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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne (1993)

Data di adozione

20/12/1993

Organizzazione

ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

Annotazioni

Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993.

Testo in lingua originale (inglese)

Allegati


Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne (1993)

L'Assemblea Generale,

Riconoscendo il bisogno urgente di una universale applicazione alle donne dei diritti e dei principi con riguardo all'uguaglianza, alla sicurezza, alla libertà, all'integrità e alla dignità di tutte le persone umane,

Notando che questi diritti e principi sono iscritti negli strumenti del diritto internazionale, inclusi la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e la Convenzione contro la tortura, i trattamenti o le punizioni crudeli, inumane o degradanti,

Riconoscendo che l'effettiva attuazione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne contribuirebbe all'eliminazione della violenza contro le donne, e che la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, enunciata nella presente risoluzione, rafforzerà e contribuirà al rafforzamento e allo sviluppo di tale processo,

Preoccupata che la violenza contro le donne costituisca un ostacolo al raggiungimento dell'uguaglianza, dello sviluppo e della pace, come riconosciuto nelle Strategie di lungo periodo di Nairobi per il progresso delle donne, in cui erano raccomandate una serie di misure per combattere la violenza contro le donne, e alla piena attuazione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne,

Affermando che la violenza contro le donne costituisce una violazione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne e danneggia ed annulla il godimento da parte loro di quei diritti e libertà, e preoccupata per il prolungato insuccesso nella protezione e promozione di questi diritti e libertà nei riguardi della violenza contro le donne,

Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione delle relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne, che ha portato alla dominazione e alla discriminazione contro le donne da parte degli uomini e ha impedito il pieno avanzamento delle donne, e che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini,

Preoccupata che alcuni gruppi di donne, come le donne appartenenti a gruppi minoritari, le donne indigene, le donne rifugiate, le donne migranti, le donne abitanti in comunità rurali e remote, le donne indigenti, le donne in istituti o in stato di detenzione, le bambine, le donne con invalidità, le donne anziane e le donne in situazioni di conflitto armato, siano particolarmente vulnerabili alla violenza,

Richiamando la conclusione del paragrafo 23 in allegato alla risoluzione del Consiglio Economico e Sociale 1990/15 del 24 maggio 1990, in cui il riconoscimento che la violenza contro le donne in famiglia e nella società era diffusa e tagliava trasversalmente le linee di reddito, di classe e di cultura doveva essere affiancato da passi urgenti ed efficaci al fine di eliminarne l'incidenza,

Richiamando inoltre la risoluzione del Consiglio Economico e Sociale 1991/18 del 30 maggio 1991, in cui il Consiglio raccomandava lo sviluppo di uno schema di strumento giuridico internazionale che riguardasse esplicitamente la questione della violenza contro le donne,

Felicitandosi per il ruolo che i movimenti delle donne stanno svolgendo nel richiamare l'attenzione in modo crescente sulla natura, gravità ed ampiezza del problema della violenza contro le donne,

Allarmata che le opportunità per le donne di raggiungere l'uguaglianza giuridica, sociale, politica ed economica nella società siano limitate, tra l'altro, dalla continua ed endemica violenza,

Convinta che, alla luce di quanto sopra, c'è la necessità di una chiara ed esaustiva definizione di violenza contro le donne, di una chiara definizione dei diritti che devono essere applicati al fine di assicurare l'eliminazione della violenza contro le donne in tutte le sue forme, di un impegno da parte degli Stati nei confronti delle loro responsabilità, e di un impegno da parte della comunità internazionale nel suo complesso per l'eliminazione della violenza contro le donne,

Solennemente proclama la seguente Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, e sollecita che ogni sforzo venga fatto in modo che risulti generalmente riconosciuta e rispettata.

Articolo 1.

Ai fini della presente Dichiarazione l'espressione "violenza contro le donne" significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata.

Articolo 2.

