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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù (1956)

Data di adozione

7/9/1956

Data di entrata in vigore

30/4/1957

Organizzazione

ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

Annotazioni

Adottata e aperta alla firma il 7 settembre 1956. Entrata in vigore internazionale: 30 aprile 1957. - Stati Parti al 1° Gennaio 2018: 124.

Testo in lingua originale (inglese)

Stato delle ratifiche

Riserve e dichiarazioni

Annotazioni relative all'Italia

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge 20 dicembre 1957, n. 1304 (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1958). Data della ratifica: 12 febbraio 1958 (Gazzetta Ufficiale n 70 del 21 marzo 1958). Entrata in vigore per l’Italia: 12 febbraio 1958.

Collegamenti

Allegati


Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù (1956)

Preambolo

Gli Stati Parti alla presente Convenzione,

Considerando che la libertà è un diritto che ogni essere umano acquista alla nascita,

Consapevoli che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nella Carta la fede nella dignità e nel valore della persona umana,

Considerando che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea generale quale ideale da conseguire da parte di ogni popolo e nazione, stabilisce che nessuno può essere tenuto in schiavitù e che la schiavitù e la tratta degli schiavi sono vietate in qualunque forma,

Riconoscendo che dopo la conclusione della Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926 concernente la schiavitù, intesa ad abolire la schiavitù e la tratta degli schiavi, sono stati compiuti nuovi progressi su questo cammino,

Tenendo conto della Convenzione del 1934 sul lavoro forzato e di quanto la Organizzazione internazionale del lavoro ha fatto successivamente circa il lavoro forzato o obbligatorio,

Riscontrato per altro che la schiavitù, la tratta degli schiavi e le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù non sono ancora rimosse in ogni regione del mondo,

Avendo quindi risolto doversi aggiungere alla Convenzione del 1926, tuttora in vigore, un accordo addizionale destinato ad accrescere gli sforzi nazionali, oltre che internazionali, per abolire la schiavitù, la tratta degli schiavi e le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù,

Hanno convenuto quanto segue:

Parte 1

Istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù

Articolo 1.

Ogni Stato Parte della presente Convenzione prende in via amministrativa, o altrimenti, tutte le misure attuabili e necessarie per ottenere progressivamente e quanto prima l'abolizione completa o l'abbandono delle istituzioni e pratiche seguenti, laddove sussistano, siano o no rientranti nella definizione di schiavitù di cui all'articolo 1 della Convenzione, firmata a Ginevra il 25 settembre 1926, concernente la schiavitù:

a) la servitù per debiti, ossia lo stato o la condizione di chi, essendo debitore, si è obbligato a fornire, a garanzia d'un debito i suoi servizi o quelli di persona soggetta alla sua autorità, qualora il valore di questi servizi, valutato in termini ragionevoli, non sia destinato all'estinzione del debito, ovvero se la durata degli stessi non sia determinata oppure la loro natura non sia definita;

b) il servaggio (servitù della gleba), ossia la condizione di chiunque sia tenuto dalla legge, dall'uso o da un accordo a vivere e lavorare su terra altrui e a fornire a tale persona, con o senza compenso, determinati servizi, senza poter mutare il proprio stato;

c) ogni istituzione o pratica secondo la quale:

i) una donna, cui non spetti il diritto di sottrarsene, sia promessa o data in matrimonio mediante compenso in denaro o in natura, fornito ai suoi genitori, al suo tutore, alla sua famiglia o a qualsiasi altra persona o altro gruppo di persone;

ii) il marito di una donna, la famiglia o il clan dello stesso abbiano il diritto di cederla a un terzo mediante compenso o altrimenti;

iii) la moglie, morto il marito, sia trasmissibile per successione a un'altra persona;

d) ogni istituzione o pratica secondo la quale un bambino o un adolescente minore di diciotto anni sia consegnato, dai genitori o da uno di essi o dal tutore, a un terzo, con o senza pagamento, perché ne sfrutti la persona o il lavoro.

Articolo 2.

