Preambolo
Noi, Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell’Unione Africana;
Consapevoli della gravità della situazione degli sfollati interni come fonte di continua instabilità e tensione fra gli Stati africani;
Consapevoli anche della sofferenza e della specifica vulnerabilità degli sfollati interni;
Ribadendo l’innata consuetudine e tradizione africana di ospitalità da parte delle comunità locali offerta alle persone in situazione di disagio ed il sostegno per tali comunità;
Impegnati a condividere la nostra visione comune di fornire soluzioni durevoli alla situazione degli sfollati interni attraverso l’istituzione di un appropriato quadro giuridico per la loro protezione e assistenza;
Determinati ad adottare misure finalizzate a prevenire e mettere fine al fenomeno degli sfollati interni, sradicando le cause ultime del fenomeno, specialmente i persistenti e ricorrenti conflitti, e affrontando gli sfollamenti dovuti a disastri naturali, i quali hanno un impatto devastante per la vita umana, la pace, la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo;
Considerando l’Atto costitutivo dell’Unione Africana adottato nel 2000 e la Carta delle Nazioni Unite del 1945;
Riaffermando il principio di rispetto della sovrana eguaglianza degli Stati parte, la loro integrità territoriale e l’indipendenza politica, come stabilito nell’Atto costitutivo dell’Unione Africana e nella Carta delle Nazioni Unite;
Richiamando la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948, le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Addizionali alle Convenzioni di Ginevra del 1977, la Convenzione sullo status di rifugiati del 1951 e il relativo Protocollo del 1967, la Convenzione OUA che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa del 1969, la Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 1979, la Carta africana sui diritti umani e dei popoli del 1981 ed il Protocollo sui diritti delle donne del 2003, la Carta africana sul benessere ed il diritti del bambino del 1990, Il Documento di Addis Abeba sui rifugiati e gli spostamenti forzati della popolazione in Africa, e gli altri rilevanti strumenti sui diritti umani delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana, nonché le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza;
Consapevoli che gli Stati membri dell’Unione Africana hanno adottato pratiche democratiche e hanno aderito ai principi di non discriminazione, uguaglianza ed equa protezione davanti alla legge secondo la Carta africana dei diritti umani e dei popoli, come anche secondo gli strumenti giuridici regionali ed internazionali per i diritti umani;
Riconoscendo i diritti propri degli sfollati interni come previsti e protetti dal diritto internazionale dei diritti umani e dal diritto internazionale umanitario e come disposto dal Principi guida sugli spostamenti interni adottati dalle Nazioni Unite nel 1998, documento riconosciuto come un importante quadro di riferimento internazionale per la protezione degli sfollati interni;
Affermando la nostra primaria responsabilità e il nostro impegno al rispetto, alla protezione e all’attuazione dei diritti riconosciuti agli sfollati interni, senza alcuna discriminazione;
Prendendo atto dello specifico ruolo delle Organizzazioni e Agenzie internazionali nel quadro dell’approccio collaborativo inter-agenzia delle Nazioni Unite per gli sfollati interni, specialmente le specifiche competenze in materia di protezione dell’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) e l’invito rivoltogli dal Consiglio Esecutivo dell’Unione Africana con la sua decisione EX/CL.413 (XIII) del luglio 2008 a Sharm El Sheikh, Egitto, di continuare e rafforzare il proprio ruolo di protezione e assistenza degli sfollati all’interno del meccanismo di coordinamento delle Nazioni Unite; e prendendo atto altresì del mandato del Comitato Internazionale della Croce Rossa di proteggere ed assistere le persone in situazione di conflitto armato e in altre situazioni di violenza, come anche il lavoro delle Organizzazioni della società civile, conformemente con le norme degli Stati nei quali esercitano tali ruoli e funzioni;
Richiamando la mancanza di uno strumento giuridico internazionale e africano vincolante e di una infrastruttura istituzionale specificamente dedicata alla prevenzione degli sfollamenti interni e alla protezione e assistenza degli sfollati,
