religioso trattenuti in potere della Potenza detentrice per assistere i prigionieri di guerra, non saranno considerati come prigionieri di guerra. Tuttavia, essi fruiranno almeno di tutti i vantaggi e della protezione della presente Convenzione, come pure di tutte le facilitazioni necessarie per permetter loro di apportare le cure mediche e la loro assistenza religiosa ai prigionieri di guerra.

Essi continueranno ad esercitare, nell’ambito delle leggi e dei regolamenti militari della Potenza detentrice, sotto l’autorità dei suoi servizi competenti e in accordo con la loro coscienza professionale, le loro funzioni sanitarie o spirituali a favore dei prigionieri di guerra appartenenti, di preferenza, alle forze armate dalle quali dipendono. Essi fruiranno inoltre, per l’esercizio della loro missione sanitaria o spirituale, delle seguenti facilitazioni:

a) essi saranno autorizzati a visitare periodicamente i prigionieri di guerra che si trovano nei distaccamenti di lavoro o negli ospedali situati fuori del campo. L’autorità detentrice metterà a loro disposizione, a questo scopo, i necessari mezzi di trasporto:

b) in ogni campo, il medico militare più anziano nel grado più elevato sarà responsabile, verso le autorità militari del campo, di tutto ciò che concerne le attività del personale sanitario trattenuto. A questo scopo, le Parti in conflitto si metteranno d’accordo, sin dall’inizio delle ostilità, circa la corrispondenza dei gradi del loro personale sanitario, compreso quello delle società indicate nell’articolo 26 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Per tutte le questioni inerenti alla loro missione, detto medico, come pure i cappellani, avranno direttamente accesso presso le autorità competenti del campo. Queste accorderanno loro tutte le facilitazioni necessarie per la corrispondenza relativa a dette questioni;

c) il personale trattenuto, pur essendo sottoposto alla disciplina del campo in cui si trova, non potrà essere costretto ad alcun lavoro estraneo alla sua missione sanitaria o religiosa.

Durante le ostilità le Parti in conflitto si metteranno d’accordo per uno scambio eventuale del personale trattenuto e ne fisseranno le modalità.

Nessuna delle disposizioni che precedono esonera la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono nei confronti dei prigionieri di guerra in materia sanitaria e spirituale.

 

Capitolo V. Religione, attività intellettuali e fisiche

 

Articolo 34.

I prigionieri di guerra godranno della più ampia libertà per la pratica della loro religione, compresa l’assistenza alle funzioni del loro culto, a condizione che si uniformino alle norme correnti di disciplina prescritte dall’autorità militare.

Locali convenienti saranno riservati alle funzioni religiose.

 

Articolo 35.

I cappellani militari che cadono in potere della Potenza nemica e che rimanessero o fossero trattenuti per assistere i prigionieri di guerra, saranno autorizzati ad apportare il soccorso del loro ministero ed a esercitarlo liberamente tra i loro correligionari in accordo con la loro coscienza religiosa. Saranno ripartiti tra i vari campi e distaccamenti di lavoro dove si trovano prigionieri di guerra appartenenti alle stesse forze armate, che parlano la stessa lingua o appartengono alla medesima religione. Essi fruiranno delle facilitazioni necessarie e, in particolare, dei mezzi di trasporto previsti dall’articolo 33 per visitare i prigionieri di guerra fuori del loro campo. Con riserva della censura, essi godranno della libertà di corrispondenza, per gli atti religiosi del loro ministero, con le autorità ecclesiastiche del paese di detenzione e le organizzazioni religiose internazionali. Le lettere e le cartoline che essi spediranno a questo scopo s’aggiungeranno al numero di lettere e cartoline previste dall’articolo 71.

 

Articolo 36.

I prigionieri di guerra che sono ministri di un culto, senza essere stati cappellani militari nel loro proprio esercito, riceveranno l’autorizzazione, qualunque sia la denominazione del loro culto, di esercitare pienamente il loro ministero tra i loro correligionari. Essi saranno trattati, a tale scopo, come cappellani militari trattenuti dalla Potenza detentrice. Non saranno obbligati a nessun altro lavoro.

 

Articolo 37.

Se i prigionieri di guerra non dispongono dell’assistenza di un cappellano militare trattenuto o di un prigioniero ministro del loro culto, a richiesta dei prigionieri interessati, sarà designato per assolvere questa funzione un ministro appartenente o alla loro confessione, o ad una confessione analoga, oppure, qualora ciò sia possibile dal lato confessionale, un laico qualificato. Tale designazione, soggetta all’approvazione della Potenza detentrice, avrà luogo d’intesa con la comunità dei prigionieri interessati e, ove fosse necessario, con il consenso dell’autorità religiosa locale della stessa confessione. La persona in tal modo designata dovrà uniformarsi a tutti i regolamenti prescritti dalla Potenza detentrice, nell’interesse della disciplina e della sicurezza militare.

 

Articolo 38.

Pur rispettando le preferenze individuali d’ogni singolo prigioniero, la Potenza detentrice incoraggerà le attività intellettuali, educative, ricreative e sportive dei prigionieri di guerra; essa provvederà ad assicurarne l’esercizio mettendo a loro disposizione locali adatti e l’equipaggiamento necessario.

I prigionieri di guerra dovranno avere la possibilità di fare esercizi fisici, compresi sport e giuochi, e di godere dell’aria libera. Spazi liberi sufficienti saranno riservati a tale uso in tutti i campi.

 

Capitolo VI. Disciplina

 

Articolo 39.

Ogni campo di prigionieri di guerra sarà sottoposto all’autorità diretta di un ufficiale responsabile appartenente alle forze armate regolari della Potenza detentrice. Quest’ufficiale sarà in possesso del testo della presente convenzione, vigilerà che le disposizioni di questa siano conosciute dal personale ai suoi ordini, e sarà responsabile dell’applicazione della stessa, sotto il controllo del proprio governo.

I prigionieri di guerra, eccettuati gli ufficiali, dovranno il saluto e le manifestazioni esterne di rispetto previste dai regolamenti vigenti presso i loro eserciti a tutti gli ufficiali della Potenza detentrice.

Gli ufficiali prigionieri di guerra saranno tenuti a salutare soltanto gli ufficiali di grado superiore di questa Potenza; tuttavia essi dovranno il saluto al comandante del campo, qualunque sia il suo grado.

 

Articolo 40.

I prigionieri di guerra saranno autorizzati a portare i distintivi di grado e nazionalità, come pure le decorazioni.

 

Articolo 41.

Il testo della presente Convenzione, dei suoi allegati, nonché il contenuto di quegli accordi speciali previsti dall’articolo 6, saranno affissi in ogni campo, nella lingua dei prigionieri di guerra, in luoghi dove possano essere consultati da tutti i prigionieri di guerra. Essi saranno comunicati, a richiesta, ai prigionieri che si trovassero nell’impossibilità di prendere conoscenza del testo stesso.

I regolamenti, ordini, avvertimenti e pubblicazioni d’ogni genere relativi alla condotta dei prigionieri di guerra saranno loro comunicati in una lingua che essi comprendano; essi saranno affissi nei modi sopra indicati e ne saranno trasmesse delle copie alla persona di fiducia. Tutti gli ordini e comandi rivolti individualmente a prigionieri dovranno parimenti essere dati in una lingua che essi comprendano.

 

Articolo 42.

L’uso delle armi contro i prigionieri di guerra, specie contro quelli che evadono o tentano di evadere, non potrà costituire che un mezzo estremo e sarà sempre preceduto da intimazioni adeguate alle circostanze.

 

Capitolo VII. Gradi dei prigionieri di guerra

 

Articolo 43.

Fin dall’inizio delle ostilità, le Parti in conflitto si comunicheranno reciprocamente i titoli ed i gradi di tutte le persone indicate nell’articolo 4 della presente Convenzione, per assicurare l’eguaglianza di trattamento tra i prigionieri di grado equivalente; se dei titoli e gradi fossero istituiti posteriormente, essi formeranno oggetto di comunicazione analoga.

La Potenza detentrice riconoscerà le promozioni di grado ricevute dai prigionieri di guerra e che le saranno regolarmente notificate dalla Potenza dalla quale essi dipendono.

 

Articolo 44.

Gli ufficiali e assimilati prigionieri di guerra saranno trattati coi riguardi dovuti al loro grado ed alla loro età.

All’intento di assicurare il servizio dei campi di ufficiali, vi saranno dislocati, in numero sufficiente e tenendo conto del grado degli ufficiali assimilati, soldati prigionieri di guerra delle stesse forze armate e, per quanto possibile, della medesima lingua; essi non potranno essere obbligati a nessun altro lavoro.

Sarà favorita in ogni modo la gestione del vitto da parte degli ufficiali stessi.

 

Articolo 45.

I prigionieri di guerra che non siano ufficiali o assimilati saranno trattati con i riguardi dovuti al loro grado e alla loro età.

Sarà favorita in ogni modo la gestione del vitto da parte dei prigionieri stessi.

 

Capitolo VIII. Trasferimento dei prigionieri di guerra dopo il loro arrivo in un campo.

 

Articolo 46.

La Potenza detentrice, decidendo di trasferire i prigionieri di guerra, dovrà tener conto degli interessi dei prigionieri stessi, specialmente per non accrescere le difficoltà del loro rimpatrio.

Il trasferimento dei prigionieri di guerra si farà sempre con umanità e in condizioni che non siano meno favorevoli di quelle di cui fruiscono le truppe della Potenza detentrice nei loro spostamenti. Sarà sempre tenuto conto delle condizioni climatiche alle quali i prigionieri di guerra sono abituati e le condizioni del trasferimento non dovranno in nessun caso essere pregiudizievoli alla loro salute.

La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di guerra, durante il trasferimento, acqua potabile e vitto in sufficienza per mantenerli in buona salute, come pure gli effetti di vestiario, l’alloggio e le cure mediche necessarie. Essa prenderà tutte le precauzioni utili, specie in caso di viaggio per mare o per via aerea, per garantire la loro sicurezza durante il trasferimento e compilerà, prima della loro partenza, l’elenco completo dei prigionieri trasferiti.

 

Articolo 47.

I prigionieri di guerra malati o feriti non saranno trasferiti fintanto che la loro guarigione può essere compromessa dal viaggio, salvo che la loro sicurezza l’esiga imperiosamente.

Se il fronte si avvicina ad un campo, i prigionieri di guerra che vi si trovano saranno trasferiti soltanto se il loro trasferimento può compiersi in condizioni sufficienti di sicurezza o se corrono maggiori rischi rimanendo sul posto che ad essere trasferiti.

 

Articolo 48.

In caso di trasferimento, i prigionieri di guerra saranno informati ufficialmente della loro partenza e del loro nuovo indirizzo postale; quest’avviso dovrà essere dato loro in tempo utile perché possano preparare i loro bagagli e avvertire la loro famiglia.

Essi saranno autorizzati a portare con se i loro effetti personali, la loro corrispondenza e i pacchi giunti al loro indirizzo; il peso di questi effetti potrà essere limitato, se le circostanze del trasferimento lo esigono, a quanto il prigioniero può ragionevolmente portare, ma il peso autorizzato non oltrepasserà in nessun caso i venticinque chilogrammi.

La corrispondenza ed i pacchi mandati al loro campo precedente saranno loro recapitati immediatamente. Il comandante del campo prenderà, d’intesa con la persona di fiducia, i provvedimenti necessari per assicurare il trasferimento dei beni collettivi dei prigionieri di guerra e dei bagagli che i prigionieri non potessero portare con se in seguito ad una limitazione decisa in virtù del secondo comma del presente articolo.

Le spese causate dal trasferimento saranno a carico della Potenza detentrice.

 

Sezione III. Lavoro dei prigionieri di guerra

 

Articolo 49.

La Potenza detentrice potrà impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra validi - tenendo conto della loro età, del loro sesso, del loro grado, nonché delle loro attitudini fisiche – specie per mantenerli in buono stato di salute fisica e morale.

I sottufficiali prigionieri di guerra potranno essere costretti soltanto a lavori di sorveglianza. Quelli che non vi fossero costretti potranno chiedere un altro lavoro che loro convenga e che sarà loro procurato nella misura del possibile.

Se ufficiali od assimilati domandano un lavoro che loro convenga, questo sarà loro procurato nei limiti del possibile. Essi non potranno in nessun caso essere costretti al lavoro.

 

Articolo 50.

Oltre ai lavori relativi all’amministrazione la sistemazione o la manutenzione del loro campo, i prigionieri di guerra potranno essere costretti soltanto a lavori appartenenti alle categorie seguenti:

a) agricoltura;

b) industrie produttive, estrattive o manifattrici, ad eccezione delle industrie metallurgiche, meccaniche e chimiche, dei lavori pubblici o dei lavori edilizi di carattere militare o di destinazione militare;

c) trasporti o manutenzione, senza carattere o destinazione militare;

d) attività commerciali o artistiche;

e) servizi domestici;

f) servizi pubblici senza carattere o destinazione militare.

In caso di violazione delle prescrizioni suddette, i prigionieri di guerra saranno autorizzati ad esercitare il loro diritto di reclamo, in conformità dell’articolo 78.

 

Articolo 51.

I prigionieri di guerra dovranno fruire di condizioni di lavoro convenienti, specie per quanto concerne l’alloggio, il vitto, il vestiario e il materiale; queste condizioni non dovranno essere inferiori di quelle concesse ai cittadini della Potenza detentrice impiegati in lavori analoghi; sarà pure tenuto conto delle condizioni climatiche.

La Potenza detentrice che utilizza il lavoro dei prigionieri di guerra assicurerà nelle regioni dove lavorano questi prigionieri, l’applicazione delle leggi nazionali per la protezione del lavoro e, in particolare, dei regolamenti relativi alla sicurezza degli operai.

I prigionieri di guerra dovranno ricevere un addestramento ed essere provvisti di mezzi di protezione adeguati al lavoro che essi devono compiere e analoghi a quelli previsti per i cittadini della Potenza detentrice. Sotto riserva delle disposizioni dell’articolo52, i prigionieri potranno essere sottoposti ai rischi normali corsi dalla mano d’opera civile.

