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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Convenzione sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (2007)

Data di adozione

25/10/2007

Data di entrata in vigore

1/7/2010

Organizzazione

COE - Consiglio d'Europa

Annotazioni

Adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a Lanzarote il 25 ottobre 2007. Entrata in vigore: 1 luglio 2010 . Stati Parti al 1° gennaio 2024: 48.

Testo in lingua originale (inglese)

Stato delle ratifiche

Riserve e dichiarazioni

Annotazioni relative all'Italia

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 172 del 1° ottobre 2012 (Gazzetta Ufficiale n.235 dell'8 ottobre 2012) Dichiarazione depositata insieme allo strumento di ratifica il 3 gennaio 2013: Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, la Repubblica italiana designa il Ministero dell'Interno come autorità nazionale preposta alla raccolta e alla conservazione dei dati nazionali relativi alle persone condannate per reati sessuali.

Collegamenti

Allegati


Convenzione sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (2007)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Considerato che scopo del Consiglio d'Europa è conseguire una maggiore unità tra i suoi membri;

Considerato che ogni bambino ha il diritto alle misure di protezione richieste dalla sua condizione di minore, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato;

Osservando che lo sfruttamento sessuale dei bambini, in particolare la pornografia e la prostituzione infantile, e ogni forma di abuso sessuale sui bambini, compresi gli atti commessi all'estero, sono deleteri per la salute dei bambini e ledono il loro sviluppo psico-sociale;

Osservando che lo sfruttamento sessuale dei bambini è cresciuto fino a raggiungere proporzioni preoccupanti a livello sia nazionale che internazionale, in particolare per quanto concerne l'incremento dell'uso da parte sia dei minori, sia degli autori di tali condotte delle tecnologie di comunicazione e di informazione (ICT) e che la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento e dell'abuso dei bambini richiede la cooperazione internazionale;

Considerato che il benessere e il migliore interesse dei bambini sono valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati membri e che essi devono essere promossi senza alcuna discriminazione;

Richiamando il Piano d'Azione adottato al terzo vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16-17 maggio 2005), che chiedeva l'elaborazione di misure per fermare lo sfruttamento sessuale dei minori;

Ricordando in particolare la Raccomandazione del Comitato dei Ministri N. R (91) 11, relativa allo sfruttamento sessuale, la pornografia e la prostituzione, nonché il traffico di bambini e giovani adulti; la Raccomandazione Rec (2001) 16 sulla protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale e la Convezione sui crimini della rete (cybercrime) [del 23 novembre 2001, entrata in vigore internazionale: 7 gennaio 2004; ratificata dall'Italia nel 2008, deposito dello strumento di ratifica avvenuto il 1° ottobre 2008] in particolare l'art. 9 di quest'ultima, nonché la Convenzione del Consiglio d'Europa relativa all'azione contro il traffico di esseri umani adottata il 16 maggio 2005;

Avendo in mente inoltre la Convezione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, in particolare l'art. 34, il Protocollo opzionale sulla vendita di minori, la prostituzione e la pornografia implicante minori, il Protocollo per prevenire, eliminare e punire il traffico di persone, in particolare donne e minori, complementare alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nonché la Convenzione della Organizzazione internazionale del Lavoro sulla proibizione e l'immediata eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile;

Avendo in mente le decisioni-quadro del Consiglio dell'Unione Europea sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile (2004/68/JHA), sulla posizione delle vittime nei procedimenti penali (2001/220/JHA) e sulla lotta contro il traffico degli esseri umani (2002/629/JHA);

Tendo dovuta considerazione dei pertinenti strumenti e programmi internazionali in materia, in particolare: la Dichiarazione e l'agenda d'azione di Stoccolma, adottata al primo Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali dei minori (27-31 agosto 1996); l'Impegno globale di Yokohama, adottato dal secondo Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali dei minori (27-31 agosto 1996); l'Impegno e il Piano d'azione di Bucarest, adottato dalla Conferenza preparatoria al Congresso di Yokohama (20-21 novembre 2001); la Risoluzione della Assemblea Generale delle Nazioni Unite S-27/2 "un mondo a misura di bambino" e il programma triennale "Costruire un'Europa per e con i bambini", adottato al seguito del terzo Vertice e lanciato alla Conferenza di Monaco (4-6 aprile 2006);

Determinati a dare un contributo effettivo all'obiettivo comune di tutelare i minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale, chiunque siano gli autori, e a fornire aiuto alle vittime;

Prendendo in considerazione il bisogno di predisporre uno strumento internazionale completo orientato agli aspetti della prevenzione, della protezione e della repressione penale contro tutte le forme di sfruttamento e abuso sessuale nei confronti dei minori e alla creazione di uno specifico meccanismo di monitoraggio;

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I. Oggetto, principio di non-discriminazione, definizioni

Articolo 1. Oggetto

1. L'oggetto della presente Convenzione è:

a) prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale dei minori;

b) tutelare i diritti dei minori vittime di sfruttamento sessuale di abuso sessuale;

c) promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale dei minori.

2. Allo scopo di garantire l'effettiva attuazione delle norme della Convezione, gli Stati Parti alla presente Convenzione istituiscono uno specifico meccanismo di monitoraggio.

Articolo 2. Principio di non-discrminazione

L'attuazione delle norme della presente Convenzione da parte degli Stati Parti, in particolare il godimento delle misure di protezione dei diritti delle vittime, è garantita senza discriminazione di qualunque tipo, sia essa fondata su sesso, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o altra, origine nazionale o sociale, collegamento con una minoranza nazionale, ricchezza, nascita, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità o altra condizione.

