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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme d’intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo (1981)

Data di adozione

25/11/1981

Organizzazione

ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

Annotazioni

Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 36/55 del 25 novembre 1981.

Testo in lingua originale (inglese)

Allegati


Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme d’intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo (1981)

L'Assemblea Generale,

Considerato che uno dei principi fondamentali dello Statuto delle Nazioni Unite è quello della dignità e dell'uguaglianza inerenti a tutti gli esseri umani e che tutti gli Stati membri si sono impegnati ad agire, sia congiuntamente che separatamente, in collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, al fine di promuovere e di incoraggiare il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione,

Considerato che la Dichiarazione universale dei diritti umani ed i Patti Internazionali relativi ai diritti umani proclamano i principi di non discriminazione e di uguaglianza di fronte alla legge e il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo,

Considerato che l'inosservanza e la violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo, sono stati direttamente o indirettamente all'origine di guerre e di grandi sofferenze inflitte all'umanità, in special modo qualora siano serviti come mezzo d'ingerenza esterna negli affari interni di altri Stati e per attizzare l'odio tra i popoli e le nazioni,

Considerato che la religione o il credo costituiscono, per colui che li professi, uno degli elementi fondamentali della sua concezione della vita e che la libertà di religione o di credo deve essere integralmente rispettata e garantita,

Considerato che è essenziale contribuire alla comprensione, alla tolleranza e al rispetto per quanto concerne la libertà di religione o di credo ed assicurarsi che risulti inammissibile l'utilizzo della religione o del credo a fini incompatibili con lo Statuto delle Nazioni Unite, gli altri strumenti pertinenti delle Nazioni Unite ed i fini ed i principi della presente Dichiarazione,

Convinta che la libertà di religione o di credo dovrebbe altresì contribuire alla realizzazione degli obiettivi di pace mondiale, di giustizia sociale e di amicizia tra i popoli e all'eliminazione delle ideologie o delle pratiche del colonialismo e della discriminazione razziale,

Preso nota con soddisfazione dell'adozione, sotto gli auspici delle Nazioni Unite e delle agenzie specializzate, di varie convenzioni, tese ad eliminare diverse forme di discriminazione, e dell'entrata in vigore di alcune di esse,

Preoccupata per le manifestazioni di intolleranza e per l'esistenza di pratiche discriminatorie in materia di religione o di credo che si riscontrano ancora in certe parti del mondo,

Decisa ad adottare ogni misura necessaria per eliminare rapidamente ogni forma e manifestazione di questa intolleranza e a prevenire e combattere qualsiasi discriminazione fondata sulla religione o il credo,

Proclama la presente Dichiarazione sulla eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo.

Articolo 1.

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo diritto include la libertà di professare una religione o qualunque altro credo di propria scelta, nonché la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, sia individualmente che in comune con altri, sia in pubblico che in privato, per mezzo del culto e dell'osservanza di riti, della pratica e dell'insegnamento.

2. Nessun individuo sarà soggetto a coercizioni di sorta che pregiudichino la sua libertà di professare una religione o un credo di propria scelta.

3. La libertà di professare la propria religione o il proprio credo potrà essere soggetta alle sole limitazioni prescritte dalla legge e che risultino necessarie alla tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica o della morale o delle libertà e dei diritti fondamentali altrui.

Articolo 2.

1. Nessun individuo può essere soggetto a discriminazioni di sorta da parte di uno Stato, di un'istituzione, di un gruppo o di un qualsiasi individuo sulla base della propria religione o del proprio credo.

2. Ai fini della presente Dichiarazione, l'espressione "intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo" sta a significare ogni forma di distinzione, di esclusione, di restrizione o di preferenza basata sulla religione o il credo, avente per scopo o per effetto la soppressione o la limitazione del riconoscimento, del godimento o dell'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di eguaglianza.

Articolo 3.

La discriminazione tra gli esseri umani per motivi di religione o di credo costituisce un affronto alla dignità umana ed un disconoscimento dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite, e dovrà essere condannata in quanto violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti umani ed enunciati in dettaglio nei Patti Internazionali relativi ai diritti umani, essa viene altresì condannata come un ostacolo alle relazioni amichevoli e pacifiche tra le nazioni.