Le condizioni del lavoro non potranno in nessun caso essere rese più penose da misure disciplinari.

 

Articolo 52.

Nessun prigioniero di guerra, salvo che sia volontario, potrà essere adibito a lavori malsani o pericolosi.

Nessun prigioniero di guerra sarà adibito ad un lavoro che possa essere considerato come umiliante da un membro delle forze armate della Potenza detentrice.

La rimozione delle mine o di altri ordigni analoghi sarà considerato come un lavoro pericoloso.

 

Articolo 53.

La durata del lavoro giornaliero dei prigionieri di guerra, compresa quella per il viaggio d’andata e di ritorno, non dovrà essere eccessiva e non dovrà, in ogni caso, superare quella ammessa per gli operai civili della regione, cittadini della Potenza detentrice, adibiti allo stesso lavoro.

Sarà obbligatoriamente concesso ai prigionieri di guerra, a metà del lavoro quotidiano, un riposo di almeno un’ora; questo riposo sarà il medesimo di quello previsto per gli operai della Potenza detentrice se esso è di più larga durata. Sarà pure loro accordato un riposo di ventiquattro ore consecutive ogni settimana, preferibilmente la domenica o il giorno di riposo osservato nel loro paese d’origine. Inoltre, ogni prigioniero che abbia lavorato un anno fruirà di un riposo di otto giorni consecutivi, durante il quale gli sarà pagata la sua indennità di lavoro.

Qualora fossero applicati metodi di lavoro come il lavoro a cottimo, tali metodi non dovranno rendere eccessiva la durata del lavoro.

 

Articolo 54.

L’indennità di lavoro dovuta ai prigionieri di guerra sarà fissata secondo le disposizioni dell’articolo 62 della presente Convenzione.

I prigionieri di guerra vittime di infortuni sul lavoro o che contraggono una malattia durante il lavoro o a causa di esso riceveranno tutte le cure richieste dal loro stato. La Potenza detentrice rilascerà loro inoltre un certificato medico che permetta loro di far valere i loro diritti presso la Potenza dalla quale dipendono, e ne trasmetterà copia all’Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall’art. 122.

 

Articolo 55.

L’attitudine al lavoro dei prigionieri di guerra sarà controllata periodicamente mediante visite mediche, almeno una volta al mese. In queste visite dovrà essere tenuto particolarmente conto della natura dei lavori ai quali i prigionieri di guerra sono costretti.

Se un prigioniero di guerra si ritiene incapace di lavorare, egli sarà autorizzato a presentarsi alle autorità sanitarie del suo campo; i medici potranno raccomandare per l’esonero dal lavoro quei prigionieri che, a loro avviso, sono inabili al lavoro.

 

Articolo 56.

Il regime dei distaccamenti di lavoro sarà uguale a quello dei campi di prigionieri di guerra.

Ogni distaccamento di lavoro continuerà ad essere sottoposto al controllo di un campo di prigionieri di guerra e a dipenderne amministrativamente. Le autorità militari o il comandante di questo campo saranno responsabili, sotto il controllo del loro governo, dell’osservanza, nel distaccamento di lavoro, delle disposizioni della presente Convenzione.

Il comandante del campo, terrà un elenco aggiornato dei distaccamenti di lavoro che dipendono dal suo campo e lo comunicherà ai delegati della Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di altri enti per soccorsi ai prigionieri di guerra che visitassero il campo.

 

Articolo 57.

Il trattamento dei prigionieri di guerra che lavorano per conto di privati sarà, anche se questi ne assicurano la custodia e la protezione sotto la loro responsabilità, almeno uguale a quello previsto dalla presente Convenzione; la Potenza detentrice, le autorità militari e il comandante del campo al quale appartengono questi prigionieri assumeranno l’intera responsabilità del sostentamento, delle cure, del trattamento e del pagamento dell’indennità di lavoro di questi prigionieri di guerra.

Questi prigionieri di guerra avranno il diritto di rimanere in contatto con le persone di fiducia dei campi dai quali dipendono.

 

Sezione IV. Risorse pecuniarie dei prigionieri di guerra

 

Articolo 58.

Fin dall’inizio delle ostilità e nell’attesa di mettersi d’accordo in proposito con la Potenza protettrice, la Potenza detentrice potrà fissare l’importo massimo di denaro contante o in forma analoga che i prigionieri di guerra potranno conservare presso di sé. Ogni eccedenza legittimamente in loro possesso, ritirata o trattenuta, sarà, così come qualunque deposito di danaro da loro eseguito, iscritta a credito del loro conto e non potrà essere convertita in altra valuta senza il loro consenso.

Quando i prigionieri di guerra fossero autorizzati a fare acquisti o a ricevere servigi verso pagamento in danaro, fuori del campo, questi pagamenti saranno fatti dai prigionieri stessi o dall’amministrazione del campo che iscriverà questi pagamenti a debito del conto dei prigionieri interessati. La Potenza detentrice emanerà le disposizioni necessarie in merito.

 

Articolo 59.

Le somme in valuta della Potenza detentrice ritirate ai prigionieri di guerra, conformemente all’articolo 18, al momento della loro cattura, saranno iscritte a credito del conto di ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni dell’articolo 64 della presente sezione.

Saranno parimenti iscritti a credito di tale conto gli importi in valuta della Potenza detentrice provenienti dalla conversione di somme in altre valute, ritirate ai prigionieri di guerra in detto momento.

 

Articolo 60.

La Potenza detentrice verserà a tutti i prigionieri di guerra una anticipazione sulla paga mensile, il cui importo sarà fissato dalla conversione nella valuta di detta Potenza delle somme seguenti:

categoria I: prigionieri di grado inferiore a sergente: otto franchi svizzeri;

categoria II: sergenti e altri sottufficiali o prigionieri di grado equivalente: dodici franchi svizzeri;

categoria III: ufficiali fino al grado di capitano o prigionieri di grado equivalente: cinquanta franchi svizzeri;

categoria IV: comandanti o maggiori, tenenti colonnelli, colonnelli o prigionieri di grado equivalente: sessanta franchi svizzeri;

categoria V: ufficiali generali o prigionieri di grado equivalente: settantacinque franchi svizzeri.

Le Parti in conflitto interessate potranno tuttavia modificare con accordi speciali gli importi delle anticipazioni sulla paga dovuta ai prigionieri di guerra delle varie categorie sopra indicate.

Inoltre, qualora gli importi previsti nel primo comma fossero troppo elevati in confronto alla paga corrisposta ai membri delle forze armate della Potenza detentrice o dovessero, per qualsiasi altro motivo cagionare serie difficoltà a detta Potenza, questa, nell’attesa della conclusione di un accordo speciale con la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra per modificare detti importi:

a) continuerà a iscrivere a credito dei conti dei prigionieri di guerra gli importi indicati nel primo comma;

b) potrà limitare temporaneamente a somme ragionevoli gli importi, prelevati dalle anticipazioni di paga, che essa metterà a disposizione dei prigionieri di guerra per il loro uso; tuttavia, per i prigionieri della categoria I, questi importi non saranno mai inferiori a quelli che la Potenza detentrice versa ai membri delle proprie forze armate.

Le ragioni di una tale limitazione saranno comunicate immediatamente alla Potenza protettrice.

 

Articolo 61.

La Potenza detentrice accetterà gli invii di danaro che la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra facesse giungere come supplemento di paga, a condizione che gli importi siano i medesimi per ogni prigioniero della stessa categoria, che siano versati a tutti i prigionieri di questa categoria dipendenti da detta Potenza, e che siano iscritti, non appena possibile, a credito dei conti individuali dei prigionieri, conformemente alle disposizioni dell’articolo 64. Tali supplementi di paga non dispenseranno la Potenza detentrice da alcuno degli obblighi che le incombono in virtù della presente Convenzione.

 

Articolo 62.

I prigionieri di guerra riceveranno direttamente dalle autorità detentrici, un’equa indennità di lavoro, ma non potrà mai essere inferiore a un quarto di franco svizzero per giornata intiera di lavoro. La Potenza detentrice comunicherà ai prigionieri come pure alla Potenza dalla quale dipendono, per il tramite della Potenza protettrice la tariffa delle indennità di lavoro giornaliere da essa fissata.

Un’indennità di lavoro sarà parimenti pagata, dalle autorità detentrici ai prigionieri di guerra adibiti in modo permanente a funzioni o ad un lavoro artigiano relativi all’amministrazione, alla sistemazione interna o alla manutenzione dei campi, nonché ai prigionieri incaricati di esercitare funzioni spirituali o sanitarie a favore dei loro camerati.

L’indennità di lavoro della persona di fiducia, dei suoi ausiliari e, eventualmente, dei suoi consiglieri sarà prelevata dal fondo alimentato dagli utili dello spaccio: la tariffa ne sarà fissata dalla persona di fiducia e approvata dal comandante del campo. Ove un tale fondo non esista, le autorità detentrici pagheranno a detti prigionieri una equa indennità di lavoro.

 

Articolo 63.

I prigionieri di guerra saranno autorizzati a ricevere gli invii di danaro loro mandati individualmente o collettivamente.

Ogni prigioniero di guerra disporrà del saldo creditore del suo conto, qual è previsto dall’articolo seguente, nei limiti fissati dalla Potenza detentrice, che eseguirà i pagamenti richiesti. Con riserva delle restrizioni finanziarie o monetarie ch’essa ritenesse essenziali, i prigionieri di guerra saranno autorizzati a fare dei pagamenti per l’estero. In tal caso, la Potenza detentrice favorirà specialmente i pagamenti fatti dai prigionieri a favore delle persone a loro carico.

I prigionieri di guerra potranno in qualunque circostanza, sempreché vi consenta la Potenza dalla quale dipendono, far eseguire pagamenti nel loro proprio paese secondo la seguente procedura: la Potenza detentrice farà giungere a detta Potenza, per il tramite della Potenza protettrice, un avviso che contenga tutte le indicazioni utili su l’autore e il beneficiario del pagamento, nonché sull’importo della somma da pagare, espressa in valuta della Potenza detentrice; questo avviso sarà firmato dal prigioniero interessato e controfirmato dal comandante del campo. La potenza detentrice addebiterà il conto del prigioniero di tale importo: le somme in tal modo addebitate saranno da essa iscritte a credito della Potenza dalla quale dipendono i prigionieri.

Per applicare le prescrizioni che precedono, la Potenza detentrice potrà utilmente consultare il regolamento-tipo riprodotto nell’allegato V della presente Convenzione.

 

Articolo 64.

La Potenza detentrice terrà per ogni singolo prigioniero di guerra un conto che deve contenere le seguenti indicazioni:

1) gli importi dovuti al prigioniero o da lui ricevuti come anticipazione di paga, indennità di lavoro o a qualsiasi altro titolo; le somme, in valuta della Potenza detentrice, ritirate al prigioniero; le somme ritirate al prigioniero e convertite, a sua richiesta, in valuta della detta Potenza;

2) le somme versate al prigioniero in contanti o in una forma analoga; i pagamenti fatti per suo conto ed a sua richiesta; le somme trasferite secondo il terzo comma dell’articolo precedente.

 

Articolo 65.

Ogni registrazione fatta nel conto di un prigioniero di guerra sarà controfirmata o parafata dallo stesso o dalla persona di fiducia che agisce in suo nome.

I prigionieri di guerra godranno in ogni tempo di facilitazioni ragionevoli per esaminare il loro conto e riceverne copia; il conto potrà parimenti essere verificato dai rappresentanti della Potenza protettrice in occasione delle visite del campo.

Nel caso di trasferimento dei prigionieri di guerra, da un campo all’altro, il loro conto personale li seguirà. Nel caso di trasferimento da una Potenza detentrice ad un’altra, le somme loro appartenenti, che non siano in valuta della Potenza detentrice, li seguiranno; per tutte le altre somme che rimanessero a credito del loro conto sarà rilasciato loro un certificato.

Le Parti in conflitto interessate potranno mettersi d’accordo per comunicarsi, per il tramite della Potenza protettrice ed a determinati intervalli, gli estratti dei conti dei prigionieri di guerra.

 

Articolo 66.

Quando, in seguito a liberazione o a rimpatrio, la cattività del prigioniero di guerra finirà, la Potenza detentrice rilascerà a questi una dichiarazione firmata da un ufficiale competente, attestante il saldo creditore dovuto al prigioniero alla fine della sua cattività. D’altro lato, la Potenza detentrice farà giungere alla Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra, per il tramite della Potenza protettrice, degli elenchi contenenti tutte le notizie sui prigionieri la cui cattività sia terminata in seguito a rimpatrio, liberazione, evasione, morte o in qualunque altro modo, e indicante particolarmente i saldi creditori dei loro conti. Ciascun foglio di questi elenchi sarà autenticato da un rappresentante autorizzato della Potenza detentrice.

Le Potenze interessate potranno, mediante accordo speciale, modificare interamente o parzialmente le disposizioni qui sopra previste.

La Potenza dalla quale dipende il prigioniero di guerra avrà la responsabilità di regolare con questi il saldo creditore rimanente dovutogli dalla Potenza detentrice alla fine della sua prigionia.

 

Articolo 67.

Le anticipazioni di paga versate ai prigionieri di guerra in conformità dell’articolo 60 saranno considerate come fatte in nome della Potenza dalla quale essi dipendono; tali anticipazioni di paga, come pure tutti i pagamenti eseguiti da detta Potenza in virtù dell’articolo 63, terzo comma, e dell’articolo 68, saranno regolati mediante accordi tra le Potenze interessate, alla fine delle ostilità.

 

Articolo 68.

Ogni domanda di indennità presentata da un prigioniero di guerra per un infortunio o qualsiasi altra invalidità risultante dal lavoro, sarà comunicata, per il tramite della Potenza protettrice, alla Potenza dalla quale dipende. In conformità delle disposizioni dell’articolo 54, la Potenza detentrice rilascerà in ogni caso al prigioniero di guerra una dichiarazione che indichi la natura della ferita o dell’invalidità, le circostanze nelle quali è avvenuta e le informazioni relative alle cure mediche od ospedaliere che gli sono state praticate. Questa dichiarazione sarà firmata da un ufficiale responsabile della Potenza detentrice e le indicazioni di carattere sanitario saranno certificate conformi da un medico del Servizio sanitario.