La violenza contro le donne dovrà comprendere, ma non limitarsi a, quanto segue:

a) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le percosse, l'abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento;

b) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata;

c) La violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato, ovunque essa accada.

Articolo 3.

Le donne hanno il diritto ad un uguale godimento e garanzia di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in ogni altro campo.

Questi diritti includono tra l'altro:

a) il diritto alla vita;

b) il diritto all'uguaglianza;

c) il diritto alla libertà e alla sicurezza della persona;

d) il diritto ad una uguale protezione di fronte alla legge;

e) il diritto di essere libere da tutte le forme di discriminazione;

f) il diritto al più alto standard raggiungibile di salute fisica e mentale;

g) il diritto a condizioni di lavoro giuste e favorevoli;

h) il diritto a non essere sottoposte a tortura, o ad altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti.

Articolo 4.

Gli Stati dovrebbero condannare la violenza contro le donne e non dovrebbero appellarsi ad alcuna consuetudine, tradizione o considerazione religiosa al fine di non ottemperare alle loro obbligazioni quanto alla sua eliminazione. Gli Stati dovrebbero perseguire con tutti i mezzi appropriati e senza indugio una politica di eliminazione della violenza contro le donne e, a questo fine, dovrebbero:

a) Considerare, nel caso in cui non l'abbiano già fatto, di ratificare o aderire alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne o di ritirare le riserve alla convenzione;

b) Astenersi dall'usare violenza contro le donne;

c) Esercitare la dovuta attenzione per prevenire, indagare e, conformemente alla legislazione nazionale, punire gli atti di violenza contro le donne, sia che tali atti siano perpetrati dallo Stato che da persone private;

d) Sviluppare sanzioni penali, civili, di diritto del lavoro e amministrative nell'ordinamento nazionale per punire e riparare agli illeciti causati alle donne che sono sottoposte a violenza; alle donne che sono sottoposte a violenza dovrebbe essere fornito l'accesso ai meccanismi della giustizia e, come previsto dalla legislazione nazionale, a giusti ed efficaci rimedi per il danno che hanno sofferto; gli Stati dovrebbero inoltre informare le donne dei loro diritti nel cercare una riparazione attraverso tali meccanismi;

e) Considerare la possibilità di sviluppare piani nazionali per promuovere la protezione delle donne contro ogni forma di violenza, o di includere disposizioni rivolte a questo scopo nei piani già esistenti, tenendo conto, nei modi appropriati, della cooperazione che possa essere fornita dalle organizzazioni non governative, particolarmente da quelle impegnate sulla questione della violenza contro le donne;

f) Sviluppare, in modo ampio, approcci preventivi e tutte quelle misure di natura legale, politica, amministrativa e culturale atte a promuovere la protezione delle donne contro ogni forma di violenza, e ad assicurare che non avvenga la doppia vittimizzazione delle donne a causa di leggi, pratiche attuative o altri interventi non sensibili al genere;

g) Lavorare per assicurare, nel massimo grado possibile alla luce delle risorse disponibili e, dove necessario, nell'ambito del sistema della cooperazione internazionale, che le donne sottoposte a violenza e, dove appropriato, i loro figli abbiano una assistenza specializzata, come la riabilitazione, l'assistenza nella cura e nel mantenimento dei bambini, i trattamenti sanitari, la consulenza, i servizi sanitari e sociali, le agevolazioni e i programmi, così come le strutture di sostegno, e prendere ogni altra misura appropriata per promuovere la loro sicurezza e riabilitazione psicologica;

h) Includere nei bilanci di governo risorse adeguate per le attività relative all'eliminazione della violenza contro le donne;

i) Prendere misure per assicurare che i membri della magistratura e i funzionari pubblici responsabili dell'attuazione delle attività di prevenzione, indagine e punizione della violenza contro le donne ricevano una formazione per sensibilizzarli alla violenza contro le donne;

