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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Protocollo Opzionale relativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966)

Data di adozione

16/12/1966

Data di entrata in vigore

23/3/1976

Organizzazione

ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

Annotazioni

Adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 1966. Entrata in vigore internazionale: 23 marzo 1976. - Stati Parti al 1° gennaio 2018: 116. Hanno receduto dal trattato: Giamaica (dal 1997); Trinidad e Tobago (dal 2000).

Testo in lingua originale (inglese)

Stato delle ratifiche

Riserve e dichiarazioni

Annotazioni relative all'Italia

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 881 del 25 ottobre 1977 (Gazzetta Ufficiale n 333 del 7 dicembre 1977). Data della ratifica: 15 settembre 1978 (Gazzetta Ufficiale n 328 del 23 novembre 1978). Entrata in vigore per l'Italia: 15 dicembre 1978.

Allegati


Protocollo Opzionale relativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966)

Gli Stati Parti del presente Protocollo,

Considerato che, per meglio assicurare il conseguimento dei fini del Patto relativo ai diritti civili e politici (indicato di qui innanzi come "il Patto") e l'applicazione delle sue disposizioni, sarebbe opportuno conferire al Comitato dei diritti dell'uomo, istituito nella parte quarta del Patto (di qui innanzi indicato come "il Comitato") potere di ricevere e di esaminare, secondo quanto è previsto nel presente Protocollo, comunicazioni provenienti da individui, i quali pretendano essere vittime di violazioni di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto.

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Ogni Stato Parte del Patto che diviene parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da individui sottoposti alla sua giurisdizione, i quali pretendano essere vittime di violazioni, commesse da quello stesso Stato Parte, di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto.  Il Comitato non può ricevere alcuna comunicazione concernente uno Stato Parte del Patto che non sia parte del presente Protocollo.

Articolo 2.

Salvo quanto è stabilito all’articolo primo, ogni individuo il quale pretenda che un qualsiasi diritto enunciato nel Patto è stato violato, ed abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili, può presentare una comunicazione scritta al Comitato affinché la esamini.

Articolo 3.

Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione presentata in base a questo Protocollo che sia anonima, o che esso consideri un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni ovvero incompatibile con le disposizioni del Patto

Articolo 4.

1. Salvo quanto è stabilito all’articolo 2, il Comitato rimette ogni comunicazione ad esso presentata in base a questo Protocollo all’attenzione dello Stato Parte di detto Protocollo che si pretende abbia violato una qualsiasi disposizione del Patto.

2. Entro i sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino, ove del caso, le misure che esso potrà aver preso per rimediare alla situazione.

Articolo 5.

1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in base al presente Protocollo tenendo conto di tutte le informazioni scritte ad esso fatte pervenire dall’individuo e dallo Stato Parte interessato.

2. Il Comitato non prende in considerazione alcuna comunicazione proveniente da un individuo senza avere accertato che:

a) la stessa questione non sia già in corso di esame in base a un’altra procedura internazionale di inchiesta o di regolamento pacifico;

b) l’individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.

3. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel presente Protocollo, tiene le sue sedute a porte chiuse.

4. Il Comitato trasmette le proprie considerazioni allo Stato Parte interessato e all’individuo.

Articolo 6.

Il Comitato include nel rapporto annuale previsto all’articolo 45 del Patto un riassunto delle attività svolte in base al presente Protocollo.

Articolo 7.

In attesa che siano raggiunti gli obbiettivi della risoluzione 1514 (XV) approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1960, riguardante la Dichiarazione sulla concessione della indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali, le disposizioni del presente Protocollo non limitano in alcun modo il diritto di petizione accordato a questi popoli dallo Statuto delle Nazioni Unite e da altre convenzioni e strumenti internazionali conclusi sotto gli auspici delle Nazioni Unite e dei loro Istituti specializzati.

Articolo 8.

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che abbia firmato il Patto.

2. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente Protocollo sarà aperto all’adesione di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito.

4. L’adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Protocollo o che vi abbiano aderito del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 9.

1. Purché il Patto sia entrato in vigore, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione

Articolo 10.

Le disposizioni del presente protocollo si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

Articolo 11.

1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati Parti del presente Protocollo, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati Parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati Parti del presente Protocollo.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati Parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati Parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

Articolo 12.

1. Ogni Stato Parte potrà denunciare, in qualsiasi momento, il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.

2. La denuncia non impedirà che le disposizioni del presente Protocollo continuino ad applicarsi a qualsiasi comunicazione presentata in base all’articolo 2 prima della data in cui la denuncia stessa avrà effetto.

Articolo 13.

Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 8 del presente Protocollo, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 dell’articolo 48 del Patto:

a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all’articolo 8;

b) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità all’articolo 9 e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell’articolo 11;

c) delle denunce fatte in conformità all’articolo 12.

Articolo 14.

1. Il presente Protocollo, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autentiche del presente Protocollo a tutti gli Stati indicati all’articolo 48 del Patto.

Aggiornato il

11/07/2018