Articolo 4.

1. Tutti gli Stati dovranno adottare misure efficaci per prevenire ed eliminare qualsiasi discriminazione fondata sulla religione o il credo nel riconoscimento, nell'esercizio e nel godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutti i campi della vita civile, economica, politica, sociale e culturale.

2. Tutti gli Stati si sforzeranno di adottare misure legislative o di revocare, all'occorrenza, quelle che sono in vigore, al fine di proibire ogni forma di discriminazione, di questo tipo, e di adottare ogni misura appropriata per combattere l'intolleranza fondata sulla religione o il credo.

Articolo 5.

1. I genitori o, all'occorrenza, i tutori legali di un fanciullo hanno il diritto di organizzare la vita in seno alla famiglia in conformità alla propria religione o al loro credo e tenuto conto dell'educazione morale secondo cui ritengono che il fanciullo debba essere allevato.

2. Ogni fanciullo dovrà godere del diritto di ricevere un'educazione in materia di religione o di credo secondo i desideri dei genitori o, all'occorrenza, dei suoi tutori legali, e non dovrà essere costretto a ricevere un'educazione religiosa contraria ai desideri dei suoi genitori e dei suoi tutori legali, avendo come principio ispirativo l'interesse del fanciullo.

3. Il fanciullo dovrà essere protetto contro ogni forma di discriminazione fondata sulla religione o il credo. Egli dovrà essere allevato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia tra i popoli, di pace e di fraternità universale, di rispetto della religione o del credo altrui e nella piena consapevolezza che la sua energia ed i suoi talenti debbono essere dedicati al servizio dei propri simili.

4. Qualora un fanciullo non si trovi né sotto la tutela dei genitori, né sotto quella di tutori legali, i desideri espressi da questi ultimi, o qualunque testimonianza raccolta sui loro desideri in materia di religione o di credo, saranno tenuti in debita considerazione, avendo come principio ispirativo l'interesse del fanciullo.

5. Le pratiche di una religione o di un credo in cui è allevato un fanciullo non devono recare danno alla sua salute fisica o mentale e al suo completo sviluppo, tenuto conto del paragrafo 3 dell'articolo 1 della presente Dichiarazione.

Articolo 6.

In conformità all'articolo 1 della presente Dichiarazione e previa riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del suddetto articolo, il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di credo include, tra l'altro, le libertà seguenti:

a) La libertà di professare un culto e di tenere riunioni connesse ad una religione o a un credo, e di istituire e mantenere luoghi a tali fini;

b)La libertà di fondare e di mantenere appropriate istituzioni di tipo caritativo o umanitario;

c)La libertà di produrre, acquistare ed usare, in misura adeguata, gli oggetti necessari ed i materiali relativi ai riti e alle tradizioni di una religione o di un credo;

d) La libertà di insegnare una religione o un credo in luoghi adatti a tale scopo;

e) La libertà di sollecitare e di ricevere contributi volontari, di natura finanziaria e di altro tipo, da parte di privati e di istituzioni;

f) La libertà di formare, di nominare, di eleggere, di designare per successione leaders appropriati, in conformità ai bisogni e alle norme di qualsiasi religione o credo;

g) La libertà di osservare i giorni di riposo e di celebrare le festività ed i riti di culto secondo i precetti della propria religione o credo;

h) La libertà di istituire e di mantenere comunicazioni con individui e comunità in materia di religione o di credo, a livello nazionale ed internazionale.

Articolo 7.

I diritti e libertà proclamati nella presente Dichiarazione sono recepiti nella legislazione nazionale, in modo che ciascuno sia in grado di fruire di tali diritti e libertà nella pratica.

Articolo 8.

Nessuna disposizione della presente Dichiarazione sarà interpretata come restrizione o deroga ai diritti enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nei Patti internazionali relativi ai diritti umani.

Aggiornato il

06/05/2024