Riaffermando lo storico impegno degli Stati membri dell’UA per la protezione e l’assistenza dei rifugiati e degli sfollati interni e, in particolare, l’applicazione della decisione del Consiglio Esecutivo EX.CL/Dec. 129 (V) e EX.CL/127 (V) adottata nel luglio 2004 ad Addis Abeba, di affrontare i bisogni specifici degli sfollati interni, quali la protezione e l’assistenza attraverso un apposito strumento legale, e di collaborare con i rilevanti partner nella cooperazione e con i soggetti interessati per assicurare agli sfollati interni sia un quadro normativo che assicuri loro protezione e assistenza, sia soluzioni durevoli;
Convinti che la presente Convenzione per la protezione e l’assistenza degli sfollati interni possa rappresentare questo quadro normativo;
Abbiamo convenuto quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
a. “Carta africana” significa Carta Africana dei diritti umani e dei popoli;
b. “Commissione africana” significa Commissione africana dei diritti umani e dei popoli,
c. “Corte africana di giustizia e dei diritti umani” significa Corte africana di giustizia e dei diritti umani;
d. Sfollamento arbitrario significa sfollamento arbitrario così come all’articolo 4 comma 4 lettere dalla a) alla h);
e. “Gruppi armati” significa gruppi armati dissidenti o altri gruppi armati organizzati diversi dalle forze armate statali;
f. “UA” significa Unione Africana;
g. “Commissione UA” significa segretariato dell’Unione Africana, il quale è il depositario degli strumenti regionali;
h. “Bambino” si riferisce ad ogni essere umani con meno di 18 anni;
i. “Atto costitutivo” significa Atto Costitutivo dell’Unione Africana;
j. “Pratiche dannose” si riferisce ai comportamenti, gli atteggiamenti o le pratiche che hanno un impatto negativo sui diritti fondamentali delle persone, compresi, tra gli altri, il diritto alla vita, alla salute, alla dignità, all’educazione, all’integrità mentale e fisica ed all’educazione;
k. “Sfollati interni” sono le persone o i gruppi di persone che sono state forzate od obbligate a fuggire o lasciare le loro case o luoghi di residenza abituale, in particolare a seguito di conflitti armati, situaizoni di violenza generalizzata, violazioni dei diritti umani o disastri naturali o provocati dall’uomo, ovvero per evitare gli effetti di tali fatti, e che non hanno attraversato un confine di Stato internazionalmente riconosciuto;
l. “Sfollamento interno” significa il movimento involontario o forzato, l’evacuazione o la ricollocazione di persone o gruppi di persone all’interno dei confini internazionalmente riconosciuti di uno Stato;
m. “Stato membro” significa Stato membro dell’Unione Africana;
n. “Attori non statali” significa attori privati che non sono pubblici ufficiali dello Stato, inclusi i gruppi armati del precedente articolo 1 lettera d), e le cui azioni non possono essere formalmente attribuite ad uno Stato;
o. “OUA” significa Organizzazione dell’Unità Africana;
p. “Donne” sono le persone appartenenti al genere femminile, ragazze incluse;
q. “Standard Sphere” sono gli standard per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia e dell’impatto dell’assistenza umanitaria, e
r. “Stati parte” sono gli Stati africani che hanno ratificato o acceduto alla presente Convenzione.
Articolo 2
Obiettivi
Gli obiettivi di questa Convenzione sono:
a. Promuovere e rafforzare le misure nazionali e regionali per prevenire o per mitigare, proibire ed eliminare le cause profonde degli sfollamenti interni e fornire delle soluzioni durevoli;
b. Stabilire un quadro normativo per la prevenzione degli sfollamenti interni e per proteggere ed assistere gli sfollati interni in Africa;
c. Stabilire un quadro normativo per la solidarietà, la cooperazione, la promozione di soluzioni durevoli e per il mutuo sostegno tra Stati parte, al fine di combattere gli sfollamenti e affrontarne le conseguenze;
d. Attribuire obblighi e responsabilità agli Stati parte rispetto alla prevenzione degli sfollamenti interni e alla protezione ed assistenza agli sfollati;
e. Stabilire i rispettivi obblighi, responsabilità e ruoli dei gruppi armati, degli attori non statali e degli altri attori rilevanti, incluse le organizzazioni della società civile, rispetto alla prevenzione degli sfollamenti interni e alla protezione ed assistenza degli sfollati.