La Potenza detentrice comunicherà altresì alla Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra ogni domanda d’indennità presentata da un prigioniero per i suoi effetti personali, somme o oggetti di valore, che gli fossero stati ritirati in virtù dell’articolo 18 e non restituiti al momento del suo rimpatrio, come pure ogni domanda d’indennità relativa ad una perdita che il prigioniero attribuisca a colpa della Potenza detentrice o di uno dei suoi agenti. La Potenza detentrice sostituirà invece a sue spese gli effetti personali di cui il prigioniero avesse bisogno durante la sua cattività. In ogni caso, la Potenza detentrice rilascerà al prigioniero una dichiarazione firmata da un ufficiale responsabile contenente tutte le indicazioni utili sui motivi per cui tali effetti, somme o oggetti di valore non gli sono stati restituiti. Un duplicato di questa dichiarazione sarà trasmesso alla Potenza dalla quale dipende il prigioniero, per il tramite dell’Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall’articolo 123.

 

Sezione V. Relazioni dei prigionieri di guerra con l’estero

 

Articolo 69.

Non appena avrà in suo potere dei prigionieri di guerra, la Potenza detentrice comunicherà loro come pure alla Potenza dalla quale dipendono, per il tramite della Potenza protettrice, le misure previste per l’attuazione delle disposizioni della presente sezione; essa notificherà parimenti ogni modifica apportata a dette misure.

 

Articolo 70.

Ogni prigioniero di guerra sarà messo in condizione, dal momento della sua cattura o, al più tardi, una settimana dopo il suo arrivo in un campo, anche se si tratta di un campo di transito, come pure in caso di malattia o di trasferimento in un lazzaretto o in un altro campo, di inviare direttamente alla sua famiglia, da un lato, e all’Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall’articolo 123, dall’altro, una cartolina possibilmente conforme al modulo allegato alla presente Convenzione, per informare della sua prigionia, del suo indirizzo e del suo stato di salute. Dette cartoline saranno trasmesse con la maggiore rapidità possibile e non potranno essere ritardate in nessun modo.

 

Articolo 71.

I prigionieri di guerra saranno autorizzati a spedire e a ricevere lettere e cartoline. Se la Potenza detentrice reputa necessario limitare questa corrispondenza, essa dovrà autorizzare almeno l’invio di due lettere e quattro cartoline al mese, conformi per quanto possibile ai moduli allegati alla presente Convenzione (e ciò senza contare le cartoline previste dall’articolo 70). Altre limitazioni potranno essere imposte soltanto se la Potenza detentrice ha pienamente motivo di ritenerle opportune nell’interesse dei prigionieri stessi, in considerazione delle difficoltà che la Potenza detentrice potrebbe trovare nel reclutamento di un numero sufficiente di traduttori aventi requisiti per effettuare la censura necessaria. Se la corrispondenza spedita ai prigionieri deve essere limitata, tale decisione potrà essere presa soltanto dalla Potenza dalla quale dipendono, eventualmente a richiesta della Potenza detentrice. Le lettere e le cartoline dovranno essere trasmesse con i mezzi più rapidi di cui disponga la Potenza detentrice; non potranno mai essere ritardate o trattenute per motivi disciplinari.

I prigionieri di guerra che sono da lungo tempo senza notizie della loro famiglia o che si trovano nell’impossibilità di riceverne o di dargliene per via ordinaria come pure quelli che sono separati dai loro congiunti da distanze ragguardevoli, saranno autorizzati a spedire dei telegrammi le cui tasse saranno iscritte a debito del loro conto presso la Potenza detentrice o pagate col danaro di cui dispongono. I prigionieri fruiranno parimenti di tale possibilità in caso di urgenza.

Di regola, la corrispondenza dei prigionieri sarà redatta nella loro lingua materna. Le Parti in conflitto potranno autorizzare la loro corrispondenza in altre lingue.

I sacchi contenenti il corriere dei prigionieri saranno sigillati con cura, provvisti di etichetta indicante chiaramente il loro contenuto e indirizzati agli uffici postali di destinazione.

 

Articolo 72.

I prigionieri di guerra saranno autorizzati a ricevere per posta o mediante qualsiasi altro mezzo, invii individuali o collettivi contenenti specialmente derrate alimentari, capi di vestiario, medicinali e oggetti destinati a soddisfare i loro bisogni in materia di religione, di studio o di svago, compresi libri, oggetti di culto, materia e scientifico, tesi d’esame, strumenti musicali, articoli sportivi e materiale che permetta ai prigionieri di proseguire i loro studi o di esercitare una attività artistica.

Tali invii non potranno, in nessun modo, esonerare la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono in virtù della presente Convenzione.

Le sole restrizioni che potranno essere applicate a questi invii saranno quelle proposte dalla Potenza protettrice, nell’interesse degli stessi prigionieri di guerra, oppure per quanto concerne soltanto i loro rispettivi invii, in considerazione dell’ingombro eccezionale dei mezzi di trasporto e di comunicazione, dal Comitato internazionale della Croce Rossa o da qualunque altro che soccorra i prigionieri di guerra.

Le modalità relative alla spedizione degli invii individuali o collettivi saranno regolate, ove occorra, mediante accordi speciali tra le Potenze interessate, che non potranno in nessun caso ritardare la distribuzione degli invii di soccorso ai prigionieri di guerra. Gli invii di viveri o di capi di vestiario non dovranno contenere libri; i soccorsi sanitari saranno, di regola, mandati in invii collettivi.

 

Articolo 73.

In mancanza di accordi speciali tra le Potenze interessate sulle modalità relative alla ricezione, come pure alla distribuzione degli invii di soccorsi collettivi, sarà applicato il regolamento concernente i soccorsi collettivi allegato alla presente Convenzione.

I suddetti accordi speciali non potranno in nessun caso limitare il diritto delle persone di fiducia di prendere in consegna gli invii di soccorsi ai prigionieri di guerra, di procedere alla loro distribuzione e di disporne nell’interesse dei prigionieri.

Non potranno del pari limitare il diritto dei rappresentanti della Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di ogni altro ente che soccorra i prigionieri e che fosse incaricato di trasmettere detti invii collettivi, di controllarne la distribuzione ai loro destinatari.

 

Articolo 74.

Tutti gli invii di soccorso destinati ai prigionieri di guerra saranno esenti da qualunque diritto d’importazione, di dogana o altro.

La corrispondenza, gli invii di soccorso e gli invii autorizzati di danaro destinati ai prigionieri di guerra o da essi spediti per posta, sia direttamente, sia per tramite degli uffici di informazioni previsti dall’articolo 122, e dell’Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall’articolo 123, saranno esenti da qualunque tassa postale, tanto nei paesi d’origine e di destinazione quanto nei paesi di transito.

Le spese di trasporto degli invii di soccorso destinati ai prigionieri di guerra, che, per il loro peso o per qualunque altro motivo, non possono essere loro trasmessi per posta, saranno a carico della Potenza detentrice in tutti i territori sottoposti al suo controllo. Le altre Potenze che sono Parti della Convenzione sopporteranno le spese di trasporto nei loro rispettivi territori.

In mancanza di accordi speciali tra le Potenze interessate, le spese risultanti dal trasporto di questi invii, che non fossero coperte dalle franchigie più sopra previste, saranno a carico dello speditore.

Le Alte Parti contraenti si sforzeranno di ridurre per quanto possibile le tasse telegrafiche per i telegrammi spediti dai prigionieri di guerra o loro indirizzati.

 

Articolo 75.

Qualora le operazioni militari impedissero alle Potenze interessate di adempiere l’obbligo che loro incombe di provvedere al trasporto degli invii previsti dagli articoli 70, 71, 72 e 77, le Potenze protettrici interessate, il Comitato internazionale della Croce Rossa od ogni altro ente che abbia il gradimento delle Parti in conflitto, potranno assumere l’iniziativa di provvedere al trasporto di detti invii con mezzi adeguati (carri ferroviari, autocarri, battelli o aeromobili, ecc.). A questo fine, le Alte Parti contraenti si sforzeranno di procurar loro tali mezzi di trasporto e di autorizzare la circolazione, specie rilasciando i necessari salvacondotti.

Questi mezzi di trasporto potranno parimenti essere utilizzati per trasmettere:

a) la corrispondenza, gli elenchi e i rapporti scambiati tra l’Agenzia centrale d’informazioni, prevista dall’articolo 123, e gli Uffici nazionali previsti dall’articolo 122;

b) la corrispondenza e i rapporti concernenti i prigionieri di guerra che le Potenze protettrici, il Comitato internazionale della Croce Rossa od ogni altro ente che soccorra i prigionieri, scambiano sia con i loro delegati, sia con le Parti in conflitto.

Le presenti disposizioni non limitano in nessun caso il diritto di ogni Parte in conflitto di organizzare, ove preferisca, altri trasporti e di rilasciare salvacondotti alle condizioni che potranno essere convenute.

In mancanza di accordi speciali, le spese cagionate dall’impiego di tali mezzi di trasporto saranno assunte proporzionalmente dalle Parti in conflitto i cui cittadini fruiscono di detti servizi.

 

Articolo 76.

La censura della corrispondenza indirizzata ai prigionieri di guerra o da essi spedita dovrà essere fatta entro il più breve tempo possibile. Essa potrà essere fatta soltanto dagli Stati speditore e destinatario e una volta sola da ciascuno di essi.

Il controllo degli invii destinati ai prigionieri di guerra dovrà effettuarsi in condizioni tali da non compromettere la conservazione delle derrate ch’essi contengono e sarà fatto, salvo che si tratti di uno scritto o di uno stampato, in presenza del destinatario o di un camerata da lui debitamente incaricato. La consegna degli invii individuali o collettivi ai prigionieri non potrà essere ritardata sono il pretesto di difficoltà della censura.

Qualsiasi divieto di corrispondenza emanato dalle Parti in conflitto, per motivi militari o politici, non potrà avere che carattere temporaneo e dovrà essere della più breve durata possibile.

 

Articolo 77.

Le Potenze detentrici accorderanno ogni facilitazione per la trasmissione, per tramite della Potenza protettrice o della Agenzia centrale dei prigionieri di guerra o che provengono da essi, e ciò specialmente per le procure ed i testamenti.

Le Potenze detentrici accorderanno ogni facilitazione per la trasmissione, per tramite della Potenza protettrice o della Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall’articolo 123, degli atti, certificati o documenti destinati ai prigionieri di guerra o che provengono da essi, e ciò specialmente per le procure ed i testamenti.

 

Sezione VI. Rapporti dei prigionieri di guerra con le autorità

 

Capitolo I. Lagnanze dei prigionieri di guerra per il regime di prigionia

 

Articolo 78.

I prigionieri di guerra avranno diritto di presentare alle autorità militari nel cui potere essi si trovano, delle richieste concernenti il regime di prigionia al quale sono sottoposti.

I prigionieri avranno parimenti senza limitazione alcuna il diritto di rivolgersi, sia per il tramite della persona di fiducia, sia direttamente, ove lo ritenessero necessario, ai rappresentanti delle Potenze protettrici per indicar loro i punti sui quali avessero da presentare lagnanze nei riguardi del regime della prigionia.

Queste richieste e queste lagnanze non saranno limitate né considerate come facenti parte del contingente di corrispondenza indicato nell’articolo 71. Esse dovranno essere trasmesse d’urgenza. Quand’anche fossero riconosciute infondate, esse non potranno dar luogo a punizione alcuna.

Le persone di fiducia potranno inviare ai rappresentanti delle Potenze protettrici dei rapporti periodici sulla situazione nei campi e sui bisogni dei prigionieri di guerra.

 

Capitolo II. Rappresentanti dei prigionieri di guerra

 

Articolo 79.

In ogni località dove siano prigionieri di guerra, eccettuate quelle dove si trovano gli ufficiali, i prigionieri nomineranno liberamente o a scrutinio segreto, ogni sei mesi, come pure in caso di vacanza, delle persone di fiducia incaricate di rappresentarli presso le autorità militari, le Potenze protettrici, il Comitato internazionale della Croce Rossa e ogni altro Ente che li soccorresse. Queste persone di fiducia saranno rieleggibili.

Nei campi di ufficiali ed assimilati o nei campi misti, l’ufficiale prigioniero di guerra più anziano nel grado più alto sarà riconosciuto come persona di fiducia. Nei campi di ufficiali, sarà assistito da uno o più consiglieri scelti fra gli ufficiali; nei campi misti, i suoi assistenti saranno scelti fra i prigionieri di guerra che non siano ufficiali e saranno nominati dagli stessi.

Nei campi di lavoro per i prigionieri di guerra, ufficiali prigionieri di guerra della stessa nazionalità saranno incaricati di assolvere le funzioni amministrative del campo incombenti ai prigionieri di guerra. Questi ufficiali potranno inoltre essere nominati ai posti di persone di fiducia conformemente alle disposizioni del primo capoverso del presente articolo. In tal caso, gli assistenti della persona di fiducia saranno scelti fra i prigionieri di guerra che non siano ufficiali.

Prima di poter entrare in funzione, ogni persona di fiducia nominata dovrà avere il gradimento della Potenza detentrice.

Se questa rifiuta il gradimento ad un prigioniero di guerra eletto dai suoi compagni di prigionia, essa dovrà comunicare i motivi del suo rifiuto alla Potenza protettrice.

In ogni caso, la persona di fiducia dovrà possedere la stessa nazionalità, parlare la stessa lingua ed essere degli stessi costumi dei prigionieri di guerra che rappresenta. In tal modo, i prigionieri di guerra ripartiti nelle diverse sezioni di un campo secondo la loro nazionalità, la loro lingua o i loro costumi, avranno per ogni sezione, la loro propria persona di fiducia, conformemente alle disposizioni dei capoversi precedenti.

 

Articolo 80.

Le persone di fiducia dovranno contribuire al benessere fisico, morale e intellettuale dei prigionieri di guerra.

