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Convenzione inter-americana sulla prevenzione e repressione della tortura (1984)

Data di adozione
09.12.1985
Data di entrata in vigore
28.02.1987
Organizzazione
OAS - Organizzazione degli Stati Americani
Annotazioni
Adottata dall’Assemblea generale dell’Organizzazione degli Stati Americani a Cartagena de Indias, Colombia, il 9 dicembre 1985. Entrata in vigore internazionale: 28 febbraio 1987. - Stati Parti al 1° Gennaio 2024: 18.

Gli Stati americani firmatari della presente Convenzione,

Consapevoli delle disposizioni della Convenzione americana sui diritti umani, in base alle quali nessuno può essere sottoposto a tortura o a una punizione o trattamento crudele, inumano o degradante;

Ribadendo che tutti gli atti di tortura o altro trattamento o punizione crudele, inumano e degradante costituiscono reati contro la dignità umana e una negazione dei principi sanciti nella Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani (OSA) e nella Carta delle Nazioni Unite, nonché violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione americana dei diritti e doveri dell'uomo e nella Dichiarazione universale dei diritti umani;

Osservando che, allo scopo di rendere effettive le regole in materia contenute nei menzionati strumenti globali e regionali, è necessario redigere una Convenzione inter-americana che prevenga e sanzioni la tortura;

Riaffermando i loro obiettivi di consolidare in questo emisfero le condizioni che rendono possibile il riconoscimento e il rispetto della dignità inerente all'essere umano, assicurando il pieno esercizio dei suoi fondamentali diritti e libertà,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Gli Stati Parti si impegnano a prevenire e punire la tortura, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione.

Articolo 2.

Ai fini della presente Convenzione, per tortura si intende ogni atto intenzionalmente posto in essere con cui si infligge un dolore o una sofferenza fisica o mentale è inflitta ad una persona a scopo di indagine penale, come mezzo di intimidazione, come castigo personale, come misura preventiva, come pena, o per ogni altro scopo. Per tortura si intende anche l'uso su una persona di metodi volti ad annullare la personalità della vittima o diminuire le sue capacità fisiche o mentali, anche senza causare un dolore fisico o angoscia psichica.

La nozione di tortura non comprende il dolore o la sofferenza fisica o mentale implicita o conseguenza esclusiva dell'applicazione di misure legali, a condizione che tali misure non comprendano la esecuzione degli atti o l'uso dei metodi di cui al presente articolo.

Articolo 3.

Possono commettere il delitto di tortura i seguenti soggetti:

a) il funzionario o dipendente pubblico che agendo in tale capacità ordina, istiga o induce a commettere tortura, o che direttamente commette atti di tortura o che, potendolo impedire, omette di farlo;

b) la persona che, su istigazione del funzionario o dipendente pubblico di cui alla lettera a), ordina, istiga o induce a commettere tortura, commette direttamente atti di tortura o vi partecipa come complice.

Articolo 4.

Il fatto di avere agito su ordine del superiore non esime dalla responsabilità penale per l'atto commesso.

Articolo 5.

1. L'esistenza di circostanze quali lo stato di guerra, una minaccia di guerra, lo stato d'assedio o di emergenza, rivolte o disordini interni, sospensione delle garanzie costituzionali, instabilità politica interna o altre emergenze pubbliche o disastri, non può essere invocato o ammesso come giustificazione per il crimine di tortura.

2. La pericolosità del detenuto o la sicurezza del carcere non possono giustificare la tortura.

Articolo 6.

1. In conformità con l'art. 1, gli Stati Parti adottano misure effettive per prevenire e sanzionare la tortura nell'ambito della propria giurisdizione.

2. Gli Stati Parti assicurano che tutti gli atti di tortura e gli attentati di commettere tortura siano riconosciuti come reato secondo il proprio ordinamento penale e siano puniti con pene severe, in considerazione della loro grave natura.

3. Gli Stati Parti adottano inoltre misure effettive per prevenire e punire gli altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti nell'ambito della loro giurisdizione.

Articolo 7.

1. Gli Stati Parti adottano misure affinché, nell'addestramento dei funzionari di polizia e degli altri pubblici ufficiali responsabili della custodia delle persone temporaneamente o definitivamente private della libertà sia posta un'attenzione particolare al divieto della tortura durante gli interrogatori, nella detenzione e in fase di arresto.

2. Gli Stati Parti allo stesso modo adottano simili misure per prevenire i trattamenti o le punizioni crudeli, inumane o degradanti.

Articolo 8.

1. Gli Stati Parti garantiscono che ogni persona che denunci di aver subito tortura nell'ambito delle rispettive giurisdizioni abbia il diritto ad un esame imparziale del caso che la riguarda.

2. Similmente, se sussiste un'accusa o un fondato motivo di credere che un atto di tortura sia stato commesso entro la propria giurisdizione, gli Stati Parti garantiscono che le loro autorità ispettive procedano immediatamente e in modo adeguato a condurre un'indagine sul caso e ad avviare, se appropriato, il relativo procedimento penale.

3. Dopo l'esaurimento dei procedimenti previsti dall'ordinamento nazionale e dei relativi appelli, il caso potrà essere sottoposto alle istanze internazionali la cui competenza sia stata riconosciuta dallo Stato in questione.

Articolo 9.

1. Gli Stati Parti si impegnano ad inserire nel loro ordinamento giuridico regole che assicurino alle vittime di tortura un'adeguata riparazione.

2. Nessuna delle disposizioni del presente articolo incide sul diritto a ricevere riparazioni di cui la vittima o altre persone già beneficino in virtù della vigente normativa nazionale.