Articolo 3. Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

a) per "bambino" si intende ogni persona di età inferiore ai 18 anni;

b) "sfruttamento sessuale e abuso sessuale dei minori" comprende il comportamento di cui agli articoli da 18 a 23 della presente Convezione;

c) per "vittima" si intende ogni bambino che abbia subito sfruttamento sessuale o abuso sessuale.

Capitolo II. Misure di prevenzione

Articolo 4. Principi

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevenire ogni forma di sfruttamento sessuale e abuso sessuale dei minori e per proteggere i bambini.

Articolo 5. Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con bambini

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie, di tipo legislativo o altre, per incoraggiare la sensibilizzazione sul tema della tutela dei bambini tra le persone che hanno regolare contatto con loro, nei settori educativo, sanitario, della protezione sociale, giudiziario e di polizia, nonché nel campo dello sport, della cultura e delle attività ricreative.

2. Ciascuna delle Parti prende le misure legislative e di altro tipo necessarie affinché le persone di cui al paragrafo precedente abbiano un'adeguata conoscenza in materia di sfruttamento sessuale e abuso sessuale dei minori, dei mezzi per identificare tali fenomeni e delle possibilità di cui all'art. 12.1.

3. Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie in campo legislativo o in altro campo, in conformità con l'ordinamento nazionale, per garantire che le condizioni di accesso alle professioni il cui esercizio implica un regolare contatto con minori siano tali da assicurare che i canditati non siano stati condannati per fatti di sfruttamento sessuale o abuso sessuale dei minori.

Articolo 6. Educazione dei bambini

Ciascuna delle Parti adotta le necessarie misure legislative o di altro tipo per assicurare che i bambini, durante il ciclo primario e secondario di istruzione, ricevano informazioni sui rischi di sfruttamento sessuale abuso sessuale, nonché sui mezzi per proteggersi da tali fatti, adeguate alle loro capacità in evoluzione. Tali informazioni, fornite in collaborazione con i genitori, se del caso, sono fornite nel più generale contesto dell'educazione sessuale e riservano particolare attenzione alle possibili situazioni di rischio, in particolare quelle che implicano l'uso delle nuove tecnologie di informazione e di comunicazione.

Articolo 7. Programmi o misure di intervento preventivo

Ciascuna delle Parti assicura che le persone che temono di poter commettere uno dei reati previsti in conformità con la presente Convenzione possa avere accesso, se del caso, a programmi efficaci o misure specifiche per valutare e evitare il rischio di commissione di tali reati.

Articolo 8. Misure rivolte al pubblico

1. Ciascuna delle Parti promuove o attua campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza per fornire informazioni sul fenomeno dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori e sulle misure di prevenzione che possono essere prese.

2. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevenire o proibire la diffusione di materiale che reclamizza le condotte che costituiscono reato in conformità con la presente Convenzione.

Articolo 9. Partecipazione dei bambini, del settore privato, dei media e della società civile

1. Ciascuna delle Parti incoraggia la partecipazione dei bambini, in ragione delle loro capacità in evoluzione, allo sviluppo e all'attuazione delle politiche statali, dei programmi o di altre iniziative relative alla lotta contro lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale dei minori.

2. Ciascuna delle Parti incoraggia il settore privato, in particolare quello dell'informazione e della comunicazione, l'industria turistica e dei viaggi e il settore bancario e finanziario, così come la società civile, a partecipare alla elaborazione e attuazione di politiche di prevenzione dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori e nel dare applicazione alle norme nazionali in materia attraverso strumenti di autoregolamentazione o di coregolazione.

3. Ciascuna delle Parti incoraggia i media a fornire appropriata informazione relativa a tutti gli aspetti dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori, salvo il rispetto dovuto all'indipendenza dei media e alla libertà di stampa.

4. Ciascuna delle Parti incoraggia il finanziamento, compreso, se del caso, attraverso la istituzione di fondi, di progetti a programmi portati avanti dalla società civile e volti a prevenire e proteggere i bambini dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.

Capitolo III. Autorità specializzate e istanze di coordinamento

Articolo 10. Misure nazionali di coordinamento e collaborazione

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie per garantire il coordinamento su scala nazionale o locale tra le diverse agenzie che si occupano della protezione, della prevenzione o della lotta contro lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale dei minori, in particolare il settore educativo, quello sanitario, i servizi sociali, le autorità di polizia e quelle giudiziarie.

2. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie a istituire o nominare:

a) delle istituzioni indipendenti, a livello nazionale o locale, competenti per la promozione e protezione dei diritti del bambino, assicurando loro specifiche risorse e responsabilità funzionali;

b) meccanismi di raccolta di dati o punti di informazione, a livello nazionale o locale e in cooperazione con la società civile, per monitorare e valutare i fenomeni di sfruttamento sessuale e abuso sessuale dei minori, ponendo la dovuta attenzione al rispetto delle esigenze legate alla protezione dei dati personali.

3. Ciascuna delle Parti incoraggia la cooperazione tra le competenti autorità statali, la società civile e il settore privato, al fine di prevenire e contrastare nel modo più efficace lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale dei minori.

Capitolo IV. Misure di protezione e assistenza alle vittime

Articolo 11. Principi

1. Ciascuna delle Parti istituisce programmi sociali efficaci e pone in opera strutture multidisciplinari per fornire il necessario sostegno alle vittime, ai loro parenti prossimi e ad ogni altra persona che si prende cura di loro.

2. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per assicurare che, nel caso l'età della vittima sia incerta e vi siano ragioni di credere che si tratta di un minore, gli siano attribuite le misure di protezione e assistenza prevista per i minori, in attesa dell'accertamento dell'età.

