Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.

Patto di Londra e Statuto del Tribunale internazionale militare di Norimberga (1945)

Data di adozione
08.08.1945
Organizzazione
Strumenti multilaterali
Annotazioni
Accordo tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, il Governo degli Stati Uniti d’America, Il Governo provvisorio della Repubblica Francese e il Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per il giudizio e la punizione dei principali criminali di guerra dell’Asse europeo (con Statuto del Tribunale Militare Internazionale), Londra, 8 agosto 1945.

Considerando che le Nazioni Unite hanno ripetutamente proclamato la loro intenzione di portare dinanzi ad un Tribunale i criminali di guerra;

Considerando che la Dichiarazione di Mosca del 30 ottobre 1943 sulle atrocità tedesche nell'Europa occupata ha specificato che gli ufficiali e i soldati tedeschi, nonché i membri del partito nazista responsabili di atrocità e di delitti, e che abbiano preso volontariamente parte alla esecuzioni di tali atrocità e delitti, saranno inviati nei paesi dove i loro abominevoli delitti sono stati perpetrati, affinché essi possano essere giudicati e puniti conformemente alle leggi di tali paesi liberati e dei liberi governi che vi saranno stati stabiliti;

Considerando che la suddetta dichiarazione era stata fatta con riserva per quanto riguarda il caso dei grandi criminali, i cui delitti non hanno localizzazione geografica precisa, e che saranno puniti per comune decisione dei governi alleati;

In conseguenza, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Governo degli Stati Uniti d'America, Il Governo provvisorio della Repubblica Francese e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (indicati in seguito colla dicitura "i firmatari"), agendo nell'interesse di tutte le Nazioni Unite, hanno, per mezzo dei loro rappresentanti debitamente autorizzati, concluso il presente accordo:

Articolo I.

Dopo consultazioni con il Consiglio di Controllo in Germania, sarà istituito un Tribunale Militare Internazionale per giudicare i criminali di guerra i cui delitti non abbiano localizzazione geografica precisa, siano essi accusati a titolo individuale, o in quanto membri di organizzazioni o di gruppi, oppure per entrambi questi titoli.

Articolo II.

La costituzione, la giurisdizione e le funzioni del Tribunale Militare Internazionale sono previsti nello Statuto allegato al presente accordo, e che forma parte integrante dell'Accordo stesso.

Articolo III.

Ogni firmatario prenderà le misure necessarie per assicurare la presenza all'istruttoria e al processo, dei grandi criminali di guerra in sua custodia e che dovranno essere giudicati dal Tribunale Militare Internazionale. I firmatari dovranno fare tutti gli sforzi possibili per assicurare la presenza all'istruttoria e al processo dinanzi al Tribunale Militare Internazionale di quei grandi criminali di guerra che non si trovassero sul territorio di uno dei firmatari.

Articolo IV.

Nessuna delle disposizioni del presente Accordo porta pregiudizio ai principi fissati dalla dichiarazione di Mosca per quanto riguarda il rinvio dei criminali di guerra nei paesi ove essi hanno commesso i loro delitti.

Articolo V.

Tutti i Governi delle Nazioni Unite possono aderire al presente Accordo mediante notifica da darsi per via diplomatica al Governo del Regno Unito, il quale a sua volta notificherà ogni adesione agli altri governi firmatari e aderenti.

Articolo VI.

Nessuna delle disposizioni del presente Accordo porta pregiudizio alla giurisdizione e alla competenza dei Tribunali Nazionali o dei Tribunali d'occupazione già istituiti, nei territori alleati o in Germania per giudicare i criminali di guerra.

Articolo VII.

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno della sua firma; resterà in vigore durante il periodo di un anno, e continuerà in seguito a sussistere, salvo il diritto di ogni firmatario di notificare per via diplomatica, col preavviso di un mese, la sua intenzione di scioglierlo. La fine dell'attività del Tribunale non porterà pregiudizio alle misure già prese e alle decisioni già emesse in esecuzione del presente accordo.

Statuto del Tribunale Militare  Internazionale

I. Costituzione del Tribunale Militare Internazionale

Articolo 1.

In esecuzione dell'Accordo firmato l'8 agosto 1945 dal Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, dal Governo degli Stati Uniti d'America, dal Governo provvisorio della Repubblica Francese e dal Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, sarà creato un Tribunale Militare Internazionale (denominato in seguito "il Tribunale") allo scopo di giudicare e punire in modo adatto e senza ritardo i grandi criminali di guerra dei paesi europei dell'Asse.