Articolo 3
Obblighi generali degli Stati parte
1. Gli Stati parte rispettano e ad assicurano il rispetto della presente Convenzione. In particolare, gli Stati parte devono:
a. Astenersi da, proibire e prevenire gli sfollamenti forzati della popolazione;
b. Prevenire l’esclusione e l’emarginazione politica, sociale, culturale ed economica, possibili cause dello sfollamento di popolazioni o di persone in ragione della loro appartenenza sociale, della religione o dell’opinione politica;
c. Rispettare e assicurare il rispetto dei principi di umanità e di dignità umana degli sfollati interni;
d. Rispettare e assicurare il rispetto della protezione dei diritti umani degli sfollati interni, incluso il trattamento umano, la non discriminazione, la parità e l’eguaglianza davanti alla legge;
e. Rispettare e assicurare il rispetto del diritto internazionale umanitario con riguardo alla protezione degli sfollati interni;
f. Rispettare e assicurare il rispetto del carattere umanitario e civile (non militare) della protezione e dell’assistenza fornita agli sfollati interni, compresa la garanzia che tali persone intraprendano attività sovversive;
g. Assicurare la responsabilità individuale per gli atti di sfollamento forzato, secondo il diritto penale interno ed internazionale;
h. Assicurare che gli attori non statali coinvolti, incluse le imprese multinazionali e le compagnie private militari e di sicurezza, rispondano per atti di sfollamento arbitrario o per la loro complicità in tali atti;
i. Assicurare gli attori non statali coinvolti nella ricerca e sfruttamento delle risorse naturali ed economiche che portano allo sfollamento rispondano per tali atti;
j. Assicurare assistenza agli sfollati interni venendo incontro ai loro bisogni basilari nonché concedendo e agevolando l’accesso rapido e senza impedimenti delle Organizzazioni umanitarie e ai loro operatori;
k. Promuovere l’auto-aiuto e una gestione sostenibile delle condizioni di vita tra gli sfollati interni, purché ciò sia usato come pretesto per trascurare la protezione o l’assistenza agli sfollati interni e senza che ciò pregiudichi il ricorso ad altri messi assistenza.
2. Gli Stati parte devono:
a. Incorporare nel diritto interno gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione promulgando o emendando la legislazione relativa alla protezione e all’assistenza degli sfollati interni, nel rispetto degli obblighi di diritto internazionale;
b. Designare un’autorità o un ente, laddove necessario, responsabile per il coordinamento delle attività finalizzate alla protezione e assistenza degli sfollati interni e attribuire ad organismi appropriati competenza per la protezione e l’assistenza nonché per la cooperazione con le Organizzazioni o Agenzie internazionali, le Organizzazioni della società civile, laddove tale autorità o ente non esista già;
c. Adottare eventualmente altre opportune misure, incluse strategie e politiche riguardanti gli sfollati interni a livello nazionale e locale, tenendo conto dei bisogni delle comunità ospitanti;
d. Fornire, nella misura del possibile, i fondi necessari per la protezione e l’assistenza, senza che ciò pregiudichi la possibilità di ricevere sostegno internazionale;
e. Impegnarsi per integrare i principi pertinenti contenuti in questa Convenzione nei negoziati di pace e negli accordi, allo scopo di trovare soluzioni sostenibili per il problema degli sfollati interni.
Articolo 4
Obblighi degli Stati parte relativi alla protezione dallo sfollamento interno
1. Gli Stati parte rispettano e assicurano il rispetto dei loro obblighi secondo il diritto internazionale, inclusi il diritto dei diritti umani ed il diritto umanitario, così da prevenire ed evitare condizioni che possono portare allo sfollamento forzato di persone,
2. Gli Stati parte istituiscono un sistema di allerta, nel contesto dei sistemi di allerta continentali (continental early warning system), in aree di possibile sfollamento, prevedono ed attuano strategie per la riduzione del rischio di disastro, di emergenza e di preparazione e gestione in caso di disastro e, laddove necessario, provvedono all’immediata protezione e assistenza agli sfollati interni;
3. Gli Stati parte possono ricercare la cooperazione delle Organizzazioni internazionali o delle Agenzie umanitarie, di Organizzazioni della società civile e si altri soggetti rilevanti;
4. Tutte le persone hanno il diritto ad essere protette dello sfollamento arbitrario. Le forme proibite di sfollamento arbitrario includono - ma non si limitano ad esse - le seguenti categorie:
a. Sfollamenti basati su politiche di discriminazione razziale o su pratiche analoghe che hanno per scopo o per risultato quello di alterare la composizione etnica, religiosa o razziale della popolazione;
b. Sfollamenti individuali o di massa di civili in situazioni di conflitto armato, tranne nei casi in cui ciò sia richiesto per la sicurezza della popolazione civile o per imperative ragioni militari, conformemente con il diritto internazionale umanitario,
c. Sfollamenti usati intenzionalmente come metodo di guerra o legati ad altre violazioni del diritto internazionale umanitario in situazioni di conflitto armato;
d. Sfollamenti causati da violenza generalizzata o violazioni dei diritti umani,
e. Sfollamenti come risultato di pratiche dannose;
f. Evacuazioni forzate causate da disastri naturali o dovuti all’uomo o altre cause se le evacuazioni non sono necessarie per l’incolumità e la salute degli interessati;
g. Sfollamenti usati come punizione collettiva;
h. Sfollamenti causati da ogni atto, evento, fattore o fenomeno di gravità comparabile con quella dei fatti sopra descritti e che non sono giustificabili dal diritto internazionale, incluso il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario.