Articolo 12. Segnalazione di sospetti di sfruttamento o abuso sessuale

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le regole di confidenzialità fissate dalla legge nazionali per determinati professionisti che si trovano a lavorare a contatto con minori non costituiscano un ostacolo alla possibilità per tali professionisti di segnalare ai servizi incaricati della protezione dei minori qualunque situazioni in cui essa hanno ragionevolmente motivo di credere che un bambino sia vittima di sfruttamento sessuale o di abuso sessuale.

2. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per incoraggiare qualunque individuo che ha conoscenza o ha il sospetto in buona fede di uno sfruttamento sessuale o di un abuso sessuale su un minore a segnalare i fatti ai servizi competenti.

Articolo 13. Servizi di helpline

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per incoraggiare e sostenere l'istituzione di servizi di informazione, quali linee telefoniche o servizi Internet dedicati, per fornire consulenza, anche su base confidenziale e nel rispetto dell'anonimato, a chi si rivolge loro.

Articolo 14. Assistenza alle vittime

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire assistenza alle vittime, a breve e a lungo termine, e conseguire il loro ristabilimento fisico e psico-sociale. Le misure prese in virtù del presente paragrafo tengono nella dovuta considerazione le opinioni, le necessità e le preoccupazioni del minore.

2. Ciascuna delle Parti, conformemente alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale, adotta misure di cooperazione con le organizzazioni nongovernative, altre organizzazioni pertinenti o altri organi della società civile impegnati nell'assistenza alle vittime.

3. Quando i genitori o le persone che si prendono cura del bambino sono coinvolti nello sfruttamento sessuale o nell'abuso sessuale sul minore, le procedure di intervento previste in attuazione dell'art. 11.1 comprendono:

a) la possibilità di allontanare l'autore presunto del fatto;

b) la possibilità di allontanare la vittima dall'ambiente familiare. Le condizioni e la durata di tale allentamento sono determinate secondo il migliore interesse del bambino.

4. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le persone vicine alla vittima possano beneficiare, se del caso, di assistenza terapeutica, in particolare di sostegno psicologico di emergenza.

Capitolo V. Programmi o misure di intervento

Articolo 15. Principi generali

1. Ciascuna delle Parti prevede o promuove, in conformità con la normativa interna, programmi o misure efficaci di intervento per le persone di cui all'art. 16, paragrafi 1 e 2, allo scopo di eliminare o ridurre al minimo i rischi di reiterazione di reati di natura sessuale contro i minori. Tali programmi o misure saranno accessibili in ogni momento del procedimento penale, all'interno e all'esterno del carcere, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.

2. Ciascuna delle Parti prevede o promuove, in conformità con la normativa interna, lo sviluppo di partnership o altre forme di cooperazione tra le autorità competenti, in particolare i servizi medico-sanitari e sociali, le autorità giudiziarie e gli altri organi incaricati di seguire le persone di cui all'art. 16, paragrafi 1 e 2, allo scopo di identificare programmi o misure adeguati.

3. Ogni parte, in conformità con la normativa interna, provvede ad una valutazione della pericolosità e dei rischi di eventuale reiterazione dei reati previsti in virtù della presente Convenzione delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 16, al fine di individuare i programmi o le misure appropriati.

4. Ciascuna delle Parti prevede o promuove, in conformità con la propria normativa interna, una valutazione di efficacia dei programmi o delle misure d'intervento attuate.

Articolo 16. Destinatari dei programmi e delle misure di intervento

1. Ciascuna delle Parti prevede, in conformità con la propria normativa interna, che le persone sottoposte ad un procedimento penale per uno dei reati istituiti in virtù della presente Convenzione possa accedere ai programmi e alle misure di cui all'art. 15.1, a condizione che essi non pregiudichino o non contravvengano i diritti della difesa e le esigenze di un processo equo e imparziale, in particolare nel rispetto delle regole che disciplinano il principio della presunzione d'innocenza.

2. Ciascuna delle Parti prevede, in conformità con la propria normativa interna, che le persone condannate per uno dei reati previsti in virtù della presente Convenzione, possa accedere ai programmi e alle misure di cui all'art. 15.1.

3. Ciascuna delle Parti prevede, in conformità con la propria normativa interna, che i programmi e le misure di intervento siano sviluppate o adattate in modo da tenere conto dei bisogni legali allo sviluppo dei minori autori di reati di natura sessuale, compresi coloro al di sotto della soglia della responsabilità penale, al fine di venire incontro ai loro problemi di comportamento sessuale.

Articolo 17. Informazione e consenso

1. Ciascuna delle Parti prevede, in conformità con la propria normativa interna, che le persone di cui all'art. 16 alle quali sono proposti programmi o misure di intervento, siano pienamente informate delle ragioni per cui tali interventi sono loro proposti e diano il loro consenso all'attuazione dei programmi o misure con piena cognizione di causa.

2. Ciascuna delle Parti prevede, in conformità con la propria normative interna, che le persone a cui sono proposti programmi o misure di intervento, possano rifiutarli e, nel caso si tratti di persone condannate, siano rese edotte delle possibili conseguenze di tale rifiuto.

Capitolo VI. Diritto penale sostanziale

Articolo 18. Abuso sessuale

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per assicurare che le seguenti condotte dolose siano considerate reato:

a) compiere atti sessuali con un minore che, in base alle disposizioni pertinenti dell'ordinamento nazionale, non ha raggiunto l'età minima per compiere tali atti:

b) compiere atti sessuali con un minore

- ricorrendo a coercizione, forza o minaccia, oppure

- abusando di una riconosciuta posizione di fiducia, autorità o influenza sul minore, anche all'interno della famiglia;

- abusando di una particolare condizione di vulnerabilità del minore, in particolare in ragione di una disabilità psichica o fisica o di una situazione di dipendenza.