Articolo 2.

Il Tribunale sarà composto da quattro membri, assistiti ciascuno da un supplente. Ciascuno delle potenze firmatarie designerà un giudice e un giudice supplente. I supplenti dovranno, nella misura del possibile, assistere a tutte le sedute del Tribunale, o se, per qualsiasi altro motivo, egli non sia in grado di adempiere le sue mansioni, egli sarà sostituito dal suo supplente.

Articolo 3.

Né il Tribunale, né i suoi membri, né i loro supplenti potranno essere ricusati dal Pubblico Ministero, dagli imputati o dai loro difensori. Ogni potenza firmataria potrà sostituire il giudice o il supplente da lei designati per motivi di salute o per qualsiasi altro valido motivo, ma nessuna sostituzione, salvo quella fatta per mezzo di un supplente, potrà essere effettuata nel corso di un processo.

Articolo 4.

a) La presenza dei quattro membri del Tribunale o, in assenza di uno di essi, del suo supplente, sarà necessaria per costituire il numero legale.

b) Prima dell'apertura del processo, i membri del Tribunale si metteranno d'accordo per designare uno di essi come Presidente, e il Presidente adempierà le sue funzioni per tutta la durata del processo salvo che non sia diversamente deciso mediante un voto di almeno tre voti. La Presidenza sarà assicurata a turno da ciascuno dei membri del Tribunale per i processi successivi. Tuttavia, nella eventualità in cui il Tribunale si riunisse sul territorio di una delle quattro Potenze Firmatarie, il rappresentante di questa Potenza assumerà la presidenza.

c) Salvo quanto stabilito nel paragrafo precedente, il Tribunale deciderà a maggioranza dei voti; in caso di parità dei voti prevarrà quello del Presidente, restando tuttavia inteso che le sentenze e le condanne dovranno essere pronunciate con il voto favorevole di almeno tre membri del Tribunale.

Articolo 5.

In caso di necessità e a seconda del numero dei processi di celebrare, potranno essere creati altri Tribunali; la competenza, la composizione e la procedura di ciascuno di questi Tribunali saranno identiche e saranno regolate dal presente Statuto.

II. Giurisdizione e principi generali

Articolo 6.

Il Tribunale istituito in base all'Accordo menzionato nel precedente articolo 1 per il giudizio e la punizione dei grandi criminali di guerra dei paesi europei dell'Asse sarà competente a giudicare e punire tutti coloro che, agendo per conto dei Paesi Europei dell'Asse, avranno commesso sia individualmente, sia quali membri di una organizzazione, uno dei delitti seguenti.

Gli atti sotto menzionati, o uno qualunque di essi, costituiscono crimini sottoposti alla giurisdizione del Tribunale e comportano una responsabilità individuale:

a) Crimini contro la pace: vale a dire la progettazione, la preparazione, lo scatenamento e la continuazione di una guerra d'aggressione, o d'una guerra in violazione di trattati, assicurazioni o accordi internazionali, ovvero la partecipazione a un piano concertato o a un complotto per commettere una delle precedenti azioni;

b) Crimini di guerra: vale a dire la violazione delle leggi e degli usi di guerra. Queste violazioni includono, senza esserne limitate, l'assassinio; il maltrattamento o la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati o che vi si trovano; l'assassinio o il maltrattamento di prigionieri di guerra o di naufraghi; l'esecuzione di ostaggi; il saccheggio di beni pubblici o privati; la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare;

c) Crimini contro l'umanità: vale a dire l'assassino, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso ai danni di una qualsiasi popolazione civile, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni - abbiano costituito o meno una violazione del diritto interno del Paese dove sono state perpetrate - siano state commesse nell'esecuzione di uno dei crimini rientranti nella competenza del Tribunale, o in connessione con uno di siffatti crimini.

I dirigenti, gli organizzatori, gli istigatori o i complici che abbiano preso parte alla elaborazione o all'esecuzione di un piano concertato o di un'intesa criminosa per commettere uno qualunque dei crimini sopra definiti, sono responsabili di tutti gli atti compiuti da parte di qualsiasi persona in esecuzione di tale piano.

Articolo 7.