5. Gli Stati parte devono sforzarsi di proteggere le comunità che hanno uno speciale attaccamento o dipendenza rispetto alla terra in cui vivono, in ragione della loro cultura e dei loro valori spirituali, dall’essere sfollate da tali territori, a meno che ciò non sia dovuto a imperativi e prioritari interessi pubblici;
6. Gli Stati parte attribuiscono il carattere di reato punibile dalla legge a quegli atti di sfollamento arbitrario che cosituiscono genocidio, crimini di guerra o crimini contro l’umanità.
Articolo 5
Obblighi degli Stati parte per la protezione e l’assistenza
1. Gli Stati parte hanno il primario dovere e responsabilità di fornire protezione e assistenza umanitaria degli sfollati interni all’interno del loro territorio o della loro giurisdizione senza discriminazione alcuna.
2. Gli Stati parte cooperano tra loro su richiesta di uno Stato parte interessato o della Conferenza degli Stati parte alla protezione all’assistenza degli sfollati interni.
3. Gli Stati parte rispettano il mandato dell’Unione Africa e delle Nazioni Unite, come anche il ruolo delle Organizzazioni internazionali umanitarie nel fornire protezione e assistenza agli sfollati interni, secondo quanto dispone il diritto internazionale.
4. Gli Stati parte prendono le misure atte a proteggere ed assistere le persone che sono state sfollate a seguito di disastri naturali o dovuti all’uomo, inclusi i cambiamenti climatici.
5. Gli Stati parte valutano o agevolano la valutazione dei bisogni e delle vulnerabilità degli sfollati interni e delle comunità che li ospitano, in cooperazione con le Organizzazioni internazionali o le Agenzie.
6. Gli Stati parte forniscono sufficiente protezione e assistenza agli sfollati interni e laddove le risorse disponibili siano inadeguate per farlo, cooperano per cercare l’assistenza di Organizzazioni internazionali e Agenzie umanitarie, Organizzazioni della società civile e altri attori rilevanti. Tali organizzazioni possono offrire i loro servizi a tutti quelli che hanno bisogno.
7. Gli Stati parte adottano i passi necessari per organizzare efficacemente azioni di soccorso che siano umanitarie e imparziali, e per garantire la sicurezza. Gli Stati parte permettono il passaggio rapido e senza impedimenti di materiale, attrezzature e personale di soccorso destinato agli sfollati interni. Gli Stati parte devono inoltre rendere possibile e facilitare il ruolo delle Organizzazioni locali ed internazionali e delle Agenzie umanitarie, delle Organizzazioni della società civile ed altri attori rilevanti, per fornire protezione e assistenza agli sfollati interni. Gli Stati parte hanno il diritto di stabilire le modalità tecniche secondo le quali tale passaggio è permesso.
8. Gli Stati parte sostengono e assicurano il rispetto dei principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità ed indipendenza degli attori umanitari.
9. Gli Stati parte rispettano il diritto degli sfollati interni a chiedere o cercare pacificamente protezione e assistenza, in accordo con le norme nazionali ed internazionali, un diritto per il quale non devono essere perseguitati, perseguiti o puniti.
10. Gli Stati parte rispettano, proteggono e non attaccano o in alcun modo danneggiano il personale e le risorse umanitarie o altro materiale impiegato per l’assistenza o a beneficio degli sfollati interni.
11. Gli Stati parte adottano le misure finalizzate ad assicurare che i gruppi armati agiscano in conformità con i loro obblighi secondo l’articolo 7.
12. Niente nel presente articolo pregiudica i principi di sovranità ed integrità territoriale degli Stati.
Articolo 6
Obblighi relativi alle Organizzazioni internazionali e alle Agenzie umanitarie
1. Le Organizzazioni internazionali e le Agenzie Umanitarie assolvono i loro obblighi secondo la presente Convenzione in conformità con il diritto internazionale e le leggi degli Stati nei quali operano.
2. Nel fornire protezione e assistenza agli sfollati interni, le Organizzazioni Internazionali e le Agenzie umanitarie rispettano i diritti di ogni persona in conformità al diritto internazionale.
3. Le Organizzazioni Internazionali e le Agenzie umanitarie sono vincolate ai principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza degli attori umanitari, e assicurano il rispetto dei pertinenti standands internazionali e codici di condotta.
Articolo 7
Protezione e assistenza degli sfollati interni nelle situazioni di conflitto armato
1. Le disposizioni del presente articolo, in nessun caso, possono essere interpretate nel senso di accordare status legale o legittimizzare o riconoscere i gruppi armati e non pregiudicano la responsabilità penale individuale dei membri di tali gruppi secondo il diritto penale nazionale o internazionale.
