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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Convenzione inter-americana sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le persone con disabilità (1999)

Data di adozione

8/6/1999

Data di entrata in vigore

14/9/2001

Organizzazione

OAS - Organizzazione degli Stati Americani

Annotazioni

Adottata dall’Assemblea generale dell’Organizzazione degli Stati Americani l’8 giugno 1999. Entrata in vigore internazionale: 14 settembre 2001. Stati Parti al 1° Gennaio 2018: 19.

Testo in lingua originale (inglese)

Stato delle ratifiche

Riserve e dichiarazioni

Allegati


Convenzione inter-americana sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le persone con disabilità (1999)

Gli Stati Parti alla presente Convenzione,

Ribadendo che le persone con disabilità hanno gli stessi diritti umani e libertà fondamentali delle altre persone, e che tali diritti, che comprendono la libertà dalla discriminazione fondata sulla disabilità, derivano dall'inerente dignità e eguaglianza di ogni persona;

Considerato che la Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani (OSA), nel suo art. 3.j, stabilisce il principio per cui "la giustizia sociale e la sicurezza sociale sono le basi di una pace duratura";

Preoccupati dalla discriminazione di cui sono vittime talune persone a motivo della loro disabilità;

Avendo in mente l'accordo dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla riqualificazione professione e l'impiego delle persone disabili (Convenzione ILO 159); la Dichiarazione sui diritti delle persone con ritardo mentale (risoluzione dell'Assemblea Generale delle NU 2856(XXVI) del 20 dicembre 1971); la Dichiarazione sui diritti delle persone disabili (risoluzione dell'Assemblea Generale delle NU 3447(XXX) del 9 dicembre 1975); il Programma d'azione mondiale sulle persone disabili (risoluzione dell'Assemblea Generale delle NU 37/52 del 3 dicembre 1982); il Protocollo addizionale alla Convenzione americana sui diritti umani nel campo dei diritti economici, sociali e culturali, Protocollo di S. Salvador (1988); i Principi per la protezione delle persone affette da malattia mentale e per il miglioramento delle cure mediche psichiatriche (risoluzione dell'Assemblea Generale delle NU 46/119 del 17 dicembre 1991); la Dichiarazione di Caracas dell'Organizzazione panamericana della salute, risoluzione AG/RES. 1249 (XXIII-O/93) "Situazione delle persone con disabilità nell'emisfero americano"; le Regole standard sulle pari opportunità per le persone con disabilità (risoluzione dell'Assemblea Generale delle NU 48/96 del 20 dicembre 1993); la Dichiarazione di Managua (dicembre 1993); la Dichiarazione di Vienna e Programma d'azione, adottato dalla Conferenza mondiale sui diritti umani (157/93); le risoluzioni AG/RES. 1356 (XXV-O/95), "Situazione delle persone con disabilità nell'emisfero americano", e AG/RES. 1369 (XXVI-O/96), "Impegno di Panama sulle persone con disabilità nell'emisfero americano";

decisi a eliminare la discriminazione, in ogni sua forma e manifestazione, nei confronti delle persone con disabilità,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

Ai fini della presente Convenzione, i seguenti termini hanno i significati indicati:

1. Disabilità. Il termine "disabilità" indica una menomazione psichica, fisica, mentale o sensoriale, permanente o temporanea, che limita la capacità di attuare una o più attività essenziali della vita quotidiana, e che può essere causata o aggravata dal contesto economico e sociale.

2. Discriminazione contro le persone con disabilità.

a) L'espressione "discriminazione contro le persone con disabilità" significa ogni distinzione, esclusione o restrizione, fondata su una disabilità, su un referto di disabilità, su una condizione derivante da una precedente disabilità o su una percezione di disabilità, presente o passata, che ha come effetto o come scopo quello di ostacolare o impedire del tutto il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte di una persona con disabilità dei suoi diritti umani e libertà fondamentali.

b) Una distinzione o una preferenza seguita da uno Stato Parte allo scopo di promuovere l'integrazione sociale o lo sviluppo personale di persone con disabilità non costituisce discriminazione, purché tale distinzione o preferenza, in quanto tale, non limiti il diritto delle persone con disabilità alla parità e che gli individui con disabilità non siano obbligati ad accettare tale distinzione o preferenza. Se, in base all'ordinamento interno di uno Stato, una persona può essere dichiarata giuridicamente incapace, quando ciò è necessario e appropriato per il suo benessere, tale dichiarazione non costituisce discriminazione.