2. Ai fini del paragrafo 1, ogni Parte stabilisce l'età al disotto della quale è vietato compiere atti sessuali con un minore.

3. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 non si applicano agli atti sessuali consensuali tra minori.

Articolo 19. Reati relativi alla prostituzione infantile

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per fare in modo che le seguenti condotte intenzionali siano considerate reato:

a) reclutare un minore per farlo prostituire o favorire la partecipazione di un minore in attività prostituzionali;

b) forzare un minore a prostituirsi ovvero profittare del minore o sfruttare altrimenti il minore a fini prostituzionali;

c) ricorrere alla prostituzione minorile.

2. Ai fini del presente articolo, l'espressione "prostituzione infantile" indica l'utilizzo di un bambino per compiere atti sessuali dietro corresponsione o promessa di denaro o di altra forma di remunerazione o vantaggio come pagamento, indipendentemente dal fatto che tale pagamento sia corrisposto o promesso al minore o ad una terza persona.

Articolo 20. Reati relativi alla pornografia infantile

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per fare in modo che le seguenti condotte intenzionali, quando commesse al di fuori di un diritto, siano considerate reato:

a) la produzione di pornografia infantile;

b) l'offerta o messa a disposizione di pornografia infantile;

c) la distribuzione o trasmissione di pornografia infantile;

d) il procurare per sé o per altre persone pornografia infantile;

e) il possesso di pornografia infantile;

f) l'accedere consapevolmente attraverso tecnologie di informazione e comunicazione a pornografia infantile.

2. Ai fini del presente articolo, il termine "pornografia infantile" significa qualunque materiale che rappresenta visivamente un bambino impegnato in una condotta sessualmente esplicita reale o simulata, ovvero ogni rappresentazione di organi sessuali di minori per fini principalmente sessuali.

3. Ciascuna delle Parti può riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, il paragrafo 1, lettera a) e lettera e) alla produzione e al possesso di materiale pornografico:

- che consiste esclusivamente in rappresentazioni simulate o immagini realistiche di un minore che non esiste;

- che coinvolge minori che hanno tuttavia raggiunto l'età stabilita in applicazione dell'art. 18.2, quando tali immagini sono prodotte e possedute dai minori stessi con il loro consenso ed esclusivamente per il loro uso privato.

4. Ciascuna delle Parti può riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, il paragrafo 1, lettera f).

Articolo 21. Reati riguardanti la partecipazione di un minore a spettacoli pornografici

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per fare in modo che le seguenti condotte intenzionali, quando commesse al di fuori di un diritto, siano considerate reato:

a) reclutare un minore per farlo partecipare a spettacoli pornografici o favorire la sua partecipazione a tali spettacoli;

b) forzare un minore a partecipare a spettacoli pornografici, ovvero profittare o sfruttare in altro modo un minore a tale scopo;

c) assistere, con cognizione di causa, a spettacoli pornografici che comportano la partecipazione di minori.

2. Ciascuna delle Parti può riservarsi il diritto di limitare l'applicazione del paragrafo 1, lettera c) ai casi in cui i minori sono stati reclutati o forzati in conformità con il paragrafo 1, lettere a) o b).

Articolo 22. Corruzione di minori

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere come reato il fatto di fare assistere intenzionalmente, per scopi sessuali, un minore che non abbia raggiunto l'età stabilita in applicazione dell'art. 18.2, ad abusi sessuali o ad atti sessuali, anche quando il minore non vi partecipi.

Articolo 23. Proposta a minore per fini sessuali

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere come reato il fatto che un adulto proponga intenzionalmente, attraverso tecnologie di informazione e di comunicazione, un incontro ad un minore che non abbia raggiunto l'età minima fissata in applicazione dell'art. 18.2, al fine di commettere, una volta incontratolo, uno dei reati previsti in conformità con gli articoli 18.1 a) o 20.1 a), quando alla proposta facciano seguito atti materiali che conducono all'effettivo incontro.

Articolo 24. Complicità e tentativo

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere come reato la complicità, quando intenzionale, nella commissione di uno dei reati previsti in attuazione della presente Convenzione.

2. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere come reato il tentativo, quando intenzionale, di commettere uno dei reati previsti in attuazione della presente Convenzione.

3. Ciascuna delle Parti può riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, il paragrafo 2 del presente articolo ai reati istituiti in forza degli articoli 20.1, lettere b), d), e), f); 21.1, lettera c); 22, 23.

Articolo 25. Competenza

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per stabilire la propria competenza su un reato previsto in conformità con la presente Convenzione, quando tale reato sia commesso:

a) sul suo territorio; oppure

b) a bordo di una nave battente bandiera dello Stato, o

c) a bordo di un aeromobile registrato secondo le leggi dello Stato; o

d) da un suo cittadino; oppure

e) da una persona che ha la residenza abituale nel suo territorio.

2. Ciascuna delle Parti si impegna ad adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per stabilire la propria giurisdizione su qualunque reato previsto in conformità con la presente Convenzione quando esso è posto in essere contro un suo cittadino o una persona che ha la residenza abituale sul territorio dello Stato.

3. Ciascuna delle Parti può, al momento della firma o al deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, con dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di on applicare o applicare solo in casi specifici o a particolari condizioni le regole sulla giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo.

4. Per l'azione penale nei riguardi dei reati istituiti in virtù degli articoli 18, 19, 20.1 a) e 21.1 a) e b) della presente Convenzione, ogni Parte adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per assicurare che la propria giurisdizione ai sensi del paragrafo 1 d) del presente articolo non sia soggetta alla condizione che le condotte siano sanzionate penalmente anche nel luogo in cui sono state poste in essere.