La condizione ufficiale degli accusati sia come capi di Stato, sia come alti funzionari governativi, non potrà essere considerata né come esimente da responsabilità, né come circostanza idonea a giustificare una diminuzione della pena.

Articolo 8.

Il fatto che l'accusato abbia agito in conformità delle istruzioni del suo Governo o di un superiore gerarchico, non lo esonera dalle sue responsabilità, ma può essere considerato come circostanza idonea a giustificare una diminuzione della pena, qualora il Tribunale decida che la giustizia lo esiga.

Articolo 9.

Nel caso di un processo intentato contro un membro di un gruppo o di una organizzazione qualsiasi, il Tribunale potrà dichiarare – in relazione ad un qualsiasi atto di cui tale individuo fosse riconosciuto colpevole - che il gruppo o l'organizzazione alla quale apparteneva era un'organizzazione criminale.

Dopo aver ricevuto l'atto di accusa, il Tribunale dovrà far conoscere, nel modo che esso riterrà opportuno, che il Pubblico Ministero ha l'intenzione di chiedere al Tribunale di fare una dichiarazione in questo senso e qualsiasi membro dell'organizzazione avrà il diritto di chiedere al Tribunale di essere udito da quest'ultimo circa il carattere criminale dell'organizzazione. Il Tribunale avrà competenza per accedere a questa domanda e per rigettarla. Qualora la domanda venga accolta, il Tribunale potrà fissare il modo nel quale i richiedenti saranno rappresentati e ascoltati.

Articolo 10.

In tutti i casi in cui il Tribunale avrà proclamato il carattere criminale di un gruppo o di un'organizzazione, le autorità competenti di ciascuna potenza firmataria avranno il diritto di tradurre qualsiasi persona davanti ai Tribunali nazionali, militari e d'occupazione, a causa della sua appartenenza a tale gruppo e a tale organizzazione. In tale ipotesi, il carattere criminale del gruppo e dell'organizzazione sarà considerato come stabilito e non potrà più essere contestato.

Articolo 11.

Ogni individuo condannato dal Tribunale Internazionale potrà essere chiamato in giudizio dinnanzi a un tribunale nazionale, militare o di occupazione di cui al precedente articolo 10, per un delitto diverso da quello di partecipazione a un'organizzazione o a un gruppo criminale, e il tribunale potrà, dopo averlo riconosciuto colpevole, infliggergli una pena supplementare e indipendente da quella già irrogata dal Tribunale Internazionale per la sua partecipazione alle attività criminose di tale gruppo o di tale organizzazione.

Articolo 12.

Il Tribunale sarà competente a giudicare a qualsiasi imputato, anche se assente, chiamato a rispondere dei crimini previsti nell'art. 6 del presente Statuto, sia che l'imputato non abbia potuto essere rintracciato, sia che il Tribunale lo ritenga necessario, per qualsiasi altro motivo, nell'interesse della giustizia.

Articolo 13.

Il Tribunale determinerà le regole della sua procedura. Tali regole non dovranno in nessun caso essere incompatibili con le disposizioni del presente Statuto.

III. Commissione d'istruzione e di azione penale contro i grandi criminali di guerra

Articolo 14.

Ogni potenza firmataria nominerà un rappresentante del pubblico ministero allo scopo di investigare sulle accuse e di esercitare l'azione penale contro i grandi criminali di guerra.

I rappresentanti del pubblico ministero costituiranno una commissione collegiale avente i seguenti scopi:

a) stabilire un piano di lavoro individuale di ciascun rappresentante del pubblico ministero e del suo personale,

b) stabilire in modo definitivo quali siano i grandi criminali di guerra che dovranno essere tradotti davanti al Tribunale,

c) adottare l'atto d'accusa e i documenti allegati,

d) sottoporre al Tribunale l'atto d'accusa e i documenti allegati,

e) redigere e proporre per l'approvazione del Tribunale i progetti dei regolamenti di procedura previsti dall'articolo 13 del presente Statuto. Il Tribunale sarà competente per accettare, con o senza modifica, o per rifiutare il regolamento che gli sarà sottoposto.

La commissione dovrà pronunciarsi su tutti i punti qui sopra specificati mediante un voto espresso a maggioranza e designerà un presidente, in caso di necessità, osservando il principio del turno; resta inteso che, in caso di uguale ripartizione dei voti per ciò che si riferisce alla designazione di un imputato da tradurre davanti al Tribunale o ai crimini di cui egli dovrà rispondere, verrà adottata la proposta del pubblico ministero che ha richiesto che tale accusato venisse processato o che ha formulato i capi d'accusa contro di lui.