Articolo II.

Gli scopi della presente Convenzione sono di prevenire ed eliminare tutte le forme di discriminazione contro le persone con disabilità e promuovere la loro piena integrazione sociale.

Articolo III.

Per conseguire gli obiettivi della presente Convenzione, gli Stati Parte assumono i seguenti impegni.

1. Adottare misure in campo legislativo, sociale, educativo, del lavoro, o di altro tipo necessarie ad eliminare la discriminazione contro le persone con disabilità e a promuovere la loro piena integrazione sociale, comprese le seguenti, ma senza limitarsi ad esse:

a) misure per eliminare progressivamente la discriminazione e promuovere l'integrazione da parte di autorità dello Stato e/o soggetti privati attraverso la fornitura o la messa a disposizione di beni, servizi, strumentazioni, programmi e attività in relazione a occupazione, comunicazioni, alloggio, ricreazione, educazione, sport, rispetto della legge e amministrazione della giustizia, attività politica e amministrativa;

b) misure per garantire che le nuove costruzioni, i nuovi veicoli e le strutture costruite o prodotte nei rispettivi territori favoriscano il trasporto, le comunicazioni e l'accesso delle persone con disabilità;

c) misure volte ad eliminare nella misura più ampia possibile le barriere di ordine architettonico, nei trasporti e nelle comunicazioni e facilitare l'accesso e l'uso da parte di persone con disabilità; e

d) misure per fare in modo che le persone che hanno la responsabilità di applicare la presente Convenzione e il diritto interno in questo campo abbiano siano formate a farlo.

2. Operare in via prioritaria nei seguenti settori:

a) prevenzione di tutte le forme evitabili di disabilità;

b) individuazione precoce e intervento, trattamento, riabilitazione, educazione, formazione, aggiornamento professionale e previsione di servizi integrati per assicurare il miglior livello di autonomia e qualità della vita per le persone con disabilità; e

b) aumento della sensibilizzazione attraverso campagne educative volte ad eliminare i pregiudizi, gli stereotipi e altri atteggiamenti che mettono a repentaglio il diritto delle persone a vivere come eguali, favorendo così il rispetto e la coesistenza con le persone con disabilità.

Articolo IV.

Per conseguire gli obiettivi della presente Convenzione, gli Stati Parti si impegnano a:

1. Cooperare reciprocamente per prevenire e eliminare la discriminazione contro le persone con disabilità;

2. Collaborare in modo efficace nei settori

a) della ricerca scientifica e tecnologica relativa alla prevenzione delle disabilità, nonché al trattamento, alla riabilitazione e all'integrazione sociale delle persone con disabilità; e

b) dello sviluppo di mezzi e risorse volti a facilitare o promuovere l'autonomia, l'autosufficienza e la totale integrazione nella società delle persone con disabilità, in condizioni di eguaglianza.

Articolo V.

Nella misura compatibile con la legislazione nazionale, gli Stati Parte promuovono la partecipazione dei rappresentanti di organizzazioni di persone con disabilità, organizzazioni non governative operanti nel settore e, se tali organizzazioni non esistono, individui con disabilità, nella elaborazione, attuazione e valutazione delle misure e delle politiche di implementazione della presente Convenzione.

2. Gli Stati Parti creano canali di comunicazione effettivi per diffondere presso le organizzazioni pubbliche e private che lavorano con le persone con disabilità i passi avanti in campo giuridico che dovessero essere realizzati allo scopo di eliminare la discriminazione contro le persone con disabilità.

Articolo VI.

1. Per monitorare gli impegni assunti con questa Convezione, è costituito un Comitato per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato Parte.

2. Il Comitato terrà il suo primo incontro entro 90 giorni dal deposito dell'undicesimo strumento di ratifica. Tale riunione è convocata dal Segretariato generale dell'OSA e si svolgerà nella sede dell'Organizzazione, a meno che uno Stato Parte non si offra di ospitarla.