In particolare, nel caso in cui i prigionieri decidessero di organizzare tra loro un sistema di mutua assistenza, l’organizzazione stessa competerebbe alle persone di fiducia, indipendentemente dai compiti speciali loro affidati da altre disposizioni della presente Convenzione.

Le persone di fiducia non saranno responsabili, per il solo fatto delle loro funzioni, delle infrazioni commesse dai prigionieri di guerra.

 

Articolo 81.

Le persone di fiducia non saranno costrette ad alcun altro lavoro, se l’adempimento delle loro funzioni dovesse esserne reso più difficile.

Le persone di fiducia potranno designare fra i prigionieri gli assistenti che fossero loro necessari. Sarà loro concessa ogni facilitazione materiale e, in particolare, una certa libertà di movimento necessaria all’adempimento dei loro compiti (visite di distaccamenti di lavoro, presa in consegna degli invii di soccorso, ecc.).

Le persone di fiducia saranno autorizzate a visitare i locali dove sono internati i prigionieri di guerra e questi avranno il diritto di consultare liberamente la loro persona di fiducia.

Ogni facilitazione sarà parimenti concessa alle persone di fiducia per la loro corrispondenza postale o telegrafica con le autorità detentrici con le Potenze protettrici, con il Comitato internazionale della Croce Rossa e i loro delegati, con le Commissioni sanitarie miste, nonché con gli enti che soccorressero i prigionieri di guerra. Le persone di fiducia dei distaccamenti di lavoro fruiranno delle stesse facilitazioni per la loro corrispondenza con la persona di fiducia del campo principale. Queste corrispondenze non saranno limitate né rientreranno nel contingente indicato nell’articolo 71.

Nessuna persona di fiducia potrà essere trasferita senza che gli si sia lasciato il tempo ragionevolmente necessario per mettere il suo successore al corrente degli affari pendenti.

In caso di destituzione, i motivi di queste decisioni saranno comunicati alla Potenza protettrice.

 

Capitolo III. Sanzioni penali e disciplinari

 

1. Disposizioni generali

 

Articolo 82.

I prigionieri di guerra saranno soggetti alle leggi, ai regolamenti ed ordini generali vigenti presso le forze armate della Potenza detentrice. Questa sarà autorizzata a prendere misure giudiziarie o disciplinari in confronto di ogni prigioniero di guerra che abbia commesso una violazione di queste leggi, regolamenti ed ordini generali. Tuttavia non saranno autorizzati alcun procedimento o sanzione contrari alle disposizioni del presente capitolo.

Se le leggi, i regolamenti e gli ordini generali della Potenza detentrice dichiarano punibili degli atti commessi da un prigioniero di guerra, mentre questi stessi atti non lo sono se commessi da un membro delle forze armate della Potenza detentrice, questi atti potranno comportare soltanto sanzioni disciplinari.

 

Articolo 83.

Quando si tratterà di stabilire se un’infrazione commessa da un prigioniero di guerra debba essere punita disciplinarmente o giudiziariamente, la Potenza detentrice vigilerà che le autorità competenti usino la maggior indulgenza nell’apprezzare la questione e ricorrano a misure disciplinari anziché a procedimenti giudiziari, ogni qualvolta ciò sia possibile.

 

Articolo 84.

Soltanto i tribunali militari potranno giudicare un prigioniero di guerra, salvo che la legislazione della Potenza detentrice autorizzi esplicitamente dei tribunali civili a giudicare un membro delle forze armate di questa Potenza per la stessa infrazione per la quale il prigioniero di guerra è perseguito.

In nessun caso un prigioniero di guerra sarà deferito a un Tribunale che non offra garanzie essenziali d’indipendenza e di imparzialità generalmente riconosciute e, in particolare, la cui procedura non gli garantisca i diritti e i mezzi di difesa previsti dall’articolo 108.

 

Articolo 85.

Ai prigionieri di guerra perseguiti in virtù della legislazione della Potenza detentrice per atti commessi prima d’essere stati catturati continuerà ad essere applicata, quand’anche fossero condannati, la presente Convenzione.

 

Articolo 86.

Un prigioniero di guerra non potrà essere punito che una sola volta per lo stesso fatto o per lo stesso capo d’accusa.

 

Articolo 87.

I prigionieri di guerra non potranno essere colpiti dalle autorità militari e dai tribunali della Potenza detentrice con pene che non siano previste, per gli stessi fatti, nei confronti dei membri delle forze armate di questa Potenza.

Nel determinare la pena, i tribunali o le autorità della Potenza detentrice terranno conto nella più ampia misura possibile, del fatto che l’imputato, non essendo cittadino della Potenza detentrice, non è legato ad essa da alcun dovere di fedeltà e ch’egli si trova in suo potere per circostanze che non dipendono dalla sua propria volontà. Essi avranno la facoltà di mitigare liberamente la pena prevista per l’infrazione imputata al prigioniero e non saranno, pertanto, tenuti ad applicare il minimo di questa pena.

Sono vietate le pene collettive per atti individuali, le pene corporali, incarcerazione in locali non rischiarati dalla luce del giorno, e, in via generale, qualsiasi forma di tortura o di crudeltà.

Nessun prigioniero di guerra può, inoltre, essere privato del proprio grado dalla Potenza detentrice, né essere impedito di portarne le insegne.

 

Articolo 88.

A parità di grado, gli ufficiali, sottufficiali o soldati prigionieri di guerra che subiscono una pena disciplinare o giudiziaria, non saranno soggetti ad un trattamento più rigoroso di quello previsto, per quanto concerne la medesima pena, per i membri delle forze armate della Potenza detentrice.

Le prigioniere di guerra non saranno condannate a una pena più severa o, mentre scontano la loro pena, non saranno trattate più severamente delle donne appartenenti alle forze armate della Potenza detentrice punite per un’infrazione analoga.

Le prigioniere di guerra non potranno, in nessun caso, essere condannate a una pena più severa o, mentre scontano la loro pena, essere trattate più severamente di un uomo membro delle forze armate della Potenza detentrice, punito per un’infrazione analoga.

I prigionieri di guerra che abbiano scontato pene disciplinari o giudiziarie loro inflitte non potranno essere trattati in modo diverso dagli altri prigionieri.

 

II. Sanzioni disciplinari

 

Articolo 89.

Le punizioni disciplinari applicabili ai prigionieri di guerra saranno:

1) la multa fino al 50 per cento dell’anticipazione sulla paga e dell’indennità di lavoro previste dagli articoli 60 e 62, e ciò durante un periodo che non superi i trenta giorni;

2) la soppressione dei vantaggi concessi in più del trattamento previsto dalla presente Convenzione;

3) i lavori comandati che non superino due ore il giorno;

4) gli arresti.

Tuttavia, la punizione indicata al numero 3 non potrà essere applicata agli ufficiali.

In nessun caso le pene disciplinari saranno inumane, brutali o pericolose per la salute dei prigionieri di guerra.

 

Articolo 90.

La durata di una stessa punizione non supererà mai i trenta giorni. In caso di colpa disciplinare, i periodi di detenzione preventiva subiti prima dell’udienza o prima che sia stata inflitta la punizione saranno dedotti dalla punizione inflitta.

Il suddetto massimo di trenta giorni sopra previsto non potrà essere superato neppure se al momento in cui lo si giudica, il prigioniero dovesse rispondere in via disciplinare di più fatti, siano essi connessi fra loro o meno.

Tra la pronuncia della punizione disciplinare e la sua esecuzione non dovrà trascorrere più di un mese.

Qualora un prigioniero di guerra fosse colpito da una nuova punizione disciplinare, un termine di almeno tre giorni separerà l’esecuzione di ciascuna punizione, se la durata di una di esse è di dieci o più giorni.

 

Articolo 91.

L’evasione di un prigioniero di guerra sarà considerata come riuscita quando:

1) avrà raggiunto le forze armate della Potenza dalla quale dipende o quelle di una Potenza alleata;

2) avrà lasciato il territorio controllato dalla Potenza detentrice o da una Potenza alleata della stessa;

3) avrà raggiunto una nave che batta bandiera della Potenza dalla quale dipende o di una Potenza alleata e che si trovi nelle acque territoriali della Potenza detentrice, sempreché la nave non sia sottoposta all’autorità di quest’ultima.

I prigionieri di guerra che, dopo essere riusciti ad evadere, nel senso del presente articolo, fossero nuovamente fatti prigionieri, non saranno passibili di pena alcuna per la loro evasione precedente.

 

Articolo 92.

Un prigioniero di guerra che tenta di evadere e che è ripreso prima di esservi riuscito nel senso dell’articolo 91, sarà passibile per questo atto, anche in caso di recidiva, di una punizione disciplinare soltanto.

Il prigioniero ripreso sarà consegnato il più presto possibile alle autorità militari competenti.

In deroga all’articolo 88, quarto comma, i prigionieri di guerra puniti in seguito ad un’evasione non riuscita, potranno essere sottoposti ad un regime di sorveglianza speciale, a condizione però che questo regime non pregiudichi il loro stato di salute, sia subìto in un campo di prigionieri di guerra e non implichi la soppressione di alcuna delle garanzie loro concesse dalla presente Convenzione.

 

Articolo 93.

L’evasione o il tentativo di evasione, anche in caso di recidiva non saranno considerati come circostanza aggravante nel caso in cui il prigioniero di guerra fosse deferito ai tribunali per un’infrazione commessa durante l’evasione o il tentativo d’evasione.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 83, le infrazioni commesse dai prigionieri di guerra nel solo intento di facilitare la loro evasione e che non abbiano comportato alcuna violenza contro le persone, si tratti di infrazioni contro la proprietà pubblica, di furto senza intenzione di arricchimento, della compilazione e dell’uso di documenti falsi, di porto di abiti civili, potranno essere punite soltanto con punizioni disciplinari.

I prigionieri di guerra che avessero cooperato ad una evasione o ad un tentativo di evasione saranno passibili per questo fatto soltanto di una punizione disciplinare.

 

Articolo 94.

Se un prigioniero di guerra evaso è ripreso, ne sarà fatta notifica, secondo le modalità previste dall’articolo 122, alla Potenza dalla quale dipende, sempreché la sua evasione fosse stata notificata.

 

Articolo 95.

I prigionieri di guerra accusati di colpe disciplinari non saranno mantenuti in detenzione preventiva in attesa della decisione, salvo che lo stesso provvedimento sia applicabile anche ai membri delle forze armate della Potenza detentrice per infrazioni analoghe o che lo esigano gli interessi superiori del mantenimento dell’ordine e della disciplina nel campo.

Per tutti i prigionieri di guerra, la detenzione preventiva in caso di colpe disciplinari sarà ridotta al minimo possibile e non supererà quattordici giorni.

Le disposizioni degli articoli 97 e 98 del presente capitolo si applicheranno ai prigionieri di guerra in detenzione preventiva per colpe disciplinari.

 

Articolo 96.

I fatti che costituiscono una mancanza contro la disciplina formeranno oggetto di un’inchiesta immediata.

Salva la competenza dei tribunali e delle autorità militari superiori, le punizioni disciplinari potranno essere pronunciate soltanto da un ufficiale munito di poteri disciplinari nella sua qualità di comandante di campo, o da un ufficiale responsabile che lo sostituisca o al quale abbia delegato i suoi poteri disciplinari.

Questi poteri non potranno mai essere delegati ad un prigioniero di guerra né essere esercitati da un prigioniero di guerra.

Prima che sia pronunciata una punizione disciplinare, il prigioniero di guerra incolpato sarà esattamente informato dei fatti di cui è accusato. Egli sarà messo in condizione di spiegare il suo contegno e di difendersi. Sarà autorizzato a far udire testimoni e a ricorrere, se necessario, alle prestazioni di un interprete qualificato. La decisione sarà annunciata al prigioniero di guerra e alla persona di fiducia.

Il comandante del campo dovrà tenere un registro delle punizioni disciplinari pronunciate; questo registro sarà tenuto a disposizione dei rappresentanti della Potenza protettrice.

 

Articolo 97.

In nessun caso, i prigionieri di guerra potranno essere trasferiti in stabilimenti penitenziari (prigioni, penitenziari, bagni, ecc.) per scontarvi punizioni disciplinari.

Tutti i locali nei quali saranno scontate le punizioni disciplinari dovranno essere conformi alle esigenze dell’igiene previste dall’articolo 25. I prigionieri di guerra puniti saranno messi in grado di tenersi in condizioni di pulizia, secondo le disposizioni dell’articolo 29.

Gli ufficiali ed assimilati non saranno detenuti negli stessi locali in cui si trovano i sottufficiali o gli uomini di truppa.

Le prigioniere di guerra che scontano una punizione disciplinare saranno detenute in locali separati da quelli degli uomini e saranno sottoposte alla sorveglianza immediata di donne.

 

Articolo 98.

I prigionieri di guerra detenuti in seguito ad una punizione disciplinare continueranno a fruire delle disposizioni della presente Convenzione, nella misura in cui la loro detenzione le renda applicabili. Tuttavia, in nessun caso essi potranno essere privati del beneficio degli articoli 78 e 126.

I prigionieri di guerra puniti disciplinarmente non potranno essere privati delle prerogative inerenti al loro grado.

I prigionieri di guerra puniti disciplinarmente avranno la facoltà di fare ogni giorno del moto e di restare all’aria aperta almeno due ore.

Essi saranno autorizzati, a loro richiesta, a presentarsi alla visita medica quotidiana; riceveranno le cure richieste dallo stato della loro salute e, ove occorra, saranno ricoverati nell’infermeria del campo o in un ospedale.

Essi saranno autorizzati a leggere ed a scrivere, nonché a spedire ed a ricevere lettere. Per contro, i colli e gli invii di denaro potranno esser loro consegnati soltanto a punizione espiata; nell’attesa, saranno affidati alla persona di fiducia che consegnerà all’infermeria le derrate deperibili contenute in detti colli.

 

III. Procedimenti giudiziari

 

Articolo 99.