2. Niente in questa Convenzione può essere invocato allo scopo di intaccare la sovranità di uno Stato o la responsabilità di un governo, con tutti i legittimi mezzi, di mantenere o ristabilire l’ordine pubblico o di difendere l’unità nazionale e l’integrità territoriale.
3. La protezione e l’assistenza agli sfollati interni secondo questo articolo è regolata dal diritto internazionale e in particolare dal diritto internazionale umanitario.
4. I membri di Gruppi armati sono ritenuti penalmente responsabili per gli atti commessi in violazione dei diritti degli sfollati interni secondo il diritto internazionale e il diritto nazionale.
5. Ai membri di gruppi armati è proibito:
a. Condurre uno sfollamento forzato;
b. Ostacolare la protezione e l’assistenza agli sfollati interni in ogni circostanza;
c. Negare agli sfollati interni il diritto di vivere in soddisfacenti condizioni di dignità, sicurezza, igiene, alimentazione, acqua, salute e rifugio; e separare i membri della stessa famiglia;
d. Limitare la libertà di movimento degli sfollati interni all’interno o all’esterno delle loro aree di residenza,
e. Reclutare bambini o chiedere o permettere loro di prendere parte alle ostilità in ogni circostanza;
f. Reclutare forzatamente persone, rapire, sequestare o fare ostaggi, dedicarsi alla schiavitù sessuale e alla tratta di persone specialmente di donne e bambini;
g. Impedire l’assistenza umanitaria e il passaggio di forniture, attrezzature e personale di soccorso agli sfollati interni;
h. Attaccare o in altro modo danneggiare personale e risorse umanitarie o altro materiale utilizzato per l’assistenza o a beneficio degli sfollati interni e distruggere, confiscare o dirottare tali materiali; e
i. Violare il carattere civile e umanitario dei luoghi in cui gli sfollati interni hanno rifugio e introdursi in tali luoghi.
Articolo 8
Obblighi dell’Unione Africana
1. L’Unione Africana ha il diritto di intervenire in uno Stato membro a seguito di una decisione dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 4 lettera h) dell’Atto costitutivo in relazione a gravi circostanze, vale a dire: crimini di guerra, genocidio e crimini contro l’umanità;
2. L’Unione Africana rispetta il diritto degli Stati parte di richiedere l’intervento da parte dell’Unione al fine di ristabilire la pace e la sicurezza ai sensi dell’articolo 4 lettera j) dell’Atto costitutivo e contribuire così alla creazione di condizioni favorevoli per trovare soluzioni durature al problema dello sfollamento;
3. L’Unione Africana sostiene gli sforzi degli Stati parte per proteggere e assistere gli sfollati interni secondo questa Convenzione. In particolare, l’Unione deve:
a. Rafforzare il quadro istituzionale e le capacità dell’Unione Africana rispetto alla protezione e assistenza degli sfollati interni;
b. Coordinare la mobilitazione di risorse per proteggere e assistere gli sfollati interni;
c. Collaborare con le Organizzazioni internazionali e le Agenzie umanitarie, le Organizzazioni della società civile e gli altri attori rilevanti in accordo con il loro mandato, per supportare le misure adottate dagli Stati parte per proteggere e assistere gli sfollati interni.
d. Cooperare direttamente con gli Stati africani e le Organizzazioni internazionali e le Agenzie umanitarie, le Organizzazioni della società civile e altri rilevanti attori, rispetto alle misure appropriate da intraprendere in relazione alla protezione e all’assistenza degli sfollati interni;
e. Condividere informazioni con la Commissione africana sui diritti dell’uomo e dei popoli sulla situazione di sfollamento, e sulla protezione e assistenza accordata agli sfollati interni in Africa; e
f. Cooperare con il Relatore speciale della Commissione africana sui diritti dell’uomo e dei popoli per i rifugiati, i rimpatriati, gli sfollati interni e i richiedenti asilo per far fronte alla questione degli sfollati interni.
Articolo 9
Obblighi degli Stati parte relativi alla protezione e assistenza durante lo sfollamento interno
1. Gli Stati parte proteggono i diritti degli sfollati interni a prescindere dalle cause di sfollamento astenendosi da, e prevenendo, i seguenti atti, tra gli altri:
a. Discriminare tali persone nel godimento dei loro diritti e delle loro libertà sulla base del fatto che sono sfollati interni;
b. Genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e altre violazioni del diritto internazionale umanitario nei confronti degli sfollati interni;
c. Uccisioni arbitrarie, esecuzioni sommarie, detenzione arbitraria, rapimenti, sparizioni forzate o tortura o altre forme di trattamento o punizione crudeli, inumane e degradanti;
d. Violenza di genere e afferente la sfera sessuale in tutte le sue forme, specialmente lo stupro, la prostituzione forzata, lo sfruttamento sessuale e le pratiche dannose, la schiavitù, il reclutamento di bambini e il loro utilizzo nelle ostilità, lavoro forzato e la tratta ed il traffico di esseri umani; e
e. Riduzione alla fame.