5. Ciascuna delle Parti, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può, con dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, stabilire che si riserva il diritto di limitare l'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo, relativamente ai reati previsti in conformità con l'art. 18.1 b), secondo e terzo punto, ai casi in cui un suo cittadino ha la propria residenza abituale nel territorio dello Stato.

6. Per l'azione penale nei riguardi dei reati previsti in conformità con gli articoli 18, 19, 20.1 a) e 21 della presente Convezione, ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere che la sua giurisdizione relativamente ai paragrafi 1, lettere d) e e) non sia subordinata alla condizione che l'azione stessa può essere avviata solo su querela della vittima o su denuncia dello Stato del territorio in cui il reato ha avuto luogo.

7 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per stabilire la sua giurisdizione sui reati previsti in conformità con la presente Convenzione nei casi in cui il presunto autore è presente sul suo territorio e non può essere estradato verso un'altra Parte sulla base della sua nazionalità.

8. Quando più di una Parte afferma la propria giurisdizione su un presunto reato previsto in conformità con la presente Convenzione, le Parti interessate svolgono consultazioni, secondo quanto appare appropriato, allo scopo di determinare la giurisdizione più adatta a condurre l'azione penale.

9. Senza pregiudizio delle regole generali del diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una Parte in virtù del proprio diritto interno.

Articolo 26. Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per permettere che le persone giuridiche rispondano dei reati previsti in conformità con la presente Convenzione, quando commessi per loro conto da una persona fisica che agisca individualmente o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che sia titolare di una posizione dirigenziale all'interno della persona giuridica in forza della quale:

a) ha il potere di rappresentanza della persona giuridica;

b) ha il potere di prendere decisioni in nome della persona giuridica;

c) ha il potere di esercitare un controllo all'interno della persona giuridica.

2. Oltre che nei casi previsti dal paragrafo 1, Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere che una persona giuridica risponda quando la mancanza di vigilanza o di controllo da parte di una persona fisica che abbia i requisiti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato previsto in conformità con la presente Convenzione per conto della persona giuridica da parte di una persona fisica che abbia agito sotto l'autorità della stessa persona giuridica.

3. In conformità con i principi giuridici della Parte, la responsabilità di una persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa.

4. Tale responsabilità è stabilita senza pregiudizio della responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

Articolo 27. Sanzioni e misure accessorie

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per fare in modo che i reati istituiti in conformità con la presente Convenzione siano accompagnati da sanzioni effettive, proporzionate e deterrenti, tenendo in considerazione la loro gravità. Tali sanzioni includono pene implicanti la privazione della libertà e che possono comportare l'estradizione.

2. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili in virtù dell'art. 26 subiscano delle sanzioni effettive, proporzionate e deterrenti, che possono comprendere sanzioni pecuniarie penali o non penali e altre misure quali, in particolare:

a) esclusione dalla possibilità di beneficare di vantaggi o aiuti pubblici;

b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attività commerciale;

c) la collocazione sotto controllo giudiziario;

d) lo scioglimento per via giudiziaria.

3. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie:

a) per permettere il sequestro e la confisca

- dei beni, documenti e altri mezzi materiali impiegati per commettere i reati previsti in conformità con la presente Convenzione o per facilitarne la commissione;

- dei prodotti della commissione dei reati suddetti, o dei beni del valore corrispondente a quello di tali prodotti

b) per permettere la chiusura temporanea o definitiva di qualunque struttura utilizzata per compiere uno dei reati istituiti in conformità con la presente Convenzione, salvi i diritti delle terze parti di buona fede, oppure interdire all'autore, temporaneamente o definitivamente, l'esercizio della professione o dell'attività volontaria comportante contatto con minori nel corso della quale il reato è stato commesso.

4. Ciascuna delle Parti può adottare altre misure in relazione agli autori del reato, quali la decadenza dalla potestà genitoriale, la sorveglianza o la libertà vigilata delle persone condannate.

5. Ciascuna delle Parti può disporre che i prodotti del crimine o i beni confiscati in conformità con il presente articolo, possano confluire in un fondo speciale per il finanziamento di programmi di prevenzione e di assistenza per le vittime di uno dei reati previsti in conformità alla presente Convenzione.

Articolo 28. Circostanze aggravanti

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché le circostanze sotto indicate, in quanto non costituiscano già elementi costitutivi dell'illecito, possano, nel rispetto del vigente diritto nazionale, essere prese in considerazione quali circostanze aggravanti nella determinazione delle pene applicabili ai reati previsti conformemente alla presente Convezione:

a) il reato ha provocato una lesione grave alla salute fisica o psichica della vittima:

b) il reato è stato preceduto o accompagnato da atti di tortura o da gravi violenze;

c) il reato è stato commesso ai danni di una vittima particolarmente vulnerabile;

d) il reato è stato commesso da un membro della famiglia, da una persona che coabita con il bambino o da una persona con abuso di autorità;

e) il reato è stato commesso da più persone che hanno agito congiuntamente;

f) il reato è stato commesso nel quadro di un'organizzazione criminale;

g) l'autore del reato è già stato condannato per una condotta della stessa natura.

Articolo 29. Condanne precedenti

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire la possibilità di prendere in considerazione sentenze definitive emesse da un'altra parte relativamente a reati previsti in conformità con la presente Convenzione in sede di determinazione della pena.

Capitolo VII. Indagini, azione penale e regole procedurali

Articolo 30. Principi

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere che indagini e un procedimento giudiziario penale siano avviate nel migliore interesse del bambino e nel rispetto dei suoi diritti.