Allo scopo di mettere fine alle istituzioni e pratiche di cui all'articolo 1, lettera c), gli Stati Parti si obbligano a stabilire, ove occorra, un'età minima adeguata per il matrimonio, a promuovere l'impiego d'una procedura che permetta all'uno e all'altro dei futuri coniugi la libera espressione del loro consenso al matrimonio davanti a un'autorità civile o religiosa competente, e a promuovere la registrazione dei matrimoni.

Parte II

Tratta degli schiavi

Articolo 3.

1. Il trasporto o il tentativo di trasporto di schiavi da un paese a un altro, con qualunque mezzo, o la complicità in tali atti costituirà un'infrazione penale della legge degli Stati Parti alla presente Convenzione e le persone riconosciute colpevoli della stessa saranno suscettibili di pene molto rigorose.

2.

a) Gli Stati Parti adotteranno ogni misura efficace per impedire che le navi e gli aeromobili autorizzati a battere la loro bandiera trasportino schiavi e per punire le persone colpevoli di tali atti o colpevoli di impiegare a tale scopo la bandiera nazionale;

b) gli Stati Parti prenderanno ogni misura efficace ad assicurare che i loro porti, aeroporti e coste non siano impiegati per il trasporto di schiavi.

3. Gli Stati Parti della Convezione si scambieranno informazioni allo scopo di assicurare il coordinamento pratico dei provvedimenti da essi presi nella lotta contro la tratta degli schiavi e si scambieranno informazioni su ogni caso di tratta degli schiavi e ogni tentativo d'infrazione di questo genere di cui abbiano conoscenza.

Articolo 4.

Ogni schiavo che si rifugi a bordo d'una nave d'uno Stato Parte alla presente Convenzione sarà libero ipso facto.

Parte III

Schiavitù e istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù

Articolo 5.

In un paese dove la schiavitù o le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù non siano ancora completamente abolite o abbandonate, la mutilazione, la stigmatizzazione o altra marchiatura di persona schiava o in condizione servile, inflittale per indicarne la condizione, infliggerle un castigo e per qualsiasi altro motivo, oppure la complicità in tali atti, costituirà un'infrazione penale della legge dello Stato Parte e le persone riconosciute colpevoli saranno punite.

Articolo 6.

1. La riduzione in schiavitù o l'istigazione d'una persona ad alienare la propria libertà, o quella di persona a lei subordinata, affinché si faccia schiava, costituisce un reato ai sensi della legge degli Stati Parti alla presente Convenzione e le persone riconosciute colpevoli saranno suscettibili di pena; ciò vale anche per la partecipazione a un'intesa a tale scopo, il tentativo e la complicità.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al capoverso introduttivo dell'articolo 1, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo s'applicheranno anche all'istigazione d'una persona a mettersi, o a mettere una persona a lei subordinata, in condizione servile risultante da un'istituzione o pratica menzionata nell'art. 1; ciò vale anche per la partecipazione a una intesa a tale scopo, per il tentativo e la complicità.

Parte IV

Definizioni

Articolo 7.

Ai fini del presente Accordo:

a) La "schiavitù", come è definita nella Convenzione del 1926 sulla schiavitù, è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi, e lo "schiavo" è l'individuo che ha tale stato o condizione;

b) la "persona di condizione servile" è quella posta nello stato o nella condizione risultante da un'istituzione o pratica menzionata nell'articolo 1 della presente Convenzione;

c) la "tratta degli schiavi" designa e comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di persona per ridurla in schiavitù; ogni atto d'acquisto d'uno schiavo per venderlo o barattarlo; ogni atto di cessione mediante vendita o baratto d'una persona acquistata per venderla o barattarla e, in generale, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi, qualunque sia il mezzo impiegato per il trasporto.

Parte V

Cooperazione fra gli Stati Parti e comunicazione di informazioni

Articolo 8.

1. Gli Stati Parti della Convenzione si obbligano a prestarsi vicendevole aiuto e a cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite nell'applicazione delle disposizioni che precedono.