Nessun prigioniero di guerra potrà essere perseguito o condannato per un atto che non sia esplicitamente represso dalla legislazione della Potenza detentrice o dal diritto internazionale vigenti il giorno in cui l’atto è stato commesso.

Nessuna pressione morale o fisica potrà essere esercitata su un prigioniero di guerra per indurlo a riconoscersi colpevole del fatto che gli è imputato.

Nessun prigioniero di guerra potrà essere condannato senza aver avuto la possibilità di difendersi e senza essere stato assistito da un difensore qualificato.

 

Articolo 100.

I prigionieri di guerra e le Potenze protettrici saranno informati al più presto possibile delle infrazioni punibili con la pena di morte in base alla legislazione della Potenza detentrice.

Nessuna infrazione potrà, in seguito, essere dichiarata punibile con la pena di morte senza il consenso della Potenza dalla quale dipendono i prigionieri.

La pena di morte potrà essere pronunciata contro un prigioniero soltanto se l’attenzione del tribunale è stata, in conformità dell’articolo 87, secondo comma, specialmente richiamata sul fatto che l’imputato, non essendo cittadino della Potenza detentrice, non è legato alla stessa da alcun dovere di fedeltà e che egli si trova in suo potere per circostanze che non dipendono dalla sua volontà.

 

Articolo 101.

Se è pronunciata la pena di morte contro un prigioniero di guerra la sentenza non sarà eseguita prima dello spirare di un termine di almeno sei mesi a contare dal momento in cui la comunicazione particolareggiata prevista dall’articolo 107 sarà giunta alla Potenza protettrice all’indirizzo indicato.

 

Articolo 102.

Una sentenza non potrà essere validamente pronunciata contro un prigioniero di guerra soltanto dagli stessi tribunali e secondo la stessa procedura stabilita per le persone appartenenti alle forze armate della Potenza detentrice e inoltre, soltanto se saranno state osservate le disposizioni del presente capitolo.

 

Articolo 103.

Ogni istruzione giudiziaria contro un prigioniero di guerra sarà condotta con la maggiore rapidità consentita dalle circostanze e in modo che il processo possa aver luogo al più presto possibile. Nessun prigioniero di guerra sarà mantenuto in detenzione preventiva, eccetto che lo stesso provvedimento sia applicabile ai membri delle forze armate della Potenza detentrice per infrazioni analoghe, o che l’esiga l’interesse della sicurezza nazionale. Questa detenzione preventiva non durerà mai più di tre mesi.

La durata della detenzione preventiva di un prigioniero di guerra sarà dedotta da quella della pena detentiva alla quale sarà stato condannato; di questa norma sarà tenuto conto al momento di fissare la pena.

Durante la detenzione preventiva, i prigionieri di guerra continueranno a fruire delle disposizioni degli articoli 97 e 98 del presente capitolo.

 

Articolo 104.

In tutti i casi in cui la Potenza detentrice avrà deciso di aprire un procedimento giudiziario contro un prigioniero di guerra, essa ne avvertirà la Potenza protettrice appena lo potrà, almeno tre settimane prima dell’inizio del dibattimento.

Questo termine di tre settimane decorrerà dal momento in cui detto avviso sarà giunto alla Potenza protettrice, all’indirizzo precedentemente indicato da quest’ultima alla Potenza detentrice.

Questo avviso conterrà le indicazioni seguenti:

1) cognome e nomi del prigioniero di guerra, suo grado, suo numero di matricola, sua data di nascita e, se ne ha, sua professione;

2) luogo d’internamento o di detenzione;

3) specificazione del o dei capi d’accusa, con menzione delle disposizioni di legge applicabili;

4) indicazione del tribunale che giudicherà nella causa nonché la data e il luogo previsti per l’apertura del dibattimento.

La stessa comunicazione sarà fatta dalla Potenza detentrice alla persona di fiducia del prigioniero di guerra.

Se, all’apertura del dibattimento, non è fornita la prova che la Potenza protettrice, il prigioniero di guerra e la persona di fiducia interessata abbiano ricevuto l’avviso sopra indicato almeno tre settimane prima dell’apertura del dibattimento, questo non potrà aver luogo e sarà rinviato.

 

Articolo 105.

Il prigioniero di guerra avrà diritto di essere assistito da uno dei suoi commilitoni prigionieri, di essere difeso da un avvocato qualificato di sua scelta, di far citare dei testimoni e di ricorrere, ove lo ritenga necessario, alle prestazioni di un interprete competente. Egli sarà informato di questo suo diritto, in tempo utile prima del processo, dalla Potenza detentrice. In mancanza di una scelta da parte del prigioniero, la Potenza protettrice gli procurerà un difensore; esso disporrà almeno di una settimana per poter procedere a ciò. A richiesta della Potenza protettrice, la Potenza detentrice trasmetterà un elenco di persone qualificate per sostenere la difesa. Nel caso in cui né il prigioniero di guerra né la Potenza protettrice avessero scelto un difensore, la Potenza detentrice designerà d’ufficio un avvocato qualificato per difendere l’imputato. Per preparare la difesa dell’imputato, il difensore disporrà almeno di un termine di due settimane prima dell’apertura del processo, nonché delle facilitazioni necessarie; in particolare, potrà visitare liberamente l’imputato e trattenersi con tutti i testimoni a difesa, compresi i prigionieri di guerra. Fruirà di queste facilitazioni sino allo spirare del termine di ricorso. Al prigioniero di guerra imputato sarà comunicato, con sufficiente anticipo prima dell’apertura del dibattimento e in una lingua che comprenda l’atto di accusa, come pure gli atti che sono, di regola, comunicati all’imputato in virtù delle leggi vigenti negli eserciti della Potenza detentrice. La stessa comunicazione dovrà essere fatta nelle medesime condizioni al suo difensore. I rappresentanti della Potenza protettrice avranno il diritto di assistere al dibattimento, salvo il caso che questo, in via eccezionale, dovesse aver luogo a porte chiuse nell’interesse della sicurezza dello Stato; la Potenza detentrice dovrà in tal caso informare la Potenza protettrice.

 

Articolo 106.

Ogni prigioniero di guerra avrà il diritto, alle stesse condizioni di quelle previste per i membri delle forze armate della Potenza detentrice, di ricorrere in appello, in cassazione, o in revisione contro qualsiasi sentenza pronunciata nei suoi confronti. Egli sarà pienamente informato dei suoi diritti di ricorso, nonché dei termini prescritti per esercitarli.

 

Articolo 107.

Ogni sentenza pronunciata nei confronti di un prigioniero di guerra sarà immediatamente comunicata alla Potenza protettrice, sotto forma di una comunicazione sommaria, indicante anche se il prigioniero abbia diritto di ricorrere in appello, in cassazione o in revisione. Tale comunicazione sarà fatta anche alla persona di fiducia interessata. Sarà fatta altresì al prigioniero di guerra, e in una lingua ch’egli comprenda, nel caso in cui la sentenza non fosse stata pronunciata in sua presenza. La Potenza detentrice comunicherà inoltre immediatamente alla Potenza protettrice la decisione del prigioniero di guerra di far uso o no dei suoi diritti di ricorso.

D’altro lato, in caso di condanna divenuta definitiva e, se si tratta di pena di morte, in caso di condanna pronunciata in prima istanza, la Potenza detentrice trasmetterà il più presto possibile alla Potenza protettrice una comunicazione particolareggiata contenente:

1) il testo esatto della sentenza;

2) un rapporto riassuntivo su l’istruttoria e il dibattimento, che sottolinei, in particolare, gli elementi dell’accusa e della difesa;

3) l’indicazione, se è il caso, dello stabilimento dove sarà scontata la pena.

Le comunicazioni previste nei capoversi precedenti saranno trasmesse alla Potenza protettrice all’indirizzo che essa avrà indicato precedentemente alla Potenza detentrice.

 

Articolo 108.

Le pene pronunciate nei confronti dei prigionieri di guerra in virtù di sentenze divenute regolarmente esecutive saranno scontate negli stessi stabilimenti e nelle medesime condizioni stabilite per i membri delle forze armate della Potenza detentrice. Queste condizioni saranno sempre conformi alle esigenze dell’igiene e dell’umanità.

Le prigioniere di guerra, nei confronti delle quali fossero state pronunciate pene di tal genere, saranno detenute in locali separati e saranno sottoposte alla sorveglianza di donne.

I prigionieri di guerra condannati ad una pena detentiva continueranno a fruire, in ogni caso, delle disposizioni degli articoli 78 e 126 della presente Convenzione. Essi saranno inoltre autorizzati a ricevere ed a spedire della corrispondenza, a ricevere almeno un collo di soccorso al mese e a fare regolarmente del moto all’aria aperta; essi riceveranno le cure mediche richieste dallo stato della loro salute, nonché l’assistenza spirituale che potessero desiderare. Le punizione che dovessero loro essere inflitte saranno conformi alle disposizioni dell’articolo 87, terzo comma.

 

Titolo IV. Fine della prigionia

 

Sezione I. Rimpatrio diretto e ospedalizzazione in paese neutrale

 

Articolo 109.

Con riserva del terzo comma del presente articolo, le Parti in conflitto dovranno rinviare nel loro paese, conformemente al disposto del primo comma dell’articolo seguente, senza riguardo al numero e al grado e dopo averli posti in grado di essere trasportati, i prigionieri di guerra gravemente feriti o gravemente malati.

Durante le ostilità, le Parti in conflitto si sforzeranno, con il concorso delle potenze neutrali interessate, di organizzare l’ospedalizzazione in paese neutrale dei prigionieri feriti o malati indicati nel secondo comma dell’articolo seguente; essi potranno, inoltre, concludere accordi per il rimpatrio diretto o l’internamento in paese neutrale dei prigionieri validi che abbiano subito una lunga cattività.

Nessun prigioniero di guerra ferito o malato, il cui rimpatrio è previsto ai sensi del primo comma del presente articolo, potrà essere rimpatriato durante le ostilità contro la sua volontà.

 

Articolo 110.

Saranno rimpatriati direttamente :

1) i feriti e i malati incurabili, le cui attitudini intellettuali o fisiche sembrano aver subito una notevole diminuzione;

2) i feriti e i malati non suscettibili, secondo le previsioni mediche, di guarigione nel termine di un anno, il cui stato esige una cura e le cui attitudini intellettuali o fisiche sembrano aver subito una notevole diminuzione;

3) i feriti e i malati guariti, le cui attitudini intellettuali o fisiche sembrano aver subito una diminuzione notevole e permanente.

Potranno essere ospedalizzati in un paese neutrale:

1) i feriti e i malati la cui guarigione è presumibile entro l’anno successivo alla data della ferita o all’inizio della malattia, qualora una cura in paese neutrale lasci presumere la guarigione più sicura e più rapida;

2) i prigionieri di guerra la cui salute intellettuale o fisica è, secondo le previsioni mediche, minacciata seriamente dal mantenimento in prigionia, ma che un’ospedalizzazione in paese neutrale potrebbe sottrarre a questa minaccia.

Le condizioni che i prigionieri di guerra ospedalizzati in paese neutrale dovranno soddisfare per essere rimpatriati saranno fissate, come pure il loro statuto, mediante accordo tra le Potenze interessate. Di regola, saranno rimpatriati i prigionieri di guerra ospedalizzati in paese neutrale che appartengono alle seguenti categorie:

1) coloro il cui stato di salute si è aggravato in modo che vengano a sussistere le condizioni del rimpatrio diretto;

2) quelli le cui attitudini intellettuali o fisiche rimangono, dopo la cura, notevolmente menomate.

In mancanza di accordi speciali tra le Parti in conflitto interessate per determinare i casi d’invalidità o di malattia che giustificano il rimpatrio diretto o l’ospedalizzazione in paese neutrale, tali casi saranno stabiliti conformemente alle norme contenute nell’accordo-tipo concernente il rimpatrio diretto e la ospedalizzazione in paese neutrale e nel regolamento concernente le Commissioni sanitarie miste, allegati alla presente Convenzione.

 

Articolo 111.

La Potenza detentrice, la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra e una Potenza neutrale, che abbia il gradimento di dette due Potenze, si sforzeranno di conchiudere gli accordi che permettano l’internamento dei prigionieri di guerra sul territorio di detta Potenza neutrale sino alla cessazione delle ostilità.

 

Articolo 112.

Fin dall’inizio del conflitto, saranno designate delle Commissioni sanitarie miste per esaminare i prigionieri malati e feriti e prendere tutte le decisioni utili al riguardo. La designazione, i doveri e il funzionamento di queste commissioni saranno conformi alle disposizioni del regolamento allegato alla presente Convenzione.

Tuttavia, i prigionieri che, secondo il parere delle autorità mediche della Potenza detentrice, sono palesemente feriti o malati gravi, potranno essere rimpatriati senza dover essere esaminati da una Commissione sanitaria mista.

 

Articolo 113.

Oltre a coloro che saranno stati designati dalle autorità sanitarie della Potenza detentrice, i prigionieri feriti o malati appartenenti alle categorie seguenti avranno la facoltà di presentarsi alla visita delle Commissioni sanitarie miste previste dall’articolo precedente:

1) i feriti e i malati proposti da un medico compatriota o cittadino di una Potenza in conflitto alleata alla Potenza dalla quale essi dipendono, che eserciti le sue funzioni nel campo;

2) i feriti e i malati proposti dalla loro persona di fiducia;

3) i feriti e i malati che sono stati proposti dalla Potenza dalla quale dipendono o da un ente riconosciuto da questa Potenza, che soccorra i prigionieri.

I prigionieri di guerra che non appartengono ad una delle tre categorie sopra indicate potranno nondimeno presentarsi alla visita delle Commissioni sanitarie miste, ma saranno esaminati soltanto dopo quelli delle categorie suddette.

Il medico compatriota dei prigionieri di guerra sottoposti alla visita della Commissione sanitaria mista e la loro persona di fiducia saranno autorizzati ad assistere alla visita.

 

Articolo 114.

Ai prigionieri di guerra vittime di infortuni, eccettuati i feriti volontari, si applicheranno, per quanto concerne il rimpatrio o l’eventuale ospedalizzazione in un paese neutrale, le disposizioni della presente Convenzione.