2. Ciascuna delle Parti adotta un approccio volto a proteggere le vittime, facendo in modo che le indagini e i procedimenti giudiziari penali non aggravino il trauma subito dal bambino e che la giustizia penale sia accompagnata da misure di assistenza, ove appropriato.

3. Ciascuna delle Parti assicura che le indagini e i procedimenti giudiziari penali siano considerati una priorità e siano condotti senza ingiustificati ritardi.

4. Ciascuna delle Parti assicura che le misure applicabili in virtù del presente Capitolo non portino pregiudizio ai diritti della difesa e alle esigenze di un processo equo ed imparziale, in conformità con l'art. 6 della Convezione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

5. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico interno, al fine di

- prevedere delle indagini e un'azione penale effettive in merito ai reati istituiti in conformità con la presente Convenzione, stabilendo anche, se del caso, la possibilità di operazioni sotto copertura;

- permettere a talune unità o servizi investigativi di identificare le vittime dei reati previsti in conformità con l'art. 20, in particolare attraverso l'analisi di materiale pornografico infantile, quale fotografie e registrazioni audiovisive trasmesse o rese disponibili attraverso l'uso delle tecnologie di informazione e comunicazione.

Articolo 31. Misure generali di protezione

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi le loro esigenze speciali in quanto testimoni, in tute le fasi delle indagini e dei procedimenti penali, in particolare con le seguenti misure:

a) informandoli dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e, salvo il caso in cui non vogliano ricevere tali informazioni, sui seguiti dati alle loro denunce, le accuse, il generale andamento delle indagini o dei processi, e il loro ruolo negli stessi, nonché in merito all'esito del caso che li riguarda;

b) prevedere, almeno nei casi in cui le vittime e le loro famiglie si possono trovare in pericolo, che essi possono essere informati, in caso di necessità, quando la persona processata o condannata è posta in libertà temporaneamente o definitivamente;

c) permettere loro, nel rispetto delle regole procedurali interne, di essere sentiti, di fornire elementi di prova e di scegliere le modalità di presentazione e di presa in esame delle loro opinioni, esigenze, preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario;

d) fornire loro adeguati servizi di sostegno per fare in modo che i loro diritti e i loro interessi siano debitamente presentati e presi in considerazione;

e) proteggere la loro vita privata, l'identità e l'immagine e prendere misure nel rispetto dell'ordinamento nazionale per impedire la diffusione al pubblico di informazioni che possano condurre alla loro identificazione;

f) garantire la loro sicurezza, così come quella della loro famiglia e dei testimoni a loro favore, rispetto a intimidazioni, rappresaglie e una nuova vittimizzazione;

g) assicurare che sia evitato il contatto tra le vittime e gli autori del reato nel processo e nei luoghi di polizia, salvo che le competenti autorità stabiliscano diversamente nel migliore interesse del bambino e quando le indagini o il processo richieda tale contatto.

2. Ciascuna delle Parti prevede che le vittime abbiano accesso, fin dal loro primo contatto con le autorità competenti, ad informazioni su ricorsi giudiziari e amministrativi pertinenti;

3. Ciascuna delle Parti assicura che le vittime abbiano accesso, gratuitamente quando ciò è giustificato, ad un sostegno legale quando per loro è possibile comparite come parti processuali in sede di procedimento penale.

4. Ogni parte prevede la possibilità per le autorità giudiziarie di nominare un rappresentante speciale per la vittima quando, secondo la legge nazionale, questi ha lo status di parte nel processo penale e quando i titolari della potestà genitoriale non possono rappresentare il minore in tale procedimento a causa di un conflitto d'interessi tra loro e la vittima.

5. Ciascuna delle Parti prevede, con misure legislative o di altro tipo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge nazionale, la possibilità per gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni governative o nongovernative, di fornire assistenza e/o sostegno alle vittime, con il loro consenso, durante i processi penali relative a reati previsti in conformità con la presente Convenzione.

6. Ciascuna delle Parti prevede che le informazioni date alle vittime in attuazione delle disposizioni del presente articolo siano date in modo adeguato alla loro età e maturità e in una lingua da loro compresa.

Articolo 32. Avvio del procedimento

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per assicurare che le indagini o i procedimenti penali per i reati previsti in conformità alla presente Convenzione non siano attivabili su querela o denuncia della vittima [ma perseguibili d'ufficio] e che i procedimenti possano proseguire anche se la vittima ritira le proprie dichiarazioni.

Articolo 33. Prescrizione

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per assicurare che il termine di prescrizione per l'avvio dei procedimenti sui reati previsti in conformità con gli articoli 18, 19.1 a) e b) e 211 a) e b), preveda un tempo sufficiente a consentire l'effettivo inizio del procedimento dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età e sia inoltre di durata adeguata alla gravità del reato in questione.

Articolo 34. Indagini

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi che sono incaricati delle indagini siano specializzati nella lotta allo sfruttamento sessuale e all'abuso sessuale dei bambini o che del personale sia formato a tale fine. Tali servizi o unità devono disporre di risorse finanziarie adeguate.

2. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie perché qualunque incertezza circa la reale età della vittima non impedisca l'apertura dell'indagine penale.

Articolo 35. Audizione del minore

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie perché:

a) le audizioni del minore abbiano luogo senza ritardo ingiustificato dopo che i fatti sono stati segnalati alle autorità competenti;

b) le audizioni de minori si svolgano, se necessario, in locali dedicati o comunque adatti a tale scopo;

c) le audizioni del bambino siano condotte da professionisti formati a tale scopo;

d) le stesse persone, se possibile e appropriato, conducano tutte le audizioni con lo stesso minore;

e) il numero delle audizioni sia il più possibile ridotto a quanto strettamente necessario ai fini del procedimento penale;

f) il minore possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale o, ove appropriato, da un adulto di sua scelta, a meno che sia stata presa una decisione ponderata in senso contrario nel rispetto di tale persona.

2. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per fare in modo che tutte le audizioni delle vittime o, quando appropriato, quelle con un minore come testimone, siano videoregistrate e che i filmati siano accettati come prova nel procedimento penale, secondo quanto dispongono le norme procedurali dell'ordinamento nazionale.

3. Quando vi sia incertezza circa l'età della vittima e vi sia ragione di credere che la vittima è un minore, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 trovano applicazione fino all'accertamento dell'età.

Articolo 36. Procedura giudiziaria penale

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie, nel rispetto delle norme sull'autonomia delle professioni legali, per garantire che alle persone che partecipano al processo, in particolare giudici, procuratori e avvocati, siano offerte adeguate opportunità di formazione in tema di diritti dei bambini, sfruttamento sessuale dei minori e abusi sui minori.

2. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie, nel rispetto delle regole dell'ordinamento nazionali, affinché:

a) il giudice possa ordinare che l'udienza si svolga senza la presenza del pubblico;

b) che la vittima possa essere sentita senza essere presente in udienza, in particolare attraverso l'utilizzo di appropriate tecnologie di comunicazione.

Capitolo VIII. Registrazione e conservazione dei dati

Articolo 37. Registrazione e conservazione dei dati nazionali sulle persone condannate per crimini sessuali

1. Ai fini della prevenzione e della repressione dei reati previsti in virtù della presente Convenzione, ogni Parte adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per registrare e conservare, in conformità con le norme pertinenti sulla protezione dei dati personali e le altre regole di garanzie stabilite nell'ordinamento nazionale, i dati relativi all'identità e al profilo genetico (DNA) delle persone condannate per i reati previsti conformemente alla presente Convenzione.

2. Ciascuna delle Parti, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa i nomi e gli indirizzi dell'autorità nazionale unica responsabile ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 possano essere trasmesse all'autorità competente di un'altra Parte, nel rispetto delle condizioni stabilite dal proprio diritto interno e dagli strumenti internazionali pertinenti.

Capitolo IX. Cooperazione internazionale

Articolo 38. Principi generali e misure per la cooperazione internazionale

1. Le Parti cooperano, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, in applicazione degli strumenti giuridici internazionali e regionali in materia, degli accordi basati su disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale nel modo più ampio possibile, allo scopo di:

a) prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale dei minori;

b)proteggere e fornire assistenza alle vittime;

c) condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione.

2. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché le vittime di un reato previsto sulla base della presente Convezione nel territorio di una Parte diversa da quella in cui esse risiedono possano presentare la loro istanza dinanzi ad un organo competente del loro Stato di residenza.

3. Se una Parte che pone come condizione per la propria cooperazione in campo giudiziario o per la concessione dell'estradizione l'esistenza di un trattato riceve una richiesta di cooperazione giudiziaria o di estradizione da una Parte con la quale un tale trattato non è stato concluso, essa può considerare la presente Convenzione quale base giuridica per la reciproca assistenza legale in materia penale o per l'estradizione relativamente ai reati previsti sulla base della presente Convenzione.

4. Ciascuna delle Parti si impegna ad integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale dei minori nei programmi di assistenza allo sviluppo forniti a beneficio di Stati terzi.

Capitolo X. Meccanismo di monitoraggio

Articolo 39. Comitato delle Parti

1. Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti alla presente Convenzione.

2. Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione si deve tenere entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, per i dieci firmatari che l'avranno ratificata. Esso si riunirà in seguito su richiesta di un terzo delle Parti o del Segretario generale.

3. Il Comitato delle Parti adotta le proprie regole di procedura.

Articolo 40. Altri rappresentanti

1. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il Commissario per i diritti umani, il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) e altri comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa operanti in materia nominano ciascuno un rappresentante presso il Comitato delle Parti.

2. Il Comitato dei Ministri può invitare altri organismi del Consiglio d'Europa a nominare un rappresentante presso il Comitato delle parti, dopo aver consultato questo ultimo.

3. Possono essere ammessi come osservatori al Comitato delle Parti rappresentanti di società civile e in particolare di organizzazioni nongovernative, seguendo la procedura stabilita dalla normativa pertinente del Consiglio d'Europa.

4. I rappresentati nominati in base ai paragrafi da 1 a 3 partecipano alle riunioni del Comitato delle Parti senza diritto di voto.

Articolo 41. Funzioni del Comitato delle Parti

1. Il Comitato delle Parti svolge il monitoraggio sull'attuazione della presente Convenzione. Il regolamento del Comitato delle Parti determina la procedura per valutare l'implementazione della Convenzione.

2. Il Comitato delle Parti favorisce la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche tra gli Stati per migliorare la loro capacità di prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale dei minori.

3. il Comitato delle Parti, inoltre, ove appropriato:

a) favorisce l'effettivo utilizzo e attuazione della presente Convenzione, nonché identifica i problemi e gli effetti di eventuali dichiarazioni o riserve apposte alla stessa;

b) esprime pareri su qualunque questione riguardante l'applicazione della presente Convenzione e favorisce lo scambio di informazione su significativi sviluppi giuridici, politici o tecnologici.

4. Nello svolgere le funzioni attribuitele dal presente articolo, il Comitato delle Parti è assistito dal Segretariato del Consiglio d'Europa.