Articolo 10.

Nessuna dichiarazione che si accerti essere stata ottenuta attraverso la tortura sarà ammessa come prova in un procedimento legale, salvo nel procedimento contro la persona o le persone accusate di avere estorto la dichiarazione con la tortura, e anche in questo caso solo come prova che l'accusato ha ottenuto detta dichiarazione con tale mezzo.

Articolo 11.

Gli Stati Parti adottano le misure necessarie per l'estradizione di chiunque sia accusato di aver commesso il crimine di tortura o sia stato condannato per la commissione di tale delitto, nel rispetto delle rispettive leggi nazionali sull'estradizione e dei loro impegni internazionali in materia.

Articolo 12.

1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sul delitto oggetto della presente Convenzione ne casi seguenti:

a) quando la tortura è stata commessa all'interno della sua giurisdizione;

b) quando il presunto responsabile è cittadino di tale Stato;

c) quando la vittima è cittadino di tale Stato e lo Stato ritiene appropriato esercitare la propria giurisdizione.

2. Ogni Stato Parte adotta inoltre le misure necessarie per affermare la propria giurisdizione sul reato di cui tratta la presente Convenzione quando il presunto autore si trova in una zona sotto la sua giurisdizione e non appare appropriato procedere alla sua estradizione ai sensi dell'art. 11.

3. La presente Convezione non esclude altre forme di esercizio della giurisdizione esercitate secondo la legge nazionale.

Articolo 13.

1. Il delitto di cui all'art. 2 sarà considerato reato estradabile in tutti i trattati di estradizione stipulati tra gli Stati Parti. Gli Stati Parti si impegnano ad inserire il crimine di tortura tra i reati suscettibili di estradizione in tutti i trattati di estradizione che stipuleranno tra di loro.

2. Ogni Stato Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato può, se riceve una domanda di estradizione da un altro Stato Parte con cui non ha un trattato di estradizione, considerare la presente Convenzione come base per la concessione dell'estradizione per il crimine di tortura. L'estradizione resta tuttavia soggetta alle altre condizioni stabilite dalla legge dello Stato richiesto.

3. L'estradizione non sarà concessa e la persona ricercata non sarà consegnata quando sussistono ragioni per credere che nello Stato che lo richiede la vita dell'individuo richiesto sarà in pericolo, che egli sarà sottoposto a tortura o a trattamento o punizione crudele, inumano o degradante, o che egli sarà giudicato da una corte speciale o ad hoc.

Articolo 14.

Quando uno Stato Parte non concede l'estradizione, il caso sarà sottoposto alle competenti autorità di quello Stato come se il crimine fosse stato commesso entro la propria giurisdizione, ai fini dello svolgimento delle indagini e, eventualmente, dell'azione penale, secondo quanto prescrive l'ordinamento nazionale. Ogni decisione adottata dalle autorità dello Stato è comunicata allo Stato che ha richiesto l'estradizione.

Articolo 15.

Nessuna disposizione della presente Convezione può essere interpretata nel senso di limitare il diritto d'asilo, secondo quanto appropriato, né come tale da alterare gli obblighi degli Stati Parti in materia di estradizione.

Articolo 16.

La presente Convenzione non limita le norme sul reato di tortura della Convenzione americana sui diritti umani, né di altre convenzioni in materia, né degli statuti della Commissione inter-americana sui diritti umani.

Articolo 17.

1. Gli Stati Parti si impegnano ad informare la Commissione inter-americana dei diritti umani di ogni misura legislativa, amministrativa, giudiziale o di altro tipo da essi adottata in esecuzione della presente Convenzione.

2. Secondo i propri obblighi e responsabilità, la Commissione inter-americana sui diritti umani si applica, nei suoi rapporti annuali, all'analisi della situazione esistente negli Stati membri dell'OSA in merito alla prevenzione e eliminazione della tortura.

Articolo 18.

La presente Convenzione è aperta alla firma da parte degli Stati membri dell'OSA.

Articolo 19.

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale dell'OSA.

Articolo 20.

La presente Convenzione è aperta all'adesione di ogni altro Stato americano. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell'OSA.

Articolo 21.

Gli Stati Parti possono, al momento dell'adozione, della firma, della ratifica o dell'adesione, apporre delle riserve alla presente Convenzione, purché tali riserve non siano incompatibili con l'oggetto e lo scopo della Convenzione e si riferiscano ad una o più disposizioni specifiche.

Articolo 22.

La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del secondo strumento di ratifica. Per ciascuno Stato che ratifica o aderisce alla Convenzione dopo il deposito del secondo strumento di ratifica, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica o adesione da parte di tale Stato.

Articolo 23.

La presente Convenzione resta in vigore a tempo indefinito, ma può essere denunciata da qualunque Stato Parte. Lo strumento di denuncia è depositato presso il Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati Americani. La Convenzione cessa di produrre effetti per lo Stato che effettua la denuncia ad un anno dalla data del deposito dello strumento di denuncia ma rimane in vigore per gli altri Stati Parti

Articolo 24.

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in spagnolo, inglese, portoghese e francese sono egualmente autentici, è depositato presso il Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, che ne fornisce copie certificate al Segretariato generale delle Nazioni Unite perché provveda alla registrazione e pubblicazione a norma dell'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite. Il Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati Americani notifica agli Stati membri della stessa e a quelli che accedono alla presente Convenzione, la firma e il deposito di strumenti di ratifica, adesione o denuncia, nonché di ogni riserva ad essa apposta.

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