Articolo 15.

I membri del pubblico ministero, agendo individualmente e in collaborazione gli uni con gli altri, avranno inoltre le funzioni seguenti:

a) ricerca, riunione e presentazione di tutte le prove necessarie sia prima del processo, sia durante il processo;

b) preparazione dell'atto di accusa per la sua approvazione da parte della commissione, conformemente al comma (c) dell'art. 14;

c) interrogatorio preliminare di tutti i testimoni ritenuti necessari e degli imputati;

d) esercizio delle funzioni di pubblico ministero al processo;

e) designazione di rappresentanti per esercitare quelle funzioni che potranno essere loro assegnate;

f) espletamento di ogni altra attività che potrà loro sembrare necessaria in vista della preparazione e della condotta del processo.

Resta inteso che nessun testimonio o accusato detenuto da una delle potenze firmatarie potrà essere sottratto alla sua custodia senza il consenso della potenza stessa.

IV. Imparzialità del giudizio

Articolo 16.

Allo scopo di assicurare che gli accusati siano giudicati con imparzialità, sarà adottata la procedura seguente:

a) l'atto d'accusa dovrà riportare gli elementi completi specificando in modo particolareggiato le accuse contestate agli accusati. Una copia dell'atto d'accusa e di tutti i documenti allegati, tradotti in una lingua compresa dall'accusato, sarà rimessa all'accusato stesso entro un ragionevole periodo di tempo prima della celebrazione del dibattimento;

b) durante ogni interrogatorio preliminare e durante il processo di un accusato, questi avrà il diritto di dare tutte le spiegazioni che si riferiscano alle imputazioni portate contro di lui;

c) gli interrogatori preliminari ed il processo degli accusati dovranno essere fatti in una lingua che l'accusato comprenda o essere tradotti in questa lingua;

d) gli accusati avranno il diritto sia di provvedere essi stessi alla propria difesa davanti al Tribunale, o di farsi assistere da un difensore;

e) gli imputati avranno il diritto di presentare nel corso del processo, sia personalmente, sia per mezzo del loro difensore, tutte le prove a sostegno della loro difesa, e di controesaminare tutti i testimoni prodotti dall'accusa.

V. Poteri del tribunale e svolgimento dei dibattimenti

Articolo 17.

Il Tribunale avrà il potere di:

a) convocare i testimoni al processo, ingiungere loro di presentarsi e di testimoniare, nonché di interrogarli;

b) interrogare gli accusati;

c) ingiungere l'esibizione di documenti e di altri mezzi di prova;

d) far prestare giuramento ai testimoni;

e) nominare mandatari ufficiali per espletare qualsiasi mansione fissata dal Tribunale, e tra l'altro per far raccogliere delle prove per delega.

Articolo 18.

Il Tribunale dovrà:

a) limitare strettamente il processo ad un rapido esame delle questioni sollevate dai capi d'accusa;

b) prendere severe misure per evitare qualsiasi azione che possa causare un ritardo non giustificato, e escludere tutte le domande e dichiarazioni estranee al processo, di qualsiasi natura esse possano essere;

c) agire con procedura sommaria nei confronti dei perturbatori, infliggendo loro una giusta sanzione, compresa l'esclusione di un accusato e del suo difensore da talune fasi della procedura e da tutte le fasi ulteriori, senza però che ciò impedisca di decidere sui capi d'accusa.

Articolo 19.

Il Tribunale non sarà legato dalle regole tecniche relative alle testimonianze. Esso adotterà e applicherà per quanto possibile, una procedura rapida e non formalista e ammetterà tutti quei mezzi che esso stimerà abbiano un valore probatorio.

Articolo 20.

Il Tribunale potrà esigere di essere informato del carattere di qualsiasi mezzo di prova prima che tale mezzo sia presentato, allo scopo di poter decidere circa la sua importanza.

Articolo 21.