2. Gli Stati parte devono:
a. Prendere le misure necessarie per assicurare che gli sfollati interni siano accolti senza discriminazione alcuna, e vivano in condizioni soddisfacenti di incolumità, dignità e sicurezza;
b. Fornire gli sfollati interni nel modo più esteso possibile e con il minimo possibile ritardo di adeguata assistenza umanitaria, la quale include cibo, acqua, riparo, assistenza medica e altri servizi sanitari, servizi igienici, educazione e ogni altri servizio sociale necessario, e laddove opportuno, estendere tale assistenza alle comunità ospitanti;
c. Fornire protezione e assistenza speciali agli sfollati interni con bisogni particolari, compresi bambini non accompagnati e separati, donne capofamiglia, donne in gravidanza, madri con bambini piccoli, anziani, persone con disabilità o con malattie infettive;
d. Prendere misure speciali di protezione e far fronte alla salute riproduttiva e sessuale delle donne sfollate e fornire appropriato sostegno psico-sociale per le vittime di abusi sessuali e di altri tipo;
e. Rispettare ed assicurare il diritto alla ricerca della sicurezza in altre parti dello Stato e il diritto ad essere protetti dal ritorno forzato o dal reinsediamento in un luogo in cui la loro vita, sicurezza, libertà e o salute sono a rischio;
f. Garantire la libertà di movimento e di scelta della residenza degli sfollati interni, tranne laddove restrizioni a tali movimento e residenza siano necessarie, giustificate e proporzionali alla necessità di assicurare la sicurezza degli sfollati interni od il mantenimento della sicurezza, dell’ordine e della salute pubblici;
g. Rispettare e mantenere le caratteristiche civili ed umanitarie dei luoghi in cui gli sfollati interni hanno trovato rifugio e salvaguardare tali collocazioni da infiltrazioni di gruppi o soggetti armati e disarmare e separare tali gruppi o elementi dagli sfollati interni;
h. Prendere le necessarie misure, inclusa la realizzazione di meccanismi specializzati, per rintracciare e riunificare le famiglie separate durante lo sfollamento o altrimenti facilitare il ristabilimento dei legami familiari;
i. Prendere le misure necessarie per proteggere la proprietà individuale, collettiva e culturale lasciatasi alla spalle dagli sfollati interni, anche nelle aree in cui gli sfollati interni sono collocati, sia che queste si trovino soggette alla giurisdizione degli Stati parte sia che si trovino sotto il loro controllo effettivo;
j. Prendere le misure necessarie alla salvaguardia dal degrado ambientale nelle aree in cui gli sfollati interni sono collocati, sia che si trovino sotto la giurisdizione degli Stati parte che sotto il loro controllo effettivo;
k. Gli Stati parte consultano gli sfollati interni e permettono loro di partecipare nelle decisioni inerenti la loro protezione ed assistenza;
l. Prendere le necessarie misure per assicurare che gli sfollati interni che sono cittadini nel loro Stato di nazionalità possano esercitare i loro diritti civili e politici, in particolare il diritto di partecipazione, il diritto di votare ed essere eletti ad un ufficio pubblico; e
m. Mettere in campo misure per monitorare e valutare l’efficacia e l’impatto dell’assistenza umanitaria prestata agli sfollati interni in accordo con le pratiche rilevanti, inclusi gli Standards Sphere.
3. Gli Stati parte adempiono a tali obblighi, laddove appropriato, con l’assistenza delle Organizzazioni internazionali e delle Agenzie umanitarie, delle organizzazioni della società civile e con gli altri attori rilevanti.
Articolo 10
Sfollamento indotto da progetti
1. Gli Stati parte devono prevenire il più possibile lo sfollamento causato da progetti realizzati da attori pubblici o privati;
2. Gli Stati parte devono assicurare che i portatori d’interesse coinvolti esplorino alternative fattibili, fornendo piena informazione e consultando le persone che hanno probabilità di essere sfollate a causa di tali progetti;
3. Gli Stati parte conducono una valutazione sull’impatto socio-economico e ambientale dei progetti di sviluppo proposti prima della loro realizzazione.