2. Le Parti si obbligano a comunicare al Segretario generale delle Nazioni Unite la copia di ogni legge, regolamento e risoluzione amministrativa adottata o posta in vigore per attuare le disposizioni della presente Convenzione.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunicherà alle Parti e al Consiglio economico e sociale le informazioni ricevute in conformità del paragrafo 2, come elemento di documentazione per ogni dibattito cui il Consiglio procederà allo scopo di fare nuove raccomandazioni intese ad abolire la schiavitù, la tratta degli schiavi o le istituzioni e pratiche considerate nella presente Convenzione.

Parte VI

Disposizioni finali

Articolo 9.

Al presente Accordo non è ammessa alcuna riserva.

Articolo 10.

Ogni controversia fra gli Stati Parti alla Convenzione relativa alla interpretazione o all'applicazione della stessa, che non sia composta mediante negoziato, sarà sottoposta, a richiesta di una delle parti in conflitto, alla Corte internazionale di giustizia, salvo che esse non stabiliscano un altro mezzo di composizione.

1. La presente Convenzione è aperta, fino al 1° luglio 1957, alla firma di tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite o d'una istituzione specializzata. Essa sarà sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati firmatari e aderenti.

2. Dopo il 1° luglio 1957, l'Accordo sarà aperto all'adesione di ogni Stato Membro delle Nazioni Unite o d'una istituzione specializzata, oppure di ogni altro Stato che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite inviti ad aderirvi. L'adesione avverrà mediante il deposito d'uno strumento formale presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati firmatari e aderenti.

Articolo 11.

1. La presente Convenzione si applicherà a tutti i territori non autonomi, sotto tutela, coloniali e altri territori non metropolitani che uno Stato Parte rappresenti nell'ambito internazionale; la Parte interessata dovrà, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2, dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione all'Accordo, il o i territori non metropolitani cui esso s'applicherà ipso facto per effetto della firma, ratifica o adesione.

2. Ove in virtù delle leggi o pratiche costituzionali della parte o del territorio non metropolitano occorra un previo consenso di questo, la Parte s'adopererà per ottenere, nel termine di dodici mesi dal giorno dalla sua firma, il consenso necessario del territorio non metropolitano e, ottenuto che l'abbia, lo notificherà al Segretario generale. La Convenzione si applicherà al territorio o ai territori designati nella notificazione dal giorno in cui il Segretario generale l'avrà ricevuta.

3. Decorsi i dodici mesi menzionati nel paragrafo precedente, le parti interessate informeranno il Segretario generale sui risultati delle consultazioni con i territori non metropolitani di cui curano le relazioni internazionali, i quali non abbiano consentito all'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 12.

1. La Convenzione entrerà in vigore il giorno in cui due Stati ne saranno divenuti parte.

2. Successivamente, essa entrerà in vigore, per ogni Stato e territorio, il giorno del deposito dello strumento di ratifica o d'adesione dello Stato stesso o della notificazione d'applicazione a tale territorio.

Articolo 13.

1. L'applicazione della presente Convenzione sarà ripartita in periodi consecutivi di tre anni, di cui il primo comincerà il giorno dell'entrata in vigore della stessa conformemente all'articolo 13.1.

2. Ogni Stato Parte potrà denunciare la presente Convenzione almeno sei mesi prima del decorso di ciascun periodo triennale, mediante notificazione al Segretario generale. Questi informerà della stessa e del giorno in cui l'ha ricevuta le altre Parti.

3. La denuncia avrà effetto al termine del periodo triennale in corso.

4. Se, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, il presente Accordo sarà reso applicabile a un territorio non metropolitano di una Parte, questa potrà, con il consenso dello stesso, notificare successivamente e in ogni momento, al Segretario generale delle Nazioni Unite, che l'Accordo è denunciato per quel territorio. La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui la notificazione sarà giunta al Segretario generale, che informerà della stessa e del giorno in cui l'ha ricevuta le altre Parti.

Articolo 14.

La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato nell'archivio della Segreteria delle Nazioni Unite. Il Segretario generale ne stenderà delle copie certificate conformi per comunicarle agli Stati parti alla Convenzione e a ogni altro Stato Membro delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate.

Aggiornato il

08/05/2024