Il Tribunale non dovrà chiedere prove di fatti di notorietà pubblica, ma li considererà come provati. Esso considererà ugualmente come prove autentiche i documenti e i rapporti ufficiali dei Governi delle Nazioni Unite, compresi quelli compilati dalle Commissioni costituite nei diversi paesi alleati per effettuare le inchieste sui crimini di guerra, come pure i processi verbali delle udienze e le decisioni dei Tribunali Militari o di altri Tribunali di qualsiasi delle Nazioni Unite.

Articolo 22.

La sede permanente del Tribunale sarà Berlino. La prima riunione dei membri del Tribunale, come pure le riunioni dei rappresentanti del Pubblico Ministero, avranno luogo a Berlino, in una località che sarà stabilita dal Consiglio di controllo in Germania. Il primo processo avrà luogo a Norimberga e tutti gli altri processi saranno celebrati nelle località scelte dal Tribunale.

Articolo 23.

Uno o più rappresentanti del Pubblico Ministero potranno sostenere l'accusa in ciascun processo. Ogni rappresentante del Pubblico Ministero potrà adempiere le sue mansioni personalmente o autorizzare altra persona ad adempierle.

Le funzioni di difensore possono essere assunte, su richiesta dell'accusato, da qualsiasi avvocato regolarmente qualificato alla difesa nel proprio paese o da qualsiasi altra persona autorizzata allo scopo dal Tribunale.

Articolo 24.

Il processo si svolgerà nell'ordine seguente:

a) l'atto d'accusa sarà letto all'udienze;

b) il Tribunale chiederà a ciascun accusato se egli si ritenga colpevole o meno;

c) il Pubblico Ministero farà una dichiarazione preliminare;

d) il Tribunale chiederà all'accusa e alla difesa quali siano le prove che esse intendono sottomettere al Tribunale e si pronuncerà sull'ammissibilità di tali prove;

e) i testimoni indotti dall'accusa saranno sentiti e si procederà in seguito all'interrogazione dei testimoni di difesa. Dopo di che tutte le prove contrarie ammesse dal Tribunale saranno indotte dall'accusa o dalla difesa;

f) il Tribunale potrà fare tutte le domande che esso riterrà utili, a ogni testimonio, a ogni accusato e in ogni momento;

g) l'accusa e la difesa potranno interrogare qualsiasi testimonio e qualsiasi accusato che presti testimonianza;

h) la difesa farà la sua arringa;

i) il Pubblico Ministero sosterrà l'accusa;

k) il Tribunale emetterà la sentenza e fisserà la pena.

Articolo 25.

Tutti i documenti ufficiali saranno presentati e tutta la procedura sarà effettuata alla Corte in francese, in inglese, in russo e nella lingua dell'accusato. Il processo verbale dei dibattimenti potrà anche essere tradotto nella lingua del paese nel quale il Tribunale si trova, nella misura in cui il Tribunale stesso lo riterrà utile nell'interesse della giustizia e per illuminare l'opinione pubblica.

VI. Sentenza e pena

Articolo 26.

Il verdetto del Tribunale relativo alla colpevolezza o alla innocenza di ciascun accusato dovrà essere motivato e sarà definitivo e non suscettibile di revisione.

Articolo 27.

Il Tribunale potrà pronunciare contro gli accusati condannati la pena di morte o qualsiasi altra pena che esso riterrà giusta.

Articolo 28.

Oltre alla pena che esso avrà inflitta, il Tribunale avrà il diritto di ordinare a carico del condannato la confisca di tutti i beni indebitamente acquisiti e la loro consegna al Consiglio di controllo in Germania.

Articolo 29.

In caso di colpevolezza, le sentenze saranno eseguite conformemente agli ordini del Consiglio di controllo in Germania che avrà il diritto in qualsiasi momento, di ridurre o di modificare in altro modo le decisioni, senza tuttavia poterne aggravare la severità. Se dopo che un accusato sia stato riconosciuto colpevole e condannato, il Consiglio di controllo in Germania scoprisse nuove prove che esso giudicasse di natura tale da costituire una nuova accusa contro l'accusato, ne informerà la Commissione prevista nell'articolo 14 del presente statuto, affinché tale Commissione prenda quei provvedimenti che essa riterrà appropriati nell'interesse della giustizia.

VII. Spese

Articolo 30.

Le spese del Tribunale e quelle del processo saranno poste dalle Potenze firmatarie a carico dei fondi assegnati al Consiglio di controllo per la Germania.

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Parole chiave

diritto penale internazionale genocidio, crimini contro l'umanità guerra Germania