3. Alla prima riunione, gli Stati Parti si impegnano a presentare un rapporto al Segretario generale dell'OSA che lo trasmette al Comitato, in modo che questi possa esaminarlo e rivederlo. Successivamente, dei rapporti saranno presentati ogni quattro anni.

5. Il Comitato rappresenta un forum per la valutazione dei progressi compiuti nell'applicazione della Convenzione e per lo scambio di esperienze tra gli Stati Parti. I rapporti preparati dal Comitato rispecchiano le decisioni prese; essi comprendono informazioni su misure adottate dagli Stati Parti in base alla presente Convenzione sui progressi raggiunti nell'eliminare tutte le forme di discriminazione contro le persone con disabilità e sulle circostanze o le difficoltà che essi hanno incontrato nell'attuazione della Convenzione; comprenderanno inoltre le conclusioni del Comitato, le sue osservazioni e i suoi suggerimenti di tipo generale per una graduale realizzazione della Convenzione.

6. il Comitato redige il proprio regolamento e lo adotta a maggioranza semplice.

7. Il Segretario generale fornisce al Comitato il sostegno richiesto per svolgere le sue funzioni.

Articolo VII.

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere intesa in modo da restringere o limitare il godimento da parte delle persone con disabilità dei diritti riconosciuti loro dal diritto internazionale consuetudinario o dagli strumenti internazionali che obbligano un particolare Stato Parte.

Articolo VIII.

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati membri a Città di Guatemala, l'8 giugno 1999 e successivamente rimarrà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'OSA, fino alla sua entrata in vigore.

2. La Convenzione è soggetta a ratifica.

3. La Convenzione entra in vigore per gli Stati che l'hanno ratificata il trentesimo giorno successivo a quello del deposito del sesto strumento di ratifica da parte di uno Stato membro dell'OSA.

Articolo IX.

Dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione è aperta alla adesione da parte degli Stati che non l'hanno firmata.

Articolo X.

1. Gli strumenti di ratifica e di adesione sono depositati presso il Segretariato generale dell'OSA.

2. Per ogni Stato che ratifica o aderisce alla Convenzione dopo il deposito del sesto strumento di ratifica, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di quello Stato del proprio strumento di ratifica o adesione.

Articolo XI.

1. Ogni Stato parte può avanzare proposte di emendamento della presente Convenzione. Tali proposte saranno presentate al Segretario generale dell'OSA perché le diffonda presso gli Stati Parti.

2. Gli emendamenti entrano in vigore per gli Stati che li ratificano alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica da parte dei due terzi degli Stati membri. Per gli altri Stati, essi entrano in vigore alla data del deposito dei loro rispettivi strumenti di ratifica.

Articolo XII.

Qualunque Stato può, al momento della ratifica o dell'adesione, apporre delle riserve alla presente Convenzione, purché tali riserve non siano incompatibili con l'oggetto e lo scopo della Convenzione e riguardino una o più specifiche disposizioni.

Articolo XIII.

La presente Convenzione rimane in vigore per un periodo indeterminato, ma ciascuno Stato Parte può denunciarla. Lo strumento d denuncia è depositato presso il Segretariato generale dell'OSA. La Convenzione cesserà di produrre effetti sullo Stato che l'ha denunciata solo dopo un anno dal deposito dello strumento di denuncia, e rimarrà in vigore per gli altri Stati Parti. La denuncia non esime lo Stato dal rispetto degli obblighi derivanti ai sensi della presente Convenzione in relazione ad azioni o omissioni precedenti alla data in cui la denuncia produce i suoi effetti.

Articolo XIV.

1. L'originale della presente Convenzione, i cui testi in spagnolo, inglese, portoghese e francese sono egualmente autentici, è depositato presso il Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, che ne fornisce copie certificate al Segretariato generale delle Nazioni Unite perché provveda alla registrazione e pubblicazione a norma dell'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale dell'OSA notifica agli Stati membri dell'Organizzazione e agli Stati che hanno aderito alla presente Convenzione le firme, il deposito degli strumenti di ratifica, adesione e denuncia e le riserve apposte alla stessa.

Aggiornato il

18/07/2018