5. Il Comitato europeo sui problemi criminali (CDPC) è tenuto periodicamente informato delle attività di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Capitolo XI. Rapporto con altri strumenti internazionali

Articolo 42. Relazione con la Convezione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e con il suo Protocollo opzionale sulla vendita di minori, la prostituzione e la pornografia infantili

La presente Convenzione si attua senza pregiudizio dei diritti e obbligazioni derivanti dalle disposizioni della Convezione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e con il suo Protocollo opzionale sulla vendita di minori, la prostituzione e la pornografia infantili e ha l'obiettivo di rafforzare la protezione data da tali strumenti e sviluppare e integrare gli standard in essi contenuti.

Articolo 43. Relazione con altri strumenti internazionali

1. Questa Convenzione non inficia i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti della presente Convenzione sono parte o lo saranno e che contengono disposizione relative alle materie disciplinate in questa Convenzione e che assicurano una protezione ed un'assistenza maggiore ai minori vittime di sfruttamento e abuso sessuale.

2. Le Parti della presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di completare o di rafforzare le sue disposizioni o per facilitare l'applicazione dei principi che essa contiene.

3. Le Parti che sono membri dell'Unione Europea applicano nelle loro mutue relazioni le disposizioni della Comunità e dell'Unione europea, nella misura in cui esistano disposizioni della Comunità e dell'Unione Europea che disciplinino il relativo specifico oggetto e siano applicabili al caso di specie, senza pregiudizio per l'oggetto e per le finalità della presente Convenzione e senza pregiudizio per la sua integrale applicazione nei confronti delle altre Parti.

Capitolo XII. Emendamenti alla Convezione

Articolo 44. Emendamenti

1. Qualsiasi emendamento alla presente Convenzione, proposto da una delle Parti, deve essere comunicato al Segretario generale del Consiglio d'Europa e dallo stesso trasmessa agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni altro Stato firmatario, ad ogni Stato Parte, alla Comunità Europea, ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione, secondo quanto previsto dall'articolo 45, e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 46.1.

2. Qualsiasi emendamento proposto da una Parte sarà comunicato al Comitato europeo sui problemi criminali (CDPC), che trasmetterà al Comitato dei Ministri il suo parere sull'emendamento proposto.

3. Il Comitato dei Ministri esaminerà l'emendamento proposto ed il parere formulato dal CDPC; potrà poi adottare l'emendamento, dopo aver consultato le Parti della presente Convenzione che non sono membri [del Consiglio d'Europa].

4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri, così come previsto dal comma 3 di questo articolo, sarà inoltrato alle Parti, in vista della sua accettazione.

5. Qualsiasi emendamento, adottato così come previsto dal comma 3 di questo articolo, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di un mese a partire dalla data nella quale tutte le Parti avranno informato il Segretario generale della loro accettazione.

Capitolo XIII. Clausole finali

Articolo 45. Firma, entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunità Europea.

2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui 5 firmatari, di cui almeno 3 Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere impegnati dalla Convenzione, così come previsto dalle disposizioni del paragrafo precedente.

4. Se un qualsiasi Stato citato al comma 1, o la Comunità Europea, esprime successivamente il proprio assenso ad essere obbligato dalla Convenzione, la stessa entrerà in vigore nei suoi confronti il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 46. Adesione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, dopo aver consultato le Parti della Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, invitare gli Stati non membri del Consiglio d'Europa che non abbiano partecipato all'elaborazione della Convenzione, ad aderire alla stessa, con decisione presa con la maggioranza di cui all'articolo 20 d) dello Statuto del Consiglio d'Europa, e con il voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno il diritto di sedere nel Comitato dei Ministri.

2. Per ogni Stato che aderisce, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 47. Ambito territoriale di applicazione

1. Qualsiasi Stato, o la Comunità Europea, può, al momento della firma, o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il territorio od i territori in cui la presente Convenzione verrà applicata.

2. Qualsiasi Parte può, in qualsiasi data successiva, con una dichiarazione rivolta al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali o a nome del quale è autorizzata ad assumere impegni. Rispetto a tale territorio la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione di tale dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due precedenti commi può, nei confronti di qualsiasi territorio indicato in tale dichiarazione , essere ritirata per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro diverrà efficace il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 3 mesi dalla data di ricezione di tale notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 48. Riserve

Nessuna riserva è ammessa alle disposizioni della presente Convenzione, ad eccezione di quelle espressamente ammesse. Ogni riserva può essere ritirata in qualunque momento.

Articolo 49. Denuncia

1. Qualsiasi Parte può, in ogni momento, denunciare questa Convenzione per mezzo di una notifica rivolta al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. Tale denuncia diverrà efficace il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a partire dalla data di ricezione della notifica stessa da parte del Segretario generale.

Articolo 50. Notifica

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a tutti gli Stati firmatari, a tutti gli Stati Parti, alla Comunità Europea, a tutti gli Stati invitati a sottoscrivere la presente Convenzione, così come previsto dall'articolo 45, ed a tutti gli Stati invitati ad aderire alla Convenzione:

a) ogni firma;

b) il deposito di qualsivoglia strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

c) ogni data d'entrata in vigore della presente Convenzione, come previsto dagli articoli 45 e 46;

d) ogni emendamento adottato come previsto dall'articolo 44 e la data in cui tale emendamento entrerà in vigore;

e) qualsiasi denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 48;

f) qualsiasi riserva espressa ai sensi dell'articolo 45.

g) qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione;

In fede di che, i sottoscritti, pienamente a ciò autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Lanzarote, il 25 ottobre 2007, in inglese ed in francese, entrambi i testi egualmente facenti fede, in un'unica copia che verrà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia conforme certificata ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità Europea e a tutti gli Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione.

Aggiornato il

27/03/2024