 

Articolo 115.

Nessun prigioniero di guerra colpito da una punizione disciplinare che si trovasse nelle condizioni previste per il rimpatrio o l’ospedalizzazione in un paese neutrale, potrà essere trattenuto per non aver scontato la punizione.

I prigionieri di guerra perseguiti o condannati in via giudiziaria, per i quali fossero previsti il rimpatrio o l’ospedalizzazione in paese neutrale, potranno fruire di questi provvedimenti prima della fine della procedura o dell’esecuzione della pena, sempreché la Potenza detentrice lo consenta.

Le parti in conflitto si comunicheranno i nomi di coloro che fossero trattenuti sino alla fine della procedura o dell’espiazione della pena.

 

Articolo 116.

Le spese di rimpatrio dei prigionieri di guerra o del loro trasporto in paese neutrale saranno sopportate, a partire dal confine della Potenza detentrice, dalla Potenza dalla quale questi prigionieri dipendono.

 

Articolo 117.

Nessun rimpatriato potrà essere adibito a servizio militare attivo.

 

Sezione II. Liberazione e rimpatrio dei prigionieri di guerra alla fine delle ostilità

 

Articolo 118.

I prigionieri di guerra saranno liberati e rimpatriati immediatamente dopo la fine delle ostilità attive.

In mancanza di disposizioni a tale riguardo in una convenzione conchiusa fra le Parti in conflitto per por fine alle ostilità, o, in mancanza di tale convenzione, ciascuna delle Potenze detentrici preparerà essa stessa ed attuerà senz’indugio un piano di rimpatrio conforme al principio enunciato nel precedente comma.

Nell’uno come nell’altro caso, i provvedimenti adottati saranno resi noti ai prigionieri di guerra.

Le spese di rimpatrio dei prigionieri di guerra saranno in ogni caso ripartite equamente tra la Potenza detentrice e la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri. A questo scopo saranno osservate le seguenti norme per la ripartizione:

a) se le due Potenze di cui si tratta sono limitrofe, la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra sopporterà le spese del loro rimpatrio a partire dal confine della Potenza detentrice;

b) se le due Potenze di cui si tratta non sono limitrofe, la Potenza detentrice sopporterà le spese di trasporto dei prigionieri di guerra nel suo territorio fino al suo confine o al porto d’imbarco più vicino alla Potenza dalla quale i prigionieri dipendono. Quanto al rimanente delle spese cagionate dal rimpatrio, le parti interessate si metteranno d’accordo per ripartirle equamente tra di loro. La conclusione di un tale accordo non potrà in nessun caso giustificare il minimo ritardo nel rimpatrio dei prigionieri di guerra.

 

Articolo 119.

I rimpatri saranno eseguiti in condizioni analoghe a quelle previste dagli articoli dal 46 al 48 incluso della presente Convenzione per il trasferimento dei prigionieri di guerra e tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 118 nonché di quelle seguenti.

Al momento del rimpatrio, saranno restituiti ai prigionieri di guerra gli oggetti di valore loro ritirati, in conformità delle disposizioni dell’articolo 18, e le somme di danaro in valuta estera che non fossero state convertite nella valuta della Potenza detentrice. Gli oggetti di valore e le somme in valuta estera che, per un motivo o per l’altro non fossero stati restituiti ai prigionieri di guerra al momento del loro rimpatrio, saranno consegnati all’Ufficio d’informazioni previsto dall’articolo 122.

I prigionieri di guerra saranno autorizzati a portare con sé i loro effetti personali, la loro corrispondenza e i colli giunti al loro indirizzo; il peso di questi effetti potrà essere limitato, qualora le circostanze del rimpatrio lo esigono, a quanto il prigioniero possa ragionevolmente portare; ogni prigioniero sarà in ogni caso autorizzato a portare con sé almeno venticinque chilogrammi.

Gli altri effetti personali del prigioniero rimpatriato saranno custoditi dalla Potenza detentrice; questa glieli farà pervenire non appena avrà conchiuso con la Potenza dalla quale il prigioniero dipende, un accordo che fissi le modalità del loro trasporto e il pagamento delle relative spese.

I prigionieri di guerra che si trovassero sotto procedimento penale per un crimine o un delitto di diritto penale, potranno essere trattenuti sino alla fine del processo e, quando ne sia il caso, fino all’espiazione della pena. Altrettanto sarà di coloro che siano condannati per un crimine o un delitto di diritto penale.

Le Parti in conflitto si comunicheranno i nomi dei prigionieri di guerra che saranno trattenuti sino alla fine del processo o dell’espiazione della pena.

Le Parti belligeranti si metteranno d’accordo per istituire delle commissioni allo scopo di rintracciare i prigionieri dispersi e di assicurarne il rimpatrio nel più breve tempo possibile.

 

Sezione III. Morte dei prigionieri di guerra

 

Articolo 120.

I testamenti dei prigionieri di guerra saranno compilati in modo da soddisfare alle condizioni di validità richieste dalla legislazione del loro paese d’origine, che provvederà a comunicare queste condizioni alla Potenza detentrice. A richiesta del prigioniero di guerra e ad ogni modo dopo la sua morte, il testamento sarà trasmesso senz’indugio alla Potenza protettrice e una copia certificata conforme sarà consegnata all’Agenzia centrale d’informazioni.

I certificati di morte, conformi al modulo allegato alla presente Convenzione, o gli elenchi, certificati conformi da un ufficiale responsabile di tutti i prigionieri di guerra morti in cattività, saranno trasmessi al più presto all’Ufficio di informazioni dei prigionieri di guerra istituito conformemente all’articolo 122. In questi certificati o in questi elenchi dovranno essere riprodotte le informazioni circa le indennità indicate nel terzo comma dell’articolo 17, il luogo e la data della morte, la causa della morte, il luogo e la data dell’inumazione, nonché tutte le informazioni necessarie per identificare le tombe.

L’inumazione o la cremazione dovranno essere precedute da un esame medico del cadavere per constatare la morte, permettere la redazione di un rapporto e, ove occorra, accertare l’identità del morto.

Le autorità detentrici vigileranno che i prigionieri di guerra morti in cattività siano onorevolmente inumati, possibilmente secondo i riti della religione alla quale appartenevano, e che le loro tombe siano rispettate, convenientemente tenute e segnate in modo da poter sempre essere ritrovate. Ogniqualvolta ciò sia possibile, i prigionieri di guerra morti, che dipendevano dalla stessa Potenza, saranno inumati nello stesso luogo.

I prigionieri di guerra morti saranno inumati individualmente, salvo il caso di forza maggiore che imponesse una tomba collettiva. Le salme potranno essere cremate soltanto se impellenti ragioni igieniche o la religione del morto lo esigano, oppure se egli ne aveva espresso desiderio. In caso di cremazione, ne sarà fatta menzione con indicazione dei motivi, nell’atto di morte.

Affinché le tombe possano sempre essere rintracciate, tutte le indicazioni relative alle inumazioni e alle tombe dovranno essere registrate da un servizio delle tombe istituito dalla Potenza detentrice. Gli elenchi delle tombe e le indicazioni relative ai prigionieri di guerra inumati nei cimiteri saranno trasmessi alla Potenza dalla quale dipendono questi prigionieri di guerra. Incomberà alla Potenza che controlla il territorio, sempreché partecipi alla Convenzione, di prendere cura di queste tombe e di registrare ogni trasferimento ulteriore delle salme. Queste disposizioni si applicano anche alle ceneri che saranno conservate dal Servizio delle tombe fino a che il paese d’origine comunichi le disposizioni definitive che desidera prendere al riguardo.

 

Articolo 121.

Ogni decesso o ferimento grave di un prigioniero di guerra cagionati o che si sospetta che siano stati cagionati da una sentinella, da un altro prigioniero di guerra o da qualsiasi altra persona, come pure tutti i casi di morte di cui s’ignori la causa, formeranno immediatamente oggetto di un’inchiesta ufficiale della Potenza detentrice.

Una comunicazione in merito sarà immediatamente fatta alla Potenza protettrice. Saranno raccolte le deposizioni dei testimoni, specie quelle dei prigionieri di guerra; un rapporto che le contenga sarà comunicato a detta Potenza.

Se l’inchiesta accerta la colpevolezza di una o più persone, la Potenza detentrice prenderà tutte le misure per perseguire giudiziariamente il o i responsabili.

 

Titolo V. Uffici d’informazioni e società di soccorso concernenti i prigionieri di guerra

 

Articolo 122.

Fin dall’inizio di un conflitto, e in tutti i casi di occupazione, ogni Paese in conflitto istituirà un Ufficio ufficiale di informazioni sui prigionieri di guerra che si trovano in suo potere; le Potenze neutrali o non belligeranti che avessero accolto sul loro territorio persone appartenenti ad una delle categorie indicate nell’

Articolo 4 agiranno nello stesso modo nei confronti di queste persone. La Potenza interessata vigilerà affinché quest’Ufficio d’informazioni disponga dei locali, del materiale e del personale necessari perché possa funzionare efficacemente. Essa sarà libera di impiegarvi dei prigionieri di guerra rispettando le condizioni previste nella sezione della presente convenzione concernente il lavoro dei prigionieri di guerra.

Ogni Parte belligerante fornirà, entro il più breve termine possibile, al suo Ufficio le informazioni di cui è cenno nei commi quarto, quinto e sesto del presente articolo a proposito d’ogni persona nemica appartenente a una delle categorie indicate nell’

Articolo 4 e caduta in suo potere. Le Potenze neutrali o non belligeranti agiranno nello stesso modo nei confronti delle persone di queste categorie che avessero accolte sul loro territorio.

L’Ufficio farà giungere d’urgenza servendosi dei mezzi più rapidi, queste informazioni alle Potenze interessate, per il tramite, da un lato, delle Potenze protettrici e, dall’altro, dell’Agenzia centrale contemplata dall’articolo 123.

Queste informazioni dovranno permettere di avvertire rapidamente le famiglie interessate. Queste informazioni nei limiti in cui sono in possesso dell’Ufficio d’informazioni comprenderanno per ogni prigioniero di guerra, con riserva delle disposizioni dell’articolo 17, cognome, nomi, grado, numero di matricola, luogo e data di nascita, indicazione della Potenza dalla quale dipende, nome del padre e cognome della madre, cognome e indirizzo della persona che deve essere informata, nonché indirizzo al quale la corrispondenza può essere diretta al prigioniero.

L’Ufficio d’informazioni riceverà dai vari servizi competenti le indicazioni relative ai mutamenti, alle liberazioni, ai rimpatri, alle evasioni, alle ospedalizzazioni, ai decessi, e le trasmetterà nel modo previsto dal precedente comma tre.

Del pari, informazioni sullo stato di salute dei prigionieri di guerra gravemente malati o feriti saranno trasmesse regolarmente e, per quanto possibile, ogni settimana.

L’Ufficio d’informazioni sarà inoltre incaricato di rispondere a tutte le domande che gli fossero rivolte a proposito dei prigionieri di guerra, compresi quelli morti in cattività; esso procederà alle inchieste necessarie per procurarsi le informazioni richieste che non possedesse.

Tutte le comunicazioni scritte fatte dall’Ufficio saranno autenticate da una firma o da un sigillo.

L’Ufficio d’informazioni sarà inoltre incaricato di raccogliere e di trasmettere alle Potenze interessate tutti gli oggetti personali di valore, comprese le somme di danaro in valuta che non sia quella della Potenza detentrice, e i documenti che rivestano importanza per i congiunti prossimi, abbandonati dai prigionieri di guerra al momento del loro rimpatrio, della loro liberazione, evasione o morte. Questi oggetti saranno spediti dall’Ufficio in pacchi sigillati; a questi pacchi saranno allegate delle dichiarazioni che stabiliscano con precisione l’identità delle persone cui gli oggetti appartenevano, nonché un inventario completo del pacco. Gli altri effetti personali dei prigionieri di cui si tratta saranno rimandati in conformità agli accordi conchiusi tra le Parti in conflitto interessate.

 

Articolo 123.

Sarà istituita, in paese neutrale, un’Agenzia centrale di informazioni sui prigionieri di guerra. Il Comitato internazionale della Croce Rossa proporrà alle potenze interessate, quando lo giudichi necessario, l’organizzazione di tale Agenzia.

Quest’Agenzia sarà incaricata di concentrare tutte le informazioni interessanti i prigionieri di guerra che essa potrà avere in via ufficiale o privata e le trasmetterà il più rapidamente possibile al paese d’origine dei prigionieri od alla Potenza dalla quale dipendono. Essa riceverà, da parte delle Potenze in conflitto, ogni facilitazione per procedere a dette trasmissioni.

Le Alte parti contraenti, e, in particolare, quelle i cui cittadini fruiscono dei servizi dell’Agenzia centrale, sono invitate a fornire alla stessa l’appoggio finanziario che le occorresse.

Queste disposizioni non dovranno essere interpretate come tali da limitare l’attività umanitaria del Comitato internazionale della Croce Rossa e delle società di soccorso indicate nell’articolo 125.

 

Articolo 124.

Gli Uffici nazionali d’informazioni e l’Agenzia centrale d’informazioni beneficeranno della franchigia diporto, in materia postale, come pure di tutte le esenzioni contemplate dall’articolo 74 e, in tutta la misura del possibile, della franchigia telegrafica o, almeno, di importanti riduzioni di tasse.

 

Articolo 125.

Con riserva dei provvedimenti che ritenessero indispensabili per garantire la loro sicurezza o per fare fronte a qualsiasi altra necessita ragionevole, le Potenze detentrici faranno la migliore accoglienza alle organizzazioni religiose, alle società di soccorso o a qualsiasi altro ente che venisse in soccorso ai prigionieri di guerra. Esse concederanno loro, come pure ai loro delegati debitamente accreditati, tutte le agevolazioni necessarie per visitare i prigionieri, per distribuir loro soccorsi, materiale d’ogni provenienza destinato a scopi religiosi educativi, o ricreativi, o per aiutarle ad organizzare i loro svaghi nei campi. Le società o gli enti sopra indicati possono essere costituiti sul territorio della Potenza detentrice, in un altro paese, oppure avere carattere internazionale.