Articolo 11
Obblighi degli Stati parte relativi al ritorno sostenibile, integrazione locale o ricollocamento
1. Gli Stati parte cercano soluzioni durevoli al problema dello sfollamento promuovendo e creando condizioni soddisfacenti per il ritorno volontario, l’integrazione locale o il ricollocamento su basi sostenibili e in condizioni di sicurezza e dignità.
2. Gli Stati parte mettono gli sfollati interni nella condizione di fare una scelta libera e informata rispetto all’opportunità di tornare, integrarsi localmente o ricollocarsi consultandoli su questo e rispetto ad altre opzioni e assicurando la loro partecipazione nella ricerca di soluzioni sostenibili.
3. Gli Stati parte cooperano, laddove appropriato, con l’Unione Africana e le Organizzazioni internazionali o le Agenzie umanitarie e le Organizzazioni della società civile, nel fornire protezione e assistenza nel corso della ricerca e realizzazione di soluzioni per un ritorno sostenibile, un’integrazione locale o ricollocazione e per la ricostruzione a lungo termine.
4. Gli Stati parte stabiliscono appropriati meccanismi fornendo procedure semplificate laddove necessario, per la risoluzione di dispute relative alla proprietà degli sfollati interni.
5. Gli Stati parte prendono tutte le misure appropriate, quando possibile, per restituire i territori alle comunità con speciale legame di dipendenza ed attaccamento a tali territori appena le comunità fanno rientro, vengono reintegrate o si ristabiliscono.
Articolo 12
Risarcimento
1. Gli Stati parte devono fornire alle persone colpite da sfollamento rimedi effettivi.
2. Gli Stati parte stabiliscono una effettiva cornice legislativa al fine di assicurare un giusto ed equo risarcimento e altre forme di riparazione, laddove appropriate, agli sfollati interni per i danni subiti come risultato dello sfollamento, in accordo con gli standards internazionali.
3. E’ responsabilità di ciascun Stato parte fornire riparazione ai danni subiti dagli sfollati interni quando tale Stato parte si è astenuto dal proteggere e assistere gli sfollati interni in caso di disastro naturale.
Articolo 13
Registrazione e documenti personali
1. Gli Stati parte creano e mantengono aggiornato un registro degli sfollati interni soggetti alla loro giurisdizione o controllo effettivo. Nel fare ciò, gli Stati parte collaborano con le Organizzazioni internazionali o le Agenzie umanitarie o con le Organizzazioni della società civile.
2. Gli Stati parte assicurano che gli sfollati interni siano provvisti dei rilevanti documenti necessari per il godimento e l’esercizio dei loro diritti, quali il passaporto, la carta d’identità, certificati di stato civile, certificati di nascita e di matrimonio.
3. Gli Stati parte facilitano l’emissione di nuovi documenti o la sostituzione dei documenti persi o andati distrutti durante lo sfollamento, senza porre delle condizioni irragionevoli, come chiedere il rientro nell’area di residenza abituale al fine di ottenere questi o altri documenti. Il fallimento nel fornire agli sfollati interni tali documenti non può in nessun modo compromettere l’esercizio o il godimento dei loro diritti umani.
4. Donne e uomini come anche bambini separati o non accompagnati hanno uguale diritto ad ottenere tali necessari documenti identificativi e hanno il diritto ad avere tali documenti rilasciati a loro nome.
Articolo 14
Monitoraggio dell’osservanza
1. Gli Stati parte accettano di stabilire una Conferenza degli Stati parte alla presente Convenzione per monitorare ed esaminare l’attuazione degli obiettivi della Convenzione.
2. Gli Stati parte accrescono la loro capacità di collaborazione e mutuo supporto sotto il patrocinio della Conferenza degli Stati parte.
3. Gli Stati parte accettano che la Conferenza degli Stati parte sia convocata regolarmente e facilitata dall’Unione Africana.
4. Gli Stati parte devono, nel momento in cui presentano i loro rapporti secondo l’articolo 62 della Carta africana dei diritti umani e dei popoli come anche, laddove applicabile, secondo il meccanismo africano di esame tra pari, indicare le misure di tipo legislativo o di altro tipo che sono state adottate per rendere effettiva la presente Convenzione.
Disposizioni finali
Articolo 15
Applicazione
1. Gli Stati parte accettano che, tranne dove espressamente stabilito dalla Convenzione, le disposizioni della stessa si applicano a tutte le situazioni di sfollamento a prescindere dalle cause.
2. Gli Stati parte accettano che nulla della presente Convenzione può essere interpretato per accordare status legale o legittimizzare o riconoscere gruppi armati e che le sue disposizioni non pregiudicano la responsabilità penale individuale dei membri di tali gruppi ai sensi del diritto penale interno o internazionale.