j) Adottare tutte le misure appropriate, specialmente nel campo dell'educazione, per modificare i modelli di comportamento sociali e culturali degli uomini e delle donne e per eliminare i pregiudizi, le pratiche consuetudinarie e ogni altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità o della superiorità di uno dei due sessi e su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne;

k) Promuovere la ricerca, raccogliere dati e compilare statistiche, concernenti in particolar modo la violenza domestica, riguardanti l'incidenza delle diverse forme di violenza contro le donne e incoraggiare la ricerca sulle cause, la natura, la gravità e le conseguenze della violenza contro le donne e sull'efficacia delle misure adottate per prevenire e riparare alla violenza contro le donne; queste statistiche e gli esiti delle ricerche saranno resi pubblici;

l) Adottare misure volte all'eliminazione della violenza contro le donne particolarmente esposte alla violenza;

m) Includere, nel sottoporre i rapporti richiesti in virtù dei pertinenti strumenti sui diritti umani delle Nazioni Unite, informazioni concernenti la violenza contro le donne e le misure prese per attuare la seguente dichiarazione;

n) Incoraggiare lo sviluppo di adeguate linee guida per assistere nell'applicazione dei principi enunciati nella presente Dichiarazione;

o) Riconoscere l'importante ruolo svolto dal movimento delle donne e delle organizzazioni non governative di tutto il mondo nell'accrescere la consapevolezza e nell'alleviare il problema della violenza contro le donne;

p) Facilitare ed aumentare il lavoro del movimento delle donne e delle organizzazioni non governative e cooperare con esse ai livelli locale, nazionale e regionale;

q) Incoraggiare le organizzazioni regionali intergovernative di cui sono membri ad includere l'eliminazione della violenza contro le donne nei loro programmi, nei modi appropriati.

Articolo 5.

Gli organismi e le agenzie specializzate nel sistema delle Nazioni Unite dovrebbero contribuire, nei loro rispettivi ambiti di competenza, al riconoscimento e alla realizzazione dei diritti e dei principi enunciati nella presente Dichiarazione, e a questo fine, tra l'altro, dovrebbero:

a) Incoraggiare la cooperazione internazionale e regionale allo scopo di definire strategie regionali per combattere la violenza, scambiando esperienze e finanziando programmi relativi all'eliminazione della violenza contro le donne;

b) Promuovere riunioni e seminari allo scopo di creare ed aumentare la consapevolezza tra tutte le persone riguardo alla questione dell'eliminazione della violenza contro le donne;

c) Incoraggiare il coordinamento e gli scambi all'interno del sistema delle Nazioni Unite, tra gli organismi pattizi sui diritti umani per affrontare in modo efficace la questione della violenza contro le donne;

d) Includere nelle analisi sulle tendenze e i problemi sociali preparate dalle organizzazioni e dagli organismi del sistema delle Nazioni Unite, come i rapporti periodici sulla situazione sociale mondiale, ricerche sulle tendenze della violenza contro le donne;

e) Incoraggiare il coordinamento tra le organizzazioni e gli organismi delle Nazioni Unite al fine di includere la questione della violenza contro le donne nei programmi in corso, soprattutto con riferimento ai gruppi di donne particolarmente vulnerabili;

f) Promuovere la formulazione di linee guida o di manuali relativi alla violenza contro le donne, tenendo conto delle misure menzionate nella presente Dichiarazione;

g) Considerare la questione dell'eliminazione della violenza contro le donne, nei modi appropriati, durante l'adempimento dei loro obblighi di attuazione degli strumenti sui diritti umani;

h) Cooperare con le organizzazioni non governative nell'affrontare la questione della violenza contro le donne.

Articolo 6.

Nessuna disposizione della presente Dichiarazione pregiudicherà le disposizioni più efficaci nell'eliminazione della violenza contro le donne che possono essere contenute nella legislazione di uno Stato o in ogni convenzione internazionale, trattato e altro strumento in vigore in uno Stato.

Aggiornato il

07/05/2024