La Potenza detentrice potrà limitare il numero delle società e degli enti i cui delegati saranno autorizzati a svolgere la loro attività sul suo territorio e sotto il suo controllo, a condizione però che tale limitazione non impedisca di soccorrere con un aiuto efficace e sufficiente tutti i prigionieri di guerra.

La situazione particolare del Comitato Internazionale della Croce Rossa in questo campo sarà in ogni tempo riconosciuta e rispettata.

Quando saranno consegnati a prigionieri di guerra dei soccorsi o del materiale per gli scopi sopra indicata o almeno entro breve termine, sarà trasmesso alla società di soccorso o all’ente speditore, per ogni invio spedito, una ricevuta firmata dalla persona di fiducia dei prigionieri di cui si tratta.

Ricevute concernenti questi invii saranno rilasciate in pari tempo dalle autorità amministrative che hanno la custodia dei prigionieri.

 

Titolo VI. Esecuzione della Convenzione

 

Sezione I. Disposizioni generali

 

Articolo 126.

I rappresentanti o i delegati delle Potenze protettrici saranno autorizzati a recarsi in tutti i luoghi dove si trovano prigionieri di guerra, specialmente nei luoghi d’internamento, di detenzione e di lavoro; essi avranno accesso a tutti i locali utilizzati dai prigionieri. Saranno pure autorizzati a recarsi nei luoghi di partenza, di passaggio o di arrivo dei prigionieri trasferiti. Potranno intrattenersi senza testimoni coi prigionieri, specialmente con la loro persona di fiducia, ove occorra per il tramite di un interprete.

Ai rappresentanti e ai delegati delle Potenze protettrici sarà lasciata piena libertà nella scelta dei luoghi che desiderano visitare; la durata e la frequenza di queste visite non saranno limitate. Esse potranno essere vietate soltanto per imperiose necessità militari ed unicamente in via eccezionale e temporanea.

La Potenza detentrice e la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra da visitare potranno se è il caso, mettersi d’accordo perché compatrioti di questi prigionieri siano ammessi a partecipare alle visite.

I delegati del Comitato internazionale della Croce Rossa fruiranno delle stesse prerogative. La designazione di questi delegati sarà sottoposta ai gradimento della Potenza in cui potere si trovano i prigionieri di guerra da visitare.

 

Articolo 127.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere nel più largo modo possibile, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, il testo della presente convenzione nei loro rispettivi paesi e, in particolare, a includerne lo studio nei programmi di istruzione militare e, se possibile, civile, di guisa che i principi ne siano conosciuti da tutte le loro forze armate e da tutta la popolazione.

Le autorità militari o altre che, in tempo di guerra, assumessero delle responsabilità nei confronti dei prigionieri di guerra, dovranno possedere il testo della Convenzione ed essere particolarmente istruite sulle sue disposizioni.

 

Articolo 128.

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero e, durante le ostilità, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, nonché le leggi ed i regolamenti che potranno essere adottati per assicurarne l’applicazione.

 

Articolo 129.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso, o dato ordine di commettere, una delle infrazioni gravi alla presente Convenzione precisate nell’articolo seguente.

Ogni Parte contraente avrà l’obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso, o di aver dato l’ordine di commettere, una di dette infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la loro nazionalità, deferirle ai propri tribunali. Essa potrà pure, se preferisce e secondo le norme previste dalla legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad un’altra parte contraente interessata al procedimento, purché questa parte contraente possa far valere contro dette persone prove sufficienti.

Ogni Parte contraente prenderà i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate nell’articolo seguente.

Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e seguenti della presente Convenzione.

 

Articolo 130.

Le infrazioni gravi indicate nell’articolo precedente sono quelle che implicano l’uno o l’altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: l’omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente gravi sofferenze o di attentare gravemente all’integrità fisica o alla salute, il fatto di costringere un prigioniero di guerra a prestare servizio nelle forze armate della potenza nemica, o quello di privarlo del suo diritto di essere giudicato regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della presente Convenzione.

 

Articolo 131.

Nessuna Parte contraente potrà esonerare se stessa, né esonerare un’altra Parte contraente, dalle responsabilità in cui essa o un’altra Parte contraente fosse incorsa per le infrazioni previste dall’articolo precedente.

 

Articolo 132.

A richiesta di una Parte in conflitto, dovrà essere aperta un’inchiesta, nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della Convenzione.

Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla procedura d’inchiesta, le Parti s’intenderanno per la scelta di un arbitro, che deciderà sulla procedura da seguire.

Accertata la violazione, le Parti in conflitto vi porranno fine e la reprimeranno il più rapidamente possibile.

 

Sezione II. Disposizioni finali

 

Articolo 133.

La presente Convenzione è redatta in francese e in inglese. Ambedue i testi sono parimenti autentici.

Il Consiglio federale svizzero farà eseguire traduzioni ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnola.

 

Articolo 134.

La presente Convenzione sostituisce la Convenzione del 27 luglio 1929 nei rapporti tra le Alte Parti contraenti.

 

Articolo 135.

Nei rapporti tra le Potenze legate alla Convenzione dell’Aja concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, si tratti della Convenzione del 29 luglio 1899 o di quella del 18 ottobre 1907, e che partecipano alla presente Convenzione, questa completerà il capitolo II del Regolamento allegato alle suddette Convenzioni dell’Aja.

 

Articolo 136.

La presente Convenzione, che porterà la data di oggi, potrà, sino al 12 febbraio 1950, essere firmata a nome delle Potenze rappresentate alla Conferenza che si è aperta a Ginevra il 21 aprile 1949, nonché delle Potenze non rappresentate a questa Conferenza che partecipano alla Convenzione del 27 luglio 1929.

 

Articolo 137.

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile e le ratifiche saranno depositate a Berna.

Del deposito di ciascuno strumento di ratifica sarà steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata dal Consiglio federale svizzero a tutte le Potenze nel nome delle quali la Convenzione sarà stata firmata o l’adesione sarà stata notificata.

 

Articolo 138.

La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che almeno due strumenti di ratifica saranno stati depositati.

Essa entrerà successivamente in vigore per ciascuna Alta Parte contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica.

 

Articolo 139.

A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta alle adesioni di qualunque Potenza in nome della quale non sia stata firmata.

 

Articolo 140.

Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data nella quale gli saranno giunte.

Il Consiglio federale svizzero comunicherà le adesioni a tutte le Potenze in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l’adesione.

 

Articolo 141.

Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 conferiranno effetto immediato alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Parti in conflitto prima o dopo l’inizio delle ostilità o dell’occupazione. La comunicazione delle ratifiche o delle adesioni ricevute dalle Parti in conflitto sarà fatta dal Consiglio federale svizzero per la via più rapida.

 

Articolo 142.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di denunciare la presente Convenzione.

La denuncia sarà notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero. Questi comunicherà tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti contraenti.

La denuncia produrrà i suoi effetti un anno dopo la sua notifica al Consiglio federale svizzero. Tuttavia, la denuncia notificata mentre la Potenza denunciante è implicata in un conflitto non produrrà effetto alcuno fino a tanto che la pace non sarà stata conchiusa e, in ogni caso, sino a tanto che le operazioni di liberazione e di rimpatrio delle persone protette dalla presente Convenzione non saranno finite.

La denuncia varrà soltanto nei confronti della Potenza denunciante. Essa non avrà effetto alcuno sugli obblighi che le parti in conflitto saranno tenute ad adempiere in virtù dei principi del diritto internazionale, quali risultano dagli usi vigenti tra nazioni civili, dalle leggi dell’umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza.

 

Articolo 143.

Il Consiglio federale svizzero farà registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite. Il Consiglio federale svizzero informerà parimenti il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il 12 agosto 1949, nelle lingue francese e inglese. L’originale sarà depositato negli Archivi della Confederazione Svizzera. Il Consiglio federale svizzero trasmetterà una copia, certificata conforme, della Convenzione a ciascuno degli Stati firmatari, come pure agli Stati che avranno aderito alla Convenzione.

 

Allegato I

Accordo-tipo concernente il rimpatrio diretto e la ospedalizzazione in paese neutrale dei prigionieri di guerra feriti e malati (vedi articolo 110)

 

I. Principi per il rimpatrio diretto o l’ospedalizzazione in paese neutrale

A. Rimpatrio diretto.

Saranno direttamente rimpatriati:

1. Tutti i prigionieri di guerra colpiti dalle infermità seguenti, risultanti da traumi, perdita di un membro, paralisi, infermità articolari od altre, in quanto l’infermità consista almeno nella perdita di una mano o di un piede, o che equivalga alla perdita di una mano o di un piede.

Senza che sia pregiudicata un’interpretazione più larga, i seguenti casi saranno considerati come equivalenti alla perdita di una mano o di un piede:

a) perdita della mano, di tutte le dita o del pollice e dell’indice di una mano; perdita del piede o di tutte le dita e dei metatarsi di un piede;

b) anchilosi, perdita di tessuto osseo, retrazione cicratriziale che sopprima la funzione di una delle grandi articolazioni o di tutte le articolazioni digitali di una mano;

c) pseudartrosi delle ossa lunghe;

d) deformità risultanti da fratture o altri traumi e che comportano una seria menomazione dell’attività e dell’attitudine a portare pesi.

2. Tutti i prigionieri di guerra feriti il cui stato sia divenuto cronico al punto che le previsioni sembrano escludere, nonostante le cure, la guarigione entro l’anno successivo alla data del ferimento, come ad esempio nei seguenti casi:

a) proiettile nel cuore, anche se la Commissione sanitaria mista, procedendo alla visita, non ha potuto constatare disturbi gravi;

b) scheggia metallica nel cervello o nei polmoni, anche se la Commissione sanitaria mista, procedendo alla visita, non ha potuto constatare una reazione locale o generale;

c) osteomielite la cui guarigione non possa essere prevista entro l’anno successivo al ferimento e sembri dover condurre all’anchilosi di un’articolazione o ad altre alterazioni che equivalgano alla perdita di una mano o di un piede;

d) ferita penetrante e purulenta delle grandi articolazioni;

e) ferita del cranio o spostamento del tessuto osseo;

f) ferita o ustione del viso con perdita di tessuto e lesioni funzionali;

g) ferita del midollo spinale;

h) lesione dei nervi periferici, le cui conseguenze equivalgano alla perdita di una mano o di un piede e la cui guarigione esiga un periodo di tempo superiore ad un anno dal ferimento, come ad esempio: lesione del plesso brachiale, o lombo sacrale, del nervo mediano o sciatico, come pure la lesione combinata dei nervi radiale e cubitale o dei nervi peroneo e tibiale, ecc. La lesione isolata dei nervi radiale, cubitale, peroneo o tibiale non giustifica il rimpatrio, salvo nel caso di contratture o di disturbi neurotrofici gravi;

i) lesione dell’apparato genito-urinario che ne comprometta seriamente il funzionamento.

3. Tutti i prigionieri di guerra malati il cui stato sia divenuto cronico al punto che le previsioni sembrano escludere, nonostante le cure, la guarigione entro l’anno successivo all’inizio della malattia, come ad esempio nei seguenti casi:

a) tubercolosi evolutiva, di qualsiasi organo, che, secondo le previsioni mediche, non possa più essere guarita od almeno considerevolmente migliorata da una cura in paese neutrale;

b) pleurite essudativa;

c) malattie gravi degli organi della respirazione, di origine non tubercolare, presunte incurabili, come ad esempio: enfisema polmonare grave (con o senza bronchite); asma cronica* che si prolunghi oltre un anno di cattività; bronchiettasia*; ecc;

d) affezioni croniche gravi della circolazione, ad esempio: affezioni valvolari e del miocardio* che abbiano manifestato segni di scompenso durante la cattività, anche se la Commissione sanitaria mista, procedendo alla visita, non possa constatare alcuno di tali segni; affezioni del pericardio e dei vasi (malattia di Buerger, aneurisma dei grandi vasi); ecc.;

e) affezioni croniche gravi degli organi digestivi, ad esempio: ulcera dello stomaco o del duodeno; postumi d’intervento chirurgico allo stomaco fatto in cattività; gastrite, enterite o colite croniche che durano più di un anno e che influiscano gravemente sullo stato generale; cirrosi epatica; colecistopatia cronica*; ecc.;

f) affezioni croniche gravi degli organi genito-urinari, ad esempio: affezioni croniche del rene con disturbi consecutivi; nefrectomia per un rene tubercoloso; pielite cronica o cistite cronica; idronefrosi o pionefrosi; affezioni ginecologiche croniche gravi; gravidanze e affezioni ostetriche, quando sia impossibile l’ospedalizzazione in paese neutrale; ecc.;

g) malattie croniche gravi del sistema nervoso centrale e periferico, ad esempio: tutte le psicosi e psiconeurosi manifeste, come l’isterismo grave, grave psiconevrosi di cattività, ecc., debitamente accertate da uno specialista*; qualunque epilessia debitamente accertata dal medico del campo*; arteriosclerosi cerebrale; neurite cronica protratta oltre un anno; ecc.;

h) malattie croniche gravi del sistema neurovegetativo con menomazione notevole dell’attitudine intellettuale o fisica, perdita ragguardevole di peso e astenia generale;

i) cecità d’ambo gli occhi, o quella di un solo occhio quando la facoltà visiva dell’altro sia inferiore ad 1, nonostante l’uso di lenti correttrici; diminuzione dell’acuità visiva che non possa essere corretta a 1/2 per almeno un occhio*; altre affezioni oculari gravi, ad esempio: glaucoma, irite, corodite, tracoma, ecc.;

k) disturbi dell’udito, quali sordità completa unilaterale, se l’altro orecchio non percepisce più la voce parlata ordinaria ad un metro di distanza*; ecc.;

l) malattie gravi del metabolismo, ad esempio: diabete mellito che esiga una cura insulinica; ecc.;

m) disturbi gravi delle ghiandole a secrezione interna, ad esempio: ipertireosi, ipotireosi; morbo di Addison; cachessia di Simmonds; tetania; ecc.;

n) malattie gravi croniche del sistema ematopoietico;

o) intossicazioni croniche gravi, ad esempio: saturnismo; idrargirismo; morfinismo; cocainismo; alcolismo; intossicazioni da gas e da radiazioni; ecc.;

p) affezioni croniche degli organi locomotori con disturbi funzionali manifesti, ad esempio: artriti deformanti; poliartrite cronica progressiva primaria e secondaria; reumatismo con manifestazioni cliniche gravi; ecc.;

q) affezioni cutanee croniche gravi, ribelli a ogni cura;

r) tutti i neoplasmi maligni;

s) malattie infettive croniche gravi che perdurano un anno dopo l’inizio, ad esempio: malaria con alterazioni organiche pronunciate; dissenteria amebica o bacillare con notevoli disturbi; sifilide viscerale e terziaria, ribelle a ogni cura; lebbra; ecc.:

t) avitaminosi gravi o grave inanizione.