Articolo 16
Firma, ratifica e adesione
1. La presente Convenzione è aperta alla firma, ratifica o accesso degli Stati membri dell’UA in accordo con le loro rispettive procedure costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica o accesso vengono depositati presso il Presidente della Commissione dell’Unione Africana.
Articolo 17
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore trenta (30) giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica o accesso di quindici (15) Stati membri.
2. Il Presidente della Commissione dell’Unione Africana notifica agli Stati membri dell’entrata in vigore della Convenzione.
Articolo 18
Emendamenti e revisioni
1. Gli Stati parte possono sottoporre proposte di emendamento o revisione della presente Convenzione.
2. Le proposte di emendamento o revisione possono essere sottoposte, in forma scritta, al Presidente della Commissione dell’Unione Africana il quale trasmette le stesse agli Stati parte entro trenta (30) giorni dalla ricezione.
3. La Conferenza degli Stati parte, su consiglio del Consiglio Esecutivo, esamina queste proposte entro il periodo di un (1) anno dalla notifica agli Stati parte, così come previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Gli emendamenti o le revisioni vengono adottati dalla Conferenza degli Stati parte a maggioranza semplice degli Stati parte presenti e votanti.
5. Gli emendamenti entrano in vigore trenta (30) giorni dopo il deposito di quindici (15) strumenti di ratifica degli Stati presso il Presidente della Commissione dell’Unione Africana.
Articolo 19
Denuncia
1. Uno Stato parte può denunciare la presente Convenzione inviando una notifica scritta al Presidente della Commissione dell’Unione Africana, nella quale indica le ragioni di tale denuncia.
2. La denuncia produce i suoi effetti un (1) anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Presidente della Commissione dell’Unione Africana, salvo sia stata specificata una data successiva.
Articolo 20
Clausola di salvaguardia
1. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di intaccare o pregiudicare il diritto degli sfollati interni di fare richiesta e di vedersi garantito asilo nel quadro della Carta africana dei diritti umani e dei popoli, e di fare richiesta di protezione, come rifugiato, nell’ambito della Convenzione dell’OUA del 1969 che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa o della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status di rifugiato come anche il Protocollo del 1967 relativo allo status di rifugiato.
2. La presente Convenzione non pregiudica i diritti umani degli sfollati interni riconosciuti dalla Carta africana dei diritti umani e dei popoli e dagli altri strumenti applicabili di diritto internazionale dei diritti umani o di diritto internazionale umanitario. Similmente, in nessun modo la presente Convenzione può essere intesa, interpreta e letta nel senso di restringere, modificare o impedire il livello di tutela previsto da ognuno degli strumenti menzionati.
3. Il diritto degli sfollati interni a presentare un reclamo alla Commissione africana dei diritti umani e dei popoli o alla Corte africana di giustizia e diritti umani, o ad ogni altro organo competente non è in nessun modo intaccato dalla presente Convenzione.
4. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano la responsabilità penale individuale degli sfollati interni, nell’ambito del diritto penale interno o internazionale, e i loro doveri in virtù della Carta africana dei diritti umani e dei popoli.
Articolo 21
Riserve
Gli Stati parte non possono fare o apporre riserve alla presente Convenzione che siano incompatibili con l’oggetto e lo scopo della Convenzione.
Articolo 22
Risoluzione delle controversie
1. Qualsiasi controversia o divergenza sorta tra gli Stati parte rispetto all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione deve essere risolta amichevolmente mediante consultazioni dirette tra gli Stati parte interessati. Nel caso in cui fallisca la risoluzione dela controversia o della divergenza, ciascuno Stato può deferire la controversia alla Corte africana di giustizia e diritti umani.
2. Fintantochè quest’ultima non sarà istituita, le controversie e le divergenze vengono sottoposte alla Conferenza degli Stati parte con decisione adottata per consensus o, in caso cìò non fosse possibile, a maggioranza di due terzi (2/3) degli Stati parte presenti e votanti.
Articolo 23
Deposito
1. La Convenzione viene depositata presso il Presidente della Commissione dell’Unione Africana, il quale trasmette una copia certificata della Convenzione ai Governi di ciascun Stato firmatario.
2. Il Presidente della Commissione dell’Unione Africana registra la Convenzione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite appena questa entra in vigore.
3. La Convenzione è redatta in quattro (4) testi originali: in arabo, inglese, francese e portoghese, tutti e quattro (4) ugualmente autentici.
Adottata dal Summit speciale dell’Unione tenutosi a Kampala, Uganda, il 23 ottobre 2009