 

* La decisione della Commissione sanitaria mista si fonderà prevalentemente sulle osservazioni dei medici dei campi e dei medici compatrioti dei prigionieri di guerra o sull’esame dei medici specialisti appartenenti alla Potenza detentrice.

 

B. Ospedalizzazione in paese neutrale.

Saranno presentati per l’ospedalizzazione in paese neutrale :

1. tutti i prigionieri di guerra feriti non suscettibili di guarigione in cattività, ma che potrebbero guarire o il cui stato potrebbe notevolmente migliorare se fossero ospedalizzati in paese neutrale.

2. i prigionieri di guerra affetti da qualunque forma di tubercolosi di qualsiasi organo, la cui cura in paese neutrale potrebbe probabilmente farli guarire o almeno notevolmente migliorarli, eccettuata la tubercolosi primaria guarita prima della cattività.

3. i prigionieri di guerra affetti da qualunque affezione che giustifichi una cura degli organi respiratori, circolatori, digestivi, nervosi, degli organi dei sensi, genito-urinari, cutanei, locomotori, ecc., quando questa cura avrebbe palesemente risultati migliori in paese neutrale che in cattività.

4. i prigionieri di guerra che abbiano subito una nefrectomia in cattività per una affezione renale non tubercolare, o affetti da osteomielite in via di guarigione o latente, o da diabete mellito che non esiga una cura insulinica, ecc.

5. i prigionieri di guerra affetti da nevrosi provocata dalla guerra o dalla cattività.

6. i prigionieri affetti da nevrosi provocata dalla cattività che non siano guariti dopo tre mesi di ospedalizzazione in paese neutrale o che, dopo questo termine, non siano palesemente in via di guarigione definitiva, saranno rimpatriati.

7. tutti i prigionieri di guerra colpiti da intossicazione cronica (gas, metalli, alcaloidi, ecc.) per i quali le previsioni di guarigione in paese neutrale siano particolarmente favorevoli;

8. tutte le prigioniere di guerra incinte e le prigioniere madri con i propri lattanti e bambini di tenera età.

 

Saranno esclusi dall’ospedalizzazione in paese neutrale:

1. tutti i casi di psicosi debitamente accertati.

2. tutte le affezioni nervose organiche o funzionali ritenute incurabili.

3. tutte le malattie contagiose nel periodo in cui esse sono trasmissibili, ad eccezione della tubercolosi.

 

II. Osservazioni generali

1. Le condizioni qui sopra stabilite devono, in modo generale, essere interpretate ed applicate con la massima possibile larghezza di criterio. Soprattutto gli stati nevropatici e psicopatici causati dalla guerra o dalla cattività, nonché i casi di tubercolosi di qualunque grado, devono beneficiare di questa larghezza d’interpretazione. I prigionieri di guerra che hanno subito più ferite, nessuna delle quali, considerata per se stessa, non giustifica il rimpatrio, saranno esaminati con lo stesso spirito, tenendo conto del trauma psichico dovuto al numero delle ferite.

2. Tutti i casi incontestabili che danno diritto al rimpatrio diretto (amputazione, cecità o sordità totale, tubercolosi polmonare aperta, malattia mentale, neoplasma maligno, ecc.) saranno esaminati e gli interessati rimpatriati il più presto possibile dai medici di campo o dalle Commissioni di medici militari designate dalla Potenza detentrice.

3. Le ferite e le malattie anteriori alla guerra, e che non si sono aggravate, come pure le ferite di guerra che non hanno impedito la ripresa del servizio militare, non daranno diritto al rimpatrio diretto.

4. Le presenti disposizioni beneficeranno di un’interpretazione e di un’applicazione analoghe in tutti gli Stati belligeranti. Le Potenze e le autorità interessate accorderanno alle Commissioni sanitarie miste tutte le facilitazioni necessarie per adempiere il loro compito.

5. Gli esempi indicati qui sopra sotto il numero 1 rappresentano soltanto casi tipici. Quelli non esattamente conformi a queste disposizioni saranno giudicati secondo lo spirito delle norme dell’articolo 110 della presente Convenzione e dei principi contenuti nel presente accordo.

 

Allegato II

Regolamento concernente le commissioni sanitarie miste (vedi articolo 112)

 

Articolo 1.

Le Commissioni sanitarie miste previste dall’articolo 112 della Convenzione saranno composte di tre membri, due dei quali apparterranno ad un paese neutrale, mentre il terzo sarà designato dalla Potenza detentrice. Presiederà uno dei membri neutrali.

 

Articolo 2.

I due membri neutrali saranno designati dal Comitato internazionale della Croce Rossa, d’intesa con la Potenza protettrice, a richiesta della Potenza detentrice. Essi potranno, indifferentemente, essere domiciliati nei loro paesi d’origine, o in un altro paese neutrale o sul territorio della Potenza detentrice.

 

Articolo 3.

I membri neutrali saranno accettati dalle Parti in conflitto interessate, che notificheranno il loro gradimento al Comitato internazionale della Croce Rossa e alla Potenza protettrice dal momento di questa notifica, i membri saranno considerati come effettivamente designati.

 

Articolo 4.

Saranno parimenti designati dei membri supplenti in numero sufficiente per sostituire i membri titolari in caso di necessità. Questa designazione sarà fatta contemporaneamente a quella dei membri titolari o, almeno, entro il più breve termine possibile.

 

Articolo 5.

Qualora, per un motivo qualsiasi, il Comitato internazionale della Croce Rossa non potesse procedere alla designazione dei membri neutrali, vi procederà la Potenza protettrice.

 

Articolo 6.

Per quanto possibile, uno dei membri neutrali dovrà essere chirurgo e l’altro medico.

 

Articolo 7.

I membri neutrali godranno di una piena indipendenza nei confronti delle Parti in conflitto che dovranno assicurar loro tutte le facilitazioni per l’adempimento della loro missione.

 

Articolo 8.

Nel procedere alle designazioni indicate negli articoli 2 e 4 del presente regolamento, il Comitato internazionale della Croce Rossa fisserà, d’intesa con la Potenza protettrice, le condizioni di servizio degli interessati.

 

Articolo 9.

Non appena i membri neutrali avranno ottenuto il gradimento, le Commissioni sanitarie miste inizieranno i loro lavori il più rapidamente possibile e, in ogni caso, entro un termine di tre mesi a contare dalla data di gradimento.

 

Articolo 10.

Le Commissioni sanitarie miste esamineranno tutti i prigionieri indicati nell’articolo 113 della Convenzione. Esse proporranno il rimpatrio, l’esclusione dal rimpatrio o il rinvio ad una visita ulteriore. Le loro decisioni saranno prese a maggioranza.

 

Articolo 11.

Entro il mese successivo a la visita, la decisione presa dalla Commissione in ogni singolo caso sarà comunicata alla Potenza detentrice, alla Potenza protettrice e al Comitato internazionale della Croce Rossa. La Commissione sanitaria mista informerà altresì della decisione presa ogni prigioniero che abbia subito la visita e rilascerà un certificato analogo al modulo allegato alla presente Convenzione a quei prigionieri di cui avrà proposto il rimpatrio.

 

Articolo 12.

La Potenza detentrice dovrà eseguire le decisioni della Commissione sanitaria mista entro un termine di tre mesi dal momento in cui ne sarà debitamente informata.

 

Articolo 13.

Qualora non vi fosse alcun medico neutrale in un paese dove l’attività di una Commissione sanitaria mista apparisse necessaria, e se fosse impossibile, per una ragione qualsiasi, di designare dei medici neutrali, residenti in un altro paese, la Potenza detentrice, di comune accordo con la Potenza protettrice, istituirà una Commissione sanitaria che assumerà le stesse funzioni di una Commissione sanitaria mista, con riserva delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 del presente regolamento.

 

Articolo 14.

Le Commissioni sanitarie miste eserciteranno la loro attività in permanenza e visiteranno ogni campo a intervalli non superiori a sei mesi.

 

Allegato III

Regolamento concernente i soccorsi collettivi ai prigionieri di guerra (vedi articolo 73)

 

Articolo 1.

Le persone di fiducia saranno autorizzate a distribuire gli invii di soccorso collettivi, di cui sono responsabili a tutti i prigionieri che dipendono amministrativamente dal loro campo, come pure a quelli che si trovano negli ospedali, o nelle prigioni o in altri stabilimenti penitenziari.

 

Articolo2.

La distribuzione di soccorsi collettivi si farà secondo le istruzioni dei donatori e in conformità del piano stabilito dalle persone di fiducia; tuttavia la distribuzione dei soccorsi sanitari si farà a preferenza, d’intesa con i medici in capo; questi potranno, negli ospedali e nei lazzaretti, derogare a dette istruzioni nella misura in cui i bisogni dei malati lo esigono. Nei limiti così precisati, la distribuzione si farà sempre in modo equo.

 

Articolo 3.

Per poter verificare la qualità e la quantità delle merci ricevute, e per poter redigere in proposito dei rapporti particolareggiati destinati ai donatori, le persone di fiducia o i loro aggiunti saranno autorizzati a recarsi nei punti di arrivo degli invii di soccorso vicini al loro campo.

 

Articolo 4.

Le persone di fiducia riceveranno le facilitazioni necessarie per verificare se la distribuzione dei soccorsi collettivi in tutte le suddivisioni e in tutti gli annessi del loro campo è stata fatta secondo le loro istruzioni.

 

Articolo 5.

Le persone di fiducia saranno autorizzate a compilare, come pure a far compilare dalle persone di fiducia dei distaccamenti di lavoro o dai medici in capo dei lazzaretti e ospedali, dei moduli o questionari destinati ai donatori e che si riferiscono ai soccorsi collettivi (distribuzione, bisogni, quantità. ecc.). Questi moduli e questionari, debitamente compilati, saranno trasmessi senz’indugio ai donatori.

 

Articolo 6.

Allo scopo di garantire una distribuzione regolare di soccorsi collettivi ai prigionieri di guerra del loro campo e, eventualmente, di sopperire ai bisogni provocati dall’arrivo di nuovi contingenti di prigionieri, le persone di fiducia saranno autorizzate a costituire e a conservare scorte sufficienti di soccorsi collettivi. Essi disporranno, a questo fine, di magazzini adeguati; ogni magazzino sarà provvisto di due serrature; le chiavi dell’una saranno in mano della persona di fiducia e quelle dell’altra in mano al comandante del campo.

 

Articolo 7.

Nel caso di invii collettivi di capi di vestiario, ogni prigioniero di guerra conserverà la proprietà di almeno una serie completa di capi. Se un prigioniero possiede più di una serie di capi di vestiario, la persona di fiducia sarà autorizzata a ritirare a coloro che sono meglio provvisti, capi in eccedenza o i capi di cui ne posseggano più di uno, nel caso in cui fosse necessario di procedere in tal modo per soddisfare i bisogni dei prigionieri meno provvisti. Non potrà tuttavia ritirare una seconda serie di capi di biancheria personale, di calze o di calzature, salvo che non vi sia altro mezzo per procurarne ad un prigioniero che non ne possiede.

 

Articolo 8.

Le Alte Parti contraenti e, in particolare, le Potenze detentrici, autorizzeranno, nella misura del possibile e con riserva della regolamentazione relativa al vettovagliamento della popolazione, qualsiasi acquisto che fosse fatto sul loro territorio per distribuire soccorsi collettivi ai prigionieri di guerra; esse faciliteranno parimenti i trasferimenti di danaro e altri provvedimenti finanziari, tecnici o amministrativi eseguiti in vista di tali acquisti.

 

Articolo 9.

Le disposizioni che precedono non limitano il diritto dei prigionieri di guerra di ricevere soccorsi collettivi prima del loro arrivo in un campo o durante il trasferimento, nella possibilità per i rappresentanti della Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di qualsiasi altro ente che soccorra i prigionieri di guerra e fosse incaricato di trasmettere tali soccorsi, di garantirne la distribuzione ai loro destinatari con qualunque altro mezzo che ritenessero opportuno.

 

Allegato IV

(Omissis)

 

Allegato V

Regolamento-tipo per i pagamenti inviati dai prigionieri di guerra nel loro Paese (Vedi articolo 63)

 

1. L’avviso indicato nell’articolo 63, terzo capoverso, conterrà le indicazioni seguenti:

a) il numero di matricola previsto dall’articolo 17, il grado, il cognome e i nomi del prigioniero di guerra autore del pagamento;

b) il cognome e l’indirizzo del destinatario del pagamento nel paese d’origine;

c) la somma da pagare, espressa in valuta della Potenza detentrice.

2. Quest’avviso sarà firmato dal prigioniero di guerra. Se quest’ultimo non sapesse scrivere, vi apporrà un segno autenticato da un testimone. La persona di fiducia controfirmerà questo avviso.

3. Il comandante del campo aggiungerà a quest’avviso un certificato che attesti che il saldo creditore del conto del prigioniero di guerra di cui trattasi non è inferiore alla somma che deve essere pagata.

4. Questi avvisi potranno farsi in forma di elenchi. Ogni foglio di tali elenchi sarà autenticato dalla persona di fiducia e certificato conforme del comandante del campo.

Aggiornato il

20/05/2024